Decreto del Presidente della Repubblica n. 404 5 agosto 1988,
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo
1985, n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
13.9.1988 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale n. 215
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lart. 87 della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327;
Visto lart. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la
disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.
484, relativo alluso dello spazio aereo nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 22 luglio 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti;
E M A N A il seguente decreto:
Capo I
PRESCRIZIONI GENERALI
Responsabilità per la condotta dei voli
Il pilota, oltre che allosservanza delle norme di
legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità,
è tenuto, prima dellinizio del volo ed in ogni sua fase,
ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza,
tenuto conto delle condizioni meteorologiche, della efficienza dellapparecchio,
delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e
di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a
determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti
pericoloso per la propria od altrui incolumità.
Art. 2
Obbligo del casco protettivo (Vedi art. 1 DPR 207)
Art. 3
Uso delle aree per decollo e atterraggio
Il decollo e latterraggio possono essere effettuati
su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può
disporre dellarea e fatti salvi gli eventuali divieti disposti
dalle competenti autorità civili e militari.
Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi
od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica
autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente,
rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti
organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti
militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo
casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla normativa vigente.
Art. 4
Limiti alle operazioni di volo
Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa
sportiva autorizzata secondo le modalità previste dallart.
2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente
sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno
quattro chilometri dai confini dello Stato.
Art. 5
Identificazione degli apparecchi (Vedi art. 2 - DPR 207)
Capo II
NORME DI CIRCOLAZIONE E DI SICUREZZA
Art. 6
Conduzione dei voli (Vedi art. 3 DPR 207)
Art. 7
Voli in prossimità di altri apparecchi
E fatto divieto di effettuare attività di
volo in prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza
tale da creare rischi di collisione.
Art. 8
Precedenze
Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione,
alla stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare
una virata di scampo sulla propria destra, a distanza tale da non creare
rischi di collisione.
Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla
stessa quota verso la medesima posizione, lapparecchio che ha
laltro sulla sua destra deve dare la precedenza.
Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza
agli aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la
precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.
Art. 9
Sorpasso
Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al disotto
degli stessi non è consentito se non a quote e distanze tali
da non compromettere la libertà di manovra del sorpassato e per
non creare rischi di collisione.
Lapparecchio sorpassante ha la precedenza sullapparecchio
sorpassato. In nessun caso questultimo deve effettuare manovre
tali da limitare la possibilità di circolazione del primo.
Art. 10
Precedenza in atterraggio
Gli apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli
in atterraggio o nella fase finale di avvicinamento per latterraggio.
Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a
quelli in atterraggio.
Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento
ad una medesima area per effettuarvi latterraggio, lapparecchio
a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
Art. 11
Emanazione di restrizioni e divieti
I provvedimenti di cui allart. 2, terzo comma della
legge 25 marzo 1985, n. 106, devono indicare la durata del divieto o
delle limitazioni allattività ed i limiti laterali e verticali
delle aree interessate.
I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi
di pubblica conoscenza a cura dellAero club dItalia mediante
comunicazione agli aero club federati ed enti aggregati.
Capo III
ACCERTAMENTO DI IDONEITA PER LATTIVITA
DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
Art. 12
Attestato di idoneità (Vedi art. 4 DPR 207)
Art. 13
Visita medica
Le visite mediche per la certificazione dellidoneità
al volo da diporto o sportivo debbono essere effettuate prima dellinizio
dellattività preparatoria.
I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per
lesercizio dellattività turistica o professionale,
abbiano già superato la prescritta visita medica, sono esonerati
dagli obblighi previsti dal presente capo.
Art. 14
Soggetti preposti alla certificazione dellidoneità psico-fisica
Lidoneità psico-fisica necessaria per svolgere
attività di volo da diporto o sportivo può essere certificata
da un istituto medico legale dellAeronautica militare, da una
unità sanitaria locale, da un medico militare dellA.M.,
da un medico specializzato in medicina dello sport, ovvero in medicina
aeronautica e spaziale.
Art. 15
Requisiti psico-fisici richiesti
I requisiti minimi richiesti per il rilascio del certificato
didoneità, di cui allart. 14, sono i seguenti:
a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili
anche con luso di lenti correttive. Verificandosi questa ultima
ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e luso delle
lenti durante il volo sintenderà obbligatorio;
b) campo visivo e senso stereoscopico normali;
c) capacità di percepire i colori per trasparenza;
d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione,
da ciascun orecchio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo
le spalle allesaminatore;
e) funzione vestibolare normale;
f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con leserci
zio dellattività di volo da diporto o sportivo.
Capo IV
ATTIVITA PREPARATORIA E DIDATTICA
Art. 16
Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità
(Vedi art. 5 DPR 207)
Art. 17
Ammissione ai corsi
Per essere ammessi ai corsi per il conseguimento dellattestato
di idoneità a svolgere attività di volo da diporto sportivo
i candidati devono:
a) aver compiuto 18 anni, oppure averne compiuti 1 6 ed
avere lassenso, nelle forme di legge, di chi esercita nei loro
confronti la patria potestà;
b) essere in possesso del prescritto certificato medico di idoneità.
Art. 18
Programmi dei corsi
I programmi didattici dei corsi previsti dallart.
17 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.
I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi
a cura dellaero club dItalia, devono comprendere nozioni
di base delle seguenti materie:
a) aerodinamica;
b) meteorologia;
c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi per il volo da
diporto o sportivo;
d) tecnica di volo;
e) tecnica di decollo e di atterraggio;
f) operazione ed atterraggi di emergenza;
g) norme di circolazione e di sicurezza;
h) principi di legislazione aeronautica.
Art. 19
Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo
Lattestato di idoneità a svolgere attività
di istruttore di volo da diporto o sportivo è rilasciato dallAero
club dItalia a seguito del superamento di un apposito corso, istituito
dallo stesso Aero club dItalia, con modalità approvate
dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dellaviazione
civile.
Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 21 anni;
b) diploma di scuola media inferiore;
c) titolarità da almeno un anno dellattestato di idoneità
allo svolgimento dellattività di volo da diporto o sportivo
previsto dallart. 16.
Art. 20
Prove di esame per il conseguimento dellattestato
di istruttore
Le prove di esame per il conseguimento dellattestato
di istruttore di volo da diporto o sportivo devono comprendere:
a) prove pratiche di volo;
b) prove teoriche e pratiche a terra;
c) esposizione di una lezione relativa ad una materia oggetto dei corsi
previsti per il rilascio dellattestato di idoneità previsto
dallart. 16.
Capo V
ASSICURAZIONE
Art. 21
Obbligo di assicurazione per danni a terzi (Vedi art. 6 DPR 207)
Art. 22
Requisiti della copertura assicurativa (Vedi art. 7 DPR 207)
Art. 23
Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni
Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere
degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono
aver luogo se lorganizzatore non abbia provveduto a contrarre
assicurazione per la responsabilità civile propria e dei direttori
ed ufficiali di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose.
Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione
obbligatoria degli apparecchi.
Art. 24
Norme transitorie e finali
Per la prima applicazione del presente decreto e, comunque
per un periodo non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore,
lAero club dItalia procederà allattribuzione
dei certificati di idoneità al volo da diporto o sportivo e di
istruttore in base alle modalità che verranno stabilite dalle
proprie commissioni tecniche ed approvate dal Ministero dei Trasporti
- Direzione generale dellaviazione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana: E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1988
COSSIGA
De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri
Santuz, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre
1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 7
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