REGOLAMENTO REGIONALE
PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA
DELLE DISCIPLINE SPORTIVE DELLA MONTAGNA
7 ottobre 2003 n. 22
CAPO I
OGGETTO
Art. 1. - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della
legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo
dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), titolo
IV e articolo 18:
a) la professione di maestro di sci;
b) la professione di guida alpina;
c) l'ordinamento delle piste da sci.
CAPO II
LA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI
SEZIONE I - ALBO PROFESSIONALE
Art. 2. - Figura professionale
1. È maestro di sci chi insegna professionalmente,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone
singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte
le loro specializzazioni, in particolare: nelle discipline
dello sci alpino, dello sci da fondo e dello snowboard; nella
stagione invernale ed estiva; esercitate con sci, tavole da
snowboard e qualsiasi altro tipo di attrezzo; esercitate su
piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista
ed escursioni, che non comportino difficoltà richiedenti
l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza
e ramponi.
Art. 3. - Albo professionale regionale dei maestri di sci
1. Salvo quanto previsto nell'articolo 10, l'esercizio della
professione di maestro di sci nel territorio regionale è
subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale
dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri
di sci.
2. L'albo è ripartito in tre sezioni corrispondenti
alle discipline:
a) sci alpino;
b) sci da fondo;
c) snowboard.
3. I maestri di sci possono esercitare la professione limitatamente
alle discipline per le quali sono iscritti all'albo.
4. Il Collegio regionale dei maestri di sci rilascia agli
iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con
il numero di matricola, da tenersi in evidenza nell'esercizio
della professione .
Art. 4 - Condizioni per l'iscrizione all'albo
1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale
dei maestri di sci coloro che sono in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione di maestro di sci nelle discipline
per le quali è richiesta l'iscrizione, nonché
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato
appartenente all'Unione Europea o cittadinanza di un paese
terzo che abbia concluso con l'Unione europea accordi di associazione
o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione
delle persone;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica alla professione di maestro
di sci attestata da certificato medico;
d) possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo
di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione
Europea;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione
anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che
sia intervenuta la riabilitazione.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 deve essere conseguita
nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda
di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all'albo
coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione in data anteriore
ai tre anni, abbiano frequentato con profitto nei tre anni
il corso di aggiornamento di cui all' articolo 11.
3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati
al Collegio regionale dei maestri di sci corredate della documentazione
relativa all'abilitazione e ai requisiti di cui al comma 1.
La domanda è da intendersi accolta qualora all'interessato
non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque
giorni dalla richiesta.
Art. 5 - Abilitazione all'esercizio della professione di
maestro di sci
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro
di sci si consegue mediante la frequenza del corso di cui
all'articolo 6 e il superamento dell' esame di cui all'articolo
8.
2. L'abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale
competente in materia di sport, distintamente per la disciplina
dello sci alpino, per la disciplina dello sci da fondo o per
la disciplina dello snowboard.
Art. 6 - Corsi di formazione e preparazione all'esame di
maestro di sci
1. La Direzione generale regionale competente in materia di
sport cura o promuove l'organizzazione almeno ogni tre anni
di corsi di formazione e preparazione all'esame di maestro
di sci, distinti per ciascuna disciplina. La Direzione stabilisce
modalità e programmi con la collaborazione del Collegio
regionale dei maestri di sci e, per quanto riguarda i corsi
tecnico-pratici e didattici, con la collaborazione di istruttori
nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti
agli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali
(FISI); in particolare, fissa le quote di iscrizione entro
l'importo massimo di 1500 euro per ciascun corso.
2. I corsi sono organizzati nel rispetto della legge regionale
7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale
in Lombardia) e successive modificazioni. Ciascun corso ha
una durata minima di novanta giorni effettivi di insegnamento
suddivisi in fasi di preparazione tecnico-pratica, didattica,
teorico-culturale, cui segue un tirocinio di quaranta ore
presso scuole di sci della Lombardia.
3. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata
all'ente organizzatore del corso entro tre anni dall'espletamento
della prova attitudinale di cui al comma 4, corredata dai
seguenti documenti:
a) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica;
b) certificato attestante la maggiore età o dichiarazione
sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
c) certificato attestante il possesso della licenza di scuola
media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in
altro Stato dell'Unione Europea o dichiarazione sostitutiva
ai sensi del d.P.R. 445/2000;
d) attestato di superamento della prova attitudinale.
4. La Direzione generale regionale competente in materia di
sport, con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri
di sci, organizza le prove attitudinali per l'ammissione ai
corsi, distinte per ciascuna disciplina, da sostenersi dinanzi
alla sottocommissione tecnica di cui all'articolo 9. La Direzione
rende noti i programmi, le date e la sede delle prove, almeno
tre mesi prima del giorno fissato per il loro espletamento,
mediante avviso, che pubblica sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e diffonde presso tutte le scuole
di sci della Regione.
5. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla
Direzione generale regionale competente in materia di sport
la domanda di ammissione alla prova attitudinale almeno quarantacinque
giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna
alle sedi del protocollo federato individuate nell'avviso
di cui al comma 4. La domanda è corredata dai documenti
di cui al comma 3, lettere a), b) e c), regolari e non scaduti.
6. Gli istruttori nazionali e i maestri di sci facenti parte
della sottocommissione tecnica, prima dello svolgimento della
prova attitudinale devono: accertare l'idoneità della
pista e del campo di prova; apportare agli stessi gli opportuni
adattamenti in relazione alle condizioni climatiche e logistiche,
soprattutto in termini di sicurezza per i candidati; rilasciare
al presidente della sottocommissione immediata attestazione
relativa agli accertamenti, alle attività e ai giudizi
svolti. In presenza di accertamento o giudizio sfavorevole,
il presidente rinvia la prova.
7. A due maestri di sci , designati dal Collegio regionale
dei maestri di sci è affidato il compito di accertare
durante lo svolgimento delle prove, la sussistenza dell'idoneità
della pista e del campo di prova, con l'obbligo di segnalare
alla sottocommissione eventuali condizioni ostative o di pericolo;
in tal caso il presidente sospende o rinvia la prova.
Art. 7 - Atleti esonerati
1. Sono esonerati dalla prova attitudinale di cui all'articolo
6, comma 4, per una determinata disciplina gli atleti che,
nei tre anni precedenti l'espletamento della prova, hanno
fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali per la corrispondente
disciplina.
2. Sono esonerati dalla fase tecnico-pratica di cui all'articolo
6, comma 2, per una determinata disciplina gli atleti che,
nei cinque anni precedenti la data d'inizio del corso, hanno
ottenuto piazzamenti nei primi tre posti in gare di Coppa
del mondo o delle Olimpiadi o dei campionati mondiali, per
la corrispondente disciplina.
Art. 8 - Esami di abilitazione.
1. Gli esami di abilitazione alla professione di maestro di
sci sono indetti dalla Direzione generale regionale competente
in materia di sport, con tutte le forme di pubblicità
di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, si tengono
dinanzi alla commissione di cui all'articolo 9 e consistono
nelle seguenti prove, distinte per ciascuna disciplina:
a) prova tecnico-pratica, alla quale si applica l'articolo
6, comma 6;
b) prova didattica;
c) prova teorico-culturale.
2. Sono ammessi agli esami coloro i quali hanno frequentato
regolarmente il corso di cui all'articolo 6.
3. È ammesso alla prova didattica chi ha superato la
prova tecnico-pratica; successivamente è ammesso alla
prova teorico-culturale chi ha superato la prova didattica.
L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la
sufficienza in ciascuna delle tre prove.
Art. 9 - Commissioni d'esame
1. Le commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione
sono nominate con decreti del dirigente regionale competente
in materia di sport, sono presiedute dal medesimo dirigente
o da suo delegato. Con i decreti di nomina sono stabiliti
l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio
in favore dei componenti, le modalità di funzionamento
delle commissioni e, nell'ambito delle stesse, la formazione
di sottocommissioni delegate allo svolgimento delle prove
attitudinali di cui all'articolo 6, comma 4, e delle prove
tecnico-pratiche e didattiche di cui all'articolo 8, comma
1.
2. Le commissioni d'esame, una per ciascuna delle tre discipline,
sono composte da:
a) almeno tre istruttori nazionali individuati dal dirigente
mediante sorteggio tra nominativi forniti dal Collegio regionale
dei maestri di sci in numero minimo di dodici per lo sci alpino,
otto per lo sci da fondo e otto per lo snowboard;
b) almeno tre maestri di sci iscritti all'albo regionale della
Lombardia, abilitati nella disciplina di riferimento, individuati
dal dirigente mediante sorteggio tra almeno trenta nominativi
per ciascuna disciplina, forniti dal Collegio regionale dei
maestri di sci;
c) un medico specialista in medicina dello sport;
d) un maestro di sci che sia anche iscritto all'albo regionale
delle guide alpine, esperto dei rischi, del soccorso e dell'orientamento
in montagna, designato dal Collegio regionale delle guide
alpine;
e) un esperto di metodologie e preparazione atletica;
f) un esperto di nivologia, valangologia e meteorologia alpina;
g) un esperto di legislazione nazionale e regionale inerente
alla professione di maestro di sci.
3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni e sottocommissioni
è nominato un componente supplente da convocarsi qualora
il componente effettivo per qualunque causa sia assente o
impossibilitato. Qualora risulti assente o impossibilitato
anche il componente supplente si rinvia la prova.
4. Non possono essere componenti delle commissioni e delle
sottocommissioni coloro che sono coniugi dei candidati o loro
parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro
che hanno svolto attività di docenza nel corso cui
l'esame si riferisce o attività di preparazione dei
candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare
al corso medesimo; i componenti attestano al dirigente di
non aver svolto tale attività di preparazione, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai
sensi del d.P.R. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi
in una di tali condizioni sono sostituiti dai componenti supplenti.
5. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare
funzionamento della commissione o che possono recare pregiudizio
alla Regione o a terzi, nonché in caso di violazione
di leggi o di regolamenti, il dirigente o il direttore generale
regionali competenti in materia di sport possono procedere
in qualsiasi momento allo scioglimento della commissione o
alla sostituzione di uno o più componenti.
Art. 10 - Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati
1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre
Regioni o Province autonome, qualora intendano esercitare
la professione in Lombardia con carattere di stabilità,
ai sensi del comma 7, devono preventivamente richiedere al
Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia l'iscrizione
all'albo professionale regionale dei maestri di sci. La domanda
è corredata dal certificato di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c) e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000 con la quale
l'interessato attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a), b), d) ed e), nonché l'iscrizione
all'albo di altra Regione o Provincia autonoma. Il Collegio
provvede all'iscrizione, previa verifica della veridicità
della documentazione; il consenso può essere negato
ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti del
maestro. La domanda è da intendersi accolta qualora
all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego
entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
2. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre
Regioni o Province autonome, qualora intendano esercitare
la professione in Lombardia senza carattere di stabilità,
devono segnalare preventivamente al Collegio regionale dei
maestri di sci della Lombardia il periodo e le località
sciistiche in cui intendono esercitare, fatto salvo quanto
previsto dal comma 6. La segnalazione è corredata da
tutta la documentazione prevista al comma 1, eccettuata la
dichiarazione sostitutiva circa il requisito di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a).
3. I maestri di sci cittadini di un altro Stato membro dell'Unione
europea e i maestri di sci cittadini di Paesi terzi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), non iscritti ad albi
professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia
devono preventivamente essere autorizzati all'esercizio della
professione attraverso il riconoscimento, di cui al decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319 e successive modificazioni,
dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, e
devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.
4. I maestri di sci stranieri diversi da quelli di cui al
comma 3 non iscritti ad albi professionali italiani che intendano
esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzati
all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento,
da parte della FISI, in accordo con il Collegio nazionale
dei maestri di sci, dell'equivalenza dell'abilitazione rilasciata
dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento,
e devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.
5. Ai maestri di sci stranieri che abbiano ottenuto il previo
riconoscimento di cui ai commi 3 o 4 e che intendano esercitare
in Lombardia, si applicano i commi 1 e 2, con l'avvertenza
che la dichiarazione sostitutiva non deve attestare l'iscrizione
a un albo, ma l'avvenuto riconoscimento.
6. L'esercizio occasionale della professione da parte dei
maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni
o Province autonome o da altri Stati non è soggetto
agli obblighi di iscrizione o di segnalazione di cui ai precedenti
commi, ferma restando la necessità della previa iscrizione
all'albo di altra Regione o Provincia autonoma o del previo
riconoscimento di cui ai commi 3 o 4. Per esercizio occasionale
s'intende quello svolto per non più di quindici giorni,
anche non consecutivi, nell'arco di una stagione sciistica.
7. L'esercizio della professione ha carattere di stabilità
se si svolge per un periodo di tempo superiore o uguale a
una stagione sciistica (novembre-maggio).
SEZIONE II -AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE
Art. 11 - Aggiornamento professionale e validità dell'iscrizione
all'albo
1. La Direzione generale regionale competente in materia di
sport, con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri
di sci, degli istruttori nazionali, preferibilmente operanti
in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della FISI
e dell'associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa
a livello regionale, cura o promuove annualmente l'organizzazione
di corsi di aggiornamento per maestri di sci, distinti per
ciascuna disciplina; in particolare, fissa le quote di iscrizione
entro l'importo massimo di 500 euro per ciascun corso.
2. Con decreto del dirigente regionale competente in materia
di sport, sono determinate le modalità per il periodico
aggiornamento tecnico-pratico, didattico e teorico-culturale
dei maestri di sci, avvalendosi per la parte tecnico-pratica
e didattica degli istruttori nazionali iscritti agli albi
e dando la precedenza agli iscritti all'albo della Lombardia.
3. A pena di cancellazione dall'albo, i maestri di sci, fatta
eccezione per i maestri-istruttori nazionali in regola con
gli aggiornamenti annuali FISI, producono al Collegio regionale
con frequenza triennale un certificato medico attestante l'idoneità
psico-fisica, nonché un attestato comprovante la positiva
frequenza nel triennio di un corso di aggiornamento.
4. Nel caso in cui il maestro di sci non possa frequentare
il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate
cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il corso di
aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento,
non si effettua la cancellazione dall'albo, se il corso si
conclude entro un anno dalla cessazione dell'impedimento.
Art. 12 - Corsi di specializzazione
1. In base alle esigenze e all'evoluzione tecnica dello sci
la Direzione generale regionale competente in materia di sport,
con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di
sci, degli istruttori nazionali, preferibilmente operanti
in Lombardia, appartenenti agli organi tecnici della FISI
e dell'associazione dei maestri di sci maggiormente rappresentativa
a livello regionale, cura o promuove l'organizzazione di corsi
ed esami di specializzazione dedicati ai maestri di sci, finalizzati
anche al conseguimento della qualifica di direttori di scuole
di sci; in particolare individua le materie d'insegnamento,
i programmi e fissa le quote d'iscrizione entro l'importo
massimo di 750 euro per ciascun corso.
2. Gli esami per il conseguimento della specializzazione sono
tenuti da apposite commissioni nominate di volta in volta
con decreto del dirigente regionale competente in materia
di sport, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri
di sci. Le commissioni sono composte dal dirigente regionale
competente in materia di sport o un suo delegato, che le presiede,
dal presidente del Collegio regionale dei maestri di sci o
suo delegato, dal presidente della suddetta associazione o
suo delegato e da tre a sei membri esperti nella materia di
specializzazione; per ognuno dei componenti è nominato
un supplente.
SEZIONE III -TARIFFE
Art. 13 - Tariffe
1. I valori minimi e massimi delle tariffe da applicare nel
territorio regionale per l'insegnamento dello sci sono fissati
entro il 30 aprile di ogni anno con decreto del dirigente
regionale competente in materia di sport. A tal fine il Collegio
regionale dei maestri di sci presenta al Dirigente regionale
proposte di tariffe soggette ad approvazione e/o modifica
con il suddetto decreto.
2. Il decreto prevede tariffe diverse per lezioni individuali,
per lezioni a gruppi di non più di quattro allievi
e per lezioni collettive a gruppi di non più di dieci
allievi. Tariffe preferenziali possono essere previste per
particolari combinazioni, quali le settimane bianche, i corsi
per gruppi aziendali, scuole e società sportive.
SEZIONE IV - COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI
Art. 14 - Collegio regionale dei maestri di sci
1. Il Collegio regionale dei maestri di sci, istituito con
l'articolo 13, comma 2, della l.r. 26/2002 quale organo di
autodisciplina e di autogoverno della corrispondente professione,
è formato da tutti i maestri di sci iscritti all'albo
della Regione, nonché da quelli ivi residenti che abbiano
cessato l'attività per anzianità o per invalidità.
2. Sono organi del Collegio:
a) l'assemblea, formata da tutti i componenti del Collegio;
b) il direttivo, composto da non più di ventinove maestri
di sci, eletti dall'assemblea fra i propri componenti, rappresentanti
proporzionalmente i maestri di sci alpino, di sci da fondo
e di snowboard, secondo le modalità previste dai regolamenti
di cui al comma 4, lettera d);
c) il presidente, eletto dal direttivo fra i propri componenti.
3. Il presidente e il direttivo restano in carica per quattro
anni. Il presidente eletto per due turni consecutivi non è
rieleggibile per il turno successivo.
4. Spetta all'assemblea:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) eleggere i componenti del Collegio nazionale, come previsto
all'articolo 15 della legge-quadro 8 marzo 1991, n. 81;
d) adottare i regolamenti organizzativi del Collegio, su proposta
del direttivo, e sottoporli all'approvazione della Giunta
regionale;
e) pronunziarsi su ogni questione inerente la professione,
che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un quinto
dei componenti dell'assemblea.
5. Spetta al direttivo:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo
professionale, ivi compresi i compiti relativi all'iscrizione,
ai rinnovi e all'invio annuale di copia dell'albo alla Direzione
generale regionale competente in materia di sport;
b) vigilare sull'esercizio della professione e adottare i
provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 18, comma
8, della l.r. 26/2002 nei confronti dei maestri di sci che
si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia
professionale o del presente regolamento;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni
rappresentative di altre categorie professionali nonché
dei maestri di sci di altri paesi;
d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle altre autorità
amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento
e la disciplina della professione, nonché l'attività
dei maestri di sci;
e) collaborare con la Regione all'organizzazione dei corsi
di cui agli articoli 6, 11 e 12;
f) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti.
6. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 5, lettera
b) sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti del
direttivo. Contro di essi , entro 30 giorni dalla notifica
all'interessato, è ammesso ricorso al direttivo del
Collegio nazionale; la proposizione del ricorso sospende,
fino alla decisione, l'esecuzione del provvedimento. I provvedimenti
adottati dal Collegio, eccettuati quelli in materia disciplinare,
sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo
di giustizia amministrativa.
SEZIONE V - FORME DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art. 15 - Esercizio in forma autonoma.
1. I maestri di sci che esercitano autonomamente la professione
devono comunicare al Collegio regionale dei maestri di sci:
a) i dati essenziali della polizza assicurativa stipulata
contro i rischi di responsabilità civile verso terzi
e contro i rischi di infortuni derivanti dall'insegnamento;
b) il regime fiscale delle prestazioni professionali.
Art. 16 - Scuole di sci
1. In attuazione dell'articolo 15 della l.r. 26/2002, l'apertura
e l'esercizio di scuola invernale o estiva per l'insegnamento
coordinato della pratica dello sci possono essere effettuati
decorsi novanta giorni dalla presentazione alla Direzione
generale regionale competente in materia di sport, da parte
dell'interessato, di denuncia di inizio di attività
attestante la conformità ai presupposti e ai requisiti
seguenti:
a) organico costituito da un numero minimo di nove o sei maestri
di sci, rispettivamente per le scuole invernali o estive,
iscritti all'albo della Lombardia, salvo deroga concessa dalla
Direzione generale regionale competente in materia di sport
qualora il numero dei maestri di sci residenti nel Comune
interessato sia inferiore al minimo richiesto. Per le scuole
che insegnano esclusivamente lo sci da fondo il numero minimo
è ridotto a cinque unità. Per le scuole che
insegnano esclusivamente lo snowboard il numero minimo è
ridotto a sei unità per la scuola invernale, quattro
per la scuola estiva. Anche ai fini del computo del numero
minimo, un maestro non può appartenere a più
di una scuola, salvo il caso in cui appartenga sia a una scuola
invernale sia a una scuola estiva e vi eserciti l'insegnamento
rispettivamente nella sola stagione invernale e nella sola
stagione estiva;
b) sede in località di interesse turistico-sciistico,
funzionale all'esercizio della scuola;
c) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su
base associativa o cooperativa, con un ordinamento interno
a base democratica e con ripartizione dei proventi, dedotte
le spese generali, esclusivamente fra i maestri di sci in
ragione delle loro effettive prestazioni;
d) il direttore della scuola assume la rappresentanza legale
a ogni effetto di legge, deve essere in possesso di specializzazione
di direttore di scuola di sci e deve essere un maestro di
sci abilitato all'insegnamento della disciplina cui la scuola
si riferisce; qualora la scuola insegni più discipline
è sufficiente l'abilitazione all'insegnamento per una
di esse, preferibilmente per la disciplina che nell'ambito
della scuola riveste carattere di prevalenza;
e) coordinamento con le attività turistiche della stazione
sciistica allo scopo di una migliore qualificazione delle
attività;
f) disponibilità a collaborare con i Comuni, le autorità
scolastiche, le associazioni sportive per favorire e agevolare
la pratica dello sci nelle scuole e da parte dei cittadini,
con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare
l'afflusso turistico e con le Comunità montane nell'opera
di prevenzione di incidenti in montagna nonché la promozione
turistica;
g) stipula di un'adeguata polizza di assicurazione contro
i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro
i rischi di infortuni derivanti dall'insegnamento;
h) denominazione della scuola tale da non creare confusione
con quella di altre scuole della zona. La denominazione "scuola
di sci e di snowboard" è subordinata alla condizione
che almeno tre maestri di sci appartenenti alla scuola siano
iscritti all'albo come maestri di snowboard.
2. Il dirigente regionale competente in materia di sport,
ricevuta la denuncia di inizio di attività, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
cui al comma 1. In caso di esito positivo, con proprio decreto
dispone l'iscrizione della scuola nell'elenco regionale delle
scuole di sci. In caso di esito negativo, con decreto motivato
da notificarsi all'interessato, dispone il divieto di prosecuzione
dell'esercizio, ovvero la sospensione dell'esercizio accompagnata
dalla fissazione di un termine per eliminare le irregolarità;
trascorso inutilmente tale termine dispone con decreto il
divieto di prosecuzione delle attività.
3. Nel corso delle verifiche di cui al comma 2, a cura del
medesimo dirigente viene acquisito il parere del Collegio
regionale dei maestri di sci e il parere del Comune dove la
scuola ha sede. Il parere s'intende favorevolmente espresso
trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta.
4. Una scuola può aprire sezioni staccate limitatamente
all'ambito comunale, al fine di meglio rispondere alle esigenze
turistico-sportive del Comune medesimo.
5. La Provincia verifica annualmente in capo alle scuole di
sci aventi sede nel suo territorio la persistenza dei presupposti
e dei requisiti di cui al comma 1 e comunica l'esito alla
Regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro
il successivo 30 novembre il dirigente regionale competente
in materia di sport approva con decreto le eventuali variazioni
all'elenco regionale delle scuole di sci dandone comunicazione
alle Province.
6. Le scuole di sci, invernali o estive, comunicano rispettivamente
entro il 30 giugno o il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione
generale regionale competente in materia di sport tutte le
variazioni, che riguardano il corpo insegnante, lo statuto,
i regolamenti, la sede e le sezioni staccate.
7. Qualora in capo a una scuola vengano meno i presupposti
e requisiti di cui al comma 1, è disposto il divieto
di prosecuzione dell'esercizio, con la procedura e le condizioni
previste dal comma 2, terzo e quarto periodo, nonché
la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di sci.
La cancellazione è altresì disposta nel caso
in cui, trascorso un anno dall'iscrizione, la scuola non abbia
iniziato l'esercizio ovvero nel caso in cui la scuola abbia
interrotto l'attività per almeno un anno.
SEZIONE VI - SANZIONI
Art. 17 - Sanzioni
1. In attuazione dell'articolo 18, commi 1, 2 e 10 della l.r.
26/2002, si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da euro 600,00 a euro 2.000,00, per chiunque eserciti nel
territorio regionale la professione di maestro di sci senza
essere iscritto all'albo regionale della Lombardia per la
disciplina esercitata, in conformità agli articoli
3 e 10, commi 1 e 5; o senza aver effettuato la segnalazione
di cui all'articolo 10, commi 2 e 5; o senza avere ottenuto
il riconoscimento di cui all'articolo 10, commi 3 o 4;
b) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00, per chiunque eserciti
nel territorio regionale la professione di maestro di sci
senza essere in possesso:
1) dell'abilitazione per la disciplina esercitata, rilasciata
dalla Regione Lombardia o da altre Regioni o Province autonome;
o rilasciata da uno Stato estero e idonea a fondare il riconoscimento
di cui all'articolo 10, commi 3 o 4;
2) o di uno o più requisiti di cui all'articolo 4,
comma 1. Tuttavia, la mancanza del requisito di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), non è sanzionata se il cittadino
di Paesi terzi diversi da quelli citati nella lettera a) può
esercitare la professione ai sensi dell'articolo 10.
c) da euro 500,00 a euro 5.000,00, per l'applicazione di tariffe
diverse da quelle approvate a norma dell'articolo 13;
d) da euro 2.500,00 a euro 5.000,00, per la mancata stipulazione
della polizza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a)
o all'articolo 16, comma 1, lettera g);
e) da euro 1.000,00 a euro 3000,00, in solido, per coloro
i quali esercitino un'attività corrispondente a una
scuola di sci, comunque denominata, in difformità dall'art
15 della l.r. 26/2002 e dall'articolo 16 del presente regolamento.
2. Ove il medesimo comportamento sia sanzionabile sia ai sensi
del comma 1, lettera a), sia ai sensi del comma 1, lettera
b), si applica la sanzione più grave in concreto.
CAPO III
LA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA
SEZIONE I - ALBO PROFESSIONALE
Art. 18 - Figura professionale
1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche
in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia
sia su ghiaccio, o in escursioni in montagna e su sentiero;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche
o in escursioni sciistiche, queste ultime con esclusione delle
stazioni sciistiche attrezzate o delle piste da discesa o
da fondo;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche,
con esclusione delle tecniche sciistiche su piste da discesa
e da fondo.
2. Le esclusioni di cui al comma 1, lettere b) e c), in fine,
non si applicano laddove possa essere comunque necessario
l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche e sci-alpinistiche.
3. Alle guide alpine è riservata la sovrintendenza
tecnica dei lavori in forte esposizione e di disgaggio da
attuarsi mediante tecniche a mano o attrezzature alpinistiche.
4. Nell'ambito del loro grado professionale, le guide alpine
possono:
a) organizzare in collaborazione con gli organismi scolastici
corsi di introduzione all'alpinismo e di comportamento in
montagna;
b) prestare consulenza circa l'agibilità di ghiacciai
e terreni innevati compresi quelli percorsi da piste da sci;
c) mantenere e segnalare sentieri e itinerari alpini e conservare
e attrezzare aree naturali per la pratica dell'arrampicata;
d) collaborare alle operazioni di protezioni civile.
Art. 19 - Gradi della professione
1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
a) aspirante guida alpina;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. Gli aspiranti guida alpina possono svolgere le attività
di cui all'articolo 18 rientranti nel seguente ambito di impegno:
a) per l'alpinismo (roccia, neve, ghiaccio e terreno misto):
1) ascensioni facili (F) e poco difficili (PD) senza limite
di quota;
2) ascensioni abbastanza difficili (AD), difficili (D) e molto
difficili (TD) fino a 3500 metri di quota; ascensioni invernali
fino a 2000 metri di quota;
b) per l'arrampicata sportiva senza limiti di difficoltà
fino a 2000 metri di quota;
c) per lo sci-alpinismo fino a 4000 metri di quota e per escursioni
con gli sci fino a un massimo di due giorni (una sola notte
in rifugio).
3. A pena di cancellazione dall'albo professionale regionale,
l'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida
alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo
a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio
della professione come aspirante guida alpina.
Art. 20 - Albo professionale regionale delle guide alpine
1. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, l'esercizio della
professione di guida alpina nel territorio regionale è
subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale
delle guide alpine, tenuto dal Collegio regionale delle guide
alpine.
2. L'albo è ripartito in due sezioni corrispondenti
ai gradi della professione.
3. Il Collegio regionale delle guide alpine rilascia agli
iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con
il numero di matricola, da tenersi in evidenza nell'esercizio
della professione.
Art. 21 - Condizioni per l'iscrizione all'albo
1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale
delle guide alpine della Lombardia coloro che sono in possesso
dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida
alpina nel grado per il quale è richiesta l'iscrizione,
nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato
appartenente all'Unione Europea o cittadinanza di un paese
terzo che abbia concluso con l'Unione europea accordi di associazione
o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione
delle persone;
b) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri
di alpinismo e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina;
c) idoneità psico-fisica alla professione di guida
alpina attestata da certificato medico;
d) possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo
di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione
Europea;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione
anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che
sia intervenuta la riabilitazione.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 deve essere conseguita
nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda
di iscrizione. Possono altresì essere iscritti all'albo
coloro che, pur avendo conseguito l'abilitazione in data anteriore
ai tre anni, abbiano frequentato con profitto nei tre anni
il corso di aggiornamento di cui all'articolo 27.
3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati
al Collegio regionale delle guide alpine, corredate della
documentazione relativa all'abilitazione e ai requisiti di
cui al comma 1. La domanda è da intendersi accolta
qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento
di diniego entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Art. 22 - Abilitazione all'esercizio della professione di
guida alpina
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida
alpina, si consegue mediante la frequenza del corso di cui
all'articolo 23 e il superamento dell'esame di cui all'art.
24.
2. L'abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale
competente in materia di sport, distintamente per la professione
di guida alpina-maestro di alpinismo o di aspirante guida
alpina.
Art. 23 - Corsi di formazione e preparazione all'esame di
guida alpina
1. La Direzione generale regionale competente in materia di
sport cura o promuove l'organizzazione almeno ogni tre anni
dei corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all'esame
di guida alpina, distinti per ciascun grado della professione.
La Direzione stabilisce modalità e programmi con la
collaborazione del Collegio nazionale delle guide alpine e
del Collegio regionale delle guide alpine; in particolare
fissa le quote di iscrizione entro l'importo massimo di 1000
euro per il corso per aspirante guida alpina e 300 euro per
il corso per guida alpina-maestro di alpinismo. La Direzione,
sulla base di apposite convenzioni, può altresì
affidare al Collegio nazionale o al Collegio regionale l'organizzazione
e lo svolgimento dei corsi.
2. I corsi sono organizzati nel rispetto della legge regionale
7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale
in Lombardia) e successive modificazioni. Le funzioni di istruttore
tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri
di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore
di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito
della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio
nazionale delle guide alpine.
3. Il corso per aspirante guida alpina ha una durata minima
di settanta giorni effettivi e prevede i seguenti insegnamenti:
alpinismo su roccia; alpinismo su ghiaccio e misto; arrampicata
in falesia; sci-alpinismo; escursionismo; soccorso alpino
negli aspetti di autosoccorso su roccia e/o ghiaccio, soccorso
organizzato su roccia e/o ghiaccio, elisoccorso, interventi
di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga; progressione
didattica dell'alpinismo, dell'arrampicata, dello sci-alpinismo;
meteorologia e nivologia; topografia e orientamento; fisiologia;
geografia alpina; geologia; glaciologia e orogenesi; flora
e fauna; equipaggiamento e materiali alpinistici; organizzazione
di corsi e spedizioni; storia dell'alpinismo; leggi e regolamenti
professionali.
4. Il corso per guida alpina-maestro di alpinismo ha una durata
minima di venticinque giorni effettivi, in cui l'allievo deve
dimostrare di avere acquisito capacità tecnico-didattiche
negli insegnamenti di cui al comma 3.
5. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata
all'ente organizzatore del corso, corredata dai seguenti documenti:
a) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica;
b) certificato attestante l'età prescritta dall'art.
21, comma 1, lettera a), o dichiarazione sostitutiva ai sensi
del d.P.R. 445/2000;
c) certificato attestante il possesso della licenza di scuola
media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in
altro Stato dell'Unione Europea o dichiarazione sostitutiva
ai sensi del d.P.R. 445/2000;
d) solo per il corso per guida alpina-maestro di alpinismo,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai
sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale l'interessato attesti
di aver esercitato la professione come aspirante guida alpina,
anche in modo saltuario, nei due anni precedenti la presentazione
della domanda;
e) solo per il corso per aspirante guida alpina, il curriculum
alpinistico e l'attestato di superamento della prova attitudinale
di cui al comma 6.
6. La Direzione generale regionale competente in materia di
sport, con la collaborazione del Collegio regionale delle
guide alpine, organizza le prove attitudinali per l'ammissione
al corso per aspirante guida alpina, da sostenersi dinanzi
alla sottocommissione tecnica di cui all'articolo 25. La Direzione
rende noti il programma, la data e la sede della prova, almeno
tre mesi prima del giorno fissato per il suo espletamento,
mediante avviso, che pubblica sul BURL e diffonde presso tutte
le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione.
7. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla
Direzione generale regionale competente in materia di sport
la domanda di ammissione alla prova attitudinale almeno quarantacinque
giorni prima della data fissata per il suo espletamento, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna
alle sedi del protocollo federato individuate nell'avviso
di cui al comma 6. La domanda è corredata dal curriculum
alpinistico e dai documenti di cui al comma 5, lettere a),
b) e c), regolari e non scaduti.
8. Gli istruttori facenti parte della sottocommissione tecnica,
prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante
lo stesso, devono: accertare l'idoneità della pista
e del campo di prova; apportare agli stessi gli opportuni
adattamenti in relazione alle condizioni climatiche e logistiche;
giudicare circa la sussistenza di condizioni adeguate, soprattutto
in termini di sicurezza per i candidati; rilasciare al presidente
della sottocommissione immediata attestazione relativa agli
accertamenti, alle attività e ai giudizi svolti. In
presenza di accertamento o giudizio sfavorevole, il presidente
sospende o rinvia la prova.
Art. 24 - Esami di abilitazione
1. Gli esami di abilitazione sono indetti dalla Direzione
generale regionale competente in materia di sport, con tutte
le forme di pubblicità di cui all'articolo 23, comma
6, secondo periodo, e si tengono dinanzi alla commissione
di cui all'articolo 25.
2. L'esame per aspirante guida alpina consiste in prove tecnico-pratiche
di alpinismo su roccia e su ghiaccio e/o misto, di sci-alpinismo
e di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle
materie di cui all'articolo 23, comma 3.
3. L'esame per guida alpina-maestro di alpinismo consiste
in una prova orale relativa agli insegnamenti elencati all'articolo
23, comma 3.
4. L'ammissione agli esami è subordinata alla regolare
frequenza dei corrispondenti corsi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo
23.
Art. 25 - Commissioni d'esame
1. Le commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione
sono nominate con decreti del dirigente regionale competente
in materia di sport, sono presiedute dal medesimo dirigente
o suo delegato. Con i decreti di nomina sono stabiliti l'entità
dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio in favore
dei componenti, le modalità di funzionamento delle
commissioni e, nell'ambito delle stesse, la formazione di
sottocommissioni delegate allo svolgimento delle prove attitudinali
di cui all'articolo 23, comma 6, e delle prove tecnico- pratiche,
di cui all'articolo 24, comma 2.
2. Le commissioni d'esame sono composte da:
a) almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo,
individuati dal dirigente mediante sorteggio tra almeno dieci
nominativi, forniti dal Collegio regionale delle guide alpine;
b) due esperti nelle materie insegnate nel corso;
c) un medico specialista in medicina dello sport;
d) un esperto di scienze naturali applicate alla montagna.
3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni e sottocommissioni
è nominato un componente supplente da convocarsi qualora
il componente effettivo per qualunque causa sia assente o
impossibilitato. Qualora risulti assente o impossibilitato
anche il componente supplente si rinvia la prova.
4. Non possono essere componenti delle commissioni e delle
sottocommissioni coloro che sono coniugi dei candidati o loro
parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro
che hanno svolto attività di docenza nel corso cui
l'esame si riferisce o attività di preparazione dei
candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare
al corso medesimo; i componenti attestano al dirigente di
non aver svolto tale attività di preparazione, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai
sensi del d.P.R. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi
in una di tali condizioni sono sostituiti dai componenti supplenti.
5. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare
funzionamento della commissione o che possono recare pregiudizio
alla Regione o a terzi, nonché in caso di violazione
di leggi o di regolamenti, il dirigente o il direttore generale
regionali competenti in materia di sport possono procedere
in qualsiasi momento allo scioglimento della commissione o
alla sostituzione di uno o più componenti.
Art. 26 - Guide alpine di altre Regioni e altri Stati.
1. Le guide alpine iscritte agli albi professionali di altre
Regioni o Province autonome, qualora intendano esercitare
la professione in Lombardia con carattere di stabilità,
ai sensi del comma 7, devono preventivamente richiedere al
Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia l'iscrizione
all'albo professionale regionale delle guide alpine. La domanda
è corredata dal certificato di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera c) e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000 con la quale
l'interessato attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo
21, comma 1, lettere a), b), d) ed e), nonché l'iscrizione
all'albo di altra Regione o Provincia autonoma. Il Collegio
provvede all'iscrizione, previa verifica della veridicità
della documentazione; il consenso può essere negato
ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti della
guida. La domanda è da intendersi accolta qualora all'interessato
non venga comunicato il provvedimento di diniego entro quarantacinque
giorni dalla richiesta.
2. Le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte agli albi
professionali di altre Regioni o Province autonome, qualora
intendano esercitare la professione in Lombardia senza carattere
di stabilità, devono segnalare preventivamente al Collegio
regionale delle guide alpine della Lombardia il periodo e
le località in cui intendono esercitare, fatto salvo
quanto previsto dal comma 6. La segnalazione è corredata
da tutta la documentazione prevista al comma 1, eccettuata
la dichiarazione sostitutiva circa il requisito di cui all'articolo
21, comma 1, lettera a).
3. Le guide alpine cittadini di un altro Stato membro dell'Unione
europea e le guide alpine cittadini di Paesi terzi di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera a), non iscritte ad albi
professionali italiani che intendano esercitare in Lombardia
devono preventivamente essere autorizzate all'esercizio della
professione attraverso il riconoscimento, di cui al decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319 e successive modificazioni,
dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, e
devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.
4. Le guide alpine straniere diverse da quelle di cui al comma
3 non iscritte ad albi professionali italiani che intendano
esercitare in Lombardia devono preventivamente essere autorizzate
all'esercizio della professione attraverso il riconoscimento,
da parte del Collegio nazionale delle guide alpine, dell'equivalenza
dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e
della reciprocità di trattamento, e devono attenersi
a quanto previsto nel comma 5.
5. Alle guide alpine straniere che abbiano ottenuto il previo
riconoscimento di cui ai commi 3 o 4 e che intendano esercitare
in Lombardia, si applicano i commi 1 e 2, con l'avvertenza
che la dichiarazione sostitutiva non deve attestare l'iscrizione
a un albo, ma l'avvenuto riconoscimento.
6. L'esercizio occasionale della professione da parte delle
guide alpine provenienti con loro allievi da altre Regioni
o Province autonome o da altri Stati non è soggetto
agli obblighi di iscrizione o di segnalazione di cui ai precedenti
commi, ferma restando la necessità della previa iscrizione
all'albo di altra Regione o Provincia autonoma o del previo
riconoscimento di cui ai commi 3 o 4. Per esercizio occasionale
s'intende quello svolto per non più di quindici giorni,
anche non consecutivi, nell'arco di un anno.
7. L'esercizio della professione ha carattere di stabilità
se si svolge per un periodo di tempo superiore o uguale a
sei mesi, anche non consecutivi, nell'arco di un anno o, in
ogni caso, se la guida ha un recapito anche stagionale nel
territorio della Lombardia.
SEZIONE II - AGGIORNAMENTO
Art. 27 - Aggiornamento professionale e validità dell'iscrizione
all'albo
1. La Direzione generale regionale competente in materia di
sport con la collaborazione del Collegio regionale delle guide
alpine cura o promuove annualmente corsi di aggiornamento
per le guide alpine, distinti per ciascun grado; in particolare,
fissa le quote di iscrizione entro l'importo massimo di 300
euro per ciascun corso.
2. Con decreto del dirigente regionale competente in materia
di sport, sono determinate le modalità per il periodico
aggiornamento tecnico-pratico, didattico e teorico-culturale
delle guide alpine, avvalendosi per la parte tecnico pratica
e didattica degli istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo
iscritti agli albi, dando la precedenza agli iscritti all'albo
della Lombardia.
3. A pena di cancellazione dall'albo, le guide alpine, fatta
eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni di cui
all'articolo 14, comma 3 della l.r. 26/2002, producono al
proprio Collegio regionale con frequenza triennale un certificato
medico attestante l'idoneità psico-fisica, nonché
un attestato comprovante la regolare e positiva frequenza
nel triennio di un corso di aggiornamento.
4. Nel caso in cui la guida alpina non possa frequentare il
corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate
cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il corso di
aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento,
non si effettua la cancellazione dall'albo, se il corso si
conclude entro un anno dalla cessazione dell'impedimento.
SEZIONE III - TARIFFE
Art. 28 - Tariffe
1. I valori minimi e massimi delle tariffe da applicare nel
territorio regionale da parte delle guide alpine, sono fissati
entro il 30 aprile di ogni anno con decreto del dirigente
regionale competente in materia di sport. A tal fine il Collegio
regionale delle guide alpine, nel rispetto della tariffa minima
giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide alpine
e approvata dai competenti organi statali, presenta al Dirigente
regionale proposte di tariffe soggette ad approvazione e/o
modifica con il suddetto decreto.
2. In caso di partecipazione a operazioni di soccorso o di
protezione civile, alle guide alpine-maestri di alpinismo
e agli aspiranti guida alpina è assicurata almeno la
corresponsione del minimo giornaliero previsto dal tariffario.
SEZIONE IV - COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE
Art.29 - Collegio regionale delle guide alpine
1. Il Collegio regionale delle guide alpine, istituito con
l'articolo 13, comma 2, della l.r. 26/2002 quale organo di
autodisciplina e di autogoverno della corrispondente professione,
è formato da tutte le guide alpine iscritte all'albo
della Regione, nonché da quelle ivi residenti che abbiano
cessato l'attività per anzianità o per invalidità,
nonché dagli accompagnatori di media montagna iscritti
all'elenco speciale di cui all'articolo 33.
2. Sono organi del Collegio:
a) l'assemblea, formata da tutti i componenti del Collegio.
Gli accompagnatori di media montagna vi partecipano senza
diritto di voto;
b) il direttivo, formato da dieci componenti, dei quali: sette
guide alpine-maestri di alpinismo e due aspiranti guida alpina,
tutti eletti dall'assemblea tra i propri componenti; un accompagnatore
di media montagna eletto dagli iscritti all'elenco speciale
di cui all'articolo 33;
c) il presidente, eletto dal direttivo fra i propri componenti.
3. Il presidente e il direttivo restano in carica per quattro
anni. Il presidente eletto per due turni consecutivi non è
rieleggibile per il turno successivo.
4. Spetta all'assemblea:
a. eleggere il direttivo;
b. approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c. adottare i regolamenti organizzativi del Collegio, su proposta
del direttivo, e sottoporli all'approvazione della Giunta
regionale;
d. pronunziarsi su ogni questione inerente la professione,
che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un quinto
dei componenti dell'assemblea.
5. Spetta al direttivo:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo
professionale e dell'elenco speciale di cui all'articolo 33,
ivi compresi i compiti relativi all'iscrizione, ai rinnovi
e all'invio annuale di copia dell'albo e dell'elenco alla
Direzione Generale regionale competente in materia di sport;
b) vigilare sull'esercizio della professione e adottare i
provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 18, comma
8 della l.r. 26/2002 nei confronti delle guide alpine e degli
accompagnatori di media montagna che si rendano colpevoli
di violazioni delle norme di deontologia professionale o del
presente regolamento;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni
rappresentative di altre categorie professionali nonché
delle guide alpine di altri paesi;
d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle altre autorità
amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento
e la disciplina della professione, nonché l'attività
delle guide alpine;
e) collaborare con le competenti autorità regionali
e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini
del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari
alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi,
delle opere di disgaggio e in genere per tutto quanto riguarda
la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo
e del turismo montano;
f) collaborare con le Comunità montane per l'autorizzazione
all'apprestamento e all'apertura delle piste da sci ai sensi
della normativa vigente;
g) collaborare con la Regione all'organizzazione dei corsi
di cui agli articoli 23 e 27;
h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto
dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
i) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti.
6. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 5 lettera
b) sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti del
direttivo. Contro di essi , entro 30 giorni dalla notifica
all'interessato, è ammesso ricorso al direttivo del
Collegio nazionale; la proposizione del ricorso sospende,
fino alla decisione , l'esecuzione del provvedimento. I provvedimenti
adottati dal Collegio, eccettuati quelli in materia disciplinare,
sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo
di giustizia amministrativa.
SEZIONE V - FORME DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art. 30 - Esercizio in forma autonoma
1. Le guide alpine che esercitano autonomamente in Lombardia
la professione devono comunicare al Collegio regionale delle
guide alpine:
a) i dati essenziali della polizza assicurativa stipulata
contro i rischi di responsabilità civile verso terzi
e contro i rischi di infortuni derivanti dall'esercizio della
professione;
b) il regime fiscale delle prestazioni professionali.
Art. 31 - Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
1. In attuazione dell'articolo 15 della l.r. 26/2002, l'apertura
e l'esercizio di scuola per l'insegnamento coordinato delle
pratiche cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) possono
essere effettuati decorsi novanta giorni dalla presentazione
alla Direzione generale regionale competente in materia di
sport, da parte dell'interessato, di denuncia di inizio di
attività attestante la conformità ai presupposti
e ai requisiti seguenti:
a) organico costituito da un numero minimo di tre guide alpine,
di cui almeno due guide alpine-maestri di alpinismo, iscritte
all'albo della Lombardia o che esercitino regolarmente la
professione in Lombardia, con esclusione dei casi di esercizio
occasionale di cui all'articolo 26, comma 6;
b) costituzione mediante atto pubblico e organizzazione su
base associativa o cooperativa, con un ordinamento interno
a base democratica, che preveda la ripartizione dei proventi
tra le guide alpine in ragione delle loro effettive prestazioni;
c) il direttore della scuola deve essere una guida alpina-maestro
di alpinismo iscritta all'albo regionale e deve essere titolare
della rappresentanza legale ad ogni effetto di legge;
d) coordinamento con le attività turistiche della stazione
sciistica allo scopo di una migliore qualificazione delle
attività e organizzazione di soccorso;
e) disponibilità a collaborare con i Comuni e le autorità
scolastiche per favorire e agevolare la pratica dell'alpinismo
e dell'escursionismo giovanile, con gli enti turistici per
le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico
e con le Province e le Comunità montane nell'opera
di prevenzione di incidenti in montagna;
f) stipula di un'adeguata polizza di assicurazione contro
i rischi di responsabilità civile verso terzi e contro
i rischi di infortuni, derivanti dall'insegnamento.
2. Il Dirigente regionale competente in materia di sport,
ricevuta la denuncia di inizio di attività, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
cui al comma 1. In caso di esito positivo, con proprio decreto
dispone l'iscrizione della scuola nell'elenco regionale delle
scuole di alpinismo e di sci-alpinismo. In caso di esito negativo,
con decreto motivato da notificarsi all'interessato, dispone
il divieto di prosecuzione dell'esercizio, ovvero la sospensione
dell'esercizio, accompagnata dalla fissazione di un termine
per eliminare le irregolarità; trascorso inutilmente
tale termine, dispone con decreto il divieto di prosecuzione
delle attività.
3. Nel corso delle verifiche di cui al comma 2, a cura del
medesimo dirigente viene acquisito il parere del Collegio
regionale delle guide alpine e il parere del Comune dove la
scuola ha sede; il parere s'intende favorevolmente espresso
trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta.
4. Una scuola può aprire sezioni staccate limitatamente
all'ambito comunale, al fine di meglio rispondere alle esigenze
turistico-sportive del Comune medesimo.
5. La Provincia verifica annualmente in capo alle scuole di
alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nel suo territorio
la persistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al comma
1 e comunica l'esito alla Regione entro e non oltre il 31
agosto di ogni anno. Entro il successivo 30 novembre il dirigente
regionale competente in materia di sport approva con decreto
le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole
di alpinismo e di sci-alpinismo dandone comunicazione alle
Province.
6. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo comunicano entro
il 30 giugno di ogni anno alla Direzione generale regionale
competente in materia di sport tutte le variazioni, che riguardano
il corpo insegnante, lo statuto, i regolamenti, la sede e
le sezioni staccate.
7. Qualora in capo una scuola vengano meno i presupposti e
requisiti di cui al comma 1, è disposto il divieto
di prosecuzione dell'esercizio, con la procedura e le condizioni
previste dal comma 2, terzo e quarto periodo, nonché
la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di alpinismo
e di sci-alpinismo. La cancellazione è altresì
disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall'iscrizione,
la scuola non abbia iniziato l'esercizio ovvero nel caso in
cui la scuola abbia interrotto l'attività per almeno
un anno.
SEZIONE VI - SANZIONI
Art. 32 - Sanzioni
1. In attuazione dell'articolo 18, commi 1, 2 e 10 della l.r.
26/2002, si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da euro 600,00 a euro 2.000,00, per chiunque eserciti nel
territorio regionale la professione di guida alpina senza
essere iscritto all'albo regionale della Lombardia per il
grado esercitato, in conformità agli articoli 20 e
26, commi 1 e 5; o senza aver effettuato la segnalazione di
cui all'articolo 26, commi 2 e 5; o senza avere ottenuto il
riconoscimento di cui all'articolo 26, commi 3 o 4;
b) da euro 1.500,00 a euro 3.000,00, per chiunque eserciti
nel territorio regionale la professione di guida alpina senza
essere in possesso:
1) dell'abilitazione per il grado esercitato, rilasciata dalla
Regione Lombardia o da altre Regioni o Province autonome;
o rilasciata da uno Stato estero e idonea a fondare il riconoscimento
di cui all'articolo 26, commi 3 o 4;
2) o di uno o più requisiti di cui all'articolo 21,
comma 1. Tuttavia, la mancanza del requisito di cui all'articolo
21, comma 1, lettera a), non è sanzionata se il cittadino
di Paesi terzi diversi da quelli citati nella lettera a) può
esercitare la professione ai sensi dell'articolo 26.
c) da euro 500,00 a euro 5.000,00, per l'applicazione di tariffe
diverse da quelle approvate a norma dell'articolo 28;
d) da euro 2.500,00 a euro 5.000,00, per la mancata stipulazione
della polizza di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a);
e) da euro 1.000,00 a euro 3000,00, in solido, per coloro
i quali esercitino un'attività corrispondente a una
scuola di alpinismo o di sci-alpinismo, comunque denominata,
in difformità dall'art 15 della l.r. 26/2002 e dall'articolo
31 del presente regolamento.
2. Ove il medesimo comportamento sia sanzionabile sia ai sensi
del comma 1, lettera a), sia ai sensi del comma 1, lettera
b), si applica la sanzione più grave in concreto.
SEZIONE VII - ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA
Art. 33 - Elenco speciale regionale degli accompagnatori
di media montagna
1. L'accompagnatore di media montagna svolge, nelle zone determinate
dal dirigente regionale competente in materia di sport, sentito
il Collegio regionale delle guide alpine, le attività
di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), con esclusione
delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e
di quelli che richiedono per la progressione l'uso di corda,
piccozza e ramponi . In particolare illustra alle persone
accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 35 in relazione con
l'articolo 26, l'esercizio della professione di accompagnatore
di media montagna nel territorio regionale è subordinato
all'iscrizione all'elenco speciale degli accompagnatori di
media montagna, tenuto dal Collegio regionale delle guide
alpine. L'iscrizione dell'accompagnatore di media montagna
agli elenchi o albi di altre Regioni che prevedono tale figura
non preclude l'iscrizione all'elenco della Regione Lombardia.
Il Collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti
la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero
di matricola, da tenersi in evidenza nell'esercizio della
professione.
3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli interessati
al Collegio regionale delle guide alpine, corredate della
documentazione relativa all'abilitazione all'esercizio della
professione di accompagnatore di media montagna, nonché
relativa ai requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere
a), c), d), e) e alla maggiore età. L'abilitazione
deve essere conseguita nei tre anni precedenti la data di
presentazione della domanda di iscrizione; possono altresì
essere iscritti all'elenco speciale coloro che, pur avendo
conseguito l'abilitazione in data anteriore ai tre anni, abbiano
frequentato con profitto nei tre anni il corso di aggiornamento
di cui all'articolo 34. L'iscrizione s'intende concessa, qualora
all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego
entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
4. L'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore
di media montagna si consegue mediante la frequenza del corso
di cui al comma 5 e il superamento dell'esame di cui al comma
9. L'abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale
competente in materia di sport ed è dallo stesso revocata
qualora venga a mancare uno dei requisiti necessari al rilascio.
5. La Direzione generale regionale competente in materia di
sport cura o promuove l'organizzazione almeno ogni tre anni
dei corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all'esame
di accompagnatore di media montagna. La Direzione stabilisce
modalità e programmi con la collaborazione del Collegio
regionale delle guide alpine; in particolare fissa le quote
di iscrizione entro l'importo massimo di 500 euro per ciascun
corso. La Direzione, sulla base di apposita convenzione, può
altresì affidare l'organizzazione dei corsi al Collegio
regionale.
6. I corsi sono organizzati nel rispetto della legge regionale
7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale
in Lombardia) e successive modificazioni. Le funzioni di istruttore
tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri
di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore
di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito
della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio
nazionale delle guide alpine.
7. Il corso ha una durata minima di 55 giorni e ha contenuto
teorico-pratico, volto a formare l'idoneità tecnica
e a trasmettere la conoscenza delle zone in cui sarà
esercitata la professione.
8. La domanda di ammissione al corso deve essere presentata
all'ente organizzatore del corso, corredata dai seguenti documenti:
a) certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica;
b) certificato attestante la maggiore età o dichiarazione
sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000;
c) certificato attestante il possesso della licenza di scuola
media inferiore o titolo di studio equivalente ottenuto in
altro Stato dell'Unione Europea o dichiarazione sostitutiva
ai sensi del d.P.R. 445/2000.
9. L'esame di abilitazione è organizzato dalla Direzione
generale regionale competente in materia di sport e si tiene
dinanzi alla commissione di cui all'articolo 25. La Direzione
rende noti il programma, la data e la sede dell'esame, almeno
tre mesi prima del giorno fissato per il suo espletamento,
mediante avviso, che pubblica sul BURL e diffonde presso tutte
le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della Regione. L'esame
è volto ad accertare la preparazione tecnico-professionale
acquisita dai candidati con la frequenza del corso teorico-pratico.
10. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire alla
Direzione generale regionale competente in materia di sport
la domanda di ammissione all'esame almeno quarantacinque giorni
prima della data fissata per il suo espletamento, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna
alle sedi del protocollo federato individuate nell'avviso
di cui al comma 9. La domanda è corredata dall'attestato,
regolare e non scaduto, comprovante la costante e positiva
frequenza del corso di cui al comma 5.
Art. 34 Aggiornamento professionale e validità dell'iscrizione
all'elenco
1. La Direzione generale regionale competente in materia
di sport con la collaborazione del Collegio regionale delle
guide alpine cura o promuove annualmente corsi di aggiornamento
per gli accompagnatori di media montagna, secondo modalità
e contenuti determinati con decreto del dirigente regionale
competente in materia di sport; in particolare, la Direzione
fissa le quote di iscrizione entro l'importo massimo di 150
euro per ciascun corso.
2. A pena di cancellazione dall'elenco speciale, gli accompagnatori
di media montagna producono al proprio Collegio regionale
con frequenza triennale un certificato medico attestante l'idoneità
psico-fisica, nonché un attestato comprovante la regolare
e positiva frequenza nel triennio di un corso di aggiornamento.
3. Nel caso in cui l'accompagnatore di media montagna non
possa frequentare il corso di aggiornamento per malattia o
per altre comprovate cause di forza maggiore e, tuttavia,
frequenti il corso di aggiornamento immediatamente successivo
alla cessazione dell'impedimento, non si effettua la cancellazione
dall'elenco speciale, se il corso si conclude entro un anno
dalla cessazione dell'impedimento.
Art. 35 Norma di rinvio
1. Agli accompagnatori di media montagna si applicano gli
articoli 26, 28, 30 e 32, con esclusione della lettera e).
A tal fine, le citazioni delle guide alpine e dell'albo professionale
regionale delle guide alpine effettuate in detti articoli
s'intendono riferite agli accompagnatori di media montagna
e all'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media
montagna.
CAPO IV
ORDINAMENTO DELLE PISTE DA SCI
SEZIONE I - TIPI E REQUISITI
Art. 36 - Tipi di aree in cui si pratica lo sci
1. Ai fini del presente regolamento, le aree in cui si pratica
lo sci si distinguono nei tipi seguenti:
a) pista da discesa: tracciato destinato alla discesa, delimitato,
segnalato, segnato in conformità alla classificazione
di cui alla Sezione II, preparato, normalmente accessibile,
controllato, protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli
atipici, in particolare dal pericolo di valanghe;
b) pista da fondo: tracciato destinato al percorso da fondo,
delimitato, segnalato, segnato in conformità alla classificazione
di cui alla Sezione II, preparato, normalmente accessibile,
controllato, protetto secondo ragionevoli previsioni da pericoli
atipici, in particolare dal pericolo di valanghe;
c) campo scuola: area delimitata, in lieve pendio, priva di
pericoli ed ostacoli, idonea all'esercitazione dei principianti;
d) itinerario sciistico: percorso misto che può non
essere: delimitato, classificato ai sensi della sezione II,
preparato, controllato, protetto; pertanto è percorribile
dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo; è segnalato
e normalmente accessibile nei limiti di cui al comma 3, ed
è segnato in arancione.
2. L'esercente di cui all'articolo 45 può destinare
apposite piste, con le caratteristiche di cui al comma 1,
lettere a) e c), alla pratica esclusiva dello sci alpino o
dello snowboard.
3. L'esercente di cui all'art. 45 o qualsiasi altro interessato
che si faccia carico della segnaletica, volta all'individuazione
in loco dell'accesso e del percorso di un itinerario sciistico
e alla sua segnatura in arancione, deve provvedere alla chiusura
dell'accesso in caso di ragionevoli previsioni di pericoli
atipici derivanti dalle condizioni atmosferiche o da possibili
valanghe, slavine, frane e simili eventi. Egli deve altresì
installare in corrispondenza dell'accesso all'itinerario un
avviso circa la potenziale pericolosità dell'itinerario,
in considerazione dell'eventuale mancanza della delimitazione,
della classificazione, della preparazione, del controllo,
della protezione, nonché della segnaletica diversa
da quella di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 37 - Requisiti generali delle piste
1. Le piste, di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e
b), hanno i seguenti requisiti minimi:
a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali
da consentirne un corretto inserimento ambientale;
b) sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso
di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza
in caso di necessità;
c) sono inserite in comprensori collegati direttamente, o
a mezzo di impianto di trasporto pubblico, alla rete viaria
normalmente accessibile durante la stagione invernale;
d) sono prive di ostacoli tali da costituire un pericolo,
durante l'apertura al transito degli sciatori;
e) sono prive di attraversamenti a livello con strade carrozzabili
aperte al traffico invernale o con tracciati utilizzati da
sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita; tuttavia l'attraversamento
a livello di una strada carrozzabile può essere consentito
caso per caso per giustificati motivi, subordinatamente all'adozione
di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi prima
di impegnare l'attraversamento;
f) ove ciò sia ambientalmente compatibile, sono inerbite,
per tutta la superficie, scarpate comprese;
g) l'area comune a più piste presenta caratteristiche
tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori;
h) i percorsi di trasferimento (skiweg) non superano una pendenza
del dieci per cento;
i) la confluenza di due o più piste ha luogo in settore
che, per ampiezza e visibilità, non costringa lo sciatore
all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione,
ferma restando la necessità di opportuna segnalazione;
Art. 38 - Requisiti delle piste da discesa
1. Le piste da discesa hanno i seguenti ulteriori requisiti
minimi:
a) hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti
serventi, alle esigenze di smaltimento degli sciatori e alle
caratteristiche della pista; la larghezza è in ogni
caso non inferiore a metri 20, salvo che per tratti opportunamente
segnalati;
b) se utilizzate come percorsi di trasferimento (skiweg) o
di rientro hanno larghezza non inferiore a metri 3,50;
c) hanno un franco verticale libero non inferiore a metri
3,50 durante l'apertura al transito degli sciatori, salvo
casi particolari, quali per esempio i sottopassi, o salvo
brevi tratti, ferma restando la necessità in ogni caso
di opportuna segnalazione;
d) la parte terminale, per larghezza e profilo, è tale
da permettere il sicuro arresto degli sciatori in relazione
alle caratteristiche della pista e alla possibilità
di stazionamento di persone nella zona.
Art. 39 - Requisiti delle piste da fondo
1. Le piste da fondo hanno i seguenti ulteriori requisiti
minimi:
a) salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati pianeggianti
garantiscono la presenza di almeno una traccia per il passo
alternato e una per il passo pattinato, oltre a una fascia
di almeno metri 1 per ogni lato priva di ostacoli pericolosi,
sporgenti o affioranti dal suolo;
b) salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati in salita
hanno larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso;
c) salvo brevi tratti opportunamente segnalati, i tracciati
in discesa devono avere larghezza tale da consentire l'agevole
sorpasso o il rallentamento, oltre a una fascia di almeno
metri 1 per ogni lato priva di ostacoli pericolosi, sporgenti
o affioranti dal suolo.
d) hanno un franco verticale libero non inferiore a metri
2,50 durante l'apertura al transito degli sciatori;
e) ai tratti in salita e in discesa devono se possibile alternarsi
tratti pianeggianti, al fine di garantire la varietà
del percorso e il gradimento dell'utenza.
SEZIONE II - CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE
Art. 40 - Classificazione delle piste da discesa
1. Le piste da discesa sono classificate secondo la seguente
tipologia:
a) pista facile (segnata in blu): pista avente pendenza longitudinale
e trasversale non superiore al venticinque percento, fatta
eccezione per brevi tratti;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso): pista
avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore
al quaranta percento, fatta eccezione per brevi tratti;
c) pista difficile (segnata in nero): pista avente pendenza
superiore al quaranta percento.
Art. 41 - Classificazione delle piste da fondo
1. Le piste da fondo sono classificate secondo la seguente
tipologia:
a) pista facile (segnata in blu), praticabile da sciatori
principianti, avente le seguenti caratteristiche:
1) pendenza longitudinale non superiore al dieci per cento,
fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
2) lunghezza non superiore a 10 chilometri;
3) dislivello massimo mediamente non superiore a 40 metri
per ogni chilometro di pista;
4) sezione che normalmente non presenta pendenza trasversale;
5) tracciato che non presenta in alcun tratto passaggi impegnativi
quali: curve molto strette; salite ripide o lunghe, che comportino
una discreta padronanza delle tecniche di sciata e siano superabili
da un principiante solo con passo a scaletta; discese ripide
e lunghe, o con scarsa visibilità;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso), praticabile
da sciatori già avviati alla pratica dello sci da fondo,
avente le seguenti caratteristiche:
1) pendenza longitudinale non superiore al venti per cento,
fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
2) lunghezza non superiore a 20 chilometri;
3) dislivello massimo mediamente non superiore a 80 metri
per ogni chilometro di pista;
4) sezione che presenta moderata pendenza trasversale;
5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi
impegnativi;
c) pista difficile (segnata in nero), praticabile da sciatori
esperti, avente almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) pendenza longitudinale superiore al venti percento;
2) dislivello massimo superiore a 80 metri per ogni chilometro
di pista;
3) sezione che presenta pendenza trasversale;
4) tracciato che presenta un adeguato numero di passaggi impegnativi.
SEZIONE III - APPRESTAMENTO E APERTURA AL PUBBLICO
Art. 42 - Autorizzazione all'apprestamento della pista
1. La domanda di autorizzazione all'apprestamento della pista,
coerente con gli strumenti di pianificazione e con le previsioni
di cui all'articolo 16 della l.r. 26/2002, è presentata
alla Comunità montana nel cui territorio il richiedente
intende apprestare la pista.
2. La domanda è corredata dalla seguente documentazione
in triplice copia, redatta da un tecnico abilitato:
a) progetto della pista che s'intende apprestare, costituito
da:
1) planimetria del comprensorio sciistico, a curve di livello,
in scala 1:10.000, sulla quale è rappresentato il complesso
delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture
e dei servizi loro funzionali, con riferimento anche a eventuali
sviluppi programmati;
2) planimetria della pista, a curve di livello, in scala minima
di 1:4.000, sulla quale è rappresentato quanto segue:
2.1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad
altre piste,comprese quelle di cui siano esercenti altri soggetti;
2.2) i tratti di pista serviti da più impianti di trasporto
a fune;
2.3) gli impianti, le infrastrutture e i servizi funzionali
alla pista;
2.4) le particolarità morfologiche della pista;
2.5) le opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti,
spietramenti, inerbimenti, livellamenti, scavi, movimenti
di terra, rete di canali per la raccolta di acque superficiali,
ecc.);
2.6) le sezioni di cui al numero 3);
2.7) gli elementi materiali che s'intende posare o gli interventi
materiali che s'intende realizzare al fine di garantire lo
svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati
di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;
3) sezioni trasversali più significative e, in ogni
caso, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;
4) carta delle pendenze in scala minima 1:4.000;
5) carta e relazione geologica relativa alla pista e alle
aree limitrofe, con particolare riferimento al rischio valanghe
e agli eventuali sistemi di protezione attivi o passivi che
s'intende mettere in atto contro di esso;
b) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
1) descrizione del contenuto degli elaborati di cui alla lettera
a), numeri 1, 2, 3 e 4. La relazione si sofferma, fra l'altro,
sui seguenti punti:
1.1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media
e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media
e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della
pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti,
ecc.);
1.2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura
del terreno, colture in atto);
1.3) descrizione di eventuali opere necessarie al completamento
della pista e delle infrastrutture che la interessano;
1.4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla
funzionalità del comprensorio e alla portata degli
impianti serventi;
2) descrizione degli elementi e degli interventi finalizzati
a garantire lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento
dei risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, ove non possano essere rappresentati ai sensi della
lettera a), numero 2.7);
3) proposta motivata di classificazione della pista.
3. La Comunità montana:
a) accerta la regolarità della domanda e della documentazione;
b) accerta la conformità della pista progettata alle
prescrizioni del presente regolamento e in particolare ai
requisiti di cui agli articoli 37, 38, 39;
c) accerta la coerenza della domanda con gli strumenti di
pianificazione e con le previsioni di cui all'articolo 16
della l.r. 26/2002;
d) acquisisce parere tecnico della commissione tecnica per
le piste da sci istituita presso la Comunità montana
ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. 26/2002;
e) raggiunge un'intesa con i Comuni interessati.
4. Perfezionata l'istruttoria, la Comunità montana
rilascia, entro novanta giorni dalla domanda, l'autorizzazione
all'apprestamento della pista, stabilendo eventuali ulteriori
prescrizioni, nonché il termine per l'apprestamento.
5. La Comunità montana trasmette l'autorizzazione al
richiedente e, in copia, alla Direzione generale regionale
competente in materia di sport.
Art. 43 - Autorizzazione all'apertura al pubblico della pista
apprestata
1. Il soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 42 provvede
nel termine all'apprestamento della pista.
2. Perfezionato l'apprestamento, l'interessato presenta alla
Comunità montana la domanda di autorizzazione all'apertura
al pubblico.
3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di un tecnico abilitato che certifica la
conformità della pista all'autorizzazione;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale il richiedente
attesta di aver istituito il servizio pista e il servizio
di soccorso di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e d),
e di aver nominato il direttore della pista di cui all'art.
45, comma 1, lettera c), con i requisiti di cui all'art. 47,
specificandone le generalità;
c) copia autentica del contratto di cui all'art. 45, comma
1, lettera a); la presentazione della copia può essere
sostituita dall'esibizione dell'originale.
4. Perfezionata l'istruttoria, la Comunità montana
rilascia entro trenta giorni dalla domanda l'autorizzazione
all'apertura al pubblico della pista, con la quale provvede
altresì alla classificazione ai sensi della Sezione
II e fissa eventuali prescrizioni specifiche per l'esercizio
e il termine adeguato entro cui deve essere aperta la pista.
5. La Comunità montana trasmette l'autorizzazione al
richiedente e, in copia, alla Direzione generale regionale
competente in materia di sport, alla quale comunica altresì
il nominativo del direttore della pista.
6. Il richiedente autorizzato all'apertura al pubblico assume
la funzione di esercente della pista.
Art. 44 - Elenco regionale delle piste da sci
1. Le piste classificate sono incluse nell'elenco regionale
delle piste da sci, istituito presso la Direzione generale
regionale competente in materia di sport, ove sono riportate
in particolare:
a) le generalità dell'esercente della pista;
b) la classificazione della pista e le sue caratteristiche
;
c) le generalità del direttore della pista.
SEZIONE IV - ESERCIZIO
Art. 45 - Esercente della pista
1. L'esercente della pista deve, prima dell'apertura al pubblico:
a) stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità
civile nei confronti degli utenti, che deriva dall'esercizio
della pista;
b) istituire un adeguato servizio pista, composto da una o
più persone a seconda delle necessità, per lo
svolgimento dei compiti di cui agli articoli 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56; ovvero affidare i compiti a terzi ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 54, comma 4;
c) nominare un direttore della pista per lo svolgimento dei
compiti di cui all'articolo 46, comma 1;
d) istituire un adeguato servizio di soccorso per lo svolgimento
dei compiti di cui all'articolo 48, comma 4, salvo che la
Comunità montana autorizzi l'esercente a non istituire
il servizio, in considerazione del fatto che l'estensione
della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente
soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso.
2. Il servizio piste, il direttore delle piste e il servizio
di soccorso possono essere comuni a più piste facenti
parte del medesimo comprensorio. In tal caso l'adeguatezza
del servizio piste e del servizio di soccorso sono commisurate
al complesso delle piste alle quali ineriscono.
3. L'esercente della pista deve:
a) provvedere alla manutenzione estiva delle piste adottando
tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità
delle terre e una corretta regimazione delle acque;
b) astenersi dall'utilizzare additivi dannosi per l'ambiente,
nella produzione di neve artificiale.
4. La Comunità montana comunica alla Direzione generale
regionale competente in materia di sport il nominativo del
direttore della pista..
Art. 46 - Compiti del direttore della pista
1. L'esercente della pista è responsabile del coordinamento
e della direzione del servizio di soccorso, del servizio piste
e delle operazioni eventualmente affidate a terzi ai sensi
dell'articolo 54, comma 4.
2. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione
di cui al comma 1, l'esercente della pista nomina il direttore
della pista.
Art. - 47 Requisiti del direttore della pista
1. Può essere nominato direttore della pista chi è
in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato
appartenente all'Unione Europea o cittadinanza di un paese
terzo che abbia concluso con l'Unione europea accordi di associazione
o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione
delle persone;
b) maggiore età;
c) idoneità psicofisica, risultante da certificato
medico;
d) possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo
di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione
Europea;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione
anche temporanea dall'esercizio di una professione, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione.
f) abilitazione all'esercizio della professione di maestro
di sci o della professione di guida alpina-maestro di alpinismo
con iscrizione ai rispettivi albi da almeno cinque anni o,
in alternativa, qualifica FISI di omologatore di piste di
sci nazionali ed esercizio della corrispondente attività
da almeno cinque anni;
g) assenza di nomina quale direttore di altra pista situata
in diverso comprensorio.
Art. 48 - Caratteristiche e compiti del servizio di soccorso
1. L'esercente della pista è responsabile dei compiti
di soccorso di cui al comma 4 e, per il loro svolgimento,
istituisce il servizio di soccorso, affidandolo al coordinamento
e alla direzione del direttore della pista.
2. Il servizio di soccorso è composto da persone in
possesso di abilitazione al pronto soccorso, conseguita secondo
la vigente normativa in materia, e in possesso di capacità
sciistiche adeguate agli interventi nelle aree sciabili. L'esercente
della pista determina annualmente l'organico del servizio
di soccorso, dandone comunicazione scritta entro il 30 novembre
di ogni anno alla Comunità montana competente per territorio,
la quale a sua volta ne dà comunicazione alla Direzione
generale regionale competente in materia di sport
3. Il servizio di soccorso è dotato delle attrezzature
e degli equipaggiamenti necessari e idonei allo svolgimento
dei compiti di cui al comma 4. In particolare, ove necessario,
sulla pista sono posti dei punti fissi di chiamata, dai quali
sia possibile richiedere eventuale soccorso e stabilire opportuni
collegamenti.
4. Il servizio di soccorso ha il compito di recuperare rapidamente
e con perizia le persone infortunate sulla pista, effettuare
gli interventi sanitari di primo soccorso e trasportare l'infortunato
sino a consegnarlo agli ordinari servizi di soccorso.
5. La responsabilità del servizio di soccorso, cessa
con la consegna dell'infortunato agli ordinari servizi di
soccorso.
Art. 49 - Compiti del servizio pista
1. L'esercente della pista è responsabile dei compiti
di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e, per il
loro svolgimento, istituisce il servizio pista, affidandolo
al coordinamento e alla direzione del direttore della pista,
ovvero procede con affidamento a terzi ai sensi e nei limiti
di cui all'articolo 54, comma 4.
Art. 50 - Delimitazione delle piste da discesa
1. Le piste da discesa aperte al transito degli sciatori sono
delimitate lateralmente con palinatura realizzata e posata
in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista
anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone
altresì i bordi destro e sinistro.
2. La palinatura può essere omessa:
a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi
naturali, quali pendii o scarpate a monte, aree boscate, muri,
staccionate;
b) nei tratti in cui reti di protezione o altri elementi di
sicurezza, purché ben visibili, siano posti in aderenza
al tracciato della pista;
c) nei tratti di confluenza di più piste;
d) in brevi tratti di raccordo delle piste.
3. La palinatura è integrata con dischi posti a intervalli
di circa 100 metri recanti la denominazione o numerazione
della pista. I dischi sono numerati in progressione a partire
dalla quota inferiore.
4. La palinatura è realizzata con aste a sezione circolare
o prive di spigoli, di colore blu, rosso o nero, in funzione
della classificazione. Al fine di consentire l'individuazione
dei lati destro e sinistro delle piste, la parte terminale
delle aste è di colore arancione per un'altezza rispettivamente
di 80 centimetri e di 30 centimetri.
Art. 51 - Delimitazione delle piste da fondo
1. Le piste da fondo aperte al transito degli sciatori sono
delimitate lateralmente con apposita palinatura:
a) lungo il bordo pista che separa tracciati adiacenti con
diverso senso di marcia;
b) lungo almeno un bordo pista quando questa sia tracciata
in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.
2. Sulle piste da fondo di lunghezza superiore a 3 chilometri
la palinatura è integrata con cartelli che, posti a
intervalli di 200 metri, indicano la distanza ancora da percorrere.
3. La palinatura è realizzata con aste a sezione circolare
o prive di spigoli, di colore blu, rosso o nero, in funzione
della classificazione. La parte terminale delle paline è
colorata di arancione per un altezza di 80 centimetri.
Art. 52 - Segnaletica delle piste
1. Le piste aperte al transito degli sciatori sono dotate
della necessaria segnaletica realizzata e localizzata secondo
le caratteristiche e con i criteri stabiliti nel presente
regolamento. La segnaletica è realizzata in modo tale
da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione
invernale.
2. All'utente è data adeguata informazione sui tipi
di sistemi segnaletici in uso nei comprensori.
3. La segnaletica soddisfa le seguenti esigenze:
a) integrare la palinatura di cui agli articoli 50 e 51, al
fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato
della pista senza difficoltà anche in condizioni di
cattiva visibilità;
b) all'inizio della pista, anche se posto all'origine di una
biforcazione, evidenziare la denominazione o numerazione e
la segnatura relativa alla classificazione, nonché
l'eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della
pista;
c) lungo la pista, fornire le informazioni integrative della
palinatura, di cui all'articolo 50, comma 3 e all'articolo
51, comma 2;
d) all'origine delle principali biforcazioni delle piste,
dare, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali,
informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni
raggiungibili;
e) in prossimità delle stazioni a valle degli impianti
di risalita che costituiscono principali linee di alimentazione
dei comprensori per lo sci da discesa, fornire mediante appositi
pannelli sia un prospetto generale degli impianti e delle
piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera
b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative
alle condizioni atmosferiche, sia un avviso che riproduca
le norme di cui agli articoli 57, 58 e 60;
f) in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori
per lo sci da fondo, fornire mediante appositi pannelli sia
un prospetto generale delle piste esistenti, recante le informazioni
di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura,
le informazioni relative alle condizioni atmosferiche, sia
un avviso che riproduca le norme di cui agli articoli 57 e
59;
g) le piste con caratteristiche che richiedono particolari
capacità e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature
specifiche sono segnalate in corrispondenza degli accessi
e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa,
alle stazioni degli impianti di risalita;
h) fornire tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per
il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare
per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche
circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli
obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi,
nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti
i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche
grafiche dei segnali d'obbligo, di divieto e di pericolo si
conformano alle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione
(UNI);
i) informare adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.
Art. 53 - Preparazione delle piste
1. Le piste aperte al transito degli sciatori sono oggetto
di adeguata preparazione e manutenzione, affinché siano
in condizioni idonee alla sicura agibilità e alla sicura
pratica dello sci.
2. In particolare, si provvede a:
a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche
e di innevamento
b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo
sciatore non può scorgere facilmente;
c) proteggere gli ostacoli che, anche temporaneamente, non
possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare
quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente.
3. La segnaletica, gli impianti di innevamento artificiale,
le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, la discontinuità
e l'irregolarità del manto nevoso causate da variazioni
delle condizioni atmosferiche, dalla battitura, dall'usura
giornaliera, dalla caduta di altri sciatori o da una parziale
battitura della pista a seguito di nevicata non sono da considerare
ostacoli e spetta quindi allo sciatore l'onere di evitarli.
Art. 54 - Protezione delle piste
1. Le piste aperte al transito degli sciatori sono oggetto
di adeguata protezione, secondo ragionevoli previsioni, da
pericoli atipici, specialmente dal pericolo di valanghe.
2. In particolare, si provvede a:
a) proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste
in corrispondenza con scoscendimenti pericolosi, passaggi
aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie,
sbarramenti, diramazioni, e in tutte le situazioni particolari
di pericolo di caduta per gli sciatori;
b) segnalare le intersezioni delle piste di sci con le strade
aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti
di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di
barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti
con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare
la velocità e a modificare la direzione di marcia.
3. Nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere
utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità
e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione
in generale, devono essere adottati, anche in relazione alla
funzione degli stessi, accorgimenti che considerino gli effetti
di un eventuale urto dello sciatore.
4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione
particolarmente complesse possono essere affidate a terzi,
nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato
allo scopo.
Art. 55 - Regolazione dell'accesso alle piste
1. Salvo quanto previsto al comma 3, le piste di sci da discesa
sono aperte al transito degli sciatori dall'orario di apertura
dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi
alla loro chiusura.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le piste di sci da fondo
sono aperte al transito degli sciatori negli orari esposti
sugli appositi pannelli di cui all'articolo 52, comma 3, lettera
f).
3. E' disposta ed effettuata la chiusura degli accessi delle
piste, anche durante l'orario di cui ai commi 1 e 2, in tutte
le situazioni di potenziale pericolosità atipica, anche
temporanea, con particolare riferimento a :
a) situazioni nelle quali non è possibile garantire
lo svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei risultati
di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56;
b) pericolo derivante da condizioni ambientali e climatologiche;
c) pericolo di distacco di valanghe;
d) le operazioni di battitura con mezzi meccanici e tutte
le altre operazioni potenzialmente pericolose;
e) gare o allenamenti.
4. La chiusura delle piste ai sensi del comma 3 è totale
o parziale a seconda dell'estensione della potenziale pericolosità.
5. La chiusura delle piste ai sensi del comma 3 è effettuata
per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera
trasversale estesa all'intera larghezza della pista ed è
segnalata sia, dove occorre, mediante segnale di pericolo,
sia nei pannelli di cui all'articolo 52, comma 3, lettere
e) e f).
6. Durante l'orario di apertura è consentito il transito
sulle piste di mezzi battipista e motoslitte soltanto per
interventi di soccorso e per interventi del servizio pista
dovuti a causa di forza maggiore.
Art. 56 - Controllo sulle piste
1. Le piste aperte al transito degli sciatori sono oggetto
di controllo costante, al fine di garantire lo svolgimento
dei compiti e il raggiungimento dei risultati di cui agli
articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, con particolare riguardo
alla sicurezza degli sciatori.
2. l controllo è anche volto a effettuare la vigilanza
sullo svolgimento delle attività sciistiche al fine
di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli
57, 58, 59 e 60. L'addetto al servizio pista può disporre
l'allontanamento dalle piste dell'utente che violi detti obblighi.
3. Dopo la chiusura degli impianti di risalita sono effettuate
discese di controllo per accertare che sulle piste servite
da detti impianti non siano rimasti sciatori in difficoltà.
SEZIONE V - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
Art. 57 - Regole generali
1. E' fatto obbligo ai praticanti dello sci di rispettare
le seguenti regole di comportamento:
a) ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire
pericolo per l'incolumità altrui o provocare danno
a persone e cose, adeguando l'andatura tenuta alle proprie
capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della
pista affrontata;
b) lo sciatore è tenuto a conoscere e a rispettare
le prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste
di sci e alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti
di risalita;
c) ogni pista di sci da discesa o da fondo può essere
percorsa con l'attrezzo o con gli attrezzi al cui uso la pista
è destinata;
d) e' vietato salire, scendere o comunque percorrere a piedi,
ovvero con altro mezzo diverso dagli sci, dal monosci o dallo
snowboard, le piste di sci da discesa o da fondo, fatta eccezione
per i mezzi di soccorso e di servizio, nonché per il
personale addetto o autorizzato;
e) e' altresì vietato salire lungo le piste di sci
da discesa con attrezzature da sci alpinismo o da sci escursionismo;
f) la salita, la discesa o il percorso a piedi di una pista
da sci sono consentiti solo nei casi di assoluta necessità
e a condizione che siano effettuati lungo i bordi della medesima
pista;
g) lo sciatore deve agire nella consapevolezza che lo sci
comporta una certa dose di rischio e che una non consona preparazione
fisica/mentale, l'utilizzo di una attrezzatura non adeguata
rispetto alle proprie capacità o non idonea rispetto
alle condizioni ambientali e comportamenti scorretti possono
causare dei danni a sé stesso e a terzi, di cui è
direttamente responsabile;
h) chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente;
i) ogni persona coinvolta in un incidente, sia da protagonista
sia da testimone, sia responsabile sia non, è tenuto
a fornire le proprie generalità;
j) è obbligatorio seguire i consigli sul comportamento
o le prescrizioni stabilite dal gestore dell'impianto di risalita,
riportati sugli appositi cartelli;
k) ogni sciatore deve avere le conoscenze tecniche richieste
per utilizzare gli impianti e per sciare sulla pista scelta;
l) se sul percorso è in svolgimento una competizione
organizzata, lasciare libera la pista fino al termine della
gara;
m) è vietato l'accesso e la permanenza sulle piste
chiuse ai sensi dell'art. 55, commi 1,2, e 3.
Art. 58 - Regole comportamentali per la pratica dello sci
alpino
1. Gli utenti degli impianti di risalita delle piste da sci
hanno l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni relative
all'uso dei medesimi, contenute nei regolamenti d'esercizio
esposti al pubblico, e sono tenuti ad attenersi agli inviti,
alle avvertenze e alle disposizioni impartiti dal personale
dipendente o incaricato della sorveglianza, concernenti il
corretto funzionamento degli impianti, nonché l'ordine
e la sicurezza dell'esercizio.
2. Ogni sciatore deve sciare "a vista", deve tenere
una velocità ed un comportamento adeguati alle proprie
capacità e ai propri limiti, alle condizioni del percorso
e dell'innevamento, alle condizioni atmosferiche e all'affollamento
sulla pista.
3. Lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante,
ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere
una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore
a valle.
4. Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte
quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad
una distanza tale da consentire le evoluzioni dello sciatore
sorpassato.
5. Lo sciatore che si immette su una pista, o attraversa un
terreno di esercitazione, o si rimette in movimento dopo una
sosta, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte
e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e
per gli altri.
6. Lo sciatore deve evitare di fermarsi sulle piste e, in
special modo, nei passaggi obbligati o senza visibilità,
se non in caso di assoluta necessità. In caso di caduta
lo sciatore deve sgombrare la pista il più presto possibile.
7. Lo sciatore che risale o discende la pista a piedi deve
procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto a discostarsene
in caso di cattiva visibilità.
Art. 59 - Regole comportamentali per la pratica dello sci
da fondo
1. Il fondista deve rispettare la delimitazione della pista
e la segnaletica. Sui binari deve seguire il senso di marcia
e la direzione indicata.
2. Se la pista è battuta a più binari, lo sciatore
deve utilizzare la pista di destra. Nel caso di gruppi occorre
procedere sempre in fila sulla pista di destra.
3. Lo sciatore che precede non è tenuto a dare pista,
tuttavia deve lasciare il passo al fondista più veloce
ogniqualvolta ritenga di poterlo fare senza pericolo. Il sorpasso
può essere effettuato sia a destra sia a sinistra su
una traccia libera o fuori pista, avvertendo a voce lo sciatore
che precede, ma sempre, senza creare pericolo per gli altri.
4. In caso di percorso a traccia semplice e doppio senso di
marcia, per evitare l'incrocio, entrambi gli sciatori debbono
liberare la pista portandosi alla propria destra. Sui pendii,
dare precedenza allo sciatore che scende. Tenere sempre i
bastoncini accostati al corpo per evitare difficoltà
nelle manovre.
5. Ogni fondista, specie nella discesa, deve adattare la sua
velocità e il suo comportamento alle proprie capacità
tecniche, nonché alle condizioni della neve, del tempo,
della visibilità, dell'affollamento sulla pista. Tenere
sempre una distanza di sicurezza con lo sciatore che precede.
6. La sosta deve essere effettuata fuori dai binari e dalla
pista. In caso di caduta lo sciatore deve lasciare libera
la pista il più presto possibile, spostandosi dalla
traccia.
7. Il fondista non deve mai abbandonare rifiuti sulla pista,
né danneggiare l'ambiente. La traccia non deve essere
rovinata, camminando senza sci, con sci da discesa, con slitte
o altri mezzi.
Art. 60 - Regole comportamentali per la pratica dello snowboard
1. Si applicano allo snowboarder le regole di cui all'articolo
58.
2. Lo snowboarder prima di effettuare spinte col tallone (giri
di tallone/spinte all'indietro) deve guardare indietro e controllare
tutt'intorno, così come nei salti è necessario
assicurarsi che la zona circostante sia libera.
3. Ogni snowboarder deve avere le conoscenze e le capacità
tecniche richieste per utilizzare gli impianti e per sciare
sulla pista scelta.
4. Lo snowboarder deve usare i seguenti accorgimenti:
a) la gamba anteriore deve essere sempre saldamente legata
allo snowboard mediante un cinturino;
b) sugli skilift e sulle seggiovie la gamba posteriore deve
essere libera da vincoli;
c) lo snowboard, sganciato durante una pausa, deve essere
posizionato sulla neve dal lato dei cinturini.
Art. 61 - Azioni di prevenzione
1. La Direzione generale competente in materia di sport attiva
le seguenti iniziative:
a) con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri
di sci, del Collegio regionale delle guide alpine, delle Province
e delle Comunità montane, procede alla raccolta, all'esame
e allo studio dei dati inerenti agli incidenti occorsi nello
svolgimento di attività sportive nelle località
montane, al fine di concordare con gli stessi l'individuazione
e l'attuazione di efficaci azioni di prevenzione finalizzate
alla riduzione degli infortuni nello svolgimento delle attività
sportive della montagna;
b) promuove campagne di informazione per i cittadini e iniziative
didattiche rivolte ai giovani, finalizzate a diffondere la
cultura della sicurezza e la conoscenza delle regole di comportamento
per la pratica dello sci.
SEZIONE VI - SANZIONI
Art. 62 - Sanzioni
1. In attuazione dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della
l.r. 26/2002, si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da euro 5000,00 a euro 25.000,00 per chiunque appresti
o apra al pubblico o gestisca una pista da sci senza le autorizzazioni
di cui agli articoli 42 e 43;
b) da euro 2500,00 a euro 20.000,00 per chiunque appresti
o apra al pubblico o gestisca una pista da sci in difformità
dai contenuti dell'autorizzazione;
c) da euro 8.000,00 a euro 25.000,00 per chiunque apra al
pubblico o gestisca una pista da sci senza aver stipulato
il contratto di assicurazione di cui all'articolo 45, comma
1, lett.a);
d) da euro 2500,00 a euro 15.000,00 per chiunque apra al pubblico
o gestisca una pista senza aver istituito il servizio piste
di cui all'articolo 49;
e) da euro 5000,00 a euro 25.000,00 per chiunque apra al pubblico
o gestisca una pista senza aver istituito il servizio soccorso
di cui all'articolo 48;
f) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per chiunque apra al pubblico
o gestisca una pista senza aver nominato il direttore delle
piste;
g) da euro 1300,00 a euro 13.000,00 per chiunque apra al pubblico
o gestisca una pista, senza ottemperare alle prescrizioni
contenute nella sezione IV;
h) da euro 40,00 a euro 400,00 per chiunque, nell'esercizio
della pratica dello sci, non ottemperi alle disposizioni di
cui all'art. 57,58,59 e 60.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63 - Disposizioni transitorie
1. Sono iscritti di diritto all'albo professionale regionale
i maestri di sci già iscritti al momento dell'entrata
in vigore del presente regolamento.
2. Sono iscritti di diritto all'albo professionale regionale
le guide alpine già iscritte al momento dell'entrata
in vigore del presente regolamento.
3. Sono iscritti di diritto all'elenco speciale gli accompagnatori
di media montagna già iscritti al momento dell'entrata
in vigore del presente regolamento.
4. La specializzazione per l'insegnamento dell'uso dello snowboard
conseguita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento
da parte dei maestri di sci abilitati nelle discipline dello
sci alpino o dello sci da fondo è equivalente a tutti
gli effetti all'abilitazione di maestro di sci nella disciplina
dello snowboard.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
le scuole di sci e le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
già iscritte agli elenchi regionali provvedono ad adeguare
gli atti costitutivi, gli statuti e le proprie strutture ai
requisiti e ai presupposti prescritti nel presente regolamento,
dandone comunicazione alla Direzione generale competente in
materia di sport.
6. Nell'elenco regionale delle piste da sci sono incluse le
piste esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore
del presente regolamento per le quali la Comunità montana
competente per territorio attesta l'idoneità alla pratica
dello sci, su domanda dell'esercente e previo parere della
commissione tecnica per le piste da sci.
7. Coloro i quali hanno svolto su incarico dell'esercente
della pista, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,
funzioni di direttore di pista per almeno tre anni, hanno
titolo per essere nominati direttore di pista, se in possesso
dei requisiti di cui alle lettere a, b, c, d, e, g dell'articolo
47.
8. Gli esercenti delle piste già autorizzate alla data
di entrata in vigore del presente regolamento provvedono ad
adeguare la segnaletica esistente alle prescrizioni di cui
all'articolo 52 entro tre anni dell'entrata in vigore del
presente regolamento. In ogni caso, essi sono immediatamente
obbligati a dotare le piste della segnaletica volta a fornire
le indicazioni minime necessarie agli sciatori per il corretto
e sicuro utilizzo delle piste.
Art. 64 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore in data 31 ottobre
2003.
2. Da tale data s'intende cessata la vigenza delle disposizioni
citate dall'articolo 20, comma 2, della l.r. 26/2002.
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