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LR 8/10/2002 n.26

 

LEGGE REGIONALE N. 26

NORME PER LO SVILUPPO DELLO SPORT E DELLE PROFESSIONI SPORTIVE IN LOMBARDIA

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 41 del 11 ottobre 2002 1° Supplemento ordinario

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di miglioramento degli stili di vita.

2. La Regione favorisce la pratica delle attività motorie sportivo-ricreative sotto il profilo della funzione sociale, della educazione e della formazione della persona, della prevenzione di malattie e disturbi fisici e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e del conseguente impulso all’economia.

3. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:

a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attività fisico-motorie;

b) l’equilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano;

c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive;

d) il sostegno culturale, tecnico e finanziario allo svolgimento di attività sportive e alla realizzazione di impianti e servizi.

4. La Regione favorisce:

a) la promozione e la diffusione delle attività ed iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti, anche mediante la predisposizione ed attuazione di progetti ed interventi specifici;

b) la realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi sportivi a favore della collettività, tenendo conto della sostenibilità ambientale dei medesimi e dello sviluppo socio-economico del territorio;

c) la riqualificazione delle strutture sportive esistenti pubbliche e private, anche definendo standard strutturali e di gestione, distinguendo la pratica agonistica da quella non agonistica, per la quale vengono riservate attenzioni specifiche;

d) l’incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche mediante l’utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico, nonchè dell’esercizio di pratiche sportive diversificate negli orari destinati all’educazione fisica;

e) lo sviluppo qualitativo delle attività delle federazioni, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle società e circoli senza scopo di lucro, dei centri di aggregazione giovanile e degli oratori, così come identificati dalla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori), per l’organizzazione di attività sportive, amatoriali e dilettantistiche;

f) l’incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport, al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;

g) la formazione, la specializzazione e l’aggiornamento professionale dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori sportivi, ai fini di un ottimale esercizio delle attività sportive ed una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti;

h) la divulgazione della storia e dei valori dello sport e della cultura olimpica, in collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), anche mediante la redazione di pubblicazioni, l’organizzazione di manifestazioni culturali ed esposizioni divulgative promozionali in tema di sport e l’incentivazione alla diffusione dell’attività giovanile attraverso programmi televisivi regionali;

i) l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive significative o ad eventi sportivi di particolare rilevanza regionale, anche in collaborazione con altri Paesi dell’Unione Europea (UE);

j) gli scambi di esperienze e di collaborazione promossi dalle comunità di lavoro dell’arco alpino, nonché da Paesi dell’UE, anche organizzando stages per giovani ed operatori sportivi;

k) il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali locali in campo sportivo;

l) la diffusione dello strumento della sponsorizzazione, sostenendo eventi e manifestazioni sportive di minore notorietà, al fine di attrarre il contributo dell’imprenditoria in favore della scuola e delle società ed associazioni sportive;

m) l’incentivazione di iniziative che promuovano nel contempo sia un alto grado di impegno sportivo-agonistico, sia metodi sperimentali di insegnamento didattico-educativo finalizzati allo sviluppo armonico e completo della personalità dell’individuo.

5. Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata e non, persegua le finalità della presente legge.


Art. 2

(Diritto allo sport)

1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale delle attività sportive, promuove lo sviluppo:

a) della pratica sportiva e delle attività motorie da parte di tutti i cittadini, differenziate per le diverse categorie di utenti e per le diverse fasce d’età ed adeguate alle esigenze di ciascuno;

b) delle attività sportive quale strumento di prevenzione, cura, riabilitazione e benessere psicofisico di tutti i cittadini, sostenendo in particolare iniziative con carattere motorio sportivo, rivolte a persone con difficoltà psicofisiche, organizzate da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che perseguano l’educazione e l’assistenza di portatori di handicap;

c) delle attività motorio sportive da parte delle fasce deboli, utili al superamento del disagio e del disadattamento, in particolare giovanile;

d) della carta dei diritti del bambino nello sport e i suoi contenuti etico- sportivi.


Art. 3
(Soggetti coinvolti)

1. La Regione persegue le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 direttamente, attraverso le proprie strutture regionali, o indirettamente, con la collaborazione di enti locali, del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle società ed associazioni sportive senza scopo di lucro, di altri soggetti promotori di eventi particolari, delle facoltà di scienze motorie e delle istituzioni scolastiche.

2. Per il miglior perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente legge, l’assessore regionale allo sport promuove ed organizza periodicamente l’Assemblea generale dello sport.



Art. 4
(Programmazione ed interventi regionali)

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR), di cui all’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), acquisito il parere della competente commissione consiliare, determina gli interventi regionali in materia di attività sportive, in particolare individuando:

a) le attività inerenti alla formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità sportive riconosciute;

b) le priorità settoriali e territoriali di intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport e delle attività ricreative ad essa collegate, comprese quelle praticabili nella scuola, in particolare nelle scuole dell’obbligo;

c) le forme di sostegno del volontariato sportivo, dei circoli, dei centri di aggregazione giovanile, delle società senza scopo di lucro e delle associazioni del tempo libero, promotori di attività sportive;

d) le modalità d’intervento in relazione alle strutture sportive, alle aree sciabili, ai rifugi- bivacchi, ai sentieri ed alle altre opere connesse allo sport;

e) le iniziative riguardanti il potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e l’organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale, sentite le province unitamente alla Conferenza regionale delle autonomie, definisce, mediante la predisposizione di specifico piano-programma, approvato dal Consiglio regionale, le aree di intervento, gli obiettivi qualitativi e quantitativi nel settore dell’impiantistica e delle attrezzature sportive, le priorità settoriali e territoriali d’intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport, per la sicurezza nelle attività sportive e del tempo libero e per la diffusione delle iniziative di supporto alla tutela sanitaria e motoria degli utenti. La Giunta regionale individua le risorse finanziarie destinate a ciascuna area di intervento regionale.

3. In relazione a ciascuna tipologia di intervento e tenuto conto delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale determina altresì i criteri per l’assegnazione e la revoca di contributi, le spese ammissibili al finanziamento regionale e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente, nonché le attività e le procedure per le verifiche ed i controlli sugli interventi finanziati.

4. I criteri di assegnazione dei contributi riferiti al settore dell’impiantistica sono determinati tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

a) omogeneità territoriale distributiva degli impianti;

b) razionale distribuzione per tipologia di impianti;

c) efficace gestione orientata anche al pieno utilizzo delle strutture;

d) efficienza qualitativa nella manutenzione e gestione degli impianti;

e) rispetto delle norme di sicurezza;

f) eliminazione di barriere architettoniche;

g) risparmio energetico.

5. Il dirigente regionale competente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4, definisce con proprio atto le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento, le modalità di erogazione dei finanziamenti, nonchè le scadenze per gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi. Il dirigente regionale provvede con decreto ad erogare i finanziamenti.

Art. 5

(Forum istituzionale dello sport)

1. E’ istituito il Forum istituzionale dello sport per il perseguimento degli obiettivi di politica sportiva di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3.

2. Il Forum è presieduto dall’assessore regionale competente ed è composto dagli assessori provinciali competenti in materia di sport.

3. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6

(Consulta regionale dello sport e comitato di esperti)

1. E’ istituita la Consulta regionale dello sport quale organismo con funzioni propositive e consultive di cui la Giunta regionale si avvale per le finalità di cui all’articolo 1, comma 4.

2. La Consulta è presieduta dall’assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato, è composta da un rappresentante indicato dal CONI e da tre rappresentanti per ciascuna delle aree di intervento definite nel piano- programma di cui all’articolo 4, comma 2 e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale viene costituita.

3. La Consulta si avvale di un comitato di esperti.

4. La composizione e le modalità di funzionamento della Consulta, nonché le modalità organizzative relative al comitato di esperti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

(Osservatorio delle attività sportive)

1. E’ istituito nell’ambito della direzione generale regionale competente, con le modalità di cui all’articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), l’Osservatorio delle attività sportive in Lombardia.

2. L’Osservatorio, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività ed utenza, per predisporre e curare l’aggiornamento del quadro completo di domanda ed offerta nel settore.

TITOLO II

TUTELA DEI PRATICANTI - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE E FISICO–MOTORIE

Art. 8

(Tutela della salute dei praticanti )

1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.

2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all’estero. L’istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L’istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per l’esercizio di:

a) attività rientranti nei programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) attività agonistiche promosse da federazioni sportive nazionali, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dagli oratori, con assunzione delle responsabilità inerenti alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.

5. Nelle piscine e specchi d’acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all’insegnamento rilasciati dai competenti uffici della pubblica amministrazione e dalle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori.

6. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all’interno degli stessi impianti.

7. La Giunta regionale in attuazione dei piani e programmi sanitari regionali promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, al fine di escludere l’ausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti. Al riguardo, le società sportive, nonché gli esercenti di impianti sportivi di cui ai commi 1 e 5 svolgono una capillare attività di informazione all'atto dell'iscrizione.

8. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

Art. 9

(Qualificazione degli operatori)

1. La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori impegnati nel settore delle attività sportive e delle attività fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale, nonché le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente qualificati a supporto delle persone con danno psico-fisico. Favorisce altresì la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che materne, mediante opportuni accordi con gli organismi scolastici, nell’ambito delle proprie competenze.

2. La Giunta regionale, sentiti la facoltà universitaria di scienze motorie, il CONI, le associazioni tecniche sportive specifiche, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva interessati, definisce con regolamento i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuandone caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi e può istituire un collegio regionale per l’accertamento del possesso dei suddetti requisiti.

TITOLO III

INTERVENTI E PROMOZIONI

Art. 10

(Costruzione e ristrutturazione di impianti)

1. La Regione, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell’articolo 4, commi 1, lettera d), 3 e 4, concede contributi, anche in conto capitale, per:

a) la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l’adeguamento anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche e l’ampliamento degli impianti già esistenti;

b) l’apprestamento, la miglioria, l’adeguamento e la sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture connesse, nonché per la costruzione, la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento e l’arredamento di rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Istituto per il credito sportivo, o con Finlombarda – finanziaria per lo sviluppo della Lombardia - s.p.a. o con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Tale fondo consente finanziamenti a tasso agevolato. La Giunta regionale con deliberazione definisce i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, l’entità dell’aiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l’attività del fondo.

3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l’Istituto per il credito sportivo per la concessione di mutui agevolati per l’impiantistica sportiva da parte del predetto Istituto ad integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari dei contributi in capitale concessi ai sensi del comma 1, lettera a).

4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza con le metodologie operative della finanza di progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.

5. La concessione dei contributi è disposta con decreto del dirigente regionale competente.

6. L’efficacia dei provvedimenti attuativi che contengono aiuti di Stato è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E..

Art. 11

(Interventi per la promozione dello sport)

1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 e sulla base di quanto contenuto nel piano-programma di cui all’articolo 4, comma 2, organizza direttamente, sostiene e promuove, anche mediante specifici interventi finanziari, le seguenti iniziative:

a) progetti, studi, ricerche, convegni, eventi e pubblicazioni divulgativi della cultura e dei valori dello sport, comprese le problematiche per lo sport dei diversamente abili;

b) azioni volte a dare maggiore diffusione a gare e manifestazioni riguardanti attività sportive di minore notorietà, anche mediante la stipula di convenzioni;

c) manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, riservando particolare attenzione a quelle che coinvolgono gli atleti diversamente abili, i giovani della scuola primaria e gli anziani;

d) campagne promozionali finalizzate a favorire l’organizzazione di grandi eventi sportivi in Lombardia, con particolare attenzione per le attività sportive organizzate nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

e) accordi, convenzioni e protocolli d’intesa con gli enti ed i comitati organizzatori di grandi eventi per realizzare iniziative riservate ai giovani, agli anziani, ai disabili o ad altra categoria di praticanti;

f) organizzazione, nonché partecipazione ad attività e programmi europei ed internazionali, scambi di esperienze e collaborazione promossi dalle comunità di lavoro dell’arco alpino “Arge-Alp”, “Alpe-Adria” e “4 motori per l’Europa”;

g) attività sportive, amatoriali e dilettantistiche organizzate da enti di promozione sportiva, da associazioni sportive dilettantistiche, da società senza scopo di lucro, da circoli ricreativi, da centri di aggregazione giovanile e dagli oratori;

h) attività organizzate da altri centri e istituti socio sanitari che, attraverso il recupero riabilitativo, promuovano l’avvio alla pratica sportiva;

i) azioni di comunicazione interna ed esterna finalizzate all’incentivazione di iniziative in materia sportiva e di aggregazione giovanile.

Art. 12

(Premiazioni per meriti sportivi)

1. La Regione, nell’ambito della promozione della cultura e della pratica dello sport per tutti ed al fine di favorire la crescita sportiva dei giovani, istituisce il bonus “L’alloro dello sport” da concedersi a giovani atleti non professionisti che a livello regionale si siano distinti, rivelando uno spiccato talento sportivo.

2. L’individuazione dei soggetti beneficiari, la determinazione dell’entità del bonus e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Allo scopo di incentivare e qualificare l’attività sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, istituisce “La giornata dello sportivo” al fine di premiare e qualificare gli atleti residenti in Lombardia che abbiano conseguito importanti risultati a livello internazionale.

4. Allo scopo di incentivare e qualificare l’attività sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, organizza iniziative destinate alla premiazione e qualificazione di atleti ed associazioni sportive che hanno raggiunto risultati di particolare rilievo nelle varie discipline sportive.

TITOLO IV

PROMOZIONE E TUTELA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Art. 13

(Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina)

1. L'esercizio in Lombardia della professione di maestro di sci e della professione di guida alpina, così come descritte nelle leggi 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), è subordinato al possesso dell'abilitazione all'esercizio della rispettiva professione ed all'iscrizione negli appositi albi regionali della Lombardia, suddivisi per disciplina e grado di preparazione e tenuti dai rispettivi collegi regionali di cui al comma 2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale lombardo delle guide alpine.

2. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e guida alpina, rispettivamente, il collegio regionale lombardo dei maestri di sci ed il collegio regionale lombardo delle guide alpine.

3. Sono organi di ciascun collegio:

a) l'assemblea;

b) il direttivo;

c) il presidente.

4. I collegi adottano i rispettivi regolamenti organizzativi e li trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione; le funzioni di vigilanza su tali organismi sono svolte dalla direzione generale regionale competente.

5. La Giunta regionale può concedere ai collegi regionali contributi per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazioni professionali e per la promozione e diffusione delle attività di montagna e delle professioni alpine.

6. Con regolamento della Giunta regionale sono definiti:

a) modalità, termini e condizioni per l'iscrizione agli albi professionali o all'elenco speciale di cui al comma 1;

b) modalità di formazione e di composizione dei collegi di cui al comma 2, la durata in carica degli organi ed ogni altro aspetto della disciplina regionale dei collegi, la determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali;

c) le ipotesi di applicazione dell'istituto di denuncia di inizio attività diverse da quelle disciplinate dall'articolo 15, in particolare ai fini dell'esercizio temporaneo dell'attività di guida alpina da parte di soggetto iscritto all'albo di altra Regione. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

d) le ipotesi di applicazione dell'istituto del silenzio assenso, con particolare riguardo all'esercizio non saltuario dell'attività di guida alpina da parte di cittadini di stati non membri dell'UE, al trasferimento nell'albo professionale della Lombardia di guide alpine e aspiranti guide iscritte all'albo di altra regione, all'iscrizione nell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna. Per quanto non previsto dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 15/2002.

Art. 14

(Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione, organizzati dalla direzione generale regionale competente, ed attraverso il superamento dei relativi esami. L'abilitazione all'esercizio delle professioni è rilasciata dal dirigente regionale competente.

2. La Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l'esercizio delle seguenti professioni alpine:

a) maestri di sci per la disciplina alpina, per lo sci da fondo, per la pratica dello snowboard e per attività assimilabili, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'articolo 13, comma 2, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali (FISI);

b) guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina, guida alpina-maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna, e per attività assimilabili, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all'articolo 13, comma 2.

3. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna hanno l'obbligo, per poter esercitare la professione, di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento inerente alla propria disciplina. Sono esonerati i maestri-istruttori degli aspiranti maestri di sci in regola con gli aggiornamenti annuali FISI, le guide alpine maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina, le aspiranti guide alpine che superino nel periodo considerato l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo. La partecipazione ai corsi di specializzazione è facoltativa.

4. La periodicità dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione, le modalità di nomina e composizione delle commissioni per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione, la disciplina delle prove di esame, la determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso, dei compensi ed i rimborsi spese ai componenti delle commissioni sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale.

5. La direzione generale regionale competente è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri delle commissioni esaminatrici, degli insegnanti e degli allievi dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione per infortuni e per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, limitatamente al periodo di svolgimento dei corsi medesimi.

Art. 15

(Scuole di sci e di alpinismo)

1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci alpinismo possono essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla direzione generale competente; la denuncia deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti indicati da apposito provvedimento della Giunta regionale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della l.r. 15/2002.

2. Le funzioni di vigilanza sulle scuole sono esercitate dalle province e dai collegi regionali di cui all'articolo 13, comma 2.

3. Il Club alpino italiano (CAI) conserva, con le prescrizioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

Art. 16

(Aree sciabili)

1. La Giunta regionale individua le aree sciabili e gli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciabili, in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché a specifiche previsioni e piani predisposti dalle comunità montane. Le aree sciabili individuate dalla Giunta regionale sono considerate di pubblica utilità.

2. La Giunta regionale costituisce con proprio atto un comitato consultivo per le piste sciabili, determinandone composizione e funzionamento, quale organismo che esprime parere tecnico sulle aree sciabili e sugli ambiti territoriali di cui al comma 1; con il medesimo provvedimento vengono definiti la composizione ed i compiti delle commissioni tecniche per le piste da sci da istituirsi presso ciascuna comunità montana.

3. Al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, le piste vengono classificate e dotate della necessaria segnaletica secondo le caratteristiche tecniche ed i requisiti da definirsi con apposite disposizioni approvate con regolamento della Giunta regionale. Con lo stesso provvedimento vengono definite le disposizioni per la manutenzione e la sorveglianza delle piste da sci. Le piste devono essere situate in zone non soggette a pericolo di frane e valanghe e, comunque, devono essere protette da tali pericoli e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico.

4. La predisposizione delle piste da sci e la loro apertura al pubblico è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla competente comunità montana d'intesa con i comuni interessati, acquisito il parere della commissione tecnica per le piste da sci; il suddetto provvedimento autorizzativo è trasmesso in copia alla competente direzione generale della Giunta regionale.

5. L'esercente la pista deve stipulare un contratto a copertura dei rischi per possibili danni agli utenti; il contratto di assicurazione è esibito alla comunità montana all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 4. Per la manutenzione delle piste da sci, nonché per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti, è fatto obbligo agli esercenti di istituire un apposito servizio piste e soccorso dotato della necessaria attrezzatura ed autorizzazione sanitaria. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato alla omologazione rilasciata dal CONI ai sensi dell'articolo 56, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).

6. Fino alla data di approvazione delle aree sciabili e degli ambiti territoriali di cui al comma 1, ciascuna comunità montana può rilasciare, acquisito il parere della propria commissione tecnica, l'autorizzazione provvisoria all'apprestamento delle singole piste nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, purché le stesse siano previste dalla pianificazione urbanistica vigente.

Art. 17

(Soccorso alpino e servizi valanghe)

1. Il dirigente regionale competente, in conformità alle determinazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), concede alle comunità montane, alle delegazioni di zona del corpo nazionale di soccorso alpino ed al servizio valanghe regionale i contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino ed all'organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 18

(Sanzioni)

1. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 10 e ferma restando l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, nonché di quelle contenute nel regolamento attuativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00, irrogata nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 400,00 a carico di chiunque nell'esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni concernenti il rispetto della segnaletica posta sulle aree sciabili.

4. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, si applica la sanzione da euro 1.300,00 a euro 13.000,00.

5. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, si applica la sanzione da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.

6. Il dirigente regionale competente può disporre ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari all'uopo incaricati, al fine di vigilare sul rispetto delle previsioni della presente legge.

7. Sono revocate le quote non erogate dei contributi assegnati, ai sensi della presente legge, alle associazioni sportive, ai titolari di strutture sportive ed agli organizzatori di manifestazioni sportive che siano riconosciuti responsabili di aver consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche, in violazione delle disposizioni normative in materia di controllo antidoping. Ai medesimi soggetti è interdetto l'accesso ai contributi per un periodo di cinque anni.

8. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna iscritti negli albi professionali che si rendono colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla normativa vigente, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall'albo, per un periodo da un mese ad un anno;

d) radiazione.

9. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio direttivo del collegio regionale di appartenenza a maggioranza assoluta dei componenti. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale di appartenenza.

10. Nei casi di violazione della disciplina di denuncia di inizio attività di cui all'articolo 15, nonché delle ipotesi di applicazione degli istituti di denuncia di inizio attività e del silenzio assenso disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 6, si applica il regime sanzionatorio sancito dall'articolo 5 della l.r. 15/2002. A coloro che iniziano l'attività in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente, si applica la sanzione da euro 600,00 a euro 3000,00.

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attività del Forum istituzionale dello sport di cui all'articolo 5, della Consulta regionale dello sport di cui all'articolo 6 e del comitato consultivo per le piste sciabili di cui all'articolo 16, comma 2, si provvede per l'esercizio finanziario 2003 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".

2. Le spese per i contributi ai collegi regionali di cui agli articoli 13, comma 5 e 15, comma 2, e per l'attività di formazione di cui all'articolo 14, sono determinate, a decorrere dall'anno 2003, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 34/1978, a valere sulle somme appositamente stanziate sull'UPB 2.4.2.3.2.68 "Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive".

3. Le quote di iscrizione per la partecipazione ai corsi, di cui all'articolo 14, comma 4, sono introitate sull'UPB 3.3.9 "Proventi derivanti da servizi regionali" dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2003 e seguenti.

4. Per le spese per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa complessiva di euro 4.000.000,00.

5. Per le spese di cui al comma 4, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.

6. All'onere complessivo di euro 4.000.000,00, di cui al comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo, per l'anno 2003, della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento" (voce 2.4.2.3.3.69.9771 "Legge quadro sullo sport").

7. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà, a decorrere dall'anno 2003, sulla base delle disponibilità determinate con legge di bilancio per i relativi esercizi finanziari.

8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Alla funzione obiettivo 2.4.2 "Promozione e sviluppo delle attività ricreative e sportive", spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 2.4.2.2.3.67 " Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impiantistica sportiva" è incrementata, per l'esercizio finanziario 2003, di euro 4.000.000,00.

Art. 20

(Norme finali, transitorie e abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, a decorrere dall'1 gennaio 2003 sono abrogate le seguenti disposizioni normative regionali:

a) la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 (Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive);

b) la legge regionale 4 agosto 1976, n. 23 (Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive- Erogazione sotto forma di contributi diretti delle provvidenze previste dall’art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9);

c) la legge regionale 9 marzo 1978, n. 25 (Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 “Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive”);

d) l'articolo 14 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione del bilancio pluriennale 1981/83);

e) la legge regionale 28 luglio 1982, n. 44 (Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione);

f) la legge regionale 25 maggio 1983, n. 47 (Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 21 gennaio 1975, n. 9 'Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive', 4 settembre 1973, n. 40 'Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia', 18 luglio 1982, n. 44 'Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione');

g) la legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia);

h) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 2 (Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia);

i) la legge regionale 11 novembre 1994, n. 29 (Ordinamento della professione di guida alpina);

j) i riferimenti alle leggi regionali 9/1975, 44/1982, 36/1985 e 29/1994 di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e successive modificazioni e integrazioni).

k) il comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n.18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);

l) il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale- Collegato ordinamentale 2001);

m) il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali, interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

n) il comma 18 dell’articolo 11 della l.r. 15/2002;

o) i riferimenti alle leggi regionali 2/1994 e 29/1994 di cui all’allegato B della l.r. 15/2002;

p) i riferimenti alla l.r. 29/1994 di cui all’allegato C della l.r. 15/2002;

q) il regolamento regionale 16 novembre 1976, n. 3 (Disciplina delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia);

r) il regolamento regionale 1 aprile 1985, n. 1 (Regolamento d'attuazione della L.R. del 6 marzo 1985, n. 388 'Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia');

s) il regolamento regionale 1 aprile 1985, n. 2 (Regolamento di attuazione della L.R. 17 luglio 1982, n. 37 'Disciplina dell'insegnamento dello sci').

2. Le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano i servizi di soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche, la sicurezza e la segnaletica delle piste da sci, la formazione e l'abilitazione professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni dei maestri di sci e delle guide alpine, l'istituzione delle scuole di sci e di alpinismo restano in vigore sino alla pubblicazione dei corrispondenti regolamenti previsti dalla presente legge.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi già assunti a norma delle leggi regionali di cui al comma 1 continuano a produrre i propri effetti amministrativi.

4. Possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari esecutivi atti a dar corso ai provvedimenti di cui al comma 3.

5. I componenti degli organismi collegiali nominati ai sensi delle leggi abrogate dal comma 1 restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organismi previsti dalla presente legge.

6. Sino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 13 e del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 15, l'esercizio delle attività ivi indicate continua ad essere soggetto agli istituti della denuncia di inizio attività e del silenzio assenso di cui agli articoli 3, 4, 5 della l.r. 15/2002; per l'individuazione dei requisiti e dei presupposti condizionanti la corretta applicazione dei predetti istituti continua a farsi riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della l.r 2/94; 5, comma 6, 6, commi 1 e 3, 17 e 21 della l.r. 29/1994. A coloro che iniziano l'attività in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente, si applica la sanzione di cui al comma 10 dell'articolo 18.

 


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