Legge 5 agosto 1981, n. 416
Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1981, n. 215.
TITOLO I - Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici
1. Titolarità delle imprese.
2. Trasferimento di azioni.
3. Intestazione a società con azioni quotate in borsa.
4. Concentrazioni nella stampa quotidiana.
5. Cessazione di testata giornalistica.
6. Cooperative giornalistiche.
7. Bilanci delle imprese.
8. Garante dell'attuazione della legge.
9. Funzioni del Garante.
10. Servizio dell'editoria.
11. Registro nazionale della stampa.
12. Imprese concessionarie di pubblicità.
13. Pubblicità di amministrazioni pubbliche.
14. Autorizzazioni per la vendita.
15. Diffusione di giornali nelle scuole.
16. Distribuzione.
17. Prezzo dei giornali quotidiani.
18. Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie
di stampa.
19. Esclusioni dall'applicazione della normativa.
20. Organi di partiti, sindacati e comunità religiose.
21. Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione.
TITOLO II - Provvidenze per l'editoria
22. Contributi sul prezzo della carta da quotidiani.
23. Condizioni per la concessione delle integrazioni.
24. Contributi ai periodici.
25. Pubblicazioni di elevato valore culturale.
26. Contributi per la stampa italiana all'estero.
27. Contributi alle agenzie di stampa.
28. Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.
29. Programmi ammessi al finanziamento agevolato.
30. Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva.
31. Durata e modalità dei finanziamenti.
32. Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento
agevolato.
33. Fondo centrale di garanzia.
34. Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato
valore culturale.
35. Trattamento straordinario di integrazione salariale.
36. Risoluzione del rapporto di lavoro.
37. Esodo e prepensionamento.
38. INPGI.
39. Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
40. Divieto di cumulo di provvidenze.
41. Copertura finanziaria.
TITOLO III - Modifiche alle disposizioni sulla stampa
42. Diritto di rettifica.
43. Norme processuali.
TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali
44. Sanatoria.
45. Proroga delle provvidenze.
46. Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.
47. Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa.
48. Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani.
49. Concentrazioni nella stampa quotidiana.
50. Rilascio delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici.
51. Mutui agevolati.
52. Cooperative nel settore giornalistico.
53. Sanzioni amministrative.
54. Disposizioni di attuazione.
Allegato A . Dati statistici
TITOLO I
Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici
1. Titolarità delle imprese.
L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato
alle persone fisiche nonché alle società in nome collettivo,
in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni
e in accomandita per azioni, e alle società cooperative, sempre
che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale,
tipografica o, comunque, attinente all'informazione.
Agli effetti della presente legge le società in accomandita
semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone
fisiche.
Quando l'impresa è costituita in forma di società per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata,
le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate
a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita
semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È
escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.
Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate
a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto
o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche.
Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio
dell'impresa dal registro nazionale della stampa.
Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi
da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata
in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà
di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi
dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali
soggetti a condizione che:
sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria,
la conoscenza della proprietà - diretta o indiretta - di tali
azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche
o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che
- direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà o
il controllo;
sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società
che esercita la impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai
loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali,
ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto
nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci(1);
rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del
presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto
comma(2).
È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere
della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici
di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni
o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di
un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo
delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società
che direttamente o indirettamente controllino le società editrici
di giornali quotidiani(3).
Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al
servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul
registro di cui all'articolo 11:
le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i
trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in
uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei
soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote
da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire
all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta
giorni dalla data dell'assemblea stessa(4);
nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società
per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata,
l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le
azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica
o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente,
nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da
essi possedute.
Le persone fisiche e le società che controllano una società
editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria
delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione
scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria
entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione
del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati
come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente,
salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma
dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere
finanziario o organizzativo che consentono:
la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini
di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti
o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti
stessi; ovvero
l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero
delle azioni o delle quote possedute; ovvero
l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto
proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti
delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite(5).
I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o
in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare
fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti
le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani
o periodici(5).
In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati
nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa
di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti
l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione
rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene
effettuata.
Quando una società a prevalente partecipazione statale o un
ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote
di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata
comunicazione al servizio dell'editoria.
Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge
8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla
L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni
dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori
delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote
della società alle quali sono intestate le azioni o le quote
della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società
che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano
alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci(6).
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici
e le società a prevalente partecipazione statale, nonché
quelle da esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire
nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici
che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività
dell'ente o della società.
A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa
editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza
di contratti di affitto o di affidamento in gestione.
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff.
3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 gennaio 1985, n.
1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
(4) Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 10 gennaio 1985,
n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(5) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(6) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 30 aprile 1983, n.
137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore, il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Trasferimento di azioni.
Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per
le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni
trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote
di proprietà di società editrici di giornali quotidiani,
che interessino più del dieci per cento del capitale sociale
o della proprietà. Tale limite è ridotto al due per cento
del capitale sociale o della proprietà, qualora il trasferimento
riguardi azioni di società editrici di giornali quotidiani quotate
in borsa(1).
La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata
su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.
Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento,
il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonché
il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene
effettuato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai
trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più
soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengono
a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore
ai limiti indicati al primo comma del presente articolo(1).
Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra i soci di
società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano
il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione
del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui
al primo comma.
Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al
trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà
delle società intestatarie di azioni o quote di società
editrici di giornali quotidiani.
L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante,
nonché i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano
le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino
ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società
editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo
è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque
titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o
quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della
proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto
comma del precedente articolo(2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 25 febbraio 1987, n.
67.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff.
3 maggio 1983, n. 119), e poi così sostituito dall'art. 2, L.
10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. Intestazione a società con azioni quotate in borsa.
Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa
editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi
diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani
o di società intestatarie di azioni o quote di società
editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche
ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma
dell'articolo 1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma
dell'art. 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai
sensi degli artt. 14 e 33 del codice civile è parificata all'intestazione
a persone fisiche.
Le società con azioni quotate in borsa di cui al primo comma
non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo
comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione
dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione
del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi più
del cinque per cento del capitale sociale(1).
Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle
società che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito
e pubblicazione dei bilanci previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 31
marzo 1975, n. 136(2).
(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(2) Comma sostituito prima dall'art. 3, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz.
Uff. 3 maggio 1983, n. 119) e poi dall'art. 3, L. 10 gennaio 1985, n.
1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
4.Concentrazioni nella stampa quotidiana.
Gli atti di cessione di testate nonché di trasferimento fra
vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di aziende
editrici di giornali quotidiani e i contratti di affitto o affidamento
in gestione delle testate sono nulli ove per effetto del trasferimento
o dei contratti di affitto o affidamento in gestione l'avente causa
venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.
Si considera dominante la posizione di una impresa allorquando, per
effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà,
di cessione, di affitto o di affidamento in gestione della testata,
i giornali quotidiani editi dalla medesima, o da imprese controllate
o che la controllano o ad essa collegate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il
venti per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani
in Italia.
Si considera altresì dominante, ai sensi e per gli effetti del
presente articolo, la posizione dell'impresa che viene in possesso o
che si trova a controllare, per effetto di trasferimento di azioni,
partecipazioni o quote di proprietà, ovvero di affitto o affidamento
in gestione della testata, un numero di testate:
superiore al cinquanta per cento di quelle edite nell'anno solare precedente
e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo
2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione
e sempre che vi sia più di una testata;
che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il cinquanta per
cento, delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi
luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini del
presente comma si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest,
comprendente Piemonte, Valle di Aosta, Lombardia e Liguria; quella del
nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia
ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche,
Umbria, Lazio e Abruzzi; quella del sud comprendente le rimanenti regioni.
L'impresa editrice che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative,
giunge a controllare quotidiani la cui tiratura annua supera un terzo
delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia
perde per l'anno solare successivo e quello in cui abbia superato tale
limite, il diritto a tutte le provvidenze e agevolazioni di cui al titolo
II della presente legge.
Il Garante di cui all'articolo 8, quando riscontra che si verificano
le condizioni di cui al primo comma, deve presentare domanda al tribunale
competente, ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità degli
atti di cui al medesimo primo comma.
L'azione di nullità di cui al comma precedente può essere
altresì proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.
Su richiesta motivata del Garante il tribunale adotta entro quindici
giorni i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze,
più idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti della
eventuale dichiarazione di nullità.
È competente il tribunale del luogo presso il quale è
stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il
controllo. In caso di più giornali è competente il tribunale
del luogo ove è registrato il giornale con la più alta
tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile.
I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale
dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2, della avvenuta
proposizione dell'azione di cui al quinto comma del presente articolo(1).
(1) Abrogato dall'art. 3, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
5. Cessazione di testata giornalistica.
Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale
quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio
dell'editoria, e alle rappresentanze sindacali aziendali.
Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano
o settimanale la cui testata sia di proprietà dell'editore, la
cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo
comma del successivo articolo 6, se intendono acquistare la testata
stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria
entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.
Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte
di acquisto a condizioni più vantaggiose, esse sono comunicate
dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso,
ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al
comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino
entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle
più vantaggiose, purché il contratto definitivo sia stipulato
entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.
Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata è
ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo
di vendita è determinato da un collegio arbitrale composto da
due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune
accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente
per territorio.
Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale
quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà di un
soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui
al secondo comma, hanno facoltà di subentrare nel contratto di
cessione in uso della testata alle stesse condizioni già praticate
con il precedente editore.
Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta
per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata
dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza
della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma,
provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la
ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida
nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare
la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso
in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in
cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il
consorzio hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione
in uso della testata medesima, alle stesse condizioni già praticate
con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni.
Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi,
la cooperativa o il consorzio di cui all'articolo 6 hanno facoltà
di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle
medesime condizioni contrattuali già praticate con il precedente
editore.
Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non è regolato da
contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto,
deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione
per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo
tra le parti, è determinato da un collegio arbitrale composto
nei modi di cui al quarto comma.
6. Cooperative giornalistiche.
Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono
le società cooperative composte di giornalisti costituite ai
sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel
registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
14 dicembre 1947, n 1577, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2
aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della L. 17 febbraio
1971, n. 127.
Ai fini della presente legge si intendono altresí per cooperative
giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del
predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo
5 della predetta L. 17 febbraio 1971, n. 127, tra una società
cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa
composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare
alla gestione dell'impresa.
Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'articolo
26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori
del settore, nonché limiti delle quote sociali in misura maggiore
di quella prevista dalle vigenti disposizioni.
Ai fini della presente legge, le cooperative di giornalisti devono
associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi
rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico
e clausola di esclusiva con le cooperative medesime ,ovvero, nel caso
di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia
cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire
la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti
dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva,
che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio
della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonché
i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite
dagli statuti stessi(1).
Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta
per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa
o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l'impresa cessata ovvero
che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti
devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno
che ne facciano richiesta(1).
Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono
per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.
Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti
sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea
dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalità fissate
dalle disposizioni di attuazione della presente legge.
L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per
appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la
decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con
voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano
tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa
e per l'acquisto della testata.
Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della
testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai
loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti
stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta
degli aventi diritto, la costituzione di una società cooperativa
per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione
venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto,
i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie
per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i
rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione
del consorzio di cui al secondo comma.
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 25 febbraio 1987, n.
67.
7. Bilanci delle imprese.
Le imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro
il 31 luglio di ogni anno, al servizio dell'editoria che ne cura il
deposito presso il registro di cui all'articolo 11, i propri bilanci
redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei
termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica (1).
Il bilancio deve essere redatto, con riferimento alle imprese, per
quanto riguarda lo stato patrimoniale e, con riferimento alle singole
testate edite, per quanto riguarda il conto dei profitti e delle perdite.
Al bilancio devono essere annessi i dati statistici di cui all'allegato
A della presente legge, nonché l'indicazione dell'impresa concessionaria
della pubblicità, dell'eventuale importo del minimo garantito
e di ogni altro provento di natura pubblicitaria, nonché un elenco
in cui siano nominativamente indicati i finanziatori ed i sottoscrittori
a qualsiasi titolo di somme superiori a lire un milione nell'anno a
favore dell'impresa e delle testate da essa edite.
Le società che controllano ai sensi del settimo comma dell'articolo
1, una o più imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare,
entro il 31 agosto di ogni anno, al servizio dell'editoria il bilancio
consolidato di gruppo, redatto secondo il modello stabilito con le modalità
di cui al primo comma.
I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche
in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità,
superiori a cinque miliardi di lire, devono, a decorrere dall'esercizio
dell'anno 1983, essere certificati da società aventi i requisiti
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1975 n. 136, all'uopo autorizzate dalla commissione nazionale
per le società e la borsa. Per i ricavi annui netti delle vendite
si intendono i ricavi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani
editi, dedotto l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso
il fatturato della pubblicità(2).
Il disposto del comma precedente si applica in ogni caso ai bilanci
delle imprese appartenenti a gruppi che abbiano ricavi netti annui complessivi
delle vendite, anche in abbonamento dei quotidiani editi, escluso il
fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire.
Entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio,
ciascuna testata deve pubblicare il conto dei profitti e delle perdite
ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'azienda editrice,
nonché eventualmente il bilancio consolidato del gruppo al quale
appartiene l'azienda stessa.
L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa
che rifiutano o omettono il deposito e la pubblicazione del bilancio
secondo il modello stabilito ai sensi del primo, terzo e quarto comma,
ovvero non vi provvedono nei termini indicati, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da tre a dieci milioni di
lire.
In caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui
all'articolo 2621 del codice civile(3).
(1) Vedi il D.P.R. 8 marzo 1983, n. 73.
(2) Così sostituito dall'art. 4, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz.
Uff. 3 maggio 1983, n. 119).
(3) Abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
8. Garante dell'attuazione della legge.
Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza
del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito
un organo di garanzia.
Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite
del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell'editoria, alla
quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni
e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché
dei dati di cui al primo comma dell'articolo 12; riferisce, sulle materie
affidategli, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga
richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le
altre funzioni previste dalla presente legge(1).
[Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto
la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano
o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di
cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti(2).
[Il Garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare
per la durata del suo mandato alcuna attività professionale né
essere amministratore di enti pubblici e privati né ricoprire
cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante,
se professore universitario di ruolo, viene collocato in aspettativa;
se magistrato in attività di servizio viene collocato fuori ruolo.
Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante
ai giudici della Corte costituzionale](3).
[Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria
composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori
ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante
medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro(3).
[Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico
di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto
con un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto
a controllo della Corte dei conti](3).
[Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio
del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso](3)
(4).
[Nei casi in cui lo ritenga opportuno, ii Garante può avvalersi
dell'opera di consulenti o di società di consulenti](3).
(1) Per l'abrogazione delle disposizioni contenute nel presente comma,
vedi l'art. 1, comma 22, L. 31 luglio 1997, n. 249.
(2) Comma abrogato dall'art. 6, L. 6 agosto 1990, n. 223.
(3) Comma abrogato dall'art. 6, L. 6 agosto 1990, n. 223.
(4) Vedi il D.P.R. 17 novembre 1988, n. 519.
9. Funzioni del Garante.
Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della
presente legge, riceve tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo
10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a) e
b), settimo, nono e decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto
dell'articolo 2, dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto
comma dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle
delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani,
delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo
24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle
integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero
dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti
i riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo 25 e comunicazione
delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal
medesimo articolo.
Il Garante dà inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure
di cui al comma secondo dell'articolo 8, alle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi sesto, lettere a) e
b), settimo, nono e decimo, e all'articolo 2, commi primo, quinto e
sesto.
Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio
delle funzioni di cui alla presente legge, può chiedere ai competenti
uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità,
la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari
di azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici(1).
Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi
insufficienti o inattendibili, può chiedere alla Magistratura
di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia
dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle
imprese editoriali e della proprietà delle testate, nonché
la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo
di cui all'ottavo comma dell'articolo 1(2).
Il garante esercita altresì dinanzi al giudice competente l'azione
di nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti
disposti dalla presente legge(1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff.
3 maggio 1983, n. 119).
(2) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 25 febbraio
1987, n. 67.
10. Servizio dell'editoria.
È istituito il servizio dell'editoria. Fino a quando non si
provvede all'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione,
detto servizio costituisce, con il servizio dell'informazione e con
l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà
letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri(1).
I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II
al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 sono integrati da un numero di posti
pari a quelli previsti nel contingente stabilito nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1973, emanato a seguito del D.P.R.
31 marzo 1972, n. 170. Il predetto contingente viene soppresso. Si applicano
le disposizioni di cui all'art. 1, L. 30 settembre 1978, n. 583.
La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale
della direzione generale di cui al primo comma è determinata
aumentando nella misura del trenta per cento il numero del personale
presente nel ruolo di cui alla tabella II del D.P.R. 19 febbraio 1960,
n. 212.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti
ai posti delle qualifiche dirigenziali, nonché le dotazioni organiche
per ogni qualifica funzionale.
Alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali
si provvede in base alle norme di cui ai DD.PP.RR. 10 gennaio 1957,
n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077 tenuto conto
della riserva di posti di cui all'art. 14, L. 11 luglio 1980, n. 312.
Il capo del servizio dell'editoria fa parte del consiglio di amministrazione
di cui all'articolo 10, primo comma, del D.P.R. 19 febbraio 1960, n.
212, e successive modificazioni(2).
(1) Vedi, anche, l'art. 30, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(2) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff.
3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
11. Registro nazionale della stampa.
È istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta
è affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della
stampa gli editori di:
giornali quotidiani;
periodici o riviste, nei casi previsti dall'articolo 18;
agenzie di stampa, nei casi previsti dall'articolo 18.
I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione
nel registro nazionale della stampa, devono depositare:
una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante
dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale
ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprietà
della testata edita, nonché di chi esercita l'attività
editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata;
copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea
che ha proceduto alla nomina degli organi sociali, in carica, nel caso
in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano
costituite in forma di società;
una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna
di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.
Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo
registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità
sui giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità
sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18. Queste,
all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:
una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome
e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;
copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea
che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso
che l'imprenditore sia una società;
una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche
servite(1).
Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al
terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria,
entro trenta giorni.
Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non richiedano l'iscrizione
al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa è disposta
d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne dà immediata comunicazione
al Garante.
Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al
primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'art.
5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, e periodicamente, gli aggiornamenti del
medesimo e i mutamenti di cui all'art. 6 della stessa L. 8 febbraio
1948, n. 47.
Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'art. 5 del D.L.
8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla
L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale
invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le
disposizioni di cui ai primi undici commi dell'art. 1 e di cui all'art.
11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori
della società titolari di azioni o quote di società editrici
che comunque controllino, direttamente o indirettamente, società
editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco
dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria(2).
Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto
comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti
la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto
adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario
precedente.
L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori,
che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi
della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice
civile.
Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito
dall'art. 8, L. 6 giugno 1975, n. 172(3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 30 aprile 1983, n.
137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119).
(2) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 10 gennaio 1985, n.
1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
(3) L'art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249, ha abrogato tutte le disposizioni
concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della
stampa, ivi comprese quelle contenute nel presente articolo.
12. Imprese concessionarie di pubblicità.
[Le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo
dell'iscrizione al registro nazionale della stampa sono tenute a depositare
presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio,
integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze
contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali
quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo un modello
fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate
delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi
garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di
ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria
stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 13](1).
Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio
delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco
che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva
della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto
di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità(2).
Nessuna società concessionaria di pubblicità può
esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva
superi il trenta per cento di quella nazionale.
La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'articolo 1,
ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da
una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli
una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria
per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il
venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare
precedente(2).
È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo
2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso
le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione
di cui alla presente legge.
Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti
le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al servizio
dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11,
i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende
stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto
comma dell'articolo 1.
[È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità
di concedere, e agli editori di giornali di accettare, i minimi garantiti
di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente
superino del quindici per cento gli introiti pubblicitari effettivi
dell'anno precedente. Ai fini del computo di tale aumento, non viene
tenuto conto delle variazioni del gettito pubblicitario derivanti dalle
variazioni delle tariffe praticate dai giornali. Nel caso di minimi
garantiti o di anticipazioni nel primo anno di ubblicazione di un quotidiano
che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere
recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade
immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti
dalla presente legge e la concessionaria è punita con la sanzione
amministrativa(3) pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti
effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni
di lire](4).
(1) Comma prima sostituito dall'art. 7, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz.
Uff. 3 maggio 1983, n. 119) e poi abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L.
23 ottobre 1996, n. 545.
(2) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 10 gennaio 1985, n.
1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione. Successivamente il comma 2 è
stato sostituito dall'art. 1, comma 34, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
(10/d) La sanzione originaria della multa è stata sostituita
con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n.
689.
(11) Comma abrogato dall'art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff.
12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
13. Pubblicità di amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con
esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla
pubblicità su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore
al settanta per cento delle spese per la pubblicità previste
in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo
di bilancio.
Per la pubblicità delle amministrazioni di cui al comma precedente
nessuna commissione è dovuta alla impresa concessionaria di pubblicità
avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica(1).
La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione
al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali
affinché la destinazione della pubblicità, delle informazioni
e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri
di equità, di obiettività e di economicità.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicità
finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione,
nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la
ripartizione di detta pubblicità tenga conto delle testate che
per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette
leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.
Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti
pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione,
anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate
nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
Sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno
di 40.000 abitanti(1).
Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono
destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali
quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del
presente articolo(1).
(1) Comma così modificato dall'art. 8, L. 30 aprile 1983, n.
137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
14. Autorizzazioni per la vendita.
Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione
della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle
funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri di cui al successivo comma.
Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di
predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita,
si attengono alle seguenti prescrizioni:
deve essere prevista la consultazione delle associazioni più
rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori,
e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello
nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne
facciano richiesta;
per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni
in ragione della densità della popolazione, del numero delle
famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona
o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente, di
quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonché delle condizioni
di accesso;
per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni
a carattere stagionale;
per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane si deve
tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso;
per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti
dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione alle precedenti
lettere b), c) e d).
L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può
essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti,
o affini fino al terzo grado. È consentita la collaborazione
di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento
in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento
per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.
Le autorizzazioni sono concesse con priorità ai terzi cui è
stata affidata la rivendita.
Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani
e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità ai piani
comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni.
L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici
può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora
vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può
essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche. Alle persone
fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande
distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende,
qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali
quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati
a tal fine nei piani comunali di cui al presente articolo.
I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita, o la
loro riformulazione in base al presente articolo, devono essere adottati
entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune,
di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non
esistano punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare
l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti
fra quelli di cui al settimo comma del presente articolo. È parimenti
dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri
punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il
percorso più breve, di 400 metri.
In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita
o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi,
questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti
la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è
adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono
provvedere direttamente.
Non è necessaria alcuna autorizzazione:
per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità
religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi,
che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica,
sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società
editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle
edicole;
per la consegna, porta a porta e per la vendita ambulante da parte
degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non
si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni
relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 49, terzo comma, lettera
a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Sui compensi corrisposti per
tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta
di cui all'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota
minima della tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti di compensi
determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attività
non superiore a tre;
per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio
ai clienti.
I soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici
dal presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento
alle diverse testate(1).
(1) Così sostituito dall'art. 7, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
15. Diffusione di giornali nelle scuole.
In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti
a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonché un
locale per la loro lettura.
Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per l'attuazione
di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando comunque criteri
di imparzialità(1).
(1) Vedi il D.M. 10 febbraio 1982.
16. Distribuzione.
Le imprese di distribuzione devono garantire, a parità di condizioni
rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite,
il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne
facciano richiesta.
Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione
di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare
la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di
sostegno.
17. Prezzo dei giornali quotidiani.
Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno
una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione,
il prezzo dei giornali quotidiani.
Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1°
gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni
del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo
comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno
adottate dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre
1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22 e successive
modifiche, salvo che abbiano adottato o adottino un prezzo non superiore
al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non più
di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque
per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per
cento per testate che contengono in media non più di sedici pagine
rapportate al formato di centimetri 43 per 59(1).
A partire dal 1° gennaio 1988 il prezzo del giornale è libero(1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
18. Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie
di stampa.
Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11,
47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un
anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo
pieno.
Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze
da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento,
da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo
11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla
presente legge.
Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione
di quelli previsti dall'articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa
aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 27 nonché
le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27.
[Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono
depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo
7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative
contabili](1).
[Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre
commi del presente articolo è stabilito con le stesse procedure
di cui al primo comma dell'articolo 7](1).
L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è
condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.
(1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n.
545.
19. Esclusioni dall'applicazione della normativa.
I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera
nonché le riviste con periodicità mensile o che pubblichino
meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti
dalla presente legge.
Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte degli
editori degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione
per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.
Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le provvidenze
previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola
con il versamento dei contributi previdenziali.
20. Organi di partiti, sindacati e comunità religiose.
I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita
menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di
enti o comunità religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti
dall'articolo 5.
21. Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione.
L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante
il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere,
determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo(1).
Qualora la inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una
concessionaria di pubblicità, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire(2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1983, n.
137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) Per l'interpretazione autentica del presente articolo 21, vedi
l'art. 32, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
TITOLO II
Provvidenze per l'editoria
22. Contributi sul prezzo della carta da quotidiani.
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 sono corrisposti,
alle imprese editrici di giornali quotidiani, contributi nella seguente
misura, per ciascuna testata:
lire 48 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura
media giornaliera;
lire 44 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere
comprese tra cinquantamila e centomila;
lire 29 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere
comprese tra centomila e duecentomila;
lire 24 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere
eccedenti le duecentomila.
Tali contributi sono proporzionalmente ridotti, proporzionalmente al
relativo scaglione di tirature, nel caso di testate il cui numero medio
di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere
fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere
fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere
fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere
eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia
viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59(1).
I contributi di cui al primo comma sono ridotti di una percentuale
pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.
Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia
e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con
riferimento a periodi semestrali.
I contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici per
cento per le testate edite dalle cooperative di cui all'articolo 6,
nonché per i giornali quotidiani interamente editi in lingua
francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua
italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse
regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte
del giornale pubblicata nella lingua non italiana.
I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani
posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e di cui
siano stati pubblicati almeno centotrenta numeri per semestre, salvo
casi di forza maggiore. Spettano altresì alle pubblicazioni di
nuova edizione. A queste ultime i contributi sono corrisposti al termine
del primo semestre dalla data di inizio della pubblicazione, a condizione
che nel semestre siano stati editi non meno di centotrenta numeri.
I contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati
in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'Istituto
centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi
nell'anno precedente.
Per i fini di cui al precedente articolo, le tirature medie, il numero
delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere
indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno
per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché
la percentuale dello spazio pubblicitario, e i dati relativi agli acquisti
e ai consumi di carta, con le copie delle relative fatture.
Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui
al presente articolo sono così erogati:
dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza
di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla scadenza
di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene erogato
l'80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate
ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;
dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle
singole testate viene erogato il saldo(2).
Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore
circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti
non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze
previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali
di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate,
la testata è esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del
nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo
erogabile per l'anno successivo(2).
(1) Comma così modificato dall'art. 9, L. 30 aprile 1983, n.
137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) L'art. 7, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985,
n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,
ha così aggiunto un comma dopo l'ottavo comma e sostituito l'originario
nono comma. Vedi, anche, l'art. 8, L. 25 febbraio 1987, n.67.
23. Condizioni per la concessione delle integrazioni.
I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti a condizione
che venga utilizzata, da parte di ciascuna azienda editoriale, carta
di produzione comunitaria in misura non inferiore al settanta per cento
del consumo complessivo nel biennio 1981-1982, al sessanta per cento
nel biennio 1983-1984, al cinquanta per cento nell'anno 1985.
Il prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo standard di 48,8
grammi al metro quadrato è determinato dal Comitato interministeriale
dei prezzi sulla base dei costi globali di produzione comunque non superando
di oltre il sette per cento la media dei prezzi praticati per lo stesso
tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea.
24. Contributi ai periodici.
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata
la corresponsione, alle imprese editrici di giornali periodici, di contributi
in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa.
I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti
misure:
lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata, fino
ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile;
lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile
eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali;
lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile
eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali.
I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati
in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.
Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all'articolo
6 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento.
Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi
di carta direttamente fatturati da fornitori agli editori, i giornali
periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della
commissione tecnica di cui all'articolo 54, carattere politico, sindacale,
religioso, economico, sportivo o culturale.
Ai benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni
in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11.
Dal computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi
di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.
Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di
cui al presente articolo sono così erogati:
dopo l'accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle
singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla
legge, vengono erogati i due terzi dell'importo calcolato tenendo presente,
ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate
dall'impresa editrice;
dopo l'accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate
viene erogato il saldo(1).
La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste
è dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo,
semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. L'impresa perde
il diritto al saldo di cui al n. 2) del precedente comma qualora risulti
non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali
di contenuto pubblicitario. In tal caso l'impresa incorre nella ulteriore
riduzione del venti per cento sull'intero contributo spettante per l'anno
successivo(1).
(1) Gli attuali commi ottavo e nono così sostituiscono l'originario
ottavo comma per effetto dell'art. 8, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz.
Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore, il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
25. Pubblicazioni di elevato valore culturale.
A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche,
le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori
al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano
riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con
il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi
contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione
d'anno(1).
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali
e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai
regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti
i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed
è istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti
per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani
di ripartizione(2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(2) Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 2 maggio 1983,
n. 254.
26. Contributi per la stampa italiana all'estero.
A decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione
dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di
contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero
e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in
Italia e diffuse prevalentemente all'estero(1).
La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni
di cui al primo comma è determinata tenendo conto della loro
diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della loro natura
e consistenza informativa, nonché del loro apporto alla conoscenza
dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi
regolamenti, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione
dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione
incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai
contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione(2).
Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi
per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero.
[La carta destinata alla stampa dei periodici non è assoggettata
al pari di quella dei quotidiani, al contributo a favore dell'Ente nazionale
cellulosa e carta di cui alla L. 13 giugno 1940, n. 868 e successive
modificazioni, purché il consumo per testata non superi i 100
quintali l'anno](3)
(1) Comma così sostituito dall'art. 19, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(2) Vedi il D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48.
(3) Comma abrogato dall'art. 19, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
27. Contributi alle agenzie di stampa.
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata
la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro
miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione
nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno
tre anni(1).
Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale
le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali
in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro
dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci
giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di
quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione
al giorno.
Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese
manifatturiere ai sensi dell'art. 1, D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art.
1, L. 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2, L. 5
agosto 1978, n. 502, degli artt. 1 e 2, D.L. 6 luglio 1978, n. 353,
convertito in legge, con modificazioni, dalla citata L. 5 agosto 1978,
n. 502, dell'art. 1, D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 e dell'art. 1, L. 13
agosto 1979, n. 375(2), e successivi provvedimenti.
L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale
è effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in
parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente
al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle
reti utilizzate e delle ore di trasmissione.
Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata
la corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500
milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo
provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie
dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del
contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente
contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato
la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio
con la qualifica "agenzia di informazioni per la stampa" o
analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari
con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata così
come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta
notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.
L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente
articolo è effettuata ripartendo il contributo in parti uguali
fra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le
residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo
conto:
del numero dei collegamenti per telescriventi ed altri analoghi;
dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri;
del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.
Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti
i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo
globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute
per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio
risultino eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui
ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono
utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti
in favore delle agenzie di stampa(3).
(1) Vedi, anche, l'art. 16, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(2) Recante proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative
al contenimento del costo del lavoro.
(3) Il D.P.C.M. 14 luglio 1982 (Gazz. Uff. 19 luglio 1982, n. 169)
ha così disposto: "Le domande annuali per l'erogazione dei
contributi di cui al primo comma dell'art. 27, legge 5 agosto 1981,
n. 416, dovranno essere presentate entro il 1° marzo dell'anno successivo
a quello per il quale i contributi vengono richiesti.
Le domande annuali per l'erogazione dei contributi di cui al quinto
comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno essere
presentate entro il 1° aprile dell'anno successivo a quello per
il quale i contributi vengono richiesti.
Per quanto riguarda l'anno 1981, le domande dei contributi di cui al
primo ed al quinto comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n.
416, dovranno essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande dovranno essere compilate secondo i moduli A) e B) allegati
al presente decreto".
28. Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.
A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi
per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 11
limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva
di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta
per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla
stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico
approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata
richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni,
tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti,
mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente
fatturate, esclusi i prelievi fiscali(1).
La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione
in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica,
telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza
delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea,
telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché
alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo
comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite
in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione
della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo
unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non può essere
fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità
della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma
1, lettera c), della L. 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite
nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali
quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al
comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al
Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della
relazione semestrale(2).
Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in
quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.
Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato
ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei,
terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi
servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto
ferroviario ed automobilistico.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato,
altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali
e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione
dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio
personale(3).
[Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei
giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro
di cui all'articolo 11, possono essere disposti previo parere della
commissione tecnica di cui all'articolo 54](4).
Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di
cui al presente articolo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei
confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare
da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza
delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni relative
ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente
da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi(5).
Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo
le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle
vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse.
Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre
1976, n. 726, e successive modificazioni.
(1) Comma così modificato dall'art. 55, comma 16, L. 27 dicembre
1997, n. 449.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 2 marzo 1989, n.
65. Successivamente, l'art. 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155 ha abrogato
il secondo e il terzo periodo del presente comma secondo.
(3) Vedi il D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 49.
(4) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.
29. Programmi ammessi al finanziamento agevolato.
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello
Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa
quotidiana e periodica secondo le modalità e le condizioni stabilite
nel presente articolo e nei successiv(1).
I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente
articolo devono contenere indicazioni analitiche su:
la situazione patrimoniale dell'impresa;
la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa
ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva,
dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei
finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalità;
i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo
del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario
ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui
alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo
suddetto(2) (3).
(1) Con L. 4 agosto 1984, n. 428 (Gazz. Uff. 9 agosto 1984, n. 219),
è stata autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni finanziari dal 1984 al 1993, quale ulteriore contributo dello
Stato al Fondo.
(2) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre 1981, nonché l'art. 20, L.
25 febbraio 1987, n. 67, ed il D.P.C.M. 6 aprile 1987.
(3) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250. L'art. 17, D.L.
31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga, per il quinquennio
1996-2000, delle disposizioni di cui al presente articolo.
30. Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva.
I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere
esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti
l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento
delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa,
confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli impianti di alta
e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora, nonché
l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto
del terreno(1);
introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego
di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;
riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di nuove
tecnologie;
costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare
nella produzione, necessari per assicurare la regolarità e continuità
di questa;
realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche
nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti
connesse alla loro pubblicazione(2).
I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese
editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici,
alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese
la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa
dei giornali quotidiani e periodici(3).
I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono
essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonché alle
imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo
ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese tra quelle
di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni di cui
al quinto, settimo, nono e decimo comma(4).
I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati
alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo
per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del
primo comma e connesse all'attività delle imprese beneficiarie,
nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto. È data precedenza,
nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione,
a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile
tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.
La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo
comma assistita da contributo in conto interessi non può superare
il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro
realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'art.
16, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno
annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli
investimenti fissi ammessi al finanziamento.
Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative
assistita da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta
per cento per le cooperative di cui all'articolo 6.
Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto
interessi è stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione.
Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della
presente legge è ammissibile a contributo una sola operazione
ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano
edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia
nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attività esclusiva
o prevalente consista nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice
di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana
e periodica.
La durata massima dei finanziamenti è fissata in anni dieci.
Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio
termine, di cui all'articolo 19 della L. 25 luglio 1952, n. 949, sono
autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata
in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni
legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i
finanziamenti di cui al presente articolo.
Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare
investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere
accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo
29(5).
I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori
all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni
se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al
nono.
I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale.
Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui
al secondo comma dell'articolo 17, L. 2 maggio 1976, n. 183(6)(7).
(1) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 7 agosto 1990, n.
250.
(2) Per l'interpretazione autentica del primo comma, vedi l'art. 45,
comma 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(3) Comma così sostituito dall'art. 20, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(4) Comma così modificato dall'art. 20, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(5) Comma così sostituito dall'art. 20, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(6) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre 1981, nonché l'art. 20, L.
25 febbraio 1987, n. 67.
(7) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250. L'art. 17, D.L.
31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga, per il quinquennio
1996-2000, delle disposizioni di cui al presente articolo.
31. Durata e modalità dei finanziamenti.
Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica
il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio,
pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo
20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento per
le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6 della presente legge.
La durata dei finanziamenti non può superare i dieci anni, di
cui non più di due di utilizzo o preammortamento. La durata del
finanziamento, le modalità di ammortamento e le altre condizioni
sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei
contributi.
Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano
le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11 del
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.
Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e
delle aziende di credito, nonché le modalità di esecuzione
sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro(1)(2).
(1) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre 1981, nonché l'art. 20, L. 25
febbraio 1987, n. 67.
(2) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250. L'art. 17, D.L.
31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga, per il quinquennio
1996-2000, delle disposizioni di cui al presente articolo.
32. Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento
agevolato.
Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo
29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo
9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo
dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario
successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi
di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque
miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.
I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera
di un Comitato composto da:
a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
che lo presiede;
b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;
c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;
d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del
Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono
il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;
e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà
letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;
f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;
g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato;
h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani(1);
i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici(1);
l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti(1);
m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza
annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)(1);
n) un rappresentante degli editori radiofonici(2).
Il Comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle
informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.
Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo
in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di
libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria
libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri(3)(4).
(1) Lettera aggiunta dall'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250.
(3) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250. L'art. 17, D.L.
31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga, per il quinquennio
1996-2000, delle disposizioni di cui al presente articolo.
(4) Vedi, anche, l'art. 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
33. Fondo centrale di garanzia.
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria,
artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti
di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo
29 ed ammessi ai benefìci di cui allo stesso articolo. A tal
fine è autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9
della L. 25 novembre 1971, n. 1041.
La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere
accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi
o dei beneficiari dei finanziamenti.
La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste
dal primo comma dell'articolo 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675 (19/e),
e successive modificazioni ed integrazioni(1).
La dotazione finanziaria del fondo è costituita:
dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente
alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto
della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi,
limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta
è dello 0,50 per cento;
da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari
a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma
dell'articolo 20 della L. 12 agosto 1977, numero 675, modificato dall'articolo
12-bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 29 marzo 1979, n. 91;
da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi
tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente
legge;
dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo(2)(3).
(1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1984, n.
428 (Gazz. Uff. 9 agosto 1984, n. 219).
(2) Vedi, anche, l'art. 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67. L'art. 17, D.L.
31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga delle disposizioni di
cui al presente articolo per il quinquennio 1996-2000.
(3) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre 1981.
34. Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato
valore culturale.
Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 30 sono autorizzati
ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 1.000 milioni
di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese editrici di
libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere
di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo produttivo
di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media
durata per la rateazione necessaria alla diffusione.
Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai
compensi per ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti
di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.
Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non può
superare il cinquanta per cento dei costi accertati per la pubblicazione
delle opere.
Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo
si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed
oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento
di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.
Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di
cui al presente articolo è autorizzato con decreto del Ministro
per i beni culturali, sentita la commissione istituita ai sensi dell'articolo
25.
Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti
previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero
per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo
dello Stato di 2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario
successivo all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000 milioni
di lire per i nove esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per
l'ultimo esercizio(1).
(1) Vedi, anche, il D.M. 23 marzo 1983. L'art. 9, L. 10 gennaio 1985,
n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), ha così disposto: "Art.
9. Ai finanziamenti concessi alle imprese editrici ai sensi dell'art.
34 della L. 5 agosto 1981, n. 416, può essere accordata dall'Istituto
centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui
all'art. 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenta annualmente
al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che ne informa il CIPI,
una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento,
formulata secondo le direttive comunicate dal Ministro per i beni culturali
ed ambientali".
35. Trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo
2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni,
è esteso, con le modalità previste per gli impiegati,
ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali
quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi
dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate.
L'importo del trattamento di integrazione salariale non può
essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto
per i lavoratori dell'industria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere
erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali
quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo
27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma,
della L. 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale
nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del
risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività
aziendale, anche in costanza di fallimento(1).
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli
accertamenti del CIPI di cui al quinto comma dell'articolo 2 della L.
12 agosto 1977, n. 675, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione
del trattamento sopra indicato per periodi semestrali consecutivi e,
comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili
a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della L. 20
maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni.
Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal
presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani "Giovanni Amendola" (INPGI)(2) (3).
(1) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art.
4, D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
(2) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987, n. 67, nonché
l'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(3) Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L. 14 giugno 1996, n. 318.
36. Risoluzione del rapporto di lavoro.
I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali
sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale,
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero
per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale,
di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali
competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità
di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari
a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui sopra
sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni(1)(2).
(1) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987, n. 67, nonché
l'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(2) Così modificato dall'art. 10, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz.
Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
37. Esodo e prepensionamento.
Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà
di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo,
entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità
contributiva richiesta, per i seguenti benefìci:
per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che
possano far valerenell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560
contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle Tabelle A e B allegate
al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva
aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione
per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo
35 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio
previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non
può comunque risultare superiore a quaranta anni;
per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità
ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i
soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi
aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo
anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni
di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"
(INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo
4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio
1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953.
L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo
i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14
giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1996, n. 402. I termini di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo,
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al
31 marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive
ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
relative al predetto decreto legislativo, è prorogato al 30 giugno
1998 (1)(2);
corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle lettere
a) e b) da parte degli istituti previdenziali di una indennità
pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni
di servizio effettivamente prestati nella azienda, fino ad un massimo
di dieci anni (3);
concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli
articoli 30 e 32 per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo
6, fino ad un importo pari a quello complessivo della indennità
corrisposta ai sensi della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore
di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico,
ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante
nello stesso settore.
I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato
la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo
2 della L. 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari
requisiti di anzianità contributiva sono ammessi a godere, a
domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente
comma.
I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli
previsti dalla lettera d), nonché con le prestazioni a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione.
La cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione
medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione
della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato
rapportati a mese. I contributi versati dalla cassa per l'integrazione
dei guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità
separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo
in quella relativa agli interventi ordinari.
Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso
dello Stato, previsti dall'articolo 12 della L. 5 novembre 1968, n.
1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli
operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi
straordinari.
Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto
a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente
articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione
di anzianità di cui all'articolo 22 della L. 30 aprile 1969,
n. 153.
Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è
compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la
disoccupazione(4).
(1) Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L. 14 giugno 1996, n. 318.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre
1997, n. 449.
(3) Lettera così sostituita dal primo comma dell'art. 11, L.
10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il secondo
comma del citato art. 11 ha inoltre disposto che la modifica ha effetto
dalla data di entrata in vigore della L. 5 agosto 1981, n. 416.
(4) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987, n. 67, nonché
l'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
38. INPGI.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni
Amendola" (INPGI), che, a norma della L. 20 dicembre 1951, n. 1564,
gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria
nei confronti dei giornalisti professionisti provvede ad analoga gestione
anche per i giornalisti praticanti di cui all'articolo 33 della legge
3 febbraio 1963, n. 69(1).
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede
a corrispondere ai propri iscritti giornalisti professionisti:
il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo
35;
la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37;
l'indennità prevista dal precedente art. 37, lettera c)(2).
Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del
precedente comma sono a totale carico dell'Istituto(2).
Resta confermato all'INPGI il compito di provvedere alla corresponsione
ai giornalisti professionisti del trattamento speciale di disoccupazione
di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni e integrazioni, con finanziamento a totale carico del
Fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione costituito
presso l'Istituto medesimo a norma dei decreti ministeriali 24 novembre
1965 e 3 maggio 1977.
Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate
con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi
delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive(3).
Il finanziamento delle prestazioni di cui al terzo comma del presente
articolo deve considerarsi a totale carico del fondo di garanzia per
l'assicurazione contro la disoccupazione fin dall'entrata in vigore
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in considerazione dell'inapplicabilità
all'INPGI del disposto dell'articolo 9 della legge medesima(4).
(1) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono
i commi primo e secondo per effetto dell'art. 26, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(2) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono
i commi primo e secondo per effetto dell'art. 26, L. 25 febbraio 1987,
n. 67.
(3) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
(4) Comma aggiunto dall'art. 26, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
39. Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli
articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa
e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al
secondo comma del presente articolo, e, con priorità rispetto
alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad
esso dovuti a norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.
L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato
in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.
Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente,
deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su
apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive
per le quote acquisite nell'anno in cui si riferisce il bilancio stesso.
La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato
con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per
la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli
22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilità speciale
autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso(1).
(1) Vedi, anche, l'art. 10, L. 26 aprile 1983, n. 130, l'art. 35, L.
27 dicembre 1983, n. 730 e l'art. 14, L. 22 dicembre 1984, n. 887.
40. Divieto di cumulo di provvidenze.
I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974,
n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti
pubblici espressamente destinati dalla legge ad attività di informazione
dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi,
se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute
a norma degli articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, così
come definiti dall'articolo 20.
41. Copertura finanziaria.
All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente
le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di
cui all'articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante
l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria di cui agli articoli
8 e 10, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall'applicazione
della presente legge per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1981,
si provvede, quanto a lire 10 miliardi, a carico dello stanziamento
di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94
miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo
n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO III
Modifiche alle disposizioni sulla stampa
42. Diritto di rettifica.
L'articolo così modificato, è riportato nel testo della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 recante disposizioni sulla stampa.
43. Norme processuali.
Trattasi di disposizione superatata essendo intervenuta la depenalizzazione
del reato di omissione di rettifica con la legge 24 novembre 1989, n.
689.
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
44. Sanatoria.
Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti
adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti
in essere in applicazione delle norme del D.L. 15 febbraio 1980, n.
27(1).
Si conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e
per la carta a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso
dovuti a norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni,
integrati con il contributo straordinario dello Stato impegnato alla
data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri
stabiliti nei provvedimenti e negli atti amministrativi di cui al primo
comma del presente articolo, alle imprese editrici di giornali quotidiani
e periodici le integrazioni sul prezzo della carta utilizzata fino al
30 giugno 1979 ed alle agenzie di stampa i contributi per il periodo
1° luglio 1978-30 giugno 1979(2).
(1) Il D.L. 15 febbraio 1980, n. 27, non è stato convertito
in legge.
(2) Il D.P.C.M. 10 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1981, n. 343)
ha così disposto:
"Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici
di giornali periodici, delle domande di partecipazione alle integrazioni
sul prezzo della carta stabilite dall'art. 4, L. 5 agosto 1981 è
prorogato al 31 gennaio 1982.
Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici di
giornali quotidiani, periodici e agenzie nazionali di stampa, delle
domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta e
ai contributi previsti dall'art. 45, L. 5 agosto 1981, n. 416, rimane
confermato alla data del 15 ottobre 1981". Detto termine è
stato ancora prorogato dal D.P.C.M. 25 febbraio 1982 (Gazz. Uff. 5 marzo
1982, n. 63) di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
stesso.
45. Proroga delle provvidenze.
Per consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta l'erogazione
in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani e delle agenzie
di stampa a diffusione nazionale nonché dei periodici editi da
cooperative costituite a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 52 delle
integrazioni e dei contributi di cui al precedente articolo per il periodo
1° luglio 1979-31 dicembre 1980, è autorizzata, in favore
dello stesso Ente. la corresponsione di un contributo straordinario
dello Stato di lire 91 miliardi.
Le integrazioni e i contributi di cui al comma precedente sono corrisposti
agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure seguite, per le
analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30 giugno 1979, dall'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta con i fondi tratti dai contributi
ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive
modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato
di cui al comma precedente(1).
Le imprese editrici di giornali quotidiani hanno titolo ai contributi
di cui all'articolo 22 e alle integrazioni di cui al precedente comma,
anche nel caso che, durante il periodo intercorrente dal 1° luglio
1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato
prezzi di vendita diversi da quelli stabiliti dal Comitato interministeriale
dei prezzi.
È autorizzata la corresponsione di contributi a favore di giornali
e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità
almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero
per il periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980. L'importo complessivo
di tali contributi è pari all'ammontare dell'importo annuo di
cui al precedente articolo 26 ed è posto a carico del fondo di
cui al precedente primo comma. La corresponsione dei suddetti contributi
è effettuata in conformità ai criteri, alle modalità
e alle procedure previsti dal precedente articolo 26 per le analoghe
erogazioni relative al quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981
ed è autorizzata soltanto in favore dei giornali, riviste e pubblicazioni
che siano stati continuativamente editi durante l'anno 1980.
(1) Il D.P.C.M. 10 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1981, n. 343)
ha così disposto:
"Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici
di giornali periodici, delle domande di partecipazione alle integrazioni
sul prezzo della carta stabilite dall'art. 4, L. 5 agosto 1981 è
prorogato al 31 gennaio 1982.
Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici di
giornali quotidiani, periodici e agenzie nazionali di stampa, delle
domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta e
ai contributi previsti dall'art. 45, L. 5 agosto 1981, n. 416, rimane
confermato alla data del 15 ottobre 1981". Detto termine è
stato ancora prorogato dal D.P.C.M. 25 febbraio 1982 (Gazz. Uff. 5 marzo
1982, n. 63) di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
stesso.
46. Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato
a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a
norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati
con il contributo straordinario dello Stato di cui al precedente articolo,
contributi per l'importo di 1.000 miliardi di lire per ciascuna delle
annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni periodiche riconosciute
di elevato valore culturale, secondo i criteri e le procedure seguiti
per analoghe erogazioni effettuate in applicazione della legge 6 giugno
1975, n. 172.
47. Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa.
Le comunicazioni di cui al settimo comma dell'articolo 1 relative a
situazioni verificatesi prima della istituzione, del registro nazionale
della stampa di cui all'articolo 11, devono essere effettuate entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Fermo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni di attuazione
di cui all'articolo 54 fissano i termini entro i quali gli editori e
gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al quarto comma
dell'articolo 11 devono provvedere, in sede di prima applicazione della
presente legge, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione
al registro nazionale della stampa previsti dalla legge stessa.
48. Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani.
Le imprese editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni
di cui ai primi sei commi dell'articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni
di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata
in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione,
sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore
dell'impresa. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine di
cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata
in vigore della presente legge.
Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero
o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca
gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario,
come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede
alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni
statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei
commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali(1).
(1) Così modificata dall'art. 10, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz.
Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
49. Concentrazioni nella stampa quotidiana.
Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una
impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate
la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento
delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani
in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate,
azioni, partecipazioni, quote di società o alla cessione di contratti
di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza
del triennio, direttamente o tramite società controllate, testate
la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella
complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente
norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado
patto contrario(1).
Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente,
il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse,
ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprietà
a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.
(1) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 10 gennaio 1985, n.
1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10) entrata in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
50. Rilascio delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici.
Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo
14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici
sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle
organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.
Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 14
è emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino
alla definizione dei piani comunali.
51. Mutui agevolati.
Sono trasferite al fondo di cui al primo comma dell'art. 29 le somme
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora
disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, L. 6 giugno
1975, n. 172, e all'art. 2, L. 1° agosto 1978, n. 428.
52. Cooperative nel settore giornalistico.
Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche
anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite
tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili
aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento
cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici
di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale
entro la stessa data.
53. Sanzioni amministrative.
Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate
dall'autorità e con la procedura stabilita dalla L. 24 dicembre
1975, n. 706(1).
(1) Tale legge è stata abrogata dall'art. 42, L. 24 novembre
1981, n. 689.
54. Disposizioni di attuazione.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso,
sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni
di attuazione della presente legge ed è istituita una commissione
tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore
della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento
delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti
di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 22, 24 e 27(1).
(1) Comma così modificato dall'art. 11, L. 30 aprile 1983, n.
137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il D.P.R.
27 aprile 1982, n. 268.
ALLEGATO A
DATI STATISTICI
(su base annuale per ciascuna testata edita)
Giorni di uscita: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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lunedì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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altri giorni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Copie tirate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Copie vendute in edicola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Copie vendute in abbonamento normale. . . . . . . . . . .
Copie vendute in abbonamento speciale . . . . . . . . . .
Totale copie vendute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Totale pagine pubblicate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Totale pagine di pubblicità pubblicate. . . . . . . . . . .
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