Disciplina del volo da diporto o sportivo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
VISTO lart. 87 della Costituzione;
VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327;
VISTO lart. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la
disciplina del volo da diporto sportivo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.
484, relativo alluso dello spazio aereo nazionale;
UDITO il parere del Consiglio di Stato;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 22 luglio 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti:
Emana
il seguente decreto:
Capo I
Prescrizioni generali
1. Il pilota, oltre che allosservanza delle norme di legge e
di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è
tenuto, prima dellinizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi
personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto
delle condizioni metereologiche, della efficienza dellapparecchio,
delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e
di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a
determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti
pericoloso per la propria od altrui incolumità.
2. Obbligo del casco protettivo.
1. Durante il volo è obbligatorio indossare il casco protettivo
di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche
ed essere omologato con le modalità stabilite dallallegato
1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile
1986, come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data
19 ottobre 1987, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253
del 29 ottobre 1987. 2. Si considerano omologati i caschi che
riportano i marchi indicati, rispettivamente, nellart. 2, secondo
comma, e nellart. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti in
data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 dell11 luglio 1986.
3. Uso delle aree per decollo e atterraggio.
1. Il decollo e latterraggio possono essere effettuati su qualsiasi
area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre
dellarea e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti
autorità civili e militari.
2. Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi
od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica
autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente,
rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti
organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti
militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo
casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla norrmativa vigente.
4. Limiti alle operazioni di volo.
1. Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva
autorizzata secondo le modalità previste dallart. 2 della
legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente
sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno
quattro chilometri dai confini dello Stato.
5. ldentificazione degli apparecchi.
1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere
muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere
colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.
2. Lidentificazione avviene a cura dellAero Club dItalia,
a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in
carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:
a) due fotografie dellapparecchio visto di lato e dal basso;
b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge,
della conformità dellapparecchio alle caratteristiche prescritte
dallallegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n.106, e successive
modificazioni. La dichiarazione dovrà comunque contenere le seguenti
indicazioni: struttura dellapparecchio (monoposto o biposto),
presenza o assenza del motore, potenza del motore, peso effettivo dellapparecchio
a vuoto, dimensioni (larghezza massima apertura alare, lunghezza e altezza)
espresse in centimetri, ditta costruttrice dellapparecchio e/o
del motore ove trattasi di prodotti industriali, colorazione dellapparecchio.
Dovrà inoltre essere riportata lidentità della compagnia
assicuratrice.
3. LAero Club dItalia, verifica la regolarità della
prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione
unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa ed una targa
metallica di identificazione. LAero Club dItalia può
comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario
del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.
4. La targa metallica delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale
figura la lettera I seguita da quattro numeri, deve essere apposta in
modo stabile sull'apparecchio. Nel caso di apparecchi provvisti di motore,
le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte,
ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni
minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dellala.
5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è sufficiente lapposizione
della targa metallica.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono
essere sempre tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dellapparecchio è
fatto obbligo allacquirente di darne avviso, entro otto giorni,
allAero Club dItalia. In caso di distruzione dellapparecchio
tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dellapparecchio ha lobbligo di denunciare,
con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali
modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione
di cui al comma 2, lettera b).
9. LAero Club dItalia procede al ritiro del certificato
di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni
dellallegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, lapparecchio
non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo
diversa disposizione contenuta nella modifica dellallegato medesimo.
Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza
alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni
dellapparecchio.
Capo II
Norme di circolazione e di sicurezza
6. Conduzione dei voli.
1. Lattività di volo da diporto o sportivo può essere
condotta dallalba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni
meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo
riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale
presenza di ogni altro tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, lattività è
consentita fino ad una altezza massima di 500 piedi (150 metri circa)
dal terreno, con separazione a vista degli ostacoli e comunque ad una
distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro
ATZ (Aerodrome traffic Zone). piedi
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali
il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa).
Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati
di case ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti
o di liquidi in volo.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati
dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non
sono controllate, nonché le aree ristrette, pericolose o proibite,
fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte delle
competenti autorità, civili e militari.
7. Voli in prossimità di altri apparecchi.
1. È fatto divieto di effettuare attività di volo in prossimità
di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi
di collisione.
8. Precedenze.
1. Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione, alla
stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare una
virata di scampo sulla propria destra, a distanza da non creare rischi
di collisione.
2. Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa
quota verso la medesima posizione, lapparecchio che ha laltro
sulla sua destra deve dare la precedenza.
3. Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza agli
aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la precedenza
a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.
9. Sorpasso.
1. Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al disotto degli stessi
non è consentito se non a quote o distanze tali da non compromettere
la libertà di manovra del sorpasso e per non creare rischi di
collisione.
2. Lapparecchio sorpassante ha la precedenza sullapparecchio
sorpassato. In nessun caso questultimo deve effettuare manovre
tali da limitare la possibilità di circolazione del primo.
10. Precedenza in atterraggio.
1. Gli apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio
o nella fase finale di avvicinamento per latterraggio.
2. Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio.
3. Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una medesima
area per effettuarvi latterraggio, lapparecchio a quota
superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
11. Emanazione di restrizioni e divieti.
1. I provvedimenti di cui allart. 2, terzo comma, della legge
25 marzo 1985, n. 106. devono indicare la durata del divieto o delle
limitazioni allattività ed i limiti laterali e verticali
delle aree interessate.
2. I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi di pubblica
conoscenza a cura dellAero Club dItalia mediante comunicazione
agli aero club federati ed enti aggregati.
Capo IlI
Accertamento di idoneità, per lattività di volo
da diporto o sportivo
12. Attestato di idoneità.
1. Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da
diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato
di idoneità rilasciato dallAero Club dItalia.
2. Lattestato di cui al comma I si consegue superando le prove
di esame relative ad appositi corsi istituiti dallAero Club dItalia
con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero
dei trasporti - Direzione generale dellaviazione civile.
3. Per ottenere il rilascio dellattestato il richiedente deve
presentare il certificato di idoneità psico-fisica di cui agli
articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore
della provincia di origine.
4. Il certificato didoneità fisica ha valore per due anni;
la sua scadenza deve essere annotata, a cura dellAero Club dItalia,
nellattestato di cui al comma 1. Alla scadenza linteressato
deve presentare un nuovo certificato per la convalida dellattestato
e per lannotazione sullo stesso, della nuova scadenza.
5. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato
didoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento
del quarantesimo anno di età.
13. Visita medica.
1. Le visite mediche per la certificazione dellidoneità
al volo da diporto o sportivo debbono essere effettuate prima dellinizio
dellattività preparatoria.
2. I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per lesercizio
dellattività turistica o professionale, abbiano già
superato la prescritta visita medica, sono esonerati dagli obblighi
previsti dal presente capo.
14. Soggetti preposti alla certificazione dellidoneità
psico-fisica.
1. Lidoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività
di volo da diporto o sportivo può essere certificata da un istituto
medico legale dellAeronautica militare, da una unità sanitaria
locale, da un medico militare dellA.M., da un medico specializzato
in medicina della sport, ovvero in medicina aeronautica e spaziale.
15. Requisiti psico-fisici, minimi richiesti.
1. I requisiti psico-fisici minimi richiesti per il rilascio del certificato
di idoneità, di cui allart. 14, sono i seguenti:
a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche
con luso di lenti correttive. Verificandosi questultima
ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e luso delle
lenti durante il volo si intenderà obbligatorio;
b) campo visivo e senso stereoscopico normali;
c) capacità di percepire i colori di trasparenza;
d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione,
da ciascun orec-chio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo
le spalle allesaminatore;
e) funzione vestibolare normale;
f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con lesercizio
dellattività di volo da diporto o sportivo.
Capo IV
Attività preparatoria e didattica
16. Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità.
1. Lattività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento
dellattività di volo da diporto o sportivo per il rilascio
del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione
dei corsi istituiti dallAero Club dItalia, secondo le modalità
ed i criteri da questultimo stabiliti ed approvati dal Ministero
dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non
aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche,
aggregate allAero Club dltalia.
2. È condizione per la legittimità dellesercizio
dei corsi preparatori la copertura assicurativa degli allievi e degli
istruttori contro i danni da essi riportati durante le esercitazioni
di volo, con un massimale non inferiore a lire 300 milioni per persona,
ferme le regole generali concernenti lassicurazione della responsabilità
civile per i danni a terzi.
17. Ammissione ai corsi.
1. Per essere ammessi ai corsi per il conseguimento dellattestato
di idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo
i candidati devono:
a) aver compiuto 18 anni, oppure averne compiuti 16 ed avere lassenso,
nelle forme di legge, di chi esercita nei loro confronti la patria potestà;
b) essere in possesso del prescritto certificato medico di idoneità.
18. Programmi dei corsi.
1. I programmi didattici dei corsi previsti dallart. 17 sono costituiti
da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.
2. I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi a
cura dellAero Club dItalia, devono comprendere nozioni di
base delle seguenti materie:
a) aerodinamica;
b) meteorologia;
c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi per il volo da diporto
o sportivo;
d) tecnica di volo;
e) tecnica di decollo e di atterraggio;
f) operazione ed atterraggi di emergenza;
g) norme di circolazione e di sicurezza;
h) principi di legislazione aeronautica.
19. Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo.
1. Lattestato di idoneità a svolgere attività di
istruttore di volo da diporto o sportivo è rilasciato dallAero
Club dItalia a seguito del superamento di un apposito corso, istituito
dallo stesso Aero Club dItalia, con modalità approvate
dai Ministero dei trasporti - Direzione generale dellaviazione
civile.
2. Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 21 anni;
b) diploma di scuola media inferiore;
c) titolarità da almeno un anno dellattestato di idoneità
allo svolgimento dellattività di volo da diporto o sportivo
previsto dallart. 16.
20. Prove di esame per il conseguimento dellattestato di istruttore.
1. Le prove di esame per il conseguimento dellattestato di istruttore
di volo da diporto o sportivo devono comprendere:
a) prove pratiche di volo;
b) prove teoriche e pratiche a terra;
c) esposizione di una lezione relativa ad una materia oggetto dei corsi
previsti per il rilascio dellattestato di idoneità previsto
dallart. 16.
Capo V
Assicurazione
21. Obbligo di assicurazione per danni a terzi.
1. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono
essere posti in circolazione se non siano coperti dalla assicurazione
della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla
superficie e a seguito di urto o collisione in volo.
2. Allosservanza della precedente disposizione è tenuto
il proprietario dellapparecchio, anche se non intenda farne uso
personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è
tenuto ad accertarsi che lobbligo sia stato osservato e, in mancanza,
a provvedere alla copertura assicurativa.
3. LAero Club dItalia, su richiesta di chi si dichiari danneggiato,
provvederà a fornire linformazione relativa allidoneità
della compagnia assicuratrice dellapparecchio danneggiante.
22. Requisiti della copertura assicurativa.
1. Affinché, si possa considerare adempiuto lobbligo di
cui allart. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai
seguenti requisiti
1) massimale non inferiore a lire 500 milioni per sinistro, lire 300
milioni per persona e lire 150 milioni per animali o cose;
2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti da
persona diversa dallassicurato ed eventualmente anche contro la
volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità
di rivalsa dellassicuratore verso lautore del danno;
3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
4) obbligo dellassicuratore di risarcire direttamente il danneggiato,
a richiesta di costui;
5) divieto, per lassicuratore, di opporre al terzo danneggiato,
nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto, o clausole
che prevedano leventuale contributo dellassicurato al risarcimento
del danno, salva la possibilità di rivalsa dellassicuratore
verso lassicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
6) durata della copertura non inferiore a mesi sei;
7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto
diverso dallassicurato e dal pilota, senza limitazioni relative
a rapporti di parentela, professionali e simili.
23. Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni.
1. Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli apparecchi
utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver luogo
se lorganizzazione non abbia provveduto a contrarre assicurazione
per la responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali
di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose.
2. Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria
degli apparecchi.
24. Norme transitorie e finali.
1. Per la prima applicazione del presente decreto e,comunque per un
periodo non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore, lAero
Club dItalia procederà allattribuzione dei certificati
di idoneità al volo da diporto o sportivo e di istruttore in
base alle modalità che verranno stabilite dalle proprie commissioni
tecniche ed approvate dal Ministro dei trasporti - Direzione generale
dellaviazione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;
E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1988
Cossiga
De Mita, Presidente del onsiglio dei Ministri
Santuz, Ministro dei Trasporti
Visto il Guardasigilli: Vassalli
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