LEGGE 6 AGOSTO 1990, n. 223 (GU n. 185 SUPPL.ORD. del 09/08/1990)
(Legge Mammì)
DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E PRIVATO.
URN: urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223
Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
TITOLO I DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI
ART. 1. (PRINCIPI GENERALI)
1 . LA DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI O TELEVISIVI, REALIZZATA
CON QUALSIASI MEZZO TECNICO, HA CARATTERE DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE.
2 . IL PLURALISMO, L'OBIETTIVITÀ, LA COMPLETEZZA E L'IMPARZIALITÀ
DELL'INFORMAZIONE, L'APERTURA ALLE DIVERSE OPINIONI, TENDENZE POLITICHE,
SOCIALI, CULTURALI E RELIGIOSE, NEL RISPETTO DELLE LIBERTÀ E
DEI DIRITTI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE, RAPPRESENTANO PRINCIPI FONDAMENTALI
DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO CHE SI REALIZZA CON IL CONCORSO DI SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE.
TITOLO II NORME PER LA RADIODIFFUSIONE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 2. (SERVIZIO PUBBLICO E RADIODIFFUSIONE)
1 . LA RADIODIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI È
EFFETTUATA DALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO
RADIOTELEVISIVO. PUÒ INOLTRE ESSERE AFFIDATA MEDIANTE CONCESSIONE,
AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE, AI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, NONCHÉ
MEDIANTE AUTORIZZAZIONE SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI
38 E SEGUENTI DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
2 . IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO È AFFIDATO MEDIANTE
CONCESSIONE AD UNA SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE
PUBBLICA. LA CONCESSIONE IMPORTA DI DIRITTO L'ATTRIBUZIONE ALLA CONCESSIONARIA
DELLA QUALIFICA DI SOCIETÀ DI INTERESSE NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO
2461 DEL CODICE CIVILE. AI FINI DELL'OSSERVANZA DELL' ARTICOLO 10 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 NOVEMBRE 1973, N. 691 , NELLA
PROVINCIA DI BOLZANO RIVESTE CARATTERE DI INTERESSE NAZIONALE IL SERVIZIO
PUBBLICO RADIOTELEVISIVO IN AMBITO PROVINCIALE E LOCALE.
3 . NEI TITOLI II, IV E V DELLA PRESENTE LEGGE LA SOCIETÀ DI
CUI AL COMMA SECONDO È DEFINITA "CONCESSIONARIA PUBBLICA",
I TITOLARI DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16 PER RADIODIFFUSIONE
SIA SONORA CHE TELEVISIVA ED IN AMBITO SIA NAZIONALE CHE LOCALE SONO
GLOBALMENTE DEFINITI "CONCESSIONARI PRIVATI"; QUALORA NEGLI
STESSI TITOLI CI SI RIFERISCA AD UNA SPECIFICA CATEGORIA DEI TITOLARI
DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16, L'ESPRESSIONE "CONCESSIONARI
PRIVATI" È COMPLETATA CON IL RIFERIMENTO ALLA RADIODIFFUSIONE
SONORA O TELEVISIVA E ALL'AMBITO NAZIONALE O LOCALE.
4 . NEI TITOLI II, IV E V DELLA PRESENTE LEGGE LE ESPRESSIONI "TRASMISSIONI"
E "PROGRAMMI" RIPORTATE SENZA SPECIFICAZIONI SI INTENDONO
RIFERITE A TRASMISSIONI O PROGRAMMI SIA RADIOFONICI CHE TELEVISIVI.
ART. 3. (PIANIFICAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE)
1 . LA PIANIFICAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE È EFFETTUATA MEDIANTE
IL PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE ED IL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE
SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.
2 . IL PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE INDICA LE BANDE DI FREQUENZE
UTILIZZABILI DAI VARI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI.
3 . IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, SENTITI I MINISTERI
DELL'INTERNO, DELLA DIFESA, DEI TRASPORTI E DELLA MARINA MERCANTILE,
GLI ALTRI MINISTERI EVENTUALMENTE INTERESSATI, LE CONCESSIONARIE DEI
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AD USO PUBBLICO INTERESSATE, NONCHÉ
IL CONSIGLIO SUPERIORE TECNICO DELLE POSTE, DELLE TELECOMUNICAZIONI
E DELL'AUTOMAZIONE, PREDISPONE, NEL RISPETTO DELLE CONVENZIONI E DEI
REGOLAMENTI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOELETTRICHE,
IL PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE RADIOFREQUENZE.
4 . IL PIANO COSÌ PREDISPOSTO VIENE TRASMESSO AI MINISTERI DELL'INTERNO,
DELLA DIFESA, DEI TRASPORTI E DELLA MARINA MERCANTILE ED ALL'UFFICIO
DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE I QUALI, ENTRO
TRENTA GIORNI DALL'INVIO, POSSONO PROPORRE MOTIVATE MODIFICHE ALLE PARTI
DEL PIANO CHE RIGUARDINO I SETTORI DI PROPRIA COMPETENZA.
5 . IL PIANO DI RIPARTIZIONE È APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,
PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
6 . IL PIANO DI RIPARTIZIONE È AGGIORNATO, CON LE MODALITÀ
PREVISTE NEI COMMI TERZO, QUARTO E QUINTO, OGNI CINQUE ANNI ED OGNI
QUALVOLTA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI NE RAVVISI
LA NECESSITÀ.
7 . IL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE PER LA
RADIODIFFUSIONE, D'ORA IN AVANTI DENOMINATO PIANO DI ASSEGNAZIONE, È
REDATTO NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PIANO NAZIONALE
DI RIPARTIZIONE DELLE RADIOFREQUENZE E DETERMINA LE AREE DI SERVIZIO
DEGLI IMPIANTI, E PER CIASCUNA AREA LA LOCALIZZAZIONE POSSIBILMENTE
COMUNE DEGLI IMPIANTI ED I PARAMETRI RADIOELETTRICI DEGLI STESSI, NONCHÉ
LA FREQUENZA ASSEGNATA A CIASCUN IMPIANTO. LA DETERMINAZIONE DELLE AREE
DI SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA RICEZIONE
SENZA DISTURBI IN DETTE AREE DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI PROGRAMMI
DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA. TALE DETERMINAZIONE DOVRÀ
CONSIDERARE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE DI TUTTI I COLLEGAMENTI
DI TELECOMUNICAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE DELLE CONCESSIONARIE
DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AD USO PUBBLICO DISPONIBILI PER COLLEGAMENTI
TRASMISSIVI TELEVISIVI.
8 . IL PIANO DI ASSEGNAZIONE SUDDIVIDE IL TERRITORIO NAZIONALE IN BACINI
DI UTENZA, I QUALI RISULTANO DALL'AGGREGAZIONE DI UNA PLURALITÀ
DI AREE DI SERVIZIO E VENGONO DETERMINATI TENENDO CONTO DELLA ENTITÀ
NUMERICA DELLA POPOLAZIONE SERVITA, DELLA DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE E DELLE CONDIZIONI GEOGRAFICHE, URBANISTICHE, SOCIO-ECONOMICHE
E CULTURALI DELLA ZONA.
9 . I BACINI DI UTENZA PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA DEVONO CONSENTIRE
LA COESISTENZA DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI IMPIANTI ED UNA ADEGUATA
PLURALITÀ DI EMITTENTI E RETI. ESSI COINCIDONO, DI REGOLA, CON
IL TERRITORIO DELLE SINGOLE REGIONI; POSSONO ALTRESÌ COMPRENDERE
PIÙ REGIONI, PARTI DI ESSE O PARTI DI REGIONI DIVERSE PURCHÈ
CONTIGUE, OVE CIÒ SI RENDA NECESSARIO IN RELAZIONE AI PARAMETRI
INDICATI AL COMMA OTTAVO.
10 . I BACINI DI UTENZA PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA DEVONO CONSENTIRE
LA COESISTENZA DEL MAGGIOR NUMERO DI EMITTENTI E RETI SPECIFICAMENTE
NELLE ZONE CON MAGGIORE DENSITÀ DI POPOLAZIONE. I BACINI DI UTENZA
HANNO DI REGOLA DIMENSIONI ANALOGHE A QUELLE DELLE PROVINCE O DELLE
AREE METROPOLITANE; ESSI POSSONO COMPRENDERE PIÙ PROVINCE, PARTI
DI ESSE O PARTI DI PROVINCE DIVERSE PURCHÈ CONTIGUE OVE CIÒ
SI RENDA NECESSARIO IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE SOCIALI, ETNICHE
E CULTURALI DELLA ZONA ED AL REDDITO MEDIO PRO CAPITE DEGLI ABITANTI.
11 . IL PIANO DI ASSEGNAZIONE, ASSICURATE ALLA CONCESSIONARIA PUBBLICA
LE FREQUENZE NECESSARIE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO
PUBBLICO RADIOTELEVISIVO, INDIVIDUA IL NUMERO DI IMPIANTI ATTO A GARANTIRE
LA DIFFUSIONE DEL MAGGIOR NUMERO DI PROGRAMMI NAZIONALI E LOCALI IN
CIASCUN BACINO DI UTENZA. POTRANNO ESSERE PREVISTI ANCHE IMPIANTI CHE
OPERANO SU PARTI LIMITATE DEI BACINI DI UTENZA. I CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE FREQUENZE AI TITOLARI DI CONCESSIONE NAZIONALE O LOCALE SONO QUELLI
STABILITI DALL'ARTICOLO 16. PER ESERCIZIO IN AMBITO NAZIONALE SI INTENDE
QUELLO EFFETTUATO CON RETE CHE ASSICURI LA DIFFUSIONE IN ALMENO IL 60
PER CENTO DEL TERRITORIO NAZIONALE. PER ESERCIZIO IN AMBITO LOCALE SI
INTENDE QUELLO CHE GARANTISCE LA DIFFUSIONE IN ALMENO IL 70 PER CENTO
DEL TERRITORIO DEL RELATIVO BACINO DI UTENZA O DELLA PARTE ASSEGNATA
DI DETTO BACINO. PER RAGIONI DI CARATTERE TECNICO È AMMESSO CHE
LE EMITTENTI O LE RETI LOCALI POSSANO COPRIRE ANCHE IL TERRITORIO DI
BACINI DI UTENZA LIMITROFI LIMITATAMENTE AD UNA PORZIONE NON SUPERIORE
AL 30 PER CENTO DEL TERRITORIO DI QUESTI ULTIMI.
12 . IL PIANO DI ASSEGNAZIONE RISERVA ALLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
IN AMBITO LOCALE, IN OGNI BACINO DI UTENZA, IL 30 PER CENTO DEI PROGRAMMI
RICEVIBILI SENZA DISTURBI.
13 . IL PIANO DI ASSEGNAZIONE RISERVA COMUNQUE ALLA RADIODIFFUSIONE
SONORA IN AMBITO LOCALE, IN OGNI BACINO DI UTENZA, L'EMISSIONE CONTEMPORANEA
DI ALMENO IL 70 PER CENTO DEI PROGRAMMI RICEVIBILI SENZA DISTURBI.
14 . NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEI COMMI DAL SETTIMO ALL'UNDICESIMO,
IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, SENTITE LA CONCESSIONARIA
PUBBLICA E LE ASSOCIAZIONI A CARATTERE NAZIONALE DEI TITOLARI DI EMITTENTI
O RETI PRIVATE, REDIGE LO SCHEMA DI PIANO DI ASSEGNAZIONE CON L'INDICAZIONE
DEL NUMERO E DELLE CARATTERISTICHE DEI BACINI D'UTENZA, E LO SOTTOPONE
AL PARERE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO.
15 . LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, NELL'ESPRIMERE IL PARERE SULLO
SCHEMA DI PIANO DI ASSEGNAZIONE, POSSONO PROPORRE IPOTESI DIVERSI DI
BACINI, IN RELAZIONE ALLE PROPRIE CARATTERISTICHE NATURALI, SOCIO-ECONOMICHE
E CULTURALI. ESSE POSSONO, ALTRESÌ, D'INTESA TRA LORO, PROPORRE
BACINI DI UTENZA COMPRENDENTI TERRITORI CONFINANTI. DECORSI SESSANTA
GIORNI DALLA RICEZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO, SENZA CHE SIA PERVENUTO
IL PARERE, ESSO SI INTENDE RESO IN SENSO FAVOREVOLE.
16 . IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, ACQUISITI I
PARERI DELLE REGIONI, REDIGE UN NUOVO SCHEMA DI PIANO DI ASSEGNAZIONE
CHE È SOTTOPOSTO AL PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE TECNICO DELLE
POSTE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AUTOMAZIONE. DECORSI SESSANTA
GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ATTO SENZA CHE SIA INTERVENUTO IL PARERE,
ESSO SI INTENDE RESO IN SENSO FAVOREVOLE.
17 . IL PIANO DI ASSEGNAZIONE È APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,
PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
18 . IL PIANO DI ASSEGNAZIONE È AGGIORNATO OGNI CINQUE ANNI
E COMUNQUE OGNI QUALVOLTA SIA MODIFICATO IL PIANO DI RIPARTIZIONE DELLE
FREQUENZE OVVERO IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI NE
RAVVISI LA NECESSITÀ.
19 . LE REGIONI, ANCHE A STATUTO SPECIALE, NONCHÉ LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO ADEGUANO I PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
OVVERO ADOTTANO PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO SPECIFICI PER CONFORMARSI
ALLE INDICAZIONI CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PREVISTE
DAL PIANO DI ASSEGNAZIONE. QUALORA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO NON PROVVEDANO ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE
DEL PIANO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL
MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, NOMINA COMMISSARI AD
ACTA PER L'ADEGUAMENTO OVVERO PER L'ADOZIONE DEGLI SPECIFICI PIANI TERRITORIALI
DI COORDINAMENTO. I COMUNI ADEGUANO GLI STRUMENTI URBANISTICI AI PIANI
TERRITORIALI DI COORDINAMENTO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA LORO ADOZIONE
O ADEGUAMENTO. QUALORA I COMUNI ENTRO DETTO TERMINE NON PROVVEDANO,
LE INDICAZIONI CONTENUTE NEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO COSTITUISCONO
ADOZIONE DI VARIANTE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E NON NECESSITANO DI
AUTORIZZAZIONE REGIONALE PREVENTIVA.
20 . IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI CURA GLI ADEMPIMENTI
CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE E TRASMETTE ANNUALMENTE
UNA RELAZIONE AI PRESIDENTI DELLE CAMERE.
21 . LE MISURE NECESSARIE PER ELIMINARE TEMPESTIVAMENTE LE INTERFERENZE
ELETTROMAGNETICHE, ANCHE ATTRAVERSO LA SOPPRESSIONE E LA MODIFICAZIONE
DI IMPIANTI, PURCHÈ NON MODIFICHINO L'EQUILIBRIO DELLE STRUTTURE
DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE, SONO ADOTTATE, NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI
INTERNAZIONALI IN VIGORE, DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
CHE NE DÀ COMUNICAZIONE NELLA RELAZIONE ANNUALE DI CUI AL COMMA
VENTESIMO.
ART. 4. (NORME URBANISTICHE)
1 . IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16 O DELLA CONCESSIONE
PER SERVIZIO PUBBLICO EQUIVALE A DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ,
INDIFFERIBILITÀ ED URGENZA PER LE OPERE CONNESSE E DÀ
TITOLO PER RICHIEDERE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI LE NECESSARIE
CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE
LOCALITÀ INDICATE DAL PIANO DI ASSEGNAZIONE E, CONSEGUENTEMENTE,
NEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO.
2 . I COMUNI, RICEVUTA LA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA DAI CONCESSIONARI
PRIVATI O DALLA CONCESSIONARIA PUBBLICA, PROVVEDONO AD ACQUISIRE O,
SE DEL CASO, AD OCCUPARE D'URGENZA E AD ESPROPRIARE, AI SENSI DELLA
LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, L'AREA INDICATA
DAL PIANO DI ASSEGNAZIONE E DAL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI, ANCHE SE GIÀ DI PROPRIETÀ
DEGLI STESSI RICHIEDENTI, CHE VIENE A FAR PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE
DEI COMUNI; PROVVEDONO ALTRESÌ A RILASCIARE LA CONCESSIONE EDILIZIA,
ANCHE NELLE MORE DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO, ED A CONCEDERE CONTESTUALMENTE
AI RICHIEDENTI IL DIRITTO DI SUPERFICIE SULLE AREE ACQUISITE O ESPROPRIATE
PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI. L'INDENNITÀ IN CASO DI ESPROPRIO
È DETERMINATA A NORMA DELL' ARTICOLO 13, TERZO COMMA, DELLA LEGGE
15 GENNAIO 1885, N. 2892 , SOSTITUENDO IN OGNI CASO AI FITTI COACERVATI
DELL'ULTIMO DECENNIO, IL REDDITO DOMINICALE RIVALUTATO DI CUI AGLI ARTICOLI
22 E SEGUENTI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE
1973, N. 597. LA DOMANDA SI INTENDE ACCOLTA QUALORA IL COMUNE NON DELIBERI
ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA RICEZIONE. LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE HA DURATA PARI AL PERIODO DI TEMPO NEL QUALE IL SOGGETTO
RESTA TITOLARE DELLA CONCESSIONE PER RADIODIFFUSIONE SONORA O TELEVISIVA
OVVERO DELLE CONCESSIONI PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE. LA DELIBERA
DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE È ACCOMPAGNATA DA UNA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE ED IL CONCESSIONARIO, DA STIPULARSI PER ATTO
PUBBLICO, CHE È TRASCRITTO PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO DEI REGISTRI
IMMOBILIARI. LA CONVENZIONE PREVEDE UN CANONE DI CONCESSIONE SECONDO
PARAMETRI CHE SARANNO DEFINITI NEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 36,
NONCHÉ IL CORRISPETTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, I TERMINI
DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI CONNESSI AGLI EDIFICI ED AGLI IMPIANTI,
LE SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI POSTI CON L'ATTO
DI CONCESSIONE.
3 . NEI CASI DI ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE
SONORA O TELEVISIVA DI CUI AL COMMA VENTUNESIMO DELL'ARTICOLO 16 O DELLA
CONCESSIONE PER SERVIZIO PUBBLICO, IL COMUNE REVOCA IL DIRITTO DI SUPERFICIE,
CHE È CONCESSO, PREVIA DOMANDA, AL CONCESSIONARIO PRIVATO O ALLA
CONCESSIONARIA PUBBLICA EVENTUALMENTE SUBENTRANTI. PER LA DOMANDA VALGONO
LE NORME DI CUI AL COMMA SECONDO.
4 . IL SOGGETTO AL QUALE È STATO REVOCATO IL DIRITTO DI SUPERFICIE
È TENUTO, A RICHIESTA DEL SOGGETTO SUBENTRANTE, A RIMUOVERE I
PROPRI IMPIANTI OVVERO A VENDERLI ALLO STESSO SOGGETTO SUBENTRANTE.
IN ENTRAMBI I CASI IL SOGGETTO SUBENTRANTE LIQUIDA AL SOGGETTO AL QUALE
È STATO REVOCATO IL DIRITTO DI SUPERFICIE UNA SOMMA DETERMINATA
TENENDO CONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
E DELL'AMMORTAMENTO VERIFICATOSI FINO ALLA DATA DI REVOCA DEL DIRITTO
DI SUPERFICIE, NONCHÉ DELLE EVENTUALI SPESE DI RIMOZIONE, SECONDO
MODALITÀ CHE SARANNO DEFINITE DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO
36.
5 . LE NORME DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO ALLE AREE
SU CUI INSISTONO GLI IMPIANTI DEI PRIVATI DI CUI ALL'ARTICOLO 32 NELLE
MORE DELLA PRONUNCIA SULLA DOMANDA DI CONCESSIONE, NONCHÉ PER
IL PERIODO DI TEMPO IN CUI GLI STESSI SOGGETTI RESTANO TITOLARI DELLA
CONCESSIONE, A MENO CHE TALI SOGGETTI NON NE RICHIEDANO L'APPLICAZIONE.
LE NORME DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO ALTRESÌ
ALLE AREE SU CUI INSISTONO GLI IMPIANTI DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA,
IN FUNZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, FINO
ALLA ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE, A MENO CHE LA STESSA CONCESSIONARIA
NON NE RICHIEDA L'APPLICAZIONE.
6 . LE NORME DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE ALLE AUTORIZZAZIONI
CONCESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 43 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975,
N. 103.
ART. 5. (COLLEGAMENTI DI TELECOMUNICAZIONE)
1 . LA CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16 OVVERO LA CONCESSIONE PER
SERVIZIO PUBBLICO COSTITUISCONO TITOLO PER UTILIZZARE I COLLEGAMENTI
DI TELECOMUNICAZIONE NECESSARI A COPRIRE L'AREA DA SERVIRE, UTILIZZABILI
UNICAMENTE NEI LIMITI PREVISTI DALLE CONCESSIONI.
2 . LE NORME DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE ALLE AUTORIZZAZIONI
CONCESSE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 38 E 43 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975,
N. 103.
ART. 6. (GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA)
1 . È ISTITUITO IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA.
2 . IL GARANTE È NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
SU PROPOSTA FORMULATA DAI PRESIDENTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI, D'INTESA TRA LORO, TRA COLORO CHE ABBIANO RICOPERTO
LA CARICA DI GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE OVVERO CHE RICOPRANO
O ABBIANO RICOPERTO LA CARICA DI PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE O EQUIPARATI, TRA I PROFESSORI UNIVERSITARI ORDINARI NELLE
DISCIPLINE GIURIDICHE, AZIENDALI OD ECONOMICHE, NONCHÉ TRA ESPERTI
DI RICONOSCIUTA COMPETENZA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA.
3 . IL GARANTE DURA IN CARICA TRE ANNI E NON PUÒ ESSERE CONFERMATO
PER PIÙ DI UNA VOLTA; PER TUTTA LA DURATA DELL'INCARICO NON PUÒ
ESERCITARE, A PENA DI DECADENZA, ALCUNA ATTIVITÀ PROFESSIONALE,
NÉ ESSERE AMMINISTRATORE DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI, NÉ
RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE, NÉ AVERE INTERESSI DIRETTI O INDIRETTI
IN IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE.
4 . ALL'ATTO DELL'ACCETTAZIONE DELLA NOMINA IL GARANTE, SE DIPENDENTE
DELLO STATO, È COLLOCATO FUORI RUOLO; SE PROFESSORE UNIVERSITARIO,
È COLLOCATO IN ASPETTATIVA.
5 . AL GARANTE COMPETE UNA RETRIBUZIONE PARI A QUELLA SPETTANTE AI
GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
6 . ALLE DIPENDENZE DEL GARANTE È POSTO UN UFFICIO COMPOSTO
DI DIPENDENTI DELLO STATO E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, COLLOCATI
FUORI RUOLO NELLE FORME PREVISTE DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI, IL CUI
SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO DEL GARANTE È EQUIPARATO AD OGNI EFFETTO
DI LEGGE A QUELLO PRESTATO NELLE RISPETTIVE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA
ED IL CUI CONTINGENTE È DETERMINATO, SU PROPOSTA DEL GARANTE
MEDESIMO, CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI
CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO. TALE DECRETO È EMANATO ENTRO
E NON OLTRE NOVANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE
NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
7 . LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE SONO POSTE A
CARICO DI UN FONDO STANZIATO A TALE SCOPO NEL BILANCIO DELLO STATO E
ISCRITTO AD APPOSITO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DEL TESORO. IL RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA È SOGGETTO
AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.
8 . LE NORME CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
DEL GARANTE, NONCHÉ QUELLE DIRETTE A DISCIPLINARE LA GESTIONE
DELLE SPESE, ANCHE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI SULLA CONTABILITÀ
GENERALE DELLO STATO, SONO APPROVATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DA EMANARSI ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA PRESENTE LEGGE, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO E SU PARERE CONFORME DEL GARANTE STESSO.
9 . NEI CASI IN CUI LA NATURA TECNICA O LA DELICATEZZA DEI PROBLEMI
LO RICHIEDANO, IL GARANTE PUÒ AVVALERSI DELL'OPERA DI CONSULENTI
O DI SOCIETÀ DI CONSULENTI.
10 . IL GARANTE, AL FINE DELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ASSEGNATIGLI
DALLA PRESENTE LEGGE, PROVVEDE:
a) A TENERE IL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE DI
CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PRESENTE LEGGE E IL REGISTRO NAZIONALE DELLA
STAMPA DI CUI ALL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 , E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
b) AD ESAMINARE I BILANCI E L'ANNESSA DOCUMENTAZIONE DEI CONCESSIONARI
PRIVATI, DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 38 DELLA
LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , E DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA, NONCHÉ,
OVE LO RITENGA, BILANCI E DOCUMENTAZIONI DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
O DI DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI O CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ;
c) A COMPIERE L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ED ISPETTIVA NECESSARIA
PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA, AVVALENDOSI
ANCHE DEI COMPETENTI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI, NONCHÉ DEI SERVIZI DI CONTROLLO E VIGILANZA
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO ED ALTRESÌ ESERCITANDO,
CON RIFERIMENTO ALLE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PRESENTE LEGGE,
I POTERI PREVISTI DALL' ARTICOLO 9, TERZO E QUARTO COMMA, DELLA LEGGE
5 AGOSTO 1981, N. 416 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI,
PER IL GARANTE DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'EDITORIA;
d) A SVOLGERE L'ATTIVITÀ E AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 31;
e) A VIGILARE SULLA RILEVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI INDICI DI ASCOLTO
DELLE EMITTENTI E RETI RADIOFONICHE E TELEVISIVE PUBBLICHE E PRIVATE
ANCHE AVVALENDOSI DI ORGANISMI SPECIALIZZATI.
11 . SONO TRASFERITE AL GARANTE LE FUNZIONI GIÀ ATTRIBUITE DALLA
LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI,
AL GARANTE DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'EDITORIA. SONO ABROGATI
I COMMI TERZO E QUARTO DELL' ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.
416 .
12 . IL GARANTE SI AVVALE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELL'ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SULL'EDITORIA FINO ALL'ENTRATA IN FUNZIONE DELL'UFFICIO
DI CUI AL COMMA SESTO. IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
CUI AL COMMA OTTAVO DETERMINA LA DATA A DECORRERE DALLA QUALE È
SOPPRESSO L'UFFICIO DEL GARANTE DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'EDITORIA
E DALLA QUALE SONO ABROGATI I COMMI QUINTO, SESTO, SETTIMO E OTTAVO
DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416.
13 . IL GARANTE PREDISPONE ANNUALMENTE UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
SVOLTA E SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, CHE È
TRASMESSA AL PARLAMENTO, A CURA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
ENTRO IL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO CUI SI RIFERISCE.
ART. 7. (COMITATI REGIONALI PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI)
1 . OGNI CONSIGLIO REGIONALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO ALMENO A DUE
TERZI DEI MEMBRI DA ELEGGERE E DA SCEGLIERSI FRA ESPERTI DI COMUNICAZIONE
RADIOTELEVISIVA, UN COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI.
IL COMITATO REGIONALE È ORGANO DI CONSULENZA DELLA REGIONE IN
MATERIA RADIOTELEVISIVA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA I COMPITI
ASSEGNATI ALLE REGIONI DALLA PRESENTE LEGGE. IL COMITATO ALTRESÌ
FORMULA PROPOSTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CONCESSIONARIA
PUBBLICA IN MERITO A PROGRAMMAZIONI REGIONALI CHE POSSANO ESSERE TRASMESSE
SIA IN AMBITO NAZIONALE CHE REGIONALE; REGOLA L'ACCESSO ALLE TRASMISSIONI
REGIONALI PROGRAMMATE DALLA CONCESSIONARIA PUBBLICA.
2 . LA CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA SECONDO, PREVEDE FORME
DI COLLABORAZIONE CON LE REALTÀ CULTURALI E INFORMATIVE DELLE
REGIONI E FISSA I CRITERI IN BASE AI QUALI POSSONO ESSERE STIPULATE
CONVENZIONI TRA LE SEDI PERIFERICHE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA, LE
REGIONI E I CONCESSIONARI PRIVATI IN AMBITO LOCALE. IL COMITATO REGIONALE
PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI DEFINISCE I CONTENUTI DI TALI COLLABORAZIONI
E CONVENZIONI E NE COORDINA L'ATTUAZIONE PER CONTO DELLA REGIONE.
3 . LE REGIONI DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI REGIONALI
PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI.
4 . LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PROVVEDONO ALLA COSTITUZIONE
DI COMITATI PROVINCIALI PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI, IN CONFORMITÀ
ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO.
5 . IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E IL GARANTE
POSSONO AVVALERSI DEI COMITATI REGIONALI E DEI COMITATI PROVINCIALI
DI TRENTO E DI BOLZANO PER LO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI.
6 . È ABROGATO L' ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N.
103 .
ART. 8. (DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ)
1 . LA PUBBLICITÀ RADIOFONICA E TELEVISIVA NON DEVE OFFENDERE
LA DIGNITÀ DELLA PERSONA, NON DEVE EVOCARE DISCRIMINAZIONI DI
RAZZA, SESSO E NAZIONALITÀ, NON DEVE OFFENDERE CONVINZIONI RELIGIOSE
ED IDEALI, NON DEVE INDURRE A COMPORTAMENTI PREGIUDIZIEVOLI PER LA SALUTE,
LA SICUREZZA E L'AMBIENTE, NON DEVE ARRECARE PREGIUDIZIO MORALE O FISICO
A MINORENNI, E NE È VIETATO L'INSERIMENTO NEI PROGRAMMI DI CARTONI
ANIMATI.
2 . LA PUBBLICITÀ TELEVISIVA E RADIOFONICA DEVE ESSERE RICONOSCIBILE
COME TALE ED ESSERE DISTINTA DAL RESTO DEI PROGRAMMI CON MEZZI OTTICI
O ACUSTICI DI EVIDENTE PERCEZIONE.
3 . IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLE
COMUNITÀ EUROPEE DEL 3 OTTOBRE 1989 (89/552/CEE) L'INSERIMENTO
DI MESSAGGI PUBBLICITARI DURANTE LA TRASMISSIONE DI OPERE TEATRALI,
CINEMATOGRAFICHE, LIRICHE E MUSICALI È CONSENTITO NEGLI INTERVALLI
ABITUALMENTE EFFETTUATI NELLE SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE. PER
LE OPERE DI DURATA PROGRAMMATA SUPERIORE A QUARANTACINQUE MINUTI È
CONSENTITA UNA ULTERIORE INTERRUZIONE PER OGNI ATTO O TEMPO. È
CONSENTITA UNA ULTERIORE INTERRUZIONE SE LA DURATA PROGRAMMATA DELL'OPERA
SUPERA DI ALMENO VENTI MINUTI DUE O PIÙ ATTI O TEMPI DI QUARANTACINQUE
MINUTI CIASCUNO.
4 . IL GARANTE, SENTITA UN'APPOSITA COMMISSIONE, COMPOSTA DA NON OLTRE
CINQUE MEMBRI E DA LUI STESSO NOMINATA TRA PERSONALITÀ DI RICONOSCIUTA
COMPETENZA, DETERMINA LE OPERE DI ALTO VALORE ARTISTICO, NONCHÉ
LE TRASMISSIONI A CARATTERE EDUCATIVO E RELIGIOSO CHE NON POSSONO SUBIRE
INTERRUZIONI PUBBLICITARIE.
5 . È VIETATA LA PUBBLICITÀ RADIOFONICA E TELEVISIVA
DEI MEDICINALI E DELLE CURE MEDICHE DISPONIBILI UNICAMENTE CON RICETTA
MEDICA. IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI EMANA CON
PROPRIO DECRETO NORME SULL'INSERIMENTO DEI MESSAGGI PUBBLICITARI IN
ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 13, 15 E 16 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE DEL 3 OTTOBRE 1989 (89/552/CEE).
6 . LA TRASMISSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA
PUBBLICA NON PUÒ ECCEDERE IL 4 PER CENTO DELL'ORARIO SETTIMANALE
DI PROGRAMMAZIONE ED IL 12 PER CENTO DI OGNI ORA; UN'EVENTUALE ECCEDENZA,
COMUNQUE NON SUPERIORE AL 2 PER CENTO NEL CORSO DI UN'ORA, DEVE ESSERE
RECUPERATA NELL'ORA ANTECEDENTE O SUCCESSIVA.
7 . LA TRASMISSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI TELEVISIVI DA PARTE DEI
CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE
NON PUÒ ECCEDERE IL 15 PER CENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO DI PROGRAMMAZIONE
ED IL 18 PER CENTO DI OGNI ORA; UNA EVENTUALE ECCEDENZA, COMUNQUE NON
SUPERIORE AL 2 PER CENTO NEL CORSO DI UN'ORA, DEVE ESSERE RECUPERATA
NELL'ORA ANTECEDENTE O SUCCESSIVA. UN IDENTICO LIMITE È FISSATO
PER I CONCESSIONARI PRIVATI AUTORIZZATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21,
A TRASMETTERE IN CONTEMPORANEA SU ALMENO DODICI BACINI DI UTENZA, CON
RIFERIMENTO AL TEMPO DI PROGRAMMAZIONE IN CONTEMPORANEA.
8 . LA TRASMISSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI RADIOFONICI DA PARTE DEI
CONCESSIONARI PRIVATI NON PUÒ ECCEDERE PER OGNI ORA DI PROGRAMMAZIONE
RISPETTIVAMENTE IL 18 PER CENTO PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO
NAZIONALE, IL 20 PER CENTO PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO LOCALE,
IL 5 PER CENTO PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA NAZIONALE O LOCALE DA PARTE
DEI CONCESSIONARI A CARATTERE COMUNITARIO.
9 . LA TRASMISSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI TELEVISIVI DA PARTE DEI
CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
NON PUÒ ECCEDERE IL 20 PER CENTO DI OGNI ORA DI PROGRAMMAZIONE
E IL 15 PER CENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO DI PROGRAMMAZIONE. UN'EVENTUALE
ECCEDENZA, COMUNQUE NON SUPERIORE AL 2 PER CENTO NEL CORSO DI UN'ORA,
DEVE ESSERE RECUPERATA NELL'ORA ANTECEDENTE O SUCCESSIVA.
10 . LA PUBBLICITÀ LOCALE È RISERVATA AI CONCESSIONARI
PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE IN AMBITO LOCALE: PERTANTO I CONCESSIONARI
PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE
E LA CONCESSIONARIA PUBBLICA DEVONO TRASMETTERE MESSAGGI PUBBLICITARI
CONTEMPORANEAMENTE, E CON IDENTICO CONTENUTO, SU TUTTI I BACINI SERVITI.
I CONCESSIONARI PRIVATI CHE ABBIANO OTTENUTO LA AUTORIZZAZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 21, POSSONO TRASMETTERE, OLTRE ALLA PUBBLICITÀ NAZIONALE,
PUBBLICITÀ LOCALE DIVERSIFICATA PER CIASCUNA ZONA OGGETTO DELLA
AUTORIZZAZIONE, INTERROMPENDO TEMPORANEAMENTE L'INTERCONNESSIONE.
11 . SONO NULLE E SI HANNO PER NON APPOSTE LE CLAUSOLE DEI CONTRATTI
DI PUBBLICITÀ CHE IMPONGONO AI CONCESSIONARI PRIVATI DI TRASMETTERE
PROGRAMMI DIVERSI O AGGIUNTIVI RISPETTO AI MESSAGGI PUBBLICITARI.
12 . AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE PER SPONSORIZZAZIONE SI INTENDE
OGNI CONTRIBUTO DI UN'IMPRESA PUBBLICA O PRIVATA, NON IMPEGNATA IN ATTIVITÀ
TELEVISIVE O RADIOFONICHE O DI PRODUZIONE DI OPERE AUDIOVISIVE O RADIOFONICHE,
AL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI, ALLO SCOPO DI PROMUOVERE IL SUO NOME,
IL SUO MARCHIO, LA SUA IMMAGINE, LE SUE ATTIVITÀ O I SUOI PRODOTTI.
13 . I PROGRAMMI SPONSORIZZATI DEVONO RISPONDERE AI SEGUENTI CRITERI:
a) IL CONTENUTO E LA PROGRAMMAZIONE DI UNA TRASMISSIONE SPONSORIZZATA
NON POSSONO IN NESSUN CASO ESSERE INFLUENZATI DALLO SPONSOR IN MANIERA
TALE DA LEDERE LA RESPONSABILITÀ E L'AUTONOMIA EDITORIALE DEI
CONCESSIONARI PRIVATI O DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA NEI CONFRONTI
DELLE TRASMISSIONI;
b) DEVONO ESSERE CHIARAMENTE RICONOSCIBILI COME PROGRAMMI SPONSORIZZATI
E INDICARE IL NOME O IL LOGOTIPO DELLO SPONSOR ALL'INIZIO O ALLA FINE
DEL PROGRAMMA.
14 . I PROGRAMMI NON POSSONO ESSERE SPONSORIZZATI DA PERSONE FISICHE
O GIURIDICHE LA CUI ATTIVITÀ PRINCIPALE CONSISTA NELLA FABBRICAZIONE
O VENDITA DI SIGARETTE O DI ALTRI PRODOTTI DEL TABACCO, NELLA FABBRICAZIONE
O VENDITA DI SUPERALCOLICI, NELLA FABBRICAZIONE O VENDITA DI MEDICINALI
OVVERO NELLA PRESTAZIONE DI CURE MEDICHE DISPONIBILI UNICAMENTE CON
RICETTA MEDICA.
15 . I PROGRAMMI SPONSORIZZATI SONO CONSIDERATI MESSAGGI PUBBLICITARI
NELLA MISURA MINIMA DEL 2 PER CENTO DELLA DURATA DEI PROGRAMMI STESSI
DA COMPRENDERSI NEL LIMITE DI AFFOLLAMENTO GIORNALIERO. IL GARANTE,
TE, ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE
LEGGE, PROPONE AL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, CHE
PROVVEDE, ENTRO NOVANTA GIORNI, CON DECRETO, UNA PIÙ DETTAGLIATA
REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA, SIA PER LA CONCESSIONARIA PUBBLICA SIA
PER I CONCESSIONARI PRIVATI.
16 . ENTRO IL 30 GIUGNO DI CIASCUN ANNO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E SENTITI IL
GARANTE ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, STABILISCE IL LIMITE MASSIMO DEGLI
INTROITI PUBBLICITARI QUALE FONTE ACCESSORIA DI PROVENTI CHE LA CONCESSIONARIA
PUBBLICA POTRÀ CONSEGUIRE NELL'ANNO SUCCESSIVO. TALE LIMITE VIENE
FISSATO APPLICANDO, A QUELLO STABILITO PER L'ANNO PRECEDENTE, LA VARIAZIONE
PERCENTUALE PREVISTA PER IL GETTITO PUBBLICITARIO RADIOTELEVISIVO PER
L'ANNO IN CORSO. OVE IL GETTITO PUBBLICITARIO PREVISTO SI DISCOSTI DA
QUELLO EFFETTIVO, IL LIMITE MASSIMO DEGLI INTROITI PUBBLICITARI PER
L'ANNO SUCCESSIVO TERRÀ CONTO DELL'AUMENTO O DELLA DIMINUZIONE
VERIFICATISI.
17 . LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI SESTO E SEDICESIMO DEL PRESENTE
ARTICOLO E LA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, ARTICOLO
15 , HANNO VALIDITÀ FINO AL 31 DICEMBRE 1992. IN TEMPO UTILE
IL GARANTE PROPONE, NELLA RELAZIONE ANNUALE DI CUI AL COMMA TREDICESIMO
DELL'ARTICOLO 6, IN RELAZIONE ALLE NUOVE DIMENSIONI COMUNITARIE E ALL'ANDAMENTO
DEL MERCATO PUBBLICITARIO, LE NECESSARIE ED OPPORTUNE MODIFICAZIONI
ALLA SUDDETTA NORMATIVA. IL GOVERNO PROVVEDE ALLE CONSEGUENTI INIZIATIVE
LEGISLATIVE.
18 . L' ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 , È ABROGATO.
ART. 9. (DESTINAZIONE DELLA PUBBLICITÀ DELLO STATO E DEGLI ENTI
PUBBLICI. MESSAGGI DI UTILITÀ SOCIALE).
1 . LE AMMINISTRAZIONI STATALI E GLI ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI,
CON ESCLUSIONE DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, SONO TENUTI A DESTINARE
ALLA PUBBLICITÀ SU EMITTENTI O RETI RADIOFONICHE E TELEVISIVE
DEI CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA O TELEVISIVA
IN AMBITO LOCALE ALMENO IL 25 PER CENTO DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO
PER SPESE PUBBLICITARIE DA EFFETTUARE MEDIANTE ACQUISTO DI SPAZI SUI
MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA. LA RIPARTIZIONE DELLA PUBBLICITÀ
TRA I CONCESSIONARI DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO DEVE AVVENIRE SENZA
DISCRIMINAZIONI SECONDO CRITERI DI ECONOMICITÀ ED IN BASE ALLE
NORME DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 36. I CRITERI E LE NORME SUDDETTE
SI APPLICANO ANCHE AGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI CHE EFFETTUINO PUBBLICITÀ
TRAMITE EMITTENTI E RETI TELEVISIVE E RADIOFONICHE PRIVATE.
2 . LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DETERMINA I MESSAGGI DI
UTILITÀ SOCIALE OVVERO DI INTERESSE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO
STATO CHE LA CONCESSIONARIA PUBBLICA È OBBLIGATA A TRASMETTERE.
ALLA TRASMISSIONE DEI MESSAGGI DI INTERESSE PUBBLICO PREVISTI DAL PRESENTE
COMMA SONO RISERVATI TEMPI NON ECCEDENTI IL 2 PER CENTO DI OGNI ORA
DI PROGRAMMAZIONE E L'1 PER CENTO DELL'ORARIO SETTIMANALE DI PROGRAMMAZIONE
DI CIASCUNA RETE.
ART. 10. (TELEGIORNALI E GIORNALI RADIO - RETTIFICA - COMUNICATI DI
ORGANI PUBBLICI)
1 . AI TELEGIORNALI E AI GIORNALI RADIO SI APPLICANO LE NORME SULLA
REGISTRAZIONE DEI GIORNALI E PERIODICI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 5 E
6 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47; I DIRETTORI DEI TELEGIORNALI E
DEI GIORNALI RADIO SONO, A QUESTO FINE, CONSIDERATI DIRETTORI RESPONSABILI.
2 . CHIUNQUE SI RITENGA LESO NEI SUOI INTERESSI MORALI O MATERIALI
DA TRASMISSIONI CONTRARIE A VERITÀ, HA DIRITTO DI CHIEDERE AL
CONCESSIONARIO PRIVATO O ALLA CONCESSIONARIA PUBBLICA OVVERO ALLE PERSONE
DA LORO DELEGATE AL CONTROLLO DELLA TRASMISSIONE CHE SIA TRASMESSA APPOSITA
RETTIFICA, PURCHÈ QUESTA ULTIMA NON ABBIA CONTENUTO CHE POSSA
DAR LUOGO A RESPONSABILITÀ PENALI.
3 . LA RETTIFICA È EFFETTUATA ENTRO QUARANTOTTO ORE DALLA RICEZIONE
DELLA RELATIVA RICHIESTA, IN FASCIA ORARIA E CON IL RILIEVO CORRISPONDENTI
A QUELLI DELLA TRASMISSIONE CHE HA DATO ORIGINE ALLA LESIONE DEGLI INTERESSI.
TRASCORSO DETTO TERMINE SENZA CHE LA RETTIFICA SIA STATA EFFETTUATA,
L'INTERESSATO PUÒ TRASMETTERE LA RICHIESTA AL GARANTE, CHE PROVVEDE
AI SENSI DEL COMMA QUARTO.
4 . FATTA SALVA LA COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA
A TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI, NEL CASO IN CUI IL CONCESSIONARIO PRIVATO
O LA CONCESSIONARIA PUBBLICA RITENGANO CHE NON RICORRONO LE CONDIZIONI
PER LA TRASMISSIONE DELLA RETTIFICA, SOTTOPONGONO ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO
ALLA RICHIESTA LA QUESTIONE AL GARANTE CHE SI PRONUNCIA NEL TERMINE
DI CINQUE GIORNI. SE IL GARANTE RITIENE FONDATA LA RICHIESTA DI RETTIFICA,
QUEST'ULTIMA, PRECEDUTA DALL'INDICAZIONE DELLA PRONUNCIA DEL GARANTE
STESSO, DEVE ESSERE TRASMESSA ENTRO LE VENTIQUATTRO ORE SUCCESSIVE ALLA
PRONUNCIA MEDESIMA.
5 . IL GOVERNO, LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, LE REGIONI E GLI ENTI
PUBBLICI TERRITORIALI, PER SODDISFARE GRAVI ED ECCEZIONALI ESIGENZE
DI PUBBLICA NECESSITÀ, NELL'AMBITO INTERESSATO DA DETTE ESIGENZE,
POSSONO CHIEDERE AI CONCESSIONARI PRIVATI O ALLA CONCESSIONARIA PUBBLICA
LA TRASMISSIONE GRATUITA DI BREVI COMUNICATI. DETTI COMUNICATI DEVONO
ESSERE TRASMESSI IMMEDIATAMENTE.
6 . SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 22, PRIMO
COMMA, DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 .
ART. 11. (AZIONI POSITIVE PER LA PARI OPPORTUNITÀ)
1 . LA CONCESSIONARIA PUBBLICA E I CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE
SONORA O TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE, SONO TENUTI A PROMUOVERE AZIONI
POSITIVE VOLTE AD ELIMINARE CONDIZIONI DI DISPARITÀ TRA I DUE
SESSI IN SEDE DI ASSUNZIONI, ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL LAVORO,
NONCHÉ DI ASSEGNAZIONE DI POSTI DI RESPONSABILITÀ.
2 . I CONCESSIONARI DI CUI AL COMMA PRIMO SONO TENUTI, OGNI DUE ANNI,
A REDIGERE UN RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE
IN RELAZIONE ALLO STATO DELLE ASSUNZIONI, DELLA FORMAZIONE, DELLA PROMOZIONE
PROFESSIONALE, DEI LIVELLI E DELLA REMUNERAZIONE EFFETTIVA DA TRASMETTERE
ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ
TRA UOMO E DONNA, DI CUI ALLA LEGGE 22 GIUGNO 1990, N. 164 .
ART. 12. (REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE)
1 . È ISTITUITO IL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
LA CUI TENUTA È AFFIDATA AL GARANTE.
2 . SONO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO LA CONCESSIONARIA
PUBBLICA, I CONCESSIONARI PRIVATI, LE IMPRESE AUTORIZZATE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 38 E 43 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, NONCHÉ LE
IMPRESE DI PRODUZIONE O DI DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI O CONCESSIONARIE
DI PUBBLICITÀ DA TRASMETTERE MEDIANTE GLI IMPIANTI RADIOFONICI
E TELEVISIVI.
3 . LE MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO, NONCHÉ
LE DISPOSIZIONI PER IL SUO FUNZIONAMENTO, SONO STABILITE NEL REGOLAMENTO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 36.
4 . SONO NULLI I CONTRATTI STIPULATI TRA LA CONCESSIONARIA PUBBLICA,
I CONCESSIONARI PRIVATI E LE IMPRESE DI NAZIONALITÀ ITALIANA
DI PRODUZIONE, DI DISTRIBUZIONE DEI PROGRAMMI O CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ
QUANDO UNA DELLE PARTI CONTRAENTI NON SIA ISCRITTA NEL REGISTRO NAZIONALE.
5 . NEI CASI IN CUI È COSTITUITA IN FORMA DI SOCIETÀ
PER AZIONI O IN ACCOMANDITA PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA,
LA SOCIETÀ SOGGETTA ALL'OBBLIGO DI CUI AL COMMA SECONDO È
TENUTA A CHIEDERE L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE
RADIOTELEVISIVE DEI PROPRI SOCI, IVI COMPRESE SOCIETÀ, DEI SOCI
DELLE SOCIETÀ ALLE QUALI SONO INTESTATE LE AZIONI O QUOTE DELLA
SOCIETÀ CHE ESERCITA L'IMPRESA, NONCHÉ DEI SOCI DELLE
SOCIETÀ CHE COMUNQUE LA CONTROLLANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE,
CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI O DELL'ENTITÀ DELLE
QUOTE DA ESSI POSSEDUTE. L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE SI APPLICA AI SOCI
COSTITUITI DA PERSONE FISICHE QUALORA POSSIEDANO ALMENO IL 2 PER CENTO
DELLE AZIONI O QUOTE DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITA L'IMPRESA RADIOTELEVISIVA,
DELLE SOCIETÀ ALLE QUALI SONO INTESTATE AZIONI O QUOTE DELLA
SOCIETÀ CHE ESERCITA L'IMPRESA OVVERO DELLE SOCIETÀ CHE
COMUNQUE LA CONTROLLANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE.
6 . ALLE IMPRESE DI PRODUZIONE O DI DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI O CONCESSIONARIE
DI PUBBLICITÀ DA TRASMETTERE MEDIANTE GLI IMPIANTI RADIOFONICI
E TELEVISIVI PRIVATI SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL COMMA SECONDO DELLO
ARTICOLO 17.
ART. 13. (TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
E RELATIVE COMUNICAZIONI)
1 . DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE SCRITTA AL GARANTE AI FINI DELL'ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DI OGNI TRASFERIMENTO, A QUALSIASI
TITOLO, DELLE IMPRESE COSTITUITE IN FORMA INDIVIDUALE OVVERO DI AZIONI
O QUOTE DI SOCIETÀ SOGGETTE ALL'OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 12, COMMA SECONDO, CHE INTERESSINO PIÙ DEL 10 PER
CENTO DEL CAPITALE SOCIALE E QUANDO SUCCESSIVI TRASFERIMENTI DI QUOTE
INFERIORI AL 10 PER CENTO ABBIANO SUPERATO TALE LIMITE; TALE LIMITE
È RIDOTTO AL 2 PER CENTO PER LE SOCIETÀ PER AZIONI QUOTATE
IN BORSA. LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE DATA CON ATTO NOTIFICATO AI SENSI
DI LEGGE DA ENTRAMBE LE PARTI INTERESSATE ENTRO DIECI GIORNI DAL TRASFERIMENTO.
2 . NELLA COMUNICAZIONE DEVONO ESSERE INDICATI L'OGGETTO DEL TRASFERIMENTO,
IL NOME O LA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'AVENTE CAUSA, NONCHÉ
IL TITOLO E LE CONDIZIONI IN BASE AI QUALI IL TRASFERIMENTO È
EFFETTUATO.
3 . LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO IN OGNI CASO
AI TRASFERIMENTI PER EFFETTO DEI QUALI UN SINGOLO SOGGETTO O PIÙ
SOGGETTI COLLEGATI AI SENSI DELL' ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE VENGANO
A DISPORRE DI UNA QUOTA DI CAPITALE O DI PROPRIETÀ SUPERIORE
AL 10 PER CENTO.
4 . LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ALTRESÌ
AL TRASFERIMENTO DI AZIONI O QUOTE DELLE SOCIETÀ INTESTATARIE
DI AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ SOGGETTE ALL'OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA SECONDO.
5 . LA EFFICACIA DEI TRASFERIMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, ANCHE
TRA LE PARTI, È SUBORDINATA ALLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI CUI
ALL'ARTICOLO 12.
6 . LE PERSONE FISICHE E LE SOCIETÀ CHE CONTROLLANO UNA SOCIETÀ
SOGGETTA ALL'OBBLIGO DI ISCRIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA SECONDO,
ANCHE ATTRAVERSO INTESTAZIONI FIDUCIARIE DELLE AZIONI O DELLE QUOTE
PER INTERPOSTA PERSONA, NONCHÉ ATTRAVERSO SOCIETÀ DIRETTAMENTE
O INDIRETTAMENTE CONTROLLATE O COLLEGATE, DEVONO DARNE COMUNICAZIONE
SCRITTA ALLA SOCIETÀ CONTROLLATA ED AL GARANTE ENTRO DIECI GIORNI
DAL FATTO O DAL NEGOZIO CHE DETERMINA L'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO.
7 . DEVE ESSERE DATA ALTRESÌ COMUNICAZIONE SCRITTA, NEI TERMINI
DI CUI AL COMMA PRIMO, DEGLI ACCORDI PARASOCIALI O DI SINDACATO DI VOTO
FRA I SOCI DI SOCIETÀ OPERANTI NEI SETTORI DISCIPLINATI DALLA
PRESENTE LEGGE, NONCHÉ DI OGNI MODIFICAZIONE INTERVENUTA NEGLI
ACCORDI O PATTI PREDETTI. LE COMUNICAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE
DA PARTE DI COLORO CHE STIPULANO L'ACCORDO O PARTECIPANO ALLA COSTITUZIONE
DEL SINDACATO.
ART. 14. (BILANCI DEI CONCESSIONARI)
1 . I CONCESSIONARI PRIVATI E LA CONCESSIONARIA PUBBLICA DEVONO PRESENTARE
AL GARANTE, ENTRO IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO, I PROPRI BILANCI REDATTI
SECONDO IL MODELLO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DA
EMANARSI ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE
LEGGE, SENTITO IL GARANTE.
2 . AL BILANCIO DEVONO ESSERE ALLEGATI I DATI RELATIVI AI PROGRAMMI
TRASMESSI, CON L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE O DI DISTRIBUZIONE
DA CUI SONO STATI ACQUISTATI, OVVERO, SE AUTOPRODOTTI, CON L'INDICAZIONE
DELLE SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI ORIGINALI; SONO
ALTRESÌ ALLEGATI I DATI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ TRASMESSA,
CON L'INDICAZIONE DELLE IMPRESE CONCESSIONARIE E DEI RELATIVI PROVENTI,
ALLE SPONSORIZZAZIONI, NONCHÉ UN ELENCO IN CUI SIANO NOMINATIVAMENTE
INDICATI I FINANZIATORI, I SOTTOSCRITTORI OVVERO I DATORI A QUALSIASI
TITOLO DI SOMME O ALTRI CORRISPETTIVI A FAVORE DEI CONCESSIONARI DI
CUI AL COMMA PRIMO.
3 . LA CONCESSIONARIA PUBBLICA, I CONCESSIONARI PRIVATI PER RADIODIFFUSIONE
SONORA O TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE, NONCHÉ I CONCESSIONARI
IN AMBITO LOCALE CHE REALIZZINO RICAVI ANNUI SUPERIORI A 10 MILIARDI
DI LIRE DEVONO FAR CERTIFICARE IL BILANCIO A SOCIETÀ AVENTI I
REQUISITI DI CUI ALL' ARTICOLO 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 MARZO 1975, N. 136 , ALL'UOPO AUTORIZZATE DALLA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA. TALE OBBLIGO DECORRE DALL'ESERCIZIO
SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI, RISPETTIVAMENTE, HANNO OTTENUTO LA CONCESSIONE
O HANNO SUPERATO IL RICAVO ANNUO SOPRA INDICATO.
4 . NEL CASO DI FALSITÀ NEI BILANCI SI APPLICA LA SANZIONE DI
CUI ALL' ARTICOLO 2621 DEL CODICE CIVILE .
ART. 15. (DIVIETO DI POSIZIONI DOMINANTI NELL'AMBITO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE
DI MASSA E OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI)
1 . AL FINE DI EVITARE POSIZIONI DOMINANTI NELL'AMBITO DEI MEZZI DI
COMUNICAZIONE DI MASSA È FATTO DIVIETO DI ESSERE TITOLARE:
a) DI UNA CONCESSIONE PER RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE,
QUALORA SI ABBIA IL CONTROLLO DI IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI LA CUI
TIRATURA ANNUA ABBIA SUPERATO NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE IL 16 PER
CENTO DELLA TIRATURA COMPLESSIVA DEI GIORNALI QUOTIDIANI IN ITALIA;
b) DI PIÙ DI UNA CONCESSIONE PER RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN
AMBITO NAZIONALE, QUALORA SI ABBIA IL CONTROLLO DI IMPRESE EDITRICI
DI QUOTIDIANI LA CUI TIRATURA SUPERI L'8 PER CENTO DELLA TIRATURA COMPLESSIVA
DEI GIORNALI IN ITALIA;
c) DI PIÙ DI DUE CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN
AMBITO NAZIONALE, QUALORA SI ABBIA IL CONTROLLO DI IMPRESE EDITRICI
DI QUOTIDIANI LA CUI TIRATURA COMPLESSIVA SIA INFERIORE A QUELLA PREVISTA
DALLA LETTERA B).
2 . GLI ATTI DI CESSIONE, I CONTRATTI DI AFFITTO O AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DI IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA, NONCHÉ
IL TRASFERIMENTO TRA VIVI DI AZIONI, PARTECIPAZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ
OPERANTI NEL MEDESIMO SETTORE SONO NULLI OVE, PER LORO EFFETTO, UNO
STESSO SOGGETTO, ANCHE ATTRAVERSO SOGGETTI CONTROLLATI O COLLEGATI,
REALIZZI PIÙ DEL 20 PER CENTO DELLE RISORSE COMPLESSIVE DEL SETTORE
DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA O PIÙ DEL 25 PER CENTO DELLE PREDETTE
RISORSE NEL CASO IN CUI IL MEDESIMO SOGGETTO CONSEGUA ENTRATE NEL SETTORE
DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA PER ALMENO DUE TERZI DEI PROPRI INTROITI
COMPLESSIVI.
3 . AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COMMA SECONDO, PER RISORSE COMPLESSIVE
DEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA SI INTENDONO I RICAVI DERIVANTI
DALLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI, DA VENDITE O UTILIZZAZIONE
DI PRODOTTI AUDIOVISIVI, DA ABBONAMENTI A GIORNALI, PERIODICI O EMITTENTI
RADIOTELEVISIVE, DA PUBBLICITÀ, DA CANONE E ALTRI CONTRIBUTI
PUBBLICI A CARATTERE CONTINUATIVO.
4 . LE CONCESSIONI IN AMBITO NAZIONALE RIGUARDANTI SIA LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA CHE SONORA, RILASCIATE COMPLESSIVAMENTE AD UN MEDESIMO SOGGETTO,
A SOGGETTI CONTROLLATI DA O COLLEGATI A SOGGETTI I QUALI A LORO VOLTA
CONTROLLINO ALTRI TITOLARI DI CONCESSIONI, NON POSSONO SUPERARE IL 25
PER CENTO DEL NUMERO DI RETI NAZIONALI PREVISTE DAL PIANO DI ASSEGNAZIONE
E COMUNQUE IL NUMERO DI TRE.
5 . AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO, ALLA TITOLARITÀ
DELLA CONCESSIONE È EQUIPARATO IL CONTROLLO O COLLEGAMENTO, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 37 DELLA PRESENTE LEGGE, CON SOCIETÀ TITOLARI
DI CONCESSIONE, OVVERO, PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE NON SOCIETARIE,
LA TITOLARITÀ DI AZIONI O DI QUOTE NELLE MISURE INDICATE DALL'
ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE O L'ESISTENZA DEI VINCOLI CONTRATTUALI
IVI PREVISTI; INOLTRE OGNI AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE IMPIANTI RIPETITORI
DI PROGRAMMI RADIOFONICI O TELEVISIVI ESTERI DI CUI AGLI ARTICOLI 38
E SEGUENTI DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
EQUIVALE A TITOLARITÀ DI UNA CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE
SONORA O TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE. 6. LE IMPRESE CONCESSIONARIE
DI PUBBLICITÀ, DI PRODUZIONE O DI DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI,
CHE OPERANO NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO, DEVONO PRESENTARE AL GARANTE,
ENTRO IL 31 LUGLIO DI OGNI ANNO, I PROPRI BILANCI, CORREDATI DA UN DOCUMENTO
DA CUI RISULTINO ANALITICAMENTE GLI ELEMENTI CONTABILI RELATIVI AI CONTRATTI
STIPULATI CON I CONCESSIONARI PRIVATI, CON LA CONCESSIONARIA PUBBLICA
E CON I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DELLA LEGGE
14 APRILE 1975, N. 103. TALE DOCUMENTO È COMPILATO SULLA BASE
DI MODELLI, APPROVATI CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL COMMA PRIMO
DELL'ARTICOLO QUATTORDICESIMO, E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DEI SOGGETTI
CON I QUALI SONO STATI STIPULATI I CONTRATTI, LE EVENTUALI CLAUSOLE
DI ESCLUSIVA, GLI EVENTUALI MINIMI GARANTITI PATTUITI, I PAGAMENTI ESEGUITI
IN FAVORE DI OGNI SOGGETTO ED OGNI ALTRO ELEMENTO RITENUTO NECESSARIO
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DELLA
PRESENTE LEGGE.
7 . QUALORA I CONCESSIONARI PRIVATI, LA CONCESSIONARIA PUBBLICA O I
TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DELLA LEGGE 14
APRILE 1975, N. 103, SI TROVINO IN SITUAZIONI DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO
NEI CONFRONTI DI IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ, QUESTE
ULTIME NON POSSONO RACCOGLIERE PUBBLICITÀ PER PIÙ DI TRE
RETI TELEVISIVE NAZIONALI, O DUE RETI NAZIONALI E TRE RETI LOCALI O
UNA RETE NAZIONALE E SEI LOCALI IVI COMPRESE QUELLE DI CUI SONO TITOLARI
I SOGGETTI CONTROLLANTI O COLLEGATI; EVENTUALI ULTERIORI CONTRATTI STIPULATI
DALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ DI CUI AL PRESENTE
COMMA DEVONO AVERE PER OGGETTO PUBBLICITÀ DA DIFFONDERE CON MEZZI
DIVERSI DA QUELLO RADIOFONICO E TELEVISIVO E COMUNQUE IN MISURA NON
SUPERIORE AL 2 PER CENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI COMPLESSIVI
DELL'ANNO PRECEDENTE. LE STESSE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ALLE SOCIETÀ
CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ CHE ABBIANO IL CONTROLLO DI IMPRESE
TITOLARI DI CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA O TELEVISIVA O
CHE SIANO AD ESSE COLLEGATE. I CONTRATTI STIPULATI IN DIFFORMITÀ
DALLE NORME DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO NULLI.
8 . I CONCESSIONARI PRIVATI E LA CONCESSIONARIA PUBBLICA SONO TENUTI
ALL'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA
DI TELECOMUNICAZIONI E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO.
9 . È VIETATA LA TRASMISSIONE DI MESSAGGI CIFRATI O DI CARATTERE
SUBLIMINALE.
10 . È VIETATA LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI CHE POSSANO NUOCERE
ALLO SVILUPPO PSICHICO O MORALE DEI MINORI, CHE CONTENGANO SCENE DI
VIOLENZA GRATUITA O PORNOGRAFICHE, CHE INDUCANO AD ATTEGGIAMENTI DI
INTOLLERANZA BASATI SU DIFFERENZE DI RAZZA, SESSO, RELIGIONE O NAZIONALITÀ.
11 . È COMUNQUE VIETATA LA TRASMISSIONE DI FILM AI QUALI SIA
STATO NEGATO IL NULLA OSTA PER LA PROIEZIONE O LA RAPPRESENTAZIONE IN
PUBBLICO OPPURE SIANO STATI VIETATI AI MINORI DI ANNI DICIOTTO.
12 . IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI CUI AL COMMA UNDICESIMO DEL
PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO LE SANZIONI PREVISTE DALL' ARTICOLO 15
DELLA LEGGE 21 APRILE 1962, N. 161 , INTENDENDOSI PER CHIUSURA DEL LOCALE
LA DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO.
13 . I FILM VIETATI AI MINORI DI ANNI QUATTORDICI NON POSSONO ESSERE
TRASMESSI NÉ INTEGRALMENTE NÉ PARZIALMENTE PRIMA DELLE
ORE 22,30 E DOPO LE ORE 7.
14 . I CONCESSIONARI PRIVATI E LA CONCESSIONARIA PUBBLICA NON POSSONO
TRASMETTERE OPERE CINEMATOGRAFICHE SALVO ACCORDO CONTRARIO TRA GLI AVENTI
DIRITTO E IL CONCESSIONARIO, PRIMA CHE SIA TRASCORSO UN TERMINE DI DUE
ANNI DALL'INIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE DI TALE OPERA NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE
IN UNO DEGLI STATI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA;
NEL CASO DI OPERE CINEMATOGRAFICHE COPRODOTTE DAL CONCESSIONARIO, TALE
TERMINE È RIDOTTO AD UN ANNO.
15 . I CONCESSIONARI PRIVATI E LA CONCESSIONARIA PUBBLICA SONO TENUTI
A TRASMETTERE IL MEDESIMO PROGRAMMA SU TUTTO IL TERRITORIO PER IL QUALE
È RILASCIATA LA CONCESSIONE. IL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO
36 E LA CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA SECONDO, DETERMINANO
I CASI IN CUI È AMMESSA DEROGA A TALE OBBLIGO.
16 . LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA TERZO DELL'ARTICOLO 8 SI APPLICANO
A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 1993 LIMITATAMENTE ALLE OPERE ULTIMATE PER
LE QUALI I CONCESSIONARI HANNO ACQUISITO I DIRITTI ALLA UTILIZZAZIONE
ANTECEDENTEMENTE AL 30 GIUGNO 1990.
CAPO II NORME PER LA RADIODIFFUSIONE PRIVATA
ART. 16. (CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI
DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA PRIVATA)
1 . LA RADIODIFFUSIONE SONORA O TELEVISIVA DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI
DALLA CONCESSIONARIA PUBBLICA È SUBORDINATA AL RILASCIO DI CONCESSIONE
AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO. LA CONCESSIONE È RILASCIATA ANCHE
PER L'INSTALLAZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI.
2 . LA CONCESSIONE PUÒ ESSERE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO IN
AMBITO NAZIONALE DI SINGOLE RETI OVVERO IN AMBITO LOCALE DI SINGOLE
EMITTENTI E RETI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3. LA CONCESSIONE NON È
TRASFERIBILE SALVO QUANTO DISPOSTO DAL COMMA QUINTO DELL'ARTICOLO 17,
HA LA DURATA DI SEI ANNI ED È RINNOVABILE. NELL'ATTO DI CONCESSIONE
SONO DETERMINATE LE FREQUENZE SULLE QUALI GLI IMPIANTI SONO ABILITATI
A TRASMETTERE, LA POTENZA, L'UBICAZIONE E L'AREA DA SERVIRE DA PARTE
DEI SUDDETTI IMPIANTI, NONCHÉ GLI ALTRI ELEMENTI PREVISTI DAL
REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 36.
3 . LA CONCESSIONE PER RADIODIFFUSIONE SONORA È RILASCIATA PER
RADIODIFFUSIONE A CARATTERE COMMERCIALE O A CARATTERE COMUNITARIO SIA
NAZIONALE CHE LOCALE.
4 . LA RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMMERCIALE È ESERCITATA
DAI SOGGETTI DI CUI AI COMMI SETTIMO, OTTAVO E NONO.
5 . LA RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO È CARATTERIZZATA
DALL'ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO ED È ESERCITATA DA FONDAZIONI,
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE CHE SIANO ESPRESSIONE DI
PARTICOLARI ISTANZE CULTURALI, ETNICHE, POLITICHE E RELIGIOSE, NONCHÉ
SOCIETÀ COOPERATIVE COSTITUITE AI SENSI DELL' ARTICOLO 2511 DEL
CODICE CIVILE , CHE ABBIANO PER OGGETTO SOCIALE LA REALIZZAZIONE DI
UN SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE CULTURALE, ETNICO,
POLITICO E RELIGIOSO, E CHE PREVEDANO NELLO STATUTO LE CLAUSOLE DI CUI
ALLE LETTERE A), B) E C) DELL' ARTICOLO 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL
CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1577 , RATIFICATO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 APRILE 1951, N. 302. LA RELATIVA CONCESSIONE
È RILASCIATA SENZA OBBLIGO DI CAUZIONE, SIA IN AMBITO NAZIONALE
CHE LOCALE, AI SOGGETTI PREDETTI I QUALI SI OBBLIGHINO A TRASMETTERE
PROGRAMMI ORIGINALI AUTOPRODOTTI CHE HANNO RIFERIMENTO ALLE ISTANZE
INDICATE PER ALMENO IL 50 PER CENTO DELL'ORARIO DI TRASMISSIONE GIORNALIERO-COMPRESO
TRA LE ORE 7 E LE ORE 21. NON SONO CONSIDERATE PROGRAMMI ORIGINALI AUTOPRODOTTI
LE TRASMISSIONI DI BRANI MUSICALI INTERVALLATE DA MESSAGGI PUBBLICITARI
E DA BREVI COMMENTI DEL CONDUTTORE DELLA STESSA TRASMISSIONE, COSÌ
COME INDICATO NEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 36.
6 . NON È CONSENTITA LA TRASFORMAZIONE DELLA CONCESSIONE PER
LA RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO IN CONCESSIONE PER
RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMMERCIALE.
7 . LA CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMMERCIALE
IN AMBITO NAZIONALE NONCHÉ PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
IN AMBITO NAZIONALE PUÒ ESSERE RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE A SOCIETÀ
DI CAPITALI O COOPERATIVE, COSTITUITE IN ITALIA O IN ALTRI STATI APPARTENENTI
ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, CON CAPITALE SOCIALE NON INFERIORE
A 3 MILIARDI DI LIRE SE HA PER OGGETTO LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
OVVERO A 500 MILIONI DI LIRE SE HA PER OGGETTO LA RADIODIFFUSIONE SONORA.
8 . LA CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
PUÒ ESSERE RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE A:
a) PERSONE FISICHE, IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA O DI UNO
DEGLI ALTRI STATI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
CHE PRESTINO CAUZIONE PER UN IMPORTO NON INFERIORE A LIRE 300 MILIONI
SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO
36;
b) ENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 12 DEL CODICE CIVILE , RICONOSCIUTI DALLO
STATO ITALIANO O DA ALTRI STATI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA, CHE PRESTINO CAUZIONE NON INFERIORE A LIRE 300 MILIONI SECONDO
LE MODALITÀ STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 36;
c) SOCIETÀ COSTITUITE IN ITALIA O IN ALTRI STATI APPARTENENTI
ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, AD ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ
SEMPLICI, CON CAPITALE NON INFERIORE A LIRE 300 MILIONI.
9 . LA CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO LOCALE A
CARATTERE COMMERCIALE PUÒ ESSERE RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE AI
SOGGETTI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C) DEL COMMA OTTAVO. GLI OBBLIGHI
DI CAUZIONE SONO PER ESSI RIDOTTI AD UN TERZO.
10 . LE SOCIETÀ RICHIEDENTI LA CONCESSIONE DEVONO POSSEDERE
ALL'ATTO DELLA DOMANDA I REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMI PRIMO
E SECONDO.
11 . LA CONCESSIONE NON PUÒ ESSERE RILASCIATA A SOCIETÀ
CHE NON ABBIANO PER OGGETTO SOCIALE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVA,
EDITORIALE O COMUNQUE ATTINENTE ALL'INFORMAZIONE ED ALLO SPETTACOLO.
12 . LA CONCESSIONE NON PUÒ ESSERE RILASCIATA AD ENTI PUBBLICI,
ANCHE ECONOMICI, A SOCIETÀ A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
E AD AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO.
13 . LA CONCESSIONE NON PUÒ, ALTRESÌ, ESSERE RILASCIATA
A COLORO CHE ABBIANO RIPORTATO CONDANNE A PENA DETENTIVA PER DELITTI
NON COLPOSI O CHE SIANO SOTTOPOSTI ALLE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE
DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 , E SUCCESSIVI MODIFICAZIONI E
INTEGRAZIONI, O ALLE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE DAGLI ARTICOLI 199
E SEGUENTI DEL CODICE PENALE. LA CONCESSIONE NON PUÒ ESSERE ALTRESÌ
RILASCIATA A COLORO AI QUALI NE SIA STATA REVOCATA ALTRA, OTTENUTA ANCHE
PER AMBITO LOCALE DIVERSO.
14 . AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI DIVIETI PREVISTI AL COMMA TREDICESIMO
NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, SI HA RIGUARDO ALLE
PERSONE DEGLI AMMINISTRATORI. PER LE ALTRE SOCIETÀ SI HA RIGUARDO
ALLE PERSONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SOCI.
15 . ALLE CONCESSIONI PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANO LE
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 10, 10-BIS, 10-TER, 10- QUATER E 10-QUINQUIES
DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ
DELL' ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982, N. 646 .
16 . LE CONCESSIONI SONO RILASCIATE ALLA RADIODIFFUSIONE A CARATTERE
COMUNITARIO FINO AL 25 PER CENTO DEL TOTALE DELLE CONCESSIONI ASSEGNABILI
IN OGNI AMBITO O BACINO SULLA BASE DELLE FREQUENZE DISPONIBILI.
17 . IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE AVVIENE SULLA BASE DI CRITERI OGGETTIVI
CHE TENGANO CONTO DELLA POTENZIALITÀ ECONOMICA, DELLA QUALITÀ
DELLA PROGRAMMAZIONE PREVISTA E DEI PROGETTI RADIOELETTRICI E TECNOLOGICI.
PER I RICHIEDENTI CHE ABBIANO GIÀ EFFETTUATO TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE
SI TIENE ANCHE CONTO DELLA PRESENZA SUL MERCATO, DELLE ORE DI TRASMISSIONE
EFFETTUATE, DELLA QUALITÀ DEI PROGRAMMI, DELLE QUOTE PERCENTUALI
DI SPETTACOLI E SERVIZI INFORMATIVI AUTOPRODOTTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO
PER I SOGGETTI AMMESSI AI BENEFICI DI CUI ALL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE
25 FEBBRAIO 1987, N. 67 , DEL PERSONALE DIPENDENTE CON PARTICOLARE RIGUARDO
A QUELLO CON CONTRATTO GIORNALISTICO E DEGLI INDICI DI ASCOLTO RILEVATI.
IN SEDE DI RINNOVO SI TIENE ALTRESÌ CONTO DELLE EVENTUALI SANZIONI
COMMINATE AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE. CON IL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO
36 SONO STABILITI LE MODALITÀ ED OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE PER
IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE.
18 . È COMUNQUE REQUISITO ESSENZIALE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
IN AMBITO LOCALE L'IMPEGNO DEI RICHIEDENTI A DESTINARE ALMENO IL 20
PER CENTO DELLA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE ALL'INFORMAZIONE LOCALE (NOTIZIE
E SERVIZI) E A PROGRAMMI COMUNQUE LEGATI ALLA REALTÀ LOCALE DI
CARATTERE NON COMMERCIALE.
19 . LA CONCESSIONE IN AMBITO NAZIONALE È RILASCIATA CON DECRETO
DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, SENTITO IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI. LA CONCESSIONE IN AMBITO LOCALE È RILASCIATA CON
DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
20 . L'ATTO CON CUI VIENE RILASCIATA LA CONCESSIONE A SOGGETTI NON
TITOLARI DI IMPIANTI GIÀ IN FUNZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE STABILISCE UN TERMINE, NON SUPERIORE A CENTOTTANTA
GIORNI, ENTRO CUI DEVE AVERE INIZIO LA REGOLARE TRASMISSIONE DI PROGRAMMI.
21 . LA CONCESSIONE PREVISTA NEL PRESENTE CAPO SI ESTINGUE:
a) PER SCADENZA DEL TERMINE DI DURATA, OVE NON VENGA RINNOVATA;
b) PER RINUNCIA DEL CONCESSIONARIO;
c) PER MORTE O SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ LEGALE DEL TITOLARE O,
NEL CASO IN CUI TITOLARE SIA UNA PERSONA GIURIDICA, QUANDO QUESTA SI
ESTINGUA;
d) PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.
22 . LA PERDITA DEI REQUISITI OGGETTIVI O SOGGETTIVI PREVISTI DALLA
PRESENTE LEGGE COMPORTA LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE.
23 . AI FINI DELLA CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO
LOCALE NON SI APPLICA LA CONDIZIONE DEL LIMITE MINIMO DI CAPITALE SOCIALE
DI CUI ALLA LETTERA C) DEL COMMA OTTAVO DEL PRESENTE ARTICOLO.
ART. 17. (DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ TITOLARI DI CONCESSIONE
E SUI TRASFERIMENTI)
1 . LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI O DELLE QUOTE DELLE SOCIETÀ
CONCESSIONARIE PRIVATE COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ PER AZIONI,
IN ACCOMANDITA PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA, E COMUNQUE
UN NUMERO DI AZIONI O QUOTE CHE CONSENTA IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ
STESSE O IL LORO COLLEGAMENTO, NON PUÒ APPARTENERE O IN QUALUNQUE
MODO ESSERE INTESTATA A PERSONE FISICHE, GIURIDICHE, SOCIETÀ,
CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA, DI CITTADINANZA O NAZIONALITÀ
ESTERA, NÉ A SOCIETÀ FIDUCIARIE. LO STESSO DIVIETO VALE
PER LE AZIONI O QUOTE DELLE SOCIETÀ CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
CONTROLLINO LE SOCIETÀ CONCESSIONARIE PRIVATE. I DIVIETI DI CUI
AI PRECEDENTI PERIODI RELATIVAMENTE ALLE SOCIETÀ ESTERE NON SI
APPLICANO NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ COSTITUITE IN STATI APPARTENENTI
ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA O IN STATI CHE PRATICHINO NEI
CONFRONTI DELL'ITALIA UN TRATTAMENTO DI RECIPROCITÀ. I TITOLARI
DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ CONCESSIONARIE PRIVATE NON
AVENTI PERSONALITÀ GIURIDICA DEVONO POSSEDERE LA CITTADINANZA
O LA NAZIONALITÀ ITALIANA O DI UNO DEGLI STATI APPARTENENTI ALLA
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.
2 . QUALORA I CONCESSIONARI PRIVATI SIANO COSTITUITI IN FORMA DI SOCIETÀ
PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA,
LA MAGGIORANZA DELLE AZIONI AVENTI DIRITTO DI VOTO E DELLE QUOTE DEVONO
ESSERE INTESTATE A PERSONE FISICHE O A SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
O IN ACCOMANDITA SEMPLICE OVVERO A SOCIETÀ PER AZIONI, IN ACCOMANDITA
PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA PURCHÈ SIANO COMUNQUE
INDIVIDUABILI LE PERSONE FISICHE CHE DETENGONO O CONTROLLANO LE AZIONI
AVENTI DIRITTO DI VOTO.
3 . AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COMMA SECONDO LE SOCIETÀ CON
AZIONI QUOTATE IN BORSA CHE ESERCITINO LE IMPRESE SOGGETTE ALL'OBBLIGO
DELL'ISCRIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA SECONDO, O CHE SIANO INTESTATARIE
DI AZIONI AVENTI DIRITTO DI VOTO O DI QUOTE DELLE SOCIETÀ CHE
ESERCITANO LE IMPRESE ANZIDETTE, SONO EQUIPARATE ALLE PERSONE FISICHE.
4 . IL TRASFERIMENTO A QUALUNQUE TITOLO DI AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ
CONCESSIONARIE PRIVATE A SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALL'ARTICOLO
16 O DALL'ARTICOLO 12, COMMA SECONDO, È NULLO. È PARIMENTI
NULLO IL TRASFERIMENTO A QUALUNQUE TITOLO DI AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ
CONCESSIONARIE PRIVATE NELLE IPOTESI IN CUI L'ASSETTO DELLA PROPRIETÀ
CHE NE DERIVI RISULTI CONTRARIO AL DISPOSTO DEL COMMA SECONDO.
5 . NEI CASI DI TRASFERIMENTO, A QUALSIASI TITOLO, DI AZIONI O QUOTE
DI SOCIETÀ CONCESSIONARIE PRIVATE CHE INTERESSINO PIÙ
DEL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE O PIÙ DEL 2 PER CENTO SE
TRATTASI DI SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA, O DI TRASFERIMENTO PER
EFFETTO DEL QUALE UN SINGOLO SOGGETTO O PIÙ SOGGETTI COLLEGATI
AI SENSI DELL' ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE VENGANO A DISPORRE DI
UNA QUOTA CAPITALE O DI PROPRIETÀ SUPERIORE AL 10 PER CENTO DEL
CAPITALE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA PRIVATA, LA STESSA SOCIETÀ
È TENUTA AD INOLTRARE DOMANDA DI CONFERMA DELLA CONCESSIONE,
CON LA STESSA SCADENZA DI QUELLA ORIGINALE, CUI IL MINISTRO ASSENTE,
SENTITO IL GARANTE. NEL CASO DI TRASFERIMENTO DI IMPRESE INDIVIDUALI
IL TITOLARE DELLE QUALI ERA IN POSSESSO DI CONCESSIONE AI SENSI DEL
PRESENTE ARTICOLO, IL TITOLARE SUBENTRANTE È TENUTO AD INOLTRARE
DOMANDA DI CONFERMA DELLA CONCESSIONE CON LA STESSA SCADENZA DI QUELLA
ORIGINARIA, CUI IL MINISTRO ASSENTE, SENTITO IL GARANTE.
ART. 18. (NORME SUGLI IMPIANTI E LE RADIOFREQUENZE DEI CONCESSIONARI)
1 . IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI POTRÀ,
IN CONSIDERAZIONE DELLE FINALITÀ DI CUI AI COMMI NONO E DECIMO
DELL'ARTICOLO 3 O IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI CARATTERE URBANISTICO,
AMBIENTALE O SANITARIO, PROMUOVERE INTESE TRA I CONCESSIONARI PRIVATI
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA
E TELEVISIVA, NONCHÉ PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI AL FINE
DELL'ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE CONNESSE AI RISPETTIVI IMPIANTI
OVVERO AL FINE DELLA REALIZZAZIONE ED ESECUZIONE IN COMUNE DI IMPIANTI
SERVENTI UNO STESSO BACINO DI UTENZA.
2 . IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, QUALORA SIA
PREVISTO CHE GLI IMPIANTI DEI CONCESSIONARI PRIVATI DEBBANO AVERE CARATTERISTICHE
DIVERSE DA QUELLE DI FATTO POSSEDUTE, PRESCRIVE LE NECESSARIE MODIFICHE,
FISSANDO ALTRESÌ UN TERMINE, NON SUPERIORE A SEI MESI, ENTRO
IL QUALE DEVONO ESSERE APPORTATE.
3 . SI APPLICANO AI CONCESSIONARI PRIVATI LE NORME CONCERNENTI LA PROTEZIONE
DELLE RADIOCOMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA E ALLA SICUREZZA DEL
VOLO DI CUI ALLA LEGGE 8 APRILE 1983, N. 110 ; TALI DISPOSIZIONI SONO
ESTESE, IN QUANTO APPLICABILI, ALLE BANDE DI FREQUENZA ASSEGNATE AI
SERVIZI DI POLIZIA ED AGLI ALTRI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.
4 . IN CASO DI PUBBLICA EMERGENZA E PER UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE
ALLA DURATA DELLA STESSA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
SU PROPOSTA DEI MINISTRI DELLA DIFESA, DELL'INTERNO E DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI, PUÒ DISPORRE CHE LE RADIOFREQUENZE ASSEGNATE
AI CONCESSIONARI PRIVATI SIANO TEMPORANEAMENTE UTILIZZATE DAI COMPETENTI
ORGANI DELLO STATO CHE NE ABBIANO NECESSITÀ.
ART. 19. (NUMERO MASSIMO DI CONCESSIONI CONSENTITE PER LA RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA PRIVATA)
1 . LE CONCESSIONI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
RILASCIATE AL MEDESIMO SOGGETTO NON POSSONO ESSERE IN NUMERO SUPERIORE
A UNA ALL'INTERNO DI OGNI BACINO DI UTENZA E A TRE CON RIFERIMENTO A
BACINI DI UTENZA DIVERSI; IN TALI BACINI, CHE POSSONO ESSERE CONTIGUI,
PURCHÈ NEL LORO INSIEME COMPRENDANO UNA POPOLAZIONE NON SUPERIORE
A 10 MILIONI DI ABITANTI, È CONSENTITA ANCHE LA PROGRAMMAZIONE
UNIFICATA SINO ALL'INTERO ARCO DELLA GIORNATA. ENTRO TALE LIMITE DI
POPOLAZIONE IL NUMERO DEI BACINI CONTIGUI PUÒ ESSERE ESTESO FINO
A QUATTRO NELL'AREA MERIDIONALE.
2 . LE CONCESSIONI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO LOCALE RILASCIATE
AL MEDESIMO SOGGETTO NON POSSONO ESSERE IN NUMERO SUPERIORE A UNA ALL'INTERNO
DI CIASCUN BACINO DI UTENZA E A SETTE COMPLESSIVAMENTE ANCHE PER BACINI
CONTIGUI, PURCHÈ NEL LORO INSIEME COMPRENDANO UNA POPOLAZIONE
NON SUPERIORE A 10 MILIONI DI ABITANTI; È CONSENTITA LA PROGRAMMAZIONE
ANCHE UNIFICATA SINO ALL'INTERO ARCO DELLA GIORNATA.
3 . CHI HA OTTENUTO LA CONCESSIONE PER RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA DI
CUI AL COMMA PRIMO PUÒ OTTENERE LA CONCESSIONE PER RADIODIFFUSIONE
SONORA IN AMBITO LOCALE A CONDIZIONE CHE PER LO STESSO BACINO DI UTENZA
IL NUMERO DELLE DOMANDE PER IL SETTORE RADIOFONICO NON SIA SUPERIORE
AL NUMERO DI FREQUENZE DA ASSEGNARE. ALLA STESSA CONDIZIONE CHI HA GIÀ
OTTENUTO UNA CONCESSIONE PER RADIODIFFUSIONE LOCALE NE PUÒ OTTENERE
UNA SECONDA NEL MEDESIMO AMBITO TERRITORIALE.
4 . NON SI PUÒ ESSERE CONTEMPORANEAMENTE TITOLARI DI CONCESSIONI
O AUTORIZZAZIONI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA O TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE E LOCALE.
5 . AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO, ALLA TITOLARITÀ
DELLA CONCESSIONE È EQUIPARATO IL CONTROLLO O COLLEGAMENTO, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 37 DELLA PRESENTE LEGGE, CON SOCIETÀ TITOLARI
DI CONCESSIONE, OVVERO, PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE NON SOCIETARIE,
LA TITOLARITÀ DI AZIONI O DI QUOTE NELLE MISURE INDICATE DALL'
ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE O L'ESISTENZA DEI VINCOLI CONTRATTUALI
IVI PREVISTI.
ART. 20. (OBBLIGHI CONCERNENTI LA PROGRAMMAZIONE DEI CONCESSIONARI)
1 . I CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
IN AMBITO LOCALE SONO TENUTI A TRASMETTERE PROGRAMMI PER NON MENO DI
OTTO ORE GIORNALIERE E PER NON MENO DI SESSANTAQUATTRO ORE SETTIMANALI.
SU QUEST'ULTIMO LIMITE SI CALCOLA LA PERCENTUALE DI PROGRAMMI INFORMATIVI
LOCALI PREVISTA DAL COMMA DICIOTTESIMO DELL'ARTICOLO 16.
2 . I CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
IN AMBITO NAZIONALE SONO TENUTI A TRASMETTERE PER NON MENO DI DODICI
ORE GIORNALIERE E PER NON MENO DI NOVANTA ORE SETTIMANALI.
3 . NON SI CONSIDERANO PROGRAMMI LE TRASMISSIONI MERAMENTE RIPETITIVE
O CONSISTENTI IN IMMAGINI FISSE.
4 . I CONCESSIONARI PRIVATI DEVONO TENERE UN REGISTRO, CONFORME AL
MODELLO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
E BOLLATO E VIDIMATO IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DELL' ARTICOLO
2215 DEL CODICE CIVILE , SU CUI DEVONO ESSERE ANNOTATI SETTIMANALMENTE
I DATI RELATIVI AI PROGRAMMI TRASMESSI, NONCHÉ LA LORO PROVENIENZA
O LA SPECIFICAZIONE DELLA LORO AUTO-PRODUZIONE.
5 . I CONCESSIONARI PRIVATI SONO ALTRESÌ TENUTI A CONSERVARE
LA REGISTRAZIONE DEI PROGRAMMI PER I TRE MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI
TRASMISSIONE DEI PROGRAMMI STESSI.
6 . I SOGGETTI TITOLARI DI CONCESSIONE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA
O TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE SONO TENUTI A TRASMETTERE, QUOTIDIANAMENTE,
TELEGIORNALI O GIORNALI RADIO.
ART. 21. (AUTORIZZAZIONE PER LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA)
1 . LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA DA PARTE DI CONCESSIONARI
PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA O TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE,
CHE OPERANO IN BACINI DI UTENZA DIVERSI, È SUBORDINATA AD AUTORIZZAZIONE
RILASCIATA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,
SULLA BASE DI PREVENTIVE INTESE TRA I CONCESSIONARI PRIVATI CHE LA RICHIEDANO.
L'AUTORIZZAZIONE È RILASCIATA AI SINGOLI CONCESSIONARI PRIVATI
OVVERO AI CONSORZI DA ESSI COSTITUITI SECONDO LE FORME PREVISTE DAL
REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 36.
2 . L'AUTORIZZAZIONE ABILITA A TRASMETTERE IN CONTEMPORANEA PER UNA
DURATA GIORNALIERA NON ECCEDENTE LE SEI ORE, SALVO IL CASO DI TRASMISSIONI
INFORMATIVE PER EVENTI ECCEZIONALI E NON PREVEDIBILI SECONDO LE FORME
PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 36.
3 . LE EMITTENTI CHE OPERANO AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO CONSIDERATE
EMITTENTI ESERCENTI RETI LOCALI.
ART. 22. (CANONI E TASSE)
1 . I TITOLARI DELLE CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE A CARATTERE COMMERCIALE
E DELLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE CAPO SONO TENUTI AL PAGAMENTO
DI UN CANONE ANNUO NELLE MISURE SEGUENTI:
a) PER LE CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO LOCALE:
LIRE CINQUE MILIONI;
b) PER LE CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE:
LIRE VENTI MILIONI;
c) PER LE CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO NAZIONALE:
LIRE CINQUE MILIONI PER OGNI BACINO DI UTENZA SONORA PREVISTO DAL PIANO
DI ASSEGNAZIONE FINO AD UN MASSIMO DI LIRE CENTO MILIONI;
d) PER LE CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE:
LIRE VENTI MILIONI PER OGNI BACINO DI UTENZA TELEVISIVA PREVISTO DAL
PIANO DI ASSEGNAZIONE;
e) PER LE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 21 CONCERNENTI LA TRASMISSIONE
DI PROGRAMMI TELEVISIVI: LIRE CINQUE MILIONI PER CIASCUNO DEI BACINI
DI UTENZA SERVITI;
f) PER LE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 21 CONCERNENTI LA TRASMISSIONE
DI PROGRAMMI RADIOFONICI: UN MILIONE DI LIRE PER CIASCUNO DEI BACINI
DI UTENZA SERVITI.
2 . I CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE
COMUNITARIO SONO OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI CUI AL COMMA PRIMO
E DELLE TASSE DI CUI AL COMMA SESTO NELLA MISURA DEL 25 PER CENTO.
3 . L'AMMONTARE DEI CANONI PREVISTI DAL COMMA PRIMO È AGGIORNATO
OGNI TRE ANNI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, IN RELAZIONE ALLA VARIAZIONE
DEL TASSO DI INFLAZIONE VERIFICATISI NEL TRIENNIO PRECEDENTE.
4 . I CANONI DI CONCESSIONE DI CUI AL COMMA PRIMO SONO VERSATI, ENTRO
IL 31 GENNAIO DI CIASCUN ANNO, A FAVORE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI CON IMPUTAZIONE AD APPOSITO CAPITOLO
DELLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA.
5 . OVE LA CONCESSIONE O L'AUTORIZZAZIONE VENGANO RILASCIATE NEL CORSO
DELL'ANNO IL CANONE DOVUTO È DETERMINATO IN PROPORZIONE DEI MESI
DELL'ANNO PER I QUALI VALE LA CONCESSIONE O L'AUTORIZZAZIONE. IL CANONE
NON È DOVUTO PER LE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 21 PER
PERIODI INFERIORI A TRENTA GIORNI E A CARATTERE NON REITERATIVO.
6 . DOPO LA VOCE N. 127 DELLA TARIFFA ANNESSA AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 641, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
SONO AGGIUNTE LE VOCI RIPORTATE NELLA TABELLA ALLEGATA.
7 . I CANONI DI CONCESSIONE RIGUARDANO L'ESERCIZIO DI EMITTENTI O RETI
COMPRENDENTI GLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE E DI COLLEGAMENTO.
ART. 23. (MISURE DI SOSTEGNO DELLA RADIODIFFUSIONE)
1 . AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 65 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917, DOPO
LA LETTERA C), È AGGIUNTA LA SEGUENTE:
" C-BIS) LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEI CONCESSIONARI PRIVATI
PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO PER UN AMMONTARE
COMPLESSIVO NON SUPERIORE ALL'1 PER CENTO DEL REDDITO IMPONIBILE DEL
SOGGETTO CHE EFFETTUA L'EROGAZIONE STESSA."
2 . LE REGIONI, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, POSSONO DISPORRE AGEVOLAZIONI
A FAVORE DEI CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE
COMUNITARIO IN AMBITO LOCALE, IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLA COPERTURA
DEI COSTI DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI.
3 . AI CONCESSIONARI PRIVATI O IN AMBITO LOCALE A CARATTERE COMMERCIALE,
CHE ABBIANO REGISTRATO LA TESTATA RADIOFONICA O TELEVISIVA GIORNALISTICA
PRESSO IL COMPETENTE TRIBUNALE, CHE OSSERVINO LE DISPOSIZIONI DI CUI
AI COMMI PRIMO, SECONDO E TERZO DELL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO
1987, N. 67 , E CHE TRASMETTANO QUOTIDIANAMENTE, NELLE ORE COMPRESE
TRA LE 7 E LE 23, PER ALMENO TRE ORE SE TRATTASI DI RADIODIFFUSIONE
SONORA E DI UN'ORA SE TRATTASI DI RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA, PROGRAMMI
INFORMATIVI AUTOPRODOTTI SU AVVENIMENTI POLITICI, RELIGIOSI, ECONOMICI,
SOCIALI, SINDACALI O CULTURALI, NONCHÉ AI TITOLARI DI CONCESSIONE
PER RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO SI APPLICANO I BENEFICI
DI CUI ALL' ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 , E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, E ALL' ARTICOLO 11, COMMA PRIMO, LETTERE
A) E B), DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 .
ART. 24. (RETI DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA E CONTROLLO DI IMPRESE
CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ)
1 . CON L'ATTO DI CONCESSIONE DI CUI ALL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14
APRILE 1975, N. 103 , POSSONO ESSERE ASSENTITE ALLA CONCESSIONARIA PUBBLICA
TRE RETI TELEVISIVE E TRE RETI RADIOFONICHE OLTRE, OVE RICHIESTO DAI
PRESIDENTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI,
UNA RETE RADIOFONICA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE A TRASMISSIONI DEDICATE
AI LAVORI PARLAMENTARI.
2 . LE IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ CHE SI TROVINO IN
SITUAZIONI DI CONTROLLO O COLLEGAMENTO CON LA CONCESSIONARIA PUBBLICA
POSSONO RACCOGLIERE PUBBLICITÀ ANCHE PER TRE RETI RADIOFONICHE
DELLA CONCESSIONARIA STESSA.
3 . AL DI FUORI DEI CASI REGOLATI DAL COMMA SETTIMO DELL'ARTICOLO 15,
IL CONTROLLO DI IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ CHE RACCOLGANO
IN ESCLUSIVA O COMUNQUE ABBIANO RACCOLTO NELL'ANNO PRECEDENTE OLTRE
IL 50 PER CENTO DEL FATTURATO PUBBLICITARIO DI UNA EMITTENTE RADIOFONICA
O TELEVISIVA NAZIONALE SI CONSIDERA, AGLI EFFETTI DELLE NORME DELLA
PRESENTE LEGGE, EQUIVALENTE ALLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 16.
CAPO III NORME PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO
ART. 25. (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA)
1 . IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA È
NOMINATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI SUBITO DOPO LA COSTITUZIONE DI
QUESTA ALL'INIZIO DELLA LEGISLATURA.
2 . IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA PER L'INTERA DURATA
DELLA LEGISLATURA.
3 . IL COMMA SECONDO DELL' ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE
1984, N. 807 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 FEBBRAIO
1985, N. 10, È ABROGATO.
ART. 26. (RISERVA A FAVORE DI OPERE COMUNITARIE E NAZIONALI)
1 . A DECORRERE DALLA DATA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE, LA CONCESSIONARIA
PUBBLICA E I CONCESSIONARI PRIVATI NAZIONALI DEVONO RISERVARE, IN RELAZIONE
ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE DEL 3 OTTOBRE
1989 (89/552/CEE), ALLE OPERE EUROPEE, SUL TOTALE DEL TEMPO DEDICATO
OGNI ANNO ALLA TRASMISSIONE DI FILM CINEMATOGRAFICI, LE SEGUENTI PERCENTUALI:
a) NON MENO DEL 40 PER CENTO PER IL PRIMO TRIENNIO;
b) NON MENO DEL 51 PER CENTO PER GLI ANNI SUCCESSIVI.
2 . LA PERCENTUALE PER IL PRIMO BIENNIO, QUALORA NON POSSA ESSERE RAGGIUNTA
PER INSUFFICIENZA QUANTITATIVA DI PRODUZIONE EUROPEA, NON DOVRÀ
COMUNQUE ESSERE INFERIORE A QUELLA RISULTANTE NELL'ANNO PRECEDENTE L'ENTRATA
IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.
3 . ALLE OPERE DI ORIGINE ITALIANA DEVE ESSERE RISERVATO NON MENO DEL
50 PER CENTO DEL TEMPO DI TRASMISSIONE EFFETTIVAMENTE DESTINATO ALLE
OPERE EUROPEE. DI TALE PERCENTUALE, PER QUANTO RIGUARDA I FILM CINEMATOGRAFICI,
UN MINIMO DI UN QUINTO DEVE ESSERE COSTITUITO DA OPERE PRODOTTE NEGLI
ULTIMI CINQUE ANNI.
4 . SONO CONSIDERATI FILM CINEMATOGRAFICI QUELLI RICONOSCIUTI TALI
DAGLI ORGANI COMPETENTI IN MATERIA DI CINEMATOGRAFIA DI CIASCUNO STATO
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.
5 . PER I PROGRAMMI DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA IN LINGUA TEDESCA,
FRANCESE, SLOVENA E LADINA, LA RISERVA DI CUI AL COMMA PRIMO COMPRENDE
ALTRESÌ PRODUZIONI, ACQUISIZIONI E LAVORAZIONI DELLA SVIZZERA,
DELL'AUSTRIA E DELLA JUGOSLAVIA.
ART. 27. (NORME SUL CANONE DI ABBONAMENTO)
1 . A DECORRERE DALL'1 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ENTRATA
IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE È SOPPRESSO IL CANONE DI ABBONAMENTO
SUPPLETIVO DOVUTO DAI DETENTORI DI APPARECCHI ATTI O ADATTABILI ALLA
RICEZIONE DI TRASMISSIONI TELEVISIVE A COLORI PREVISTO DALL' ARTICOLO
15, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 .
2 . IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE CONSENTE
LA DETENZIONE DI UNO O PIÙ APPARECCHI TELEVISIVI AD USO PRIVATO
DA PARTE DELLO STESSO SOGGETTO NEI LUOGHI ADIBITI A PROPRIA RESIDENZA
O DIMORA.
ART. 28. (CONSIGLIO CONSULTIVO DEGLI UTENTI)
1 . È ISTITUITO PRESSO L'UFFICIO DEL GARANTE UN CONSIGLIO CONSULTIVO
DEGLI UTENTI COMPOSTO DA MEMBRI NOMINATI DAL GARANTE TRA LE ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTATIVE DELLE CATEGORIE DI UTENTI RADIOTELEVISIVI E TRA ESPERTI
SCELTI IN BASE ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI DIFESA DEGLI INTERESSI
DEGLI UTENTI.
2 . IL GARANTE È TENUTO AD EMANARE UN REGOLAMENTO CHE DETTI
I CRITERI ATTRAVERSO CUI PROCEDERE ALLA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DI
CUI AL COMMA PRIMO FISSANDO IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LE NORME DI
FUNZIONAMENTO.
TITOLO III DIFFUSIONE VIA CAVO
ART. 29. (DELEGA)
1 . IL GOVERNO È DELEGATO AD EMANARE, ENTRO SEI MESI DALLA DATA
DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SENTITE LE COMPETENTI COMMISSIONI
PARLAMENTARI, UNO O PIÙ DECRETI AVENTI VALORE DI LEGGE ORDINARIA
PER MODIFICARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO II DELLA LEGGE 14
APRILE 1975, N. 103, CONCERNENTI GLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E
TELEVISIVA VIA CAVO, CON L'OSSERVANZA DEI SEGUENTI CRITERI DIRETTIVI:
a) LA DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI VIA CAVO MONO
O PLURICANALE È SUBORDINATA AD AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI;
b) LA DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE, I REQUISITI PER OTTENERLA E GLI OBBLIGHI
DEI SOGGETTI AUTORIZZATI SONO FISSATI TENENDO CONTO DI QUELLI PREVISTI
PER LE CONCESSIONI DISCIPLINATE DALLA PRESENTE LEGGE;
c) I RICHIEDENTI L'AUTORIZZAZIONE DEVONO SERVIRSI DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE
DEI GESTORI DEL SERVIZIO PUBBLICO; NEL CASO IN CUI NON VI SIA DISPONIBILITÀ
DEI MEZZI PUBBLICI L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE RETI E DEGLI
IMPIANTI SONO OGGETTO DI APPOSITE CONCESSIONI;
d) ALLO SCOPO DI EVITARE INTERFERENZE E DUPLICAZIONI DEVONO ESSERE DISCIPLINATI
I RAPPORTI CON I GESTORI DI RETI E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, NONCHÉ
LE MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI PROGRAMMI AGLI UTENTI;
e) IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE SARÀ TENUTO AL PAGAMENTO DI
UN CANONE E DI UNA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA IL CUI AMMONTARE
È DA DETERMINARE IN CORRELAZIONE A QUELLI STABILITI PER LE ANALOGHE
CONCESSIONI RILASCIATE PER LA RADIODIFFUSIONE.
2 . LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO EQUIPARATE ALLE
CONCESSIONI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 15 E 19
DELLA PRESENTE LEGGE.
TITOLO IV SANZIONI
ART. 30. (DISPOSIZIONI PENALI)
1 . NEL CASO DI TRASMISSIONI RADIOFONICHE O TELEVISIVE CHE ABBIANO
CARATTERE DI OSCENITÀ IL CONCESSIONARIO PRIVATO O LA CONCESSIONARIA
PUBBLICA OVVERO LA PERSONA DA LORO DELEGATA AL CONTROLLO DELLA TRASMISSIONE
È PUNITO CON LE PENE PREVISTE DAL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO
528 DEL CODICE PENALE .
2 . SI APPLICANO ALLE TRASMISSIONI LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI
14 E 15 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47.
3 . SALVA LA RESPONSABILITÀ DI CUI AI COMMI PRIMO E SECONDO
E FUORI DEI CASI DI CONCORSO, I SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRIMO CHE PER
COLPA OMETTANO DI ESERCITARE SUL CONTENUTO DELLE TRASMISSIONI IL CONTROLLO
NECESSARIO AD IMPEDIRE LA COMMISSIONE DEI REATI DI CUI AI COMMI PRIMO
E SECONDO SONO PUNITI, SE NELLE TRASMISSIONI IN OGGETTO È COMMESSO
UN REATO, CON LA PENA STABILITA PER TALE REATO DIMINUITA IN MISURA NON
ECCEDENTE UN TERZO.
4 . NEL CASO DI REATI DI DIFFAMAZIONE COMMESSI ATTRAVERSO TRASMISSIONI
CONSISTENTI NELL'ATTRIBUZIONE DI UN FATTO DETERMINATO, SI APPLICANO
AI SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRIMO LE SANZIONI PREVISTE DALL' ARTICOLO
13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 .
5 . PER I REATI DI CUI AI COMMI PRIMO, SECONDO E QUARTO DEL PRESENTE
ARTICOLO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 21 DELLA
LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 . PER I REATI DI CUI AL COMMA QUARTO IL
FORO COMPETENTE È DETERMINATO DAL LUOGO DI RESIDENZA DELLA PERSONA
OFFESA.
6 . SONO PUNITI CON LE PENE STABILITE DALL'ARTICOLO 5-BIS DEL DECRETO-LEGGE
8 APRILE 1974, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 GIUGNO
1974, N. 216, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IL TITOLARE DI CONCESSIONE
DI CUI ALL'ARTICOLO 16 O DI CONCESSIONE PER SERVIZIO PUBBLICO OVVERO
LA PERSONA DAGLI STESSI DELEGATA CHE VIOLI LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI
ARTICOLI 12, 13, 14, 17 E DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 37 DELLA
PRESENTE LEGGE. LE STESSE PENE SI APPLICANO AGLI AMMINISTRATORI DELLA
SOCIETÀ TITOLARE DI CONCESSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 O DI
CONCESSIONE PER SERVIZIO PUBBLICO O CHE COMUNQUE LA CONTROLLANO DIRETTAMENTE
O INDIRETTAMENTE, CHE NON TRASMETTANO AL GARANTE L'ELENCO DEI PROPRI
SOCI.
7 . L'ARTICOLO 195 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN
MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156, COME
SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103, È
SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
"ART. 195. - (INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
SENZA CONCESSIONE OD AUTORIZZAZIONE - SANZIONI) - 1. CHIUNQUE INSTALLA
OD ESERCITA UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE SENZA AVER OTTENUTO LA
RELATIVA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE È PUNITO, SE IL FATTO NON
COSTITUISCE REATO, CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA LIRE
500.000 A LIRE 20.000.000.
2. SE IL FATTO RIGUARDA IMPIANTI RADIOELETTRICI, SI APPLICA LA PENA
DELL'ARRESTO DA TRE A SEI MESI.
3. SE IL FATTO RIGUARDA IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE SONORA O TELEVISIVA,
SI APPLICA LA PENA DELLA RECLUSIONE DA UNO A TRE ANNI. LA PENA È
RIDOTTA ALLA METÀ SE TRATTASI DI IMPIANTI PER LA RADIODIFFUSIONE
SONORA O TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE.
4. CHIUNQUE REALIZZA TRASMISSIONI, ANCHE SIMULTANEE O PARALLELE, CONTRAVVENENDO
AI LIMITI TERRITORIALI O TEMPORALI PREVISTI DALLA CONCESSIONE, È
PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A DUE ANNI.
5. IL TRASGRESSORE È TENUTO, IN OGNI CASO, AL PAGAMENTO DI UNA
SOMMA PARI AL DOPPIO DEI CANONI PREVISTI PER CIASCUNO DEI COLLEGAMENTI
ABUSIVAMENTE REALIZZATI RELATIVAMENTE AL PERIODO DI ESERCIZIO ABUSIVO
ACCERTATO E COMUNQUE PER UN PERIODO NON INFERIORE AD UN TRIMESTRE. NON
SI TIENE CONTO, NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE, DELLE AGEVOLAZIONI
PREVISTE A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI.
6. INDIPENDENTEMENTE DALL'AZIONE PENALE, L'AMMINISTRAZIONE PUÒ
PROVVEDERE DIRETTAMENTE, A SPESE DEL POSSESSORE, A SUGGELLARE O RIMUOVERE
L'IMPIANTO RITENUTO ABUSIVO ED A SEQUESTRARE GLI APPARECCHI."
ART. 31. (SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL GARANTE E DEL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI)
1 . IL GARANTE, IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI
ARTICOLI 8, 9, 20, 21 E 26, DISPONE I NECESSARI ACCERTAMENTI E CONTESTA
GLI ADDEBITI AGLI INTERESSATI, ASSEGNANDO UN TERMINE NON SUPERIORE A
QUINDICI GIORNI PER LE GIUSTIFICAZIONI.
2 . TRASCORSO TALE TERMINE O QUANDO LE GIUSTIFICAZIONI RISULTINO INADEGUATE
IL GARANTE DIFFIDA GLI INTERESSATI A CESSARE DAL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO
ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A QUINDICI GIORNI A TAL FINE ASSEGNATO.
3 . OVE IL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO PERSISTA OLTRE IL TERMINE INDICATO
AL COMMA SECONDO, OVVERO NEI CASI DI MANCATA, INCOMPLETA O TARDIVA OSSERVANZA
DELL'OBBLIGO DI RETTIFICA DI CUI AI COMMI SECONDO, TERZO E QUARTO DELL'ARTICOLO
10, OVVERO ANCORA NEI CASI DI INOSSERVANZA DEI DIVIETI DI CUI AI COMMI
DA OTTAVO A QUINDICESIMO DELL'ARTICOLO 15, IL GARANTE DELIBERA L'IRROGAZIONE
DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA LIRE 10
MILIONI A LIRE 100 MILIONI E, NEI CASI PIÙ GRAVI, LA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE PER UN PERIODO
DA UNO A DIECI GIORNI. LE STESSE SANZIONI SI APPLICANO QUALORA LA RETTIFICA
SIA EFFETTUATA A SEGUITO DEL PROCEDIMENTO DI CUI AL COMMA QUARTO DELL'ARTICOLO
10, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DEL GARANTE OVE RICORRANO GIUSTIFICATI
MOTIVI.
4 . PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLE
NORME RICHIAMATE NEL COMMA PRIMO, SI APPLICANO, IN QUANTO NON DIVERSAMENTE
PREVISTO, LE NORME CONTENUTE NEL CAPO I, SEZIONI I E II, DELLA LEGGE
24 NOVEMBRE 1981, N. 689.
5 . NEI CASI DI RECIDIVA NELLE STESSE VIOLAZIONI ENTRO L'ARCO DI TRECENTOSESSANTACINQUE
GIORNI IL GARANTE DISPONE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE
E DELL'AUTORIZZAZIONE PER UN PERIODO DA UNDICI A TRENTA GIORNI E NEI
CASI PIÙ GRAVI PROPONE LA REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE.
6 . QUALORA IL TITOLARE DI UNA O PIÙ CONCESSIONI PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE VENGA A TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE
DAL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 15 PER FATTI DIVERSI DALL'AUMENTO DELLE
TIRATURE O ABBIA SUPERATO I LIMITI DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO
15, PER FATTI DIVERSI DALL'AUMENTO DEL FATTURATO DEI PROPRI MEZZI, NONCHÉ
I LIMITI DI CUI AL COMMA QUARTO DELL'ARTICOLO 15, IL GARANTE INVITA
IL TITOLARE MEDESIMO A PROMUOVERE E A COMPIERE GLI ATTI NECESSARI PER
OTTEMPERARE AI DIVIETI ENTRO UN TERMINE CONTESTUALMENTE ASSEGNATO NON
SUPERIORE A TRECENTOSESSANTA GIORNI.
7 . NEL CASO DI INOSSERVANZA DELL'INVITO IL MINISTRO DELLE POSTE E
DELLE TELECOMUNICAZIONI REVOCA LA CONCESSIONE SU PROPOSTA DEL GARANTE.
8 . IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, IN CASO DI INOSSERVANZA
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 10, COMMA QUINTO E DICIOTTESIMO,
OVVERO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO
36 E NELL'ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE, DISPONE I NECESSARI
ACCERTAMENTI E CONTESTA GLI ADDEBITI AGLI INTERESSATI, ASSEGNANDO UN
TERMINE NON SUPERIORE A QUINDICI GIORNI PER LE GIUSTIFICAZIONI.
9 . TRASCORSO TALE TERMINE, IL MINISTRO DIFFIDA GLI INTERESSATI A CESSARE
DAL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO, ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A QUINDICI
GIORNI A TAL FINE ASSEGNATO.
10 . OVE IL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO PERSISTA, IL MINISTRO DELIBERA
L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA
DA UN MINIMO DI 3 AD UN MASSIMO DI LIRE 100 MILIONI NONCHÉ, NEI
CASI PIÙ GRAVI, LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE
O DELL'AUTORIZZAZIONE PER UN PERIODO FINO A TRENTA GIORNI.
11 . PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI ALLA VIOLAZIONE DELLE
NORME RICHIAMATE NEL COMMA OTTAVO, SI APPLICANO, IN QUANTO NON DIVERSAMENTE
PREVISTO, LE NORME CONTENUTE NEL CAPO I, SEZIONI I E II, DELLA LEGGE
24 NOVEMBRE 1981, N. 689.
12 . PER I CASI DI RECIDIVA IL MINISTRO DISPONE, NEI CASI PIÙ
GRAVI, LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE
PER UN PERIODO DA TRE A DODICI MESI OVVERO LA REVOCA DELLA CONCESSIONE
O AUTORIZZAZIONE.
13 . IL MINISTRO DELIBERA LA REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE
NEI SEGUENTI CASI:
a) DI CONDANNA PENALE IRREVOCABILE ALLA QUALE CONSEGUE IL DIVIETO DI
RILASCIO DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE;
b) DI PERDITA DEI REQUISITI PREVISTI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
O DELLA AUTORIZZAZIONE;
c) DI PROPOSTA DEL GARANTE, FORMULATA AI SENSI DEI COMMI QUINTO E SETTIMO.
14 . OVE LA CONDANNA PENALE O LA PERDITA DEI REQUISITI SOGGETTIVI RIGUARDINO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PERSONA GIURIDICA TITOLARE DELLA CONCESSIONE,
LA REVOCA DI CUI AL COMMA TREDICESIMO HA LUOGO SE IL RAPPRESENTANTE
STESSO NON VENGA SOSTITUITO ENTRO SESSANTA GIORNI DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO.
15 . LA REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE COMPORTA LA
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 12.
16 . I DIRETTORI DEI CIRCOLI DELLE COSTRUZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE
SEGNALANO SENZA RITARDO AL GARANTE ED AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI RICHIAMATE DAL PRESENTE
ARTICOLO.
17 . LE SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI
PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO SPETTANO ESCLUSIVAMENTE ALLO STATO.
TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 32. (AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE NELL'ESERCIZIO)
1 . I PRIVATI, CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE
ESERCISCONO IMPIANTI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA O TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE O LOCALE E I CONNESSI COLLEGAMENTI DI TELECOMUNICAZIONE, SONO
AUTORIZZATI A PROSEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI STESSI, A CONDIZIONE
CHE ABBIANO INOLTRATO DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 16 ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA PRESENTE LEGGE E FINO AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE STESSA OVVERO
FINO ALLA REIEZIONE DELLA DOMANDA E COMUNQUE NON OLTRE SETTECENTOTRENTA
GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.
2 . NEL TEMPO CHE INTERCORRE TRA LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA
PRESENTE LEGGE E IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE OVVERO LA REIEZIONE DELLA
DOMANDA OVVERO ANCORA LA SCADENZA DEI SETTECENTOTRENTA GIORNI DALLA
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE NON È AMMESSA
MODIFICAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ TECNICO-OPERATIVA DEGLI IMPIANTI
DI CUI AL COMMA PRIMO, AD ECCEZIONE DI INTERVENTI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI
DI ORGANI GIURISDIZIONALI O DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
CON LE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE 8 APRILE 1983, N. 110 , FINALIZZATI
AL COORDINAMENTO E ALLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA CON IMPIANTI
RADIOELETTRICI ED IN PARTICOLARE CON IMPIANTI DEI SERVIZI PUBBLICI NAZIONALI
ED ESTERI, DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA E DI ASSISTENZA AL VOLO
E DELLE EMITTENTI PRIVATE GIÀ ESISTENTI. SONO ALTRESÌ
AMMESSI INTERVENTI, AUTORIZZATI DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
CON LE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE 8 APRILE 1983, N. 110, CHE NON MODIFICHINO
I PARAMETRI RADIOELETTRICI DEGLI IMPIANTI.
3 . I PRIVATI DI CUI AL COMMA PRIMO SONO AUTORIZZATI A PROSEGUIRE NELL'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI ALLA ULTERIORE CONDIZIONE CHE RENDANO ENTRO SESSANTA
GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE COMUNICAZIONE
CONTENENTE I DATI E GLI ELEMENTI PREVISTI DALL' ARTICOLO 4, COMMA PRIMO,
DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1984, N. 807 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1985, N. 10, CORREDATA DALLE SCHEDE TECNICHE
PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
13 DICEMBRE 1984 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 346 DEL 18 DICEMBRE
1984.
4 . È VIETATA LA DETENZIONE DA PARTE DEI PRIVATI DI CUI AL PRESENTE
ARTICOLO DI FREQUENZE NON INDISPENSABILI PER L'ILLUMINAZIONE DELL'AREA
DI SERVIZIO E DEL BACINO.
5 . L'INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO,
OVVERO LA RADIODIFFUSIONE DI TRASMISSIONI CONSISTENTI IN IMMAGINI O
SEGNALI SONORI FISSI O RIPETITIVI, COMPORTA LA DISATTIVAZIONE DEGLI
IMPIANTI DA PARTE DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
6 . LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SI APPLICANO ANCHE AGLI
ESERCENTI DI IMPIANTI DI RIPETIZIONE DI SEGNALI ESTERI.
ART. 33. (NORME PER I SOGGETTI AUTORIZZATI)
1 . LE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI 10; 11; AI COMMI PRIMO, SECONDO,
TERZO, QUARTO, SESTO E SETTIMO DELL'ARTICOLO 13, ANCHE SE NON FINALIZZATE
ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE;
ALL'ARTICOLO 14; AI COMMI SESTO E DA OTTAVO A QUINDICESIMO DELL'ARTICOLO
15; AL COMMA TERZO DELL'ARTICOLO 20 NONCHÉ LE CONNESSE DISPOSIZIONI
SANZIONATORIE DI CUI AGLI ARTICOLI 30 E 31 RIFERENTISI AI CONCESSIONARI
PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN AMBITO RISPETTIVAMENTE
NAZIONALE E LOCALE, SI APPLICANO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 32
I QUALI ESERCISCANO RISPETTIVAMENTE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA PRESENTE LEGGE, RETI NAZIONALI OVVERO EMITTENTI E RETI LOCALI,
COSÌ COME DEFINITE AI SENSI DEL COMMA UNDICESIMO DELL'ARTICOLO
3 E DEL COMMA TERZO DELL'ARTICOLO 21.
2 . LE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI 8 (FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DAL
COMMA SEDICESIMO DELL'ARTICOLO 15); 9; AI COMMI SETTIMO E QUINDICESIMO
DELL'ARTICOLO 15; AI COMMI PRIMO, SECONDO, QUARTO, QUINTO E SESTO DELL'ARTICOLO
20; ALL'ARTICOLO 26, NONCHÉ LE CONNESSE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
DI CUI ALL'ARTICOLO 31, HANNO EFFICACIA A DECORRERE DAL TRECENTOSESSANTACINQUESIMO
GIORNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE; PER I CONCESSIONARI
PRIVATI ESERCENTI ATTIVITÀ DI RADIODIFFUSIONE SONORA IN AMBITO
NAZIONALE E LOCALE HANNO EFFICACIA A DECORRERE DAL SETTECENTOTRENTESIMO
GIORNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE: A TAL FINE
LE NORME RIFERENTISI AI CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA RISPETTIVAMENTE IN AMBITO NAZIONALE E LOCALE SI
APPLICANO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 32 I QUALI ESERCISCANO RISPETTIVAMENTE,
ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, RETI NAZIONALI,
OVVERO EMITTENTI E RETI LOCALI, COSÌ COME DEFINITE AI SENSI DEL
COMMA UNDICESIMO DELL'ARTICOLO 3 E DEL COMMA TERZO DELL'ARTICOLO 21.
FINO AL 31 DICEMBRE 1992, LA PERCENTUALE DI CUI AL PRIMO PERIODO DEL
COMMA SETTIMO DELL'ARTICOLO 15 È FISSATA AL 3 PER CENTO E GLI
EVENTUALI ULTERIORI CONTRATTI DI CUI AL MEDESIMO PERIODO POSSONO RIGUARDARE
ANCHE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI.
3 . IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE LE DISPOSIZIONI
DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMA PRIMO, SI APPLICANO A DECORRERE DAL TRECENTOSESSANTACINQUESIMO
GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E COMUNQUE
NON OLTRE IL SETTECENTOTRENTESIMO GIORNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA PRESENTE LEGGE. TRASCORSO TALE TERMINE LA CONCESSIONE È
REVOCATA DI DIRITTO E GLI IMPIANTI VENGONO DISATTIVATI QUALORA IL TITOLARE
DELLA CONCESSIONE NON ABBIA OTTEMPERATO ALLE DISPOSIZIONI MEDESIME.
4 . I SOGGETTI I QUALI, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE
LEGGE, ABBIANO GIÀ CONSEGUITO UNA POSIZIONE VIETATA AI SENSI
DEL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 15, SONO OBBLIGATI AD ADEMPIERE AL DISPOSTO
DI DETTO COMMA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI SETTECENTOTRENTA GIORNI.
IN CASO DI INADEMPIENZA IL GARANTE DISPONE LA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI
TELEVISIVI OVVERO, QUALORA LA CONCENTRAZIONE SIA REALIZZATA SENZA L'APPORTO
DI RETI TELEVISIVE, LA DISMISSIONE FORZATA DI SOCIETÀ O DI PARTECIPAZIONI
O DI QUOTE, OVVERO ANCORA LO SCORPORO E LA VENDITA FORZATA DI ATTIVITÀ
ESERCITE DA SOCIETÀ CONTROLLATE O COLLEGATE AI SOGGETTI DI CUI
AL PRESENTE COMMA.
ART. 34. (DISPOSIZIONI TRANSITORIE)
1 . IL PRIMO PIANO DI ASSEGNAZIONE VIENE DEFINITO SULLA BASE DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE RADIOFREQUENZE VIGENTE ALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE. GLI IMPIANTI CENSITI AI SENSI
DELL' ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1984, N. 807 , CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1985, N. 10, COSTITUISCONO
ELEMENTI PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO STESSO CHE È REDATTO ENTRO
CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE
DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, SENTITA L'APPOSITA
COMMISSIONE NOMINATA DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,
CHE PUÒ AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI ENTI, SOCIETÀ
ED ESPERTI SCELTI CON LE MODALITÀ ED ALLE CONDIZIONI PREVISTE
DALL'ARTICOLO 380 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3.
2 . FINO A QUANDO NON SARÀ EMANATO IL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA DI APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE
DELLE RADIOFREQUENZE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LA RIPARTIZIONE DELLE RADIOFREQUENZE
STESSE È REGOLATA DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI 31 GENNAIO 1983 , PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO
ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 47 DEL 17 FEBBRAIO 1983, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI.
3 . IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE COSTITUISCE,
A PARITÀ DI CONDIZIONI, TITOLO PREFERENZIALE PER IL RILASCIO
DELLA CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 16 L'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER
LA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 QUALORA
GLI ESERCENTI ABBIANO FATTO DOMANDA E RISPETTINO LE CONDIZIONI DI CUI
ALLO STESSO ARTICOLO 32 E FERMA RESTANDO L'APPLICAZIONE DEI CRITERI
DI CUI AL COMMA DICIASSETTESIMO DELL'ARTICOLO 16. IL SUDDETTO TITOLO
PREFERENZIALE COMPORTA CHE I TRASFERIMENTI DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO
13 DETERMINANO LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE SE EFFETTUATI ENTRO QUATTRO
ANNI DAL RILASCIO DELLA CONCESSIONE STESSA QUALORA LA VENDITA DI AZIONI
O DI QUOTE DETERMINI IL PASSAGGIO DEL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ.
4 . IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, IN DEROGA A
QUANTO PREVISTO DAL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 19, POSSONO ESSERE ASSENTITE
DUE CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA O TELEVISIVA AD UN MEDESIMO
SOGGETTO PER UN SOLO BACINO DI UTENZA QUALORA NELLO STESSO BACINO ESERCISCA
E ABBIA ESERCITO CONTINUATIVAMENTE, A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA
IN VIGORE DELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1985, N. 10 , IMPIANTI PER I QUALI
È STATA INOLTRATA NEI TERMINI LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO
4 DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1984, N. 807, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA PREDETTA LEGGE N. 10 DEL 1985, E PURCHÈ RISPETTI LE CONDIZIONI
DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DELLA PRESENTE LEGGE.
5 . LE CONCESSIONI PREVISTE NELLA PRESENTE LEGGE POSSONO ESSERE RILASCIATE
SOLO DOPO L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE.
6 . IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, IN SEDE DI PRIMA
APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, È TENUTO A RILASCIARE LE CONCESSIONI
DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON OLTRE NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI EMANAZIONE
DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 36.
7 . IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE I PRESIDENTI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NOMINANO PER
UN TRIENNIO IL GARANTE DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'EDITORIA IN
CARICA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE GARANTE PER
LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA. È ESCLUSA LA FACOLTÀ
DI CONFERMA DI CUI AL COMMA TERZO DELL'ARTICOLO 6.
ART. 35. (EMISSIONE RADIOTELEVISIVA DA CAMPIONE D'ITALIA)
1 . LE DISPOSIZIONI INTESE A DISCIPLINARE L'EMISSIONE RADIOTELEVISIVA
PROVENIENTE DA CAMPIONE D'ITALIA SONO ADOTTATE DAL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI D'INTESA CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI,
IN CONFORMITÀ ALLE NORME DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE.
ART. 36. (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE)
1 . IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE È EMANATO ENTRO NOVANTA GIORNI
DALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSEGNAZIONE CON DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,
PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SENTITI IL CONSIGLIO
SUPERIORE TECNICO DELLE POSTE, DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AUTOMAZIONE
E IL GARANTE, NONCHÉ LE COMPETENTI COMMISSIONI PARLAMENTARI,
CHE ESPRIMONO IL PARERE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA TRASMISSIONE DELLO
SCHEMA DI REGOLAMENTO. CON LO STESSO PROCEDIMENTO SONO ADOTTATE LE SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.
ART. 37. (NORME SULLE SOCIETÀ - SOCIETÀ CONTROLLATE E
SOCIETÀ COLLEGATE)
1 . AI FINI DELLA PRESENTE LEGGE COSTITUISCONO CONTROLLO E COLLEGAMENTO
LA SUSSISTENZA DEI RAPPORTI CONFIGURATI COME TALI NELL' ARTICOLO 2359
DEL CODICE CIVILE , ANCORCHÈ TALI RAPPORTI SIANO REALIZZATI CONGIUNTAMENTE
CON ALTRI SOGGETTI TRAMITE SOCIETÀ DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
CONTROLLATE O TRAMITE INTESTAZIONE FIDUCIARIA O MEDIANTE ACCORDI PARASOCIALI.
SI RITIENE ESISTENTE, SALVO PROVA CONTRARIA, L'INFLUENZA DOMINANTE PREVISTA
DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE QUANDO RICORRANO
RAPPORTI DI CARATTERE FINANZIARIO O ORGANIZZATIVO CHE CONSENTANO ANCHE
UNA SOLA DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:
a) LA COMUNICAZIONE DEGLI UTILI O DELLE PERDITE;
b) IL COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA RADIOTELEVISIVA CON
QUELLA DI ALTRE IMPRESE AI FINI DEL PERSEGUIMENTO DI UNO SCOPO COMUNE
O AI FINI DI LIMITARE LA CONCORRENZA TRA LE IMPRESE STESSE;
c) UNA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI O DELLE PERDITE DIVERSA, QUANTO AI
SOGGETTI O ALLA MISURA, DA QUELLA CHE SAREBBE AVVENUTA IN ASSENZA DEI
RAPPORTI STESSI;
d) L'ATTRIBUZIONE DI POTERI MAGGIORI RISPETTO A QUELLI DERIVANTI DAL
NUMERO DELLE AZIONI O DELLE QUOTE POSSEDUTE;
e) L'ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI LEGITTIMATI IN BASE ALL'ASSETTO
PROPRIETARIO DI POTERI NELLA SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI
DI IMPRESE RADIOTELEVISIVE, NONCHÉ DEI DIRETTORI DELLE TESTATE
TRASMESSE.
2 . AI FINI DELLA PRESENTE LEGGE LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
E IN ACCOMANDITA SEMPLICE DEBBONO IN OGNI CASO ESSERE COSTITUITE SOLTANTO
DA PERSONE FISICHE.
ART. 38. (EQUIPARAZIONE PER LA RIPETIZIONE DEI CANALI ESTERI)
1 . AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA PRESENTE LEGGE, AI
CONCESSIONARI PRIVATI IN AMBITO NAZIONALE SONO EQUIPARATI I TITOLARI
DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 38 DELLA LEGGE 14 APRILE 1975,
N. 103 .
ART. 39. (ATTUAZIONE DI DIRETTIVA)
1 . CON LA PRESENTE LEGGE È DATA ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA DEL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE DEL 3 OTTOBRE 1989 (89/552/CEE).
ART. 40. (DISPOSIZIONI TRANSITORIE A FAVORE DELLA RADIODIFFUSIONE SONORA)
1 . FINO AL 31 DICEMBRE 1990 RESTANO IN VIGORE LE AGEVOLAZIONI E LE
PROVVIDENZE PREVISTE, PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA, DAL COMMA PRIMO
DELL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1987, N. 67 .
ART. 41. (COPERTURA FINANZIARIA)
1 . ALL'ONERE DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, VALUTATO
IN LIRE 6.900 MILIONI PER L'ANNO 1990, IN LIRE 5.100 MILIONI PER L'ANNO
1991 E IN LIRE 6.300 MILIONI A DECORRERE DALL'ANNO 1992, SI PROVVEDE
MEDIANTE UTILIZZO DI UNA CORRISPONDENTE QUOTA DELLE MAGGIORI ENTRATE
PREVISTE DALL'ARTICOLO 22.
2 . IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI
DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA
NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE
COME LEGGE DELLO STATO.
Lavori Preparatori
LAVORI PREPARATORI SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1138): PRESENTATO
DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (MAMMÌ) IL
20 GIUGNO 1988. ASSEGNATO ALLA OTTAVA COMMISSIONE (LAVORI PUBBLICI),
IN SEDE REFERENTE, IL 21 GIUGNO 1988, CON PARERI DELLE COMMISSIONI PRIMA,
SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA, SESTA, SETTIMA, DECIMA E DELLA GIUNTA
PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE. ESAMINATO DALLA OTTAVA
COMMISSIONE IL 3 AGOSTO 1988; 9, 16 NOVEMBRE 1988; 19 GENNAIO 1989;
15 FEBBRAIO 1989; 8 MARZO 1989; 4, 5 APRILE 1989; 4, 10 MAGGIO 1989;
12, 13, 14, 19 DICEMBRE 1989; 16, 17, 18, 30, 31 GENNAIO 1990; 1, 8,
14, 15 FEBBRAIO 1990; 1, 2 MARZO 1990. RELAZIONE SCRITTA ANNUNCIATA
IL 13 MARZO 1990 (ATTO N. 1138/A - RELATORE SEN. GOLFARI). ESAMINATO
IN AULA IL 13, 14, 20, 21 MARZO 1990 E APPROVATO IL 22 MARZO 1990. CAMERA
DEI DEPUTATI (ATTO N. 4710): ASSEGNATO ALLA VII COMMISSIONE (CULTURA),
IN SEDE REFERENTE, IL 30 MARZO 1990, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I,
II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI E XIII. ESAMINATO DALLA VII COMMISSIONE
IL 18 APRILE 1990; 15, 16, 22 MAGGIO 1990; 5, 6, 13, 14, 19, 20, 21,
22 GIUGNO 1990; 3, 4, 6, 10, 11 LUGLIO 1990. ESAMINATO IN AULA IL 12,
13, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30, 31 LUGLIO 1990 E APPROVATO, CON MODIFICAZIONI,
L'1 AGOSTO 1990. SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1138/B): ASSEGNATO
ALLA OTTAVA COMMISSIONE (LAVORI PUBBLICI), IN SEDE REFERENTE, L'1 AGOSTO
1990, CON PARERI DELLE COMMISSIONI PRIMA, SECONDA, TERZA, QUINTA, SESTA,
SETTIMA, DECIMA, TREDICESIMA E DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ
EUROPEE. ESAMINATO DALLA OTTAVA COMMISSIONE IL 2, 3 AGOSTO 1990. ESAMINATO
IN AULA IL 3, 4 AGOSTO 1990 E APPROVATO IL 5 AGOSTO 1990.
DATA A ROMA, ADDÌ 6 AGOSTO 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MAMMÌ, MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI