Legge 31 luglio 1997, n. 249 "Legge Maccanico"
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 Luglio 1997 - Supplemento
ordinario
ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1997 - Supplemento
ordinario
Art. 1.
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di
seguito denominata "Autorita'", la quale opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Ministero delle comunicazioni
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1 dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume
la denominazione di "Ministero delle comunicazioni".
Organi dell'Autorita'
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la commissione per le infrastrutture
e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio.
Ciascuna commissione e' organo collegiale costituito dal presidente
dell'Autorita' e da quattro commissari. Il consiglio e' costituito dal
presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la
Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore
e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per
la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione
per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento
di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo
commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato
dei componenti l'Autorita'. Al commissario che subentri quando mancano
meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il
divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre
1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione
del nominativo del presidente dell'Autorita' e' previamente sottoposta
al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo
2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste
dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge
25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650.
Incompatibilita'
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
Competenze degli organi dell'Autorita'
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti
funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto
del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma
3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze
destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto
riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del
soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni
e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale
dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze,
comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai
sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare
per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale
del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite
in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con
il Ministero della difesa, l'Autorita' provvede al previo coordinamento
con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni
e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso
la modificazione di impianti, sempreche' conformi all'equilibrio dei
piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto
della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori
in modo da favorire la fruibilita' del servizio; 5) cura la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere
in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione
ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita'
o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicita'
da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione
dei programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici
di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa
di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici
e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale;
nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri
di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli
gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente
legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero
5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione
del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese
radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n.
49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.
Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso
l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento
alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture
di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni
garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture
ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione;
promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare
la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione
e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico
di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti,
formulando eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli
utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita' avverso le
interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento
definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa comunitaria, alle leggi,
ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma
5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio
universale e le modalita' di determinazione e ripartizione del relativo
costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione
con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta,
i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti
e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di
telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana
e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici
rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero
dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero
delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta
giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle
norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei servizi
e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di
concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa
promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi
e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio
recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti,
inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze
attribuite dalla legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti,
nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle
relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono
attivita' di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi
a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra
produttori;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di televendite,
emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione
organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente,
nonche' l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia
di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione
relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia
di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda,
sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche' l'osservanza
delle norme in materia di equita' di trattamento e di parita' di accesso
nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda
elettorale ed emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione
annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica
l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio
pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime
parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione
e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico;
inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita' del predetto
servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei
diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini
sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione
rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita' delle
metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita' dei dati pubblicati,
nonche' sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato
delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione
di dati falsi e' punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del
codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda
a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad effettuare le
rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi
di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti
nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto
1990, numero 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi, anche legislativi,
in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano
interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai
mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione
di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e
di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali,
anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni,
che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai
commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle
modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per
la determinazione dei relativi contributi, nonche' il regolamento sui
criteri e sulle modalita' di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva
sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla proprieta'
dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo,
secondo modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta
i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione
e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante
ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa' concessionaria
del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14
aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione
dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione,
parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore
delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge
10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati
anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio
dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attivita'
svolta dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione contiene,
fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in
particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse,
ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle opinioni presenti
nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione,
stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a
livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che esercitano
l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14
novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le altre funzioni dell'Autorita'
non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture
e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.
Redistribuzione delle competenze
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con
il regolamento di organizzazione dell'Autorita' di cui al comma 9.
Separazione contabile e amministrativa
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese
operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve
consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione
alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri
relativi al servizio universale e quella dell'attivita' di installazione
e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del
servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di
pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata
nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione
del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione
degli elementi di cui al presente comma.
Regolamento organizzativo e codice etico dell'Autorita'
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta
un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci,
i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' il trattamento giuridico
ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta
nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di svolgimento
dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale
assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita'
provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato
ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita'
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti
della Autorita' attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice
etico dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere
ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorita'
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Soggetti legittimati a presentare denunzie
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche'
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta'
di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita' e di
intervenire nei procedimenti.
Tentativo di conciliazione extra giudiziale di controversie. Sospensione
termini processuali
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per
la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere
fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario
di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze
tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti
dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino
a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione
da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'.
A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi
fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di
conciliazione.
Tutela dei consumatori e degli utenti
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le procedure relative
ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per
la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorita' nella
definizione delle predette procedure costituiscono princi'pi per la
definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.
Organi ausiliari. Comitati regionali per le comunicazioni
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni
e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle istituzioni
di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante
per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento
sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo,
di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente
organi dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni, che
possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento,
ai quali sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai
comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai
requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilita' degli
stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro
il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni
dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati
regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie
di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali
per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorita' puo'
richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza
e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono esenti da
bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti organi dei Ministeri della
difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.
Personale dei comitati regionali
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per
le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilita'
previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995,
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n.
273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato
al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta
al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso
gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica
del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540,
i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650.
Servizio di polizia delle telecomunicazioni. Attivita' della Guardia
di finanza
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le
strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia
delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale
del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato
di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono
determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza
per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione
e dell'editoria.
Collaborazione con organismi esteri
16. L'Autorita' collabora anche mediante scambi ed informazioni con
le Autorita' e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine
di agevolare le rispettive funzioni.
Ruolo organico del personale dipendente
17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorita'
nel limite di duecentosessanta unita'. Alla definitiva determinazione
della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica,
su parere conforme dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi
di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilita' previste
dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari
di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
Contratti a tempo determinato
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo, puo' assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme
di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unita', con le
modalita' previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
Utilizzazione di dipendenti pubblici
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unita'
e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando
non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma e' corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo
41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
Primo reclutamento di personale
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorita' puo'
provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima
del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante
apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze
trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle
comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
purche' in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.
Deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato: estensione ad
altre Autorita'
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni
della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla
deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorita'
istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico
dello Stato.
Abrogazione di norme
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione
previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1,
2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
nonche' il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981,
n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui
ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo
6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma
incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del
suo insediamento l'Autorita' subentra nei procedimenti amministrativi
e giurisdizionali e nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi
facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Ristrutturazione degli uffici del Ministero delle comunicazioni
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno
o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare
le funzioni dell'Autorita' con quelle delle pubbliche amministrazioni
interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere
gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate
le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici
soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
Forum per le comunicazioni
24. Presso il Ministero delle comunicazioni e' istituito un Forum permanente
per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso
Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore.
Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel
settore della multimedialita' e delle nuove tecnologie della comunicazione.
L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per
lo Stato.
Disposizioni transitorie
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il Ministero delle comunicazioni
svolge le funzioni attribuite all'Autorita' dalla presente legge, salvo
quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche
ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
Giurisdizione esclusiva e competenza del giudice amministrativo
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di
primo grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
Procedimento giurisdizionale
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi
sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorita', puo' definire
immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata.
La medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato
in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i
termini processuali sono ridotti della meta' ed il dispositivo della
sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con
deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare,
l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata
entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo
il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.
Le parti interessate hanno facolta' di proporre appello contro la sentenza
pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito
dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno
essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
Consiglio nazionale degli utenti
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio nazionale degli utenti,
composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle
varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico,
psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte
nella affermazione dei diritti e della dignita' della persona o delle
particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al Parlamento
e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza
in materia audiovisiva o svolgono attivita' in questi settori su tutte
le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo,
promuovendo altresi' iniziative di confronto e di dibattito su detti
temi. Con proprio regolamento l'Autorita' detta i criteri per la designazione,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti
e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore
a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.
Sanzioni
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorita' espongono
dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita'
non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo
2621 del codice civile.
Sanzioni
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti,
alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti
dall'Autorita' sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorita'.
Sanzioni
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorita',
impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni.
Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione
delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al
2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato
dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
Sanzioni
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di
particolare gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei confronti
del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la
revoca.
Art. 2.
(Divieto di posizioni dominanti)
Divieto di posizioni dominanti
1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle
forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialita',
dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento,
e' vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto
la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte
di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati.
Nullita' degli atti
2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.
Comunicazioni delle intese e delle operazioni di concentrazione
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati
a comunicare all'Autorita' e all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono
parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
Vigilanza dell'Autorita' e relazioni al Parlamento
4. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi
ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni
annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate. Regolamento
5. L'Autorita' con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri
di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al
comma 7, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione. In
particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria
ai soggetti interessati, la possibilita' di questi di presentare proprie
deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita'
di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso
di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria
stessa. L'Autorita' e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza
inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni
e dati in conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
Limiti alle concessioni ed autorizzazioni
6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a
soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione
in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono
essere rilasciate concessioni ne' autorizzazioni che consentano di irradiare
piu' del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche
analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito
nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle
frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei
principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi
televisivi o radiofonici numerici l'Autorita' puo' stabilire un periodo
transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente
comma. L'Autorita' puo' stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito
nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei
principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti
sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche,
d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con
le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero
delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale,
tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate
secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard
internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo
transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e
televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del
cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra
gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un
terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse
possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione.
I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della
regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita' tecniche, in termini
di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti
in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze
disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione
del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono
nelle lingue delle stesse minoranze.
Procedimento per eliminare o impedire posizioni dominanti
7. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati
ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando
la nullita' di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per
eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o
comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre
un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine
della quale interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse;
qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare
una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione
e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover
disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo
dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a determinare
nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere
alla dismissione; tale termine non puo' essere comunque superiore a
dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione
di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero
di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.
Limiti alla raccolta di risorse economiche
8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorita' applica i seguenti criteri:
a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale
anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate
in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere
proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del
settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via
etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo
sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto
dei diritti dell'Erario, nonche' da pubblicita' nazionale e locale,
da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni
con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al
netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo,
per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento
e' considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni
a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo
o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera
non puo' essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo
complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento
sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore
televisivo nazionale;
b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale
possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti
da pubblicita' e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al
30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini
dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorita' puo' stabilire
una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista
nella presente lettera;
c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive
via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori
al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti
televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine
di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo
e della concorrenza, l'Autorita' determina un periodo transitorio nel
quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera.
Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla
presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti
televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;
d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti
nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani
e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori,
proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse
derivanti da pubblicita', spettanze per televendite, sponsorizzazioni,
proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio
pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti
di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata
al consumo delle famiglie; e' fatta salva la disciplina sulle imprese
editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni. E' fatto salvo il rispetto
dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;
e) le concessionarie di pubblicita' possono raccogliere nei settori
radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote
previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di
pubblicita', controllata da o collegata ad un soggetto destinatario
di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, puo' raccogliere pubblicita'
anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale,
nei limiti previsti dal primo periodo della presente lettera ed a condizione
che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicita'
per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o e' ad
essa collegato.
Accertamento del superamento dei limiti
9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere
a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni,
l'Autorita' provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio,
ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i
limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa
che non determini una posizione dominante ne' elimini o riduca il pluralismo
e la concorrenza, l'Autorita', con atto motivato e informatone il Parlamento,
non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della verifica, da compiere
prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle
autorizzazioni, l'Autorita' invita i soggetti interessati a dimostrare,
entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza
di una posizione dominante vietata perche' la quota raggiunta e' inferiore
ai limiti di cui al comma 8 ovvero perche', pur essendo stati superati
i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo
conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici
o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilita'
di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei
concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione
dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorita' effettuare ogni
altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione
in essere.
Deroghe
10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari
di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o
di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o
via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma
nazionale.
Termini per le verifiche
11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione
di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito
di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici
mesi.
Relazione al Parlamento
12. L'Autorita', in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche
dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza
dei limiti indicati nel presente articolo.
Trasmissione simultanea
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie
trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro
su frequenze terrestri e' consentita, previa autorizzazione dell'Autorita',
la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.
Soggetti equiparati ai titolari di concessione od autorizzazione
14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che
raccolgono pubblicita' per una quota superiore al 50 per cento del fatturato
di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive
che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in
chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione
giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, cosi'
come definita dall'Autorita', sono equiparati ad un soggetto destinatario
di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono
conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite.
Imputazione dei proventi
15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicita'
che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti
da pubblicita', sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun
soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive
e' imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicita',
sponsorizzazioni e spettanze da televendite.
Societa' controllate e collegate. Accordi di voto
16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla
presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite
o comunque possedute per il tramite di societa' anche indirettamente
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Si considerano
acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto
diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza
o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento
d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorche' tra i diversi
soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio
concertato del voto, o comunque alla gestione della societa', diversi
dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci e' considerato,
ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o
quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
Rinvio
17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359,
commi primo e secondo, del codice civile.
Influenza dominante
18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione
con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la maggioranza dei
voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza
degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario
e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre
imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto
proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti
delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in
base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi
o per altri significativi e qualificati elementi.
Piattaforma unica per trasmissioni digitali
19. In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto
previsto dal comma 8, lettera c), la societa' concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e la societa' concessionaria del servizio pubblico
di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad
una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo
e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri,
mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazione
destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti
nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5),
della presente legge. La piattaforma e' aperta alla utilizzazione di
chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo principi di
trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. L'Autorita' vigila
sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante
l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e
32 dell'articolo 1, l'osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza
e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonche'
tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti
terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa
piattaforma.
Trasmissioni quotidiane
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel
limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non
inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi
giorni al semestre.
Art. 3.
Norme sull'emittenza radiotelevisiva
Disposizione transitoria
1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata
in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e
locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione
della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
Concessioni radiotelevisive: durata, condizioni, requisiti
2. L'Autorita' approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998.
Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono
rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni
radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei
anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite
in un regolamento adottato dall'Autorita' tenendo conto anche dei principi
di cui al comma 3, a societa' per azioni, in accomandita per azioni,
a responsabilita' limitata e cooperative. Le societa' di cui al presente
comma devono essere di nazionalita' italiana ovvero di uno Stato appartenente
all'Unione europea. Il controllo delle societa' da parte di soggetti
di cittadinanza o nazionalita' di Stati non appartenenti all'Unione
europea e' consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti
dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocita', fatte salve le
disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori
delle societa' richiedenti la concessione non devono aver riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore
a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza
o di prevenzione. L'Autorita', limitatamente alla radiodiffusione sonora,
e' autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per
quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione
e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessita'
del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il
piano dovra' comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il
rilascio delle relative concessioni dovra' avvenire entro e non oltre
il 30 aprile 1999. In caso di deroga e' consentita la prosecuzione dell'esercizio
della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle
nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque
non oltre il 30 aprile 1999.
Disciplina regolamentare
3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento
di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano
la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16
e 17 dell'articolo 2;
2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che,
in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta
di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle
condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione
italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione,
un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con
il progetto editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora
nazionale, i seguenti criteri direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e
delle procedure di rilascio delle concessioni;
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti
aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di
informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorita'.
La possibilita' di accedere a provvidenze ed incentivi, anche gia' previsti
da precedenti disposizioni di legge, e' riservata in via esclusiva alle
emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo
16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture
di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi,
le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni
e le fusioni nonche' la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso
delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere
programmi informativi differenziati per non oltre un quinto delle ore
di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali
comprese nel bacino di utenza;
5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicita', sponsorizzazioni
e televendite;
6) in attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei confronti
degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale,
le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223, sono ridotte ad un decimo;
7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore
le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento
della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita'
sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, e classificabili come
vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione
monotematica di chiara utilita' sociale dovranno essere considerate
anche nella divisione della parte di pubblicita' pubblica riservata
alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, come sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche
e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai
rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti
locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione
ad un tema di chiara utilita' sociale, la misura dei rimborsi e delle
riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per
le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso
del satellite, nella misura prevista dalla norme vigenti.
Riassetto piano nazionale delle frequenze
4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, le stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai soggetti
titolari della concessione comunitaria.
Copertura del territorio. Riserva di frequenze
5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito
nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri
tecnici stabiliti nell'articolo 2 comma 6, e comunque l'irradiazione
del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento
del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative
alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione
del segnale in un area geografica che comprenda almeno il 60 per cento
del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale
di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi
irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento
dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale.
Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze e' prevista una
riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali
che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano
a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere rilasciata se
le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute,
fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva
digitale cosi' come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio
della radiodiffusione sonora e televisiva digitale e' concesso alla
concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati
per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza,
che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari
per la gestione dei relativi impianti.
Obbligo di trasmettere via cavo o via satellite
6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che
superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire
in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio
delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi
stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione,
a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente
su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente
al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite.
Obbligo di trasmettere via cavo o via satellite
7. L'Autorita', in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza
dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine
entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma
6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.
Assegnazione di frequenze ritenute non indispensabili
8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorita' dispone la
cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono
indispensabili ai soggetti esercenti l'attivita' radiotelevisiva per
l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorita' assegna,
anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni
o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno
un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di
quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione.
Sono escluse dall'assegnazione, che comunque e' attuata nel rispetto
dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre
1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni
di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorita'
dal Ministero delle comunicazioni.
Ristrutturazione del servizio pubblico radiotelevisivo
9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche
di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la
stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
e' tenuta a presentare all'Autorita' un piano per una ristrutturazione
che consenta, pur nell'ambito dell'unitarieta' del servizio pubblico,
di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non
puo' avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorita'
si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia
Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente,
con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche
e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui
al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo
2, commi 6 e 8. L'Autorita', valutato il piano di ristrutturazione,
sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere
istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione
del termine di cui al comma 7.
Diffusione via satellite
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio
nazionale, compresa quella in forma codificata, e' soggetta ad autorizzazione
rilasciata dall'Autorita' ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero
delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.
Concessioni televisive in forma codificata
11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di una concessione
televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione
di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti
alla data di entrata in vigore della presente legge piu' reti televisive
in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto
dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire
via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro
reti. Ciascun operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti fino
al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo
la rete eccedente puo' essere esercitata in via transitoria, alle stesse
condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorita' adotta
un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su
frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui
al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorita'
ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorita' stessa, il
Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze
libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle
reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito
nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma
8. Entro il termine di novanta giorni il Ministero delle comunicazioni
adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel
regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi
radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi
1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge.
Validita' effetti previgente disciplina sanzionatoria
12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu' della previgente
disciplina, in particolare per cio' che attiene ai procedimenti sanzionatori
in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.
Antenne collettive satellitari
13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da piu' unita'
abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione
generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari
si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare
reti via cavo per distribuire nelle singole unita' le trasmissioni ricevute
mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento
sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia
degli aspetti paesaggistici.
Agevolazioni tributarie e modifica della legge n. 481/1995
14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione
di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli
edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o
via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga
misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con
accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via
cavo o via satellite, nonche' ai relativi decodificatori di utenti.
Agevolazioni tributarie e modifica della legge n. 481/1995
15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente
comma l'esercizio del credito,".
Impianti ripetitori di enti locali
16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' inserito
il seguente:
"Art. 43-bis. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori
privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via
etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive
in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione
del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di
funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla
domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata
esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o
consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della
particolarita' delle zone di montagna".
Collegamenti particolari
17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito
locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti
mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti
di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualita'.
Acquisizione di concessionarie
18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di societa' di capitali,
di concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite
in societa' cooperative a responsabilita' limitata.
Trasferimento impianti o rami di aziende
19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione
sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o
rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi
e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14
aprile 1975, n. 103, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma
13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Decorrenza canone di concessione
20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata
in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento
di concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta
nel corso dell'anno il canone e' dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti
con la fine dell'anno stesso.
Limiti alla cessione di azioni o quote di societa' concessionarie private
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i trasferimenti di azioni o di quote di societa' concessionarie private
sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi
sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.
Norme urbanistiche
22. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano
l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento.
In tal caso si fara' riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti
di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive.
Differimento termini
23. Il comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650, e' sostituito dal seguente:
"45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi
28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti
commi entro il 31 ottobre 1997".
Esonero temporaneo dal pagamento canone
24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora
digitale terrestre non e' dovuto dagli interessati per un periodo di
dieci anni.
Art. 4.
(Reti e servizi di telecomunicazioni)
Licenze ed autorizzazioni per le telecomunicazioni
1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione
via cavo o che utilizzano frequenze terrestri e' subordinata, con decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di
licenza da parte dell'Autorita'. A decorrere dalla stessa data l'esercizio
delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni
sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorita'.
L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata
ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio
1997, n. 55, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita'.
Licenze ed autorizzazioni per le telecomunicazioni
2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate
sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Utilizzazione del suolo pubblico e privato
3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su
beni pubblici e' subordinata al rilascio di concessione per l'uso del
suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio
tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono
prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorita' emana un
regolamento che disciplina in linea generale le modalita' ed i limiti
con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validita'
si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta
dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, cosi' come
definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorita', e' soggetta
esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorita'.
I provvedimenti di cui al presente comma, nonche' le concessioni di
radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle relative opere.
Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del
comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti
in materia ambientale, edilizia e sanitaria e' indetta, ai sensi dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una
conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli
184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative
alle limitazioni legali della proprieta' e al diritto di servitu'. Sono
comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica
delle regioni a statuto speciale e - pag. 26 - delle province autonome.
Separazione contabile
4. Le societa' che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni
e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni
sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata
contabilita' delle attivita' riguardanti rispettivamente l'installazione
e l'esercizio delle reti nonche' delle attivita' riguardanti la fornitura
dei servizi. Le societa' titolari di licenze di telecomunicazioni sono
altresi' obbligate a tenere separata contabilita' delle attivita' svolte
in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilita' tenuta
ai sensi del presente comma e' soggetta a controllo da parte di una
societa' di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito
albo istituito presso la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato
dall'Autorita', alla quale compete anche di definire i criteri per la
separazione contabile dell'attivita' entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Servizi di telecomunicazioni svolti con impianti radiotelevisivi
5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere
utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni.
In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti
alla separazione contabile dell'attivita' radiotelevisiva da quella
svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di
concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire societa'
separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente
comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al
piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque
deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.
Costituzione di societa' separate
6. Le societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che hanno realizzato,
per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire
societa' separata per lo svolgimento di qualunque attivita' nel settore
delle telecomunicazioni. La societa' concessionaria del servizio pubblico
di telecomunicazioni non puo' assumere partecipazioni dirette o indirette,
attraverso societa' controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle
societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che hanno realizzato
le predette reti, ne' acquisire diritti reali o di obbligazione sulle
stesse reti.
Conferma delle vigenti concessioni ad uso pubblico
7. L'Autorita' conferma alle societa' concessionarie del servizio pubblico
radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse
convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte
della societa' concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni
e' soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio
e la fornitura della rete nonche' la fornitura dei servizi di - pag.
27 - telecomunicazioni da parte delle societa' di cui ai commi 5 e 6
sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2
e 3 del presente articolo, nonche' al rispetto dei principi di obiettivita',
trasparenza e non discriminazione.
Disposizioni particolari per le concessionarie del servizio pubblico
di telecomunicazioni
8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi
di telecomunicazioni. Fino al 1 gennaio 1998 la concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusivita' per l'offerta
di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilita' di sperimentazione
da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorita',
ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le societa' destinatarie
di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare
produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico
di telecomunicazioni non puo' essere destinataria direttamente o indirettamente
di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro ne'
fornire programmi o servizi ne' raccogliere pubblicita' per i concessionari
radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.
Sorveglianza sui prezzi praticati
9. L'offerta del servizio di telefonia vocale e' soggetta dal 1 gennaio
1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, e' soggetta per il servizio
di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate
ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n.
481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento
ai costi. L'Autorita' esercita la sorveglianza sui prezzi praticati
e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva
concorrenza.
Art. 5.
(Interconnessione accesso e servizio universale)
Interconnessione e accesso
1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione
delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni,
nonche' i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti
regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione
nel rispetto delle regole emanate dall'Autorita' e dei seguenti principi:
a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;
b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati
locali, nazionali e dell'Unione europea;
c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili,
di non discriminazione e di proporzionalita' di obblighi e di diritti
tra gli operatori ed i fornitori.
Disciplina del servizio universale: rinvio
2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale e' disciplinata
in base ai princi'pi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650.
Limiti al diritto di accesso
3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni
ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso
puo' essere limitato dall'Autorita' per ragioni di:
a) sicurezza di funzionamento della rete;
b) mantenimento dell'integrita' della rete;
c) interoperabilita' dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi
di interesse generale di natura non economica.
Limiti al diritto di accesso
4. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali, riservatezza
delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata
l'accesso puo' essere limitato dal Garante per la protezione di dati
personali, di intesa con l'Autorita'.
Obblighi di fornitura del servizio universale
5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli
concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo
ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale,
di protezione civile, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le
procedure di scelta da parte dell'Autorita' dei soggetti tenuti al loro
adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.
Delegificazione
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al presente
articolo possono essere modificate su proposta del Ministro delle comunicazioni,
secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite l'Autorita' e le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato
in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse
finanziarie gia' destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria;
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalita' di cui all'articolo
2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
2. Secondo le stesse modalita' puo' essere istituito, ove necessario
e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attivita',
un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorita' in base a disposizioni
di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.