Legge 25 marzo 1985, n.106Disciplina del volo da diporto o sportivo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 1. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché
compresi nei limiti indicati nellallegato annesso alla presente
legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dellarticolo 743
del codice della navigazione.
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dallentrata
in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:
Il Ministero dei trasporti si avvale dellAero Club dItalia
per quanto attiene allo svolgimento dellattività preparatoria
per luso degli apparecchi di cui allarticolo 1, primo comma,
nonché alla certificazione relativa alla predetta attività
preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui
allarticolo 2 della presente legge.
Per linosservanza delle disposizioni della presente legge, o
del regolamento di cui allarticolo 2 in materia di accertamento
della idoneità psicofisica e dellattività preparatoria
per luso degli apparecchi di cui allarticolo 1, primo comma,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da lire 50.000 a lire 500.000. Datata Roma, addì 25 marzo 1985 PERTINI Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri Allegato Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto sportivo. Struttura monoposto di peso proprio non superiore a chilogrammi trenta, ovvero a chilogrammi quaranta se provvista di motore ausiliario di potenza comunque non superiore a 5 HP. NOTE Nota allart. 1, primo comma: Il testo dellart. 743 del codice della navigazione è il seguente: «Art. 743. Nozione di aeromobile. Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono stabilite dal regolamento».
La legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema penale, disciplina nel capo I le sanzioni amministrative. In particolare la sezione I di detto capo (articoli 1-12) contiene i principi generali, mentre la sezione lì (articoli 13-31) disciplina lapplicazione delle stesse sanzioni. Lart. l7 di detta legge si riferisce allufficio al quale deve essere presentato il rapporto sulla violazione amministrativa.
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