I° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE
Dott. Carlo BRUCCOLERI
Bormio-Valtellina-Italia 2- 4 dicembre 2005
Ordinamento sciistico italiano
I. Il diritto sciistico: lultimo nato
II. Genesi e sviluppo del diritto sciistico
italiano
III. La legge 24.12.2003, n. 363 Profili
generali
IV. Le aree sciabili attrezzate
V. Obblighi e responsabilità dei gestori
VI. Delle norme di comportamento degli utenti
VII. Sanzioni e controlli
VIII. Dello sci fuori pista e dello sci-alpinismo
IX. Maestri e scuole di sci
I .- Il diritto sciistico: lultimo
nato
Sebbene non sia dato rinvenire nella Costituzione italiana
alcuna norma che
menzioni espressamente lo sport, lattività
sportiva trova nondimeno nella Carta
fondamentale una tutela indiretta o mediata che dir si voglia,
enucleabile da una
pluralità di disposizioni, alle quali essa appare
agevolmente riconducibile come
attività socialmente rilevante e perciò stesso
meritevole di interesse da parte del
legislatore, sia in chiave pubblicistica che privatistica.
Il primo parametro costituzionale è
certamente offerto dallart. 32, che affida allo
Stato la tutela della salute, come fondamentale diritto
dellindividuo e come interesse
della collettività. E non serve qui spendere
molte parole per affermare che la pratica
sportiva favorisce il benessere fisico ( e non soltanto
) e quindi la salute stessa
dellindividuo. Ulteriori riferimenti sono rinvenibili
negli artt. 2 e 3 comma 2° (dai quali
può derivarsi la nozione di sport come diritto soggettivo
a praticarlo) ed ancora
nellart. 18, il quale tocca il momento associazionistico,
indefettibile complemento
organizzativo della funzione di promozione dellattività
sportiva affidata allo Stato.
Tali rapidi cenni introduttivi, a prima vista
disancorati dai temi specifici che formano
oggetto della presente relazione, valgono invece a giustificare
il sorgere del diritto
sciistico, come sottocategoria del diritto sportivo e a
dar ragione, come si vedrà, di
talune scelte operate nella relativa disciplina.
Dato che la legge altro non fa che recepire nell ordinamento
giuridico fenomeni
della realtà sociale degni di tutela e che è
doveroso regolamentare, è presto spiegata
la prioritaria attenzione normativa che lo Stato inizialmente
ha riservato a discipline
sportive diverse dallo sci, che per numero di praticanti,
diffusione e coinvolgimento di
interessi economici meritavano particolare attenzione. E
il carattere di astrattezza e
generalità delle leggi non basta a non far trasparire,
per talune di esse, chi ne
fossero i primi, reali destinatari.
Può dunque affermarsi che il diritto sciistico,
come insieme organico di norme statali,
regionali e provinciali che ne regolano i vari aspetti (impianti
di risalita, piste, condotta
degli sciatori, sicurezza, soccorso ed altro) ha assunto
oggi, per la vastità e
importanza del fenomeno, una dignità propria ed è
lultimo nato, ma di certo non per
questo ultimo nella scala dei valori, nellampio e
composito panorama del diritto
sportivo. Ed anzi, è quello che offre al giurista
un campo di indagine e di azione
maggiormente stimolante.
II.- Genesi e sviluppo del diritto sciistico
italiano
Gli sport della neve hanno avuto in Italia a partire dagli
inizi degli anni 60 uno
sviluppo a dir poco impetuoso. Molteplici i fattori che
hanno concorso a determinarlo:
laccresciuto benessere economico e sociale della popolazione,
lespansione del
turismo nei suoi flussi interni e internazionali, lespansione
edilizia con il fenomeno
delle seconde case nelle zone di villeggiatura,
il progressivo avvicinamento dei
cittadini alla montagna, in precedenza regno
incontrastato dei valligiani, la
diffusione dello sci attraverso lo strumento televisivo,
che ha portato nelle case le
competizioni a più alto livello e i numerosi successi
delle nostre squadre nazionali, le
nuove offerte nel settore delle attrezzature (si pensi alla
tavola da neve e al carving),
e in prosieguo di tempo anche la straordinaria invenzione
della neve programmata,
ed altri ancora.
Si è assistito così al potenziamento delle
stazioni turistiche invernali esistenti, alla
creazione di nuove, e non solo nellarco alpino, al
miglioramento degli impianti di
risalita, grazie alle nuove tecnologie che ne hanno accresciuto
a dismisura la portata.
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Il numero dei praticanti sfiora ora tre milioni, lindotto
industriale commerciale e
turistico-alberghiero ragguardevole nelleconomia generale
del Paese ed in
particolare in quella delle aree di montagna.
Il mondo del diritto, nelle sue componenti normativa, giurisprudenziale
e dottrinaria,
non poteva ovviamente restare inerte di fronte al fenomeno.
A doversi confrontare con le problematiche connesse alla
pratica dello sci, che è sì
uno sport di evoluzione, ma che sovente comporta interferenze
di traiettorie e quindi
contatto fra sciatori, o registra incidenti di altra natura
è stata chiamata come prima la
giurisdizione. La produzione normativa di allora, prevalentemente
incentrata sugli
aspetti pubblicistici degli impianti di risalita e delle
piste di sci, quasi mai si era
occupata della condotta degli sciatori, fatta eccezione
per alcune disposizioni di
carattere generico rinvenibili qua e là negli ordinamenti
regionali o provinciali (v. ad
es. lart. 19 della Legge Provinciale di Bolzano 26.2.1981,
n. 6) o altre relative al
comportamento degli sciatori sugli impianti di risalita
(v. D.M.30 novembre 1970
sulluso delle sciovie). Di conseguenza i giudici,
tenuti come sono a pronunciarsi
anche in situazioni di vuoto legislativo, si sono visti
costretti ad intraprendere non
facili manovre di adattamento del diritto positivo alle
specificità della materia. In
questa delicata operazione le controversie civili offrivano
ovviamente maggiore
spazio. Collocata pacificamente nellambito della responsabilità
extracontrattuale la
problematica relativa alla collisione fra sciatori, si sono
profilate diversità di vedute
sul titolo al quale legarla. Va ricordato un estemporaneo
tentativo, subito
abbandonato, di applicare in via analogica alla circolazione
sciatoria le norme del
codice della strada, attraverso un insostenibile equiparazione
della pista alla strada
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e dello sci ad un veicolo. 2 Cospicua poi la giurisprudenza,
ancor oggi in parte
seguita, che fa applicazione della presunzione di responsabilità
connessa
allesercizio di attività pericolose (art. 2050
C.C.) 3; teoria certamente utile a superare
le difficoltà di ordine probatorio, ma che muove,
a parer mio, da un presupposto
assai discutibile, e cioè che la pratica dello sci
costituisca, intrinsecamente
considerata, attività pericolosa, mentre non lo è,
anche se lo può divenire per
situazioni contingenti ( su tutte laffollamento delle
piste). Non solo, essa trascura un
aspetto di fondo, ossia la ragione giustificatrice della
presunzione, che è la tutela del
terzo estraneo allesercizio dellattività
pericolosa; se ne faceva e se ne fa quindi
applicazione nei confronti di soggetti che esplicano entrambi
quella stessa attività
ritenuta pericolosa.
In tema di incidenti riconducibili a difetto di apprestamento
e di manutenzione delle
piste, accanto al ricorso decisamente prevalente ai principi
ordinari sulla
responsabilità civile extracontrattuale, (nel quale
ambito i criteri di imputazione della
colpa generica negligenza, imperizia e imprudenza-non
sempre consentono di dare
corretta soluzione alle controversie), e alla presunzione
di responsabilità per il danno
cagionato da cose in custodia (art. 2051 C.C.) e tale sarebbe
la pista, si era anche
tentato linquadramento in un paradigma contrattuale.del
rapporto tra utente e
gestore della pista; Tale teoria, che personalmente ho sempre
condiviso, si fonda
sullelementare rilievo che allo sciatore, che pur
formalmente paga un corrispettivo
unicamente per luso dellimpianto di risalita,
viene offerto nel contempo anche
lutilizzo della pista attraverso forme pubblicitarie
inequivoche che concretano
2 Tribunale Bolzano 5.4.1975; Tribunale Torino 11.11.1983:
3Fra le prime pronunce Trib. Ferrara 7.7.1965; Trib. Aosta
2.5.1974
6
unofferta al pubblico (art. 1336 C.C.) e che danno
vita ad un vero e proprio
contratto.4
A trarre dimpaccio i giudici nel contenzioso civile
e penale scaturente da collisione
fra sciatori è intervenuto, e la cosa ha del singolare,
un sistema di norme la cui fonte
è meta-giuridica: le regole di condotta dello sciatore
elaborate dal Comitato giuridico
della F.I.S. (Federazione Internazionale dello Sci) approvate
nel loro testo definitivo a
Beirut nellanno 1967. Lautorevolezza e il prestigio
dellorganizzazione da cui
provenivano, la ragionevolezza cui si ispiravano e lestrema
sinteticità ne
determinarono subito il successo e la piena accettazione
e unanime consenso da
parte di tutti i Paesi in cui lo sci viene praticato. Le
regole FIS esprimono niente più
che principi di comune prudenza e costituiscono il compendio
di tutta lesperienza
giuridica precedente.
Sulla loro natura e sul modo di recepimento nei singoli
ordinamenti giuridici si sono
impegnati insigni giuristi5, ma pur nellestrema varietà
delle posizioni delineatesi al
riguardo, concorde e univoca è stata la conclusione
di piena e legittima applicabilità
da parte dei giudici, il che ha realizzato un fondamentale
obiettivo, quello della
certezza del diritto nella specifica materia. Lannotazione
è di gran rilievo e torna utile
in questo Forum, che intende non solo porre a confronto
le legislazioni dei vari Paesi,
ma soprattutto verificare se e in quali termini sia possibile
realizzare una disciplina
normativa uniforme.
4 Fra le molte si veda Cass. 20.6.2000, n.2216.
5 PRADI Lo sviluppo del diritto sciistico e le regole FIS
quali norme di diritto positivo (Atti del XV Ski Lex
Sesto Pusteria 1987)
PICHLER Zur Rechtsnatur der Skiregeln-Skirecht 1972- Essen
1972
STIFFLER Die rechtliche Bedeutung der FISregeln aus Schweizer
SichtSkirecht 1972 Essen 1972
LEER Zur rechtlichen Bedeutung der FIS-Verhaltungsregeln
nach deutschen Recht
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Decisivo nello sviluppo del diritto sciistico italiano,
al pari di quello di altri Paesi, è
stato lapporto della dottrina. I giuristi che si sono
accostati alla materia, quasi
sempre appassionati di montagna ed essi stessi praticanti,
proprio per questo hanno
dato un contributo particolarmente efficace , permeato e
stimolato dalla conoscenza
diretta e personale delle varie problematiche dello sci.
Studi di vario genere, seminari
e convegni, note a sentenze: un materiale cospicuo, al quale
non è sempre facile
attingere. Utili a questo riguardo le rassegne bibliografiche
che si possono rinvenire
in qualche testo , a volte nelle monografie o nelle tesi
di laurea. Ma ancor più utile
sarebbe, per non disperdere quanto fatto, costituire un
centro di documentazione di
tipo informatico.
In questo quadro, alquanto disarticolato e incerto, interviene
sul finire dellanno 2003
il legislatore italiano con la legge 24.12.2003, n.363,
con lintendimento di dare
organicità alla materia. Con essa viene sciolto un
annoso dilemma: è doveroso o
anche solo opportuno assoggettare la pratica dello sci a
precise regole giuridiche di
condotta, con previsione di specifiche sanzioni e conseguentemente
di adeguati
controlli o è preferibile lasciare ai praticanti
la più ampia libertà e fidare nella loro
disciplina e nellautoresponsabilità?
III.- La legge 24.12.2003,
n. 363 . Profili generali
La legge in commento detta norme in materia di sicurezza
nella pratica non
agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo,
compresi i principi
fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili.
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Essa è stata accompagnata nella fase dell iter
parlamentare e seguita, anche dopo
la sua emanazione, da un vivacissimo dibattito che ha coinvolto
esercenti funiviari e
gestori delle piste, i responsabili delle strutture turistiche
, esperti di diritto sciistico, gli
stessi sciatori e marginalmente anche le scuole e i maestri
di sci; dibattito che ha
riguardato non solo il merito di talune disposizioni, ma
primancora e più ancora la
stessa opportunità di imporre ai praticanti regole
di condotta con tanto di sanzione e
necessità di controlli, e quindi con pesanti interferenze
in unattività sportiva per sua
natura estremamente libera, dato lambiente in cui
si esplica, e che per ciò stesso
mal sopporta imposizioni, meno che mai di natura normativa.
La legge n. 363 è il risultato, non sempre armonico,
di una pluralità di iniziative
parlamentari, in seguito unificate, e la sua emanazione
è stata innegabilmente
influenzata, almeno in parte, dalle ricorrenti campagne
di stampa che negli ultimi anni
hanno enfatizzato oltre misura i periodici bollettini sugli
incidenti sciistici, spesso
corredati da statistiche elaborate senza criterio (ad esempio
con il semplice raffronto
tra il numero degli incidenti accaduti con il numero degli
sciatori registrati in un dato
comprensorio , anziché, come si dovrebbe, con linsieme
dei passaggi effettuati sui
singoli impianti). Ma pur sorvolando sulle polemiche e comunque
riaffermando che lo
sport dello sci non è certo ai vertici delle statistiche
delle discipline più pericolose,
non può non essere apprezzato lintento perseguito
dal legislatore di contenere gli
infortuni e i connessi oneri sociali e comunque di dare
alla materia un certo ordine.
Dellinteresse che essa ha suscitato, anche al di fuori
dei nostri confini, offre riprova,
se vogliamo, anche questo forum europeo, che vuole non solo
mettere a confronto le
normative dei vari Paesi, ma a corollario di questo valutare
a se sia possibile dare
allo sci in ambito europeo un assetto normativo uniforme.
Siffatta esigenza è
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assolutamente primaria in una disciplina ad alta mobilità,
che vede masse sempre
crescenti di sciatori muoversi da un Paese allaltro.
La legge consta di 23 articoli : una sezione è dedicata
alla gestione delle aree
sciabili e agli obblighi e responsabilità dei gestori
delle piste; altra sezione detta
norme di comportamento per i praticanti con le relative
sanzioni e disciplina la
responsabilità in caso di collisione; lultima
parte si occupa dei controlli,
delladeguamento delle normative regionali e della
copertura finanziaria.
Nella parte in cui detta i principi generali , la legge
ha natura di legge quadro; con
questo di singolare, che interviene in un certuni punti
su materie già regolamentate a
livello regionale, mentre lenunciazione dei principi
dovrebbe precedere e non
seguire le norme di dettaglio. 6
Al necessario adeguamento regioni e province sono tenute
nel termine di sei mesi
(art. 22). Ad oggi vi hanno provveduto in poche (la regione
Lombardia e
marginalmente la Provincia di Trento).
6 Tra i primi ordinamenti regionali o provinciali sulle
piste di sci segnalo:
Legge Provincia Aut. di Bolzano 26.2.1981, n.6
Legge Provincia Aut. di Trento 21.4.1987, n. 7
Legge Regione Veneto 6.3.1990, n. 18
Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24.3.1981, n. 15
Legge Regione Lombardia 23.4.1985, n. 17
Legge Regione Valle dAosta 17.3.1992, n.9
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IV.- Le aree sciabili attrezzate
Lart. 2 comma 1° della Legge 363,
nel definire le aree sciabili attrezzate come
le superfici innevate, anche artificialmente, aperte
al pubblico e comprendenti piste,
impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate
alla pratica non
agonistica degli sport della neve (lo sci, lo snowboard,
lo sci da fondo, la slitta e lo
slittino e altri eventuali sport da individuarsi dalle regioni)
non fa altro che riprendere
la definizione già presente, con sfumature diverse,
nei vari ordinamenti regionali sulle
piste di sci. Viene confermata in particolare la destinazione
pubblica di esse. La
novità piuttosto è costituita dalla inclusione
nelle aree sciabili di quelle necessarie
agli impianti di innevamento artificiale, divenuti ormai
uninsostituibile struttura
complementare delle piste.
Lindividuazione di tali aree, rimessa come in passato
alle regioni, in conformità alle
procedure da queste fissate, equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità
e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione
coattiva della relativa
servitù (comma 3°). Lenunciazione è
di fondamentale rilievo, perché consacra
formalmente come di interesse pubblico anche la pratica
degli sport della neve, in
considerazione dellimportanza che essi hanno ormai
raggiunto nellampio panorama
delle attività sportive. L esplicito riferimento
alla cosiddetta servitù di pista, della
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quale la dichiarazione di pubblica utilità costituisce
il presupposto, vale anche a
dissipare qualche dubbio avanzato in relazione al fatto
che tale servitù coattiva fosse
già prevista dagli ordinamenti regionali. Si affermava
che ciò esulasse dalle loro
competenze, finendo per incidere sul regime civilistico
a numero chiuso delle servitù
coattive; ma era agevole obiettare che non si trattava,
in realtà, di servitù privatistica,
ma pubblicistica, riconducibile alle procedure ablative
in senso lato. Ora la
questione non ha più ragion dessere.
Molto opportunamente la legge 363 tocca lo spinoso tema
della convivenza scisnowboard,
sia pur soltanto in relazione agli allenamenti e alla pratica
acrobatica,
prevedendo:
a) lindividuazione, da parte dei comuni, nelle aree
con più di tre piste, servite da
almeno tre impianti di risalita, dei tratti di pista da
riservare agli allenamenti di
snowboard, imponendone la netta separazione dalle altre
piste con adeguate
protezioni; la norma riguarda anche gli allenamenti di sci,
il che va senzaltro
apprezzato, stante il pericolo di reciproche interferenze.
Si ritiene, peraltro,
irragionevole rimettere ai comuni, anziché agli stessi
gestori delle piste
lindividuazione di tali aree
b) nelle aree con più di venti piste, servite da
almeno 10 impianti di risalita, vanno
riservate apposite aree destinate alle evoluzioni acrobatiche
con sci e snowboard e
vale anche per queste lobbligo di delimitazione e
protezione di cui al punto a). Resta
da chiarire se il limite numerico di piste e impianti debba
riferirsi a uno stesso gestore
o prenda in considerazione anche le aree fra loro collegate.
Degna di nota è pure la possibilità di prevedere
che talune piste vengano
interdette anche temporaneamente alla pratica dello snowboard
(art 2 comma 2°).
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Tale limitazione è rimessa alle regioni in fase di
individuazione delle aree sciabili,
mentre andrebbe anchessa riservata ai gestori delle
piste, in grado di valutare, in
rapporto a situazioni contingenti, lopportunità
di interdire stabilmente o anche solo
temporaneamente luso di determinate piste allo snowboard.-
V.- Obblighi e responsabilità dei
gestori
Rinviando sullargomento alla relazione dellAvv.
dott.ssa Marisella Chevallard,
mi limito alla sola elencazione degli obblighi, seguita
da alcune annotazioni.
Alla materia sono dedicati gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge.
I gestori delle aree sciabili sono tenuti:
a) a stipulare in via preventiva apposito contratto di assicurazione
per la
responsabilità civile verso terzi;
b) ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati
lungo le piste;
c) a tenere un elenco analitico degli incidenti, con indicazione,
ove possibile, della
relativa dinamica;
d) alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto prescritto
dalle regioni;
e) a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
piste, e a disporne la
chiusura in caso di pericolo o di non agibilità;
e) a curare la prescritta segnaletica, ad esporre la classificazione
delle piste e le
regole di condotta.
Qualche perplessità suscita la disposizione dellart.
4, che enuncia espressamente il
principio secondo cui il gestore delle aree sciabili attrezzate
è civilmente
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responsabile della regolarità e della sicurezza.
La norma, in sé superflua secondo i
principi generali in materia di responsabilità, posto
che questa discende come
conseguenza necessaria dellinosservanza degli obblighi
imposti ad un soggetto,
potrebbe far sorgere il dubbio che si sia voluto introdurre,
se non proprio unipotesi
di responsabilità oggettiva, quantomeno una nuova
figura di presunzione di
responsabilità, dalla quale ovviamente il gestore
potrebbe liberarsi, offrendo prova
contraria.
VI.- Delle norme di comportamento
degli utenti .
Vi è dedicata la parte più innovativa
della legge. Questa, attraverso il
recepimento formale delle regole di condotta, le ha trasformate
da norme
metagiuridiche in norme giuridiche vere e proprie. Ciò
ha rafforzato imperatività e
certezza dei relativi precetti, ma i riflessi pratici sono
pressoché insignificanti. Si è già
visto sopra che la giurisprudenza italiana ha fatto sin
qui costante e uniforme
applicazione delle regole FIS. Ne deriva che la trasformazione
inciderà
esclusivamente sul titolo di imputabilità della responsabilità,
nel senso che laccertata
violazione di una norma di condotta, che si ponga come causa
o concausa di un
illecito civile o penale, concreterà non più
colpa generica, intesa come violazione
delle comuni norme di diligenza, perizia e prudenza ( art.
43 C.P.), ma colpa
specifica Le conseguenze non per questo muteranno
di granché, salvo che in
materia penale, nella quale il giudice, nellirrogare
la pena, deve tener conto, tra gli
altri fattori, anche della gravità della colpa (
art. 133).
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Ben più significativa è lintroduzione
nella circolazione sciatoria della presunzione di
pari responsabilità in caso di scontro tra sciatori
(art.19). La disposizione, mutuata
dalla disciplina della circolazione stradale (art. 2054
C.C.), intende porre rimedio alle
difficoltà di ordine probatorio che spesso si incontrano
nella ricostruzione degli
incidenti. Rinviando sullargomento alla comunicazione
dellAvv. Marco Del Zotto, mi
limito ad annotare che dalla presunzione in discorso potrà
bensì trarre vantaggio lo
sciatore colpevole, ma al tempo stesso, sia pure in parte,
anche lo sciatore
incolpevole che non sia in grado di dimostrare la colpa
esclusiva dellantagonista.
Il recepimento delle regole di condotta FIS presenta, a
ben vedere, qualche lacuna.
Così, ad esempio, allart. 9, che disciplinando
la velocità, trascura di includere tra gli
altri parametri che ne misurano l adeguatezza (caratteristiche
della pista, situazione
ambientale, affollamento, scarsa visibilità, incroci)
anche quello della capacità
tecnica, che è tra i più decisivi. Ed ancora,
stupisce che non sia stata riportata la
regola (quantunque scontata) che impone allo sciatore che
si immette sulla pista di
dare la precedenza a chi già la percorre.
Il divieto di percorre a piedi le piste (salvo il caso di
necessità, nella quale ipotesi si
deve tenere il bordo) è previsto dallart 15.
Piuttosto equivoca la disciplina della
risalita della pista con gli sci ai piedi, che pur vietata
in linea generale (comma 5), ma
ammessa in caso di urgente necessità, prevede una
deroga ove sia autorizzata
(in quali casi non è detto) dal gestore della pista
, con buona pace per il principio
dellaffidamento per gli altri utenti, che dellautorizzazione
possano essere totalmente
ignari!
Quanto alluso di mezzi meccanici (art. 16) , la cui
disciplina appare mal collocata tra
le norme di comportamento degli utenti riguardando piuttosto
la sicurezza dellarea
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sciabile, viene affermato il divieto generale di circolazione,
salvo che per i mezzi
adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e come
regola fuori dellorario di
apertura, sempre con limpiego di appositi congegni
di segnaletica luminosa e
acustici.
In tema di obbligo soccorso (ne tratta lart. 14),
va segnalata uninteressante
novità . Fermo restando lobbligo previsto e
sanzionato dallart. 593 comma 2 C.P.,
che impone di prestare lassistenza occorrente a una
persona ferita o altrimenti in
pericolo, analogo dovere è stato introdotto
anche nei confronti di persona che versi
in difficoltà (pur non ferita e non in
pericolo). Può citarsi il caso della rottura di un
attrezzo che impedisce la prosecuzione della discesa, del
distacco dello sciatore da
uno skilift in zona impervia e lontana dal tracciato della
pista, e se vogliamo anche il
caso di uno sciatore inesperto e imprudente che affrontando
una pista
eccessivamente impegnativa si trovi ad un certo punto a
mal partito.
La norma, a parer mio, andrebbe completata con lobbligo
rigoroso di fermata in
caso di collisione fra sciatori, analogamente a quanto previsto
in tema di circolazione
stradale dallart. 189 comma 1° Ben può
accadere infatti che la collisione non
provochi danni apparenti, sì da far scattare lobbligo
di soccorso di cui allart. 593
comma 2° C.P. e neppure metta i protagonisti in situazione
di difficoltà. Ma vero è
pure che sovente i danni fisici emergono in un secondo tempo,
nel qual caso risulta
pressoché impossibile risalire allidentità
dellautore del danno. Lobbligo di fermata
ovviamente dovrebbe includere anche quello dello scambio
delle generalità, qualora
nelloccorso non sia intervenuto un organo di polizia
Ci si attendeva una qualche attenzione del legislatore nei
riguardi di un fenomeno
alquanto spinoso, diffuso soprattutto in certe aree, che
sovente è causa o concausa
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di seri incidenti. Mi riferisco alluso smodato di
bevande alcoliche, che notoriamente
appanna i riflessi, produce euforia, esalta lesibizionismo.
E augurabile che la
lacuna venga colmata!
VII.- Sanzioni e controlli
Per la violazione di svariate disposizioni la legge 363
appresta esclusivamente
sanzioni amministrative pecuniarie. Per alcuni illeciti
la sanzione è fissata
direttamente dalla legge, per altri la determinazione è
rimessa alle regioni e va
stabilita tra un minimo di .. 20 e un massimo di .. 250
(art 18 comma 2°). Qui di
seguito alcune delle violazioni più significative
di norme riguardanti la sicurezza
dellarea sciabile:
- omessa stipula del contratto di assicurazione per la responsabilità
civile verso terzi
(da 20.000 a 200.000 .. -art. 4 comma 2°)
- mancata attivazione del servizio di soccorso e trasporto
degli infortunati (da
20.000 a 200.000 .. - art. 2 comma 3°)
- omessa esposizione della classificazione delle piste ,
della segnaletica e delle
regole di condotta (da fissarsi dalle Regioni fra un minimo
di 20 e un massimo di
250 .. - artt. 5 comma 3° e 18 comma 2°)
- omessa chiusura delle piste in caso di pericolo o inagibilità
(da 5.000 a 50.000 .. -
art 7 comma 4°).
Viene assoggettata a sanzione linosservanza di tutte
indistintamente le regole di
comportamento, con scelta affatto opinabile come si vedrà
trattando dei controlli.
Si tratta delle disposizioni relative alla velocità
(art 9), alla precedenza (art. 10), al
sorpasso (art. 11), allincrocio (art. 12), allo stazionamento
( art. 13), allomissione di
soccorso (art.14), alluso della pista da parte dei
pedoni (art.15). Per tutte, ad
eccezione della violazione degli arrt 14 e 18, è
prevista una sanzione pecuniaria da
stabilirsi dalle regioni tra un minimo di 20 e un massimo
di 250 ..; criterio anchesso
criticabile, potendo comportare sanzioni diverse tra regione
e regione per identiche
violazioni. Non resta che confidare, sul punto, su una linea
uniforme in fase di
adeguamento alla legge degli ordinamenti regionali.
Novità assoluta , nel campo delle misure di protezione
individuali, è rappresentata
dallobbligo di utilizzo del casco protettivo per i
minori degli anni quattordici nella
pratica dello sci alpino e dello snowboard.(art. 8). La
norma non può che essere
salutata con favore.
La reale efficacia di ogni sistema di norme, per la cui
inosservanza sia
prevista una sanzione, è legata alleffettività
dei controlli. Su questo terreno è facile
prevedere che la legge 363 è destinata allinsuccesso.
Non è pensabile infatti poter predisporre unadeguata
vigilanza su tutte le aree
sciabili, a volte estremamente vaste e frequentate quotidianamente
da molte migliaia
di sciatori se non impiegando, il che non è realistico,
un vero e proprio esercito di
addetti al controllo. Si avranno dunque niente più
che contestazioni occasionali ed
episodiche di infrazioni. Un esempio per tutti: uno sguardo
a qualsiasi pista, in unora
qualsiasi del giorno, vedrà sì la maggioranza
degli sciatori in movimento, ma molti
altri fermi, per le più svariate ragioni, e non certo
a bordo pista, come prevederebbe,
con tanto di sanzione, lart. 13. Cosa potranno mai
fare in una tale situazione gli
addetti al controllo? Ed allora, sarebbe stato decisamente
più ragionevole ed efficace
selezionare le condotte più gravi e sanzionare unicamente
queste, ricorrendo, se del
caso, sul modello americano o canadese, alla misura, più
deterrente di una modica
sanzione pecuniaria, dellimmediato allontanamento
dalla pista.
Lart. 21 demanda il controllo dellosservanza
delle disposizioni e il connesso
potere di contestazione alla Polizia di Stato, al Corpo
Forestale dello Stato, all Arma
dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza , ai
Corpi della polizia locale. Si
tratta in larga parte di organi, i quali curano nel contempo
anche il servizio di
soccorso, il che inevitabilmente inciderà sullefficienza
del sistema. Va da sé che gli
addetti devono essere sciatori e di buon livello.
Ai maestri di sci è stato attribuito il potere -
dovere di segnalazione (non però di
contestazione) nella solo materia della velocità
pericolosa (art.21 comma 2° in
relazione allart. 9 comma1°). La scelta, assai
opinabile, incontra due ordini di rilievi:
essa può distogliere il maestro dallattività
che gli è propria e dai connessi obblighi di
custodia degli allievi ed inoltre, essendo disgiunta dal
potere di contestazione
dellinfrazione, priva linteressato del diritto
ad un immediato contraddittorio.
VIII.- . Dello sci fuori
pista e dello sci-alpinismo
Offre lo spunto per qualche breve annotazione sullargomento
linserimento nella
legge 363 dellart . 17, che alla materia dedica due
disposizioni.
Va premesso che lo sci fuoripista e lo sci alpinismo hanno
in comune fra loro il fatto
che la discesa avviene su superfici innevate non preparate,
al di fuori delle aree
sciabili quali definite dallart. 2; si differenziano
tra loro, in quanto nello sci-alpinismo
la risalita dei pendii, avviene con gli sci, se del caso
con limpiego di strumenti tecnici,
quali pelli di foca, ed occorrendo ramponi corde ed altro,
mentre nello sci fuori pista
generico , lo sciatore utilizza gli impianti di risalita.
Da tale premessa discende coerente il principio, affermato
nel 1° comma, che il
concessionario e il gestore degli impianti di risalita non
sono responsabili degli
incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista
serviti dagli impianti
medesimi. A meno che , è doveroso aggiungerlo,
il fuori pista non rientri in unofferta
opportunamente pubblicizzata del gestore, come avviene in
qualche stazione.
Estemporanea, in quanto collocata in sedes materiae
impropria, è la introduzione
nella pratica dello sci-alpinismo delluso obbligatorio
di appositi sistemi elettronici per
garantire un idoneo intervento di soccorso. Luso,
peraltro, è prescritto solo quando
sussistano evidenti rischi di valanghe e tale
limitazione è palesemente assurda,
oltre che scarsamente educativa, poiché di regola
il rischio evidente tiene lontano lo
sci-alpinista, mentre il rischio si accresce proprio quando
evidente non è!
IX.- Scuole e maestri di sci
La figura professionale del maestro di sci, a suo tempo
assimilata dal testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza a quella della guida alpina
( attività che lart. 124
ricomprendeva tra i mestieri girovaghi ) e anchessa
allora soggetta a licenza di
pubblica sicurezza (nel frattempo abolita), trova definizione
giuridica e la sua
disciplina nella legge 8 marzo 1991, n. 81. Si tratta di
una legge-quadro, che ha
dettato i principi fondamentali da recepirsi dai singoli
ordinamenti regionali. Le
regioni, peraltro, come nel caso dellordinamento delle
piste, avevano già e ben
prima legiferato in materia, per cui si sono dovute limitare
ad unoperazione di mero
adeguamento delle rispettive normative.
Prendendo doverosamente in considerazione levoluzione
tecnica che lo sci ha
avuto, la legge riguarda linsegnamento delle tecniche
sciistiche in tutte le loro
specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo.
Lesercizio professionale non esige la continuità
e neppure lesclusività .
La netta prevalenza nellattività del maestro
di sci della componente didattica la
qualifica come professione intellettuale . Il suo esercizio
è subordinato alliscrizione
ad un albo regionale e alla dimostrazione del possesso di
una specifica abilitazione
tecnico-didattico -culturale (art. 6). Questa si consegue
dopo la frequenza di appositi
corsi (che comprendono tecniche sciistiche, didattica, pericoli
della montagna,
orientamento topografico, ambiente montano, e conoscenza
del territorio regionale di
competenza, nozioni di medicina e pronto soccorso, diritti
doveri e responsabilità
della categoria, leggi e regolamenti professionali) e il
superamento di apposito
esame. Come si vede, il bagaglio tecnico-culturale richiesto
è assai vasto ed è
ispirato alla rivalutazione e allaccrescimento della
professionalità della categoria.
Sul piano organizzativo, la legge ha istituito i collegi
regionali (organi di autodisciplina
e autogoverno) e il collegio nazionale, il quale elabora
le norme di deontologia
professionale, opera quale organo disciplinare dappello
e svolge funzioni di
coordinamento dellattività dei collegi regionali.
In quanto professione protetta, il suo esercizio abusivo
è penalmente sanzionato
(lart.18 richiama espressamente lart. 348 del
Codice Penale); a questi fini
allinsegnamento professionale è stato equiparato
laccompagnamento retribuito di
clienti.
Alquanto tortuosa è la disciplina dellinsegnamento
da parte dei maestri di sci
stranieri, nella quale concorrono competenza statale e competenza
regionale. Lart.
12 comma 1° assegna alle regioni la regolamentazione
dellesercizio non saltuario
dei maestri non iscritti in albi regionali. Tali dovrebbero
essere, richiedendo
liscrizione la cittadinanza italiana o di altro Stato
appartenente alla Comunità
economica europea (ora Unione europea), i maestri provenienti
da Paesi terzi o i
maestri comunitari non tenuti alliscrizione
nel caso di attività prestata
temporaneamente.
Lesercizio della professione è subordinato
al riconoscimento dellequivalenza dei
titoli e della reciprocità. Esso è demandato
alla federazione sport invernali, dintesa
con il collegio nazionale dei maestri. Peraltro, la disposizione
deve ritenersi valevole
esclusivamente per i maestri dei Paesi terzi, poiché
per i maestri comunitari occorre
far riferimento al Decreto Legislativo 2.5.1994, n. 319
(intervenuto posteriormente
alla legge n. 91) attuativo della Direttiva 92/51 del Consiglio
dd. 18.6.1992 relativa a
un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale.
Lesercizio saltuario dellattività di
maestro (mediamente per non oltre 15 giorni,
anche non consecutivi, nellarco della stessa stagione,
limite in qualche caso ridotto
a 8 giorni o elevato a 30 se avviene nellambito di
una scuola di sci) richiede, in
alternativa, il nulla-osta del collegio regionale o una
semplice preventiva
comunicazione.
In tema di scuole di sci, la cui disciplina è lasciata
alla piena autonomia delle
regioni, la legge-quadro si limita a enunciare i seguenti
principi:
ogni scuola tendenzialmente dovrebbe raccogliere tutti i
maestri operanti in una
stessa stazione;
va favorita la concentrazione delle scuole esistenti, al
fine di razionalizzarne lattività;
la disciplina interna delle scuole devessere ispirata
al criterio democratico di
partecipazione dei maestri alla gestione e allorganizzazione.
Dottrina e giurisprudenza si trovano su posizioni sostanzialmente
comuni in
materia di responsabilità connessa allesercizio
dellattività del maestro di sci,
pacificamente collocata in un contesto contrattuale. 7
Il rapporto che lega il maestro allallievo è
infatti riconducibile al paradigma del
contratto dopera intellettuale. Allobbligo del
maestro di impartire allallievo
linsegnamento tecnico secondo i canoni propri di quella
disciplina e con la diligenza
media richiesta dalla professione, corrisponde per lallievo
lobbligo di cooperare con
il maestro, osservando le direttive da lui impartite e quello
di corrispondere il dovuto
compenso. La prestazione cui il maestro è tenuto
prescinde totalmente dal risultato(
è tipica obbligazione di mezzi ), dipendendo il buon
esito non soltanto dalla capacità
tecnico-didattico-dimostrativa del maestro, ma da molte
altre variabili, quali
lattitudine dellallievo e la sua applicazione.
Con lobbligo primario scaturente dal contratto (limpartire
linsegnamento tecnico)
concorre anche quello, non meno importante, di vigilare
sulla condotta dellallievo,
per garantirne lincolumità sua e dei terzi,
nel periodo in cui gli è affidato. Può
senzaltro affermarsi che il contratto attua un vero
e proprio affidamento della
persona fisica dellallievo al maestro, che si traduce
in un obbligo di custodia e
sorveglianza, da graduarsi in rapporto inversamente proporzionale
alla capacità
tecnica e alletà. E un dovere concorrente
che scaturisce dal principio, secondo cui
nelladempimento di ogni obbligazione deve usarsi lordinaria
diligenza (art. 1176
C.C.).
Piuttosto pacifica è anche lapplicabilità
allinsegnamento dello sci della presunzione
di responsabilità dettata dallart. 2048 C.C.
riguardante i danni provocati dallallievo a
terzi, della quale è gravato il precettore,
ferma la possibilità di esonerarsi dalla
presunzione dimostrando di non avere potuto impedire il
fatto o di avere fatto tutto il
possibile per impedirlo. 8
Per una rassegna di giurisprudenza sulla responsabilità
di maestri e scuole di sci
richiamo una mia ricerca presentata nellanno 1996
nellambito di un convegno
organizzato dalla Fondazione Courmayeur .-
Carlo Bruccoleri
8 Patti- Insegnamento dello sport e responsabilità
civile in Resp. Civ. 1992, pag. 509; Pret . Cavalese, 7.5.1981.
24
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
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di sci in Rivista di diritto sportivo 1977
(R.D.S.), p. 39
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in R.D.S 1975, p.247
ALBANESI Sciatori e maestri di sci in R.D.S.
1976, p.386
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in Riv. e prat. nellass. 1987, p.863
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in Prob. Giur. inf. sciat., p. 21
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degli impianti di sci in R.D.S. 1989, p.3
BEVILACQUA Responsabilità per infortuni derivanti
da difetto di manutenzione e apprestamento
delle piste di sci in R.D.S. 1983, p.527
BONDONI Il diritto sugli sci, Ed Libreria giuridica
VR 1977
BONDONI Rischio e responsabilità sui campi
di sci in Riv. Giur. Scuola 1985
BRUCCOLERI La responsabilità civile del maestro
e della scuola di sci in Rivista Professione
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BRUCCOLERI Responsabilità civile e penale nella
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minorenni 1984 monogr. pubblicata a cura della Cassa
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Brunico aprile 1986
GIOVANNINI La responsabilità civile nella gestione
delle piste di sci e conseguenti risvolti
assicurativi in P.M. n. 1989, p. 17
GIOVANNINI Obblighi di sicurezza e responsabilità
del gestore degli impianti e delle piste in Atti
del convegno Regole per uno sci più sicuro,
Ed.Osiride Rovereto 2002, p.18
LAZZARINI La Federazione internazionale dello sci
per la sicurezza degli sciatori
MELANI Aspetti assicurativi nella pratica dello sci
alpino in Atti del XXIX SKI-LEX Sesto Pusteria
2002
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2002