Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo
1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale
prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione
dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i
limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica,
fisica, biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente
esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833;
CONSIDERATA l'opportunità di stabilire, in via transitoria, stante
la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile
nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle
aree urbane, limiti di accettabilità di livelli di rumore validi
su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti
di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione
umana al rumore, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in
materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che fissi
i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in
sede di prima applicazione al seguente decreto;
Emana:
il seguente regolamento
Art. 1
1. L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo è
obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all’attività.»
Art. 2
1. L’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n.404, è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti
di motore). - 1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi
devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione
e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto
con cielo e terra.
2. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di
motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto
dall’Aereo Club d’Italia, vidimato nelle forme di legge, in
cui sono annotate le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio,
con la specificazione della ditta che lo ha prodotto. Nel registro sono
annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dell’apparecchio.
3. La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione,
da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti
documenti in duplice copia:
a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e frontalmente,
tendenti ad identificare il modello dell’apparecchio indipendente
dalla colorazione che potrà essere modificata;
b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge,
della conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte
dall’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente
modificato.
La dichiarazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: struttura
dell’apparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso
effettivo dell’apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza e altezza)
espresse in centimetri, ditta costruttrice dell’apparecchio e del
motore ove trattasi di prodotti industriali.
4. L’Aereo Club d’Italia, verificata la regolarità
della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione
unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa
metallica di identificazione.
L’Aero Club d’Italia può comunque accertare la conformità
tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche
obiettive dello stesso.
5. La targa metallica, delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale
figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in
modo stabile sull’apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano
sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo
bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte
inferiore dell’ala.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono
essere tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è
fatto obbligo all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni,
all’Aereo Club d’Italia. In caso di distruzione dell’apparecchio
tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dell’apparecchio ha l’obbligo di denunciare,
con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali
modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione
di cui al comma 3. (lettera b)
9. L’Aero Club d’Italia procede al ritiro del certificato
di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni
dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n.106, l’apparecchio
non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo
diversa disposizione contenuta nella modifica dell’allegato medesimo.
Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza
alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni
dell’apparecchio.».
Art. 3
1. L’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L’attività di
volo da diporto o sportivo può essere condotta dall’alba
al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità
tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante,
gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l’attività è
consentita fino ad un’altezza massima di 500 piedi (150 metri circa)
dal terreno, misurata rispetto al punto più elevato nel raggio
di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed
in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro
ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali
il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa).
Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo di centri abitati, degli agglomerati
di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni,
di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato,
di stazioni ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di
centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici,
nonché il lancio di oggetti e di liquidi in volo.
È altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade
statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario,
potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati
dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non
sono controllate, nonché le aree regolamentate, pericolose o
proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata
da parte del Ministro dei trasporti - Direzione generale aviazione civile,
previo nulla osta del Ministro della difesa per le attività condotte
entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la
suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all’Aero
Club d’Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo
alla Direzione generale dell’aviazione civile, competente per la
valutazione finale e l’eventuale rilascio dell’autorizzazione.
6. È vietato portare a bordo degli apparecchi per volo da diporto
o sportivo, in forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di osservazione
e di rilevamento di ogni specie, eccetto quelli costituenti la strumentazione
autorizzata di bordo.».
Art. 4
1. L’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Attestato di idoneità). - 1. Per essere ammessi
allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è
necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato
dall’Aero Club d’Italia.
2. L’attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove
di esame relative ad appositi corsi istituiti dall’Aero Club d’Italia
con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero
dei trasporti -Direzione generale dell’aviazione civile.
3. Possono aspirare al rilascio dell’attestato di cui al primo
comma i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE
o cittadini di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità,
purché si tratti di stranieri residenti in Italia e in regola
agli effetti del soggiorno.
4. Per ottenere il rilascio dell’attestato il richiedente deve
presentare il certificato di idoneità psicofisica di cui agli
articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore
della provincia di residenza che valuterà anche l’inesistenza
di controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, nonché della sicurezza dello Stato.
5. Il certificato d’idoneità fisica ha valore per due anni;
la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell’Aero Club d’Italia,
nell’attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l’interessato
deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell’attestato
e per l’annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza.
6. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato
d’idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento
del quarantesimo anno di età.
7. I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l’attività
di volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere
in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità,
rilasciata dalla FAI per il tramite dell’Aeroclub nazionale di
appartenenza, o di altro attestato abilitante all’attività
di volo da diporto o sportivo rilasciato dall’autorità competente
del Paese di appartenenza e riconosciuto dall’Ae.C.I. Gli stessi
devono essere inoltre muniti del nulla osta del questore competente
per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche
e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del presente
decreto.».
Art. 5
1. L’art. 16 decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di attestati
di idoneità). - 1. L’attività teorico-pratica per
la preparazione allo svolgimento dell’attività di volo da
diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità
deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall’Aero
Club d’Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest’ultimo
stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero
club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone
che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all’Aero
Club d’Italia.
2. È condizione per la legittimità dell’esercizio
dei corsi preparatori la copertura assicurativa della scuola per i danni
provocati e riportati dagli allievi ed istruttori durante le esercitazioni
di volo, con un massimale non inferiore a lire 500 milioni per persona,
animale o cosa, ferme restando le regole generali concernenti l’assicurazione
della responsabilità civile per i danni a terzi.».
Art. 6
1. L’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi). - 1. I
praticanti la disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi
di motore devono essere coperti dall’assicurazione della responsabilità
civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di
urto o collisione in volo.
2. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo munito
di motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti
dall’assicurazione della responsabilità civile per i danni
prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione
in volo.
3. All’osservanza della precedente disposizione è tenuto
il proprietario dell’apparecchio provvisto di motore anche se non
intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio
altrui è tenuto ad accertarsi che l’obbligo sia stato osservato
e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa.».
Art. 7
1. L’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa). - 1. Affinché
si possa considerare adempiuto l’obbligo di cui all’art. 21
il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti:
1) massimale non inferiore a lire 1 miliardo per sinistro, lire 1 miliardo
per persone e lire 1 miliardo per animali o cose;
2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con
mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall’assicurato ed
eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal
caso, la possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso
l’autore del danno;
3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
4) obbligo dell’assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato,
a richiesta di costui;
5) divieto, per l’assicuratore, di opporre al terzo danneggiato,
nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole
che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento
del danno, salva la possibilità di rivalsa dell’assicuratore
verso l’assicurato nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
6) durata della copertura non inferiore ai mesi 6;
7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto
diverso dall’assicurato, e dal pilota senza limitazioni relative
a rapporti di parentela, professionali o simili.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 28 aprile 1993
Il Presidente della Repubblica
Scalfaro
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro dei Trasporti
Tesini
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
Nota all’art. 1:
- L’art. 2 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo è
obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo
di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con
le modalità stabilite dall’allegato 1 al decreto del Ministro
dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, come integrato dai
decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19 ottobre 1987, n.438,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987.
2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati,
rispettivamente, nell’art. 2, secondo comma, e nell’art. 1
dei decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data
4 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.159 dell’11
luglio 1986».
Nota all’art.2:
- L’art. 5 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, cosi recitava:
«Art. 5 (Identificazione degli apparecchi). - 1. Per essere ammessi
alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa
metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità
vivaci a forte contrasto con cielo e terra.»
2. L’identificazione avviene a cura dell’Aero club d’Italia,
a seguito di presentazione, da parte del proprietario di domanda incarta
legale e dei seguenti documenti in duplice copia:
a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e dal basso:
b) dichiarazione del proprietario, autentica nelle forme di legge, della
conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte
dall’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n.106. e successive
modificazioni. La dichiarazione dovrà comunque contenere le seguenti
indicazioni: struttura dell’apparecchio (monoposto o biposto),
presenza o assenza di motore, potenza del motore, peso effettivo dell’apparecchio
a vuoto, dimensioni (larghezza massima apertura alare, lunghezza e altezza)
espresse in centimetri, ditta costruttrice dell’apparecchio e/o
del motore ove trattasi di prodotti industriali, colorazione dell’apparecchio.
Dovrà inoltre essere riportata l’identità della compagnia
assicuratrice.
3. L’Aero club d’Italia, verificata la regolarità della
prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione
unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa ed una targa
metallica di identificazione.
L’Aero club d’Italia può comunque accertare la conformità
tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche
obbiettive dello stesso.
4. La targa metallica delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale
figura la lettera I seguita da quattro numeri, deve essere apposta in
modo stabile sull’apparecchio. Nel caso di apparecchi provvisti
di motore, le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono
essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa
nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell’ala.
5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è sufficiente l’apposizione
della targa metallica.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono
essere sempre tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è
fatto obbligo all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni,
all’Aero club d’Italia. In caso di distruzione dell’apparecchio
tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dell’apparecchio ha l’obbligo di denunciare,
con le stesse modalità proposte per l’iscrizione, le eventuali
modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione
di cui al comma 2, lettera b).
9. L’Aero club d’Italia procede al ritiro del certificato
di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni
dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l’apparecchio
non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo
diversa disposizione contenuta nella modifica dell’allegato medesimo.
Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza
alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni
dell’apparecchio».
Nota all’art. 3:
- L’art. 6 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L’attività di
volo da diporto o sportivo può essere condotta dall’alba
al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità
tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante,
gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal terzo comma, l’attività è
consentita fino ad una altezza massima di 500 piedi (150 metri circa)
dal terreno, con separazione a vista degli ostacoli e comunque ad una
distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro
ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali
il limite di cui secondo comma è di 1.000 piedi (300 metri circa).
Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro
della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati
di case ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti
o liquidi in volo.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati
dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non
sono controllate, nonché le aree ristrette, pericolose o proibite,
fatti salvi i casi si specifica autorizzazione rilasciata da parte delle
competenti autorità, civili e militari».
Nota all’art. 4:
- L’art. 12 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 12 (attestato di idoneità). - 1. Per essere ammessi
allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è
necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato
dall’Aero club d’Italia.
2. L’attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove
di esame relative ad appositi corsi istituiti dall’Aero club d’Italia
con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero
dei trasporti - Direzione generale dell’aviazione civile.
3. Per ottenere il rilascio dell’attestato il richiedente deve
presentare in certificato di idoneità psico-fisica di cui agli
articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore
della provincia di origine.
4. Il certificato d’idoneità fisica ha valore per due anni;
la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell’Aero club d’Italia,
nell’attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l’interessato
deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell’attestato
e per l’annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza.
5. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato
di idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento
del quarantesimo anno di età».
Nota all’art. 5.
- Nota all’art. 16 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così
recitava:
«Art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di attestati
di idoneità). - 1. L’attività teorico-pratica per
la preparazione allo svolgimento dell’attività di volo da
diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità
deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall’Aero
club d’Italia, secondo le modalità ed i criteri approvati
dal Ministro dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni,
non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni
aeronautiche, aggregate all’Aero club d’Italia.
2. È condizione per la legittimità dell’esercizio
dei corsi preparatori la copertura assicurativa degli allievi e degli
istruttori contro i danni da essi riportati durante le esercitazioni
di volo, con un massimale inferiore a lire 300 milioni per persona,
ferme le regole generali concernenti l’assicurazione della responsabilità
civile per i danni a terzi».
Nota all’art. 6:
- L’art. 21 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi). - 1. Gli
apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono
essere posti in circolazione se non siano coperti da assicurazione della
responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie
e a seguito di un urto o collisione in volo.
2. All’osservanza della precedente disposizione è tenuto
il proprietario dell’apparecchio, anche se non intenda farne uso
personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui e tenuto
ad accertarsi che l’obbligo sia stato osservato e, in mancanza,
a provvedere alla copertura assicurativa.
3. L’Aero club d’Italia , su richiesta di chi si dichiari
danneggiato, provvederà a fornire l’informazione relativa
all’idoneità della compagnia assicuratrice dell’apparecchio
danneggiante».
Nota all’art. 7.
- L’art. 22 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:
«Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa). - 1. Affinché
di possa considerare adempiuto l’obbligo di cui all’art. 21
il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti:
1) massimale non inferiore a lire 500 milioni per sinistro, lire 300
milioni per persona e lire 150 milioni per animali o cose;
2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti da
persona diversa dall’assicurato ed eventualmente anche contro la
volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità
di rivalsa del’assicuratore verso l’autore del danno;
3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
4) obbligo dell’assicuratore di risarcire direttamente in danneggiato,
a richiesta di costui;
5) divieto, per l’assicuratore, di opporre al terzo danneggiato,
nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto, o clausole
che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento
del danno, salva la possibilità di rivalsa dell’assicuratore
verso l’assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
6) durata della copertura non inferire a mesi sei;
7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto
diverso dall’assicurato e dal pilota, senza limitazioni relative
a rapporti di parentela, professionali e simili».
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