Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti
al trasporto di persone
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli
55 e 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251
del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
(in seguito denominati "impianti a fune") sono
progettati, costruiti, messi in servizio e gestiti allo
scopo di trasportare persone. Gli impianti a fune sono in
primo luogo impianti di trasporto utilizzati nelle stazioni
turistiche di montagna e comprendono le funicolari, le funivie,
le cabinovie, le seggiovie e le sciovie. Può trattarsi
anche di impianti a fune utilizzati nei trasporti urbani.
Alcuni tipi di impianti a fune possono avvalersi di principi
elementari del tutto differenti che non possono essere esclusi
a priori. È opportuno pertanto lasciare la possibilità
di introdurre requisiti specifici che rispettino gli stessi
obiettivi di sicurezza previsti dalla presente direttiva.
(2) L'uso degli impianti a fune è legato principalmente
al turismo, in particolare a quello di montagna, che ha
un ruolo importante nell'economia delle regioni interessate
e un'incidenza sempre maggiore sulla bilancia commerciale
degli Stati membri. Sotto il profilo tecnico, il settore
degli impianti a fune è anche correlato alle attività
industriali connesse con la produzione di beni strumentali
nonché con le attività dell'edilizia e di
ingegneria civile.
(3) Gli Stati membri devono garantire la sicurezza degli
impianti a fune dal momento della loro costruzione, messa
in servizio e durante l'esercizio. Insieme alle autorità
competenti essi sono anche responsabili in materia di diritto
fondiario, urbanistico e ambientale. Le normative nazionali
presentano forti differenze connesse a tecniche particolari
dell'industria nazionale e ad abitudini e know-how locali.
Esse prescrivono dimensioni e dispositivi particolari e
caratteristiche speciali. Questa situazione obbliga i fabbricanti
a ridefinire i loro prodotti per ogni appalto, impedisce
l'offerta di soluzioni standard e va a detrimento della
competitività.
(4) Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e
sanitari è inderogabile per garantire la sicurezza
degli impianti a fune. Detti requisiti devono essere applicati
con discernimento, per tener conto del livello tecnologico
esistente al momento della costruzione nonché degli
imperativi tecnici ed economici.
(5) Inoltre, gli impianti a fune possono avere un carattere
transfrontaliero e che pertanto la loro fabbricazione può
essere ostacolata dall'esistenza di normative nazionali
contraddittorie.
(6) Occorre pertanto definire per tutta la Comunità,
requisiti essenziali di sicurezza e di salute delle persone,
di protezione dell'ambiente e di protezione dei consumatori
applicabili agli impianti a fune, ai sottosistemi e ai loro
componenti di sicurezza, altrimenti il riconoscimento reciproco
delle normative nazionali comporterebbe, dal punto di vista
politico e tecnico, difficoltà insormontabili per
l'interpretazione e la responsabilità. Analogamente,
senza la previa definizione di esigenze normative armonizzate,
la normalizzazione non è uno strumento idoneo a risolvere
i problemi.
(7) Di norma nei vari Stati membri la responsabilità
di approvare gli impianti a fune è affidata a un
servizio delle autorità competenti. In alcuni casi
l'approvazione dei componenti non può essere ottenuta
a priori, bensì soltanto su richiesta del cliente.
Del pari, la verifica imposta prima della messa in servizio
dell'impianto a fune può portare a respingere alcuni
componenti o alcune soluzioni tecnologiche. Tali eventualità
comportano costi supplementari, ritardi nei termini e sono
penalizzanti soprattutto per i fabbricanti non nazionali.
D'altra parte, gli impianti a fune sono oggetto di una stretta
vigilanza da parte dei servizi pubblici anche durante il
loro esercizio. Le cause di gravi incidenti possono essere
legate alla scelta del sito, al sistema di trasporto propriamente
detto, alle opere o alle modalità di gestione e manutenzione.
(8) In queste condizioni, la sicurezza degli impianti a
fune è in funzione sia dei vincoli imposti dal sito
sia della qualità delle forniture industriali e delle
modalità di assemblaggio, montaggio sul sito e sorveglianza
durante l'esercizio. Ciò sottolinea l'importanza
di avere una visione globale dell'impianto a fune per valutare
il livello di sicurezza nonché un approccio comune,
a livello comunitario, degli aspetti di garanzia della qualità.
In queste condizioni, per consentire ai fabbricanti di superare
le difficoltà cui sono attualmente confrontati e
agli utenti di poter pienamente fruire degli impianti a
fune e per garantire inoltre uno sviluppo di livello analogo
in tutti gli Stati membri, occorre definire una serie di
requisiti e di procedure di controllo e di verifica, applicati
uniformemente in tutti gli Stati membri.
(9) Le persone che utilizzano gli impianti provenienti da
tutti gli Stati membri, e anche dal di fuori di essi, devono
essere certi di usufruire di un livello di sicurezza soddisfacente.
A tal fine, vanno definiti procedure e metodi per l'esame,
il controllo e la verifica. Tali modalità portano
a utilizzare dispositivi tecnici normalizzati che devono
essere incorporati negli impianti a fune.
(10) Qualora, in base alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio(4)
un impianto a fune debba formare oggetto di una valutazione
di impatto ambientale, detta valutazione va effettuata.
Oltre che degli effetti menzionati nella suddetta direttiva,
è necessario tener conto allo stesso tempo della
protezione dell'ambiente e delle esigenze di sviluppo durevole
del turismo.
(11) Gli impianti a fune possono rientrare nell'ambito di
applicazione della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto nonché degli enti che operano
nel settore delle telecomunicazioni(5).
(12) Le specifiche tecniche devono figurare nei documenti
generali o nei capitolati d'oneri propri di ogni appalto.
Queste specifiche tecniche devono essere definite con riferimento
a specifiche europee, qualora esse esistano.
(13) Per poter provare più facilmente il rispetto
dei requisiti essenziali, sono utili norme europee armonizzate
dalla cui osservanza derivi la presunzione che il prodotto
soddisfa i suddetti requisiti essenziali. Le norme europee
armonizzate sono elaborate da organizzazioni private e devono
rimanere facoltative. A tal fine, il comitato europeo di
normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (Cenelec) sono stati indicati come organismi
competenti per adottare norme armonizzate nel rispetto degli
orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione
e i due suddetti organismi, sottoscritti il 13 novembre
1984.
(14) Ai fini della presente direttiva, per norma armonizzata
si intende una specifica tecnica (norma europea o documento
di armonizzazione) adottata da uno di questi organismi o
da ambedue su richiesta della Commissione ai sensi della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche
e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione(6),
e nel rispetto degli orientamenti generali summenzionati.
Per le questioni di normalizzazione è opportuno che
la Commissione sia assistita dal comitato di cui alla suddetta
direttiva, il quale si avvale, se necessario, della consulenza
di esperti tecnici.
(15) Si presumono conformi ai requisiti essenziali oggetto
della presente direttiva, senza che sia necessario fornire
giustificazioni particolari, soltanto i componenti di sicurezza
o i sottosistemi di un impianto conformi ad una norma nazionale
che recepisce una norma armonizzata che è stata oggetto
di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
(16) In mancanza di specifiche europee, si dovrebbero definire,
per quanto possibile, le specifiche tecniche facendo riferimento
alle altre norme applicate nella Comunità. I committenti
possono definire le specifiche supplementari necessarie
per completare le specifiche europee o le altre norme. In
ogni caso, queste disposizioni devono consentire di garantire
l'osservanza dei requisiti armonizzati a livello comunitario
cui devono conformarsi gli impianti a fune.
(17) Inoltre riveste interesse, per gli Stati membri, un
sistema internazionale di normalizzazione in grado di fornire
norme che siano effettivamente utilizzate dai partner del
commercio internazionale e che soddisfino i requisiti della
politica comunitaria.
(18) Attualmente, in alcuni Stati membri, i committenti
possono indicare le procedure di controllo e di verifica
nella documentazione generale o nel capitolato d'oneri di
ogni appalto. Queste procedure, in particolare per quanto
riguarda i componenti di sicurezza, devono in futuro rientrare
nell'ambito della risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre
1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione
della conformità(7). La nozione di componente di
sicurezza comprende elementi materiali e immateriali come
il software. Nelle procedure di valutazione delle conformità
dei componenti di sicurezza, si devono utilizzare i moduli
di cui alla decisione 93/465/CEE del Consiglio(8). Per i
componenti di sicurezza, occorre definire i principi e le
condizioni per applicare la garanzia della qualità
a livello della progettazione. Questa impostazione è
necessaria per favorire la diffusione del sistema di garanzia
di qualità presso le imprese.
(19) Nell'ambito dell'analisi metodica della sicurezza dell'impianto
a fune, vanno individuati i componenti responsabili della
sicurezza dell'impianto a fune.
(20) Nei loro capitolati d'oneri, i committenti stabiliscono
le caratteristiche che i fabbricanti devono rispettare contrattualmente,
in particolare per i componenti di sicurezza, facendo riferimento
alle specifiche europee. La conformità dei componenti
è pertanto connessa principalmente al loro campo
d'impiego e non solo alla libera circolazione sul mercato
comunitario.
(21) Per i componenti di sicurezza dev'essere prevista una
marcatura CE apposta o dal fabbricante o dal suo mandatario
stabilito nella Comunità. Tale marcatura garantisce
la conformità del componente stesso alle disposizioni
della presente direttiva e delle altre direttive comunitarie
in vigore riguardanti l'apposizione della marcatura CE.
(22) Non è necessario apporre la marcatura CE ai
sottosistemi soggetti alle disposizioni della presente direttiva,
bensì, in base alla valutazione della conformità
eseguita secondo la procedura all'uopo prevista nella presente
direttiva, è sufficiente la dichiarazione di conformità.
Ciò lascia impregiudicato l'obbligo per i fabbricanti
di apporre la marcatura CE su determinati sottosistemi per
provarne la conformità ad altre disposizioni comunitarie
che li riguardano.
(23) La responsabilità degli Stati membri in materia
di sicurezza, salute e altri aspetti disciplinati dai requisiti
essenziali sul loro territorio deve essere riconosciuta
in una clausola di salvaguardia che preveda procedure comunitarie
adeguate.
(24) È necessario disporre di una procedura per la
verifica dei sottosistemi di un impianto a fune prima della
loro messa in servizio. Tale verifica deve consentire alle
autorità responsabili di essere certe che, in ciascuna
fase della progettazione, della costruzione e della messa
in servizio, il risultato conseguito sia conforme alle disposizioni
pertinenti della presente direttiva. Ciò deve consentire
altresì ai fabbricanti di poter fare affidamento
su una parità di trattamento indipendentemente dallo
Stato membro. Devono pertanto essere definiti anche i principi
e le condizioni dell'esame CE dei sottosistemi di un impianto
a fune.
(25) I vincoli connessi con l'esercizio degli impianti a
fune devono essere presi in considerazione nell'analisi
di sicurezza, senza tuttavia che siano rimessi in discussione
il principio della libera circolazione delle merci o la
sicurezza di tali impianti. Di conseguenza, anche se la
presente direttiva non riguarda propriamente l'esercizio
degli impianti a fune, la Commissione deve proporre agli
Stati membri una serie di raccomandazioni affinché
l'esercizio degli impianti a fune situati sui loro territori
assicuri un'alta protezione degli utenti, del personale
operativo e dei terzi.
(26) Per gli impianti a fune, le innovazioni tecnologiche
possono essere sperimentate su scala reale soltanto al momento
della realizzazione di un nuovo impianto. Pertanto, occorre
prevedere una procedura che, pur controllando l'osservanza
dei requisiti essenziali, consenta di stabilire condizioni
specifiche.
(27) Si devono conformare ai requisiti di cui alla presente
direttiva gli impianti a fune che sono già stati
oggetto di un'autorizzazione, senza che ne sia stata iniziata
la costruzione, o che sono già in costruzione, a
meno che gli Stati membri, in modo motivato, decidano diversamente,
pur garantendo lo stesso grado elevato di protezione. In
caso di modifica di impianti a fune esistenti, le disposizioni
della presente direttiva vanno osservate qualora, per tali
lavori, sia necessaria un'autorizzazione ai sensi della
legislazione nazionale.
(28) Non è necessario prescrivere che tutti gli impianti
a fune esistenti siano resi conformi alle disposizioni applicabili
a quelli nuovi. Tuttavia, ciò può rivelarsi
necessario se non sono rispettati gli obiettivi essenziali
di sicurezza. In tale ipotesi, la Commissione deve proporre
agli Stati membri una serie di raccomandazioni affinché
gli impianti a fune esistenti sul loro territorio assicurino
un grado elevato di protezione degli utenti alla luce delle
disposizioni applicabili, in materia, agli impianti a fune
nuovi.
(29) Gli organismi notificati preposti all'espletamento
delle procedure di valutazione della conformità dei
componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti
a fune devono, in particolare in mancanza di specifiche
europee, coordinare le loro decisioni il più strettamente
possibile. La Commissione deve vigilare affinché
ciò avvenga effettivamente.
(30) L'adeguata attuazione dei requisiti essenziali, in
particolare per quanto concerne il livello di sicurezza
dell'impianto e il coordinamento delle procedure, richiede
l'istituzione di un comitato.
(31) Le misure necessarie per l'attuazione della presente
direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE
del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità
per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alle Commissione(9),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica agli impianti a fune
adibiti al trasporto di persone.
2. Ai fini della presente direttiva, per "impianti
a fune adibiti al trasporto di persone" si intendono
impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti,
assemblati e messi in servizio al fine di fornire un servizio
di trasporto di persone.
In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono
trasportate in veicoli oppure da dispositivi di traino che
vengono mossi e/o sospesi da funi disposte lungo il tracciato.
3. Gli impianti interessati sono:
a) le funicolari e gli altri impianti i cui veicoli sono
portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati
da una o più funi;
b) le funivie, i cui veicoli sono portati e/o trainati da
una o più funi; questa categoria comprende anche
le cabinovie e le seggiovie;
c) le sciovie, che trainano mediante una fune gli utenti
muniti di attrezzatura appropriata.
4. La presente direttiva si applica:
- agli impianti costruiti e messi in servizio a decorrere
dalla sua entrata in vigore,
- ai sottosistemi ed ai componenti di sicurezza immessi
sul mercato a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Essa riguarda le disposizioni di armonizzazione necessarie
e sufficienti ad assicurare e garantire il rispetto dei
requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Se caratteristiche, sottosistemi o componenti di sicurezza
significativi di impianti esistenti costituiscono oggetto
di modifiche richiedenti che lo Stato membro interessato
rilasci una nuova autorizzazione di messa in servizio, tali
modifiche e le loro incidenze sul complesso dell'impianto
devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'articolo
3, paragrafo 1.
5. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- "impianto": il sistema completo installato nel
suo sito, composto dall'infrastruttura e dai sottosistemi
elencati nell'allegato I; per infrastruttura disegnata specificamente
per ciascun impianto e realizzata sul posto si intende il
tracciato, i dati del sistema, le opere della linea e delle
stazioni che sono necessarie per la costruzione e il funzionamento
dell'impianto, fondamenta comprese;
- "componente di sicurezza": qualsiasi componente
elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme
completo di materiale e qualsiasi dispositivo, incorporato
nell'impianto allo scopo di garantire la sicurezza e individuato
dall'analisi di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio
per la sicurezza delle persone, siano essi utenti, personale
operativo o terzi;
- "committente dell'impianto": qualisiasi persona
fisica o giuridica che appalta la realizzazione dell'impianto;
- "requisiti tecnici per l'esercizio": l'insieme
delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono
sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili
alla sicurezza dell'esercizio;
- "requisiti relativi alla manutenzione tecnica":
l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che
incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono
indispensabili alla manutenzione per garantire la sicurezza
del servizio.
6. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione della presente
direttiva:
- gli ascensori ai sensi della direttiva 95/16/CE(10);
- le tranvie a funi di tipo tradizionale;
- gli impianti utilizzati per scopi agricoli;
- i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi
di divertimenti, nonché gli impianti di tali parchi
che servono per il divertimento e non come mezzi adibiti
al trasporto di persone;
- gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali;
- i traghetti fluviali a fune;
- le ferrovie a cremagliera;
- gli impianti trainati mediante catene.
Articolo 2
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano
fatte salve le altre direttive comunitarie; tuttavia, l'osservanza
dei requisiti essenziali della presente direttiva può
richiedere il ricorso a specifiche europee particolari stabilite
a tal fine.
2. Per "specifica europea" si intende una specifica
tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma
nazionale che recepisce una norma europea.
3. I riferimenti delle specifiche europee, che consistono
o in specifiche tecniche comuni o in omologazioni tecniche
europee ai sensi della direttiva 93/38/CEE o ancora in norme
nazionali intese a recepire norme europee armonizzate, sono
oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme
nazionali che recepiscono le norme europee armonizzate.
5. In assenza di norme europee armonizzate, gli Stati membri
adottano le disposizioni necessarie affinché siano
comunicate alle parti interessate le norme nazionali e le
specifiche tecniche esistenti considerate importanti o utili
per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali di
cui all'articolo 3, paragrafo 1.
6. Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per completare
le specifiche europee o le altre norme non devono compromettere
l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo
3, paragrafo 1.
7. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le
specifiche europee di cui al paragrafo 2 non soddisfino
interamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro si rivolgono
al comitato di cui all'articolo 17, esponendo i loro motivi.
Il comitato esprime un parere d'urgenza.
In considerazione del parere di detto comitato e, qualora
si tratti di norme europee armonizzate, previa consultazione
del comitato di cui alla direttiva 98/34/CE, la Commissione
notifica agli Stati membri la necessità o meno della
revoca delle relative specifiche europee dalle pubblicazioni
di cui al paragrafo 3.
Articolo 3
1. Gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi,
nonché i componenti di sicurezza di un impianto devono
rispondere ai requisiti essenziali di cui all'allegato II
che sono loro applicabili.
2. Se una norma nazionale che recepisce una norma europea
armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee è conforme
ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, gli impianti
e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché
i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi
di detta norma si presumono conformi ai requisiti essenziali
di cui trattasi.
Articolo 4
1. Tutti i progetti di impianto devono essere sottoposti,
su richiesta del committente o del suo mandatario, all'analisi
di sicurezza definita nell'allegato III, che prende in considerazione
tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza del sistema e
del suo ambiente nel quadro delle fasi di progettazione,
realizzazione e messa in servizio e che consente, in base
all'esperienza maturata, di individuare i rischi che potrebbero
manifestarsi in corso di funzionamento.
2. L'analisi di sicurezza dà luogo all'elaborazione
di una relazione sulla sicurezza che deve indicare le misure
previste per affrontare i rischi e che deve contenere l'elenco
dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi cui si applicano
le disposizioni dei capitoli II o III.
CAPITOLO II
COMPONENTI DI SICUREZZA
Articolo 5
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie
affinché i componenti di sicurezza:
- siano immessi sul mercato solo se consentono di realizzare
impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo
3, paragrafo 1;
- siano messi in servizio soltanto se consentono di realizzare
impianti che non mettano a rischio la sicurezza e la salute
delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni, in
caso di corretta installazione e manutenzione nonché
di esercizio conforme alla loro destinazione.
2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano
la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel
rispetto del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari
per garantire la protezione delle persone e, in particolare,
dei lavoratori durante l'uso degli impianti in questione,
sempre che ciò non implichi modifiche di detti impianti
rispetto alla presente direttiva.
Articolo 6
Gli Stati membri non possono, sul loro territorio e in base
alla presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare
l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza in
vista del loro impiego per gli impianti se detti componenti
sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 7
1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le disposizioni
della presente direttiva che li riguardano i componenti
di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, muniti
della marcatura "CE" di conformità il cui
modello figura nell'allegato IX e accompagnati dalla dichiarazione
"CE" di conformità di cui all'allegato
IV.
2. Prima di immettere sul mercato un componente di sicurezza,
il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
deve:
a) sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura
di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato
V, e
b) apporre la marcatura "CE" di conformità
sul componente di sicurezza e redigere una dichiarazione
"CE" di conformità ai sensi dell'allegato
IV in base ai moduli di cui alla decisione 93/465/CEE.
3. La procedura di valutazione della conformità di
un componente di sicurezza è istruita, su richiesta
del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità,
dall'organismo notificato di cui all'articolo 16 da essi
scelto a tal fine.
4. Qualora i componenti di sicurezza siano oggetto di altre
direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione
della marcatura "CE" di conformità, questa
indica che i componenti di sicurezza si presumono conformi
alle disposizioni di queste altre direttive.
5. Qualora né il fabbricante, né il suo mandatario
stabilito nella Comunità abbiano adempiuto agli obblighi
previsti dai paragrafi da 1 a 4, tali obblighi incombono
alla persona che immette sul mercato comunitario il componente
di sicurezza. Gli stessi obblighi incombono a chi fabbrica
i componenti di sicurezza per il proprio uso.
CAPITOLO III
SOTTOSISTEMI
Articolo 8
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché
i sottosistemi di cui all'allegato I siano immessi sul mercato
solo se consentono di realizzare impianti che rispondono
ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo
1.
Articolo 9
Gli Stati membri non possono, sul loro territorio e in base
alla presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare
l'immissione sul mercato dei sottosistemi in vista del loro
impiego per gli impianti, se questi sottosistemi soddisfano
le disposizioni della presente direttiva.
Articolo 10
1. Gli Stati membri considerano conformi ai requisiti essenziali
corrispondenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i sottosistemi
di cui all'allegato I corredati della dichiarazione "CE"
di conformità prevista all'allegato VI e della documentazione
tecnica prevista al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Su richiesta del fabbricante, del suo mandatario stabilito
nella Comunità o, in mancanza di questi, della persona
fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema,
l'organismo notificato di cui all'articolo 16 di loro scelta
istruisce la procedura di esame "CE" dei sottosistemi.
La dichiarazione "CE" di conformità è
redatta dal fabbricante o dal suo mandatario o da tale persona
fisica o giuridica in base all'esame "CE" di cui
all'allegato VII.
3. L'organismo notificato deve rilasciare l'attestato di
esame "CE" ai sensi dell'allegato VII e elaborare
la documentazione tecnica che l'accompagna. La documentazione
tecnica deve contenere tutti i documenti necessari relativi
alle caratteristiche del sottosistema e, se necessario,
tutti i documenti che attestino la conformità dei
componenti di sicurezza. Essa deve inoltre contenere tutti
gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di esercizio
nonché alle istruzioni di manutenzione.
CAPITOLO IV
IMPIANTI
Articolo 11
1. Ogni Stato membro stabilisce le procedure di autorizzazione
alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti
installati sul suo territorio.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate
e stabiliscono le procedure affinché, nel caso di
impianti costruiti nel loro territorio, i componenti di
sicurezza e i sottosistemi di cui all'allegato I possano
essere installati e messi in servizio soltanto se consentono
che tali impianti, se installati e mantenuti in efficienza
correttamente nonché utilizzati conformemente alla
loro destinazione, non mettano a rischio la sicurezza e
la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei
beni.
3. Qualora uno Stato membro ritenga che il componente di
sicurezza o il sottosistema di cui all'allegato I presentino
caratteristiche innovative in termini di progettazione o
di costruzione, esso adotta tutte le misure appropriate
e può corredare la costruzione e/o la messa in servizio
dell'impianto, nel quale un siffatto componente di sicurezza
o un siffatto sistema innovativo deve essere impiegato,
di condizioni particolari. Lo Stato membro comunica immediatamente
tali condizioni particolari alla commissione motivandole
debitamente. La Commissione interpella senza indugio il
comitato di cui all'articolo 17.
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate
affinché gli impianti possano essere costruiti e
messi in servizio soltanto se sono stati progettati e realizzati
in modo da non pregiudicare l'osservanza dei requisiti essenziali
di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
5. In base alle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli
Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare
la libera circolazione dei componenti di sicurezza e dei
sottosistemi di cui all'allegato I e corredati della dichiarazione
"CE" di conformità di cui agli articoli
7 o 10.
6. L'analisi di sicurezza, le dichiarazioni "CE"
di conformità e la relativa documentazione tecnica
dei componenti di sicurezza dei sottosistemi di cui all'allegato
I debbono essere consegnati dal committente o dal suo mandatario
all'autorità competente preposta al rilascio dell'autorizzazione
dell'impianto e conservati in copia presso l'impianto.
7. Gli Stati membri devono provvedere affinché siano
resi disponibili l'analisi di sicurezza, la relazione sulla
sicurezza e la documentazione tecnica e tutti i documenti
relativi alle caratteristiche dell'impianto nonché,
se del caso, tutti i documenti che attestino la conformità
dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato
I. La documentazione deve inoltre comprendere le condizioni
e le limitazioni di esercizio, come pure tutte le istruzioni
per la riparazione, la sorveglianza, la regolazione e la
manutenzione.
Articolo 12
Fatte salve altre disposizioni legislative, gli Stati membri
non possono vietare, limitare o ostacolare, sul loro territorio,
la costruzione e la messa in servizio degli impianti conformi
alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 13
Gli Stati membri vigilano a che un impianto possa essere
mantenuto in funzione solo se soddisfa le condizioni stabilite
nella relazione sulla sicurezza.
CAPITOLO V
MISURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 14
1. Se uno Stato membro constata che un componente di sicurezza
corredato della marcatura "CE" di conformità
immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua
destinazione, o un sottosistema corredato della dichiarazione
"CE" di conformità di cui all'articolo
10, paragrafo 1, e utilizzato conformemente alla sua destinazione
mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone
e, eventualmente, la sicurezza dei beni, adotta tutte le
misure appropriate per limitare le condizioni di impiego
di tale componente o di tale sottosistema o vietarne l'utilizzazione.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle
misure adottate, indicando i motivi della sua decisione,
precisando se la non conformità deriva in particolare:
a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo
3, paragrafo 1;
b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, qualora ne sia invocata
l'applicazione;
c) da una lacuna delle specifiche europee di cui all'articolo
2, paragrafo 2.
2. La Commissione consulta al più presto le pari
interessate. Se a seguito di questa consultazione essa constata:
- che le misure sono giustificate, ne informa immediatamente
lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati
membri; se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata
dall'esistenza di una lacuna delle specifiche europee e
lo Stato membro che l'ha adottata intende mantenerla, la
Commissione, dopo aver consultato le parti interessate,
avvia la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 7;
- che le misure relative a un componente di sicurezza non
sono giustificate, essa ne informa immediatamente il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nella Comunità, nonché
lo Stato membro che ha adottato dette misure;
- che le misure relative a un sottosistema non sono giustificate,
essa ne informa immediatamente il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità ovvero, in mancanza, la
persona fisica o giuridica che ha immesso il sottosistema
sul mercato, nonché lo Stato membro che ha adottato
dette misure.
3. Se un componente di sicurezza corredato della marcatura
"CE" di conformità risulta non conforme,
lo Stato membro competente adotta le misure appropriate
nei confronti della persona che ha apposto detta marcatura
e ha redatto la dichiarazione "CE" di conformità,
e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
4. Se un sottosistema corredato della dichiarazione "CE"
di conformità risulta non conforme, lo Stato membro
competente adotta le misure appropriate nei confronti della
persona che ha redatto la dichiarazione e ne informa la
Commissione e gli altri Stati membri.
5. La Commissione fa in modo che gli Stati membri siano
informati sui risultati della procedura.
Articolo 15
Qualora uno Stato membro constati che un impianto autorizzato
e utilizzato conformemente alla sua destinazione mette a
rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente,
la sicurezza dei beni, adotta tutte le misure appropriate
per limitarne le condizioni di esercizio o per vietarne
l'esercizio.
CAPITOLO VI
ORGANISMI NOTIFICATI
Articolo 16
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri
Stati membri gli organismi preposti all'espletamento della
procedura di valutazione della conformità di cui
agli articoli 7 e 10, indicando per ciascuno di essi il
settore di competenza. La Commissione attribuisce loro numeri
di identificazione e pubblica, nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, l'elenco di questi organismi
con il rispettivo numero di identificazione, nonché
i settori di loro competenza, e provvede al suo aggiornamento.
2. Gli Stati membri devono applicare i criteri di cui all'allegato
VIII per la valutazione degli organismi da notificare. Gli
organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti
nelle norme europee armonizzate pertinenti sono considerati
conformi a detti criteri.
3. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo deve
revocare la notifica qualora constati che l'organismo stesso
non risponde più ai criteri di cui all'allegato VIII.
Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri
Stati membri.
4. Se del caso, il coordinamento degli organismi notificati
è attuato a norma dell'articolo 17.
CAPITOLO VII
COMITATO
Articolo 17
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
CAPITOLO VIII
MARCATURA "CE" DI CONFORMITÀ
Articolo 18
1. La marcatura "CE" di conformità è
costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo
grafico il cui modello figura all'allegato IX.
2. La marcatura "CE" di conformità deve
essere apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente
di sicurezza o, se ciò non è possibile, su
una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo
permanente.
3. È vietato apporre sui componenti di sicurezza
marcature o iscrizioni che possano indurre altri in errore
circa il significato e il simbolo grafico della marcatura
"CE" di conformità. Ogni altra marcatura
può essere apposta, purché questo non limiti
la visibilità e la leggibilità della marcatura
"CE" di conformità.
4. Fatto salvo l'articolo 14:
a) ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di
apposizione indebita della marcatura "CE" di conformità
comporta, per il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunità, l'obbligo di conformare il componente
di sicurezza alle disposizioni sulla marcatura "CE"
di conformità e di far cessare l'infrazione alle
condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
b) nel caso in cui la mancanza di conformità persista,
lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare
o vietare l'immissione sul mercato di detto componente di
sicurezza o a garantirne il ritiro dal mercato secondo la
procedura di cui all'articolo 14.
CAPITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Qualsiasi decisione adottata in applicazione della presente
direttiva, che limiti l'impiego di componenti di sicurezza
o dei sottosistemi in un impianto o, la loro immissione
sul mercato, deve essere motivata. Essa è notificata
senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure
di ricorso ammesse dalla legislazione in vigore nello Stato
membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi
devono essere presentati.
Articolo 20
Gli impianti che sono già stati oggetto di un'autorizzazione,
senza che ne sia stata iniziata la costruzione prima della
data di entrata in vigore della presente direttiva, devono
essere conformi ai requisiti della presente direttiva, a
meno che gli Stati membri, in modo motivato, decidano diversamente,
pur garantendo un grado elevato di sicurezza.
Articolo 21
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 maggio
2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri ammettono, per un periodo di quattro
anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:
- la costruzione e la messa in servizio degli impianti,
- l'immissione sul mercato dei sottosistemi e dei componenti
di sicurezza,
conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla
data di entrata in vigore della presente direttiva.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una realzione sull'attuazione della presente direttiva e,
in particolare, dell'articolo 1, paragrafo 6, e dell'articolo
17, entro il 3 maggio 2004 e, se del caso, presenta delle
proposte.
Articolo 22
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 23
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Gama
(1) GU C 70 dell'8.3.1994, pag. 8, e GU C
22 del 26.1.1996, pag. 12.
(2) GU C 388 del 31.12.1994, pag. 26.
(3) Parere del Parlamento europeo del 6 aprile 1995 (GU
C 109 dell'1.5.1995, pag. 122), confermato il 27 ottobre
1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione
comune del Consiglio del 28 giugno 1999 (GU C 243 del 27.8.1999,
pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 27 ottobre
1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione
del Consiglio del 16 dicembre 1999.
(4) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag.
40). Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L
73 del 14.3.1997, pag. 5).
(5) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata
da ultimo dalla direttiva 98/4/CE (GU L 101 dell'1.4.1998,
pag. 1).
(6) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata
dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 31).
(7) GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1.
(8) Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993,
concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure
di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione
e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità,
da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica
(GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(10) Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del
7.9.1995, pag. 1).
ALLEGATO I
SOTTOSISTEMI DI UN IMPIANTO
Ai fini della presente direttiva, un impianto si compone
delle infrastrutture e dei sottosistemi elencati in prosieguo,
dovendo ogni volta essere presi in considerazione i requisiti
di idoneità al servizio e quelli relativi alla manutenzione
tecnica:
1. Funi e attacchi di funi
2. Argani e freni
3. Dispositivi meccanici
3.1. Dispositivi di tensione delle funi
3.2. Meccanismi delle stazioni
3.3. Meccanica di linea
4. Veicoli
4.1. Cabine, sedili e dispositivi di traino
4.2. Sospensione
4.3. Carrelli
4.4. Collegamenti con le funi
5. Dispositivi elettrotecnici
5.1. Dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza
5.2. Dispositivi di comunicazione e di informazione
5.3. Dispositivi parafulmini
6. Dispositivi di soccorso
6.1. Dispositivi di soccorso fissi
6.2. Dispositivi di soccorso mobili
ALLEGATO II
REQUISITI ESSENZIALI
1. Oggetto
Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che
si applicano alla progettazione, alla costruzione e alla
messa in servizio degli impianti definiti all'articolo 1,
paragrafo 5, della presente direttiva e i requisiti di idoneità
al servizio nonché quelli relativi alla manutenzione
tecnica.
2. Requisiti generali
2.1. Sicurezza delle persone
La sicurezza degli utenti, del personale e dei terzi è
un requisito fondamentale per la progettazione, la costruzione
e l'esercizio degli impianti.
2.2. Principi di sicurezza
Per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione e
i requisiti di idoneità all'esercizio, nonché
quelli relativi alla manutenzione tecnica di un impianto,
devono essere applicati nell'ordine i principi seguenti:
- eliminare o almeno ridurre i pericoli mediante soluzioni
progettuali o costruttive;
- definire e adottare le misure di protezione necessarie
rispetto ai pericoli che non possono essere eliminati mediante
soluzioni progettuali o costruttive;
- definire e rendere note le precauzioni da prendere per
evitare i pericoli che non è stato possibile eliminare
completamente mediante le soluzioni e le misure di cui al
primo e al secondo trattino.
2.3. Considerazione dei vincoli esterni
Ogni impianto deve essere progettato e costruito in modo
che possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza tenendo
conto del tipo dell'impianto, delle caratteristiche del
terreno e dell'ambiente, delle condizioni atmosferiche e
meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali
ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze.
2.4. Dimensionamento
L'impianto, i sottosistemi e tutti i suoi componenti di
sicurezza devono essere dimensionati, progettati e realizzati
in modo da resistere con una sicurezza sufficiente alle
sollecitazioni corrispondenti a tutte le condizioni prevedibili,
anche fuori esercizio, tenendo conto in particolare delle
azioni esterne, degli effetti dinamici e dei fenomeni di
fatica, conformemente allo stato dell'arte, in particolare
per la scelta dei materiali.
2.5. Montaggio
2.5.1. L'impianto, i sottosistemi e tutti i componenti di
sicurezza devono essere progettati e realizzati in modo
da garantirne l'assemblaggio e l'installazione in condizioni
di sicurezza.
2.5.2. I componenti di sicurezza devono essere progettati
in modo che gli errori di assemblaggio vengano resi impossibili
o dalla loro costruzione o mediante appropriate marcature
sui componenti stessi.
2.6. Integrità dell'impianto
2.6.1. I componenti di sicurezza devono essere progettati,
realizzati e utilizzati in modo che sia garantita sempre
la loro integrità funzionale e/o la sicurezza dell'impianto,
secondo quanto definito nell'analisi di sicurezza di cui
all'allegato III, affinché un loro guasto sia altamente
improbabile e con un adeguato margine di sicurezza.
2.6.2. L'impianto deve essere progettato e realizzato in
modo che, nel suo esercizio, qualsiasi eventuale guasto
di un componente che possa incidere, anche indirettamente,
sulla sicurezza, sia oggetto a tempo opportuno di un'adeguata
misura.
2.6.3. Le garanzie di cui ai punti 2.6.1 e 2.6.2 devono
applicarsi durante tutto l'intervallo di tempo compreso
tra due verifiche previste del componente di cui si tratta.
Gli intervalli per la verifica dei componenti di sicurezza
devono essere chiaramente specificati nelle istruzioni.
2.6.4. I componenti di sicurezza installati negli impianti
come pezzi di ricambio devono soddisfare i requisiti essenziali
della presente direttiva nonché le condizioni concernenti
l'azione combinata con gli altri componenti dell'impianto.
2.6.5. Si devono adottare disposizioni affinché gli
effetti di un incendio nell'impianto non mettano a rischio
la sicurezza delle persone trasportate e del personale.
2.6.6. Si devono adottare disposizioni particolari per proteggere
gli impianti e le persone dalle conseguenze dei fulmini.
2.7. Dispositivi di sicurezza
2.7.1. Qualsiasi malfunzionamento che si verifichi nell'impianto
capace di provocare un'avaria pregiudizievole per la sicurezza
deve, se possibile, essere rilevato, segnalato e trattato
da un dispositivo di sicurezza. Lo stesso vale per qualsiasi
avvenimento esterno normalmente prevedibile e che possa
mettere a repentaglio la sicurezza.
2.7.2. L'impianto deve poter essere arrestato manualmente
in qualsiasi momento.
2.7.3. Dopo un arresto provocato da un dispositivo di sicurezza,
la rimessa in funzione dell'impianto dev'essere possibile
solo dopo che siano state adottate le misure del caso.
2.8. Requisiti relativi alla manutenzione tecnica
L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da
consentire di effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione,
ordinari e straordinari, in condizioni di sicurezza.
2.9. Disturbo da emissioni
L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che
il disturbo interno ed esterno derivante dalle emissioni
di gas inquinanti, dal rumore o dalle vibrazioni rispetti
i limiti prescritti.
3. Requisiti concernenti le infrastrutture
3.1. Tracciato, velocità, distanziamento dei veicoli
3.1.1. L'impianto deve essere progettato per funzionare
in condizioni di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche
del terreno e dei dintorni, delle condizioni atmosferiche
e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali
ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, in modo
da non provocare inconvenienti e pericoli, in qualsiasi
condizione di utilizzazione, manutenzione o evacuazione
delle persone.
3.1.2. Si deve garantire lateralmente e verticalmente una
distanza sufficiente tra i veicoli, i dispositivi di traino,
le vie di corsa, le funi, ecc. e le eventuali opere nonché
gli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze,
tenendo conto degli spostamenti verticali, longitudinali
e laterali delle funi e dei veicoli o dei dispositivi di
traino, ponendosi nelle condizioni prevedibili di esercizio
più sfavorevoli.
3.1.3. La distanza massima tra i veicoli e il suolo deve
tener conto della natura dell'impianto, dei tipi di veicoli
e delle modalità di soccorso. Nel caso di veicoli
aperti, essa deve tenere conto del pericolo di caduta e
degli aspetti psicologici connessi all'altezza del sorvolo.
3.1.4. La velocità massima dei veicoli o dei dispositivi
di traino, il loro distanziamento minimo nonché le
loro prestazioni di accelerazione e di frenatura devono
essere scelti in modo da garantire la sicurezza delle persone
e del funzionamento dell'impianto.
3.2. Stazioni e opere di linea
3.2.1. Le stazioni e le opere di linea devono essere progettate,
costruite ed attrezzate in modo da essere stabili. Esse
devono consentire una guida sicura delle funi, dei veicoli
e dei dispositivi di traino e devono poter essere sottoposte
a manutenzione in piena sicurezza, indipendentemente dalle
possibili condizioni di esercizio.
3.2.2. Le aree di imbarco e di sbarco dell'impianto devono
essere configurate in modo da consentire la circolazione
dei veicoli, dei dispositivi di traino e delle persone in
condizioni di sicurezza. Il movimento dei veicoli e dei
dispositivi di traino nelle stazioni deve poter avvenire
senza pericoli per le persone, tenendo conto della loro
eventuale partecipazione attiva.
4. Requisiti concernenti le funi, gli argani e i freni,
nonché gli impianti meccanici e elettrici
4.1. Funi e relativi appoggi
4.1.1. Si devono adottare tutte le disposizioni conformemente
allo stato dell'arte, per
- evitare la rottura delle funi e dei relativi attacchi;
- assicurare i valori limite di sollecitazione;
- assicurarne la sicurezza agli appoggi ed impedirne lo
scarrucolamento;
- permetterne la sorveglianza.
4.1.2. Quando non è possibile eliminare totalmente
un pericolo di scarrucolamento delle funi, si devono adottare
disposizioni per garantire, in caso di scarrucolamento,
la trattenuta delle funi e l'arresto dell'impianto senza
rischi per le persone.
4.2. Dispositivi meccanici
4.2.1. Argani
Le prestazioni e le possibilità di impiego dell'argano
devono essere adeguate ai vari regimi e modalità
di esercizio.
4.2.2. Sistemi di trazione di emergenza
L'impianto deve disporre di un sistema di trazione di emergenza
alimentato da una fonte di energia indipendente dal sistema
di trazione principale, a meno che l'analisi di sicurezza
dimostri che un sistema di trazione di emergenza non è
necessario per consentire un'evacuazione semplice, rapida
e sicura degli utenti dall'impianto, in particolare dalle
vetture o dai dispositivi di traino.
4.2.3. Frenatura
4.2.3.1. In caso di urgenza, l'arresto dell'impianto e/o
dei veicoli deve essere possibile in qualsiasi momento e
nelle più sfavorevoli condizioni di carico e di aderenza
sulla puleggia motrice ammesse durante l'esercizio. Lo spazio
di arresto deve essere tanto breve quanto lo richiede la
sicurezza dell'impianto.
4.2.3.2. I valori di decelerazione devono essere compresi
entro limiti opportunamente fissati in modo da garantire
la sicurezza delle persone, nonché il buon comportamento
dei veicoli, delle funi e delle altre parti dell'impianto.
4.2.3.3. Su tutti gli impianti la frenatura sarà
ottenuta mediante due o più sistemi, ciascuno in
grado di provocare l'arresto, e coordinati in modo da sostituire
automaticamente il sistema in azione qualora la sua efficacia
risultasse insufficiente. L'ultimo sistema di frenatura
della fune di trazione deve esercitare la sua azione direttamente
sulla puleggia motrice. Queste disposizioni non si applicano
alle sciovie.
4.2.3.4. L'impianto deve essere munito di un dispositivo
di arresto e di blocco efficace che impedisca qualsiasi
rimessa in moto intempestiva.
4.3. Organi di comando
I dispositivi di comando devono essere progettati e realizzati
in modo da essere sicuri e affidabili nonché resistenti
alle sollecitazioni normali di esercizio, agli influssi
esterni come l'umidità, le temperature estreme e
le perturbazioni elettromagnetiche, in modo da non provocare
situazioni pericolose, anche in caso di manovre errate.
4.4. Organi di comunicazione
Il personale deve poter comunicare in permanenza mediante
opportuni dispositivi e, in caso di urgenza, informare gli
utenti.
5. Veicoli e dispositivi di traino
5.1. I veicoli e/o i dispositivi di traino devono essere
progettati e attrezzati in modo che, nelle condizioni di
impiego prevedibili, nessuno possa cadere e correre altri
pericoli.
5.2. Gli attacchi dei veicoli e dei dispositivi di traino
devono essere progettati e realizzati in modo che anche
nelle condizioni più sfavorevoli
- non danneggino la fune
- non possano scorrere, salvo consentire uno slittamento
non rilevante del veicolo, del dispositivo di traino e dell'impianto.
5.3. Le porte dei veicoli (delle vetture, delle cabine)
devono essere progettate e realizzate in modo da potere
essere chiuse e bloccate. Il pavimento e le pareti dei veicoli
devono essere progettati e fabbricati in modo da resistere
in qualsiasi circostanza alle pressioni e alle spinte esercitate
dagli utenti.
5.4. Se per la sicurezza di esercizio è richiesta
la presenza di un agente a bordo del veicolo, quest'ultimo
deve essere munito di attrezzature che gli consentano di
esercitare le sue funzioni.
5.5. I veicoli e/o i dispositivi di traino e, in particolare,
le loro sospensioni devono essere progettati e realizzati
in modo da garantire la sicurezza degli addetti che intervengono
sugli stessi nel rispetto delle opportune regole e avvertenze.
5.6. Nel caso di veicoli ad ammorsamento automatico, devono
essere adottate tutte le disposizioni per arrestare, senza
rischi per gli utenti, prima dell'uscita, un veicolo non
correttamente accoppiato alla fune e, in arrivo, un veicolo
non disaccoppiato evitando che tali veicoli precipitino.
5.7. I veicoli di funicolari e - qualora la tipologia dell'impianto
lo consenta - di funivie bifuni debbono prevedere un dispositivo
di frenatura che agisca automaticamente sulla rotaia allorquando
la rottura della fune traente non possa ragionevolmente
essere esclusa.
5.8. Qualora altre misure non possano escludere pericoli
di scarrucolamento, il veicolo deve essere munito di un
dispositivo antiscarrucolamento che ne consenta l'arresto
senza rischi per le persone.
6. Dispositivi per gli utenti
L'accesso alle aree d'imbarco e la partenza dalle aree di
sbarco, nonché l'imbarco e lo sbarco degli utenti
devono essere organizzati in modo da garantire la sicurezza
delle persone in particolare nelle zone con pericoli di
caduta, tenendo conto della circolazione e del parcheggio
dei veicoli. L'impianto deve poter essere usato da parte
di bambini e di persone a mobilità ridotta senza
pericoli per la loro sicurezza, se è previsto che
esso effettui il trasporto delle suddette categorie di persone.
7. Idoneità all'esercizio
7.1. Sicurezza
7.1.1. Devono essere adottate tutte le disposizioni e le
misure tecniche affinché l'impianto possa essere
utilizzato conformemente alla sua destinazione e alle sue
specifiche tecniche nonché alle condizioni di utilizzazione
prescritte e possano essere rispettate le avvertenze per
la manutenzione e la sicurezza di esercizio. Le istruzioni
e le avvertenze corrispondenti devono essere redatte nella/e
lingua/e ufficiali della Comunità che possono essere
determinate, in conformità del trattato, dallo Stato
membro nel cui territorio è costruito l'impianto.
7.1.2. Alle persone preposte al funzionamento dell'impianto
devono essere forniti i mezzi materiali adeguati, che devono
essere in grado di svolgere questo compito.
7.2. Sicurezza in caso di arresto dell'impianto
Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure
tecniche per consentire, in caso di arresto dell'impianto
senza possibilità di un rapido ripristino in esercizio,
di condurre gli utenti in luogo sicuro, entro un termine
adeguato, in funzione del tipo di impianto e dell'ambiente
circostante.
7.3. Altre disposizioni particolari attinenti alla sicurezza
7.3.1. Posti di manovra e di lavoro
Gli elementi mobili normalmente accessibili nelle stazioni
devono essere progettati, realizzati e fatti funzionare
in modo da evitare i pericoli oppure, se questi ultimi sussistono,
essere muniti di dispositivi di protezione, in modo da prevenire
qualsiasi contatto diretto che possa provocare incidenti.
Questi dispositivi non devono poter essere facilmente smontabili
o messi fuori uso.
7.3.2. Pericoli di caduta
I posti e le zone di lavoro o di intervento, anche se occasionali,
e il loro accesso devono essere progettati ed attrezzati
in modo da evitare la caduta delle persone che vi devono
lavorare o circolare. Se queste attrezzature non sono sufficienti,
i posti di lavoro devono inoltre esser muniti di punti di
ancoraggio per l'attrezzatura individuale di protezione
contro le cadute.
ALLEGATO III
ANALISI DI SICUREZZA
L'analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto qualsiasi
impianto di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della presente
direttiva deve tener conto di ogni modalità di esercizio
prevista. Essa deve essere realizzata secondo un metodo
riconosciuto o consolidato e tener conto delle regole dell'arte
e della complessità dell'impianto in questione. L'analisi
mira anche a garantire che la progettazione e la configurazione
dell'impianto progettato tenga conto dell'ambiente circostante
e delle situazioni più sfavorevoli al fine di garantire
condizioni di sicurezza soddisfacenti.
L'analisi verte in particolare sui dispositivi di sicurezza
e i relativi effetti sull'impianto e sui sottosistemi connessi
che essi fanno intervenire affinché:
- essi siano in grado di reagire a un primo guasto o cedimento
constatato in modo da restare in uno stato che garantisca
la sicurezza, o in uno stato di funzionamento ridotto, o
in stato di arresto in condizioni di sicurezza (fail safe),
o
- essi siano ridondanti e sorvegliati, o
- essi siano tali che le probabilità di cedimento
possano essere valutate e siano d'un livello comparabile
a quello dei dispositivi di sicurezza che soddisfano i criteri
di cui al primo e al secondo trattino.
L'analisi di sicurezza serve a redigere l'inventario dei
rischi e delle situazioni pericolose di cui all'articolo
4, paragrafo 1, della presente direttiva e a determinare
l'elenco dei componenti di sicurezza di cui al paragrafo
2 del suddetto articolo. Il risultato dell'analisi di sicurezza
deve essere sintetizzato in una relazione di sicurezza.
ALLEGATO IV
COMPONENTI DI SICUREZZA: DICHIARAZIONE "CE"
DI CONFORMITÀ
Il presente allegato si applica ai componenti di cui all'articolo
1, paragrafo 5, della presente direttiva per garantire che
essi soddisfino i requisiti essenziali di cui all'articolo
3, paragrafo 1, della presente direttiva, definiti nell'allegato
II in materia.
La dichiarazione "CE" di conformità e i
documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.
Essa deve essere redatta nella o nelle stesse lingue delle
istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1.
La dichiarazione deve comprendere i seguenti elementi:
- estremi della presente direttiva;
- nome, ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante
o del suo mandatario stabilito nella Comunità. Se
si tratta del mandatario, occorre anche indicare il nome,
la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante;
- descrizione del componente (marca, tipo, ecc.);
- indicazione della procedura seguita per dichiarare la
conformità (articolo 7 della presente direttiva);
- tutte le disposizioni pertinenti cui risponde il componente,
in particolare le disposizioni connesse all'utilizzazione;
- nome e indirizzo del (degli) organismo(i) notificato(i)
intervenuto(i) nella procedura seguita per la conformità
e data dell'attestato di esame "CE" nonché,
eventualmente, durata e condizioni di validità dell'attestato;
- se del caso, gli estremi delle norme armonizzate seguite;
- identificazione del firmatario che ha ricevuto il potere
di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunità.
ALLEGATO V
COMPONENTI DI SICUREZZA: VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITÀ
1. Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai componenti di sicurezza
al fine di verificarne l'osservanza dei requisiti essenziali
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva,
definiti nell'allegato II. Esso concerne la valutazione
da parte di uno o più organismi notificati della
conformità intrinseca di un componente, considerato
singolarmente, con le specifiche tecniche che deve rispettare.
2. Contenuto delle procedure
Le procedure di valutazione applicate dagli organismi notificati
a livello della progettazione e della produzione si basano
sui moduli definiti nella decisione 93/465/CEE del Consiglio
secondo le modalità indicate nella tabella seguente.
Le soluzioni indicate in questa tabella sono considerate
come equivalenti e possono essere utilizzate a scelta del
fabbricante.
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI COMPONENTI DI SICUREZZA
>SPAZIO PER TABELLA>
I moduli devono essere applicati tenendo conto delle condizioni
supplementari specifiche previste in ciascun modulo.
MODULO B: ESAME "CE DEL TIPO"
1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui
un organismo notificato constata e attesta che un esemplare
rappresentativo della produzione considerata soddisfa le
disposizioni della presente direttiva.
2. La domanda di esame "CE del tipo" è
presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito
nella Comunità ad un organismo notificato di sua
scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda
sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo
di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è
stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al punto 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato
un esemplare rappresentativo della produzione considerata,
in seguito denominato "tipo". L'organismo notificato
può chiedere altri esemplari qualora sia necessario
per eseguire il programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare
la conformità del componente ai requisiti della presente
direttiva; deve riguardare, nella misura necessaria a tale
valutazione, i piani, la fabbricazione e il funzionamento
del componente.
La documentazione contiene, nella misura necessaria ai fini
della valutazione:
- una descrizione generale del tipo;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché
schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere
detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;
- un elenco delle specifiche europee di cui all'articolo
2, paragrafo 2, della presente direttiva, applicata in tutto
o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali qualora non esistano le
specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della
presente direttiva;
- i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami,
ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.
Essa deve parimenti indicare il campo di utilizzazione del
componente.
4. L'organismo notificato:
4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il
tipo sia stato fabbricato in conformità con tale
documentazione ed individua gli elementi progettati ai sensi
delle disposizioni applicabili delle specifiche europee
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva,
nonché gli elementi progettati senza applicare le
disposizioni previste da tali specifiche;
4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le
prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate
dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della
presente direttiva qualora non siano state applicate le
specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
4.3. effettua o fa effettuare i controlli appropriati e
le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante
abbia scelto di applicare le specifiche europee da considerare,
queste ultime siano state effettivamente applicate;
4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui i controlli
e le necessarie prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della presente direttiva,
l'organismo notificato rilascia un attestato di esame "CE
del tipo" al richiedente. L'attestato contiene il nome
e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni del controllo,
le condizioni e la durata di validità dell'attestato
stesso e i dati necessari per l'identificazione del tipo
approvato.
All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli
significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo
notificato conserva una copia. L'organismo notificato, se
nega al fabbricante il rilascio di un attestato di esame
"CE del tipo", deve fornire i motivi dettagliati
di tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene
la documentazione tecnica relativa all'attestato "CE
del tipo" di tutte le modifiche apportate al componente
approvato che devono ricevere una nuova approvazione, qualora
tali modifiche possano rimettere in discussione la conformità
ai requisiti essenziali o alle condizioni di utilizzazione
del componente prescritte. Questa nuova approvazione viene
rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato iniziale
di esame "CE del tipo".
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi
notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati
di esame "CE del tipo" ed i complementi rilasciati
e revocati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia
degli attestati di esame "CE del tipo" e/o dei
loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti
a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme
con la documentazione tecnica, copia degli attestati di
esame "CE del tipo" e dei loro complementi per
almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione
del componente.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo
mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo
di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe
alla persona responsabile dell'immissione del componente
sul mercato comunitario.
MODULO D: GARANZIA QUALITÀ DI PRODUZIONE
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante
che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e
dichiara che i componenti in questione sono conformi al
tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo"
e soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone
la marcatura "CE" su ciascun componente e redige
una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura
"CE" è accompagnata dal numero di identificazione
dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza
di cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di
qualità della produzione, eseguire l'ispezione e
le prove dei componenti finiti secondo quanto specificato
al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di
cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione
del suo sistema di qualità ad un organismo notificato
di sua scelta, per i componenti interessati.
La domanda contiene:
- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di componenti
previsti;
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo
approvato e una copia dell'attestato di esame "CE del
tipo".
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità
dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame
"CE del tipo" e ai requisiti della presente direttiva.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati
dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica
e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni
scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità
deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi,
schemi, manuali e dossier riguardanti la qualità.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata
descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa,
delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo
in materia di qualità dei componenti;
- dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo
e della garanzia della qualità e degli interventi
sistematici che saranno applicati;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza
con cui si intende effettuarli;
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti
sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare
se si è ottenuta la qualità dei componenti
richiesta e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto
3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti
dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti
norme armonizzate.
Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione
deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia
del componente in questione. La procedura di valutazione
comprende una visita ispettiva agli impianti del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica
contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata
della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare
in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario tiene costantemente informato
l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità
sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide
se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti
di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.
L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante.
La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo
notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il
fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti
dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di
accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione,
prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni,
in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- i dossier riguardanti la qualità, come i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti
sulle qualifiche del personale in causa, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche
intese ad accertare che il fabbricante mantenga ed applichi
il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un
rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare
visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo
o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a
prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema
di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto
sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto
sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima
data di fabbricazione del componente, tiene a disposizione
delle autorità degli Stati membri:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma,
secondo trattino;
- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di
cui ai punti 3.4, 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi
notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni
dei sistemi di qualità rilasciate e revocate.
MODULO F: VERIFICA SU PRODOTTO
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta
e dichiara che i componenti cui sono state applicate le
disposizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto
nell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano
i requisiti della presente direttiva.
2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché
il processo di fabbricazione garantisca la conformità
dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame
"CE del tipo" e ai requisiti della presente direttiva.
Il fabbricante o il suo mandatario appone la marcatura "CE"
su ciascun componente e redige una dichiarazione di conformità.
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove
del caso per verificare la conformità dei componenti
ai requisiti della presente direttiva, o mediante controllo
e prova di ogni singolo componente secondo quanto stabilito
al punto 4, o mediante controllo e prova dei componenti
su base statistica secondo quanto stabilito al punto 5,
a scelta del fabbricante.
Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della
dichiarazione di conformità per almeno trent'anni
a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente.
4. Verifica mediante controllo e prova di ciascun componente
4.1. Tutti i componenti vengono esaminati singolarmente
e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità
della o delle specifiche europee di cui all'articolo 2 della
presente direttiva, o delle prove equivalenti, per verificarne
la conformità al tipo descritto nell'attestato di
esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente
direttiva.
4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero
di identificazione su ciascun componente approvato e redige
un attestato scritto di conformità inerente alle
prove effettuate.
4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado
di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità
dell'organismo notificato.
5. Verifica statistica
5.1. Il fabbricante presenta i suoi componenti sotto forma
di lotti omogenei e adotta tutte le misure necessarie affinché
il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità
di ciascun lotto prodotto.
5.2. Tutti i componenti devono essere disponibili per la
verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto
viene prelevato un campione a caso. I componenti che costituiscono
il campione vengono esaminati singolarmente e su di essi
vengono effettuate opportune prove, in conformità
della o delle specifiche europee di cui all'articolo 2,
paragrafo 2, della presente direttiva, o delle prove equivalenti,
per verificarne la conformità ai requisiti della
presente direttiva e per determinare se si debba accettare
o rifiutare il lotto.
5.3. La procedura statistica utilizza i seguenti elementi:
- un metodo statistico,
- un programma di campionamento con le sue caratteristiche
operative.
5.4. Per i lotti accettati l'organismo notificato appone
o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo
componente e redige un attestato scritto di conformità
relativo alle prove effettuate. Tutti i componenti del lotto
possono essere immessi in commercio, ad eccezione di quelli
del campione riscontrati non conformi.
Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato competente
adotta le misure appropriate per evitarne l'immissione in
commercio. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo
notificato può sospendere la verifica statistica.
Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità
dell'organismo notificato, il numero di identificazione
di quest'ultimo nel corso del processo di fabbricazione.
5.5. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado
di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità
dell'organismo notificato.
MODULO G: VERIFICA DELL'ESEMPLARE UNICO
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante
accerta e dichiara che il componente considerato, cui è
stato rilasciato l'attestato di cui al punto 2, è
conforme ai requisiti della presente direttiva. Il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone
la marcatura "CE" sul componente e redige una
dichiarazione di conformità.
2. L'organismo notificato esamina il componente e procede
alle opportune prove, in conformità della o delle
specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della
presente direttiva, o a prove equivalenti, per verificarne
la conformità ai requisiti della presente direttiva,
ad esso applicabili.
L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero
di identificazione sul componente e redige un attestato
di conformità relativo alle prove effettuate.
3. Scopo della documentazione tecnica è consentire
di valutare la conformità del componente ai requisiti
della presente direttiva, e di comprenderne la progettazione,
la fabbricazione ed il funzionamento.
La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini
della valutazione:
- una descrizione generale del tipo;
- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché
schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere
detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;
- un elenco delle specifiche europee di cui all'articolo
2, paragrafo 2, della presente direttiva applicate in tutto
o in parte e le descrizioni di soluzioni adottate per soddisfare
i requisiti essenziali qualora non siano state applicate
le specifiche europee di cui al suddetto articolo 2, paragrafo
2;
- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli
esami effettuati, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate;
- il campo di utilizzazione dei componenti.
MODULO H: GARANZIA QUALITÀ TOTALE
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante
che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e
dichiara che i componenti in questione soddisfano i requisiti
della presente direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone
la marcatura "CE" su ciascun componente e redige
una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura
"CE" è accompagnata dal numero di identificazione
dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza
di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato
per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale
dei componenti e le prove, secondo quanto specificato al
punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui
al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta un domanda di valutazione del
suo sistema di qualità ad un organismo notificato.
La domanda contiene:
- tutte le opportune informazioni sulla categoria di componenti
prevista;
- la documentazione relativa al sistema di qualità.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità
dei componenti ai requisiti della presente direttiva ad
essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati
dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica
e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni
scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità
permette un'interpretazione uniforme delle misure di procedura
e di qualità, come i programmi, gli schemi, i manuali
e i dossier riguardanti la qualità.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata
descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa,
delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo
in materia di qualità della progettazione e di qualità
dei componenti;
- delle specifiche tecniche di progettazione incluse le
specifiche europee che saranno applicate e, qualora non
vengano applicate pienamente le specifiche europee di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, degli
strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti
i requisiti essenziali della presente direttiva che si applicano
ai componenti;
- delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione,
dei processi e degli interventi sistematici che verranno
utilizzati nella progettazione dei componenti appartenenti
alla categoria in questione;
- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo
della qualità e di garanzia della qualità,
dei processi e degli interventi sistematici che saranno
utilizzati;
- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza
con cui si intende effettuarli;
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti
ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti
sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;
- dei mezzi che consentono di verificare se si è
ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione
e di componenti e se il sistema di qualità funziona
efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto
3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti
dei sistemi di qualità che soddisfano la corrispondente
norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente
almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della
valutazione. La procedura di valutazione comprende una visita
ai locali del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. Essa contiene
le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata
della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato ed a fare
in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema di qualità
sugli adattamenti che intende apportare al sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide
se il sistema di qualità modificato continua a soddisfare
i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria
una nuova valutazione.
L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante.
La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo
notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è far sì che
il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti
dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di
accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione,
ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie
informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla
sezione "Progettazione" del sistema di qualità,
come i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;
- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla
sezione "Fabbricazione" del sistema di qualità,
come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature,
i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche
ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed
applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante
un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare
visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo
o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a
prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema
di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto
sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto
sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima
data di fabbricazione del componente, tiene a disposizione
delle autorità degli Stati membri:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma,
secondo trattino;
- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di
cui ai punti 3.4, 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi
notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni
di sistemi di qualità rilasciate o revocate.
7. Disposizioni supplementari: esame del progetto
7.1. Il fabbricante presenta una domanda di esame del suo
progetto ad un organismo notificato.
7.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il
processo di fabbricazione e il funzionamento del componente
nonché di valutare la conformità ai requisiti
della presente direttiva.
La domanda contiene:
- le specifiche tecniche di progettazione, incluse le specifiche
europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che sono state
applicate;
- le prove che esse sono adeguate, in particolare se le
specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della
presente direttiva non sono state applicate pienamente;
dette prove devono includere i risultati di prove effettuate
in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a suo nome.
7.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, se il
progetto soddisfa le disposizioni della presente direttiva,
rilascia al richiedente un attestato di esame "CE del
progetto". Tale attestato contiene le conclusioni dell'esame,
le condizioni di validità, i dati necessari per identificare
il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del
funzionamento del componente.
7.4. Il richiedente tiene informato l'organismo notificato
che ha rilasciato l'attestato di esame del progetto di qualsiasi
modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche apportate
al progetto approvato devono ricevere un'approvazione complementare
da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato
di esame "CE del progetto", qualora tali modifiche
possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva
o alle condizioni prescritte per l'utilizzazione del componente.
Questa approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento
all'attestato di esame "CE del progetto".
7.5. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi
notificati le informazioni concernenti:
- gli attestati di esame "CE del progetto" e i
relativi complementi;
- gli attestati di esame "CE del progetto" revocati
e i relativi complementi;
- gli attestati di esame "CE del progetto" rifiutati
e i relativi complementi.
ALLEGATO VI
SOTTOSISTEMI: DICHIARAZIONE "CE"
DI CONFORMITÀ
Il presente allegato si applica ai sottosistemi di cui all'articolo
9 della presente direttiva onde garantire che essi soddisfino
i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo
1, della presente direttiva che li riguardano.
La dichiarazione "CE" di conformità è
rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabiliti
nella Comunità, ovvero, in mancanza di questi, dalla
persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema;
la dichiarazione e la documentazione tecnica di accompagnamento
devono essere datati e firmati.
Questa dichiarazione "CE" di conformità
e la documentazione tecnica devono essere redatti nella
o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato
II, punto 7.1.1, e deve comprendere i seguenti elementi:
- i riferimenti della presente direttiva;
- il nome e l'indirizzo del committente dell'esame "CE";
- la descrizione del sottosistema;
- il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha
effettuato l'esame "CE" di cui all'articolo 11
della presente direttiva;
- tutte le pertinenti disposizioni che il sottosistema dovrà
soddisfare, in particolare le eventuali limitazioni o condizioni
di esercizio;
- l'esito dell'esame "CE" di cui all'allegato
VII (attestato di esame "CE" di conformità);
- identificazione della persona autorizzata a firmare con
effetto vincolante la dichiarazione a nome del fabbricante,
del suo mandatario ovvero, in mancanza di questi, della
persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema.
ALLEGATO VII
SOTTOSISTEMI: VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ
1. L'esame "CE" è la procedura mediante
la quale un organismo notificato verifica e attesta, su
richiesta del fabbricante, del suo mandatario stabilito
nella Comunità o, in mancanza di questi, della persona
fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema,
che un sottosistema
- è conforme alla presente direttiva e alle altre
disposizioni applicabili a norma del trattato;
- è conforme alla documentazione tecnica ed è
ultimato.
2. La verifica del sottosistema è effettuata per
ciascuna delle fasi seguenti:
- progettazione,
- costruzione e prove di omologazione del sottosistema fabbricato.
3. La documentazione tecnica che accompagna l'attestato
di esame deve comportare quanto segue:
- progetti e calcoli, schemi elettrici e idraulici, schemi
dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici
e automatizzati, istruzioni di funzionamento e manutenzione,
ecc.;
- elenco dei componenti di sicurezza di cui all'articolo
4, paragrafo 2, della presente direttiva impiegati nel sottosistema;
- copie della dichiarazione "CE" di conformità
di cui all'allegato IV per i componenti di sicurezza con
i relativi progetti e calcoli, e copia dei verbali delle
prove e degli esami eventualmente effettuati.
4. La documentazione e la corrispondenza attinenti alle
procedure di esame "CE" sono redatte nella o nelle
stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto
7.1.1.
5. Sorveglianza:
5.1. Scopo della sorveglianza è assicurarsi che durante
la realizzazione del sottosistema siano stati rispettati
gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
5.2. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame
"CE" deve avere in permanenza accesso alle aree
di deposito e, se del caso, di prefabbricazione, agli impianti
di prova e, più in generale, a tutte le aree eventualmente
ritenute necessarie per lo svolgimento della sua missione.
Il fabbricante, il suo mandatario ovvero, in mancanza di
questi, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato
il sottosistema deve trasmettere o far trasmettere all'organismo
notificato tutti i documenti utili a tal fine, in particolare
i piani di esecuzione e la documentazione tecnica relativi
al sottosistema.
5.3. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame
"CE" effettua periodicamente verifiche per assicurarsi
dell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva
e consegna in tale occasione un rapporto sulla verifica
ai responsabili dell'esecuzione. Può richiedere di
essere convocato in certe fasi della costruzione.
5.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare
visite senza preavviso sul cantiere. In occasione di queste
visite, l'organismo notificato può effettuare verifiche
complete o parziali. Esso fornisce un rapporto sulla visita
e, eventualmente, consegna un rapporto sulla verifica ai
responsabili dell'esecuzione.
6. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le
informazioni pertinenti riguardanti:
- le domande di esame "CE" ricevute;
- gli attestati di esame "CE" rilasciati;
- gli attestati di esame "CE" rifiutati.
ALLEGATO VIII
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN
CONSIDERAZIONE DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI
ORGANISMI
1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto
alle operazioni di verifica non possono essere né
il progettista, né il fabbricante, né il fornitore,
né l'installatore dei componenti di sicurezza o dei
sottosistemi da controllare, né il mandatario di
una di queste persone, né la persona fisica o giuridica
che immette sul mercato questi componenti di sicurezza o
questi sottosistemi. Essi non possono intervenire né
direttamente né come mandatari nella progettazione,
fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione
di questi componenti di sicurezza o di questi sottosistemi,
né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità
di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante
e l'organismo notificato.
2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono
eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità
professionale e la massima competenza tecnica e devono essere
liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine
finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o
i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti
da persone o gruppi di persone interessati ai risultati
delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i
mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici
e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche;
esso deve anche avere accesso al materiale necessario per
le verifiche eccezionali.
4. Il personale preposto ai controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative
ai controlli che effettua e una sufficiente pratica di questi
controlli;
- l'attitudine necessaria a redigere attestati, verbali
e rapporti necessari per attestare che i controlli sono
stati effettuati.
5. L'indipendenza del personale preposto al controllo deve
essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve
essere in funzione del numero dei controlli effettuati né
dei risultati dei controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità
civile a meno che tale responsabilità sia coperta
dallo Stato in base al diritto nazionale oppure i controlli
siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto
professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza
nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti
delle autorità amministrative competenti dello Stato
in cui esercita le sue attività) nell'ambito della
presente direttiva o di qualsiasi disposizione di recepimento
della stessa nel diritto interno dello Stato membro.
ALLEGATO IX
MARCATURA "CE" DI CONFORMITÀ
La marcatura CE di conformità è costituita
dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico
che segue:
>PIC FILE= "L_2000106IT.004802.EPS">
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura
"CE", devono essere rispettate le proporzioni
indicate nel simbolo di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura "CE" devono
avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che
non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti
di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare
a detta dimensione minima.
La marcatura "CE" è accompagnata dalle
ultime due cifre dell'anno nel quale è stata apposta
e dal numero di identificazione dell'organismo notificato
che interviene nell'ambito delle procedure di cui all'articolo
7, paragrafo 3, della presente direttiva.