Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici
economici ad enti, associazioni, privati, ecc.
(Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 15
marzo 2002)
ARTICOLO 1
Oggetto
Con il presente regolamento, ai sensi dellart. 12 della legge
07 agosto 1990 n.241, il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio
determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione
di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini ad enti,
associazioni, privati ecc., per interventi, opere, iniziative e
attività produttive e di servizio nei settori compatibili
con le finalità dellEnte Parco, di cui agli artt. 1
e 7 della Legge 394/91.
Sono escluse dal presente regolamento le somme qualificabili quali
compensi e indennizzi ai sensi dellart.15, commi 2 e 3, della
legge 394/91.
ARTICOLO 2
Osservanza delle norme regolamentari e cause desclusione
Losservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure
stabilite dal presente regolamento è condizione necessaria
per le concessioni di cui al precedente articolo.
Fatti salvi i patrocini di cui al successivo art. 4 lettera d),
sono esclusi dalla concessione degli incentivi, di cui al presente
regolamento, coloro i quali già ne percepiscono da altri
Enti pubblici per il medesimo intervento. Allatto dellassegnazione
dellincentivo il beneficiario deve pertanto dichiarare, sotto
la propria responsabilità, di non percepirne altri per lo
stesso intervento.
ARTICOLO 3
Pubblicità e diffusione del regolamento
Il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio dispone le iniziative
più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza
del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche
e private, delle forze sociali. Tale regolamento sarà esposto
permanentemente allalbo dellUfficio Centrale di Amministrazione
e allAlbo del Comitato di gestione per la Provincia Autonoma
di Bolzano, del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di
Trento e del Comitato di gestione per la Regione Lombardia in libera
visione al pubblico.
ARTICOLO 4
Tipologia e natura delle provvidenze
Le provvidenze oggetto del presente regolamento possono articolarsi
in forma di:
sovvenzioni, allorquando lEnte Parco si assume interamente
lonere derivante da interventi, iniziative e attività
organizzati e proposti da altri soggetti, che comunque si iscrivano
nei suoi indirizzi programmatici;
contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale
o continuativo, sono dirette a favorire interventi, attività
o iniziative per le quali lEnte Parco si assume solo una parte
dellonere complessivo;
vantaggi economici, riferiti alla fruizione occasionale e temporanea
di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità
dellEnte Parco nonché di prestazioni e servizi gratuiti
o a tariffe agevolate e di apporti professionali e di lavoro di
dipendenti del Parco;
patrocini, intese come riconoscimento dellEnte Parco delle
iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale,
celebrativo, educativo, ambientale ed economico, che dovranno essere
pubblicizzate con lindicazione con il patrocinio del
Parco Nazionale dello Stelvio. Il patrocinio può essere
concesso con o senza ausilio economico.
ARTICOLO 5
Finalità previste per la concessione di sovvenzioni, contributi,
e vantaggi economici.
LEnte Parco può intervenire con la concessione di
contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a persone fisiche,
enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse
previste in bilancio, per le seguenti finalità:
tutela, valorizzazione dellambiente e difesa del suolo;
promozione di attività di educazione ambientale, di diffusione
della conoscenza del patrimonio naturale, ambientale, storico ed
artistico del Parco Nazionale dello Stelvio;
promozione di attività sportive ecocompatibili;
promozione di attività di sostegno nel settore scolastico
e della formazione professionale e ricerca scientifica nellambito
delle finalità di cui allart. 1 della Legge 394/91;
promozione di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali,
culturali ed ogni altra iniziativa atta a favorire lintegrazione
tra luomo e lambiente naturale nel rispetto delle esigenze
di conservazione del Parco, nonché lo sviluppo del turismo
e delle attività connesse;
attività di alpeggio nel Parco e attività agrituristiche;
promozione di iniziative, compatibili con le finalità di
conservazione del Parco, atte a favorire lo sviluppo economico e
sociale delle collettività residenti allinterno del
Parco e residenti nei Comuni il cui territorio ricada anche parzialmente
allinterno del Parco;
ripristino e restauro di immobili di particolare valore storico
e culturale;
recupero dei nuclei abitati rurali;
manutenzione e sistemazione delle reti sentieristiche e della viabilità
agro-silvo-pastorale;
progetti di riqualificazione ambientale, ivi comprese le attività
agricole e forestali;
realizzazione di strutture per lutilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili o a basso impatto ambientale;
iniziative editoriali, pubblicazioni riguardanti temi inerenti
le attività del Parco.
Ai sensi dellart. 7 della legge n. 394/91 le sovvenzioni
ed i contributi, relativi alle finalità di cui al presente
articolo, potranno essere concessi esclusivamente per interventi
ed opere ricadenti nel territorio compreso entro i confini del Parco
Nazionale dello Stelvio. Sono fatte salve le finalità di
cui alle precedenti lettere b), d), e m) per le quali gli incentivi
potranno essere concessi anche in ambito esterno ai confini stessi.
Il Consiglio Direttivo del Consorzio può prendere in considerazione,
per soddisfare esigenze di particolare interesse per il Parco, la
possibilità di concedere sovvenzioni o contributi ad interventi
non ricompresi nelle categorie sopra elencate.
ARTICOLO 6
Finalità previste per la concessione del patrocinio.
LEnte Parco potrà concedere il proprio patrocinio
a manifestazioni, anche esterne al territorio del Parco, quali convegni,
seminari, iniziative a carattere culturale e di altro tipo che siano
attinenti ai fini istituzionali dellEnte o che concorrano
a promuovere e valorizzare:
limmagine del Parco Nazionale dello Stelvio;
gli ambienti naturali del Parco;
i prodotti e le tradizioni locali;
ARTICOLO 7
Modalità per la presentazione delle domande.
I soggetti interessati ad ottenere le sovvenzioni o i contributi
di cui al precedente art. 4, lettere a) e b), dovranno presentare
apposita istanza ai Comitati di Gestione competenti territorialmente,
entro il termine stabilito con deliberazione dei Comitati stessi.
Le domande relative alle sovvenzioni o ai contributi concessi direttamente
dal Consorzio, in quanto riguardanti lEnte nella sua unitarietà,
andranno presentate allUfficio Centrale di Amministrazione
entro il termine del 30 settembre di ogni anno.
Le domande, volte ad ottenere vantaggi economici o i patrocini di
cui al precedente art. 4, lettere c) e d), devono pervenire agli
Uffici, di cui ai precedenti commi, almeno due mesi prima della
data presunta di fruizione dei vantaggi o di effettuazione delle
iniziative patrocinande.
Le domande, indirizzate ai Presidenti dei Comitati di Gestione o
al Presidente del Consorzio, secondo le rispettive competenze, dovranno
essere presentate, per iscritto, corredate da tutti i documenti
richiesti (vedi Allegato A- lettere a) b) e c)) e firmate dal legale
rappresentante dellEnte, dellassociazione, o dal privato
singolo richiedenti, nei termini di prescrizione sopra citati e
comunque prima delleffettuazione delliniziativa. Su
richiesta dellinteressato, lufficio protocollo competente
apporrà il timbro attestante la data di ricevimento su copia
dellistanza esibita dallinteressato assieme alloriginale.
ARTICOLO 8
Istruttoria delle richieste e approvazione del riparto delle provvidenze.
Relativamente alla concessione di sovvenzione e contributi di cui
al precedente art. 4 lettera a) e b) gli uffici competenti procederanno
alla istruttoria delle domande pervenute, entro 60 giorni dal termine
ultimo fissato per la presentazione. Essi effettuano il riscontro
della completezza, della validità della documentazione allegata
e della conformità alle finalità di cui allart.5,
richiedendo eventuali integrazioni e chiarimenti.
Entro il suddetto termine (60 giorni) gli uffici competenti formuleranno
con relazione scritta, sulla base dei criteri di valutazione di
cui al successivo art. 11, le indicazioni e gli elementi da sottoporre
allorgano competente (Comitati di Gestione o Consiglio Direttivo),
per la formazione della graduatoria e per la determinazione e la
concessione dei contributi nei limiti delle disponibilità
finanziare stanziate in bilancio.
La deliberazione dellorgano competente deve essere adottata
entro i successivi 30 giorni dal termine dellistruttoria.
Nella comunicazione di avvenuta concessione lEnte Parco comunicherà
eventuali prescrizione per la realizzazione dellintervento
ivi compresi i termini entro cui presentare la rendicontazione finale
di cui al successivo art. 13.
Il Dirigente del Consorzio o quelli degli Uffici periferici, a seconda
dellorgano competente, provvede, qualora, lo ritenga necessario
alla stipula di apposita convenzione per regolare modalità
e termini dellerogazione dei contributi e delle sovvenzioni
di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4.
ARTICOLO 9
Istruttoria delle richieste di patrocinio e di vantaggi economici.
I patrocini e i vantaggi economici di cui al precedente art. 4
lettera c) e d) vengono concessi con provvedimento del Presidente
del Comitato e/o del Presidente del Consorzio secondo i rispettivi
ambiti territoriali di competenze, previa istruttoria dellufficio
competente.
Latto di concessione o il diniego dovrà essere rilasciato
entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta; lo stesso potrà
stabilire modalità o fornire indicazione circa limpiego
del logo e del nome del Parco da parte del concessionario.
Per la concessione in uso di beni è facoltà degli
uffici competenti richiedere leventuale polizza fideiussoria
a garanzia del risarcimento di eventuali danni prodotti.
ARTICOLO 10
Adempimenti del concessionario in merito allassociazione
del nome del Parco.
La concessione di provvidenze di cui allart. 4 comporta lobbligo
da parte del fruitore di associare il nome del Parco Nazionale dello
Stelvio in ogni occasione di pubblicizzazione delle iniziative realizzate,
secondo le indicazioni di volta in volta fornite dallEnte
ARTICOLO 11
Criteri di valutazione.
I contributi e le sovvenzioni di competenza dei Comitati di Gestione
e del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio vengono concessi
attenendosi ai seguenti criteri di valutazione:
grado di rispondenza alle finalità di cui allart.
1, comma 3, della L. 394/91;
rilevanza delliniziativa con particolare riferimento
agli obiettivi di conservazione della natura, del patrimonio storico
culturale e di sviluppo socio economico sostenibile nonché
di educazione ambientale;
livello di interesse delliniziativa (internazionale,
nazionale, regionale e interprovinciale)
grado di interesse pubblico delliniziativa.
ARTICOLO 12
Interventi straordinari.
Per iniziative e manifestazioni attinenti le finalità di
cui allart. 5 di carattere straordinario ed organizzate nel
territorio del Parco, per le quali i Comitati o il Consiglio ritengano,
di volta in volta, che sussista un interesse generale tale da giustificare
un intervento del Parco, lo stesso può essere accordato dai
suddetti organi, purché sussista la necessaria copertura
finanziaria.
ARTICOLO 13
Liquidazione del Contributo.
Le provvidenze assegnate sono liquidate dallEnte Parco, con
determinazione dei Dirigenti degli Uffici competenti, previo accertamento
delleffettiva realizzazione delle iniziative finanziate. A
questo fine, ad intervento completato il beneficiario del contributo
comunicherà per iscritto la data di fine lavori o di cessazione
delliniziativa, richiedendo la liquidazione finale ed allegando
la documentazione necessaria, di cui lallegato A) lettera
d) ed e), costituiscono schema indicativo.
Resta pertanto inteso che gli uffici competenti potranno valutare
discrezionalmente, la riduzione o lintegrazione della citata
documentazione al fine del corretto accertamento dei lavori.
ARTICOLO 14
Revoca o riduzione degli incentivi concessi.
Gli incentivi concessi potranno essere revocati o ridotti qualora
le iniziative non vengano svolte in conformità al progetto
ed alle prescrizioni impartite.
In particolare, salvo proroghe concesse per cause motivate, qualora
la documentazione comprovante lavvenuta esecuzione dellintervento
non pervenga nel termine prescritto, si provvederà a revocare
il contributo.
Il contributo sarà inoltre revocato in caso di mancanza delle
previste autorizzazioni di legge.
La riduzione o la revoca motivata dei contributi assegnati avverrà
dufficio, con determinazione del dirigente competente.
ARTICOLO 15
Conclusioni
Losservanza dei criteri e delle modalità stabilite
nel presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti
di concessione ai sensi del 2° comma dellart.12 della
legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene
esecutiva la deliberazione che lo approva.
ALLEGATO A
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARSI ALLE DOMANDE
A) documentazione da allegare alla domanda di patrocinio
atto costitutivo e iscrizione alla Camera di Commercio (solo per
le società, cooperative, associazioni, comitati organizzatori
ecc.);
relazione contenente una descrizione particolareggiata delliniziativa,
delle sue finalità, il luogo e la data dello svolgimento,
i soggetti proponenti ed organizzatori, eventuali altri patrocini
richiesti ed ottenuti;
preventivo delle spese e delle entrate previste;
personale impiegato nelliniziativa;
una breve descrizione dei mezzi di comunicazione e di pubblicizzazione
delliniziativa (cartellonistica, locandine, stampati, copertura
radio - TV ecc.)
limpegno formale a citare il patrocinio e ad associare alla
manifestazione il nome del Parco Nazionale dello Stelvio secondo
le indicazioni di volta in volta fornite dallEnte.
B) documentazione da allegare alla domanda per ottenere lerogazione
di vantaggi economici
atto costitutivo e iscrizione alla Camera di Commercio (solo per
le società, cooperative, associazioni, comitati organizzatori);
codice fiscale e partita IVA;
relazione illustrativa delliniziativa, degli scopi, delle
sue finalità, della data di svolgimento, nonché delluso
specifico del bene o del servizio richiesto.
Nel caso di utilizzo di beni dovrà essere prodotto formale
impegno alla riconsegna degli stessi nelle medesime condizioni in
cui sono stati consegnati ed al risarcimento di eventuali danni
provocati.
limpegno formale ad associare alliniziativa il nome
del Parco Nazionale dello Stelvio secondo le indicazioni di volta
in volta fornite dallEnte.
C) documentazione da allegare alla domanda per ottenere lerogazione
di sovvenzione e contributo
atto costitutivo e iscrizione alla Camera di Commercio (solo per
le società, cooperative, associazioni, comitati organizzatori
ecc.);
codice fiscale e partita IVA;
nel caso di esecuzione lavori o di realizzazione di opere, progetto
quanto meno preliminare degli interventi corredato delle previsioni
di spesa e del piano finanziario (finanziamento dellopera),
nel caso di ente pubblico atto deliberativo di approvazione;
dichiarazione relativa allassunzione, a carico del richiedente
della quota parte di spesa non coperta da contributo nonché
di eventuali ulteriori oneri;
ogni altra notizia utile per lesame delliniziativa
proposta;
copia di eventuali domande inviate ad altri enti finalizzate allottenimento
di contributi per le stesse iniziative e/o lentità
di eventuali contributi assegnati;
impegno alla rinuncia ad altri contributi pubblici in caso di accettazione
del contributo assegnato dal Parco;
limpegno formale ad associare alliniziativa il nome
del Parco Nazionale dello Stelvio secondo le indicazioni di volta
in volta fornite dallEnte.
D) Schema indicativo della documentazione da presentare a manifestazione
avvenuta, al fine dellerogazione delle provvidenze
relazione riassuntiva dellesito delliniziativa, corredata
da copia della documentazione probatoria del periodo in cui è
stata effettuata e delle sue caratteristiche (es. ritagli di giornale,
locandine, manifesti o altro materiale; il materiale promo-pubblicitario
edito dovrà evidenziare chiaramente la collaborazione dellEnte
Parco);
consuntivo delle spese e bilancio finanziario delliniziativa,
sottoscritto dal legale rappresentante;
copia delle autorizzazioni necessarie per legge;
specifica dei mezzi di accreditamento del contributo (c/c bancario,
c/c postale, assegno circolare non trasferibile, vaglia postale
ecc.);
ogni altra documentazione che il Parco Nazionale dello Stelvio
ritenesse utile al fine della liquidazione.
E) Schema indicativo della documentazione da presentare a ultimazione
lavori, al fine dellerogazione di sovvenzioni o contributi.
relazione finale che illustri nel dettaglio i lavori effettuati
sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante;
elaborati grafici e documentazione fotografica a dimostrazione
dellultimazione lavori;
copia delle autorizzazioni necessarie per legge;
consuntivo finale delle spese sostenute in caso di beneficiario
privato;
contabilità finale dei lavori eseguiti e certificato di
regolare esecuzione corredati dalla relativa delibera di approvazione,
nel caso di lavori pubblici;
specifica dei mezzi di accreditamento del contributo (c/c bancario,
c/c postale, assegno circolare non trasferibile, vaglia postale
ecc.);
ogni altra documentazione che il Parco Nazionale dello Stelvio
ritenesse utile al fine della liquidazione.
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