NORME TECNICHE PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO
DELLE SCIOVIE IN SERVIZIO PUBBLICO
CAPO 1
GENERALITÁ
1.1. Oggetto e
scopo delle norme
1.1.1. Agli effetti delle presenti
norme, per sciovia si intende una funicolare terrestre per il traino
di sciatori su apposita pista mediante attacchi collegati, in modo
permanente o temporaneo, ad una fune traente, tesa tra le stazioni
estreme a conveniente altezza dal suolo ed eventualmente sostenuta
in punti intermedi.
1.1.2. Le presenti norme non considerano
gli impianti aventi traini a più di due posti e quelli a
va e vieni.
1.1.3. Le sciovie si distinguono
in impianti a fune alta ed impianti a fune bassa.
1.1.4. Negli impianti a fune alta
l’altezza minima di ambedue i rami di fune dal suolo deve essere
tale che, fatta eccezione per i casi contemplati al comma 2.7.4.,
l’estremo inferiore dei dispositivi di traino, in condizione
di riposo, si mantenga, lungo la linea, ad una quota superiore a
2,50 m rispetto alla pista innevata.
1.1.5. L’installazione degli
impianti a fune alta deve essere a carattere stabile con fondazioni
fisse.
1.1.6. Per le disposizioni particolari
applicabili agli impianti a fune basse vedasi il paragrafo 2.22.;
per quelle applicabili alle sciovie sui ghiacciai il paragrafo 2.23.
e per quelle applicabili alle slittinovie il paragrafo 2.25.
1.1.7. Nelle presenti norme con la
sigla M.C.T.C. è indicata la Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.
1.2. Documentazione
tecnica
1.2.1. Il progetto dell’impianto
deve essere costituito dai seguenti elaborati, numerati progressivamente
:
1) la descrizione delle caratteristiche
generali costruttive dell’impianto, con illustrazione delle
parti regolamentate dalle presenti norme, ovvero da altri particolari
disposizioni applicabili, dimostrando la rispondenza a dette norme
e disposizioni;
2) la planimetria in scala 1:25.000 della
zona interessata dall’impianto, con l’indicazione del
tracciato dell’impianto medesimo e degli eventuali impianti
a fune finitimi;
3) l’elenco degli attraversamenti
e dei parallelismi, definiti al paragrafo 2.8., con la relativa
documentazione tecnica e con l’indicazione dei provvedimenti
per tutelare la sicurezza dell'esercizio;
4) l’elenco dei ponti, sopra e sotto
i quali passa la pista di risalita, con la relativa documentazione
tecnica;
5) il disegno, in scala 1:500, del profilo
longitudinale, con l’indicazione della pendenza delle varie
livellette e della loro lunghezza e con la rappresentazione della
configurazione assunta, a regime, della fune traente nel ramo in
salita, sia scarico che carico, nonchè nel ramo in discesa,
se questa ultima configurazione si differenzia in maniera apprezzabile
dalla prima; nei punti singolari (per accidentalità del terreno,
per ostacoli fissi, ecc.) devono altresì essere riportate
le sezioni trasversali del terreno sistemato per la pista;
6) la rappresentazione, in scala 1:200,
dei piani quotati delle stazioni, nonchè del profilo del
terreno in corrispondenza della pista di partenza e di quella di
arrivo, con l’indicazione dei picchetti od altri riferimenti
che consentano di collegare il suddetto profilo con quello di cui
al punto precedente;
7) il calcolo della linea redatto, in base
alla tabella UNI 6792, secondo lo schema indicato nei prospetti
di cui all’allegato D;
8) le verifiche di resistenza e di stabilità
di tutte le parti interessanti direttamente la sicurezza dell’impianto,
accompagnate dall’elenco dei materiali da impiegare con specificazione
impegnativa delle loro caratteristiche, dei processi di fabbricazione
e dei trattamenti termici previsti in base alle norme UNI; nel caso
di calcoli svolti mediante l’impiego di elaboratore, devono
essere specificate le ipotesi di carico, gli schema e la sequenza
di calcolo adottati con la esplicitazione delle formule impiegate,
evidenziando i dati di ingresso e la rispondenza dei risultati alle
prescrizioni regolamentari;
9) i disegni di insieme dell’impianto,
10) i disegni delle strutture murarie e metalliche
sia delle stazioni che della linea (fondazioni comprese), dei dispositivi
di traino e relativi attacchi, nonchè delle parti meccaniche
dell’impianto interessanti direttamente la sicurezza; tali
disegni devono essere redatti in conformità alle norme UNI,
devono essere quotati e recare tutti gli elementi necessari per
esprimere il giudizio sulla stabilità e sulla sicurezza;
11) lo schema funzionale dei circuiti di potenza,
di comando, di sicurezza, di segnalazione e di telecomunicazione,
a partire dai terminali all’ingresso dell’interruttore
generale in bassa tensione della sciovia, con relativa descrizione
illustrativa, redatto in conformità alle norme CEI;
12) l’indicazione della provenienza dei
principali elementi meccanici ed elettrici costituenti l'impianto
con specifica delle ditte costruttrici e fornitrici;
13) la dichiarazione rilasciata dal servizio
valanghe italiano del C.A.I. o da altro ente tecnico pubblico specializzato
attestante che la zona interessata dall’impianto risulta immune,
per ubicazione naturale o per effetto di idonee opere di protezione,
dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe;
14) la relazione geologica e geotecnica nei riguardi
della stabilità di insieme della zona e delle caratteristiche
dei terreni, redatta in conformità alle norme tecniche ufficiali
per le indagini sui terreni e per le opere di fondazione.
1.2.2. Per le parti „tipizzate“
si può prescindere dalla presentazione dei calcoli, semprechè
il progettista dimostri che gli sforzi cui sono sottoposte le parti
stesse siano contenuti entro i limiti previsti per il tipo approvato
dalla Direzione generale M.C.T.C. (comma 3.1.2.); i disegni di cui
ai punti 9) e 10) del comma 1.2.1. saranno sostituiti dai corrispondenti
prospetti di tipizzazione (figurini).
1.2.3. Tutti gli elaborati tecnici
e la relazione, fatta eccezione per gli stampati meccanografici,
devono essere raccolti in fascicoli provvisti di indice analitico
ed essere redatti su carta consistente in formato UNI A4, ovvero
UNI nA4 piegato a mantice; essi devono essere numerati, datati e
firmati dal richiedente la concessione e dall’ingegnere progettista,che
deve risultare iscritto nel relativo ordine professionale. Il profilo
deve essere completato con le quote, riferite a livello sul mare,
e firmato dall’ingegnere o dal geometra che ne ha effettuato
il rilevamento e che, pertanto, se ne assume la piena responsabilità;
detto profilo deve essere controfirmato dal progettista. Quest’ultimo
deve altresì dichiarare che il progetto di tutte le strutture
dell’impianto è stato condotto seguendo le prescrizioni
delle presenti norme e secondo i più recenti insegnamenti
della tecnica.
CAPO 2
NORME DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE
2.1. Tracciato
e profilo della linea
2.1.1. Il tracciato dell’impianto
deve essere scelto in modo da non presentare pericolo per gli sciatori
trasportati e deve essere convenientemente segnalato in corrispondenza
dei tratti accessibili ad altri sciatori.
2.1.2. Nell’eventualità
di tracciato non rettilineo, le deviazioni della fune, di norma,
devono essere realizzate con uno dei seguenti dispositivi :
1) rulliere verticali : in tal caso il
massimo angolo di deviazione, misurato nel piano orizzontale, non
può superare i 30‘ per ciascun sostegno;
2) pulegge giacenti nel piano della deviazione
ed aventi diametro tale da soddisfare le disposizioni di cui al
comma 2.9.1. e 2.9.2.;
3) rulliere giacenti nel piano della deviazione
: in tal caso le rulliere devono essere del tipo bilanciato, il
diametro dei rulli non deve essere inferiore a 15 volte il diametro
della fune e l’angolo di deviazione, misurato nel suo piano,
non deve superare i 4°30‘ per ogni rullo; altri sistemi
equivalenti possono essere ammessi previo esame, caso per caso,
comunque la deviazione deve essere guidata nel piano verticale da
rulli o rulliere di imbocco e di uscita; la pista deve presentare
ampi raccordi che consentano l’agevole iscrizione di curva
dello sciatore e l’angolo complessivo, per ogni gruppo di deviazione,
non deve essere superiore a 30° misurati nel piano orizzontale.
Valori maggiori possono essere ammessi, fino ad un massimo di 45°,
a condizione che il corretto accoppiamento tra morsetto e dispositivo
di deviazione non comporti la necessità di guide e che il
traino si presenti di notevole lunghezza in posizione di lavoro
e di lunghezza molto ridotta in posizione di riposo. Agli effetti
dei franchi laterali e dei dispositivi di guida e di raccolta della
fune, si applicano le più restrittive tra le prescrizioni
previste per la linea e per le stazioni.
2.1.3. La pista (striscia di terreno
comunque praticabile dagli sciatori in risalita) comprende la traccia
battuta, costituente guida per lo sciatore, e deve possedere i seguenti
requisiti :
1) la larghezza della pista deve essere
non inferiore a 2 od 2,5 m, rispettivamente per traini monoposto
o biposto; tale larghezza minima deve essere mantenuta per tutta
la lunghezza del percorso, compresi i tratti in corrispondenza dei
sostegni, in trincea, in rilevato e deve inoltre essere adeguatamente
aumentata in relazione alle asperità del terreno circostante
ed alla pendenza longitudinale;
2) la proiezione sul piano orizzontale
dell’asse della fune traente deve trovarsi sempre nel terzo
medio della larghezza della sagoma libera di cui al comma 2.7.2.;
3) in corrispondenza dei sostegni i bordi
della pista innevata devono essere delimitati da un ciglio a scarpa;
4) negli impianti con traini monoposto
è ammessa una pendenza trasversale della pista non superiore
al 10%, fatta eccezione per le sciovie ad intervallo ridotto dei
traini (comma 2.6.2. punto l); negli impianti a traini biposto non
è ammessa alcuna pendenza trasversale della pista.
2.1.4. Il profilo della pista deve
essere il più possibile regolare, con livellette opportunamente
raccordate, allo scopo di evitare cuspidi e cunette eccessivamente
accentutate; eventuali contropendenze devono essere di lunghezza
limitatissima e di inclinazione inferiore al 3%. Le contropendenze
non sono comunque ammesse negli impianti sui quali si impieghino
dispositivi di traino del tipo a contrasto ed in quelli con traini
biposto.
2.1.5. La pendenza longitudinale
della pista di norma non può superare il 60%; si possono
ammettere tratti con pendenza maggiore, ma non superiore al 75%,
a condizione che :
1) il tratto a pendenza i > 60% abbia
lunghezza l < 10 + (75-i) 5;
2)
il tratto a pendenza superiore al 60% sia preceduto da un tratto
di pendenza io < 60% e lunghezza lo tali da riportare la pendenza
media complessiva dei due tratti a valori non superiori al 60%;
detta condizione può essere convenzionalmente verificata
dalla relazione
3) alla stazione a valle, in luogo ben
visibile, venga esposto un cartello con l’avviso che la sciovia
presenta una pista di salita difficoltosa, con l’indicazione
del valore della pendenza massima;
4) la larghezza della pista sia tale che
i suoi bordi distino dal piano verticale per l’asse della fune
lameno 2 m da un lato e 1 m dall’altro; ciascuno di detti valori
deve essere aumentato di 0,5 m qualora si tratti di traini biposto;
5) sia prevista una idonea sistemazione
del terreno laterale alla pista, per trattenere gli sciatori eventualmente
caduti;
6) i sostegni di linea ed altri eventuali
ostacoli siano opportunamente rivestiti con materiale cedevole.
2.1.6. Negli impianti con dispositivi
di attacco dei traino alla fune traente del tipo a contrasto, la
pendenza massima della fune, sia per il ramo in salita che per il
ramo in discesa, deve essere limitata in maniera tale da non provocare
lo scorrimento spontaneo dei traini vuoti.
2.1.7. Il profilo della pista e la
configurazione della fune devono essere reciprocamente adattati,
mediante l’opportuna distribuzione dei sostegni e la necessaria
sistemazione del terreno, in maniera che la pista e la fune mantengano
un andamento, per quanto possibile, simile nelle diverse condizioni
di carico della linea. Il profilo deve inoltre possedere i seguenti
requisiti :
1) le variazioni di pendenza della pista
devono essere raccordate in modo che le variazioni di assetto e
di sforzo non determinino nello sciatore un disturbo eccessivo;
2) devono essere evitate, nel ramo in salita,
campate singole di lunghezza tale che, in relazione alle caratteristiche
dell’impianto, possano dar luogo ad inconvenienti per elevate
variazioni di freccia, in caso di sgancio in linea di sciatori,
determinanti la formazione di oscillazioni disturbanti;
3) l’angolo che il dispositivo di
traino può assumere rispetto alla verticale, nelle condizioni
della linea più sfavorevoli, non deve essere inferiore a
20° per i traini monoposto ed a 30° per quelli biposto;
tale condizione deve essere verificata in sede di progetto.
2.1.8. Quando lungo il tracciato
dell’impianto siano previsti ponti, le sponde devono avere
un’altezza non minore di 1,40 m riferita al piano non innevato
del ponte stesso. Dette sponde devono essere realizzate in maniera
da non presentare possibilità di impigliamento sia per i
traini che per gli sciatori e da non costituire pericolo in caso
di caduta di questi ultimi.
2.1.9. Quando i tratti di terreno
adiacenti alla pista, in relazione alla pendenza, agli eventuali
ostacoli fissi, alla natura del terreno ed alla vegetazione possano
determinare pericoli, devono essere previste opere permanenti che
limitino, per quanto possibile, gli effetti di una eventuale caduta.
2.2. Funi
2.2.1. Le funi traenti, tenditrici
e/o di regolazione, nonchè quelle di ancoraggio, in quanto
sopportino direttamente lo sforzo dell’anello di trazione,
devono essere di acciaio, del tipo flessibile ed a trefoli.
2.2.2. Le funi traenti, quelle tenditrici
e/o di regolazione, quelle di segnalazione o telefoniche nonchè
quelle di sospensione dei cavi di segnalazione o telefonici, devono
essere, di norma, di tipo unificato.
2.2.3. La tensione della fune traente
deve essere determinata di norma da un contrappeso.
2.2.4. Tutte le funi dell’impianto,
fatta eccezione per le funicelle dei dispositivi di traino, prima
di essere collocate in opera, devono essere sottoposte a collaudo
presso un laboratorio ufficiale, secondo le prescrizioni contenute
nel decreto ministeriale 18 agosto 1959, n° 1662, salvo quanto
stabilito al comma seguente.
2.2.5. Per le funi unificate le prescrizioni
per il collaudo e l’accettazione sono quelle indicate nelle
singole norme di unificazione; le disposizioni per il prelievo della
bobina degli spezzoni di prova e dei tratti di fune destinati ai
vari impianti sono emanate dalla Direzione generale M.C.T.C. Per
tali funi, che possono essere destinate a più impianti ovvero
allo stesso impianto anche in tempi diversi, è ammesso che
le prove sui fili e sugli spezzoni vengano effettuate solo inizialmente
e con riferimento all’intera bobina, semprechè si tratti
di funi aventi la cordatura con contrassegni ricorrenti particolari
che consentano, per qualsiasi spezzone, l’individuazione della
bobina di provenienza; dette bobine devono risultare depositate
presso il fabbricante della fune o presso le ditte costruttrici,
che ne garantiranno la buona conservazione.
2.2.6. Il collocamento in opera della
fune collaudata viene autorizzato dal competente ufficio periferico
della M.C.T.C. quando le caratteristiche della fune soddisfino il
progetto approvato dell’impianto.
2.2.7. Le funicelle dei dispositivi
di traino destinate ad avvolgersi sui tamburi di recupero, se in
acciaio, devono essere del tipo a trefoli zincate.
2.2.8. Il carico di rottura per trazione
delle funicelle dei dispositivi di traino non deve essere inferiore
a 2.940 N (300 kgf) e 4.900 N (500 kgf) rispettivamente per traini
monoposto e biposto.
2.2.9. Le funi traenti devono costituire
un anello chiuso ed essere giuntate mediante impalmatura, da eseguirsi
ad opera di personale specializzato.
2.2.10. La lunghezza dell’impalmatura non
deve essere inferiore a 1.300 volte il diametro della fune; le altre
caratteristiche geometriche devono rispondere allo schema riportato
nell’allegato A. Restano valide le altre norme relative alla
esecuzione dell’impalmatura, di cui alla parte III, capo II
del decreto ministeriale 31 agosto 1937, n° 2672.
2.3. Sicurezza
delle funi
2.3.1. Il grado di sicurezza delle
funi viene valutato convenzionalmente come rapporto tra il carico
somma della fune e lo sforzo di trazione assiale a regime nel tratto
più sollecitato.
2.3.2. Il grado di sicurezza per
funi nuove deve essere non minore di 4,5 per le funi traenti e di
5 per le funi tenditrici e/o di regolazione, nonchè per quelle
ausiliarie che sopportano direttametne il tiro dell’anello
di trazione.
2.3.3. Il calcolo della tensione
di lavoro della fune traente deve essere svolto in base alle seguenti
ipotesi convenzionali :
1) impianto a regime con innevamento di
0,30 m della pista;
2) altezza del dispositivo di attacco dello
sciatore, rispetto alla pista, di 0,50 m;
3) profilo della fune parallelo a quello
della pista e ad andamento parabolico, con distribuzione uniforme
dei carichi concentrati valutati, quando necessario, campata per
campata;
4) resistenza al moto opposta dai rulli
: 30 N (3 kgf) per rullo, ovvero 3% del carico trasmesso al rullo
dalla fune qualora trattisi di rulli isolati con angolo di deviazione
maggiore di 6° (non devono essere considerate le resistenze
al moto opposte dalla puleggia di rinvio e dalle eventuali pulegge
di deviazione);
5) massa del dispositivo di traino riportata
alla fune;
6) massa dello sciatore equipaggiato pari
ad 80 kg;
7) coefficiente di attrito tra sci e neve
pari a 0,06.
2.3.4. Le funi di segnalazione o
telefoniche nonchè quelle di sospensione dei cavi di segnalazione
o telefonici, quando sono contrappesate, devono avere un grado di
sicurezza non minore di 3,5 convenzionalmente calcolato prescindendo
dall’eventuale formazione di manicotti di ghiaccio. Per le
funi non contrappesate si applicano i gradi di sicurezza e le modalità
di calcolo previsti, per i conduttori, dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 giugno 1968, n° 1062, contenente le norme
per l’esecuzione delle linee elettriche esterne; in luogo della
presentazione dei calcoli può essere ammessa una dichiarazione
del direttore dei lavori sulla effettiva rispondenza della fune
in opera a tali norme. Le funi di sospensione dei cavi di segnalazione
o telefonici, quando siano ancorate alle estremità delle
campate, devono avere sistemi di attacco tali che, nell’eventualità
di rottura della fune in corrispondenza dell’attacco, si verifichi
l’immediata interruzione del circuito di sicurezza.
2.4. Attacchi di
estremità
2.4.1. Gli attacchi di estremità
delle funi devono essere del tipo ad attrito su tamburo o del tipo
a redancia. Gli attacchi a radancia sono ammessi solo per le funi
che non sopportano direttamente il tiro dell’anello di trazione.
2.4.2. Le radance devono avere raggio
di curvatura minimo, misurato in corrispondenza dell’asse della
fune, non inferiore a 3 volte il diametro della fune stessa.
2.4.3. Le pulegge di compensazione
ed i tamburi su cui si avvolgono le funi di regolazione e di ancoraggio
devono avere diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della
fune , non inferiore a 15 volte quello della fune medesima.
2.4.4. L’avvolgimento delle
funi sui tamburi deve essere realizzato con almeno tre spire complete;
il capo libero deve essere bloccato da due morsetti a piastra, montati
l’uno vicino all’alto in modo da segnalare l’eventuale
scorrimento.
2.4.5. Negli attacchi a radancia,
i morsetti debbono essere in numero tale che un terzo di essim con
arrotondamento all’intero superiore, riesca ad impedire lo
scorrimento.
2.4.6. Non è ammesso l’impiego
di teste fuse.
2.5. Sicurezza
rispetto allo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice
2.5.1 L’aderenza per evitare
lo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice si intende
assicurata quando è verificata la relazione :
dove :
T/t è il rapporto tra la tensione all’ingresso e la
tensione all’uscita della puleggia motrice nelle condizioni
più sfavorevoli;
e è la base dei logaritmi naturali;
a è l’angolo, espresso in radianti, di avvolgimento
della fune traente sulla puleggia motrice;
f è il coefficiente di attrito tra fune e gola della puleggia,
che, convenzionalmente, si assume pari a 0,25 per gole guarnite
in gomma vulcanizzata e telata o in altro materiale a coefficiente
effettivo superiore.
2.5.2. Nella determinazione delle
tensioni all’ingresso (T) ed all’uscita (f) della puleggia
motrice da introdurre nella relazione indicata al comma 2.5.1.,
si tiene conto anche delle forze d’inerzia che insorgono in
fase di avviamento, considerando una accelerazione di valor medio
convenzionalmente non inferiore a 0,4 m/s2. Gli eventuali scarti
dell’accelerazione effettiva rispetto al suddetto valore medio
devono essere contenuti in maniera tale da non provocare scorrimenti
apprezzabili della fune traente sulla puleggia motrice.
2.5.3. Qualora l’argano sia
munito di azionamento tale da garantire automaticamente, durante
l’avviamento, un valore costante dell’accelerazione, nella
determinazione delle tensioni all’entrata ed all’uscita
della puleggia motrice può essere considerato il valore effettivo
di detta accelerazione, con un minimo di 0,2 m/s2.
2.6. Velocità
e intervallo minimo tra i dispositivi di traino
2.6.1. Velocità superiori
a 2 m/s possono essere ammesse solo per impianti dotati di traini
ad azione progressiva, definiti al comma 2.18.2.
2.6.2. L’intervallo di tempo
intercorrente tra il passaggio di due traini consecutivi non deve
scendere al di sotto di 5 s ed 8 s, per traini rispettivamente monoposto
e biposto; detti valori possono essere ridotti rispettivamente a
4 s e 6 s, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni :
1) il profilo presenti pendenze comunque
non superiori al 50%; la pista non presenti, lungo tutto il tracciato,
pendenze trasversali;
2) l’accesso degli sciatori al punto
di partenza sia previsto solo tangenzialmente rispetto all’asse
dell’impianto, con regolazione permanente dell’afflusso
degli sciatori in attesa e con presentazione agevolata del dispositivo
di traino agli sciatori in partenza;
3) l’impianto sia dotato di azionamento
a velocità di regime variabile con continuità in un
campo sufficientemente esteso;
4) le caratteristiche del traino ad azione
progressiva siano tali da lasciare un congruo intervallo di tempo
per la predisposizione dell’utente o degli utenti del traino
successivo;
5) appositi cartelli collocati in posizione
visibile alla stazione di partenza avvertano lo sciatore del limitato
intervallo tra i traini, richiamando l’attenzione sull’esigenza
di un conveniente addestramento per evitare danni a se stesso ed
agli altri utenti.
2.6.3. L’equidistanza minima
fra i traini non deve comunque risultare inferiore a 1,3 volte la
lunghezza del dispositivo di traino in condizioni di massima estensione.
2.7. Franchi ed
intervia
2.7.1. La distanza tra le funi dei
due rami deve essere tale che esista uno spazio libero laterale
di almeno 0,50 m tra i dispositivi di traino vuoti dei due rami,
anche nella eventualità che detti dispositivi ruotino verso
l’interno ciascuno di un angolo di 12°, misurato rispetto
alla verticale.
2.7.2. Lungo tutta la linea, e quindi
anche in corrispondenza dei sostegni, deve essere assicurata per
il transito dello sciatore una sagoma libera, riferita agli ostacoli
fissi dell’impianto, che abbia un’altezza di 2,20 m e
una larghezza pari a quella minima prescritta per la pista al comma
2.1.3. Tale sagoma libera deve essere assicurata in tutte le prevedibili
condizioni di innevamento.
2.7.3. Il franco laterale tra i dispositivi
di traino e gli ostacoli fissi della linea deve essere tale che
nessuna parte dei dispositivi stessi, ruotati trasversalmente di
12° rispetto alla verticale, possa venir a contatto con detti
ostacoli. Nelle curve tale condizione deve essere soddisfatta tenendo
conto anche della forza centrifuga.
Nelle stazioni l’analogo franco deve essere inoltre tale da
garantire un margine di 0,50 m tra i dispositivi di traino ruotati
trasversalmente di 12° e gli ostacoli fissi. Detto sbandamento
può essere limitato verso l’interno da un dispositivo
di sicura efficacia.
2.7.4. In linea, deve essere garantita
una altezza libera dell’estremo inferiore dei dispositivi di
traino, in condizioni di riposo, non minore di 2,50 m rispetto alla
pista innevata. Tale altezza può essere ridotta a valori
non inferiori ad 1 m, a condizione che :
1) la velocità di regime non sia
maggiore di 2,5 m/s;
2) la pista di risalita sia recintata lateralmente;
3) i traini siano di tipo telescopico a
collegamento temporaneo alla fune traente;
4) nei tratti in cui l’altezza libera
sopra definita risulta inferiore a 2,50 m, vengano esposti bene
in vista cartelli recanti il divieto di agganciarsi ad eventuali
traini vuoti in linea.
Nelle stazioni, nonchè in corrispondenza delle piste di
partenza e di arrivo, il franco minimo verticale tra il contorno
inferiore degli elementi rigidi dei dispositivi di traino ed il
terreno innevato deve risultare non inferiore a 2 m.
2.7.5. Quando lungo il tracciato
dell’impianto siano previsti dei ponti, questi devono avere
larghezza tale da soddisfare le disposizioni previste al comma 2.1.5,
punto 4 per le piste con pendenza superiore al 60%.
2.7.6. Qualora esistano in prossimità
dell’impianto altre piste di risalita, la distanza tra le rispettive
sagome libere regolamentari, di cui al comma 2.7.2., non deve scendere
al di sotto di 3 m.
2.7.7. Le distanze legali di cui
all’art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n° 753, si intendono riferite, per edifici o manufatti
di qualunque specie non appartenenti all’impianto, alla sagoma
libera regolarmente definita al precedente punto 2.7.2. Deroghe
alle predette distanze legali possono essere ammesse dall’ufficio
periferico della M.C.T.C. ai sensi dell’art. 60 del surrichiamato
decreto, a condizione che la distanza minima da qualsiasi organo
fisso o mobile della sciovia, considerato nella configurazione di
massimo ingombro laterale, risulti :
- non inferiore a 0,5
m, rispetto a qualunque ostacolo fisso non accessibile a persone;
- non infeirore a 3 m,
rispetto ad edifici o manufatti accessibili a persone, nonchè
a qualsiasi elemento appartenente ad altro impianto a fune, nella
configurazione di massimo ingombro laterale.
2.8. Attraversamenti
e parallelismi
2.8.1. Si ha attraversamento, superiore
od inferiore, di una sciovia con una qualsiasi delle opere indicate
all’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n° 753, quando la proiezione verticale di uno qualunque
degli elementi costituenti l’opera stessa, considerato nella
sua condizione di massimo ingombro e, se trattasi di elettrodotto,
nell’ipotesi di cui al punto 1.2.09. del decreto del Presidente
della Repubblica 21 giugno 1968, n° 1062, interseca le funi,
la pista di risalita, ovvero le strutture di linea o di stazione
della sciovia stessa, anche nel caso che risultino interposte strutture
di protezione.
2.8.2. È vietato l’attraversamento
superiore di una sciovia, anche con interposizione di opere di protezione,
da parte di fili a sbalzo, palorci o teleferiche destinati al trasporto
di cose o di persone e cose.
2.8.3. Sono vietati gli attraversamenti
a livello delle piste di risalita delle sciovie con piste da sci
normalmente praticate, con mulattiere e strade pubbliche o private
aperte al traffico invernale, con sedi di qualunque altro impianto
di trasporto.
2.8.4. Gli attraversamenti con elettrodotti
e con linee di telecomunicazione devono soddisfare le disposizioni
fissate per le funicolari terrestri dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 giugno 1968, n° 1062, con l’avvertenza che,
per gli attraversamenti superiori, l’altezza minima dei conduttori
deve essere riferita a tutte le opere facenti parte della sciovia.
2.8.5. Per gli attraversamenti inferiori
di una sciovia con canali, corsi d’acqua, strade o mulattiere
aperte al traffico invernale, devono essere realizzati idonei ponti
rispondenti ai requisiti indicati ai comma 2.1.8. e 2.7.5.
2.8.6. Gli attraversamenti superiori
di una sciovia con funicolari aeree, di qualunque tipo, possono
essere ammessi unicamente in caso di comprovate esigenze tecniche
e, se del caso, intesa la commissione per le funicolari aeree e
terrestri.
2.8.7. Negli attraversamenti superiori
di sciovie con funicolari aeree, qualora i veicoli non siano realizzati
in maniera da rendere impossibile ai viaggiatori di far cadere oggetti
all’esterno, deve essere comunque prevista l’interposizione
fra sciovia e funicolare aerea di idonee protezioni.
2.8.8. Negli attraversamenti superiori
di sciovie con funicolari aeree deve essere assicurato un franco
minimo verticale non minore di 3 m fra uno qualsiasi degli elementi
costituenti la sciovia, compresi la fune traente e gli eventuali
conduttori di linea, ed i veicoli e le funi della funicolare aerea.
A tali effetti si tiene conto per le funi della sciovia delle più
sfavorevoli condizioni di carico, nonchè delle variazioni
di freccia delle funi stesse per effetti dinamici, convenzionalmente
valutati con un incremento del ± 10% del valore statico della
freccia o, se più sfavorevole, del ± 1% della distanza
dall’appoggio più vicino. Qualora siano previste strutture
a protezione della sciovia, il franco minimo fra queste ultime ed
uno qualsiasi degli elementi costituenti la sciovia stessa, considerati
nella posizione più alta tenuto anche conto degli effetti
dinamici, non deve essere minore di 1 m; inoltre, il franco minimo
fra le strutture stesse e le funi od i veicoli della funicolare
aerea deve essere non minore di 3 m, riducibile a non meno di 2
m se le predette strutture siano rese inaccessibili ad estranei.
2.8.9. Apposite convenzioni devono
regolare i rapporti fra l’esercente della sciovia e gli enti
attraversanti; dette convenzioni, per il loro contenuto tecnico
devono essere approvate dal competente ufficio periferico della
M.C.T.C. Nel caso di attraversamento con funicolare aerea, la convenzione
deve, in particolare, contenere apposite clausole per lo svolgimento
delle operazioni di soccorso e di recupero dei viaggiatori, nonchè
per la manutenzione della stessa funicolare aerea.
2.8.10. Si ha parallelismo di una sciovia con
una qualsiasi delle opere indicate all’art. 58 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, quando
tali opere si svolgono ad una distanza dagli organi sia fissi che
mobili della sciovia, considerati nella condizione di massimo ingombro
laterale, inferiore a 6 m o comunque tale da creare interferenze,
soggezioni o limitazioni all’esercizio.
2.8.11. Non sono ammessi parallelismi di sciovie
con palorci, fili a sbalzo e teleferiche destinati al trasporto
di cose o di persone e cose.
2.8.12. Il parallelismo fra due sciovie è
ammesso semprechè risulti rispettata, per la distanza fra
le rispettive sagome libere, la condizione di cui al comma 2.7.6.
2.8.13. I parallelismi fra sciovie ed elettrodotti
o linee di telecomunicazione devono soddisfare le condizioni fissate
per le funicolari terrestri dal decreto del Presidente della Repubblica
21 giugno 1968, n° 1062.
2.8.14. Il parallelismo di una sciovia con una
funicolare aerea non è, di norma, ammesso.
2.9. Disposizioni
concernenti la stazione di partenza e la stazione di rinvio
2.9.1. Le pulegge sulle quali si
avvolge la fune traente devono avere la gola rivestita con idoneo
materiale cedevole, atto ad assicurare la necessaria aderenza. Il
diametro delle pulegge, misurato in corrispondenza dell’asse
della fune, deve essere non inferiore ad 80 volte il diametro della
medesima fune ed a 800 volte il diametro dei fili che la compongono,
esclusi quelli d’anima. Inoltre, allo scopo di contenere lo
sbandamento laterale dei traini ed il tormento delle strutture,
l’accelerazione centripeta non deve essere superiore ai 10
m/sec2 e il piano medio delle pulegge, contenente l’asse della
fune, deve essere in posizione orizzontale. Tale posizione deve
poter essere mantenuta anche in caso di cedimento degli appoggi,
adottando all’uopo idonee soluzioni costruttive.
2.9.2. Le pulegge devono avere i
fianchi della gola sagomati in maniera da contrastare l’eventuale
tendenza della fune traente a fuoriuscirne ; a tal fine :
1) la gola deve presentare una larghezza,
misurata parallelamente all’asse della puleggia, non inferiore
a 65 mm, nonchè una profondità, misurata perpendicolarmente
alla superficie del rivestimento, senza però tener conto
della sede della fune, non inferiore a 65 mm;
2) i fianchi della gola devono essere a
superficie liscia e continua;
3) la parte più esterna dei fianchi
della gola, per una profondità pari alla metà di quella
complessiva indicata al precedente punto 1), deve presentare una
inclinazione compresa fra 15° e 45°, misurati rispetto al
piano medio della puleggia contenente l’asse della fune traente;
la rimanente parte più interna dei fianchi deve essere parallela
a detto piano medio.
Le norme di cui al precedente punto 3) possono essere applicate
nel caso di traini ad attacco temporaneo.
2.9.3. Le pulegge devono essere provviste
di dispositivi atti ad eliminare la neve ed il ghiaccio.
2.9.4. Tutti gli organi in movimento
delle stazioni, le apparecchiature elettriche e, in genere, tutti
i dispositivi che possano presentare pericoli per le persone o che
riguardino la sicurezza e la regolarità dell’esercizio
devono essere resi materialmente inaccessibili, sia al pubblico
che la personale, mediante protezione permanenti.
2.9.5. Le piste per la partenza o
per l’arrivo degli sciatori, nonchè le aree adiacenti
facenti parte dei piazzali delle stazioni, devono essere praticamente
orizzontali. Le piste devono essere di lunghezza adeguata in relazione
alla velocità, alla pendenza della fune, al tipo di traino
ed alla potenzialità di trasporto; tale lunghezza non deve
essere comunque inferiore a 4 m. I piazzali delle stazioni, nonchè
i tratti di pista nei quali hanno luogo le operazioni di attacco
e di distacco degli sciatori, devono essere sistemati in maniera
che il traffico si svolga unicamente lungo itinerari prestabiliti;
inoltre, alla stazione a valle, l’accesso degli sciatori al
punto di partenza deve essere regolato in maniera tale che essi
si susseguano sulla pista nel numero corrispondente alla capacità
di ciascun traino.
2.9.6. I tratti di fune immediatamente
adiacenti alle pulegge delle stazioni devono essere praticamente
orizzontali e delimitati, rispetto alle stesse pulegge, da un rullo
isolato ovvero da una rulliera non oscillante trasversalmente, con
angolo complessivo di deviazione della fune non superiore a 18°
e, se di ritenuta, costituita da almeno 4 rulli. I traini compresi
in detti tratti non devono essere in alcun caso occupati da sciatori.
I rulli isolati o le rulliere delimitanti i ripetuti tratti devono
essere provviste di guide per le aste dei traini e possono presentare
valori di pressione della fune anche inferiori a quelli stabiliti
al paragrafo 2.17., semprechè i traini compresi nell’altro
tratto di fune adiacente non debbano essere occupati da sciatori.
2.9.7. Alla stazione a monte, tra
il punto di distacco dello sciatore dal traino ed il punto di imbocco
della fune nella puleggia, deve essere lasciato uno spazio libero
di lunghezza tale da garantire che il dispositivo di traino abbia
sicuramente raggiunto la posizione di riposo prima del predetto
punto di imbocco. Tale spazio libero, che può comprendere
anche il rullo isolato o la rulliera di cui al comma 2.9.6., deve
avere comunque una lunghezza in metri non inferiore a 15 v, dove
v (in m/s) è la velocità massima della fune traente.
2.9.8. Nelle stazioni deve trovarsi
un comando, del tipo a consenso, per l’arresto dell’impianto.
Tale comando deve essere ubicato in prossimità dei punti
di attacco o di distacco degli sciatori, in maniera da poter essere
azionato tempestivamente dal personale in caso di necessità.
Alla stazione di rinvio deve essere previsto un comando di arresto
del tipo a chiave estraibile.
2.9.9. La stazione a monte deve essere
dotata di dispositivi per l’arresto automatico dell’impianto
nell’eventualità che :
1) all’arrivo, uno sciatore non si
sia tempestivamente disimpegnato dal traino;
2) un traino, abbandonato tempestivamente
dallo sciatore, non abbia raggiunto la configurazione di riposo
alla progressiva prestabilita o, comunque, prima del rullo isolato
o della rulliera di cui al comma 2.9.6.
La posizione del primo dei suddetti dispositivi deve essere tale
da garantire l’arresto dell’impianto prima che l’attacco
alla fune traente occupato dallo sciatore non disimpegnatosi tempestivamente
superi il rullo isolato o la rulliera di cui al comma 2.9.6. e,
in ogni caso, prima che lo stesso sciatore sia venuto a contatto
con strutture o con organi della stazione.
2.9.10. In prossimità dei punti di attacco
e di distacco degli sciatori devono essere previsti locali di ricovero
per gli agenti.
2.9.11. Punti di distacco dislocati lungo la
linea sono ammessi a condizione che il posto sia presenziato da
apposito agente e che siano osservate, in quanto applicabili, le
prescrizioni riguardanti le stazioni.
2.9.12. Nella costruzione delle strutture, ivi
compresa la copertura delle stazioni, non é di norma ammesso
l’impiego di legno o di altri materiali combustibili, salvo
il caso in cui la loro eventuale combustione non possa, in alcun
modo, costituire pericolo per la fune e per le apparecchiature dell’impianto.
2.9.13. Le stazioni, ove ricorra il caso, devono
essere provviste di passerelle di ispezione per consentire l'’ffettuazione
delle operazioni di controllo e manutenzione da parte del personale.
2.9.14. Nella stazione di partenza devono essere
installati un dispositivo conta-ore o conta-corse ed uno conta-persone.
2.10. Argano e apparecchiature
di comando
2.10.1. Le parti meccaniche dell’argano,
che possano essere danneggiate od ostacolate nel funzionamento dagli
agenti atmosferici, devono essere protette in modo permanente, sì
da risultare sicuramente riparate. Tutte le apparecchiature elettriche,
se non installate in locale chiuso, devono essere del tipo a tenuta
stagna; per i motori elettrici di trazione è consentito l’impiego
del tipo „protetto“, in luogo del tipo a „tenuta
stagna“, a condizione che sia attuata una ulteriore protezione
esterna.
2.10.2. Le caratteristiche dell’azionamento
ed i dispositivi di avviamento devono consentire partenze con accelerazioni
graduali; a tal fine il motore, se elettrico, deve essere del tipo
a corrente continua oppure del tipo asincrono trifase ad avviamento
reostatico od equivalente.
2.10.3. La potenza di targa del motore elettrico
deve risultare non inferiore a quella calcolata per impianto a regime,
a pieno carico e con le ipotesi convenzionali di cui al comma 2.3.3.
e non inferiore, altresì, ai 7/10 della potenza necessaria
per l’avviamento nelle suddette condizioni, determinata considerando
il massimo valore dell’accelerazione, da assumere secondo i
criteri fissati ai comma 2.5.2. e 2.5.3., prescindendo convenzionalmente
dall’inerzia delle masse rotanti.
2.10.4. Le apparecchiature dei motori elettrici
devono, fra l’altro, comprendere le protezioni previste al
comma 2.10.19., nonchè relè termici (salvamotore).
2.10.5. Il motore, se termico, deve essere di
tipo industriale idoneo all’impiego in servizio continuativo
per installazioni fisse; la trasmissione, ivi compresa la frizione,
deve consentire l’avviamento con gradualità dell’impianto
a pieno carico.
2.10.6. La potenza continuativa del motore termico,
dichiarata dal costruttore, in aria tipo e convenzionalmente ridotta,
in relazione alla quota di installazione, dell‘1% per ogni
100 m di altitudine sul livello del mare, deve risultare non inferiore
a quella calcolata per impianto a regime, a pieno carico e con le
ipotesi convenzionali di cui al comma 2.3.3. La coppia massima all’avviamento,
dichiarata dal costruttore del motore e convenzionalmente ridotta
come sopra indicato, deve risultare non inferiore alla coppia di
avviamento calcolata, nelle suddette condizioni considerando il
massimo valore dell’accelerazione, da assumere secondo i criteri
di cui ai comma 2.5.2. e 2.5.3. e prescindendo convenzionalmente
dall’inerzia delle masse rotanti.
2.10.7. Le apparecchiature dei motori termici
devono, fra l’altro, comprendere :
- il regolatore automatico
di velocità, tarato e sigillabile per il valore di regime;
- l’impianto carica
batterie;
- un dispositivo per
il disinserimento automatico del motore dalla trasmissione, asservito
al consenso del circuito di sicurezza.
2.10.8. Le apparecchiature delle trasmissioni
idrostatiche devono, fra l’altro, comprendere : indicatore
di pressione; pressostati di minima e di massima; termostato; tubi
di qualità con grado di sicurezza allo scoppio maggiore di
3.
2.10.9. L’argano deve essere dotato di un
freno a comando elettrico, funzionante per mancanza di corrente,
con ampia possibilità di taratura dello sforzo frenante.
2.10.10. Gli impianti con pendenza media longitudinale superiore
al 25% devono essere provvisti di un dispositivo meccanico, ampiamento
dimensionato, atto ad impedire la retromarcia. Detto dispositivo
non deve presentare contatti striscianti ed i suoi limiti di impiego
devono essere garantiti dal costruttore.
2.11. Dispositivi di tensione
2.11.1. I dispositivi di tensione devono essere
realizzati impiegando strutture e materiali che ne garantiscano
nel tempo la efficienza. Essi devono essere progettati prevedendo
la possibilità d’impiego delle funi tenditrici di tipo
unificato.
2.11.2. Allo scopo di assicurare una sufficiente
sensibilità del dispositivo di tensione alle variazioni di
sforzo, le pulegge di deviazione e le ruote del carrello tenditore
devono essere montate su cuscinetti a rotolamento. I rapporti tra
il diametro delle pulegge di deviazione delle funi tenditrici e
di regolazione, misurato in corrispondenza dell’asse della
fune, ed il diametro di queste e dei fili che la compongono, non
devono essere minore di 40 e 600 rispettivamente. Le pulegge interessate
dalla tenditrice devono avere profondità di gola non inferiore
al diametro della fune; le pulegge di deviazione devono avere la
gola rivestita con idoneo materiale cedevole.
2.11.3. Tutte le parti mobili dei dispositivi
di tensione devono potersi liberamente spostare per l’intera
escursione massima prevista per il contrappeso. Le rotaie su cui
corre il carrello tenditore devono essere munite di fine corsa meccanici;
inoltre l’accoppiamento tra carrello e rotaie deve essere realizzato
in maniera tale da impedire comunque la fuoriuscita del carrello
stesso.
2.11.4. Il contrappeso deve essere costituito
da elementi in materiale compatto, sistemati in modo da impedire
ogni manomissione e da consentire l’ispezionalità delle
strutture di forza che li sostengono. La corsa libera del contrappeso
e quella del carrello ad esso collegato devono avere un valore minimo
di un metro per ogni chilometro di lunghezza dell’impianto.
2.11.5. È ammessa l’interposizione
tra carrello e contrappeso di un paranco di regolazione, con trasmissione
di tipo irreversibile e munito di dispositivo di blocco; in tale
caso la corsa consentita al contrappeso può essere ridotta
a mezzo metro per ogni chilometro di lunghezza dell’impianto.
2.12. Norme di costruzione
e caratteristiche dei materiali
2.12.1. Il progetto e l’esecuzione delle
strutture dell’impianto, fisse o mobili, devono essere condotti
seguendo, oltrechè le prescrizioni delle presenti norme,
gli insegnamenti della scienza delle costruzioni e le regole della
costruzione di macchine, con particolare riguardo alla facilità
di montaggio, smontaggio ed ispezione delle varie parti e rispettando,
inoltre, le norme ufficiali particolari in vigore per i vari tipi
di materiali, di strutture e di collegamenti, ivi compresi quelli
mediante saldatura.
2.12.2. Quando lungo il tracciato siano previsti
dei ponti, il carico accidentale da introdurre nei calcoli di verifica
delle relative strutture non potrà comunque essere assunto
inferiore a 4900 N/m2 (500 kgf/m2). Per quanto attiene alle sollecitazioni
ammissibili nei materiali impiegati si applicano i valori previsti
dalle norme ufficiali.
2.12.3. I materiali utilizzati per la costruzione
delle parti dell’impianto comunque interessanti la sicurezza
dell’esercizio devono essere di qualità controllata
ed esenti da difetti; devono inoltre possedere e conservare nel
tempo caratteristiche adeguate alle esigenze imposte dalle condizioni
di lavoro. In particolare, i predetti materiali devono essere in
grado di sopportare le più basse temperature prevedibili
in servizio senza subire alterazioni alle loro caratteristiche che
possano compromettere la sicurezza.
2.12.4. I materiali di cui al comma precedente
devono offrire una sufficiente resistenza alle diverse forme di
corrosione o per qualità proprie, o per efficaci procedimenti
di protezione.
2.12.5. Per la costruzione degli elementi meccanici
contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti atti a
tutelare la sicurezza dei viaggiatori, non è ammesso l’impiego
di getti.
2.12.6. Salvo quanto specificamente stabilito
nelle presenti norme, per i materiali destinati alla realizzazione
di strutture fisse metalliche od in cemento armato, normale o precompresso,
impiegate nella costruzione delle stazioni, dei sostegni di linea,
delle fondazioni e delle eventuali opere di difesa e consolidamento
dei terreni, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre
1971, n° 1086 ed alle relative norme tecniche di esecuzione.
2.12.7. Per i materiali destinati alla realizzazione
delle strutture mobili e degli organi meccanici fissi ed in movimento,
escluse le molle, si applicano le disposizioni seguenti :
1) gli acciai di uso generale debbono essere
scelti tra i tipi calmati; per tutti gli acciai, se le dimensioni
dei pezzi lo consentono, deve essere determinata, tra l’altro,
la resilienza KV a –20°C su tre provette unificate; il
valore medio delle tre prove non deve risultare inferiore a 28 J
(3,5 kgf m/cm2), per provette KV unificate 10 x 10 mm ed a 35 S
J (3,5 S kgf m), per provette KV di spessore compreso tra 5 e 10
mm, dove S (cm2) è la sezione della provetta a fondo intaglio;
comunque, in ogni prova la resilienza non deve risultare minore
dell‘80% del suddetto valore medio;
2) i getti di ghisa, se ammessi, devono
possedere caratteristiche non inferiori a quelle stabilite per la
qualità G 25 UNI 5007;
3) l’impiego di getti in lega leggera
è ammesso solo per i rulli di linea e per gli arganelli dei
traini;
4) materiale di base, elettrodi, prove
e controlli per le unioni saldate devono rispondere alle disposizioni
per i giunti di I classe di cui alla CNR – UNI 10011.
2.13. Gradi di sicurezza
2.13.1. Nella determinazione delle sollecitazioni
massime si deve tener conto, con giustificazioni derivanti dal calcolo
e dalla esperienza, anche degli incrementi dovuti agli effetti dinamici
(passaggio di carichi mobili, fenomeni transitori, sforzi di frenatura
e di avviamento etc.); qualora tali effetti dinamici non vengano
adeguatamente analizzati, l’incremento di sollecitazioni ad
esso dovuto dovrà essere convenzionalmente assunto pari al
50% dei valori dovuti ai carichi statici.
2.13.2. Nella progettazione e nella realizzazione
delle strutture e degli organi meccanici deve farsi ricorso a soluzioni
costruttive semplici o, comunque, tali da consentire, con ragionevole
approssimazione, il calcolo delle tensioni unitarie facendo ricorso
agli ordinari metodi della scienza delle costruzioni e della costruzione
di macchine. La determinazione degli stati locali di sollecitazione
mediante rilievi estensimetrici di deformazione è ammessa
solo per verificare l’attendibilità delle ipotesi e
dei calcoli di progetto.
2.13.3. Salvo quanto specificatamente stabilito
dalle presenti norme, per le strutture fisse metalliche od in cemento
armato, normale o precompresso, impiegate nella costruzione delle
stazioni, dei sostegni di linea, delle relative fondazioni e delle
eventuali opere di difesa e consolidamento dei terreni, si applicano
le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n° 1086 ed
alle relative norme tecniche di esecuzione.
2.13.4. Nelle verifiche di resistenza deve essere
seguito il metodo delle tensioni ammissibili; nella determinazione
delle azioni agenti sulle strutture metalliche devono essere considerate
anche quelle dovute al vento, ad impianto in servizio per la condizione
di carico I e ad impianto fuori servizio per la condizione di carico
II (comma 2.15.3.).
2.13.5. Le strutture fisse metalliche di cui
al comma 2.13.3. non devono presentare deformazioni elastiche apprezzabili
o vibrazioni disturbanti sotto l’azione dei carichi di esercizio.
Tale prescrizione si intende rispettata qualora le tensioni unitarie
alle quali sono soggette le strutture suddette risultino ovunque
inferiori al 60% ei valori massimi ammissibili fissati dalle norme
tecniche di esecuzione della legge 5 novembre 1971, n° 1086.
2.13.6. Nei complessi, costituiti dall’unione
di due o più elementi strutturali mediante collegamenti ad
attrito con l’impiego di bulloni ad alta resistenza, di cui
alla CNR-UNI 10011, il grado di sicurezza dell’unione va convenzionalmente
calcolato come rapporto fra lo sforzo limite che determina, in un
punto qualsiasi dell’unione stessa, lo slittamento relativo
di 2 o più elementi strutturali accoppiati e lo sforzo massimo
indotto nel complesso considerato dai carichi di esercizio. Tale
grado di sicurezza deve risultare non inferiore a 2,5.
2.13.7. Per le strutture mobili e gli organi
meccanici fissi ed in movimento, escluse le molle, si applicano
le disposizioni seguenti :
1) gli elementi strutturali e gli organi
meccanici deovno possedere un grado di sicurezza allo snervamento
non minore di 3, definito come rapporto tra il minimo carico unitario
di snervamento, o di scostamento dalla proporzionalità (0,2%)
per i materiali che non presentano snervamento marcato, e la massima
sollecitazione di confronto indotta localmente dalle forze applicate
(statiche e dinamiche) e dalle eventuali variazioni di temperatura
nelle condizioni più sfavorevoli;
2) nei complessi costituiti dall’unione
di due o più elementi strutturali o dall’accoppiamento
di due o più organi meccanici elementari, resi solidali per
attrito, il grado di sicurezza dell’unione o dell’accoppiamento
non deve essere minore di 3, convenzionalmente determinato come
rapporto fra lo sforzo limite che determina lo slittamento e lo
sforzo massimo indotto nel complesso dai carichi di esercizio;
3) gli elementi strutturali e gli organi
meccanici soggetti a sollecitazioni variabili ripetute deovno anche
presentare un grado di sicurezza non minore di 2, riferito al carico
unitario limite di fatica, tenuto debito conto degli effetti di
concentrazione delle tensioni, degli effetti dovuti alla finitura
superficiale ed alle dimensioni.
2.13.8. Le molle impiegate nei dispositivi comunque
interessanti la sicurezza dell’esercizio devono essere proporzionate
in maniera tale che, mantenute a blocco per trenta minuti, non presentino
deformazioni permanenti. Inoltre, nelle condizioni più gravose,
dovute ai carichi normali di esercizo, la freccia di lavoro deve
risultare non superiore agli 8/10 della freccia massima, valutata
come differenza tra la lunghezza libera della molla scarica e quella
della molla a blocco.
2.13.9. Per quanto non previsto dalle presenti
norme si applicano le prescrizioni ufficiali vigenti per ciascun
tipo di materiale, con le ipotesi di sollecitazioni statiche e dinamiche
e con i gradi di sicurezza di cui alle presenti norme, ove più
restrittive.
2.14. Stabilità allo
scorrimento ed al rovesciamento delle strutture portanti
2.14.1. Il grado di stabilità, rispetto
ai carichi esterni, allo scorrimento ed al rovesciamento dei sostegni
e delle strutture portanti delle stazioni, poggiati e incastrati
a fondazioni, deve essere non minore di 1,5 nelle condizioni più
sfavorevoli, sia ad impianto in servizio che ad impianto fuori servizio.
Nel calcolo del momento stabilizzante deve tenersi conto del peso
delle strutture, delle eventuali azioni verticali agenti su di esse
e del peso delle fondazioni alle quali siano solidamente ancorate
le strutture stesse. Non si tiene conto del contributo alla stabilità
fornito dal terreno circostante le fondazioni, salvo che si tratti
di roccia compatta, nel qual caso si giudica volta per volta.
2.15. Azione del vento
2.15.1. L’azione esercitata dal vento sulle
varie strutture, durante il servizio, si calcola convenzionalmente
moltiplicando l’area della sezione maestra esposta per la pressione
dinamica del vento e per un coefficiente adimensionale pari a :
- 1,1 per
le funi;
- 1 per i sostegni a
sezione circolare;
- 1,3 per i sostegni
a parete piena a sezione non circolare;
- 2,8 per i sostegni
a struttura reticolare, calcolando come superficie resistente solo
la parte piena della parete esposta al vento;
- 1,6 per le rulliere.
2.15.2. Per i dispositivi di traino degli impianti
a fune alta, siano essi costituiti semplicemente da aste rigide
metalliche o comprendenti anche apparecchi per il recupero delle
funicelle, la resistenza offerta al vento si valuta convenzionalmente
facendo riferimento ad una sezione maestra pari a 0,15 m2 e ad un
coefficiente adimensionale 1, considerando le spinte che ne risultano
distribuite uniformemente lungo la fune traente.
2.15.3. La pressione dinamica da considerarsi
per le verifiche di stabilità dell’impianto in servizio
deve essere assunta non inferiore a 98 N/m2 (10 kgf/m2). La pressione
dinamica da considerare per le verifiche dell’impianto fuori
servizio deve essere assunta, di norma, non inferiore a 882 N/m2
(90 kgf/m2).
2.16. Costruzione dei sostegni
2.16.1. I sostegni di linea devono essere in
acciaio od in cemento armato e devono essere fissati al terreno
mediante fondazioni idonee; non sono ammesse controventature.
2.16.2. I sostegni devono essere realizzati in
modo da assicurare comunque la sagoma libera di cui al comma 2.7.2.
4.3.10. Su tutti i sostegni
di linea deve essere prevista l’applicazione di apposita attrezzatura
per il sollevamento della fune traente ed inoltre le testate devono
essere munite di un dispositivo di arresto a consenso sul circuito
di sicurezza. I sostegni di linea (comprese le testate) aventi altezza
complessiva dal suolo maggiore di 6 m devono essere muniti di idonee
attrezzature (scalette, maniglioni, pedane, etc.) per consentire
in condizioni di sicurezza l’accesso del personale e l’effettuazione
delle operazioni di controllo e manutenzione.
2.16.4. I sostegni debbono essere numerati progressivamente,
partendo dalla stazione a valle, in caratteri chiaramente visibili.
2.17. Rulli e rulliere
2.17.1. Il carico massimo esercitato dalla fune
traente sui rulli delle rulliere, sia di appoggio che di ritenuta,
deve essere contenuto in limiti modesti affinchè il passaggio
dei traini avvenga in maniera regolare e senza eccessive sollecitazioni.
Tale carico, in N (kgf) non deve comunque superare per ciascun rullo
di appoggio e di ritenuta, munito di guarnizioni di corrente fornitura,
il valore „P“ indicato nel seguente prospetto in funzione
del diametro „d“ e della velocità „v“
della fune :
P in N (kgf) per d (mm)
v (m/s)
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
2
2060
(210)
2470
(252)
2710
(276)
3000
(306)
3295
(336)
3530
(360)
3825
(390)
4120
(420)
4415
(450)
4590
(469)
2.5
1710
(174)
2120
(216)
2355
(240)
2650
(270)
2945
(300)
3180
(324)
3475
(354)
3770
(384)
4060
(414)
4240
(432)
3
1355
(138)
1765
(180)
2000
(204)
2295
(234)
2590
(264)
2825
(288)
3120
(318)
3415
(348)
3710
(378)
3885
(396)
3,5
-
-
1415
(144)
1650
(168)
1940
(198)
2240
(228)
2470
(252)
2765
(282)
3060
(312)
3355
(342)
3530
(360)
I valori del prospetto sono suscettibili di interpolazione ed estrapolazione
lineare e sono validi per rulli di appoggio; nel caso di rulli di
ritenut, o quando il passaggio del morsetto crei discontinuità
fra fune e rivestimento, i valori stessi devono essere ridotti del
20% con un limite massime però di 1960 N (200 kgf).
2.17.2. Il carico minimo esercitato dalla fune
su ciascun rullo di appoggio, calcolato nelle condizioni di carico
statico più sfavorevoli e nell’ipotesi che il peso dei
traini carichi e scarichi possa considerarsi ripartito uniformemente
lungo la fune, deve essere non minore di 390 N (40 kgf) per rullo;
comunque il carico complessivo sulla rulliera di appoggio non deve
discendere al di sotto di 980 N (100 kgf).
2.17.3. Qualora, pur essendo il sostegno di appoggio,
la sua sommità risulti al di sotto della retta congiungente
la sommità dei sostegni adiacenti (sostegni di appoggio in
concavità), il contatto della fune sulle rulliere deve essere
assicurato anche nell’ipotesi che la tensione massima della
fune subisca un incremento convenzionale pari al 40%.
2.17.4. Nelle rulliere di ritenuta deve essere
verificato mediante calcolo che, nelle condizioni più sfavorevoli,
la fune non si distacchi dalle rulliere stesse per una riduzione
del 30% nella tensione della fune; comunque il carico minimo in
esercizio non deve scendere al di sotto di 980 N (100 kgf).
2.17.5. Per la verifica dei carichi massimi e
minimi le ipotesi di calcolo sono quelle di cui al comma 2.3.3.;
la verifica va effettuata per .
- ramo in salita carico;
- ramo in discesa;
- ramo in salita scarico
(quando la configurazione della fune o per il numero dei rulli differisca
dal ramo in discesa).
Allo scopo di consentire l’effettuazione di controlli sperimentali
sull’impianto può essere richiesto al progettista di
fornire i valori dei carichi della fune sulle rulliere del ramo
in salita scarico ad impianto fermo.
4.3.10. I rulli sui quali corre
la fune , provvisti di guarnizione cedevole, devono presentare,
per quanto attiene alla forma della gola ed alle dimensioni, in
relazione al diametro della fune, le caratteristiche di cui al prospetto
seguente .
d (mm) =
diametro massimo della fune ammissibile
D (mm) =
diametro rullo a fondo gola
L (mm) =
larghezza interna del rullo
a (mm) =
profondità dell’impronta della fune
b (mm) =
rialzo della guarnizione al bordo
g max (°) =
inclinazione massima del bordino metallico
ce (mm) =
altezza del bordino esterno
ci (mm) =
altezza del bordino interno ³ ce
r (mm) =
raggio dell’impronta della fune
Ce
d
D
L
a
b
Rullo appoggio
Rullo ritenuta
g
r
16
220
40
2
3
3
2
20°
8
22
280
50
2
4
4
11
30
320
60
3
5
6
15
36
360
66
4
6
7
18
2.17.7. L’angolo di deviazione della fune
su ogni rullo verticale, calcolato nelle condizioni più sfavorevoli
come indicato al comma 2.17.5., deve essere non maggiore di 6°.
È ammesso un angolo di deviazione fino a 15°, nel caso
che il rapporto D/d sia maggiore di 40. Per rulli non disposti verticalmente
valgono le norme di cui al comma 2.1.2.
2.17.8. Le rulliere devono essere del tipo a
bilanciere; in casi speciali possono essere ammesse, previo esame
caso per caso, rulliere parzialmente bilanciate a 6 o più
rulli, ma la deviazione massima per rullo rivestito non può
superare i 4°.
2.17.9. L’ingombro delle rulliere, nonchè
dei dispositivi antiscarrucolanti e raccoglifune non deve ostacolare
il libero transito del traino, sia carico che scarico, inclinato
in senso trasversale alla linea rispetto alla posizione normale.
A tale proposito, lo spazio libero, misurato come distanza minima
tra il bordo del rullo a guarnizione nuova ed il morsetto in posizione
normale, non deve essere inferiore a 5 mm. Per il corretto passaggio
del dispositivo di traino sui rulli, l’oscillazione libera
trasversale del dispositivo stesso, riferita alla verticale non
deve essere inferiore a 6° rispetto ai bordi dei rulli, nonchè
a 12° rispetto alle parti fisse dell’appoggio.
2.17.10. Le rulliere, se non sono del tipo oscillante trasversalmente,
devono essere munite di dispositivo di raccolta della fune nell’eventualità
di scarrucolamento della stessa verso l’esterno. Tale dispositivo
deve essere sagomato in maniera tale da non determinare l’impuntamento
dei morsetti.
2.17.11. Tutte le rulliere di appoggio e di ritenuta devono
essere munite sia di dispositivi, posti in corrispondenza dei perni
dei rulli di estremità, atti ad impedire lo scarrucolamento
della fune traente verso l’interno della linea, sia di dispositivi
atti ad arrestare automaticamente l’impianto nell’eventualità
di scarrucolamento della fune tanto verso l’esterno che verso
l’interno della linea stessa.
2.17.12. Le rulliere di appoggio che precedono o seguono
le pulegge e che seguono i punti di distacco degli sciatori devono
essere munite di idonee guide atte a limitare a non più di
12° lo sbandamento trasversale verso l’interno dei dispositivi
di traino.
2.17.13. L’attacco delle rulliere ai sostegni deve essere
realizzato in modo da consentire agevolmente la correzione della
posizione delle rulliere stesse, per l’allineamento della fune.
2.17.14. I perni delle rulliere devono essere alloggiati
in boccole antifrizione opportunamente lubrificate.
2.17.15. La distanza tra un rullo di appoggio ed uno di ritenuta
contiguo, misurata rispetto agli assi dei perni, non deve essere
inferiore a 50 volte il diametro della fune. Non sono ammesse rulliere
(o rulli singoli) di appoggio e sovrastanti rulliere (o rulli singoli)
di ritenuta.
2.17.16. Per i rulli guidafune delle pulegge di stazione
non valgono le prescrizioni per il carico minimo di cui al comma
2.17.2., semprechè siano soddisfatte le condizioni di cui
al comma 2.9.11.
2.18. Dispositivi di traino
2.18.1. I dispositivi di traino sono ordinariamente
composti di tre elementi :
1) attacco alla fune traente;
2) collegamento intermedio rigido o deformabile;
3) attacco per lo sciatore.
Il primo elemento è costituito da un morsetto serrato sulla
fune, ovvero da un organo a contrasto a collegamento temporaneo
con la fune stessa. Il secondo elemento é costituito da una
sospensione e da un arganello (comprendente un tamburo sul quale
è avvolta una funicella con vari sistemi di avvolgimento
e svolgimento ad azione costante o progressiva), ovvero da un tubo
a cannocchiale con molle o altri organi elastici, oppure ancora
da altri dispositivi equivalenti. Il terzo elemento è costituito
da una impugnatura e da un piccolo sedile a piattello, a squadra,
ecc.
2.18.2. Viene considerato convenzionalmente ad
azione progressiva il traino nel quale lo sforzo „S“ (in
N), esercitato durante l’intera fase di partenza sullo sciatore
supposto non collaborante e su pista orizzontale, viene applicato
gradualmente e non supera il valore determinato dalla relazione
.
dove P esprime (in N) la forza peso corrispondente alla massa dello
sciatore e v (in m/s) è la velocità di regime. La
suddetta condizione deve essere soddisfatta sia per un valore minimo
della massa dello sciatore uguale a 30 kg, sia per un valore
massimo non inferiore, rispettivamente , a 100 kg. per traini monoposto
ed a 200 kg per traini biposto. La progressività del traino
deve essere riconosciuta in sede di approvazione del tipo, secondo
quanto disposto al comma 3.1.2. e con le modalità che verranno
fissate dalla Direzione generale M.C.T.C.
2.18.3. Gli elementi di attacco per lo sciatore,
sia ad un posto che a due posti, devono essere realizzati in maniera
da offrire allo sciatore stesso un appoggio comodo e sicuro, nonchè
un assetto corretto durante la marcia; devono inoltre consentire
l’immediato e facile disimpegno dello sciatore dal dispositivo
non soltanto alla stazione a monte, ma anche in linea in caso di
caduta.
2.18.4. Per i traini biposto le condizioni di
cui al comma 2.18.2. e 2.18.3. devono essere soddisfatte anche quando
sono utilizzati da un solo sciatore.
2.18.5. L’oscillazione longitudinale della
parte rigida dei dispositivi di traino non deve essere superiore
a ± 80° rispetto alla verticale.
2.18.6. L’elemento costituente l’attacco
per lo sciatore non viene considerato rigido qualora abbia caratteristiche
tali da non costituire pericolo per lo sciatore stesso quando dovesse
interferire con detto elemento. A tal fine, l’attacco deve,
in particolare, possedere i seguenti requisiti .
1) per i piattelli monoposto di tipo corto
: sagoma priva di spigoli o punte; libertà di oscillazione
longitudinale tale da non costituire vincolo rigido con l’elemento
intermedio di collegamento, in caso di urto con lo sciatore;
2) per i piattelli monoposto e per le ancore
biposto di tipo lungo : massa inferiore, rispettivamente, ad 1,5
kg ed a 2 kg; sagoma priva di spigoli o punte e, per l’ancora,
estremità arrotondate; libertà di oscillazione longitudinale
maggiore di 80° in senso contrario al moto e minore di 25°
nel senso del moto; libertà di rotazione intorno al proprio
asse dell’asta dell’ancora, nella posizione di recupero,
non inferiore a 10° e non maggiore di 45°.
2.18.7. I dispositivi di traino devono disporre
di un recuperatore, per il pronto richiamo dell’elemento di
attacco per lo sciatore, realizzato in modo da evitare ogni accavallamento
dell’elemento stesso alla fune traente od agli organi fissi
dell’impianot.
2.18.8. I traini monoposto devono essere dimensionati
in maniera tale che, sottoposti ad un tiro di 1470 N (150 kgf) per
10 minuti primi, e successivamente scaricati, non presentino apprezzabili
deformazioni permanenti od alterazioni che ne compromettano il funzionamento;
inoltre essi devono sopportare un tiro di 2940 N (300 kgf) prima
che si verifichi la rottura di qualsiasi elemento del dispositivo
di traino, di cui al comma 2.18.1., con la sola eventuale eccezione
dell’elemento di attacco per lo sciatore. Per i traini biposto
i valori dei tiri suddetti vengono elevate, rispettivamente a 2940
e 4900 N (300 e 500 kgf). Nei dispositivi di traino con arganello,
il dimensionamento dei diversi elementi deve essere coordinato in
maniera che non si determini la rottura di alcun altro elemento
prima della funicella o dell’attacco per lo sciatore.
2.18.9. I dispositivi di traino devono avere,
preferibilmente, una sezione a frattura prestabilita; questa deve
cedere per un tiro di circa 1960 N (200 kgf). I risultati delle
prove pratiche devono risultare compresi tra 1865 e 2255 N (190
e 230 kgf). I suddetti valori vengono aumentati del 50% per i traini
biposto. La sezione a frattura prestabilita deve essere inoltre
in posizione tale da dar luogo, in caso di rottura, ad una parte
residua del dispositivo di traino collegata alla fune, avente caratteristiche
di stabilità atte a consentire ancora un corretto passaggio
della stessa parte residua sulle pulegge e sui rulli.
2.19.10. Agli effetti della rispondenza alle caratteristiche
di cui al comma 2.18.8. e 2.18.9. si ritiene valida, per i traini
tipizzati, la dichiarazione di conformità al prototipo verificato
in sede di approvazione del tipo, rilasciata dal costruttore; per
i traini non tipizzati dovrà essere esibito il certificato
delle prove effettuate alla presenza di un funzionario della Direzione
generale M.C.T.C. su un esemplare prelevato dalla produzione.
2.18.11. La dotazione iniziale dei traini dell’impianto
deve comprendere una scorta pari al 5% del massimo quantitativo
di traini che possono contemporaneamente trovarsi in linea.
2.19. Attacchi dei traini alla
fune traente
2.19.1. Gli attacchi dei traini alla fune traente
possono essere a collegamento permanente o temporaneo, a serraggio
oppure a contrasto.
2.19.2. Gli attacchi devono essere di forma e
dimensioni tali da garantire un passaggio sui rulli e sulle pulegge
esente da urti e da oscillazioni disturbanti, ciò anche quando
il dispositivo di traino sia inclinato trasversalmente rispetto
alla posizione normale di almeno 12°. Le ganasce devono presentare
alle loro estremità raccordi ad invito che riducano, per
quanto possibile, il tormento della fune.
2.19.3. Gli attacchi a collegamento permanente
devono presentare una resistenza allo scorrimento, riferita all’asse
della fune traente, non inferiore a 980 N (100 kgf) per i traini
monoposto ed a 1960 N (200 kgf) per quelli biposto, ma non superiore
a 1470 N (150 kgf) per i traini monoposto ed a 2940 (300 kgf) per
quelli biposto. È da preferire l’impiego di attacchi
a serraggio elastico anche agli effetti di un migliore controllo
delle condizioni di serraggio.
2.19.4. Gli attacchi a collegamento permanente
devono inoltre consentire una potenziale ulteriore corsa libera
delle ganasce, nel senso della chiusura a partire dalla posizione
di serraggio normale; l’entità di detta corsa deve essere
prevista dal progettista con sufficiente ampio margine, considerato
che l’impiego degli attacchi nel corso dell’esercizio
non potrà essere ulteriormente consentito qualora la potenziale
corsa libera delle ganasce nel senso della chiusura, misurata a
partire dalla posizione del serraggio normale, sia discesa al di
sotto del 5% del diametro nominale della fune.
2.19.5. Deve essere impedito, mediante idonei
dispositivi antisvitamento, l’allentamento dei dati, delle
ghiere o degli altri organi a vite destinati al serraggio degli
elementi costituenti gli attacchi.
2.19.6. Negli attacchi a collegamento temporaneo
gli organi accoppiati con la fune traente devono essere progettati
e costruiti con accorgimenti particolari atti a limitare l’usura
della fune stessa, nonchè ad impedire l’inserimento
delle punte delle ganasce fra i trefoli-
2.20. Impianti elettrici
2.20.1. L’impianto elettrico, considerato
a partire dai terminale all’ingresso dell’interruttore
generale di bassa tensione, deve prevedere tutti i circuiti ed i
componenti necessari in relazione alle caratteristiche meccaniche
dell’impianto che deve azionare. Tutti i componenti impiegati
debbono essere di tipo professionale. I dispositivi di comando manuale
e le protezioni, il cui mancato intervento possa essere causa di
pericolo o danno, devono presentare la massima affidabilità.
I trasformatori e le relative apparecchiature debbono essere installati
in apposito idoneo locale situato in posizione separata dall’impianto
od al margine di questo, avente accesso da spazio a cielo libero
direttamente o tramite disimpegno. Tutte le apparecchiature elettriche
comprese quelle telefoniche, se non installate in locali chiusi,
devono essere del tipo a tenuta stagna o racchiuse in custodie separate
a tenuta stagna.
2.20.2. Nella stazione motrice deve essere previsto
un solo comando di partenza posto sul banco di manovra. Non sono
ammesse soluzioni circuitali nelle quali il comando di partenza
possa escludere le protezioni, ad eccezione di quelle la cui esclusione
è indispensabile per l’avviamento.
2.20.3. I circuiti di comando devono essere galvanicamente
separati dai circuiti di potenza. La tensione nominale vero terra
dei circuiti di comando non deve superare 110 V in c.a. o in c.c.
Un morsetto delle bobine dei circuiti di comando deve essere collegato
direttamente a massa.
2.20.4. L’impianto deve essere dotato di
uno o più circuiti elettrici di sicurezza funzionanti in
base al principio della corrente di riposo. Per i circuiti di sicurezza
esterni – che si svolgono totalmente od in parte all’esterno
delle apparecchiature – la tensione impiegata non deve superare
25 V in c.a. verso terra, oppure 50 V in c.c. verso terra. Per i
circuiti di sicurezza interni alle apparecchiature la tensione impiegata
non deve superare 110 V in c.a. o in c.c. verso terra.
2.20.5. Ogni circuito di sicurezza deve essere
realizzato in modo che i relè finali si diseccitino :
1) per interruzione del circuito;
2) per mancanza della tensione di alimentazione;
3) per abbassamento della tensione di alimentazione
provocata da dispersione verso terra, difetto di isolamento o corto
circuito.
2.20.6. Nei circuiti di sicurezza :
1) tutti i comandi devono essere disposti
su uno solo dei rami che collegano la sorgente di energia con la
bobina del relè, mentre l’altro ramo deve essere collegato
direttamente a terra;
2) la sequenza di un comando di arresto
deve essere irreversibile e, successivamente, non deve potersi riavviare
l’impianto senza apposito ripristino sul banco di manovra;
3) i relè devono permanere nelle
condizioni di intervento, anche al cessare della causa, fino al
ripristino.
2.20.7. Nei circuiti di sicurezza esterni :
1) i relè o dispositivi finali devono
soddisfare al criterio della ridondanza;
2) i predetti relè devono essere
muniti di controllo di efficienza.
Inoltre il circuito di sicurezza di linea deve consentire .
3) che il collegamento fra il conduttore
di ritorno, conduttore di collegamento dei sostegni e conduttore
di terra locale avvenga in un apposito nodo;
4) che, in corrispondenza di ogni sostegno
e nelle stazioni, il conduttore di ritorno sia messo direttamente
a terra tramite il dispersore di terra locale;
5) che il conduttore in tensione sia galvanicamente
separato da ogni altro circuito; abbia protezioni (scaricatori di
tensione a monte e a valle) tali da non trasmettere ad altre apparecchiature
eventuali sovratensioni di origine atmosferica; sia sezionabile
e collegabile francamente a terra, in entrambe le stazioni a monte
e a valle, per il fuori servizio dell’impianto.
Per il circuito di sicurezza di linea può essere richiesto
l’impiego di cavi interrati, se nella zona si preveda la frequente
formazione di manicotti di ghiaccio.
2.20.8. Il circuito di sicurezza di linea deve
essere alimentato dalla stazione di rinvio; qualora in detta stazione
non sia disponibile una sorgente di energia in c.a., il circuito
può essere alimentato dalla stazione motrice purchè
le sue caratteristiche siano tali da provocare la disalimentazione
dei relè finali nell’eventualità di contatti
accidentali tra i conduttori.
2.20.9. I circuiti di sicurezza possono essere
realizzati anche secondo altri criteri, purchè tali da conseguire
un livello di sicurezza non inferiore a quello raggiunto con i criteri
sopra enunciati.
2.20.10. I circuiti di segnalazione e misura devono essere
galvanicamente separati dai circuiti di potenza e di comando. La
tensione nominale verso terra non deve superare 110 V in c.a. o
in c.c.
2.20.11. I circuiti di segnalazione di anormalità
devono dare segnalazioni che permangano al cessare della causa che
le ha prococate, fino al ripristino, con intervento manuale, delle
precedenti condizioni di funzionamento ordinario.
2.20.12. Per le segnalazioni ed i pulsanti dovranno essere
impiegati i seguenti colori : „verde“ per indicare „sicurezza“;
„giallo“ per indicare „attenzione“; „rosso“
per indicare „pericolo“ od „allarme“; „blu“
per indicare „significato specifico“.
2.20.13. Sul banco di manovra o sull’armadio contenente
le apparecchiature elettriche, se questo è situato vicino
al banco stesso, devono essere previsti tutti gli strumenti di misura
elettrici necessari per il controllo del funzionamento dell’impianto.
Per il circuito di sicurezza di linea, sia nella stazione motrice
che in quella di rinvio, devono essere previsti strumenti di misura
del livello del segnale relativo al circuito stesso. L’intervento
di tutte le protezioni deve essere segnalato. Le protezioni realizzate
con circuiti elettronici devono avere un test di prova.
2.20.14. Dal posto di manovra nella stazione motrice si deve
poter comunicare :
- con le stazioni di
rinvio ed intermedie, mediante telefono a batteria locale;
- con la linea mediante
telefono portatile a batteria locale, collegabile a prese sui sostegni,
ovvero ad un’apposita fune telefonica, ovvero anche con radio
telefoni portatili a batteria ricaricabile. I conduttori del circuito
telefonico deovno essere protetti mediante adeguati dispositivi
contro le sovracorrenti e contro le sovratensioni determinate da
contatti accidentali con la rete di alimentazione ovvero da scariche
di origine atmosferica.
2.20.15. Ai fini della sicurezza delle persone, devono essere
rispettate le norme generali relative alla protezione contro i contatti,
sia diretti che indiretti e contro le scariche atmosferiche. In
ogni caso le parti metalliche delle stazioni e dei sostegni di linea
devono essere messe a terra con appositi dispersori ; questi ultimi
devono essere collegati tra di loro con idoneo conduttore. L’impianto
di messa a terra delle parti metalliche e delle apparecchiature
elettriche deve rispondere alle norme CEI 11.1. ed 11.8. e successive
modifiche; la resistenza di terra non deve essere comunque superiore
a 20 ohm. Il posto di manovra ed i posti telefonici, anche all’aperto,
devono essere muniti di pedana isolante.
2.20.16. L’impianto elettrico deve essere protetto dalle
sovratensioni di origine atmosferica che ptorebbero arrivare sia
attraverso le linee di adduzione dell’energia elettrica, sia
attraverso i conduttori dei circuiti di sicurezza e telecomunicazione.
In particolare, idonei scaricatori devono essere installati all’ingresso
delle linee nelle stazioni dell’impianto. Le funi metalliche
dell’impianto devono essere collegate elettricamente a terra
direttamente o tramite le pulegge ed i rulli.
2.20.17. L’interruttore generale deve essere installato
in prossimità del banco di manovra, oppure deve essere azionato
dal banco stesso mediante comando a distanza in c.c.
2.20.18. I dispositivi per il comando di arresto, da installare
nelle stazioni e sui sostegni, devono agire per apertura dei circuiti
di sicurezza in cui sono inseriti e devono, inoltre, essere del
tipo a distacco obbligato con contatti doppi od a ponte asportabile
ed a ripristino. Per le operazioni di manutenzione, controllo o
altro, il personale, per la propria sicurezza deve poter impedire
l'’vviamento dell'impianto, mediante un dispositivo di arresto,
bloccabile in posizione di aperto, disposto nelle stazioni e sui
sostegni.
2.20.19. Il moto dell’impianto deve essere subordinato
alla presenza di tutti i consensi di stazione e di linea inseriti
nel circuito di sicurezza; in particolare devono essere previst
le seguenti protezioni :
1) per mancanza della tensione di rete;
2) per mancanza di una delle fasi dell’alimentazione;
3) per superamento di un valore massimo
della corsa del freno di servizio in chiusura;
4) per un sovraccarico superiore a 1,2
volte la massima corrente di avviamento (relè ad azione istantanea,
su almeno due fasi, se l’azionamento è con motore asincrono
trifase);
5) per un sovraccarico superiore ad 1,2
volte le massima corrente a regime (relè ad azione istantanea,
su almeno due fasi, se l’azionamento è con motore trifase);
quest’ultima protezione può coincidere con quella di
cui al punto d), qualora non vi sia sensibile tra i due valori di
corrente;
6) per un incremento della corrente assorbita
(di/dt) in un intervallo di tempo definito, superiore ad un valore
prestabilito.
I relè di cui ai punti 4) e 5) devono avere una caratteristica
di taratura definita e consentire l’agevole individuazione
del valore di taratura richiesto.
2.20.20. La scelta del senso di marcia – se prevista
per l’effettuazione di operazioni di manutenzione – deve
essere realizzata mediante commutatore che, in posizione intermedia,
comanda l’intervento immediato del freno di servizio.
2.20.21. Negli azionamenti in c.a. l’avviamento non
deve essere possibile se il reostato d’avviamento non è
interamente inserito. Qualora l’esclusione delle sezioni del
reostato in vase di avviamento venga effettuato mediante contattori
ed automaticamente, deve essere previsto un commutatore „esclusione
resistenze“ che consenta una esclusione manuale nell’eventualità
di un guasto all’esclusione automatica.
2.20.22. Negli azionamenti in c.c. il convertitore deve possedere
protezioni opportune in relazione alle caratteristiche dell’azionamento
stesso. In ogni caso un relè di minima velocità deve
determinare l’arresto dell’impianto in mancanza di tensione
tachimetrica ed un relè di massima velocità deve determinare
l’arresto stesso per un eccesso di velocità superiore
del 10% alla velocità di regime.
2.20.23. I circuiti elettrici devono essere realizzati, per
quanto non contemplato dalle presenti norme ed in particolare per
quanto attiene ai materiali, alle apparecchiature, alle installazioni
ed all’impianto, secondo le norme C.E.I.
2.20.24. Il costruttore dell’impianto elettrico deve
attestare che l’impianto è stato costruito a regola
d’arte, che i singoli componenti e l’intero impianto rispondono
alle prescrizioni delle presenti norme e, per quanto in queste non
previsto, alle altre norme C.E.I., nonchè ad ogni altra disposizione
di legge vigente; egli deve inoltre certificare in apposita scheda
tecnica di aver sottoposto le apparecchiature elettriche a collaudo.
2.21. Pronto soccorso
2.21.1. Negli impianti che sorgono in località
ove non esiste una organizzazione permanente di personale e di mezzi
per il pronto soccorso di sciatori infortunati, a cura dell’esercente
deve essere predisposta l’attrezzatura necessaria (cassetta
di medicazione in ogni stazione, akja, ecc.) e devono essere presi
accordi permanenti che consentano di reperire facilmente il personale
da impiegare per il primo soccorso.
2.22. Sciovie a fune bassa
2.22.1. Negli impianit a fune bassa il profilo
del terreno deve adattarsi alla configurazione della fune traente;
la quota della fune del ramo in salita, misurata rispetto alla pista
innevata, deve rimanere, anche in assenza di sciatori, compresa
tra 1,50 m e 0,40 m; non sono ammessi sostegni sul ramo in salita
dell’intero tratto utilizzato dagli sciatori.
2.22.2. Sono ammessi impianit di tipo spostabile;
in detti impianti per l’ancoraggio delle stazioni sono consentiti
sistemi a zavorra da realizzare con blocchetti di calcestruzzo.
2.22.3. Per gli impianti di tipo spostabile la
documentazione tecnica di cui al comma 1.2.1., può essere
limitata al profilo longitudinale del terreno, alla verifica della
configurazione della fune, ai disegni di insieme delle due stazioni,
nonchè alle verifiche di calcolo degli elementi principali.
Devono anche essere indicati i limiti di impiego in funzione della
lunghezza, del dislivello, del numero dei traini; prima di ogni
spostamento il nuovo profilo longitudinale e la sua ubicazione devono
essere sottoposti all’esame del competente ufficio periferico
della M.C.T.C.
2.22.4. Il tracciato dell’impianto non deve
avere, di norma, lunghezza superiore a 200 m. e deve essere segnalato
per tutta la lunghezza.
2.22.5. La pendenza massima della corda congiungente
le stazioni non deve superare il 20%; la pendenza massima , sia
della pista che della fune, non deve superare il 35%.
2.22.6. La tensione della fune traente deve essere
determinata preferibilmente da un contrappeso. Questo può
essere omesso a condizione che l’impianto sia dotato di idoneo
strumento, atto a segnalare al personale l’eventuale superamento
del massimo valore ammesso per la tensione della fune. In tal caso,
i gradi di sicurezza delle funi di cui al comma 2.3.2. devono essere
aumentati :
- per le funi traenti
a 5,5;
- per le funi tenditrici
e/o di regolazione a 6, oppure a 6,5 qualora su queste vengano applicati
morsetti di serraggio che interessino il ramo in tensione.
2.22.7. La fune traente, qualora in acciaio,
deve essere zincata e antigirevole, cioè tale da non creare
alcun pericolo di impigliamento per lo sciatore; è ammesso
l’impiego di funi traenti composte da fibre tessili (vegetali
e sintetiche) purchè di diametro non inferiore a 12 mm.
2.22.8. Per le funi traenti in fibre tessili
devono essere documentate dal fabbricante le caratteristiche principali
e dichiarato il loro carico di rottura minimo per trazione.
2.22.9. Nel caso di funi composte di fibre tessili,
le modalità di effettuazione dell’impalmatura devono
essere indicate dal fabbricante della fune nella dichiarazione impegnativa
di cui al comma 2.22.8. Di tale operazione deve essere redatto apposito
verbale.
2.22.10. Qualora la fune traente sia composta da fibre tessili,
le pulegge devono avere un diametro, misurato in corrispondenza
dell’asse della fune, non inferiore a 30 volte il diametro
della fune medesima.
2.22.11. La velocità massima d’esercizio è
fissata in 1,80 m/s. L’intervallo minimo di tempo intercorrente
tra due dispositivi di traino consecutivi è fissato in 6
secondi.
2.22.12. Le pulegge, in relazione ai tipi di traino, possono
avere altezza e forma di gola diversa da quelle stabilite al comma
2.9.2.
2.22.13. La puleggia della stazione a monte deve essere preferibilmente
del tipo sospeso, con franco verticale rispetto al terreno innevato
non minore di 2 m; qualora detta puleggia non sia del tipo sospeso,
in corrispondenza della predetta stazione, deve essere prevista
una carenatura in materiale soffice, tale da impedire che lo sciatore,
eventualmente impigliatosi, possa venire a contatto con le strutture
della stazione stessa.
2.22.14. Prima della pulegga a monte devono essere previsti
due distinti dispositivi di arresto automatico dell’impianto
per mancato sgancio dello sciatore, funzionanti secondo due principi
diversi :
- il primo deve essere
posto ad una distanza non inferiore a 10 m. dalla predetta pulegga;
- il secondo deve essere
disposto ad una distanza, dalla stessa puleggia, superiore al massimo
spazio di arresto.
2.22.15. Negli impianti con motore termico, il dispositivo
per il disinserimento automatico del motore dalla trasmissione,
di cui al comma 2.10.7. può essere sostituito da altro, agente
sull’accensione o sulla iniezione; comunque la trasmissione
del moto deve essere asservita al consenso del circuito di sicurezza.
2.22.16. Negli impianti con motore termico, qualora venga
verificato praticamente che la disalimentazione del motore stesso
è sufficiente sia ad arrestare rapidamente la marcia con
l'impianto scarico, sia ad impedire la retromarcia con l’impianto
a pieno carico, può essere omesso il dispositivo frenante
di cui al comma 2.10.9.
2.22.17. Nel calcolo delle varie strutture dell’impianto
può prescindersi dalla resistenza al vento offerta dalle
medesime.
2.22.18. I dispositivi di traino devono essere solo di tipo
monoposto.
2.22.19. Alcuni o tutti gli elementi costituenti il dispositivo
di traino di cui al paragrafo 2.18. possono essere riuniti od anche
del tutto mancare negli impianti ove lo sciatore impugna direttamente
la fune. Non sono ammessi dispositivi di traino del tipo a contrasto.
2.22.10. Il dispositivo di traino deve essere di conformazione
tale da consentire comunque allo sciatore di liberarsi agevolmente
dallo stesso all’arrivo.
2.23. Sciovie su ghiacciai
2.23.1. Il tracciato deve svolgersi in zona del
ghiacciaio non interessata da crepacci o fratture e che, per tutta
la stagione nella quale è aperto l’impianto, non presenti
probabilità di pericoli per l’improvvisa formazione
di discontinuità nel ghiacciaio stesso. Tale zona non deve,
inoltre, essere interessata da spostamenti del ghiacciaio tali da
pregiudicare la sicurezza e la regolarità dell’esercizio
della sciovia.
2.23.2. Gli elementi per la formulazione del
giudizio di ammissibilità agli effetti della sicurezza devono
risultare, per quanto attiene al tracciato, da una dichiarazione
rilasciata da un Ente pubblico competente in materia (CAI –
Comitato Ghiacciai, Comitato Glaciologico Italiano, ecc.). Nei casi
dubbi, la sopradetta dichiarazione deve essere basata su misure
quantitative della velocità superficiale e della direzione
di scorrimento del ghiacciaio.
2.23.3. Quando le stazioni non sono ancorate
su roccia, la lunghezza inclinata del tracciato non deve essere,
di norma, superiore a 1000 m.
2.23.4. Per compensare gli spostamenti e le rotazioni
cui possono essere sottoposti i sostegni in relazione a movimenti
del ghiacciaio od all’innevamento, i sostegni stessi debbono
essere costruiti in modo da consentire i seguenti spostamenti delle
rulliere :
1) secondo la verticale : sia per compensare
le differenze di livello della pista, sia per mantenere entro limiti
accettabili le variazioni di pressione che possono verificarsi per
variazioni del profilo della linea; detto spostamento deve essere
consentito mediante facile regolazione manuale per un della corsa
non inferiore a 1,50 m;
2) trasversalmente alla linea : per compensare
quegli spostamenti trasversali del sostegno che per la loro entità
non possono essere corretti dalle oscillazioni trasversali delle
rulliere; detto spostamento deve essere consentito mediante facile
regolazione manuale per un valore non inferiore a ± 0,40
m;
3) relativo, in senso verticale, di una
rulliera rispetto all’altra installata sul medesimo sostegno
: per compensare le rotazioni del sostegno intorno all’asse
longitudinale della linea; detto spostamento deve essere consentito
mediante facile regolazione manuale per un valore non inferiore
a ± 0,20 m rispetto alla posizione normale;
4) angolare di almeno 6° delle rulliere
: per compensare le rotazioni del sostegno rispetto al proprio asse
verticale e mantenere quindi il parallelismo delle rulliere rispetto
all’asse della linea.
2.23.5. I tiranti dei sostegni devono essere
dotati di idonei tenditori e devono essere segnalati da opportune
aste o sfere colorate da applicare sui tiranti stessi. Le caratteristiche
di detti tiranti ed il valore del carico di rottura minimo devono
essere documentati dal costruttore.
2.23.6. Le rulliere di appoggio in linea devono
essere di tipo oscillante trasversalmente.
2.23.7. Le stazioni, ove non siano ancorate al
terreno, devono essere montate in modo che il loro spostamento o
la loro rotazione intorno all’asse verticale possano essere
effettuati agevolmente.
2.23.8. Alla stazione di tensione la corsa del
carrello tenditore deve essere prevista con ampi margini, in maniera
da limitare le necessità di spostamenti della stazione stessa.
Inoltre, il contrappeso e le relative apparecchiature devono essere
ubicati in posizione sufficientemente distante dal carrello suddetto,
in maniera da non rendere indispensabile la modifica di tale posizione
anche nel caso di spostamenti del carrello tenditore.
2.23.9. L’impianto deve essere dotato permanentemente
dell’attrezzatura necessaria al controllo dell’allineamento
e della pressione della fune traente sulle rulliere.
2.24. Sciovie parallele utilizzanti
i medesimi sostegni di linea
2.24.1. Nelle sciovie parallele utilizzanti i
medesimi sostegni di linea la documentazione di progetto deve comprendere
il profilo di ciascuno dei due impianti.
2.24.2. La salita degli sciatori deve avvenire
esclusivamente sui rami esterni.
2.24.3. Non è ammessa alcuna pendenza
trasversale della pista.
2.24.4. La distanza tra le funi dei rami interni
(di ritorno) delle due sciovie deve essere tale che fra i traini
di ambedue gli impianti, ruotati trasversalmente di 20° l’uno
verso l’altro, esista un franco di almeno 0,50 m, considerando
la massima lunghezza del traino, compreso il dispositivo di attacco
recuperato.
2.24.5. Agli effetti della determinazione della
distanza minima di 3 m tra le due sagome libere (comma 2.7.2. e
2.7.6.) la fune del ramo in salita si considera convenzionalmente
disposta nel piano medio verticale della sagoma libera.
2.24.6. Nelle stazioni di arrivo deve essere
particolarmente curata la sistemazione dei piazzali, mediante predisposizione
di opportune protezioni, in modo che risulti impossibile per gli
sciatori dei due impianti paralleli interferire tra di loro; le
piste di uscita devono essere ambedue orientate verso l’esterno
del complesso costituito dalle due sciovie.
2.24.7. Tutte le apparecchiature relative a ciascun
impianto (di comando, di manovra, di sicurezza e di telecomunicazione)
devono essere distinte e indipendenti l’una dall’altra.
2.25. Slittinovie
2.25.1. Le slittinovie sono impianti costruttivamente
simili alle sciovie, ma nelle quali il trasporto dei viaggiatori
ha luogo mediante speciali veicoli (slittini) messi a disposizione
dall’esercente l’impianto, circolanti su apposita pista
innevata e collegati alla fune traente, durante la salita, mediante
dispositivi di traino analoghi a quelli delle sciovie.
2.25.2. La velocità massima di esercizio
non deve superare i 2 m/s, mentre l’intervallo fra due traini
consecutivi non deve scendere al di sotto di 15 secondi.
2.25.3. La pendenza massima sia della pista che
della corda delle singole campate non deve superare il 35%.
2.25.4. La pista di distacco deve essere in discesa
con pendenza longitudinale nel senso del moto non inferiore al 10%
e pendenza trasversale tale da favorire l’allontanamento rapido
della slitta.
2.25.5. Il dispositivo di attacco alla slitta
deve consentire il distacco automatico della medesima in corrispondenza
della pista di arrivo, nonchè il distacco comandabile dall’occupante
della slitta stessa per ogni evenienza. Le caratteristiche dell’attacco
devono essere tali da favorire il rientro della slitta nella pista,
dopo ogni eventuale deviazione laterale.
2.25.6. La slitta deve essere dotata di dispositivi
antiretromarcia.
2.25.7. Non è ammesso per lo stesso impianto
il funzionamento contemporaneo con traini per sciatori e traini
per slitte.
CAPO 3
ESAME TECNICO DEL PROGETTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
3.1. Esame tecnico
del progetto
3.1.1. La direzione generale M.C.T.C.
– esaminato il progetto dell’impianto nei riguardi della
rispondenza alle presenti norme tecniche, sentita se del caso la
commissione per le funicolari aeree e terrestri – provvede,
ai sensi dell’art. 3 decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980 n° 753, alla sua eventuale approvazione ovvero,
per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni o degli
enti locali territoriali, all’eventuale rilascio del nulla
osta ai fini della sicurezza per la successiva approvazione.
3.1.2. Qualora un impianto o alcune
parti principali (stazioni, sostegni, dispositivi di traino, circuiti
elettrici) debbano essere costruiti in più esemplari, i relativi
progetti possono formare oggetto di apposito specifico esame da
parte della Direzione generale M.C.T.C. che, sentita se del caso
la commissione per le funicolari aeree e terrestri, decide sull’ammissibilità
della soluzione proposta e sull’approvazione del tipo (tipizzazione).
L’approvazione del tipo è subordinata all’esito
favorevole di apposita visita di ricognizione del prototipo. Per
le modalità concernenti la predetta tipizzazione debbono
essere osservate le norme di cui all’allegato E.
3.1.3. Quando l’impianto corrisponde
ad uno dei tipi già approvati secondo la procedura di cui
al comma 3.1.2., o non presenti innovazioni tecniche di rilievo
rispetto a soluzioni costruttive già favorevolmente sperimentate
e, comunque, note al competente ufficio periferico della M.C.T.C.
l’esame del progetto e l’emissione del provvedimento di
approvazione o del nulla osta di cui al comma 3.1.1. sono demandati
al suddetto ufficio.
3.2. Esecuzione
dei lavori
3.2.1. La data di effettivo inizio
dei lavori di costruzione deve essere comunicata, con anticipo di
almeno 8 giorni, al competente ufficio periferico della M.C.T.C.
3.2.2. Nella stessa comunicazione
devono essere indicati :
1) il nominativo delle imprese cui sono
affidate la costruzione ed il montaggio dell’opera;
2) il nominativo del direttore dei lavori;
3) gli estremi dell’autorizzazione
all’inizio dei lavori da parte dell’autorità concedente.
3.2.3. I disegni esecutivi di tutte
le parti dell’opera debbono essere dal costruttore tenuti a
disposizione dei funzionari del competente ufficio periferico della
M.C.T.C., per le visite di controllo che potranno essere effettuate,
durante i lavori, ai fini della sorveglianza sugli stessi. Tali
visite non esonerano il progettista, il direttore dei lavori e la
ditta costruttrice dalle responsabilità a ciascuno di essi
spettanti.
3.2.4. Durante i lavori debbono essere
osservate le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
emanate dai competenti organi in applicazione delle leggi vigenti.
3.3. Apertura all‘esercizio
3.3.1. L’apertura al pubblico
esercizio di una sciovia dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione,
ovvero la sua riapertura dopo i lavori di ammodernamento, rifacimento
o modifica, viene autorizzata ai sensi dell’art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753;
- per gli impianti rientranti
nelle attribuzioni statali : dal competente ufficio periferico della
M.C.T.C.;
- per gli impianti rientranti
nelle attribuzioni delle regioni e degli altri enti locali territoriali
: dai competenti organi regionali, previo nulla osta ai fini della
sicurezza rilasciato ai sensi del 3° comma del predetto art.
4 del competente ufficio periferico della M.C.T.C.
3.3.2. Per ottenere l’effettuazione
delle verifiche e prove funzionali di cui all’art. 5 decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n° 753, il concessionario
deve presentare apposita istanza, corredata dalla documentazione
prevista dalle specifiche disposizioni stabilite al riguardo. Il
concessionario provvede altresì, nel termine fissato dal
competente ufficio periferico della M.C.T.C. al versamento, salvo
conguaglio, presso la tesoreria provinciale, delle somme destinate
a coprire le presunte spese di trasferta per il personale incaricato
delle predette verifiche e prove.
3.3.3. Il rilascio da parte del competente
ufficio periferico della M.C.T.C. dell’autorizzazione o del
nulla osta di cui al comma 3.3.1. è subordinato al favorevole
esito delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, nonchè
agli adempimenti seguenti :
1) nomina del responsabile dell’esercizio
di cui al comma 4.2.2., ed eventuale designazione dell’assistente
tecnico di cui al comma 4.2.6. da parte dell’esercente la sciovia;
2) rilascio dell’assenso alla nomina
del responsabile dell’esercizio da parte delle autorità
indicate nell’art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980 n° 753;
3) accertamento dell’idoneità
del personale addetto al servizio ai sensi dell’art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753;
4) approvazione, da parte delle autorità
indicate nell’art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n° 753, del regolamento di esercizio di cui
al paragrafo 4.1.
CAPO 4
NORME DI ESERCIZIO
4.1. Regolamento
di esercizio
4.1.1. Le disposizioni interne relative
alle modalità di svolgimento dell’esercizio di cui all’art.
95, primo comma, punti 1) e 2) del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, nonchè quelle di cui
all’art. 102, 1° comma, punto 2) dello stesso decreto,
sono raccolte in apposito regolamento di esercizio, redatto secondo
lo schema allegato B alle presenti norme.
4.1.2. Nel regolamento di esercizio
devono essere inserite tutte le speciali condizioni, prescrizioni
e cautele che, ai fini della sicurezza e della regolarità
del servizio, l’ufficio periferico della M.C.T.C. ed i competenti
organi regionali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni,
ritengano di stabilire in relazione alle caratteristiche ed alle
peculiarità dell’impianto, nonchè alle conclusioni
formulate dalla commissione incaricata delle verifiche e prove funzionali
di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n° 753.
4.1.3. Il regolamento di esercizio
deve inoltre contenere le disposizioni riguardanti :
1) il personale : quantitativo, qualifiche
e mansioni, ordinamento ed obblighi;
2) il trasporto : modalità di effettuazione
del servizio;
3) i viaggiatori : obblighi, divieti e
relative sanzioni, con riferimenot a quanto stabilito dai titoli
II e VII del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n° 753;
4) la manutenzione dell’impianto :
modalità di effettuazione ed incarichi del personale.
4.1.4. Il regolamento di esercizio
viene predisposto dal responsabile dell’esercizio d’intesa
con l’assistente tecnico, se previsto, e da quest’ultimo
anche sottoscritto.
4.1.5. Il regolamento di esercizio
deve essere a perfetta conoscenza di tutto il personale; le disposizioni
riguardanti il trasporto ed i viaggiatori devono essere esposte
in maniera ben visibile al pubblico.
4.1.6. Agli effetti delle disposizioni
per i viaggiatori di cui ai titoli II e VII del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, nonchè ai fini
dell’art. 102, secondo comma dello stesso decreto, il regolamento
di esercizio deve essere approvato dall’ufficio periferico
della M.C.T.C., per gli impianti rientranti nelle attribuzioni statali,
ovvero dai competenti organi regionali, previo nulla osta ai fini
della sicurezza rilasciato dal predetto ufficio, per gli impianti
rientranti nelle attribuzioni regionali. Gli orari di esercizio
devono anche ottenere l’approvazione degli enti locali territoriali
nelle competenze dei quali rientra l’impianto.
4.2. Personale
4.2.1. L’esercente deve essere
sempre provvisto del personale necessario, ai fini della sicurezza
e della regolarità, all’esercizio dell’impianto,
tenuto conto delle sue caratteristiche, dell’orario giornaliero
e dei periodi di attività.
4.2.2. Ogni impianto deve essere
governato da un responsabile dell’esercizio, nominato dall’esercente
in base a quanto disposto dagli artt. 89 e 90 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753 e che abbia esplicitamente
accettato l’incarico.
4.2.3. Il responsabile dell’esercizio
non può svolgere altre mansioni interessanti la sicurezza
dell’impianto, salvo nel caso di sciovie isolate e non appartenenti
a sistemi, per le quali, su apposita autorizzazione rilasciata dal
competente ufficio periferico della M.C.T.C., la mansione di responsabile
dell’esercizio può essere cumulabile con quella di macchinista.
Agli effetti delle presenti norme si intende per sistema l’insieme
di due o più impianti di trasporto a fune, anche di tipo
diverso, fra loro interconnessi o funzionalmente interdipendenti
e collegati telefonicamente.
4.2.4. Agli effetti dell’art.
89, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n° 753, al medesimo responsabile dell’esercizio possono
essere affidati anche più impianti purchè formanti
un sistema e con le limitazioni che, caso per caso, verranno stabilite
dal competente ufficio periferico della M.C.T.C. in relazione al
numero degli impianti, alla loro reciproca ubicazione, alla loro
importanza ed agli esistenti mezzi di interconnessione.
4.2.5. In caso di temporanea assenza
o impedimento, il responsabile dell’esercizio è tenuto,
ai sensi dell’art. 91, ultimo comma del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980 n° 753, ad affidare le proprie
funzioni ad un sostituto preventivamente riconosciuto idoneo dal
competente ufficio periferico della M.C.T.C. e nei riguardi del
quale sia stato rilasciato il preventivo assenso degli organi regionali
per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. I periodi di sostituzione
devono essere riportati, con le data di inizio e fine e con le firme
degli interessati, nel registro dell’impianto.
4.2.6. Ove il responsabile dell’esercizio
non sia in possesso del titolo di studio di perito industriale,
ovvero di altro titolo professionale ad indirizzo tecnico equipollente
o superiore, l’esercente deve designare un assistente tecnico,
provvisto almeno di uno dei suddetti titoli ed avente sufficiente
esperienza in materia di trasporti a fune, per l’espletamento
delle incombenze professionali previste nelle specifiche disposizioni
di cui al comma 4.2.7. e nelle presenti norme.
4.2.7. Per il personale addetto all’impianto
si applicano le disposizioni specifiche emanate dal Ministero dei
trasporti – Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753.
4.2.8. In applicazione delle predette
disposizioni, si considera addetto a mansioni interessanti la sicurezza
dell’esercizio il seguente personale :
1) responsabile dell’esercizio;
2) sostituto del responsabile dell’esercizio;
3) macchinista,
4) agenti addetti alle stazioni;
5) agente incaricato di sorvegliare punti
particolari della linea (eventuale).
4.2.9. Per gli impianti rientranti
nelle attribuzioni regionali, agli effetti del nulla osta previsto
dall’art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, il quantitativo minimo di
agenti, con le relative mansioni, da adibire al servizio è
stabilito, per ogni impianto, tenuto conto delle sue caratteristiche,
dell’orario giornaliero e dei periodi di attività. Comunque
devono essere contemporaneamente presenti durante il servizio almeno
: il macchinista e l’addetto alla stazione di rinvio; avuto
riguardo a speciali caratteristiche dell’impianto e del suo
tracciato, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. può
disporre la presenza di altri agenti incaricati di sorvegliare punti
particolari della linea.
4.2.10. Il responsabile dell’esercizio deve
risiedere durante il servizio in prossimità dell’impianto
e deve comunque essere in ogni momento prontamente reperibile.
4.2.11. I nominativi di tutto il personale addetto
all’impianto con le rispettive mansioni , nonchè ogni
variazione devono essere comunicati al competente ufficio periferico
della M.C.T.C. nonchè agli organi regionali , per gli impianti
rientranti nelle loro attribuzioni.
4.3. Modalità
di esercizio
4.3.1. L’esercizio deve svolgersi
con le modalità disposte dall’apposito regolamento di
cui al paragrafo 4.1.
4.3.2. Il trasporto del pubblico
nelle ore notturne può essere ammesso dal competente ufficio
periferico della M.C.T.C. a condizione che l’intera pista e
i suoi accessi siano sufficientemente illuminati e che, inoltre,
il terreno circostante la pista stessa sia di natura tale da consentire
agli sciatori un agevole ritorno alla stazione di partenza anche
con la ridotta visibilità notturna.
4.3.3. Di norma l’esercizio
ha carattere stagionale. Dopo la chiusura del servizio, deve provvedersi
a tutti i lavori necessari alla buona conservazione degli impianti.
Dopo i periodi di inattività e comunque prima della riapertura
deve effettuarsi una accurata revisione degli impianti stessi onde
accertarne la piena efficienza ed il buono stato di conservazione.
4.3.4. Nei periodi di esercizio,
il funzionamento dell’impianto deve essere particolarmente
seguito dagli agenti addetti, al fine di avere in ogni momento piena
garanzia che tutti gli organi dell’impianto siano in ordine
e tutto funzioni in condizioni di sicurezza. Devono essere adottati
tempestivamente i provvedimenti necessari atti ad eliminare gli
eventuali difetti di funzionamento che si fossero rilevati.
4.3.5. In particolare deve provvedersi
:
1) all’approvvigionamento delle attrezzature
ed all’adozione di tutte le misure necessarie per assicurare
la protezione dell’impianto contro l’incendio;
2) alla costante disponibilità delle
attrezzature di pronto soccorso;
3) alla buona conservazione e visibilità
dei cartelli monitori, delle bandierine di segnalazione, ecc.;
4) alla rimozione degli eventuali manicotti
di ghiaccio dalle strutture e dai conduttori di linea;
5) alla buona conservazione della pista
nevosa, sia nel suo profilo rispetto alla configurazione della fune,
sia in senso trasversale alla linea, in modo da garantire comunque
il rispetto della sagoma libera prescritta;
6) alla scelta della velocità, sugli
impianti dotati di azionamento a velocità di regime variabile,
in relazione al sussistere delle condizioni di buono stato della
neve sia nell’area di partenza che lungo la pista di risalita;
7) alla battitura della pista ogni qualvolta
nevicate, raffiche di vento o cadute di sciatori rendano l’operazione
necessaria;
8) al mantenimento di uno spessore inferiore
a m 0,40 dell’innevamento su eventuali ponti lungo la pista
di risalita;
9) alla rottura di eventuali tratti ghiacciati
ed al riporto di neve fresca onde evitare comunque che il fondo
della pista sia ghiacciato.
Qualora i predetti provvedimenti risultassero insufficienti a tutelare
la sicurezza dei viaggiatori il servizio dovrà essere sospeso.
4.3.6. Nessuna modifica, anche temporanea,
interessante la sicurezza, può essere apportata dal personale
al funzionamento degli organi dell’impianto, se non sia stata
preventivamente autorizzata dal competente ufficio periferico della
M.C.T.C.
4.3.7. Durante il servizio gli agenti
debbono rimanere al posto loro assegnato, secondo quanto stabilito
dal regolamento di esercizio, e debbono regolarsi sempre in modo
da agevolare il servizio stesso. Il presenziamento dei punti di
attacco e di distacco degli sciatori è obbligatorio.
4.3.8. Il servizio deve essere sospeso
qualora :
1) si verifichino guasti od anormalità
nel funzionamento dell’impianto;
2) non sia operante il circuito di sicurezza;
3) sia inefficiente il collegamento telefonico
tra le stazioni;
4) non vi sia visibilità sufficiente
in linea;
5) il vento raggiunga una intensità,
o continua o a raffiche, per la quale l’esercizio, in relazione
anche alle caratteristiche dell’impianto, diventi pericoloso;
6) le condizioni atmosferiche siano tali
da pregiudicare la sicurezza del funzionamento;
7) lo stato della pista, ghiacciata, costituisca
un pericolo per lo sciatore.
4.3.9. Ogni giorno, prima dell’inizio
dell’esercizio, deve procedersi ad una visita generale dell’impianto.
In particolare devono essere attentamente verificati :
1) gli apparecchi di tensione della fune;
2) i meccanismi della stazione motrice;
3) gli impianti di telecomunicazione e
di sicurezza.
4.3.10. Devono essere fatte
una o più corse di prova sull’intero percorso, durante
le quali si esegue l’ispezione della linea e della pista.
4.3.11. Alla ripresa del servizio, dopo sospensioni
dovute ad avverse condizioni atmosferiche, devono essere fatte speciali
corse o controlli, onde accertare le buone condizioni dell’impianto
e della pista.
4.3.12. Nel caso che si siano verificate formazioni
di ghiaccio sulle strutture dell’impianto, non potrà
essere iniziato il servizio se non dopo aver provveduto a togliere
il ghiaccio dalle funi, dagli organi meccanici delle stazioni (in
particolare pulegge, freno, sistema di tensione), dai traini, dalle
rulliere e comunque dopo aver effettuato uno o più percorsi
di prova.
4.3.13. Per la prevenzione contro eventi metereologici
e nivometrici tali da pregiudicare la sicurezza dell’esercizio,
l’esercente deve adottare sistemi di collegamento diretto giornaliero
con gli appositi servizi di informazione metereologica e nivometrica
nazionali e locali, affinchè il responsabile dell’esercizio
possa adottare, se del caso, i necessari provvedimenti per la chiusura
dell’impianto.
4.3.14. Durante l’effettuazione dei lavori
per la sistemazione e la battitura della pista di salita deve essere
sospeso l’esercizio della sciovia.
4.3.15. Qualora il competente ufficio periferico
della M.C.T.C. accerti, durante l’esercizio, deficienze che
riducano le condizioni di sicurezza riscontrate all’atto della
prima apertura dell’impianto al pubblico servizio, l’esercente
è tenuto a ripristinare le suddette condizioni, indipendentemente
dalle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n° 753. Qualora le deficienze siano tali da
costituire pregiudizio per l’incolumità del pubblico,
l’esercizio dell’impianto è sospeso ai sensi dell’art.
100, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n° 753.
4.4. Manutenzione
dell’impianto – Verifiche e prove periodiche
4.4.1. Per ogni impianto deve essere
redatto un programma generale di manutenzione e di ispezione delle
varie parti, sia meccaniche che elettriche, comprendente tutte le
notizie e le prescrizioni fissate dai costruttori.
L’impianto deve essere inoltre periodicamente sottoposto a
verifiche e prove onde accertare lo stato delle funi, degli organi,
degli apparecchi, dei dispositivi, ecc. che interessano il funzionamento
e la sicurezza.
4.4.2. In particolare le verifiche
e prove sono distinte in .
1) verifiche e prove giornaliere :
sono quelle già indicate ai comma 4.3.9., 4.3.10. e 4.3.11.
e devono essere effettuate dal macchinsta;
2) verifiche e prove settimanali :
una volta alla settimana, a cura del responsabile dell’esercizio,
coadiuvato dal macchinista, deve essere eseguita una ispezione :
- allo stato delle funi
e dei dispositivi di tensione;
- agli apparecchi di
traino;
- ai sostegni di linea
ed alle rulliere, accertandone in particolare la regolare lubrificazione
dei perni e controllando il consumo dei rulli;
3) verifiche e prove periodiche :
oltre che all’inizio ed alla fine dell’esercizio stagionale
, durante il servizio e con le periodicità appresso indicate,
devono essere espletati a cura del responsabile dell’esercizio,
coadiuvato dal macchinista, i seguenti adempimenti :
a) almeno una volta al mese tutti
i traini, compresi quelli di scorta, devono essere controllati,
sostituendo non meno del 5% del quantitativo di traini in linea
con quelli di scorta, in maniera da assicurare una completa e regolare
rotazione dei traini stessi; per gli impianti aventi pendenza superiore
al 60% il controllo dei traini deve essere effettuato ogni 15 giorni;
b) almeno una volta ogni due mesi deve
provvedersi a fare spostare gli attacchi fissi dei traini alla fune
di trazione; lo spostamento deve avvenire nel senso della marcia
e per una lunghezza di almeno 50 cm, accertando che le ganasce,
esercitanti sulla fune traente la pressione necessaria per impedire
lo scorrimento, risultino serrate secondo le modalità prescritte
(comma 2.19.3.) e precisate nel regolamento d’esercizio;
c) ad intervalli di tempo non superiori
a tre mesi, deve effettuarsi l’esame a vista dello stato di
conservazione delle funi, ricercando ed individuando le rotture
dei fili, rilevando le eventuali variazioni di diametro o del passo
di cordatura delle funi stesse ed accertandone la regolare lubrificazione,
nonchè l’assenza di altri visibili difetti;
d) almeno una volta all’anno tutti
i traini, compresi quelli di scorta devono essere revisionati; nel
corso di detta revisione, previo completo smontaggio di tutti i
dispositivi, devono essere effettuati gli opportuni controlli anche
alle funicelle; qualora dovessero verificarsi anomalie di funzionamento
o guasti, dovrà essere intensificato il controllo e la revisione
dei traini stessi.
4) verifiche e prove stagionali :
Ove non siano state apportate modifiche all’impianto, prima
della ripresa stagionale del servizio, a cura dell’assistente
tecnico, se previsto, congiuntamente al responsabile dell’esercizio,
dovrà provvedersi all’effettuazione, in maniera particolarmente
approfondita, delle verifiche e delle prove di cui ai precedenti
punti 1), 2), 3); le date di effettuazione di tali verifiche e prove
stagionali devono essere comunicate, con congruo anticipo, al competente
ufficio periferico della M.C.T.C., ai fini dell’eventuale partecipazione
alle verifiche e prove stesse di tecnici del predetto ufficio; per
gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni, devono
altresì essere informati i competenti organi regionali per
la eventuale partecipazione di loro funzionari agli effetti della
regolarità dell’esercizio.Delle verifiche e prove deve
essere redatto verbale, nel quale devono essere, tra l’altro,
indicate motivate conclusioni circa l’ammissibilità
della ripresa del pubblico esercizio, con specificazione delle eventuali
condizioni alle quali detta ripresa debba essere subordinata; il
verbale è firmato dall’assistente tecnico, se previsto,
e dal responsabile dell’esercizio il quale può esporvi
le proprie osservazioni e controdeduzioni; se alle verifiche e prove
hanno preso parte anche funzionari del competente ufficio periferico
della M.C.T.C. o dei competenti organi regionali, il verbale è
firmato pure dai suddetti funzionari i quali possono inserirvi le
proprie osservazioni e conclusioni;
5) verifiche e prove straordinarie :
ove siano state eseguire opere di modifica all’impianto, le
verifiche e prove, alle quali è subordinata la ripresa del
servizio di cui al precedente punto 4) devono essere effettuate
alla presenza di un funzionario del competente ufficio periferico
della M.C.T.C., nonchè per gli impianti rientranti nelle
attribuzioni delle regioni, con la partecipazione, ai fini della
regolarità del servizio, di un rappresentante dei relativi
organi competenti.
4.4.3. Indipendentemente dalle verifiche
e prove di cui al comma 4.4.2. il responsabile dell’esercizio
è tenuto a fare effettuare, sulla base anche delle indicazioni
avute dai costruttori , tutte quelle operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in relazione
allo stato dell’impianto.
4.4.4. Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 100, comma primo, punto 3), del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, i risultati di tutte
le verifiche e prove di cui al comma 4.4.2. devono essere verbalizzati
e registrati nel „registro delle verifiche e prove“ predisposto
secondo il modello allegato C, e che deve essere tenuto presso l’impianto
a disposizione dei funzionari della Direzione generale della M.C.T.C.
o degli organi regionali incaricati delle ispezioni. Copia del verbale
delle verifiche e prove stagionali di cui al punto 4) del comma
4.4.2. inoltre, deve essere inviata, entro tre giorni dall’effettuazione,
al competente ufficio periferico della M.C.T.C., nonchè,
per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni, ai
relativi organi competenti.
4.4.5. Agli effetti dell’art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n°
753, la prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell’impianto
non può comunque ritenersi autorizzata, ai fini della sicurezza,
qualora alle scadenze fissate nelle presenti norme non siano state
effettuate, con esito favorevole, le prescritte verifiche e prove,
quali risultino dalle apposite registrazioni.
4.4.6. Resta salva la facoltà
del competente ufficio periferico della M.C.T.C. di revocare ai
sensi dell’art. 100, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, l’autorizzazione
o il nulla osta nei riguardi della sicurezza per la prosecuzione
o la ripresa del pubblico esercizio dell’impianto, qualora,
sorgano dubbi nei riguardi del permanere delle necessarie condizioni
di sicurezza, sulla base del verbale delle verifiche e prove stagionali,
ovvero delle ispezioni che lo stesso ufficio può predisporre,
ai sensi del terzo comma del suddetto art. 100, per accertare che
la conduzione dell’impianto garantisca il rispetto delle disposizioni
regolamentari. Il predetto ufficio ha inoltre facoltà di
richiedere in qualsiasi momento l’esecuzione di verifiche e
prove intese ad accertare lo stato di conservazione e le condizioni
di funzionamento dell’impianto.
4.4.7. Qualora l’esercente abbia
interesse alla prosecuzione dell’esercizio della sciovia oltre
il decimo anno dall’apertura, allo scadere del nono anno dall’apertura
stessa, deve essere eseguita una revisione generale straordinaria
dell’impianto a cura dell’assistente tecnico, se previsto,
congiuntamente al responsabile dell’esercizio. In relazione
all’esito di tale revisione generale, l’esercente deve
presentare al competente ufficio periferico della M.C.T.C., nonchè,
per gli impianti rientranti nelle attribuzioni delle regioni, ai
competenti organi di queste ultime, le proposte per le modifiche
ritenute necessarie allo scopo di assicurare il regolare funzionamento
dell’impianto nel successivo decennio realizzandone, in particolare,
l’adeguamento tecnico avuto riguardo al progresso tecnologico
del settore, agli insegnamenti risultanti dal decorso esercizio,
allo stato dell’impianto ed alla sua rispondenza alle norme
tecniche in vigore. Le predette proposte devono essere corredate
dei necessari elaborati tecnici giustificativi per tutte le parti
soggette a modifiche.
4.4.8. La prosecuzione al pubblico
esercizio dell’impianto, dopo il decimo anno dalla sua apertura,
deve comunque intendersi subordinata all’esito favorevole di
apposite verifiche e prove funzionali, da effettuare secondo quanto
stabilito all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n° 753.
4.5. Durata in
servizio delle funi
4.5.1. A fune traente nuova, per
la chiusura ad anello non sono ammesse più di due impalmature;
durante l’esercizio possono essere ammesse altre due impalmature,
comunque fino ad un massimo di quattro complessivamente, qualora
si riscontrino danneggiamenti localizzati della fune. L’inserimento
di un nuovo spezzone è consentito a condizione che lo spezzone
stesso sia prelevato da fune collaudata e di caratteristiche compatibili
con quelle della fune originale. La distanza fra due impalmature
contigue deve essere tale che, fra gli estremi di esse, resti un
tratto di lunghezza non inferiore a 3000 diametri.
4.5.2. Ogni operazione di impalmatura
deve essere eseguita sotto il controllo del direttore dei lavori,
ovvero dell’assistente tecnico, se previsto, o del responsabile
dell’esercizio. Di tali operazioni deve essere redatto apposito
verbale, secondo lo schema allegato A.
4.5.3. All’atto della messa
in servizio della fune traente, ogni due anni sino al sesto anno
e, successivamente, ogni anno, deve essere effettuato un esame interno
di tale fune per mezzo di apparecchio magnetoscopico di tipo riconosciuto
idoneo dalla Direzione generale della M.C.T.C. I relativi diagrammi
sono conservati presso l’impianto, unitamente all’apposito
verbale, redatto dall’assistente tecnico , se previsto, o dal
responsabile dell’esercizio, e nel quale devono essere riportati
i risultati dell’esame, il calcolo della massima riduzione
di sezione metallica riscontrata, nonchè le conseguenti conclusioni
circa la permanenza in servizio della fune suddetta.
4.5.4. Il calcolo della massima riduzione
della sezione metallica va effettuato, a cura dell’assistente
tecnico, se previsto, o del responsabile dell’esercizio, anche
tenendo conto dei fili rotti visibili rilevati nelle verifiche periodiche
di cui al precedente comma 4.4.2., punto 2), punto 3) lettera c)
e punto 4).
4.5.5. Le funi devono essere tolte
dal servizio quando la riduzione percentuale della sezione metallica,
riferita a quella della fune nuova, è superiore al valore
indicato nella tabella seguente in funzione dell’età
della fune. La predetta riduzione di sezione va misurata, nell’ipotesi
più gravosa, su una lunghezza di fune, o su una lunghezza
di trefolo, pari ai valori indicati nella tabella stessa in funzione
del diametro „d“ della fune stessa e si ottiene facendo
la somma :
1) delle sezioni dei fili rotti nel tratto
di fune o di trefolo considerato;
2) della diminuzione di sezione dovuta
all’usura (per ciascun filo occorrerà prendere in considerazione
la diminuzione massima di sezione riscontrata nel tratto considerato);
3) della diminuzione di resistenza dovuta
all’allentamento di fili o di trefoli; fili allentati o fortemente
deteriorati verranno considerati come rotti;
Riduzione massima ammissibile della szione metallica (5)
Lunghezza di riferimento
Fune
Trefolo
Tipo di fune
Età della fune
500 x d
40 x d
6 cx d
6 x d
traente
0 – 8 anni
25
10
6
35
8 – 10 anni
15
6
3,6
21
10 – 12 anni
12,5
5
3
17,5
12 – 14 anni
10
4
2,4
14
oltre 14 anni
7,5
3
1,8
10,5
tenditrice
0 – 10 anni
-
8
8
35
4.5.6. Indipendentemente dalla riduzione
della sezione, le funi devono essere tolte d’opera quando :
1) dall’esame magnetoscopico ed a
vista risultino degradazioni (quali irregolarità evidenti
di cordatura, fili allentati, corrosioni, incisioni, eccessive riduzioni
di diametro, variazioni del passo di cordatura, rapido progredire
delle rotture, ecc.) tali da destare dubbi sulla efficienza delle
funi stesse;
2) siano trascorsi dieci anni dalla posa
in opera per le funi tenditrici e/o di regolazione e di ancoraggio;
3) siano trascorsi quindici anni dalla
posa in opera per le funi di segnalazione o telefoniche e per quelle
di sospensione dei cavi di segnalazione o telefonici;
4) dopo la scadenza del 14° anno l’anello
della fune traente presenti più di due impalmature.
4.6. Prevenzione
infortuni
4.6.1. Valgono le disposizioni contenute
nelle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
4.7. Disposizioni
per i viaggiatori
4.7.1. I viaggiatori sono tenuti
a rispettare il regolamento di esercizio per la parte che li riguarda,
in particolare per ciò che concerne le disposizioni in applicazione
dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n° 753, ad osservare le norme emanate dalle autorità
competenti nell’interesse della sicurezza e regolarità
del trasporto, nonchè ad osservare tutte quelle altre particolari
disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengano impartite
dagli agenti dell’impianto.
4.7.2. I trasgressori alle disposizioni,
regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi
comunicati affissi dall’esercente sia nelle stazioni che in
linea, e la cui inosservanza può recare serio pregiudizio
alla incolumità dei rimanenti viaggiatori o rechi danno agli
impianti, saranno perseguiti a norma di legge. Ai trasgressori saranno
applicate le sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n° 753. Per l’accertamento delle
contravvenzioni sono competenti gli ufficiali, gli agenti ed i funzionari
di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n° 753.
CAPO 5
NORME TRANSITORIE
5.1. Disposizioni
transitorie
5.1.1. Le disposizioni di cui al
capo I ed al capo II delle presenti norme entrano in vigore il 270°
giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO A
VERBALE DELLE OPERAZIONI
per la impalmatura della fune........................................................................................................
dell’impianto................................................................................................................................
(parte III, capo II, punto 2, del decreto ministeriale 31 agosto
1937, n° 2672)
Il giorno ........................................... in
mia presenza e sotto la mia diretta responsabilità, è
stata eseguita l’impalmatura della fune ....................................................................................................
aventi le seguenti caratteristiche :
diametro mm ................................................................
;
tipo e formazione ..........................................................
;
numero fili ...................................................................
;
cordatura .....................................................................
;
passo dei fili nei trefoli mm ............................................
;
passo dei trefoli nella fune mm........................................
;
ad opera del sig. ............................................................
della ditta (1) ..........................................
....................................................................................................................................................
Dichiaro che l’impalmatura è stata eseguita a regola
d’arte secondo le modalità di cui alla parte III, capo
II, del decreto ministeriale 31 agosto 1937, n° 2672 e con le
dimensioni di cui al seguente schema:
L’impalmatore ........................................................
Firma (2)........................................
(1) Indicare il nominativo se fabbricante
di funi, costruttore di impianti funiviari o altro.
(2) Precisare la qualifica del verbalizzante
CAPO I
GENERALITÁ
Art. 1
Disposizioni di carattere generale
L’esercizio dell’impianto dovrà svolgersi con
l’osservanza delle vigenti leggi, delle norme tecniche in vigore
per le sciovie, delle norme antinfortunistiche nonchè con
le modalità indicate nel presente regolamento.
Il regolamento di esercizio deve essere a perfetta conoscenza di
tutto il personale; le disposizioni riguardanti il trasporto dei
viaggiatori devono essere esposte in maniera ben visibile al pubblico.
La sorveglianza sull’esercizio compete :
per quanto riguarda la sicurezza all’ufficio
provinciale M.C.T.C. di ...................................................
per quanto riguarda la regolarità
alla Regione ......................................................................................
I funzionari delle predette autorità di vigilanza, per gli
accertamenti e le attribuzioni di loro competenza, hanno libera
circolazione sull’impianto.
Art. 2
Esercente
L’esercente ha il compito di :
1)
essere sempre provvisto di mezzi necessari per assicurare l’espletamento
del servizio e per eseguire l’ordinaria manutenzione di tutto
l’impianto e delle relative apparecchiature;
2)
provvedere alla nomina del responsabile dell’esercizio ai sensi
di quanto disposto dall’art. 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753;
3)
quando il responsabile dell’esercizio sia sprovvisto dello
specifico titolo di studio professionale di cui al comma 4.2.6.
delle norme tecniche, designare un assistente tecnico in possesso
di titolo di studio di perito industriale ovvero di altro titolo
professionale ad indirizzo tecnico equipollente o superiore;
4)
attribuire al responsabile dell’esercizio i poteri e gli strumenti
per l’effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso,
in particolare, quello di dare il proprio benestare sull’assunzione
del personale dell’esercizio e sul conferimento e la variazione
delle relative mansioni:
5)
rispettare i contratti collettivi di lavoro, le leggi sociali e
quelle sulla prevenzione degli infortuni;
6)
vigilare sugli adempimenti cui il personale è tenuto ai sensi
dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980 , n. 753, applicando in caso di innosservanza le sanzioni
disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia;
7)
provvedere alle permanenti coperture assicurative per i viaggiatori
e per il personale;
8)
provvedere, su indicazione dell’assistente tecnico, se previsto,
o del responsabile dell’esercizio, alla provvista dei materiali
di consumo, di scorta e di ricambio; tali materiali devono essere
conservati in locali idonei ed essere subito disponibili per la
buona manutenzione dell’impianto;
9)
dar corso ai lavori di manutenzione e di ammodernamento concernenti
la sicurezza e la regolarità dell’esercizio, richiesti
dall’assistente tecnico, se previsto, o dal responsabile dell’esercizio;
10) fornire all’autorità
di vigilanza i dati statistici richiesti.
CAPO II
GOVERNO DELL’IMPIANTO E PERSONALE
Art. 1
Generalità
Al governo della sciovia deve essere preposto un responsabile dell’esercizio.
Ove il responsabile dell’esercizio non sia in possesso del
titolo di studio di perito industriale, ovvero di altro titolo professionale
ad indirizzo tecnico equipollente o superiore, l’esercente
deve designare un assistente tecnico, provvisto almeno di uno dei
suddetti titoli ed avente sufficiente esperienza in materia di trasporti
a fune, per l’espletamento delle incombenze professionali previste
nelle specifiche disposizioni e nel presente regolamento.
Il responsabile dell’esercizio non può svolgere altre
mansioni interessanti la sicurezza dell’impianto, salvo nel
caso di sciovie isolate e non appartenenti a sistemi, per le quali,
su apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio periferico
della M.C.T.C., la mansione di responsabile dell’esercizio
può essere cumulata con quella di macchinista.
Per sistema si intende l’insieme di due o più impianti
di trasporto a fune, anche di tipo diverso, fra loro interconnessi
o funzionalmente interdipendenti e collegati telefonicamente.
Agli effetti dell’art. 89, 3° comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, al medesimo responsabile
dell’esercizio possono essere affidati anche più impianti
purchè formanti un sistema e con le limitazioni che, caso
per caso, verranno stabilite dal competente ufficio periferico della
M.C.T.C., in relazione al numero degli impianti, alla loro reciproca
ubicazione, alla loro importanza ed agli esistenti mezzi di interconnessione.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il responsabile dell’esercizio
è tenuto, ai sensi dell’art. 91, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, ad affidare
le proprie funzioni ad un sostituto preventivamente riconosciuto
idoneo dal competente ufficio periferico della M.C.T.C. e nei riguardi
del quale sia stato rilasciato il preventivo assenso degli organi
regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. I periodi
di sostituzione devono essere riportati, con le date di inizio e
fine e con le firme degli interessati, nel registro dell’impianto.
L’esercente deve essere sempre provvisto del personale necessario,
ai fini della sicurezza e della regolarità, all’esercizio
dell’impianto, tenuto conto delle caratteristiche, dell’orario
giornaliero e dei periodi di attività.
Si considera addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell’esercizio
il seguente personale: responsabile dell’esercizio;
sostituto del responsabile dell’esercizio;
macchinista;
agenti addetti alle stazioni;
agente incaricato di sorvegliare punti
particolari della linea (eventuale).
Il personale, comunque, deve avere consistenza numerica sufficiente
per assicurare il servizio, tenuto conto dei turni di lavoro in
base all’ordinamento vigente nonchè delle possibili
assenze per riposi periodici, congedi, malattie, ecc. ed essere
inquadrato come segue :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Durante il servizio della sciovia devono essere contemporaneamente
presenti almeno il macchinista e l’agente della stazione di
rinvio; in relazione alle caratteristiche dell’impianto e del
suo tracciato, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. può
disporre la presenza di altri agenti.
Quando il personale presente sull’impianto non corrisponda
all’organico minimo previsto, il servizio deve essere sospeso.
L’elenco nominativo del personale con le rispettive mansioni
deve essere esposto in apposita tabella presso l’impianto,
firmata dal responsabile dell’esercizio e dall’esercente
i quali devono provvedere a che sia sempre completo ed aggiornato
di ogni eventuale modifica che riguardi sia i nominativi che le
mansioni.
Copia completa dell’elenco deve essere trasmessa alle autorità
di vigilanza di cui al capo I, art. 1, alle quali dovranno pure
essere tempestivamente comunicate le successive variazioni.
Il personale addetto all’impianto deve essere facilmente riconosciuto
mediante un contrassegno o divisa e deve essere in possesso del
certificato di idoneità.
Art. 2
Assistente tecnico
All’assistente tecnico è affidato l’espletamento
delle seguenti incombenze:
1)
provvede a redigere le disposizioni interne di cui all’art.
102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n° 753, raccolte nel presente regolamento di esercizio, tenendo
conto delle esigenze dell’impianto, delle condizioni fissate
dal progettista, delle modalità di esercizio prescritte dalla
commissione che ha provveduta alla effettuazione delle verifiche
e prove funzionali, dal competente ufficio periferico della M.C.T.C.
nonchè dai competenti organi regionali. Presenta, d’intesa
con il responsabile dell’esercizio, le eventuali proposte di
modifica per adeguare il presente regolamento alle mutate esigenze
tecniche di servizio;
2)
d’intesa con il responsabile dell’esercizio :
fissa le modalità per la manutenzione delle funi, dei veicoli,
delle apparecchiature e delle strutture, sentite le ditte costruttrici;
detta le istruzioni
per l’eventuale servizio nelle ore notturne;
detta le particolari
prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione
alle particolarità tecnico-costruttive dell’impianto;
3)
è tenuto, d’intesa con il responsabile dell’esercizio,
a riferire al competente ufficio periferico della M.C.T.C. su tutte
le questioni di ordine tecnico riguardanti l’impianto ed in
particolare sulle proposte di modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti;
4)
in caso di incidente espleta la prescritta inchiesta, redigendo
apposita relazione, ed indicando d’intesa con il responsabile
dell’esercizio, i provvedimenti eventualmente adottati e quelli
che propone di adottare;
5)
in occasione delle verifiche e prove annuali o di riapertura stagionale
o straordinaria, deve sovraintendere alle verifiche e prove assicurandosi
dell’avvenuta comunicazione preventiva al competente ufficio
periferico della M.C.T.C. ed ai competenti organi regionali, trasmettendo
copia del verbale e delle conclusioni ai predetti uffici;
6)
deve assistere, e convalidare a verbale, alle operazioni di impalmatura;
7)
quando previsto dalle norme tecniche o su richiesta del responsabile
dell’esercizio, deve personalmente accertare, mediante esami
magnetoinduttivi od altri idonei esami interni, congiuntamente al
responsabile dell’esercizio, lo stato delle funi, compilando
la relativa relazione tecnica;
8)
deve, congiuntamente al responsabile dell’esercizio, verificare
alle prescritte scadenze periodiche od in qualsiasi momento in caso
di dubbio, con idonei mezzi non distruttivi, lo stato degli organi
o strutture contro la cui rottura non esistono, nell’impianto,
efficaci accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori
o del personale, compilando la relativa relazione tecnica conclusiva;
9)
deve sovraintendere alle operazioni di manutenzione straordinaria
ed ai lavori di maggiore importanza o complessità;
10) è tenuto ad
effettuare le ispezioni sull’impianto che fossero richieste
dal responsabile dell’esercizio;
11) deve fornire al responsabile
dell’esercizio tutta la necessaria assistenza professionale,
in particolare in caso di nuova assunzione di questo;
12) deve accertare, unitamente
al responsabile dell’esercizio, la idoneità del personale
addetto a mansioni per le quali tale accertamento non sia riservato
al competente ufficio periferico della M.C.T.C.
Art. 3
Responsabile dell’esercizio
Il responsabile dell’esercizio ha il compito di eseguire e
far eseguire le disposizioni contenute nelle norme tecniche e nel
presente regolamento nonchè quelle formulate dall’assistente
tecnico, se previsto, riguardanti la sicurezza e la regolarità
dell’esercizio. Egli deve intervenire in caso di situazioni
particolari, integrando le predette disposizioni con l’adozione
degli opportuni provvedimenti atti a garantire o a ripristinare
la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.
In particolare :
1)
durante il servizio della sciovia deve risiedere in prossimità
dell’impianto e deve essere comunque in ogni momento prontamente
reperibile anche a mezzo di collegamento telefonico;
2)
deve presentare al competente ufficio periferico della M.C.T.C.
ed agli organi regionali, proposte per la determinazione del quantitativo
di agenti da adibire al servizio ai sensi dell’art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, specificando
le diverse qualifiche e mansioni;
3)
deve accertare unitamente all’assistente tecnico, ove previsto,
l’idoneità del personale addetto a mansioni per le quali,
tale accertamento non sia riservato al competente ufficio periferico
della M.C.T.C.;
4)
deve assicurarsi che l’impianto, durante l’esercizio pubblico,
sia sempre provvisto del personale necessario, tenuto conto oltrechè
delle peculiarità del servizio, dell’orario giornaliero
e dei periodi di attività, nonchè di previdibili speciali
esigenze che possono insorgere; adottando eventualmente tempestivi
provvedimenti. È in sua facoltà dare l’assenso
all’impiego di personale non abilitato, che svolga il tirocinio
sull’impianto, subordinandolo alla continua presenza di personale
abilitato, seguendone il grado di addestramento;
5)
stabilisce i turni di servizio per i diversi agenti, in armonia
con i contratti di lavoro;
6)
è tenuto a controllare il corretto espletamento delle mansioni
alle quali sono addetti i singoli agenti durante il servizio e nel
corso delle operazioni di manutenzione. Deve controllare anche l’osservanza
dell’orario di servizio ed il corretto comportamento del personale
nei confronti del pubblico;
7)
trasmette all’esercente le eventuali osservazioni sul personale
in servizio. Deve conservare la documentazione di ogni singolo agente.
Ha facoltà di esonerare dal servizio, mediante ordine scritto,
da trasmettere all’esercente, il personale che giudichi non
più idoneo all’espletamento delle rispettive mansioni,
eventualmente trasferendolo ad altre mansioni, ai sensi di quanto
stabilito all’art. 91, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753;
8)
adotta i necessari provvedimenti di urgenza in caso di guasto e
di arresto forzato dell’impianto; dispone personalmente per
la effettuazione delle operazioni di soccorso chiamando anche le
eventuali squadre esterne di personale appositamente convenzionate.
In particolare è tenuto ad emanare direttamente e tempestivamente
le disposizioni del caso, ad assumere le relative iniziative e ad
adottare le opportune misure atte a garantire od a ripristinare
la sicurezza e la regolarità dell’esercizio oppure a
sospendere il servizio, se ritenuto necessario, nelle seguenti circostanze
:
insorgenza di avverse condizioni atmosferiche od altri particolari
eventi che possano comportare pericoli per i viaggiatori, per il
personale e per l’impianto;
speciali esigenze di traffico straordinario;
9)
ha facoltà di vietare e far vietare il trasporto di persone
che, a suo giudizio, possano pregiudicare la sicurezza o la regolarità
del servizio (articoli 31 e 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n° 753);
10) provvede ad effettuare
o far effettuare le prescritte verifiche e prove giornaliere, settimanali
e mensili secondo le norme tecniche e quelle del presente regolamento;
11) collabora con l’assistente
tecnico, ove previsto, per l’effettuazione delle verifiche
e prove annuali o di riapertura stagionale o straodinarie, informandone
in tempo utile il competente ufficio periferico della M.C.T.C.,
12) congiuntamente con
l’assistente tecnico, ove previsto, provvede alla verifica
dello stato delle funi mediante esami a vista ed anche mediante
idonei metodi (magnetoinduttivi, etc.) con apparecchiature ed operatori
specializzati. Tali verifiche devono essere effettuate con la periodicità
prescritta dalle norme tecniche oppure in qualsiasi momento, ove
sorga qualche dubbio sulla buona condizione ed efficienza delle
funi. Deve informare tempestivamente l’assistente tecnico,
ove previsto, richiedendone, se del caso, l’intervento, ai
fini di un eventuale approfondito esame;
13) congiuntamente con
l’assistente tecnico, ove previsto, provvede all’effettuazione,
mediante esami non distruttivi, di verifiche periodiche secondo
le prescrizioni fissate dalle norme tecniche, oppure saltuarie su
propria iniziativa, dello stato degli organi e delle strutture contro
la cui rottura non esistono, sull’impianto, efficaci accorgimenti
atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale;
14) effettua in qualsiasi
momento, od a proprio giudizio oppure su segnalazione del personale,
controlli e verifiche sull’impianto allo scopo di accertare
il permanere della sicurezza e della regolare funzionalità
dell’impianto, nonchè la pronta e completa disponibilità
ed il buono stato dei mezzi e delle apparecchiature di soccorso;
15) provvede e sovraintende
alle operazioni di manutenzione, in particolare alla effettuazione
di impalmature, richiedendo la partecipazione dell’assistente
tecnico, ove previsto;
16) in caso di incidente
provvede a redigere un primo rapporto dell’accaduto inviandolo
entro cinque giorni al competente ufficio periferico della M.C.T.C.
nonchè ai competenti organi regionali; adotta le necessarie
disposizioni per l’espletamento della prescritta inchiesta
da parte dell’assistente tecnico, ove previsto;
17) cura, con ogni diligenza,
le annotazionni e le registrazioni prescritte dalle norme tecniche
e dal presente regolamento;
18) espleta anche tutti
i compiti di cui all’art. 2, ove non esista l’assistente
tecnico.
Art. 4
Mansioni ed obblighi comuni a tutto il personale addetto alla sciovia
Durante il funzionamento dell’impianto ciascuno agente deve
:
1)
rimanere nel posto a lui assegnato, dal quale non potrà allontanarsi
prima della fine del proprio turno di servizio o prima che sia stato
provveduto alla sua sostituzione nel turno medesimo, a meno che
non sia stato espressamente autorizzato dal responsabile dell’esercizio
e semprcchè le mansioni a lui affidate siano assicurate;
2)
sorvegliare a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto
di servizio;
3)
provvedere ad arrestare l’impianto, in caso di guasti o di
anormalità di funzionamento, o in qualsiasi altro caso di
necessità e , qualora l’intervento non sia stato effettuato
dal macchinista, dovrà darne immediata comunicazione al macchinista
stesso;
4)
vigilare a che tutti i viaggiatori ottemperino alle istruzioni di
cui al successivo capo VII, intervenendo tempestivamente nel caso
in cui si avveda che i viaggiatori medesimi si comportino in maniera
irregolare, o tale, da costituire pericolo;
5)
impedire agli estranei all’impianto l’attraversamento
dei piazzali e delle aree di stazione;
6)
attenersi alle disposizioni particolari in relazione al rispettivo
incarico.
Art. 5
Mansioni ed obblighi specifici del macchinista
1)
Provvede alla manovra, nonchè alla sorveglianza ed alla manutenzione
dei meccanismi, orgnai e circuiti elettrici per la sicurezza e le
telecomunicazioni ed in genere di tutti gli impianti della sciovia
(compresi quelli di linea, di rinvio e tensione ed i traini).
2)
Ha in consegna l’attrezzatura antincendio e di pronto soccorso,
di cui cura la manutenzione.
3)
Durante il funzionamento dell’impianto ha l’obbligo di
: restare entro breve raggio dal posto di manovra, sempre pronto
ad intervenire; accertarsi del corretto funzionamento delle varie
parti del macchinario, nonchè dell’efficienza delle
eventuali segnalazioni acustiche e luminose; eseguire le prescritte
verifiche e prove giornaliere; sorvegliare il tratto di linea a
lui visibile e prestare la massima attenzione alle eventuali segnalazioni
degli altri agenti, accertandosi, in particolare, ogni qualvolta
debba mettere in moto l’impianto, che detta manovra possa essere
fatta senza alcun danno; impedire agli estranei l’accesso alla
zona interessata dai macchinari; intervenire nel caso in cui si
avveda di irregolare comportamento degli sciatori in traino, o tale
comunque da costituire pericolo; in caso di guasti o di anormalità
rilevanti nel funzionamento del macchinario, degli apparecchi di
sicurezza o di qualsiasi altra parte dell’impianto, arrestare
l’impianto medesimo e darne immediata comunicazione al responsabile
dell’esercizio per le eventuali disposizioni; in caso di urgenza,
ove sia necessario e non sia possibile attendere le disposizioni
del responsabile dell’esercizio, provvedere direttamente di
conseguenza; collaborare con il responsabile dell’esercizio
in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo le disposizioni
da questi impartite; attendere, prima di riavviare l’impianto,
il consenso telefonico dell’agente della stazione di rinvio
nel caso di arresto della sciovia da tale stazione o dalla linea;
non può mettere in ogni caso in servizio l’impianto
con il circuito di sicurezza escluso.
Art. 6
Disposizioni particolari per l’agente addetto alla stazione
a valle (1)
1)
Rimane costantemente, durante l’esercizio, presso il posto
di lavoro assegnatoli dal responsabile dell’esercizio.
2)
Sorveglia a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto
di lavoro.
3)
Cura che gli sciatori in partenza si tengano pronti sul posto indicato,
e che l’accesso degli stessi al punto di partenza avvenga lungo
l’itinerario delimitato da apposite transenne, in modo che
si susseguano sulla pista nel numero corrispondente alla capacità
di ciascun traino.
4)
Si tiene pronto ad agevolare l’operazione di attacco, eventualmente
accompagnando per qualche tratto lo sciatore in partenza.
5)
Inibisce la salita a persone in palese stato di ubriacchezza, nonchè
a persone che manifestano chiaramente di non sapersi servire con
sicurezza della sciovia e vieta il trasporto di cose che, a suo
giudizio, possono pregiudicare la sicurezza e la regolarità
del servizio.
6)
Provvede, qualora la stazione sia di rinvio o di tensione, anche
alla sorveglianza della apparecchiature ivi esistenti.
7)
collabora con il responsabile dell’esercizio e con il macchinista
secondo le disposizioni da questi impartite.
Art. 7
Disposizioni particolari per l’agente addetto alla stazione
a monte (1)
1)
Rimane costantemente, durante l’esercizio, presso il posto
di lavoro assegnatoli dal responsabile dell’esercizio.
2)
Sorveglia a vista il tratto di linea visibile dal proprio posto
di lavoro.
3)
Si tiene pronto ad agevolare il distacco degli sciatori, curando
che avvenga nel punto appositamente indicato e che gli stessi abbandonino
rapidamente la pista, seguendo gli itinerari prestabiliti.
4)
Cura la manutenzione della pista di distacco in modo da agevolare
il rapido deflusso degli sciatori.
5)
Controlla che il comportamento dei dispositivi di traino sia regolare
in relazione alle loro caratteristiche di funzionamento. Nel caso
che i dispositivi di traino siano collegati permanentemente alla
fune e muniti di ricuperatori, dovrà porre attenzione affinchè
il riavvolgimento delle funicelle avvenga rapidamente senza dare
luogo ad impigliamenti. Qualora trattasi di dispositivi ad attacco
temporaneo, deve assicurarsi che i dispositivi stessi si distacchino
dalla fune con regolarità e tempestività.
6)
Provvede, nel caso che la stazone sia di rinvio o di tensione, anche
alla sorveglianza delle apparecchiature ivi esistenti.
7)
Collabora con il reesponsabile dell’esercizio e con il macchinista
secondo le disposizioni da questi impartite.
8)
Controlla il corretto funzionamento dei dispositivi di arresto in
caso di mancato sgancio degli sciatori nonchè di quelli in
caso di mancato recupero della funicella dei traini.
Art. 8
Comportamento degli agenti in servizio e loro contegno verso il
pubblico
1)
Sono tenuti ad usare comportamento corretto verso i viaggiatori,
evitando con essi qualsiasi discussione e facendo eventualmente
intervenire il responsabile dell’esercizio.
2)
Debbono richiamare l’attenzione dei viaggiatori sull’osservanza
delle istruzioni riportate nei cartelli indicatori apposti nelle
stazioni ed in linea, nonchè sulle istruzioni eventualmente
ricevute anche verbalmente dal responsabile dell’esercizio.
In caso di trasgressione alle dette istruzioni da parte dei viaggiatori,
devono avvertire subito il responsabile dell’esercizio; qualora
la trasgressione costituisca pericolo, provvedono a fermare l’impianto.
3)
Qualsiasi oggetto rinvenuto nelle stazioni e lungo la linea deve
essere consegnato al responsabile dell’esercizio, che provvederà
in conseguenza.
(1) Nel caso che la stazione sia motrice, potranno essere svolte
anche dal macchinista, semprechè questi abbia la possibilià
di tenere, contemporaneamento, sotto il diretto controllo gli strumenti
del banco di manovra.
Art. 9
Prevenzione infortuni
1)
Nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, il responsabile
dell’esercizio ed il rimanente personale addetto alla sciovia,
hanno l’obbligo di osservare le disposizioni contenute nelle
vigenti norme generali per la prevenzione infortuni.
2)
L’esercente deve renere un registro nel quale annotare cronologicamente
tutti gli infortuni accorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino
una assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, compreso quello
dell’evento. Su detto registro devono essere indicati, oltre
al nome, cognome e qualifica professionale dell’infortunato,
la causa e le circostanze dell’infortunio, nonchè la
data di abbandono e di ripresa del lavoro.
CAPO III
TRASPORTO
Art. 1
Modalità di esercizio
1)
L’esercizio deve svolgersi con le modalità disposte
dal presente regolamento in conformità all’orario e
con le tariffe approvate. Orari e tariffe nonchè le disposizioni
per i viaggiatori debbono essere esposti al pubblico in entrambe
le stazioni.
2)
Nei periodi di esercizio, il funzionamento dell’impianto deve
essere particolarmente seguito dal responsabile dell’esercizio
e dagli agenti addetti, al fine di avere ogni momento piena garanzia
che tutti gli organi dell’impianto siano in ordine e tutto
funzioni in condizioni di sicurezza. Devono essere adottati tempestivamente
i provvedimenti necessari atti ad eliminare gli eventuali difetti
di funzionamento che si fossero rilevati.
3)
In particolare, deve provvedersi : a mantenere la pista di risalita
della larghezza regolamentare, ben innevata ed il può possibile
regolare, evitando cuspidi ed avvallamenti accentuati, nonchè
a curare la sua buona conservazione sia nel suo profilo longitudinale
rispetto alla configurazione della fune, sia in senso trasversale
alla linea, in modo da garantire comunque il rispetto della sagoma
libera prescritta e dei franchi regolamentari; alla rimozione dei
manicotti di ghiaccio dai conduttori di linea; alla limitazione
dell’altezza del manto nevoso sugli eventuali ponti; alla buona
conservazione e visibilità dei cartelli monitori, delle bandierine
di segnalazione, ecc.; alla costante disponibilità degli
attrezzi di pronto soccorso.
4)
Deve essere effettuata la battitura della pista ogni qualvolta nevicate,
raffiche di vento o caduta di sciatori, rendano l’operazione
necessaria.
5)
Le piste per la partenza e l’arrivo degli sciatori e le aree
adiacenti devono essere mantenute praticamente orizzontali o in
lieve discesa nel senso della marcia e di lunghezza adeguata in
relazione anche alla velocità, alla potenzialità dell’impianto,
al tipo di traino ed alla pendenza delal fune, allo scopo di agevolare
le operazioni rispettivamente di partenza e di arrivo degli sciatori
stessi; la pista di arrivo in particolare deve essere mantenuta
con accentuata pendenza nel senso della marcia in modo da agevolare
le operazioni di sgancio e di allontanamento degli sciatori dal
punto di distacco.
6)
Durante il funzionamento dell’impianto, particolarmente nei
tratti a maggior pendenza, devono essere adottati opportuni provvedimenti
(frantumazione del ghiaccio, riporto di neve fresca, ecc.) atti
ad evitare comunque che il fondo della pista di risalita sia ghiacciato.
7)
Devono essere mantenuti in perfetta efficienza i prescritti cigli
a scarpa in corrispondenza dei sostegni.
8)
Il tracciato dell’impianto deve essere convenientemente segnalato
durante l’intero periodo di esercizio (1).
9)
Nei luoghi di accesso all’impianto devono essere esposti al
pubblico, in maniera ben visibile, cartelli monitori recanti i divieti
per gli sciatori di cui al successivo capo VII, punto 4, con l’avvertenza
che i trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni di
cui ai titoli II e VII del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n° 753. Inoltre sul medesimo cartello o su altri,
saranno riportati gli avvertimenti e le segnalazioni di cui al successivo
capo VII, punto 5. I cartelli devono corrispondere ai tipi unificati,
ove previsti. Del pari devono essere mantenuti efficienti e visibili
le seguenti segnalazioni (2) .
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
10) Nessuna modifica
può essere apportata dal personale al funzionamento degli
organi dell’impianto, se non sia stata preventivamente autorizzata
a seguito del nulla osta rilasciato dal competente ufficio periferico
della M.C.T.C. Le modifiche temporanee, ammesse solo se non interessanti
la sicurezza dell’esercizio, devono essere notificate al competente
ufficio periferico della M.C.T.C.
11) Il servizio deve
essere sospeso, a cura del responsabile dell’esercizio, quando
si verifichino guasti od anormalità nel funzionamento dell’impianto;
non sia operante il circuito di sicurezza; sia inefficiente il collegamento
telefonico tra le stazioni; le condizioni della pista innevata non
offrano garanzie di sicurezza; non vi sia visibilità sufficiente
in linea, ed ogni qualvolta il vento raggiunga una intensità,
o continua o a raffiche, per la quale l’esercizio, in relazione
anche alle caratteristiche dell’impianto, diventa pericoloso.
Il responsabile dell’esercizio disponte inoltre la sospensione
dell’esercizio quando lo stato della pista ghiacciata costituisca
un pericolo per lo sciatore, quando le condizioni atmosferiche siano
tali da pregiudicare la sicurezza del funzionamento e quando venga
segnalata la possibilità di pericolo da parte degli appositi
servizi di informazione metereologica e nivometrica nazionali e
locali, con i quali devono essere adottati sistemi di collegamento
diretto giornaliero ai fini della prevenzione contro eventi metereoligici
e nivometrici tali da pregiudicare la sicurezza dell’esercizio.
Durante l’effettuazione dei lavori per la sistemazione e la
battitura della pista di salita deve essere sospeso l’esercizio
della sciovia.
12) Il servizio è
consentito solo nelle ore diurne. L’eventuale servizio notturno,
in casi particolari, può essere autorizzato dal competente
ufficio periferico della M.C.T.C. sotto l’osservanza di apposite
disposizioni che devono risultare inserite nel successivo art. 2.
13) Qualora il competente
ufficio periferico della M.C.T.C. accerti durante l’esercizio
deficienze che riducano le condizioni di sicurezza riscontrate all’atto
della prima apertura dell’impianto al pubblico servizio, il
responsabile dell’esercizio è tenuto a ripristinare
al più presto possibile le suddette condizioni, indipendentemente
dalle sanzioni previste dal titolo VIII del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753. Qualora le deficienze
siano tali da costituire pregiudizio per l’incolumità
del pubblico, l’esercizio dell’impianto è sospeso
ai sensi del comma 5 art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n° 753.
14) L’esercizio
ha carattere stagionale, perciò sotto la responsabilità
del responsabile dell’esercizio, dopo la chiusura dell’esercizio,
deve provvedersi a tutti i lavori necessari perla buona conservazione
dell’impianto. Dopo periodi di inattività e comunque
prima della riapertura dell’esercizio, deve effettuarsi una
accurata revisione dell’impianto stesso per accertarne la piena
efficienza ed il buon stato di conservazione.
Art. 2
Prescrizioni particolari di esercizio
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
CAPO IV
MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO – VERIFICHE E PROVE PERIODICHE
Art: 1
Manutenzione dell’impianto
Per ogni impianto deve essere redatto un programma generale di
manutenzione delle varie parti, sia meccaniche che elettriche, comprendente
tutte le notizie e le prescrizioni fissate dai costruttori.
Art. 2
Verifiche e prove periodiche
1)
L’impianto deve essere periodicamente sottoposto a verifiche
e prove onde accertare lo stato delle funi, degli organi, degli
apparecchi, dei dispositivi, ecc. che interessano il funzionamento
e la sicurezza.
2)
In particolare le verifiche e prove sono distinte in :
a) Verifiche e prove giornaliere
:
ogni giorno, prima
dell’inizio dell’esercizio, deve procedersi ad una visita
generale dell’impianto; in particolare devono essere attentamente
verificati :
gli apparecchi
di tensione della fune;
i meccanismi della
stazione motrice;
gli impianti di
telecomunicazione e sicurezza;
devono essere
fatte una o più corse di prova sull’intero percorso,
durante le quali si esegue l’ispezione della liena e della
pista.
Alla ripresa del
servizio, dopo sospensioni dovute ad avverse condizioni atmosferiche,
devono essere fatte speciali corse e controlli, onde accertare le
buone condizioni dell’impianto e della pista.
b) Verifiche e prove settimanali
:
una volta alla
settimana, a cura del responsabile dell’esercizio coadiuvato
dal macchinista, deve essere eseguita una ispezione :
allo stato delle
funi e dei dispositivi di tensione;
agli apparecchi
di traino;
ai sostegni di
linea ed alle rulliere, accertandone in particolare la regolare
lubrificazione dei perni e controllando il consumo dei rulli.
c) Verifiche e prove periodiche
:
durante il servizio
e con le periodicità appresso indicate dovranno essere espletati
a cura del responsabile dell’esercizio coadiuvato dal macchinista
i seguenti adempimenti :
1) almeno una
volta al mese tutti i traini,compresi quelli di scorta, dovranno
essere controllati e revisionati, sostituendo non meno del 5% del
quantitativo di traini in linea con quelli di scorta, in maniera
da assicurare una completa e regolare rotazione dei traini stessi;
nel corso della revisione, previo completo smontaggio dei traini,
dovranno essere effettuati anche gli opportuni controlli delle funicelle
e delle eventuali sezioni a frattura prestabilita; qualora dovessero
verificarsi anomalie di funzionamento o guasti, dovrà essere
intensificato il controllo dei traini stessi; per gli impianti aventi
pendenza superiore al 60% la revisione dei traini dovrà essere
effettuata ogni 15 giorni;
2) almeno una
volta ogni due mesi dovrà provvedersi a fare spostare gli
attacchi fissi dei traini alla fune di trazione; lo spostamento
deve avvenire nel senso della marcia e per una lunghezza di almeno
50 cm, accertando che le ganasce esercitanti sulla fune traente
la pressione necessaria per impedire lo scorrimento risultino serrate
seguendo le modalità fissate dal costruttore in maniera che
la resistenza allo scorrimento risulti non inferiore a 100/200 Kgf
(1) e non superiore a 150/300 Kgf (1); tale prova va eseguita anche
tutte le volte che gli attacchi fissi vengano installati sulla fune
traente;
3) ad intervalli
di tempo non superiori a tre mesi, deve effettuarsi l’esame
a vista dello stato di conservazione delle funi, ricercando ed individuando
le rotture dei fili, rilevando le eventuali variazioni di diametro
delle funi stesse ed accertando la regolare lubrificazione nonchè
l’assenza di altri difetti visibili;
4) almeno una
volta all’anno tutti i traini, compresi quelli di scorta, devono
essere revisionati; nel corso di detta revisione, previo completo
smontaggio di tutti i dispositivi, devono essere effettuati gli
opportuni controlli, anche alle funicelle; qualora dovessero verificarsi
anomalie di funzionamento o guasti, dovrà essere intensificato
il controllo e la revisione dei traini stessi.
d) Verifiche e prove stagionali :
ove non siano
state apportate modifiche all’impianto, prima della ripresa
stagionale del servizio, a cura dell’assistente tecnico, se
previsto, congiuntamente al responsabile dell’esercizio, dovrà
provvedersi all’effettuazione, in maniera particolarmente approfondita,
delle verifiche e delle prove di cui alle precedenti lettere a),
b) e c); le date di effettuazione di tali verifiche e prove stagionali
devono essere comunicate, con congruo anticipo, al competente ufficio
periferico della M.C.T.C. ai fini dell’eventuale partecipazione
alle verifiche e prove stesse di funzionari tecnici del predetto
ufficio; per gli impianti rientranti nelle competenze delle regioni
devono essere altresì informati i competenti organi regionali.
Nel verbale delle ripetute verifiche e prove, devono essere tra
l’altro indicate le motivate conclusioni circa l’ammissibilità
della prosecuzione o della ripresa del pubblico esercizio sull’impianto,
specificando le eventuali condizioni alle quali detta prosecuzione
o ripresa resta subordinata; tale verbale è firmato dall’assistente
tecnico, se previsto, e dal responsabile dell’esercizio il
quale può esporvi le proprie osservazioni e controdeduzioni.
e) Verifiche e prove straordinarie
:
ove siano state
eseguite opere di modifica all’impianto, le verifiche e prove
prima della ripresa del servizio di cui al precedente punto d) devono
essere effettuate alla presenza di un funzionario del competente
ufficio periferico della M.C.T.C.
3)
Oltre ed indipendentemente dalle verifiche e prove di cui sopra
l’esercente è tenuto a far effettuare, sulla base anche
delle indicazioni avute dai costruttori, tutte quelle opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in relazione
allo stato dell’impianto.
4)
I risultati di tutte le verifiche e prove devono essere verbalizzati
e registrati nell’esemplare dell’apposito „Registro
delle verifiche e prove“ (modello allegato C) depositato presso
l’impianto. Copia del verbale delle verifiche e prove stagionali
di cui al precedente punto 2 d) deve essere inviata entro tre giorni
al competente ufficio periferico della M.C.T.C. che conserverà
stabilmente detta copia nell’esemplare del „Registro delle
verifiche e prove“ depositato presso l’ufficio medesimo.
5)
La prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell’impianto
non può comunque ritenersi autorizzata, ai fini della sicurezza,
qualora alle scadenze fissate nelle norme tecniche non siano state
effettuate, con esito favorevole, le prescritte verifiche e prove,
quali risultino dalle apposite registrazioni.
(1) Rispettivamente per traini monoposto e biposto
6)
Resta salva la facoltà del competente ufficio periferico
della M.C.T.C. di revocare il nulla osta nei riguardi della sicurezza
per la prosecuzione o la ripresa del pubblico esercizio dell’impianto
qualora sulla base del verbale delle verifiche e prove stagionali,
ovvero delle ispezioni che lo stesso ufficio può disporre
al fine di accertare che la conduzione dell’impianto garantisca
il lrispetto delle disposizioni regolamentari, sorgano dubbi sul
permanere delle necessarie condizioni di sicurezza. Il predetto
ufficio ha inoltre facoltà di richiedere in qualsiasi momento
l’esecuzione di verifiche e prove intese ad accertare lo stato
di conservazione e le condizioni di funzionamento dell’impianto.
7)
Su tutti gli impianti deve essere effettuato l’esame magnetoinduttivo
della fune traente all’atto della messa in servizio. dopo il
secondo, quarto e sesto anno di esercizio e successivamente ogni
anno.
8)
Allo scadere del nono anno dall’apertura al pubblico esercizio
dell’impianto ,deve essere eseguita una revisione generale
straordinaria a cura dell’assistente tecnico, se previsto,
congiuntamente al responsabile dell’esercizio. L’esercente
deve presentare poi al competente ufficio periferico della M.C.T.C.
le proposte di modifiche che intenda apportare all’impianto
al fine di assicurarne il regolare funzionamento nel successivo
decennio e conseguirne l’adeguamento tecnico in relazione ai
progressi compiuti dalla tecnica, agli insegnamenti risultanti dall’esercizio
decorso, agli adempimenti effettuati, allo stato dell’impianto
ed alla rispondenza di questo alle norme; le predette proposte devono
essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica di progetto.
9)
La prosecuzione al pubblico esercizio dell’impianto, dopo il
decimo anno dalla sua apertura, deve comunque intendersi subordinata
all’esito favorevole di apposite verifiche e prove funzionali
da effettuare secondo quanto stabilito all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753.
CAPO V
FUNI
Art: 1
Visite alle funi
Nelle visite periodiche per l’accertamento delle condizioni
delle funi,eseguite secondo le modalità e la periodicità
di cui al precedente capo IV, punto 2 b), punto 2 c) e punto 7)
deve farsi l’esame esterno per i rilievi dei fili rotti visibili
e, quando previsto, l’esame interno a mezzo di apparecchio
magnetoscopico.
Art. 2
Durata in servizio delle funi
Le funi metalliche devono essere tolte dal servizio quando la riduzione
percentuale della sezione metallica riferita a quella della fune
nuova è superiore ai valori indicati nella tabella seguente.
La predetta riduzione di sezione va misurata, nell’ipotesi
più gravosa, su una lunghezza di fune pari ai valori indicati
con riferimento al diametro „d“ della fune, nella tabella
stessa e si ottiene facendo la somma :
delle sezioni
dei fili rotti nel tratto di fune considerato;
della diminuzione
di sezione dovuta all’usura (per ciascun filo occorrerà
prendere in considerazione la diminuzione massima di sezione riscontrata
nel tratto considerato);
della diminuzione
di resistenza dovuta all’allentamento di fili o di trefoli;
fili allentati o fortemente deteriorati verranno considerati rotti.
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