Circolare Aero Club d'Italia N° 38 del 9 Novembre 2006
Oggetto: Regolamento VDS-VL
Come noto, il regolamento tecnico-operativo per il volo da diporto o
sportivo è stato
approvato dal Ministero dei Trasporti, sentito il parere dell'ENAC,
in data 06.07.06 ed è entrato in
piena applicazione il 06.10.06. Le novità introdotte con il nuovo
regolamento per il volo libero
(VDS-VL) hanno ingenerato alcune perplessità in particolare tra
gli istruttori presso le scuole di
volo e pertanto appare quanto mai opportuno fornire, con la presente
circolare, delle interpretazioni
ufficiali, anche al fine di far cessare alcune "voci di corridoio"
che attribuiscono all'Ente scrivente
posizioni contrastanti.
Appare quanto mai opportuno, inoltre, ricordare che ove dovessero emergere,
in fase
applicativa del regolamento, difficoltà di applicazione, incongruenze,
ecc., è ovvio che verranno
proposte al Ministero le doverose modifiche.
1. Istruttori.
Poiché il regolamento è stato approvato il 6/7/2006 e
non può avere effetto retroattivo,
l'abilitazione degli istruttori allinsegnamento scadrà:
a) il 6/7/2008 per gli istruttori che non svolgeranno, nel biennio,
la loro attività presso una
scuola e che non parteciperanno ad uno degli "stages" di aggiornamento
previsti dal nuovo
regolamento;
b) il 6/7/2009 per gli istruttori in attività presso una scuola
che nel triennio non parteciperanno
ad uno degli "stages" di aggiornamento previsti dal nuovo
regolamento.
2. Abilitazione al trasporto del passeggero.
Per le ragione espresse al punto precedente, perderanno lidoneità
allabilitazione al
trasporto del passeggero il 6/7/2010 i piloti finora abilitati se non
parteciperanno con esito positivo
ad uno stage di aggiornamento organizzato con cadenza biennale dallAeCI
ed in seguito se non
parteciperanno, con esito positivo, entro quattro anni dalla precedente
partecipazione, ad uno degli
"stages" organizzati con cadenza biennale.
3. Convalida dellattestato.
Il pilota, ogni due anni, invia all'AeCI la domanda di rinnovo dichiarando
di aver effettuato
lattività volativa ed allegando il prescritto certificato
di idoneità psicofisica e copia del versamento
di 52€ .
Se il pilota non ha convalidato lattestato presso lAeCI
da più di un anno dalla data di
scadenza dellultimo certificato di idoneità presentato,
deve presentare, in luogo della propria
dichiarazione, quella di un istruttore che opera presso una scuola che
attesti l'avvenuta ripresa voli.
4. Abilitazioni.
I piloti che hanno ottenuto lattestato anteriormente al 30/6/97
hanno contemporaneamente
ottenuto le abilitazioni ai diversi mezzi, poiché allepoca
non erano differenziati e devono quindi
obbligatoriamente, durante una qualche sessione di esame, far trascrivere
la/le abilitazioni
dallesaminatore.
In pratica, il pilota si reca presso un campo sede di esame e richiede
allesaminatore di
trascrivere sul libretto di volo le abilitazioni (deltaplano e/o parapendio)
che dimostra presentando
lattestato, in corso di validità registrato preso l'AeCI,
ottenuto prima della 30/6/97.
Il rilascio delle abilitazioni agli apparecchi di altra classe, all'abilitazione
al trasporto del
passeggero ed al secondo livello verranno effettuati secondo quanto
stabilito nellArt. 7 del
Regolamento: iscrizione presso una scuola, specificando di quale abilitazione
si tratta (deltaplano,
parapendio, biposto deltaplano/parapendio, secondo livello deltaplano/parapendio),
che ne darà
comunicazione allAeCI.
Per la sola abilitazione ad apparecchio monoposto di altra classe, sarà
listruttore della
scuola che determinerà quali parti del corso dovranno essere
frequentate per la presentazione
allesame, mentre, per tutti gli altri casi, la partecipazione
ai corsi è dettagliata nel regolamento
didattico.
I piloti che hanno conseguito lattestato prima del 6/10/06, possono
partecipare al corso di
secondo livello per poi presentarsi allesame (procedura normale),
oppure, in virtù dell'esperienza
già acquisita, richiedere direttamente lesame previo parere
favorevole (scritto) dellistruttore che li
presenta.
5. Attestati ed abilitazioni.
Gli attestati rilasciati prima dellentrata in vigore del nuovo
regolamento sono da
considerarsi con abilitazione di primo livello.
Con l'attestato e labilitazione di primo livello, nel rispetto
di quanto stabilito dal DPR
404/88 (art. 1) circa lautonoma decisionale e la responsabilità
del pilota, non vi è alcuna
limitazione sull'esercizio del volo, le condizioni di volo, la partecipazione
a gare o manifestazioni,
o altra di qualsiasi genere, compreso il rilascio della tessera FAI.
Al fine di ottenere tale livello di attestato, laddestramento
deve essere condotto in modo tale
da mettere il pilota nelle condizioni di svolgere in sicurezza l'attività
di volo di cui al punto
precedente. Pertanto, durante laddestramento, a giudizio e sotto
il controllo dellistruttore, nulla
vieta che possano essere affrontate condizioni di volo più impegnative.
Il secondo livello è un corso di perfezionamento facoltativo
ma diventa obbligatorio solo per
il conseguimento dellabilitazione al trasporto del passeggero
o all'abilitazione ad istruttore.
A tutti i piloti che abbiano conseguito la qualifica di abilitazione
al trasporto del passeggero
anteriormente al 6/10/2006 viene attribuita temporaneamente la qualifica
di secondo livello e, una
volta che avranno superato lo stage di biposto, gli verrà definitivamente
attribuita la qualifica di
secondo livello.
6. Sospensione e revoca dellattestato.
Si conferma che la sospensione e la revoca dellattestato sono
soggette a precise regole di
accertamento delle infrazioni gravi, come quelle alla circolazione o
alla pericolosità per se stessi o
per altri.
F.to Franco Romagnoli
Direttore Generale
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