Decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5
"Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia
di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001
Art. 1.
Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva
in ambito locale e della radiodiffusione sonora
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge
18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica
analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale,
e' differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della
domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di
diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data
di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei
requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento
approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione
n. 78 del 1° dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono
proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi
del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre
il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti
i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive
locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto
la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il
31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997,
n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione
sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione
di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione
delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui
alla predetta legge. Fino all'adozione di tale piano, i soggetti legittimamente
operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi
e i diritti del concessionario.
Art. 2.
Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi
1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze
di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva,
che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i
valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a),
n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere
a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle
province autonome, nei siti individuati dai predetti piani e, fino alla
loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome,
purche' ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero
delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente
centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva
gli impianti fino al trasferimento.
2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del
Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle
regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti.
I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformita',
nei termini e con le modalita' ivi previsti, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire
50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province
autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente,
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59,
di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro delle comunicazioni,
dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome,
la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti
organi del Ministero delle comunicazioni.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.