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Principali cause di incidente in parapendio

Mercoledì 4 Aprile 2007


Nella fase di atterraggio la "passeggera" si era fratturata una gamba Il parapendio è uno sport pericoloso L'istruttore paga i danni all'allieva

Il parapendio è uno sport pericoloso. Pertanto l'istruttore che atterrando aveva provocato, involontariamente, la frattura del perone destro dell'allieva che aveva eseguito un volo di prova, deve risarcirle i danni quantificati dal tribunale di Vicenza in 8200 euro e 4700 di spese legali. Sono le conclusioni alle quali è giunta il giudice Michela Rizzi nella causa promossa da Elena B. contro l'istruttore Luca Gasperi di Caldogno che alle 14.30 del 23 maggio 1998 atterrando al campo di volo di Semonzo aveva causato involontariamente la frattura del piede. La difesa dell'istruttore aveva sostenuto che l'evento era stato accidentale e che il parapendio non è uno sport estremo, visto che gli incidenti sono eventi piuttosto rari rispetto al numero dei voli. Nonostante questa distinzione, però, il giudice ha riconosciuto valore al danno extracontrattuale perchè l'articolo 2050 del codice civile, per giurisprudenza riconosciuta costante, «afferma che può essere applicata ad ogni attività che il giudice di merito ritenga pericolosa, a prescindere da una specifica previsione legislativa». Il nocciolo della causa avviata dalla ferite guarite in oltre due mesi per la frattura del persone destro, era proprio questo. «L'attività di parapendio - spiega Rizzi - può senz'altro essere ricompresa tra le attività pericolose sia per la natura del mezzo utilizzato (di tipo elementare) sia per le modalità di volo che la caratterizzano (totale affidamento all'aria)». Il volo incriminato era biposto. La donna quel pomeriggio aveva pagato per un volo di prova con Gasperi, istruttore di provata esperienza e bravura della federazione italiana volo libero. Nella fase di atterraggio, tuttavia, avvenne l'incidente. Elena B. era alla seconda esperienza di volo con parapendio e Gasperi avrebbe dovuto «adoperarsi per il corretto svolgimento del volo, compresa la fase di atterraggio, possedendo la necessaria competenza tecnica e di esperienza». Del resto, la ferita si era affidata completamente all'esperienza di Gasperi per la buona riuscita del volo. Spettava all'istruttore garantire il volo in sicurezza e di salvaguardare l'incolumità della passeggera. «Ne consegue - osserva il giudice - che Gasperi non avendo dimostrato di avere adottato tutte le idonee misure ad evitare il danno, va accertata la responsabilità dello stesso in relazione all'evento dannoso occorso ad Elena B.». Per il giudice la teoria dell'assunzione di responsabilità della passeggera, sostenuto dalla difesa, nel momento in cui si affidava all'istruttore non è pertinente perché «l'adesione al volo non può essere equiparata ad una accettazione del rischio, essendo evidente che l'attrice, nell'affidarsi alla capacità e alla competenza del pilota, persona esperta, era convinta di preservare la propria incolumità».

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