Legge 24 dicembre 2003, n. 363
"Norme in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2004
Capo I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia
di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali
da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali
per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo
lo sviluppo delle attività economiche nelle località
montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela
dellambiente.
Capo II
GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate)
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici
innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti
piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente
riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo
sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata
«snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo
slittino; altri sport individuati dalle singole normative
regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli
utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per
la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta
e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve,
nonchè le aree interdette, anche temporaneamente,
alla pratica dello snowboard.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle
regioni. Lindividuazione da parte delle regioni equivale
alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione
coattiva di servitù connesse alla gestione di tali
aree, previo pagamento della relativa indennità,
secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. Allinterno delle aree di cui al comma 1, aventi
più di tre piste, servite da almeno tre impianti
di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate
in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti
di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di
sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma
devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre
piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti
di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge
il ruolo di allenatore.
5. Allinterno delle aree di cui al comma 1, aventi
più di venti piste, servite da almeno dieci impianti
di risalita, i comuni interessati individuano le aree da
riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo
sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente
comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle
altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica
delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente
mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere
dotati di casco protettivo omologato.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi
dellarticolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle
attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza,
provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo
quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno lobbligo
di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste
mediante lutilizzo di adeguate protezioni degli stessi
e segnalazioni della situazione di pericolo.
2. I gestori sono altresì obbligati
ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati
lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini
centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo
annualmente allente regionale competente in materia
lelenco analitico degli infortuni verificatisi sulle
piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica
degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono
trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici
e di studio.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle
disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta
lapplicazione della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori)
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate,
con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono
civilmente responsabili della regolarità e della
sicurezza dellesercizio delle piste e non possono
consentirne lapertura al pubblico senza avere previamente
stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della
responsabilità civile per danni derivabili agli utenti
e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità
del gestore in relazione alluso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato allobbligo
di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi
impianti è subordinato alla stipula del contratto
di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già
rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto
di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele volte
alla prevenzione degli infortuni)
1. Per il finanziamento di campagne informative,
a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nellesercizio
degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000
euro annui, a decorrere dallanno 2003. Le campagne
informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione
sportiva nazionale competente in materia di sport invernali
riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
dal Ministro per gli affari regionali, dintesa con
il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più
ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche
mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni
delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta
previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse
stanziate dal comma 1, il Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca concorda con
la federazione sportiva nazionale competente in materia
di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte
alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle
piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui
al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni
e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole,
da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma
1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili
attrezzate di cui allarticolo 2 di esporre documenti
relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica
e alle regole di condotta previste dalla presente legge,
garantendone unadeguata visibilità.
Art. 6.
(Segnaletica)
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente
in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed
avvalendosi dellapporto dellEnte nazionale italiano
di unificazione, determina lapposita segnaletica che
deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate,
a cura dei gestori delle aree stesse.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato)
1. I gestori delle aree individuate ai sensi
dellarticolo 2 provvedono allordinaria e straordinaria
manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito
dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti
di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni
di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le
condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo
stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono
essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni
riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa
vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, allinizio
della pista, nonchè presso le stazioni di valle degli
impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, lente competente o, in via sostitutiva,
la regione, può disporre la revoca dellautorizzazione.
4. Il gestore ha lobbligo di chiudere le piste in
caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto
costituisca reato, la violazione dellobbligo di cui
al presente comma comporta lapplicazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro
a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di
realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree
sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato
innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di
5.000.000 di euro per lanno 2003. A decorrere dallanno
2004 si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non
regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo
criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza
delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri
per lassegnazione e lerogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per
lanno 2003, interviene a sostegno delleconomia
turistica degli sport della neve, mediante la concessione
di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti
in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità
invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare
riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli
impianti di innevamento artificiale. A decorrere dallanno
2004 si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite
del 70 per cento dellammontare complessivo dellintervento
ammesso a contributo. Lefficacia delle disposizioni
del presente comma è subordinata alla loro preventiva
comunicazione alla Commissione europea. Le modalità
e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti
di cui al presente comma sono determinati con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle attività
produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
Capo III
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE
AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo
per i minori di anni quattordici)
1. Nellesercizio della pratica dello
sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti
di età inferiore ai quattordici anni di indossare
un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui
al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle
disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150
euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto
le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui
al comma 1, e determina le modalità di omologazione,
gli accertamenti della conformità della produzione
e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione
caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche
di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non
conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche
prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dellautorità
giudiziaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano
a decorrere dal 1º gennaio 2005.
Art. 9.
(Velocità)
1. Gli sciatori devono tenere una condotta
che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla
situazione ambientale, non costituisca pericolo per lincolumità
altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente
moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità
di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni,
in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità
o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
Art. 10.
(Precedenza)
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una
direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze
con lo sciatore a valle.
Art. 11.
(Sorpasso)
1. Lo sciatore che intende sorpassare un
altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio
sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato
sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra,
ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Art. 12.
(Incrocio)
1. Negli incroci gli sciatori devono dare
la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni
della segnaletica.
Art. 13.
(Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare
pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della
pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi
nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o
in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono
liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini
di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato
con mezzi idonei.
Art. 14.
(Omissione di soccorso)
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma
dellarticolo 593 del codice penale, chiunque nella
pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando
una persona in difficoltà non presta lassistenza
occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore,
presso qualunque stazione di chiamata, lavvenuto incidente,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 15.
(Transito e risalita)
1. È vietato percorrere a piedi le
piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi
ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto allarticolo
16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare
i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è
normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione
del gestore dellarea sciabile attrezzata o, in mancanza
di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità,
e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura
di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando
le prescrizioni di cui alla presente legge, nonchè
quelle adottate dal gestore dellarea sciabile attrezzata.
Art. 16.
(Mezzi meccanici)
1. È inibito ai mezzi meccanici lutilizzo
delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio
e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono
accedervi solo fuori dallorario di apertura, salvo
i casi di necessità e urgenza e, comunque, con lutilizzo
di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare
la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla
manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire
la loro agevole e rapida circolazione.
Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario e il gestore degli impianti
di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono
verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti
medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo
devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e
della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi
sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di
soccorso.
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e
sanzioni)
1. Le regioni e i comuni possono adottare
ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore
utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano lammontare
delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da
9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro
e un massimo di 250 euro.
Art. 19.
(Concorso di colpa)
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume,
fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso
ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard)
1. Le norme previste dalla presente legge
per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano
lo snowboard.
Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo)
1. Ferma restando la normativa già
in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato,
il Corpo forestale dello Stato, lArma dei carabinieri
e il Corpo della guardia di finanza, nonchè i corpi
di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza
e soccorso nelle località sciistiche, provvedono
al controllo dellosservanza delle disposizioni di
cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni
nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione
delle disposizioni di cui allarticolo 9, comma 1,
avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.
Art. 22.
(Adeguamento alle disposizioni della legge)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad
adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla
legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi
fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva
nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
2. Dalle disposizioni dellarticolo
2, comma 3, nonchè degli articoli 3, commi 1 e 2,
e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci
degli enti territoriali che partecipano a società
o consorzi di gestione, salva la possibilità di una
copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti
speciali e le relative norme di attuazione.
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione
dellarticolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui
a decorrere dallanno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
medesimo.
2. Allonere derivante dallattuazione
dellarticolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di
euro per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nellambito dellunità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.