Principali cause di incidente in parapendio
Mercoledì 4 Aprile 2007
Nella fase di atterraggio la "passeggera" si era fratturata
una gamba Il parapendio è uno sport pericoloso L'istruttore paga
i danni all'allieva
Il parapendio è uno sport pericoloso. Pertanto l'istruttore che atterrando
aveva provocato, involontariamente, la frattura del perone destro dell'allieva
che aveva eseguito un volo di prova, deve risarcirle i danni quantificati
dal tribunale di Vicenza in 8200 euro e 4700 di spese legali. Sono le
conclusioni alle quali è giunta il giudice Michela Rizzi nella causa
promossa da Elena B. contro l'istruttore Luca Gasperi di Caldogno che
alle 14.30 del 23 maggio 1998 atterrando al campo di volo di Semonzo
aveva causato involontariamente la frattura del piede. La difesa dell'istruttore
aveva sostenuto che l'evento era stato accidentale e che il parapendio
non è uno sport estremo, visto che gli incidenti sono eventi piuttosto
rari rispetto al numero dei voli. Nonostante questa distinzione, però,
il giudice ha riconosciuto valore al danno extracontrattuale perchè
l'articolo 2050 del codice civile, per giurisprudenza riconosciuta costante,
«afferma che può essere applicata ad ogni attività che il giudice di
merito ritenga pericolosa, a prescindere da una specifica previsione
legislativa». Il nocciolo della causa avviata dalla ferite guarite in
oltre due mesi per la frattura del persone destro, era proprio questo.
«L'attività di parapendio - spiega Rizzi - può senz'altro essere ricompresa
tra le attività pericolose sia per la natura del mezzo utilizzato (di
tipo elementare) sia per le modalità di volo che la caratterizzano (totale
affidamento all'aria)». Il volo incriminato era biposto. La donna quel
pomeriggio aveva pagato per un volo di prova con Gasperi, istruttore
di provata esperienza e bravura della federazione italiana volo libero.
Nella fase di atterraggio, tuttavia, avvenne l'incidente. Elena B. era
alla seconda esperienza di volo con parapendio e Gasperi avrebbe dovuto
«adoperarsi per il corretto svolgimento del volo, compresa la fase di
atterraggio, possedendo la necessaria competenza tecnica e di esperienza».
Del resto, la ferita si era affidata completamente all'esperienza di
Gasperi per la buona riuscita del volo. Spettava all'istruttore garantire
il volo in sicurezza e di salvaguardare l'incolumità della passeggera.
«Ne consegue - osserva il giudice - che Gasperi non avendo dimostrato
di avere adottato tutte le idonee misure ad evitare il danno, va accertata
la responsabilità dello stesso in relazione all'evento dannoso occorso
ad Elena B.». Per il giudice la teoria dell'assunzione di responsabilità
della passeggera, sostenuto dalla difesa, nel momento in cui si affidava
all'istruttore non è pertinente perché «l'adesione al volo non può essere
equiparata ad una accettazione del rischio, essendo evidente che l'attrice,
nell'affidarsi alla capacità e alla competenza del pilota, persona esperta,
era convinta di preservare la propria incolumità».
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