DGR n. 14431 del 6 ottobre 2003 Regolamento
sport della Montagna
Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle
discipline sportive della montagna, in attuazione del titolo
IV della legge regionale 8 ottobre
2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e
delle professioni sportive in Lombardia"
VISTO il Programma regionale di sviluppo della VII
legislatura e letto in particolare l'obiettivo specifico 4.2.3
"Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione
della pratica delle attività e delle professioni sportive",
ove, fra gli altri, è prevista la promozione delle
professioni sportive alpine, l'autorizzazione e vigilanza
sulle scuole dei maestri di sci e delle guide alpine e la
tutela della sicurezza degli utenti;
VISTA la legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme
per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in
Lombardia";
RICHIAMATO il Titolo IV della legge sopra indicata
avente ad oggetto "Promozione e tutela delle discipline
sportive della montagna", il quale prevede vengano disciplinati,
con regolamento della Giunta regionale, la professione di
maestro di sci, la professione di guida alpina e l'ordinamento
delle piste da sci;
PRESO ATTO che il Dirigente della U.O. Promozione
e sviluppo dello Sport della Direzione Generale Giovani Sport
e Pari Opportunità riferisce che:
· in attuazione del Titolo IV della legge regionale
8 ottobre 2002, n. 26, è stato predisposto il "Regolamento
regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive
della montagna", allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale, disciplinante in particolare
le professioni di mastro di sci, di guida alpina e di accompagnatore
di media montagna, nonché l'ordinamento delle piste
da sci e le regole comportamentali degli utenti;
· l'elaborazione del testo regolamentare in argomento
ha richiesto frequenti e costruttivi contatti con le parti
sociali interessate ( Collegio regionale dei Maestri di sci
- Collegio regionale delle guide alpine - ANEF Lombardia Associazione
Naz. Esercenti Funiviari - Comunità montane ), registrando
nella sua fase conclusiva una generale condivisione;
· il Comitato Legislativo, nella seduta del 28.07.2003
ha espresso parere favorevole in ordine ai contenuti del regolamento
di cui trattasi, richiedendo parziali integrazioni e rettifiche,
integralmente riportate nel testo qui allegato;
VAGLIATE e fatte proprie le considerazioni e le proposte
del Dirigente della U.O. Promozione e sviluppo dello Sport
della Direzione Generale Giovani Sport e Pari Opportunità;
A voti unanimi nelle forme di legge
D E L I B E R A
1) di approvare il "Regolamento regionale per la promozione
e la tutela delle discipline sportive della montagna"
in attuazione del titolo IV della legge regionale 8 ottobre
2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle
professioni sportive in Lombardia", allegato al presente
atto quale sua parte integrale e sostanziale, ( all.A).;
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
IL SEGRETARIO
|