Agcom: Delibera n. 236/01/CONS
Regolamento per lorganizzazione e la tenuta del registro degli
operatori di comunicazione
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 giugno
2001, n. 150
Testo del Regolamento per lorganizzazione e la tenuta del registro
degli operatori di comunicazione integrato dalle modifiche apportate dalle
Delibere n. 404/02/CONS, n. 130/03/CONS e n. 502/06/CONS
LAUTORITA'
NELLA sua riunione di Consiglio del 30 maggio 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma
6, lettera a), numeri 5 e 6;
VISTI gli articoli 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio
1997, n. 249 e larticolo 35, comma 1, del regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento dellAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni, allegato "A" alla delibera n. 17 del 16
giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per leditoria";
VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: "Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416";
VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: "Nuove
norme sulleditoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge
5 agosto 1981, n. 416";
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: "Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
VISTO il regolamento per lattuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;
DELIBERA
Articolo 1
1. LAutorità adotta, ai sensi dellarticolo
1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
il regolamento per lorganizzazione e la tenuta del registro degli
operatori di comunicazione.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato
nellallegato "A" alla presente delibera e ne costituisce
parte integrante ed essenziale.
3. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
4. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
ufficiale dellAutorità ed è resa disponibile nel sito
web dellAutorità: www.agcom.it.
Napoli, 30 maggio 2001
IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Sangiorgi
Enzo Cheli
IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Catricalà
ALLEGATO "A"
alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001
Regolamento per lorganizzazione e la tenuta
del registro degli operatori di comunicazione
TITOLO I
ISTITUZIONE DEL REGISTRO
Articolo 1
Registro degli operatori di comunicazioni
E istituito, ai sensi dellarticolo 1, comma
6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il registro
degli operatori di comunicazione, alla cui tenuta sovrintende il Consiglio
dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Sono obbligati alliscrizione nel registro:
i soggetti esercenti lattività di radiodiffusione;
le imprese concessionarie di pubblicità;
le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o
riviste;
le agenzie di stampa di carattere nazionale;
i soggetti esercenti leditoria elettronica e digitale;
le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e
telematici.
Articolo 2
Soggetti obbligati
Ai fini delliscrizione nel registro, si intendono
per:
soggetti esercenti lattività di radiodiffusione:
la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro
provvedimento abilitativo, da parte dellAutorità o del Ministero
delle comunicazioni, per lesercizio della radiodiffusione sonora
o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi
tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per linstallazione
e lesercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori
e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge
impone gli stessi obblighi dei concessionari;
imprese concessionarie di pubblicità: 1) i soggetti
che, in forza di un contratto con una emittente radiotelevisiva, o con
una sua concessionaria di pubblicità, ricevono lincarico
non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di
vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici
o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore
di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate
in formato elettronico di cui alla lettera f), o con una sua concessionaria
di pubblicità, ricevono lincarico non occasionale di negoziare
e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari
per la diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate
in formato elettronico di cui alla lettera f);
imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi:
i soggetti che distribuiscono o che producono e distribuiscono alle emittenti
programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste:
1) i soggetti editori di cui allarticolo 1, comma 1, e quelli equiparati
di cui allarticolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416,
che pubblicano più di dodici numeri lanno; 2) gli altri soggetti
editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche
diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto
il conseguimento di ricavi da attività editoriale;
agenzie di stampa di carattere nazionale: le imprese editrici
di una o più testatecon la qualifica di agenzia quotidiana di informazione,
dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma
produzione di servizi e notiziari e collegate in abbonamento almeno con
quindici quotidiani in cinque regioni per non meno di dodici ore di trasmissione
al giorno, o con trenta emittenti radiofoniche o televisive in dodici
regioni per non meno di mille notiziari quotidiani allanno;
soggetti esercenti leditoria elettronica e digitale:
gli editori, ai quali si applica la medesima ripartizione prevista per
i soggetti di cui alla precedente lettera d), che pubblicano con regolare
periodicità una o più testate giornalistiche in formato
elettronico e digitale;
imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici:
i soggetti che, in base a licenza o autorizzazione installano e forniscono
reti di telecomunicazione o forniscono servizi consistenti, in tutto o
in parte, nella trasmissione e nellinstradamento di segnali su reti
di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche
se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei
programmi radiofonici e televisivi.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO
Articolo 3
Struttura del registro
Il registro consta di un protocollo cronologico per lannotazione
degli estremi della documentazione pervenuta, relativa agli adempimenti
di cui al presente regolamento, e di un repertorio degli operatori per
lannotazione delle informazioni contenute nella predetta documentazione.
Articolo 4
Protocollo
Il protocollo è gestito in conformità a quanto
disposto dallarticolo 53 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Su ogni documento sono apposti numero progressivo e data
di protocollazione.
Di ogni documento può essere rilasciata, a richiesta,
attestazione della data di ricevimento.
Articolo 5
Repertorio degli operatori
Nel repertorio degli operatori sono memorizzate le informazioni
contenute nei documenti trasmessi ai sensi degli articoli da 9 a 17, da
21 a 25, 33 e 34, o acquisiti ai sensi degli articoli 20 e 28, e lannotazione
degli atti di cui agli articoli 19, 25 e 26 del presente regolamento.
Ad ogni soggetto iscritto è attribuito un numero
di posizione univoco e ogni posizione nel repertorio è individuata
con riferimento al codice fiscale del relativo soggetto.
I documenti relativi ad ogni soggetto iscritto sono riuniti
in un fascicolo che deve riportare, allesterno, il numero di posizione,
la denominazione del soggetto e lindicazione dellattività
da questo svolta.
Il repertorio è suddiviso in quattro parti:
dati anagrafici generali;
assetti proprietari;
organi amministrativi e rappresentanza legale;
attività rilevante: testate gestite/servite o emittenti
gestite/servite o servizi di telecomunicazione forniti.
Articolo 6
Archiviazione ottica degli atti
La documentazione pervenuta allAutorità a norma
del presente regolamento può essere archiviata otticamente secondo
tecniche informatiche ed essere distrutta dopo larchiviazione dellimmagine,
secondo le norme vigenti.
La conformità alloriginale è attestata
su ogni immagine del documento archiviato otticamente, che sostituisce
a tutti gli effetti il documento cartaceo.
Articolo 7
Sistema informativo automatizzato
Protocollo e repertorio degli operatori sono gestiti attraverso
un sistema informativo automatizzato unico.
Il sistema informativo automatizzato deve consentire la
selezione, per ogni soggetto presente nel repertorio, della documentazione
i cui estremi sono annotati in ordine cronologico nel protocollo.
Il sistema informativo automatizzato deve assicurare lintegrità
dei dati e consentire, in condizioni di sicurezza, laccesso alle
informazioni, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 675 in materia di protezione nel trattamento dei dati personali.
Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata
la duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea, custoditi
con idonei criteri di sicurezza.
Il Consiglio determinerà con successiva deliberazione
le specifiche tecniche e le misure di sicurezza relative agli atti trasmessi
per via telematica.
Articolo 8
Collegamenti telematici con altre amministrazioni
Al fine di agevolare le attività di tenuta del registro,
lAutorità può attivare collegamenti telematici con
il registro delle imprese, con i registri di cui allarticolo 5 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, con il sistema informativo del Ministero
delle comunicazioni o di altre amministrazioni, per lacquisizione
dei dati e delle informazioni necessari alla tenuta del registro degli
operatori della comunicazione.
Con apposite convenzioni vengono determinati loggetto
del collegamento telematico, le relative modalità e gli eventuali
costi.
TITOLO III
ISCRIZIONE AL REGISTRO
Articolo 9
Domanda di iscrizione
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, sono tenuti
a presentare domanda di iscrizione al registro, indirizzata "AllAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni - Registro degli operatori di comunicazione",
redatta secondo il modello "1/REG" e corredata dalle dichiarazioni
previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento allattività
esercitata.
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, devono produrre,
allatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione,
redatta secondo il modello "2/REG", contenente il codice fiscale,
la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi
al soggetto.
I soggetti che svolgono più di una attività
rilevante ai fini delliscrizione nel registro presentano ununica
domanda, redatta secondo il modello "1/REG", corredata dalla
dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG", nonché
dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento
a ciascuna attività esercitata.
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta
giorni decorrenti:
per i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettere
a) e g), dal ricevimento della concessione, autorizzazione o licenza,
o dalla formazione del silenzio-assenso;
per i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettere
b) e c), dalla data di conclusione del primo contratto relativo alle attività
per cui è previsto lobbligo di iscrizione.
Ai sensi dellarticolo 16 della legge 7 marzo 2001,
n. 62, per i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettere d),
e) ed f), liscrizione al registro è condizione per linizio
delle pubblicazioni.
In fase di prima attuazione del presente regolamento, i
termini di presentazione delle domande di iscrizione sono quelli di cui
allarticolo 32.
Articolo 10
Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, in forma
di società di capitali o cooperative, società di persone,
fondazioni o associazioni, devono produrre, allatto della presentazione
della domanda di iscrizione:
una dichiarazione, redatta secondo il modello "3/REG",
contenente lindicazione delloggetto sociale o associativo;
una dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG",
contenente lindicazione della composizione, della durata dellorgano
amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli
amministratori.
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, in forma
di ente pubblico, producono, allatto della presentazione della domanda
di iscrizione, la sola dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG".
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, in forma
di impresa individuale, non producono le dichiarazioni, redatte secondo
i modelli "3/REG" e "4/REG".
Articolo 11
Dichiarazioni dei soggetti esercenti lattività di radiodiffusione
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
a), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre,
allatto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione,
redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG",
"5.4/REG", contenente:
lindicazione del capitale sociale, dellelenco
dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni
con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente
alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
lindicazione del capitale sociale, dellelenco
dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate
le azioni o le quote della società da iscrivere;
ove la maggioranza delle azioni o quote della società
da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti
equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello di cui alla
precedente lettera b), lindicazione del capitale sociale, dellelenco
dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto superiori al 2% delle società della catena partecipativa
fino allindividuazione delle persone fisiche o soggetti equiparati
dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna
di dette società;
ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti
lettere b) e c), lindicazione del capitale sociale, dellelenco
dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, a
mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società
quotate in borsa, dei voti esercitabili nellassemblea ordinaria
della società da iscrivere;
lindicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o lesistenza di altri limiti gravanti
sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere
a), b), c), d).
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
a), in forma di società di persone, devono produrre, allatto
della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta
secondo il modello "5.3/REG", contenente lindicazione
dellelenco dei propri soci.
Tutti i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
a), in ogni caso, devono produrre, allatto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "6.1/REG"
e "6.2/REG", che riportino lindicazione dei provvedimenti
di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per
lesercizio delle attività di radiodiffusione o ripetizione,
nonché delle denominazioni delle emittenti, delle eventuali autorizzazioni
a trasmettere in contemporanea e delle informazioni relative a testate
giornalistiche.
Articolo 12
Dichiarazioni delle imprese concessionarie di pubblicità
Ai soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
b1), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità
da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi, in forma societaria,
si applicano le disposizioni di cui allarticolo 11, commi 1 e 2.
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono
attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani,
periodici o riviste di cui allarticolo 2, comma 1, lettera d1),
o su testate in formato elettronico con le medesime caratteristiche, in
forma di società di capitali o cooperative, devono produrre allatto
della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta
secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG",
"5.4/REG", contenente:
lindicazione del capitale sociale, dellelenco
dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni
con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente
alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
lindicazione del capitale sociale, dellelenco
dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate
le azioni o le quote della società da iscrivere;
per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b),
lindicazione del capitale sociale e dellelenco dei soci e
della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo
di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate
in borsa dei voti esercitabili nellassemblea ordinaria della società
da iscrivere;
lindicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o lesistenza di altri limiti gravanti
sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere
a), b), c).
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
b2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità
su periodici o riviste di cui allarticolo 2, comma 1, lettera d2),
o su testate in formato elettronico con le medesime caratteristiche, in
forma di società di capitali o cooperative, devono produrre allatto
della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta
secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG",
"5.4/REG", contenente:
lindicazione del capitale sociale, dellelenco
dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni
con diritto di voto;per le società quotate in borsa limitatamente
alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
lindicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o lesistenza di altri limiti gravanti
sulle azioni o quote della società da iscrivere.
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
b2), in forma di società di persone, devono produrre, allatto
della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta
secondo il modello "5.3/REG", contenente lindicazione
dellelenco dei propri soci.
Tutti i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
b), in ogni caso, devono produrre, allatto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "7.1/REG"
e/o "7.2/REG", che riporti lelenco degli editori e/o delle
emittenti radiotelevisive serviti, con lindicazione degli eventuali
diritti di esclusiva.
Articolo 13
Dichiarazioni delle imprese di produzione e distribuzione di programmi
radiotelevisivi
Ai soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
c), in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui allarticolo
11, commi 1 e 2.
Tutti i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
c), in ogni caso, devono produrre, allatto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "8/REG",
che riporti lelenco delle emittenti radiotelevisive servite.
Articolo 14
Dichiarazioni delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici
o riviste
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
d1), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre,
allatto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione,
redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG",
"5.4/REG", contenente:
lindicazione del capitale sociale, dellelenco
dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni
con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente
alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
lindicazione del capitale sociale, dellelenco
dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate
le azioni o le quote della società da iscrivere;
ove la partecipazione di controllo delle società
cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere
sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati
dalla legge, per il livello successivo a quello della lettera b), lindicazione
del capitale sociale, dellelenco dei soci e della titolarità
delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%;
ove non sia già stato comunicato a norma delle precedenti
lettere b) e c), lindicazione del capitale sociale e dellelenco
dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche
a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società
quotate in borsa, dei voti esercitabili nellassemblea ordinaria
della società da iscrivere;
lindicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o lesistenza di altri limiti gravanti
sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere
a), b), c), d).
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
d2), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre
allatto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione,
redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.4/REG",
contenente:
lindicazione del capitale sociale, dellelenco
dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni
con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente
alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
lindicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o lesistenza di altri limiti gravanti
sulle azioni o quote della società da iscrivere.
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
d), in forma di società di persone, devono produrre, allatto
della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta
secondo il modello "5.3/REG", contenente lindicazione
dellelenco dei propri soci.
Tutti i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
d), in ogni caso, devono produrre, allatto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "9/REG",
che riporti lindicazione delle testate edite, con la relativa periodicità.
Articolo 15
Dichiarazioni delle agenzie di stampa di carattere nazionale
Ai soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
e), in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui al precedente
articolo 14, commi 1 e 3.
Tutti i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
e), in ogni caso, devono produrre, allatto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "10.1/REG"
e "10.2/REG", con lindicazione dei collegamenti con i
quotidiani o le emittenti, nonché degli elementi relativi alla
struttura e allattività di agenzia.
Articolo 16
Dichiarazioni dei soggetti esercenti leditoria elettronica e digitale
Ai soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
f) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14.
Articolo 17
Dichiarazioni delle imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni
e telematici
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
g), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre,
allatto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione,
redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG",
"5.4/REG", contenente:
lindicazione del capitale sociale, dellelenco
dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni
con diritto di voto;per le società quotate in borsa limitatamente
alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;
lindicazione del capitale sociale, dellelenco
dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate
le azioni o le quote della società da iscrivere;
lindicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o lesistenza di altri limiti gravanti
sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere
a) e b).
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
g), in forma di società di persone, devono produrre, allatto
della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta
secondo il modello "5.3/REG", contenente lindicazione
dellelenco dei propri soci.
Tutti i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
g), in ogni caso, devono produrre, allatto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "11/REG",
che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione,
autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per la fornitura di
servizi di telecomunicazioni e telematici.
Articolo 18
Istruttoria per liscrizione
Al fine di istruire la richiesta discrizione, è
accertata:
la regolarità della compilazione della domanda di
iscrizione e lautenticità della sua sottoscrizione;
la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei
precedenti articoli, la regolarità della loro compilazione e lautenticità
della loro sottoscrizione;
lesistenza dei requisiti e delle condizioni previsti
dalla legge e dal presente regolamento.
Articolo 19
Conclusione del procedimento discrizione
Le attività preparatorie e istruttorie relative al
procedimento discrizione devono concludersi nel termine di sessanta
giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvo che il richiedente
sia invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare
la documentazione, con assegnazione di un congruo termine.
Il provvedimento conclusivo è adottato dal Direttore
del Dipartimento competente e ne viene data comunicazione allinteressato.
Gli effetti del provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data della
domanda.
Trascorso inutilmente il termine per il completamento, la
rettifica della domanda o lintegrazione della documentazione di
cui al comma 1, nei confronti dei soggetti obbligati di cui allarticolo
2, comma 1, si procede a norma degli articoli 20 e 30.
Articolo 20
Iscrizione dufficio
I soggetti obbligati che non richiedono liscrizione
nei termini o prima dellinizio delle pubblicazioni sono diffidati
a presentare la necessaria domanda, entro un congruo termine, comunque
non inferiore a quindici giorni dalla data di ricezione della diffida.
Se nel termine assegnato viene presentata regolare domanda,
liscrizione ha luogo secondo le modalità di cui allarticolo
19; altrimenti si procede allacquisizione delle informazioni, dei
dati e dei documenti necessari, tramite il competente nucleo della Guardia
di Finanza, e allapplicazione delle sanzioni previste dallarticolo
1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Acquisite le informazioni necessarie, i risultati dellistruttoria
svolta dufficio sono trasmessi al Direttore del Dipartimento competente,
che provvede secondo le modalità di cui allarticolo 19.
A fini di controllo, per i soggetti di cui allarticolo
2, comma 1, lettere a) e g), il Ministero delle comunicazioni trasmette
allAutorità copia dei provvedimenti di concessione, autorizzazione
o licenza, nonché delle istanze su cui si è formato il silenzio-assenso.
TITOLO IV
COMUNICAZIONI E CANCELLAZIONI
Articolo 21
Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti
I soggetti che controllano al momento delliscrizione
o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti
di cui al precedente articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai
sensi della vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a darne
comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta
secondo il modello "12/REG", contenente lindicazione del
fatto o del negozio che determina lacquisizione del controllo, nonché,
se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dellelenco
dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni
con diritto di voto.
I soci delle società per le quali è stato
presentato lelenco allatto della presentazione della domanda
di iscrizione, tra i quali siano stati conclusi accordi per lesercizio
concertato del voto o la gestione dellimpresa, sono tenuti a darne
comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta
secondo il modello "13/REG".
Gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano
ad ogni modificazione dei fatti, negozi, accordi oggetto di dichiarazione.
Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute
con riferimento al controllo dei soggetti di cui allarticolo 2,
comma 1, lettere d2), f) con le medesime caratteristiche e g), nonché
allarticolo 12, comma 3.
Linosservanza degli obblighi di comunicazione di cui
al presente articolo comporta lapplicazione delle sanzioni previste
dallarticolo 30.
Articolo 22
Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni
Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli
"14.1/REG" e "14.2/REG", di ogni trasferimento a qualsiasi
titolo o di ogni sottoscrizione che interessi più del 10%, o del
2% per le società quotate in borsa, del capitale relativi alle
azioni o quote:
della società iscritta al registro;
delle società a cui sono intestate azioni o quote
della società iscritta in misura superiore al 2% del capitale sociale.
Lobbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste
anche quando successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità
inferiore al 10%, o al 2% per le società quotate in borsa, abbiano
superato tali limiti.
Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere date
dallacquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data
in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia.
Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni
caso ai trasferimenti e alle sottoscrizioni per effetto dei quali un singolo
soggetto o più soggetti collegati ai sensi della normativa vigente
vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20% della società
iscritta.
Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute
con riferimento ai soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettere
d2) e f) con le medesime caratteristiche e g), nonché allarticolo
12, comma 3.
Linosservanza degli obblighi di comunicazione di cui
al presente articolo comporta lapplicazione delle sanzioni previste
dallarticolo 30.
Articolo 23
Comunicazioni di variazione
I soggetti iscritti di cui allarticolo 2, comma 1,
sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza,
ogni variazione relativa a quanto dichiarato allatto delliscrizione
al registro, ad esclusione di quelle di cui allarticolo 24.
Ai fini delle predette comunicazioni deve essere inviata
una apposita dichiarazione, redatta secondo il modello "15/REG",
che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni,
redatte secondo i diversi modelli utilizzati per liscrizione al
registro, contenenti lindicazione della specifica variazione intervenuta.
Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute
dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettere d2) e f), con
le medesime caratteristiche, nonché allarticolo 12, comma
3.
Restano fermi i termini per le comunicazioni al registro
di cui allarticolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli
5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Articolo 24
Comunicazione annuale
I soggetti iscritti di cui allarticolo 2, comma 1,
in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare,
entro trenta giorni dalla data dellassemblea che approva il bilancio,
una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "2/REG",
"5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG",
contenente laggiornamento alla stessa data dei dati anagrafici e
degli elenchi dei soci delle società iscritte al registro e di
quelle per le quali deve essere indicato al registro lelenco dei
soci ai sensi del presente regolamento, nonché lindicazione
delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone
e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.
I soggetti iscritti di cui allarticolo 2, comma 1,
in forma di società di persone, sono tenuti a comunicare, entro
il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli
"2/REG" e "5.3/REG", contenente laggiornamento
alla stessa data dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci della società
iscritta al registro, nonché lindicazione delle eventuali
relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri
limiti gravanti sulle azioni o quote.
I restanti soggetti iscritti di cui allarticolo 2,
comma 1, sono tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno
una dichiarazione annuale contenente il codice fiscale, la denominazione
o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto,
redatta secondo il modello "2/REG".
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettere
b), c) ed e) sono tenuti a comunicare, entro i termini di cui ai commi
1, 2 e 3 ciascuno con riferimento alla propria forma giuridica, una dichiarazione
annuale, redatta secondo i modelli "7.1/REG", "7.2/REG",
"8/REG", "10.2/REG" ciascuno con riferimento allattività
svolta.
Articolo 25
Cancellazione dal registro
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, sono tenuti
a presentare domanda di cancellazione, redatta secondo il modello "16/REG",
ove siano venuti meno i presupposti di iscrizione al registro.
La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro
trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà
luogo alla cancellazione dal registro.
La cancellazione si ha con provvedimento del Direttore del
Dipartimento competente, che deve essere annotato nel repertorio degli
operatori.
Qualora in ogni caso sia rilevato il venire meno dei presupposti
per liscrizione nel registro, ne viene data comunicazione al soggetto
interessato e, in caso di mancata contestazione pervenuta entro quindici
giorni decorrenti dalla ricezione, il Direttore del Dipartimento competente
provvede alla cancellazione dal registro.
In caso di tempestiva contestazione, sono espletati i relativi
accertamenti, anche tramite il competente nucleo della Guardia di Finanza,
per le conseguenti determinazioni di cancellazione o conferma delliscrizione.
I soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettera
d2), sono cancellati dal registro ove sia accertato, anche mediante linformativa
di sistema di cui allarticolo 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650,
che non siano stati conseguiti i ricavi previsti allatto delliscrizione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI
Articolo 26
Certificazioni
I certificati inerenti alla regolare iscrizione nel registro
alla data della richiesta sono rilasciati sulla base del modello "17/REG".
Il rilascio di ogni certificazione è annotato nel
repertorio degli operatori.
Lattribuzione del numero di registrazione al repertorio
degli operatori può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi di legge.
Articolo 27
Contributi alle imprese e iscrizione al registro
Liscrizione nel registro degli operatori di comunicazione
costituisce requisito per laccesso a benefici, agevolazioni e provvidenze
nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
Articolo 28
Trasmissione di ulteriori atti o documenti
LAutorità si riserva, in ogni momento, di chiedere,
in relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione
di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.
Articolo 29
Modelli
I modelli allegati al presente regolamento ne costituiscono
parte sostanziale e integrante.
Articolo 30
Sanzioni
Ferma restando la responsabilità penale in ordine
alla rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, linosservanza
da parte dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, degli obblighi
prescritti dal presente regolamento comporta lapplicazione delle
sanzioni previste dallarticolo 1, comma 30, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 31
Infrastrutture di diffusione
Le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale
sono censite in una sezione speciale del registro, disciplinata con successivo
regolamento integrativo del presente.
Articolo 32
Domanda di iscrizione in fase di prima attuazione del regolamento
In fase di prima attuazione del presente regolamento, i
soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare
domanda di iscrizione al registro entro e non oltre il 31 dicembre 2001.
Articolo 33
Iscrizione nel registro dei soggetti già iscritti nel R.N.S. e
nel R.N.I.R.
I soggetti già iscritti nel Registro nazionale della
stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, o comunque
registrati con assegnazione di una posizione,sono iscritti automaticamente
nel registro degli operatori di comunicazione.
Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, possono essere
acquisiti al registro i dati e le informazioni mancanti, integrative o
comunque utili di cui alla comunicazione inviata allAutorità,
riferite allultima annualità, ai sensi dellarticolo
1, commi 28, 29, 30, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito
con legge 23 dicembre 1996, n. 650.
In fase di prima attuazione del presente regolamento, per
i soggetti iscritti al registro ai sensi del comma 1:
è sospeso, fino al 31 dicembre 2001, lobbligo
di comunicazione di cui allarticolo 23.
deve essere prodotta, entro il 31 gennaio 2002, una dichiarazione,
redatta secondo il modello "18/REG", da cui risultino alla data
del 31 dicembre 2001 gli elementi identificativi del soggetto, lindicazione
della composizione, della durata dellorgano amministrativo e delle
generalità del legale rappresentante e degli amministratori, nonché
le informazioni relative allattività esercitata.
LAutorità si riserva in ogni momento di verificare
la veridicità e lattualità degli elementi acquisiti
al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione
o documento ritenuto utile.
Articolo 34
Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.
Al fine di facilitare liscrizione nel registro, i
soggetti che hanno già presentato, anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, domanda di iscrizione nel Registro
nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive,
possono inviare, entro il 30 ottobre 2001, una dichiarazione, redatta
secondo il modello "19/REG", da cui risultino gli elementi identificativi
del soggetto, lindicazione della composizione, della durata dellorgano
amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli
amministratori, nonché le informazioni relative allattività
esercitata, con riguardo al periodo intercorrente tra la data della domanda
e quella della dichiarazione medesima.
Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, ai fini dellistruttoria,
si tiene conto dei dati e delle informazioni utili contenute nella comunicazione
inviata allAutorità, riferita allultima annualità,
ai sensi dellarticolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Ove il soggetto, ai sensi del precedente comma 1, dichiari
di essere titolare di un provvedimento abilitativo allo svolgimento dellattività,
per il rilascio del quale lAmministrazione nellambito del
relativo procedimento sia tenuta ad acquisire la certificazione di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575, lAutorità non procede
ad una ulteriore acquisizione.
LAutorità si riserva in ogni momento di verificare
la veridicità e lattualità degli elementi acquisiti
al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione
o documento ritenuto utile.
Ove i soggetti di cui al comma 1 non abbiano usufruito della
facoltà ivi prevista, per listruttoria delle relative domande
di iscrizione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento è comunque sufficiente, in via di semplificazione,
produrre la documentazione prevista nello stesso regolamento, con riguardo
al periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della produzione
stessa.
6. Liscrizione o la registrazione della posizione
nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese
radiotelevisive, ai sensi dei precedenti commi, deve considerarsi avvenuta
alla data della domanda di iscrizione; segue, ai sensi dellarticolo
33, liscrizione automatica del soggetto al registro degli operatori
di comunicazione.
Articolo 35
Archivi del R.N.S. e del R.N.I.R.
Gli atti relativi al Registro nazionale della stampa e al
Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, pervenuti dallufficio
del Garante per la radiodiffusione e leditoria, alla data di entrata
in vigore del presente regolamento sono acquisiti allarchivio del
registro degli operatori di comunicazione.
Articolo 36
Raccordo dellinformativa di sistema
Con apposita deliberazione il Consiglio provvederà,
entro il 30 aprile 2002, a riformare le disposizioni attuative dellinformativa
di sistema di cui allarticolo 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650,
in modo da renderla pienamente conforme allimpianto del nuovo registro.
Il sistema informativo automatizzato che gestisce il registro
degli operatori è posto al servizio della informativa di sistema,
onde consentire lo scambio, lincrocio e lesame congiunto delle
rispettive basi di dati e informazioni.
Articolo 37
Oneri contributivi
E fatta salva la facoltà dellAutorità
di istituire con apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi
inerenti alla tenuta del registro, come previsto dallarticolo 6,
comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 38
Abrogazione
Alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
per effetto di quanto previsto dallarticolo 1, comma 6, lettera
a), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, cessano di avere efficacia
tutte le disposizioni di legge e di regolamento relative allorganizzazione
e alla tenuta del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale
delle imprese radiotelevisive.
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