LR 8/10/2002 n.26
LEGGE REGIONALE N. 26
NORME PER LO SVILUPPO DELLO SPORT E DELLE
PROFESSIONI SPORTIVE IN LOMBARDIA
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale N.
41 del 11 ottobre 2002 1° Supplemento ordinario
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento
di formazione della persona, di socializzazione, di benessere
individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra
soggetti e collettività, nonché di miglioramento
degli stili di vita.
2. La Regione favorisce la pratica delle attività
motorie sportivo-ricreative sotto il profilo della funzione
sociale, della educazione e della formazione della persona,
della prevenzione di malattie e disturbi fisici e della tutela
della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni
sociali, del miglioramento degli stili di vita e del conseguente
impulso alleconomia.
3. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva
per tutti i cittadini mediante:
a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei
cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle
attività fisico-motorie;
b) lequilibrata distribuzione e la congruità
degli impianti sportivi e degli spazi aperti al fine di garantire
a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività
fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano;
c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive;
d) il sostegno culturale, tecnico e finanziario allo svolgimento
di attività sportive e alla realizzazione di impianti
e servizi.
4. La Regione favorisce:
a) la promozione e la diffusione delle attività ed
iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie
di utenti, anche mediante la predisposizione ed attuazione
di progetti ed interventi specifici;
b) la realizzazione delle infrastrutture, degli impianti
e dei servizi sportivi a favore della collettività,
tenendo conto della sostenibilità ambientale dei medesimi
e dello sviluppo socio-economico del territorio;
c) la riqualificazione delle strutture sportive esistenti
pubbliche e private, anche definendo standard strutturali
e di gestione, distinguendo la pratica agonistica da quella
non agonistica, per la quale vengono riservate attenzioni
specifiche;
d) lincentivazione, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche, della diffusione delle attività sportive
anche mediante lutilizzo dei locali e delle attrezzature
in orario extrascolastico, nonchè dellesercizio
di pratiche sportive diversificate negli orari destinati alleducazione
fisica;
e) lo sviluppo qualitativo delle attività delle federazioni,
delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di
promozione sportiva, delle società e circoli senza
scopo di lucro, dei centri di aggregazione giovanile e degli
oratori, così come identificati dalla legge regionale
23 novembre 2001, n. 22 (Azioni a sostegno e valorizzazione
della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie
mediante gli oratori), per lorganizzazione di attività
sportive, amatoriali e dilettantistiche;
f) lincremento ed il funzionamento dei centri di avviamento
allo sport, al fine di consentire un efficace avvio della
pratica sportiva dei giovani;
g) la formazione, la specializzazione e laggiornamento
professionale dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori
ed animatori sportivi, ai fini di un ottimale esercizio delle
attività sportive ed una maggior tutela della sicurezza
e della salute dei praticanti;
h) la divulgazione della storia e dei valori dello sport
e della cultura olimpica, in collaborazione con il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), anche mediante la redazione
di pubblicazioni, lorganizzazione di manifestazioni
culturali ed esposizioni divulgative promozionali in tema
di sport e lincentivazione alla diffusione dellattività
giovanile attraverso programmi televisivi regionali;
i) lorganizzazione e la partecipazione a manifestazioni
sportive significative o ad eventi sportivi di particolare
rilevanza regionale, anche in collaborazione con altri Paesi
dellUnione Europea (UE);
j) gli scambi di esperienze e di collaborazione promossi
dalle comunità di lavoro dellarco alpino, nonché
da Paesi dellUE, anche organizzando stages per giovani
ed operatori sportivi;
k) il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali
locali in campo sportivo;
l) la diffusione dello strumento della sponsorizzazione,
sostenendo eventi e manifestazioni sportive di minore notorietà,
al fine di attrarre il contributo dellimprenditoria
in favore della scuola e delle società ed associazioni
sportive;
m) lincentivazione di iniziative che promuovano nel
contempo sia un alto grado di impegno sportivo-agonistico,
sia metodi sperimentali di insegnamento didattico-educativo
finalizzati allo sviluppo armonico e completo della personalità
dellindividuo.
5. Si intende per sport qualsiasi forma di attività
fisica che, attraverso una partecipazione organizzata e non,
persegua le finalità della presente legge.
Art. 2
(Diritto allo sport)
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale delle attività
sportive, promuove lo sviluppo:
a) della pratica sportiva e delle attività motorie
da parte di tutti i cittadini, differenziate per le diverse
categorie di utenti e per le diverse fasce detà
ed adeguate alle esigenze di ciascuno;
b) delle attività sportive quale strumento di prevenzione,
cura, riabilitazione e benessere psicofisico di tutti i cittadini,
sostenendo in particolare iniziative con carattere motorio
sportivo, rivolte a persone con difficoltà psicofisiche,
organizzate da soggetti pubblici e privati senza scopo di
lucro che perseguano leducazione e lassistenza
di portatori di handicap;
c) delle attività motorio sportive da parte delle
fasce deboli, utili al superamento del disagio e del disadattamento,
in particolare giovanile;
d) della carta dei diritti del bambino nello sport e i suoi
contenuti etico- sportivi.
Art. 3
(Soggetti coinvolti)
1. La Regione persegue le finalità e gli obiettivi
di cui agli articoli 1 e 2 direttamente, attraverso le proprie
strutture regionali, o indirettamente, con la collaborazione
di enti locali, del CONI, delle federazioni sportive, degli
enti di promozione sportiva, delle società ed associazioni
sportive senza scopo di lucro, di altri soggetti promotori
di eventi particolari, delle facoltà di scienze motorie
e delle istituzioni scolastiche.
2. Per il miglior perseguimento degli obiettivi e delle finalità
di cui alla presente legge, lassessore regionale allo
sport promuove ed organizza periodicamente lAssemblea
generale dello sport.
Art. 4
(Programmazione ed interventi regionali)
1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute
nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale
(DPEFR), di cui allarticolo 3 della legge regionale
31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della regione), acquisito
il parere della competente commissione consiliare, determina
gli interventi regionali in materia di attività sportive,
in particolare individuando:
a) le attività inerenti alla formazione, qualificazione,
specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport
e delle professionalità sportive riconosciute;
b) le priorità settoriali e territoriali di intervento
per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport
e delle attività ricreative ad essa collegate, comprese
quelle praticabili nella scuola, in particolare nelle scuole
dellobbligo;
c) le forme di sostegno del volontariato sportivo, dei circoli,
dei centri di aggregazione giovanile, delle società
senza scopo di lucro e delle associazioni del tempo libero,
promotori di attività sportive;
d) le modalità dintervento in relazione alle
strutture sportive, alle aree sciabili, ai rifugi- bivacchi,
ai sentieri ed alle altre opere connesse allo sport;
e) le iniziative riguardanti il potenziamento delle attrezzature
e delle attività delle squadre di soccorso alpino e
lorganizzazione dei servizi valanghe nel territorio
regionale.
2. La Giunta regionale, sentite le province unitamente alla
Conferenza regionale delle autonomie, definisce, mediante
la predisposizione di specifico piano-programma, approvato
dal Consiglio regionale, le aree di intervento, gli obiettivi
qualitativi e quantitativi nel settore dellimpiantistica
e delle attrezzature sportive, le priorità settoriali
e territoriali dintervento per la promozione e valorizzazione
della pratica dello sport, per la sicurezza nelle attività
sportive e del tempo libero e per la diffusione delle iniziative
di supporto alla tutela sanitaria e motoria degli utenti.
La Giunta regionale individua le risorse finanziarie destinate
a ciascuna area di intervento regionale.
3. In relazione a ciascuna tipologia di intervento e tenuto
conto delle finalità di cui allarticolo 1, la
Giunta regionale determina altresì i criteri per lassegnazione
e la revoca di contributi, le spese ammissibili al finanziamento
regionale e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente,
nonché le attività e le procedure per le verifiche
ed i controlli sugli interventi finanziati.
4. I criteri di assegnazione dei contributi riferiti al settore
dellimpiantistica sono determinati tenendo conto dei
seguenti elementi di valutazione:
a) omogeneità territoriale distributiva degli impianti;
b) razionale distribuzione per tipologia di impianti;
c) efficace gestione orientata anche al pieno utilizzo delle
strutture;
d) efficienza qualitativa nella manutenzione e gestione degli
impianti;
e) rispetto delle norme di sicurezza;
f) eliminazione di barriere architettoniche;
g) risparmio energetico.
5. Il dirigente regionale competente, sulla base dei criteri
approvati dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4,
definisce con proprio atto le modalità ed i termini
per la presentazione dei progetti e delle relative domande
di finanziamento, le modalità di erogazione dei finanziamenti,
nonchè le scadenze per gli adempimenti amministrativi
connessi alla realizzazione degli interventi. Il dirigente
regionale provvede con decreto ad erogare i finanziamenti.
Art. 5
(Forum istituzionale dello sport)
1. E istituito il Forum istituzionale dello sport per
il perseguimento degli obiettivi di politica sportiva di cui
allarticolo 1, commi 1, 2 e 3.
2. Il Forum è presieduto dallassessore regionale
competente ed è composto dagli assessori provinciali
competenti in materia di sport.
3. Le modalità di funzionamento del Forum sono stabilite
con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 6
(Consulta regionale dello sport e comitato di esperti)
1. E istituita la Consulta regionale dello sport quale
organismo con funzioni propositive e consultive di cui la
Giunta regionale si avvale per le finalità di cui allarticolo
1, comma 4.
2. La Consulta è presieduta dallassessore regionale
competente in materia di sport o suo delegato, è composta
da un rappresentante indicato dal CONI e da tre rappresentanti
per ciascuna delle aree di intervento definite nel piano-
programma di cui allarticolo 4, comma 2 e rimane in
carica per la durata della legislatura nel corso della quale
viene costituita.
3. La Consulta si avvale di un comitato di esperti.
4. La composizione e le modalità di funzionamento
della Consulta, nonché le modalità organizzative
relative al comitato di esperti sono stabilite con deliberazione
della Giunta regionale.
Art. 7
(Osservatorio delle attività sportive)
1. E istituito nellambito della direzione generale
regionale competente, con le modalità di cui allarticolo
11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento
della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta
regionale), lOsservatorio delle attività sportive
in Lombardia.
2. LOsservatorio, anche in collaborazione con gli enti
locali, il CONI, le federazioni sportive, gli enti di promozione
sportiva, gli oratori ed altri enti pubblici e privati in
grado di fornire adeguate informazioni, raccoglie, aggiorna
ed analizza dati e conoscenze sullo sport per operare un efficace
monitoraggio di impianti, attrezzature, attività ed
utenza, per predisporre e curare laggiornamento del
quadro completo di domanda ed offerta nel settore.
TITOLO II
TUTELA DEI PRATICANTI - QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI PER LE ATTIVITA SPORTIVE E FISICOMOTORIE
Art. 8
(Tutela della salute dei praticanti )
1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture
sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi
a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di
adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dellefficienza
fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore
qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso
di diploma rilasciato dallIstituto superiore di educazione
fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui allarticolo
2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione
degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione
di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze
motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge
15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di
laurea equipollenti conseguiti allestero. Listruttore
qualificato è responsabile della corretta applicazione
dei programmi e delle attività svolte nella struttura
sportiva.
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli
in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata
dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata
al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello
sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche
sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dellarticolo
9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. Listruttore
specifico di disciplina è responsabile della corretta
applicazione dei programmi e delle attività svolte
nella struttura sportiva.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano
per lesercizio di:
a) attività rientranti nei programmi scolastici di
educazione fisica previsti dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
b) attività agonistiche promosse da federazioni sportive
nazionali, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI e dagli oratori, con assunzione delle responsabilità
inerenti alla tutela della salute e della sicurezza degli
atleti a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.
5. Nelle piscine e specchi dacqua interni aperti al
pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo,
anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi di
nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi,
di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere
svolti alla costante presenza sia di istruttori in possesso
dei brevetti e delle abilitazioni allinsegnamento rilasciati
dai competenti uffici della pubblica amministrazione e dalle
competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate
al CONI, sia di almeno un operatore abilitato a prestare i
primi soccorsi nel caso di infortuni o malori.
6. Gli esercenti degli impianti sportivi di cui ai commi
1 e 5 devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore
degli utenti e degli istruttori che svolgono attività
di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque
riconducibili alle attività svolte allinterno
degli stessi impianti.
7. La Giunta regionale in attuazione dei piani e programmi
sanitari regionali promuove le attività di prevenzione
e di tutela della salute nelle attività sportive, al
fine di escludere lausilio di sostanze, metodologie
e tecniche che possano mettere in pericolo lintegrità
psicofisica degli atleti. Al riguardo, le società sportive,
nonché gli esercenti di impianti sportivi di cui ai
commi 1 e 5 svolgono una capillare attività di informazione
all'atto dell'iscrizione.
8. Le società, le associazioni sportive, gli enti
di promozione sportiva per poter accedere ai benefici previsti
dalla presente legge devono dimostrare di aver adeguato i
propri regolamenti alle disposizioni di cui allarticolo
6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro
il doping), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure
disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping
o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
Art. 9
(Qualificazione degli operatori)
1. La Regione promuove la formazione e laggiornamento
dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori ed animatori impegnati
nel settore delle attività sportive e delle attività
fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare
il loro livello professionale, nonché le iniziative
riferite alla formazione di operatori particolarmente qualificati
a supporto delle persone con danno psico-fisico. Favorisce
altresì la formazione degli insegnanti delle scuole
di ogni ordine e grado, oltre che materne, mediante opportuni
accordi con gli organismi scolastici, nellambito delle
proprie competenze.
2. La Giunta regionale, sentiti la facoltà universitaria
di scienze motorie, il CONI, le associazioni tecniche sportive
specifiche, le federazioni sportive, gli enti di promozione
sportiva interessati, definisce con regolamento i profili
professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non
disciplinati dalla legge statale, individuandone caratteristiche
e requisiti dei percorsi formativi e può istituire
un collegio regionale per laccertamento del possesso
dei suddetti requisiti.
TITOLO III
INTERVENTI E PROMOZIONI
Art. 10
(Costruzione e ristrutturazione di impianti)
1. La Regione, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi
dellarticolo 4, commi 1, lettera d), 3 e 4, concede
contributi, anche in conto capitale, per:
a) la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative,
la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, ladeguamento
anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle
barriere architettoniche e lampliamento degli impianti
già esistenti;
b) lapprestamento, la miglioria, ladeguamento
e la sicurezza delle piste da sci, delle strutture edili ed
infrastrutture connesse, nonché per la costruzione,
la ristrutturazione, ladeguamento, lampliamento
e larredamento di rifugi, bivacchi, sentieri ed altre
opere alpine.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con
lIstituto per il credito sportivo, o con Finlombarda
finanziaria per lo sviluppo della Lombardia - s.p.a.
o con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione
di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione
degli interventi di cui al comma 1. Tale fondo consente finanziamenti
a tasso agevolato. La Giunta regionale con deliberazione definisce
i destinatari, i termini, le modalità di accesso al
fondo, lentità dellaiuto, le procedure
e le modalità di valutazione delle domande e tutti
gli ulteriori elementi necessari per lattività
del fondo.
3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni
con lIstituto per il credito sportivo per la concessione
di mutui agevolati per limpiantistica sportiva da parte
del predetto Istituto ad integrazione ed in favore dei soggetti
beneficiari dei contributi in capitale concessi ai sensi del
comma 1, lettera a).
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata
a promuovere lutilizzo di tecniche di finanziamento
con ricorso a capitali privati per la realizzazione di nuove
infrastrutture sportive di particolare rilevanza con le metodologie
operative della finanza di progetto, nel rispetto della normativa
statale e regionale vigente in materia.
5. La concessione dei contributi è disposta con decreto
del dirigente regionale competente.
6. Lefficacia dei provvedimenti attuativi che contengono
aiuti di Stato è subordinata allautorizzazione
da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli
87 e 88 del Trattato C.E..
Art. 11
(Interventi per la promozione dello sport)
1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto
dallarticolo 1 e sulla base di quanto contenuto nel
piano-programma di cui allarticolo 4, comma 2, organizza
direttamente, sostiene e promuove, anche mediante specifici
interventi finanziari, le seguenti iniziative:
a) progetti, studi, ricerche, convegni, eventi e pubblicazioni
divulgativi della cultura e dei valori dello sport, comprese
le problematiche per lo sport dei diversamente abili;
b) azioni volte a dare maggiore diffusione a gare e manifestazioni
riguardanti attività sportive di minore notorietà,
anche mediante la stipula di convenzioni;
c) manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale
e internazionale, riservando particolare attenzione a quelle
che coinvolgono gli atleti diversamente abili, i giovani della
scuola primaria e gli anziani;
d) campagne promozionali finalizzate a favorire lorganizzazione
di grandi eventi sportivi in Lombardia, con particolare attenzione
per le attività sportive organizzate nei comuni con
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
e) accordi, convenzioni e protocolli dintesa con gli
enti ed i comitati organizzatori di grandi eventi per realizzare
iniziative riservate ai giovani, agli anziani, ai disabili
o ad altra categoria di praticanti;
f) organizzazione, nonché partecipazione ad attività
e programmi europei ed internazionali, scambi di esperienze
e collaborazione promossi dalle comunità di lavoro
dellarco alpino Arge-Alp, Alpe-Adria
e 4 motori per lEuropa;
g) attività sportive, amatoriali e dilettantistiche
organizzate da enti di promozione sportiva, da associazioni
sportive dilettantistiche, da società senza scopo di
lucro, da circoli ricreativi, da centri di aggregazione giovanile
e dagli oratori;
h) attività organizzate da altri centri e istituti
socio sanitari che, attraverso il recupero riabilitativo,
promuovano lavvio alla pratica sportiva;
i) azioni di comunicazione interna ed esterna finalizzate
allincentivazione di iniziative in materia sportiva
e di aggregazione giovanile.
Art. 12
(Premiazioni per meriti sportivi)
1. La Regione, nellambito della promozione della cultura
e della pratica dello sport per tutti ed al fine di favorire
la crescita sportiva dei giovani, istituisce il bonus Lalloro
dello sport da concedersi a giovani atleti non professionisti
che a livello regionale si siano distinti, rivelando uno spiccato
talento sportivo.
2. Lindividuazione dei soggetti beneficiari, la determinazione
dellentità del bonus e le modalità di
erogazione sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria
deliberazione.
3. Allo scopo di incentivare e qualificare lattività
sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle
disponibilità di bilancio, istituisce La giornata
dello sportivo al fine di premiare e qualificare gli
atleti residenti in Lombardia che abbiano conseguito importanti
risultati a livello internazionale.
4. Allo scopo di incentivare e qualificare lattività
sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle
disponibilità di bilancio, organizza iniziative destinate
alla premiazione e qualificazione di atleti ed associazioni
sportive che hanno raggiunto risultati di particolare rilievo
nelle varie discipline sportive.
TITOLO IV
PROMOZIONE E TUTELA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DELLA MONTAGNA
Art. 13
(Esercizio delle professioni alpine ed organismi di autodisciplina)
1. L'esercizio in Lombardia della professione di maestro
di sci e della professione di guida alpina, così come
descritte nelle leggi 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per
la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni
in materia di ordinamento della professione di guida alpina)
e 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida
alpina), è subordinato al possesso dell'abilitazione
all'esercizio della rispettiva professione ed all'iscrizione
negli appositi albi regionali della Lombardia, suddivisi per
disciplina e grado di preparazione e tenuti dai rispettivi
collegi regionali di cui al comma 2. L'esercizio della professione
di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione
in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale
lombardo delle guide alpine.
2. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di
autogoverno delle professioni di maestro di sci e guida alpina,
rispettivamente, il collegio regionale lombardo dei maestri
di sci ed il collegio regionale lombardo delle guide alpine.
3. Sono organi di ciascun collegio:
a) l'assemblea;
b) il direttivo;
c) il presidente.
4. I collegi adottano i rispettivi regolamenti organizzativi
e li trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione;
le funzioni di vigilanza su tali organismi sono svolte dalla
direzione generale regionale competente.
5. La Giunta regionale può concedere ai collegi regionali
contributi per interventi di qualificazione, aggiornamento
e specializzazioni professionali e per la promozione e diffusione
delle attività di montagna e delle professioni alpine.
6. Con regolamento della Giunta regionale sono definiti:
a) modalità, termini e condizioni per l'iscrizione
agli albi professionali o all'elenco speciale di cui al comma
1;
b) modalità di formazione e di composizione dei collegi
di cui al comma 2, la durata in carica degli organi ed ogni
altro aspetto della disciplina regionale dei collegi, la determinazione
dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali;
c) le ipotesi di applicazione dell'istituto di denuncia di
inizio attività diverse da quelle disciplinate dall'articolo
15, in particolare ai fini dell'esercizio temporaneo dell'attività
di guida alpina da parte di soggetto iscritto all'albo di
altra Regione. Per quanto non previsto dal regolamento trova
applicazione la disciplina di cui agli articoli 3 e 5 della
legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione
2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di
leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa
e delegificazione);
d) le ipotesi di applicazione dell'istituto del silenzio
assenso, con particolare riguardo all'esercizio non saltuario
dell'attività di guida alpina da parte di cittadini
di stati non membri dell'UE, al trasferimento nell'albo professionale
della Lombardia di guide alpine e aspiranti guide iscritte
all'albo di altra regione, all'iscrizione nell'elenco speciale
degli accompagnatori di media montagna. Per quanto non previsto
dal regolamento trova applicazione la disciplina di cui agli
articoli 4 e 5 della l.r. 15/2002.
Art. 14
(Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti
e specializzazioni)
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni
di maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di
media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi
corsi teorico-pratici di formazione, organizzati dalla direzione
generale regionale competente, ed attraverso il superamento
dei relativi esami. L'abilitazione all'esercizio delle professioni
è rilasciata dal dirigente regionale competente.
2. La Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla
preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento
e corsi di specializzazione per l'esercizio delle seguenti
professioni alpine:
a) maestri di sci per la disciplina alpina, per lo sci da
fondo, per la pratica dello snowboard e per attività
assimilabili, con la collaborazione del rispettivo collegio
di cui all'articolo 13, comma 2, nonché degli organi
tecnici della Federazione italiana sport invernali (FISI);
b) guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina,
guida alpina-maestro di alpinismo, accompagnatore di media
montagna, e per attività assimilabili, con la collaborazione
del rispettivo collegio di cui all'articolo 13, comma 2.
3. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori
di media montagna hanno l'obbligo, per poter esercitare la
professione, di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento
inerente alla propria disciplina. Sono esonerati i maestri-istruttori
degli aspiranti maestri di sci in regola con gli aggiornamenti
annuali FISI, le guide alpine maestri di alpinismo in possesso
del diploma di istruttore di guida alpina, le aspiranti guide
alpine che superino nel periodo considerato l'esame di abilitazione
per guide alpine-maestri di alpinismo. La partecipazione ai
corsi di specializzazione è facoltativa.
4. La periodicità dei corsi di abilitazione, aggiornamento
e specializzazione, le modalità di nomina e composizione
delle commissioni per gli esami di abilitazione alle professioni
e per gli esami finali dei corsi di specializzazione, la disciplina
delle prove di esame, la determinazione della quota di iscrizione
per ciascun corso, dei compensi ed i rimborsi spese ai componenti
delle commissioni sono stabiliti con regolamento della Giunta
regionale.
5. La direzione generale regionale competente è autorizzata
a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri delle
commissioni esaminatrici, degli insegnanti e degli allievi
dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione
per infortuni e per i rischi derivanti da responsabilità
civile verso terzi, limitatamente al periodo di svolgimento
dei corsi medesimi.
Art. 15
(Scuole di sci e di alpinismo)
1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive
per l'insegnamento della pratica dello sci e di scuole di
alpinismo o di sci alpinismo possono essere effettuati decorsi
novanta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio
attività da parte dell'interessato alla direzione generale
competente; la denuncia deve attestare l'esistenza dei presupposti
e dei requisiti indicati da apposito provvedimento della Giunta
regionale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
3 e 5 della l.r. 15/2002.
2. Le funzioni di vigilanza sulle scuole sono esercitate
dalle province e dai collegi regionali di cui all'articolo
13, comma 2.
3. Il Club alpino italiano (CAI) conserva, con le prescrizioni
di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della
professione di guida alpina), la facoltà di organizzare
scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale
per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche,
speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi
istruttori.
Art. 16
(Aree sciabili)
1. La Giunta regionale individua le aree sciabili e gli ambiti
territoriali entro i quali è possibile la realizzazione
di piste sciabili, in conformità agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, nonché a
specifiche previsioni e piani predisposti dalle comunità
montane. Le aree sciabili individuate dalla Giunta regionale
sono considerate di pubblica utilità.
2. La Giunta regionale costituisce con proprio atto un comitato
consultivo per le piste sciabili, determinandone composizione
e funzionamento, quale organismo che esprime parere tecnico
sulle aree sciabili e sugli ambiti territoriali di cui al
comma 1; con il medesimo provvedimento vengono definiti la
composizione ed i compiti delle commissioni tecniche per le
piste da sci da istituirsi presso ciascuna comunità
montana.
3. Al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza
della circolazione, le piste vengono classificate e dotate
della necessaria segnaletica secondo le caratteristiche tecniche
ed i requisiti da definirsi con apposite disposizioni approvate
con regolamento della Giunta regionale. Con lo stesso provvedimento
vengono definite le disposizioni per la manutenzione e la
sorveglianza delle piste da sci. Le piste devono essere situate
in zone non soggette a pericolo di frane e valanghe e, comunque,
devono essere protette da tali pericoli e risultare idonee
sotto l'aspetto idrogeologico.
4. La predisposizione delle piste da sci e la loro apertura
al pubblico è soggetta ad autorizzazione rilasciata
dalla competente comunità montana d'intesa con i comuni
interessati, acquisito il parere della commissione tecnica
per le piste da sci; il suddetto provvedimento autorizzativo
è trasmesso in copia alla competente direzione generale
della Giunta regionale.
5. L'esercente la pista deve stipulare un contratto a copertura
dei rischi per possibili danni agli utenti; il contratto di
assicurazione è esibito alla comunità montana
all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione
di cui al comma 4. Per la manutenzione delle piste da sci,
nonché per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti
agli utenti, è fatto obbligo agli esercenti di istituire
un apposito servizio piste e soccorso dotato della necessaria
attrezzatura ed autorizzazione sanitaria. L'utilizzo delle
piste a scopo agonistico è subordinato alla omologazione
rilasciata dal CONI ai sensi dell'articolo 56, lettera b)
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L.
22 luglio 1975, n. 382).
6. Fino alla data di approvazione delle aree sciabili e degli
ambiti territoriali di cui al comma 1, ciascuna comunità
montana può rilasciare, acquisito il parere della propria
commissione tecnica, l'autorizzazione provvisoria all'apprestamento
delle singole piste nel rispetto di quanto stabilito al comma
3, purché le stesse siano previste dalla pianificazione
urbanistica vigente.
Art. 17
(Soccorso alpino e servizi valanghe)
1. Il dirigente regionale competente, in conformità
alle determinazioni della Giunta regionale di cui all'articolo
4, comma 1, lettera e), concede alle comunità montane,
alle delegazioni di zona del corpo nazionale di soccorso alpino
ed al servizio valanghe regionale i contributi finalizzati
al potenziamento delle attrezzature e delle attività
delle squadre di soccorso alpino ed all'organizzazione dei
servizi valanghe nel territorio regionale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 18
(Sanzioni)
1. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 10 e ferma restando
l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, per la violazione delle disposizioni contenute nella
presente legge, nonché di quelle contenute nel regolamento
attuativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00
a euro 5.000,00, irrogata nelle forme e nei modi previsti
dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione
della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche
al sistema penale).
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla
Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge e pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
3. Si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 400,00 a carico
di chiunque nell'esercizio della pratica dello sci non ottemperi
alle disposizioni concernenti il rispetto della segnaletica
posta sulle aree sciabili.
4. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 16,
comma 3, si applica la sanzione da euro 1.300,00 a euro 13.000,00.
5. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 16,
commi 4 e 5, si applica la sanzione da euro 2.500,00 a euro
25.000,00.
6. Il dirigente regionale competente può disporre
ispezioni e controlli, a mezzo di propri funzionari all'uopo
incaricati, al fine di vigilare sul rispetto delle previsioni
della presente legge.
7. Sono revocate le quote non erogate dei contributi assegnati,
ai sensi della presente legge, alle associazioni sportive,
ai titolari di strutture sportive ed agli organizzatori di
manifestazioni sportive che siano riconosciuti responsabili
di aver consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali
funzioni fisiologiche, in violazione delle disposizioni normative
in materia di controllo antidoping. Ai medesimi soggetti è
interdetto l'accesso ai contributi per un periodo di cinque
anni.
8. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori
di media montagna iscritti negli albi professionali che si
rendono colpevoli di violazioni delle norme di deontologia
professionale, ovvero delle norme di comportamento previste
dalla normativa vigente, sono passibili delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo, per un periodo da un mese ad un
anno;
d) radiazione.
9. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal consiglio
direttivo del collegio regionale di appartenenza a maggioranza
assoluta dei componenti. Contro i provvedimenti disciplinari
è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale
di appartenenza.
10. Nei casi di violazione della disciplina di denuncia di
inizio attività di cui all'articolo 15, nonché
delle ipotesi di applicazione degli istituti di denuncia di
inizio attività e del silenzio assenso disciplinate
nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 6, si applica
il regime sanzionatorio sancito dall'articolo 5 della l.r.
15/2002. A coloro che iniziano l'attività in mancanza
dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente,
si applica la sanzione da euro 600,00 a euro 3000,00.
Art. 19
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attività del Forum istituzionale
dello sport di cui all'articolo 5, della Consulta regionale
dello sport di cui all'articolo 6 e del comitato consultivo
per le piste sciabili di cui all'articolo 16, comma 2, si
provvede per l'esercizio finanziario 2003 e seguenti, con
le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese
postali, telefoniche e altre spese generali".
2. Le spese per i contributi ai collegi regionali di cui
agli articoli 13, comma 5 e 15, comma 2, e per l'attività
di formazione di cui all'articolo 14, sono determinate, a
decorrere dall'anno 2003, con la legge di approvazione di
bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo
22, comma 1, della l.r. 34/1978, a valere sulle somme appositamente
stanziate sull'UPB 2.4.2.3.2.68 "Interventi per l'educazione
allo sport e per la diffusione della pratica delle attività
e delle professioni sportive".
3. Le quote di iscrizione per la partecipazione ai corsi,
di cui all'articolo 14, comma 4, sono introitate sull'UPB
3.3.9 "Proventi derivanti da servizi regionali"
dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2003 e seguenti.
4. Per le spese per la costruzione e ristrutturazione di
impianti sportivi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa complessiva
di euro 4.000.000,00.
5. Per le spese di cui al comma 4, è autorizzata l'assunzione
di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della l.r.
34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate
dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi
dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.
6. All'onere complessivo di euro 4.000.000,00, di cui al
comma 4, si provvede mediante riduzione per pari importo,
per l'anno 2003, della dotazione finanziaria di competenza
dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese d'investimento"
(voce 2.4.2.3.3.69.9771 "Legge quadro sullo sport").
7. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti
articoli si provvederà, a decorrere dall'anno 2003,
sulla base delle disponibilità determinate con legge
di bilancio per i relativi esercizi finanziari.
8. Allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale
2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
Alla funzione obiettivo 2.4.2 "Promozione e sviluppo
delle attività ricreative e sportive", spese in
capitale, la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB
2.4.2.2.3.67 " Interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento
dell'impiantistica sportiva" è incrementata, per
l'esercizio finanziario 2003, di euro 4.000.000,00.
Art. 20
(Norme finali, transitorie e abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, a decorrere dall'1
gennaio 2003 sono abrogate le seguenti disposizioni normative
regionali:
a) la legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9 (Interventi per
lo sviluppo delle attrezzature sportive);
b) la legge regionale 4 agosto 1976, n. 23 (Interventi per
lo sviluppo delle attrezzature sportive- Erogazione sotto
forma di contributi diretti delle provvidenze previste dallart.
2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9);
c) la legge regionale 9 marzo 1978, n. 25 (Rifinanziamento
con modifiche della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9
Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive);
d) l'articolo 14 della legge regionale 21 agosto 1981, n.
50 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali in attuazione
del bilancio pluriennale 1981/83);
e) la legge regionale 28 luglio 1982, n. 44 (Interventi regionali
a favore dei servizi di soccorso alpino, guide alpine, servizio
valanghe operanti in regione);
f) la legge regionale 25 maggio 1983, n. 47 (Modifiche ed
integrazioni alle LL.RR. 21 gennaio 1975, n. 9 'Interventi
per lo sviluppo delle attrezzature sportive', 4 settembre
1973, n. 40 'Incentivazione della ricettività e delle
infrastrutture turistiche in Lombardia', 18 luglio 1982, n.
44 'Interventi regionali a favore dei servizi di soccorso
alpino, guide alpine, servizio valanghe operanti in regione');
g) la legge regionale 23 aprile 1985, n. 36 (Ordinamento
delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il
loro sviluppo in Lombardia);
h) la legge regionale 14 febbraio 1994, n. 2 (Ordinamento
della professione di maestro di sci in Lombardia);
i) la legge regionale 11 novembre 1994, n. 29 (Ordinamento
della professione di guida alpina);
j) i riferimenti alle leggi regionali 9/1975, 44/1982, 36/1985
e 29/1994 di cui alla tabella D allegata alla legge regionale
27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria
ai sensi dellart. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n.
34 Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilità della regione e successive
modificazioni e integrazioni).
k) il comma 13 dellarticolo 1 della legge regionale
27 marzo 2000, n.18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni
legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra
di finanza regionale);
l) il comma 7 dellarticolo 2 della legge regionale
3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per lattuazione
degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione
economico-finanziaria regionale- Collegato ordinamentale 2001);
m) il comma 4 dellarticolo 10 della legge regionale
22 luglio 2002, n. 15 (Semplificazione legislativa mediante
abrogazione di leggi regionali, interventi di semplificazione
amministrativa e delegificazione);
n) il comma 18 dellarticolo 11 della l.r. 15/2002;
o) i riferimenti alle leggi regionali 2/1994 e 29/1994 di
cui allallegato B della l.r. 15/2002;
p) i riferimenti alla l.r. 29/1994 di cui allallegato
C della l.r. 15/2002;
q) il regolamento regionale 16 novembre 1976, n. 3 (Disciplina
delle piste per la pratica non agonistica dello sci in Lombardia);
r) il regolamento regionale 1 aprile 1985, n. 1 (Regolamento
d'attuazione della L.R. del 6 marzo 1985, n. 388 'Ordinamento
delle piste per la pratica dello sci ed interventi per il
loro sviluppo in Lombardia');
s) il regolamento regionale 1 aprile 1985, n. 2 (Regolamento
di attuazione della L.R. 17 luglio 1982, n. 37 'Disciplina
dell'insegnamento dello sci').
2. Le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano
i servizi di soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche,
la sicurezza e la segnaletica delle piste da sci, la formazione
e l'abilitazione professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni
dei maestri di sci e delle guide alpine, l'istituzione delle
scuole di sci e di alpinismo restano in vigore sino alla pubblicazione
dei corrispondenti regolamenti previsti dalla presente legge.
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi già assunti
a norma delle leggi regionali di cui al comma 1 continuano
a produrre i propri effetti amministrativi.
4. Possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi
finanziari esecutivi atti a dar corso ai provvedimenti di
cui al comma 3.
5. I componenti degli organismi collegiali nominati ai sensi
delle leggi abrogate dal comma 1 restano in carica sino alla
costituzione dei nuovi organismi previsti dalla presente legge.
6. Sino alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo
13 e del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo
15, l'esercizio delle attività ivi indicate continua
ad essere soggetto agli istituti della denuncia di inizio
attività e del silenzio assenso di cui agli articoli
3, 4, 5 della l.r. 15/2002; per l'individuazione dei requisiti
e dei presupposti condizionanti la corretta applicazione dei
predetti istituti continua a farsi riferimento a quanto previsto,
rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della l.r 2/94; 5,
comma 6, 6, commi 1 e 3, 17 e 21 della l.r. 29/1994. A coloro
che iniziano l'attività in mancanza dei requisiti richiesti
o in contrasto con la normativa vigente, si applica la sanzione
di cui al comma 10 dell'articolo 18.
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