D.P.R. 318/97
Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Servizio universale
Art. 4 - Interconnessione
Art. 5 - Condizioni di accesso alla rete
Art. 6 - Autorizzazioni generali e licenze individuali
Art. 7 - Condizioni economiche di offerta
Art. 8 - Contabilità dei costi
Art. 9 - Separazione contabile
Art. 10 - Qualità dei servizi - Prestazioni supplementari
Art. 11 - Numerazione
Art. 12 - Esigenze fondamentali
Art. 13 - Diritti di passaggio e condivisione di impianti
Art. 14 - Norme tecniche - Omologazioni
Art. 15 - Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti
e delle comunicazioni
Art. 16 - Rapporti con gli utenti
Art. 17 - Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica
Art. 18 - Conciliazione e risoluzione delle controversie
Art. 19 - Pubblicazione
Art. 20 - Sistemi di comunicazioni mobili e personali
Art. 21 - Norme finali
Art. 22 - Attribuzioni dell'Autorità
Art. 23 - Competenze
Allegati
ALLEGATO A - reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico
ALLEGATO B - organismi con diritti e obblighi di negoziare linterconnessione
ALLEGATO C - elenco, a titolo esemplificativo, di elementi per la determinazione
delle condizioni economiche di interconnessione
ALLEGATO D - contenuto degli accordi di interconnessione
ALLEGATO E - quadro di riferimento per l'applicazione delle condizioni
di fornitura
ALLEGATO F - condizioni previste per le autorizzazioni generali e le
licenze individuali
ALLEGATO G - sistemi di contabilità dei costi
ALLEGATO H - indicatori dei tempi di fornitura e di qualità del
servizio
ALLEGATO I - prestazioni supplementari
ALLEGATO L - informazioni da pubblicare
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
31 gennaio 1983 relativo al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del
17 febbraio 1983;
VISTE le convenzioni stipulate in data 1º agosto 1984
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società
SIP, Italcable e Telespazio, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplinano la concessione di
servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
VISTO l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
VISTO l'art. 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
6 aprile 1990 concernente il piano nazionale regolatore delle telecomunicazioni,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del
18 aprile 1990;
VISTA la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni
per la riforma del settore telecomunicazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
23 maggio 1992, n. 314, modificato dal decreto ministeriale 17 aprile
1997, n. 160;
VISTO il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di
attuazione della direttiva n. 90/387/CEE;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
4 maggio 1993 recante modifiche al decreto ministeriale 31 gennaio 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;
VISTO il decreto legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
18 marzo 1994 di attuazione della direttiva n. 91/287/CEE, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 28 marzo 1994;
VISTO il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione
della direttiva n. 92/44/CEE;
VISTA la convenzione stipulata in data 30 novembre 1994
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società
Omnitel Pronto Italia, approvata con decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1994, che disciplina l'espletamento del servizio pubblico radiomobile
di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio
1995;
VISTA la convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società
Telecom, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1994, che disciplina la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento
del servizio in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione
della direttiva n. 90/388/CEE;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
1995, n. 420;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481;
VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650;
VISTO il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di
attuazione della direttiva n. 91/263/CEE;
VISTO il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di
attuazione della direttiva n. 89/336/CEE;
VISTO il decreto legge 1º maggio 1997, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º luglio 1997, n. 189, recante il
recepimento della direttiva n. 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
SENTITO il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni;
SENTITE le competenti Commissioni parlamentari;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 agosto 1997;
VISTO il rilievo della Corte dei conti - ufficio controllo
atti di Governo - n. 25 del 15 settembre 1997, concernente l'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 relativo
alla trasposizione delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni;
RITENUTO di aderire al predetto rilievo e, conseguentemente,
di adottare un nuovo decreto del Presidente della Repubblica in sostituzione
di quello emanato in data 7 agosto 1997;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 19 settembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a ) diritti speciali, i diritti concessi da uno Stato membro
a un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo,
regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area
geografica, limiti a due o più il numero di dette imprese autorizzate
a fornire un servizio o a svolgere un'attività, non conformandosi
a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione,
o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza,
autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attività,
o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi
legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità
di qualsiasi altra impresa di fornire la stesso servizio di telecomunicazioni
o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in
condizioni sostanzialmente equivalenti;
b ) diritti esclusivi, i diritti concessi da uno Stato membro
ad una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo
che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni
o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area
geografica;
c ) esigenze fondamentali, i motivi di interesse generale
e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre
condizioni relative all'installazione e all'esercizio di reti di telecomunicazioni
o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, eventualmente limitandone
l'accesso. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete,
il mantenimento della sua integrità e, in casi motivati, l'interoperabilità
dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi
di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l'impiego efficace
dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra
sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia
delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende
la tutela dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trasmesse
o memorizzate nel rispetto della tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali e dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni;
d ) autorità nazionale di regolamentazione, l'organismo
o gli organismi incaricati di svolgere le funzioni di regolamentazione,
giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi
di telecomunicazioni; nel presente regolamento l'organismo e denominato
Autorità;
e ) organismo di telecomunicazioni, un ente pubblico o privato,
ivi comprese le consociate da essa controllate, al quale siano riconosciuti
diritti, anche speciali ed esclusivi, per l'installazione e la fornitura
di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per
la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
f ) utenti, i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero
gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico;
g ) abbonato, ogni persona fisica o giuridica che sia parte
di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico per la fornitura di detti servizi;
h ) rete di telecomunicazioni, un sistema di trasmissione
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse
che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete
definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;
i ) rete pubblica di telecomunicazioni, una rete di telecomunicazioni
utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico;
l ) rete privata di telecomunicazioni, una rete di telecomunicazioni
che non è utilizzata per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico;
m ) rete telefonica pubblica fissa, una rete pubblica di
telecomunicazioni commutata che è impiegata, tra l'altro, per la
fornitura del servizio di telefonia vocale tra i punti terminali della
rete in postazioni fisse;
n ) sistema di comunicazioni mobili e personali, un sistema
costituito dall'installazione e dalla gestione di un'infrastruttura di
reti mobili, collegate o meno ai punti terminali di una rete pubblica
di telecomunicazioni, ai fini della trasmissione e della prestazione di
servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili;
o ) segnali di rete televisiva via cavo, un'infrastruttura
terrestre per la diffusione o la distribuzione di radiotelevisivi al pubblico;
p ) servizio di comunicazioni mobili e personali, un servizio,
ad esclusione di quelli via satellite, che consiste totalmente o parzialmente
nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale,
totalmente o parzialmente, di sistemi di comunicazioni mobili e personali;
q ) servizio di trasmissione e telecomunicazioni, un servizio
la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nell'instradamento di
segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio
interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione
circolare dei programmi radiofonici e televisivi;
r )servizio pubblico di telecomunicazioni, un servizio di
telecomunicazioni accessibile al pubblico;
s ) servizio di telefonia vocale, la fornitura al pubblico
del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale,
in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica
pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare I'apparecchiatura
collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro
punto terminale;
t ) servizio telex, la fornitura al pubblico del trasporto
diretto di messaggi telescritti, in partenza e a destinazione dei punti
terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di
utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale
rete per comunicare con un altro punto terminale;
u ) servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto
o di circuito, la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati
in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete pubblica
commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura
collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro
punto terminale;
v ) semplice rivendita di capacita, la fornitura al pubblico,
come servizio distinto, del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente
soltanto la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la
conversione di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione
in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata;
tale fornitura non è configurabile come fornitura di rete pubblica
di telecomunicazioni;
w ) DCS 1800, lo standard paneuropeo per sistema radiomobile
di comunicazione in tecnica numerica operante nella banda di frequenza
attorno ai 1800 MHz;
x ) per sistema radiomobile di comunicazione in tecnica
numerica "GSM", lo standard paneuropeo operante nella banda
di frequenza attorno ai 900 MHz;
y ) telecomunicazioni numeriche senza filo, conformi alle
norme europee di "DECT", lo standard per le telecomunicazioni
ETSI ETS 300 175;
z ) servizio universale, un insieme minimo definito di servizi
di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere
dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche
nazionali, ad un prezzo accessibile;
aa ) condizioni di fornitura della rete aperta, le condizioni
aperte ed armonizzate che riguardano l'accesso efficiente alle reti pubbliche
ed, eventualmente, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché
l'uso efficace delle reti e dei servizi; fatta salva la loro applicazione
caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere
condizioni armonizzate relative ai seguenti punti:
1) le interfacce tecniche, ivi comprese, se del caso, la
definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete;
2) le condizioni di utilizzazione;
3) i principi di tariffazione;
4) l'accesso alle frequenze ed a numeri, indi-rizzi, denominazioni;
ab ) interconnessione, il collegamento fisico e logico di
reti di telecomunicazioni utilizzate dal medesimo organismo o da un altro
organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con
gli utenti della stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi
offerti da un altro organismo;
ac ) autorizzazione, l'abilitazione che conferisce ad una
impresa diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni
e che consente alla medesima di fornire servizi di telecomunicazioni e,
se del caso, di installare e di gestire reti di telecomunicazioni per
la fornitura di siffatti servizi; le abilitazioni si distinguono in:
1) autorizzazione generale: un'autorizzazione che, indipendentemente
dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una
normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, viene ottenuta
su semplice denuncia di inizio attività opera mediante l'applicazione
dell'istituto del silenzio assenso;
2) licenza individuale: un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità
ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla
ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli dell'autorizzazione
generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi
in assenza di previo provvedimento dell'Autorità;
ad ) comitato ONP, il comitato di cui all'art. 1, comma
I, lettera b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
ae ) linee affittate, le infrastrutture di telecomunicazioni
che forniscono capacita di trasmissione trasparente fra punti terminali
di rete e che non includono la commutazione su richiesta, cioè
le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall'utente
nell'ambito della fornitura della linea affittata;
af ) punto terminale di rete, il punto fisico nel quale
all'utente viene fornito un accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni;
le posizioni dei punti terminali di rete sono definite e costituiscono
il limite delle reti pubbliche di telecomunicazioni; per i servizi di
comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature
terminali utilizzate dagli utenti mobili;
ag ) apparecchiatura terminale, un'apparecchiatura destinata
ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro
sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale
a dire ad essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete
pubblica di telecomunicazioni o interfunzionare con una rete pubblica
di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente
ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione
di informazioni;
ah ) apparecchio telefonico pubblico a pagamento, un apparecchio
telefonico ad uso pubblico che funziona mediante gettoni, monete, carte
di credito o per l'addebito ovvero schede telefoniche;
ai ) specifica tecnica, una specificazione che figura in
un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto,
quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni,
comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda
la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio,
il marchio e l'etichettatura;
aj ) norma tecnica, una specifica tecnica adottata da un
organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o
continua, la cui osservanza non è obbligatoria;
al ) regola tecnica comune, una regola tecnica derivata
da norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della Unione
europea e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è
obbligatoria;
am ) notevole forza di mercato, la posizione di un organismo
che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni
in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato
ad operare; l'Autorità, sentita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo
che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25%
disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo
detentore, nel rispettivo mercato, di usa quota superiore al 25% non disponga
di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve
tener conto della capacita dell'organismo di influenzare le condizioni
di marcato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo
dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie,
della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.
an ) servizi a chiosco, servizi offerti da centri il cui
accesso è generalizzato, ossia senza parola chiave identificativa
dell'utente telefonico acquisitore dei servizi;
ao ) deficit sull'accesso, la differenza tra i costi di
installazione e gestione della rete locale, impiegata per fornire l'accesso,
ed i ricavi derivanti dai contributi di attivazione e dai canoni di abbonamento,
inclusa la remunerazione normale del capitale impiegato;
ap ) easy access, possibilità dell'utente di selezionare
direttamente il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano) modificando
la preselezione effettuata dall'operatore in posizione dominante di mercato
al momento della effettuazione della chiamata;
aq ) equal access, possibilità dell'utente di preselezionare
in modo permanente o di selezionare di volta in volta il vettore (operatore
di lunga distanza o interurbano);
ar ) pre-selezione del vettore, sistema che permette all'operatore/fornitore
di servizi locali di instradare automaticamente le chiamate interurbane
e internazionali di un cliente con il vettore interurbano scelto dal cliente,
che non deve digitare codici speciali di selezione del vettore stesso
prima di ogni chiamata.
Art. 2.
Principi generali
1. L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di
telecomunicazioni nonchè la prestazione dei servizi ad esse relativi
accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale,
il cui espletamento si fonda:
a ) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti
operatori, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza,
non discriminazione e proporzionalità;
b ) sul rispetto degli obblighi di fornitura del servizio
universale;
c ) sulla tutela degli utenti e sulla loro libertà
di scelta tra i servizi forniti dai diversi operatori;
d ) sull'uso efficiente delle risorse;
e ) sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonchè dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni,
in particolare del diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento
dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni;
f ) sul rispetto della vigente normativa in materia di tutela
della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione
urbanistica e territoriale, di concerto con le competenti autorità;
g ) sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica,
anche al fine di favorire la formazione in materia di telecomunicazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 sono aboliti:
a ) i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di
telecomunicazioni, comprese l'installazione e la fornitura di reti di
telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi;
b ) i diritti esclusivi per la predisposizione e la prestazione
di servizi concernenti gli elenchi telefonici e di servizi di ricerca
nonchè per la pubblicazione degli elenchi;
c ) i diritti speciali che limitano, a due o più,
il numero di imprese autorizzate a prestare servizi di telecomunicazioni
o a installare e fornire reti di telecomunicazioni, non conformandosi
a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione;
d ) i diritti speciali che designano, non conformandosi
a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione,
più imprese concorrenti per la fornitura di servizi o per l'installazione
o la fornitura di reti di telecomunicazioni;
e ) in particolare:
1) le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione
per mezzo di reti televisive via cavo, al fine di consentire l'impiego
di reti cablate per la prestazione di servizi di telecomunicazioni su
tutto il territorio nazionale in modo non discriminatorio anche considerando
quanto previsto all'art. 6, comma 6, lettera f).
2) le restrizioni per i sistemi di comunicazioni mobili
e personali in relazione all'installazione della loro infrastruttura,
all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune
di infrastrutture, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilità
di limitare l'impiego di tali infrastrutture alle attività previste
nel provvedimento amministrativo emanato dai competenti organi per lo
svolgimento delle suddette attività. Nell'ambito delle predette
infrastrutture sono incluse le frequenze radio ad esse assegnate, ad eccezione
di quelle asservite alla radiodiffusione sonora e televisiva. Qualora
le predette infrastrutture siano fornite da terzi, che le utilizzano per
la prestazione di servizi di utilità pubblica, ovvero siano finalizzate
alla sicurezza della vita umana e degli impianti, il Ministero competente
alla vigilanza del settore assicura che i predetti interessi pubblici
vengano adeguatamente tutelati.
3) le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi
di telecomunicazioni mediante reti installate dal prestatore di detti
servizi e mediante infrastrutture messe a disposizione da terzi o tramite
la condivisione delle reti, di altre infrastrutture e di siti.
3. Fino al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti
speciali ed esclusivi per la offerta del servizio di telefonia vocale
e per l'installazione e la fornitura delle relative reti pubbliche di
telecomunicazioni, ad esclusione del servizio di fonia vocale per gruppi
chiusi di utenti. Possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie
per la sperimentazione del servizio di telefonia vocale e degli altri
servizi di telecomunicazioni nonché delle relative reti, comprendendo,
se necessario, l'utilizzo di frequenze radio, qualora disponibili, e l'interconnessione
con altre reti.
4. Entro il 1°gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa
dell'Autorità, le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni
di cui all'art. 184, comma 1 del codice postale esistenti al momento dell'entrata
in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in
essa contenute.
5. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente
regolamento comporti modifiche delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni
gia esistenti, rimangono valide le condizioni diverse da quelle che conferiscono
diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire ai sensi del presente
regolamento, a condizione di lasciare impregiudicati i diritti delle altre
imprese stabiliti anche dal diritto comunitario.
6. Fatte salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi
risultanti dalle concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni
dello stesso, alla data del l° gennaio 1999 sono privi di effetto.
7. Le condizioni relative alle autorizzazioni generali e
al rilascio delle licenze individuali e quelle relative all'accesso alle
reti di telecomunicazioni sono basate su criteri di obiettività,
proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.
8. Il numero delle licenze individuali può essere
limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità
dello spettro di frequenze e per il tempo necessario a rendere disponibili
numeri sufficienti. Tale limitazione deve rispettare i principi di proporzionalità,
obiettività, non discriminazione e trasparenza.
9. In materia di numerazione nel settore delle telecomunicazioni,
le procedure per l'attribuzione dei singoli numeri e delle serie di numeri
devono essere trasparenti, eque e tempestive e l'attribuzione deve venire
in modo oggettivo e non discriminatorio, anche allo scopo di assicurare
una effettiva concorrenza.
10. L'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni
e, in particolare, l'interoperabilità dei servizi sono disciplinate
dal presente regolamento anche al fine di assicurare la fornitura del
servizio universale in una situazione di mercati aperti e concorrenziali.
11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione
di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori,
sì da garantire l'effettività della concorrenza. Tutti i
fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni
di cui all'art. 13.
12. L'Autorità vigila affinché, nell'usare
la rete telefonica pubblica fissa per la fornitura di servizi che sono
o possono essere prestati anche da altri soggetti, gli organismi di telecomunicazioni
osservino il principio di non discriminazione.
13. Ogni organismo di telecomunicazione deve fornire, a
richiesta dell'Autorità, le informazioni necessarie a consentire
l'applicazione del presente regolamento nei tempi e nei modi da essa definiti.
Art. 3.
Servizio universale
1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprende:
a ) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro,
come la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio
che consente:
1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;
2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle
raccomandazioni dell'UIT- T della serie T;
3) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso
modem ad una velocità minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni
dell'UIT-T della serie V;
4) l'accesso gratuito ai servizi di emergenza;
5) la fornitura dei servizi tramite operatore;
b ) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente
alla rete urbana di appartenenza;
c ) i servizi di informazione abbonati;
d ) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento,
in coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
e ) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e
la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari
esigenze sociali;
f ) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi
pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza,
di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione
e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte
salve le eccezioni previste dalla legge.
2. Il contenuto del servizio universale può evolvere
sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la
relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno
ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità.
3. Il servizio universale è fornito alle condizioni
economiche stabilite secondo le procedure vigenti.
4. La società Telecom Italia è l'organismo
di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul
territorio nazionale. A partire dal 1° gennaio 1998 possono essere
incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi
di telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente
regolamento ed in particolare dall'art.6, comma 7, sono in grado di garantire
la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale
o su parte di essa a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie
rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli
servizi facenti parte del servizio universale possono essere espletati,
su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento
di licenza individuale o di autorizzazione generale.
6. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo,
gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere
iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio
universale, è previsto un meccanismo atto a ripartire il costo
netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche
di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili
al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili
e personali. Tale meccanismo non è applicabile quando:
a ) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale
non determina un costo netto;
b ) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio
universale non rappresenti un onere iniquo;
c ) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi
il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento
dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.
7. Il meccanismo di cui al comma 6 è destinato esclusivamente
al finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale,
inteso come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione
in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del
servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere
a tale obblighi. Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando
gli elementi, di ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo
periodo ed un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato
per la fornitura dei servizi ai clienti non remunerativi. Il calcolo tiene
conto dei seguenti fattori:
a ) costi relativi agli elementi dei servizi individuati
dal comma 1 che possono essere forniti solo in perdita e che devono essere
evidenziati separatamente;
b ) costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali
specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e di prestazione
dei servizi, dei ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica
dei prezzi imposti, possono essere serviti soltanto in perdita. In questa
categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che
non sarebbero serviti da un operatore efficiente se questi non avesse
l'obbligo di fornire il servizio universale. L'individuazione degli utenti
finali o dei gruppi di utenti avviene a cura dell'organismo o degli organismi
di telecomunicazioni incaricati di provvedere alla fornitura degli obblighi
di servizio universale con documentata motivazione. Anche tale documentazione
è sottoposta a controllo da parte dell'ente incaricato di verificare
il calcolo del costa netto ai sensi del comma 10.
8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi
nel calcolo del costo del servizio universale i seguenti fattori:
a ) il deficit di accesso di cui all'art. 7;
b ) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni
supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni
ad altri operatori autorizzati a prestare il servizio di telefonia vocale;
c ) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata
del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali
o biblioteche di particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con
decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o
di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati
a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati
rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione
e della modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel corso
del normale adeguamento delle reti;
d ) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera f).
9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere
di fornitura degli obblighi di servizio universale:
a ) gli operatori privati che gestiscono reti private di
telecomunicazioni;
b ) gli operatori che offrono servizi di fonia vocale per
gruppi chiusi di utenti;
c ) gli operatori che offrono servizi di trasmissione dati
e servizi a valore aggiunto.
10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla
fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi
obblighi deve calcolare il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo nonché delle ulteriori prescrizioni
che l'Autorità può emanare, anche al fine di favorire l'applicazione
del principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g). Ogni organismo deve
tenere a tal fine una contabilità conformemente a quanto previsto
dall'art. 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura
del servizio universale è controllato da un soggetto pubblico o
privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di
telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato.
Il costo di tale controllo viene considerato componente addizionale degli
oneri del servizio universale. I risultati del calcolo del costo e le
conclusioni dei controlli contabili da esplicitare in una articolata relazione
di conformità ai criteri e principi del presente regolamento, sono
acquisiti dall'Autorità che provvede a metterli a disposizione
del pubblico, anche al fine di approvarli.
11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma
7, e della relazione di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche
conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato,
stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi
di servizio universale sia giustificato. In tal caso il relativo onere
è ripartito in base a criteri di oggettività, non discriminazione
e proporzionalità, attingendo ad un fondo costituito presso il
Ministero delle Comunicazioni ed alimentato dai soggetti di cui al comma
6.
12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento sono fissate dall'Autorità le procedure di applicazione
delle norme di cui al comma 11.
Art. 4.
Interconnessione
1. L'Autorità assicura, secondo le norme del presente
regolamento, l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche
di telecomunicazioni di cui all'allegato A, ivi comprese le reti televisive
via cavo, nella misura necessaria ad assicurare l'interoperabilità
dei servizi, di cui al medesimo allegato A, agli utenti. In particolare
l'Autorità promuove l'eliminazione delle restrizioni relative ai
diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra
i sistemi di comunicazioni mobili ad usa pubblico, tra le reti televisive
via cavo e tra i sistemi di linee affittate, sia tra le predette categorie
sia nell'ambito di ciascuna delle stesse.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle
categorie di cui all'allegato B, situato nel territorio italiano o in
altro Stato membro dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto
dagli organismi appartenenti a tali categorie, l'obbligo di negoziare
con essi l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni
oggetto dell'autorizzazione. L'accordo tra le parti interessate contiene
le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione.
Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorità
a svolgere attività di sperimentazione.
3. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali
hanno il diritto di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica
fissa. A tal fine, l'Autorità dispone controlli affinché
sia garantito l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione
con la suddetta rete agli organismi cui è stata rilasciata una
licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili
e personali, adoperandosi affinché le interfacce tecniche offerte
in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle
disponibili per le funzioni dei servizi mobili.
4. L'Autorità può limitare, caso per caso
e temporaneamente, l'obbligo di cui al comma 2, se esistono alternative
praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione
richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse
disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo
tipo imposte dall'Autorità devono essere motivate e rese pubbliche
secondo la procedura prevista dall'art. 19, comma 3, lettera b).
5. Nessuna richiesta di interconnessione può essere
negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro
organismo di cui allo stesso comma senza il previo accordo dell'Autorità.
6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti
l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorità
e sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera
c).
7. Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2
notificati come aventi notevole forza di mercato in ambito nazionale con
riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti a:
a ) osservare il principio di non discriminazione rispetto
all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni
analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono
e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni,
le strutture per l'interconnessione nonché le relative necessarie
informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro
stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori
commerciali;
b ) rendere disponibili agli organismi che prevedono di
interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche
tecniche necessarie, al fine di agevolare la conclusione di un accordo;
le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi
di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione
è prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa
dell'Autorità;
c ) comunicare tempestivamente all'Autorità gli accordi
di interconnessione, che, in ogni caso, devono essere resi disponibili
su richiesta delle parti interessate, ad esclusione degli aspetti relativi
alla strategia commerciale delle parti. In ogni caso, deve essere messo
a disposizione delle parti interessate, su richiesta, ogni utile particolare
sulle condizioni economiche applicate, sui termini e sulle condizioni
di interconnessione. L'accesso alle informazioni è regolato dall'art.
19, comma 3, lettera c);
d ) definire le condizioni economiche di interconnessione
in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi: gli
organismi interessati devono dimostrare, anche su richiesta dell'Autorità
ed entro i termini da essa fissati, in modo analitico e disaggregato,
che le condizioni economiche applicate sono basate sui costi effettivi
determinati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2. Per tenere canto degli
effetti della sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni,
l'Autorità, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni
interessati, stabilisce entro il 1° gennaio 1999, sulla base degli
studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre
una metodologia volta alla determinazione delle predette condizioni economiche,
diversa da quella descritta all'art. 8, comma 2, che tenga conto dei costi
prospettici incrementali di lungo periodo e includa la remunerazione normale
del capitale impiegato per gli investimenti a tale fine utilizzati. Il
tasso di remunerazione è fissato dall'Autorità tenendo conto
del costo medio del capitale sostenuto dall'operatore e di quello di un
investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia ovvero, anche
a fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.
8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende
interconnettersi devono essere utilizzate, sotto la responsabilità
di detto organismo, per il solo fine per cui sono state fornite. Esse
non devono essere trasmesse a divisioni della stesso organismo nonché
a terzi, inclusi le società affiliate a gli interlocutori commerciali,
ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.
9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità
come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e
2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di
un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere
la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti,
in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni
relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione
possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando
tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base
del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate
nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorità,
su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che
tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare
che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera a), condizioni
economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori
anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati
da essa o da società sue controllate o collegate. L'Autorità,
sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche
all'offerta di interconnessione di riferimento.
10. La società Telecom Italia è tenuta a pubblicare
l'offerta di cui al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali
di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica
fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte
in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso
di cui all'art. 5.
11. L'allegato C fornisce, a titolo esemplificativo, un
elenco di elementi per l'elaborazione da parte degli organismi di telecomunicazione
di cui al comma 2 delle condizioni economiche d'interconnessione nonché
delle relative strutture. Qualora un organismo tra quelli obbligati introduca
modifiche all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata ai
sensi del comma 9, gli adeguamenti eventualmente richiesti dall'Autorità
hanno efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione
della modifica.
12. Le condizioni economiche di interconnessione devono
essere disaggregate e idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere
oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.
13. Qualora sia dovuto il contributo supplementare di accesso
previsto dall'art. 7, esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente.
14. L'Autorità può fissare in anticipo le
condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, parte
1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a inserire, salvo
in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato D, parte 2, negli
accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi
della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale. L'Autorità
può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti,
fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative
in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro
i termini assegnati, l'Autorità adotta misure cogenti per le parti,
riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già
perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche.
15. Le condizioni relative all'interconnessione, ove fissate
in anticipo dall'Autorità, sono pubblicate secondo quanto previsto
nell'art. 19, comma 3, lettera b).
16. Tra le condizioni fissate dall'Autorità, oltre
a quelle previste nell'allegato D parte 1, possono figurare quelle atte
a garantire una concorrenza effettiva, quali: le condizioni tecniche ed
economiche; le condizioni di fornitura e d'impiego; la conformità
alle norme pertinenti; la conformità ai requisiti essenziali; la
tutela dell'ambiente; la conservazione della qualità del servizio
da punto a punto.
17. Quando un organismo titolare di licenza individuale
per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione
di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico stipula accordi
di interconnessione con altri, l'Autorità ha facoltà di
verificare tali accordi nella loro totalità e di richiedere, in
via eccezionale, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica per garantire la
conformità alle disposizioni del presente regolamento.
18. Ogni organismo che interconnette proprie strutture alle
reti pubbliche di telecomunicazioni è tenuto ad osservare la riservatezza
delle informazioni trasmesse o archiviate.
Art. 5.
Condizioni di accesso alla rete
1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di
telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
di cui all'allegato A, notificato tra quelli aventi notevole forza di
mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete
anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di
riferimento riportato nell'allegato E.
2. L'Autorità elabora e rende pubbliche apposite
procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi,
se sussistono le condizioni per consentire agli organismi di telecomunicazioni
che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure
quali il diniego dell' accesso alle suddette reti oppure la sospensione
o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale
facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente delle condizioni di
uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'Autorità autorizzi
a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni
di uso.
3. L'Autorità provvede affinché le procedure
di cui al comma 2 garantiscano un processo decisionale trasparente, in
cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa
dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre
i propri argomenti. Il provvedimento, debitamente motivato, è notificato
alle parti entro una settimana dalla sua adozione.
4. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica
fissa siano soggetti a restrizioni in base alle esigenze fondamentali,
l'Autorità provvede affinché le disposizioni nazionali in
materia specifichino in base a quali esigenze fondamentali, fra quelle
elencate dall'art. 12, tali restrizioni siano possibili. L'Autorità
cura la pubblicazione delle informazioni relative all'accesso ed all'uso
della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di telefonia vocale
secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).
5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di
telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato,
ha l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni,
accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni
in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Gli accordi possono prevedere
il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per
fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri
deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi.
6. L'Autorità ha facoltà di intervenire in
qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo
su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni
di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per
entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché,
ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni
degli accordi.
7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti
l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione
dell'Autorità.
8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un
organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole
forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale
alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione
contenente le motivazioni, l'autorizzazione dell'Autorità per limitare
o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti dall'Autorità
prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato l'accesso
speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente
informato dei motivi del diniego.
Art. 6.
Autorizzazioni generali e licenze individuali
1. L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni
diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di
reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego
di radiofrequenze, è subordinata ad una autorizzazione generale
sulla base delle condizioni e dei criteri elencati nell'allegato F. Tali
condizioni devono essere oggettivamente giustificate in relazione allo
specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e comportare il sistema
meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali.
2. L'Autorità può modificare le condizioni
relative ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati
e in modo proporzionato. In tali casi le parti interessate, opportunamente
informate, hanno facoltà di comunicare il proprio punto di vista
sulle modifiche proposte.
3. Prima di avviare il servizio, l'impresa che ritiene di
essere in regola con le condizioni di un'autorizzazione generale, secondo
quanto previsto dal comma 1, deve comunicare all'Autorità la propria
dichiarazione in tal senso annettendo tutte le informazioni relative al
servizio, necessarie a verificare la conformità alle condizioni
stabilite. Nel caso in cui l'Autorità non comunichi all'interessato
un provvedimento negativo entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione,
l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge
2 agosto 1990, n. 241, sulla base dell'istituto del silenzio -assenso.
Nei casi espressamente individuati dall'Autorità ai sensi dell'art.
22, comma 1, lettera f), l'interessato può dare immediato inizio
al servizio, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 agosto 1990, n.241. La
dichiarazione predetta costituisce denuncia di inizio attività.
4. Qualora non risultino rispettate, sia in relazione a
quanto disposto dal comma 3 sia successivamente, le condizioni poste dall'autorizzazione
generale, l'Autorità comunica all'impresa che non ha il diritto
di avvalersi dell'autorizzazione generale e impone, in modo proporzionato,
disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni.
L'impresa deve sanare le irregolarità entro un mese a decorrere
dall'intervento dell'Autorità, potendo, al contempo, rendere noto
il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni. Se l'impresa
sana tempestivamente le irregolarità, l'Autorità, entro
due mesi dall'intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni.
Se l'impresa resta inadempiente, l'Autorità, entro due mesi dall'intervento
iniziale, conferma il proprio provvedimento e ne indica le motivazioni.
Il provvedimento è comunicato all'impresa entro una settimana dall'adozione.
5. Il contributo richiesto alle imprese per la procedura
relativa all'autorizzazione generale copre esclusivamente i costi amministrativi
connessi all'istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del
mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa. La
misura di tale contributo è fissata dall'Autorità con apposito
provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza
con le disposizioni dell'art. 19, comma 3.
6. L'offerta di servizi diversi da quelli per i quali, ai
sensi del comma 1, è prevista un'autorizzazione generale e di quelli
che richiedano l'uso di risorse scarse, fisiche o di altro tipo, o che
siano soggetti ad obblighi particolari, è subordinata ad una licenza
individuale. Una licenza individuale è richiesta, tra l'altro,
per i seguenti casi:
a ) prestazione di servizi di telefonia vocale;
b ) installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni
pubbliche comprese quelle che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio;
c ) prestazioni di servizi di comunicazione mobili e personali;
d ) assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni;
e ) imposizione di oneri e di condizioni inerenti alla fornitura
obbligatoria di servizi e reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali
gli obblighi previsti per il servizio universale;
f ) imposizione di obblighi specifici alle imprese che detengono
una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta, su tutto
il territorio nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni.
7. Le condizioni per le licenze individuali, aggiuntive
rispetto a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, sono fissate
secondo quanto indicato nell'allegato F, ove giustificato.
8. I diritti accordati in base ad un'autorizzazione generale
e le condizioni della medesima non possono essere limitati o estesi dalla
concessione di una licenza individuale tranne nei casi obiettivamente
giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere
obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e al controllo
di una rilevante quota di mercato o per tenere conto degli obblighi inerenti
alle offerte nel corso di una procedura di licitazione.
9. L'Autorità può modificare le condizioni
previste per le licenze individuali in casi obiettivamente giustificati
e in maniera proporzionata.
10. Per il rilascio delle licenze individuali può
essere previsto, in particolare nei casi di licitazione:
a ) che il richiedente sia costituito in società
di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato al momento
di presentazione della domanda non inferiore, al netto delle perdite risultanti
dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare; tale
società deve essere di nazionalità italiana ovvero di Stato
appartenente all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio
(OMC). Il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati
non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che
detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità,
fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;
b ) che gli amministratori della società non siano
stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai
sei mesi e non siano sottoposti a misura di sicurezza e di prevenzione.
11. Fermo quanto previsto nel presente regolamento, i rapporti
tra l'Autorità ed il titolare di una licenza individuale sono da
essa disciplinati regolando gli obblighi e i diritti del titolare stesso,
le garanzie di espletamento del servizio, la disciplina di condivisione
degli impianti, le ipotesi di rinnovo, di revisione e di estinzione anticipata
del rapporto, il rispetto del soddisfacimento delle esigenze fondamentali.
12. Qualora un'impresa richiedente una licenza individuale
non fornisca le informazioni che è tenuta a dare al fine di dimostrare
il possesso dei requisiti prescritti, l'Autorità non concede la
licenza individuale, dandone comunicazione trascorsi sessanta giorni dalla
richiesta delle informazioni.
13. L'Autorità per rilasciare una licenza individuale:
a ) utilizza procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti
e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, se non
esiste una ragione obiettiva per procedere differentemente;
b ) fissa limiti di tempo ragionevoli e, in particolare,
comunica al richiedente il provvedimento adottato sulla domanda al più
presto e comunque non oltre sei settimane della ricezione della medesima.
Tale limite di tempo è prorogato fino a quattro mesi in casi obiettivamente
giustificati. Nel caso delle procedure di licitazione i termini possono
essere prorogati fino a otto mesi. Tali limiti non pregiudicano quanto
previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso di
specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e
dei satelliti;
c ) nel caso di procedure di licitazione sottopone al Ministro
delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, di costituzione di un comitato dei Ministri incaricato di
coordinare la procedura stessa in particolare per quanto attiene al bando
ed al disciplinare di gara. Il comitato dei Ministri, presieduto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, è incaricato di selezionare i valutatori
che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione
della relativa graduatoria.
14. E' facoltà dell'Autorità di limitare il
numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni
al sussistere delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 2. Fintantoché
vi sono frequenze disponibili, l'Autorità è tenuta a rilasciare
licenze individuali ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte,
non discriminatorie e trasparenti.
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, l'Autorità:
a ) opera al fine di ottimizzare i vantaggi degli utenti
e di agevolare lo sviluppo della concorrenza;
b ) pubblica la decisione di limitare il numero di licenze
individuali indicandone le ragioni;
c ) riesamina i limiti imposti a intervalli di tempo ragionevoli
consentendo alle parti interessate di illustrare le proprie ragioni sui
limiti previsti;
d ) sollecita, se del caso, la presentazione di domande
di licenze individuali;
e ) permette alle parti interessate di far conoscere il
proprio punto di vista sui limiti previsti;
f ) adotta criteri di selezione obiettivi, non discriminatori,
dettagliati, trasparenti e proporzionali.
16. In particolare per i sistemi di comunicazioni mobili
e personali, fermo restando quanto previsto dal comma 14, le condizioni
relative alle licenze individuali:
a ) non devono contenere disposizioni diverse da quelle
giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel caso di sistemi accessibili
al pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni
commerciali;
b ) devono garantire per i gestori delle reti mobili un
comportamento trasparente e non discriminatorio tra i gestori delle reti
fisse e mobili di proprietà comune;
c ) non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate;
d ) consentono l'abbinamento di tecnologie per sistemi mobili,
in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard,
tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva.
17. Fatto salvo il disposto dei commi 11 e 16, le licenze
individuali relative ai servizi di comunicazioni mobili e personali comportano,
tra l'altro, i seguenti obblighi:
a ) dare avvio al servizio, entro il termine indicato dall'Autorità,
assicurando con la propria rete radiomobile, senza alcun bisogno di preventiva
certificazione da parte dell'Autorità e sotto la propria responsabilità,
la copertura del territorio e della popolazione eventualmente determinata;
b ) assicurare la copertura di aree specifiche, se richiesto
dall'Autorità con provvedimento motivato, per esigenze di pubblica
utilità;
c ) porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze
con altri utilizzatori autorizzati;
d ) assicurare i servizi essenziali e i servizi di emergenza
previamente determinati dall'Autorità all'atto della licitazione;
e ) rispettare gli standard minimi di qualità del
servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;
f ) corrispondere un indennizzo, da destinare alla copertura
degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche
al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per
le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, aggiuntivo
rispetto al contributo previsto al successivo comma 21;
g ) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati
nella licenza, corrispondere le penalità che saranno determinate
nella predetta licenza.
18. Se il titolare di una licenza individuale non ottempera
a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, l'Autorità
può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o
imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale
ottemperanza. L'Autorità offre, in ogni caso, all'impresa una ragionevole
opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione
delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte
della suddetta impresa, può richiedere l'attuazione di disposizioni
adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera
a quanto richiesto dall'Autorità, questa, entro due mesi dal suo
intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa
non ottempera a quanto richiesto, l'Autorità, entro due mesi dal
suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo.
Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro una
settimana dall'adozione.
19. Nel caso di interferenze indesiderabili tra una rete
di telecomunicazioni che utilizza frequenze radio ed altri sistemi, l'Autorità
prende immediate iniziative per risolvere il problema. In siffatto caso
l'Autorità offre successivamente all'impresa in questione una ragionevole
opportunità per rendere noto il suo punto di vista e per proporre
soluzioni all'interferenza indesiderata.
20. Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione
del servizio universale conformemente all'art. 3, il contributo richiesto
alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali è
esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti
per l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del
mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. La misura
di tale contributo è fissata con apposito provvedimento, da pubblicare
secondo le normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art.
19, comma 3, lettera b).
21. In caso di utilizzo di risorse scarse, è in facoltà
dell'Autorità imporre contributi finalizzati anche ad assicurare
l'uso ottimale di dette risorse, tenendo anche conto dei corrispondenti
aspetti commerciali. I contributi devono essere non discriminatori e tenere
conto in particolare della necessita di incoraggiare lo sviluppo di servizi
innovativi e della competitività. La misura dei contributi è
fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica
ai sensi delle normative vigenti ed incoerenza con le disposizioni dell'art.
19, comma 3, lettera b).
22. Nel caso di richiesta per la prestazione di un nuovo
servizio di telecomunicazioni, l'Autorità, non oltre sei settimane
dal ricevimento della richiesta, adotta condizioni transitorie anche ai
fini del rilascio di autorizzazioni provvisorie o respinge la richiesta
e informa l'impresa interessata delle proprie ragioni. Non appena possibile,
sono stabilite le condizioni definitive o sono indicate le ragioni del
rifiuto.
23. Le informazioni sulle condizioni fissate per le autorizzazioni
generali e per le licenze individuali sono pubblicate ai sensi dell'art.
19, comma 3, lettera b), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
è disposto l'inserimento dei riferimenti di tale pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
24. Presso l'Autorità è tenuto un pubblico
registro dei soggetti autorizzati a fornire i servizi di telecomunicazioni
e ad installare o fornire reti di telecomunicazioni.
25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione
delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere
espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231
a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione
dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora
la licenza non contenga l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art.
13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo
ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente
dal rilascio della licenza.
26. Gli impianti di telecomunicazioni diversi da quelli
di cui al comma 25 e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità
di detti impianti, sempreché attengano all'installazione di reti
di telecomunicazioni debitamente autorizzate, possono essere dichiarati
di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni,
ove concorrano motivi di pubblico interesse. Si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 231, commi quarto e quinto, e da 232 a 239 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156.
27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno
una validità non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente
alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi
almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali
e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di
volta in volta emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni.
28. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali
non possono essere cedute a terzi, senza l'assenso dell'Autorità
competente al rilascio.
29. Le autorizzazioni generali e le licenze individuali
possono essere rilasciate a persone ad imprese aventi cittadinanza o nazionalità
di Paesi dell'Unione europea o di Paesi appartenenti all'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC) o di Paesi con i quali vi siano accordi di
reciprocità nei settori disciplinati dal presente regolamento,
fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali.
30. Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.
420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle
condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad
applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento,
delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano
servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono
tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni
della loro emanazione.
Art. 7.
Condizioni economiche di offerta
1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di
una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza,
di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori
con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere
generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità
dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.
2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato
e considerandola necessità di garantire la fornitura del servizio
universale ad un prezzo accessibile, l'Autorità può effettuare
ovvero consentire, anche su proposta dell'organismo incaricato del servizio
universale, interventi di riequilibrio tariffario con l'obiettivo di realizzare
una struttura tariffaria orientata ai costi.
3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe
telefoniche, da rilevarsi entro l'1 gennaio 1998, può essere progressivamente
eliminato anche su proposta della società Telecom considerando
anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31
dicembre 1999.
4. Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato
entro l'1 gennaio 1998, la società Telecom è obbligata a
trasmettere all'Autorità entro tale data una relazione in tal senso,
sulla base di specifiche informazioni certificate dal soggetto di cui
al comma 7. L'Autorità, anche considerando il livello di concorrenzialità
del mercato, istituisce entro novanta giorni dalla predetta data, un meccanismo
atto a ripartire l'eventuale deficit sull'accesso risultante dalle predette
informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono
con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.
5. Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante
la determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di
servizio universale, deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti,
non discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione
di ogni deficit dichiarato.
6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio
e non può essere applicato oltre l'1 gennaio 2000.
7. Il calcolo del deficit sull'accesso è controllato
da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo
rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità
e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit sull'accesso
e le conclusioni dei controlli, anche contabili costituiscono oggetto
di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione è
acquisita dall'Autorità che provvede a metterla a disposizione
del pubblico.
8. Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di cui
al presente articolo, l'Autorità applica il meccanismo di ripartizione.
Il deficit è finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite
una quota supplementare alle condizioni economiche di interconnessione
definite secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera d). La
suddetta quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente all'utilizzo
della rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi
di conguaglio derivanti dal mancato allineamento fra i tempi di entrata
in vigore delle modificate condizioni economiche di offerta al pubblico
e di tempi di calcolo e verifica del deficit nell'accesso ai fini della
determinazione della quota supplementare.
9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete
telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite
indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto
quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari. In via generale,
spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata
definirne le condizioni economiche di offerta. Nel procedere alla revisione
delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, l'Autorità, considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale
nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, previa consultazione con
gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilirà entro
l'1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni
tecniche, le modalità e le scadenze per definire la titolarità
della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica
pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
10. Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari
rispetto alla fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica
fissa di telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di telefonia
vocale devono essere scorporate per evitare che l'utente paghi prestazioni
non richieste.
11. L'Autorità può consentire che vengano
offerti agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche normalmente
applicate in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e può
approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di
interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano
in misura ridotta o a categorie sociali particolari.
12. Le variazioni delle condizioni economiche di offerta
sono oggetto di una adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo
di tempo fissato dall'Autorità.
13. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni
e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie
sono obbligatorie, non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo
di telecomunicazioni nei tempi e nei modi che questo concorderà
con le predette Autorità. Le prestazioni relative alle richieste
di intercettazioni vengono remunerate secondo un listino, redatto per
tipologie e fasce quantitative di servizi, proposto dall'organismo di
telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto
con il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 8.
Contabilità dei costi
1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato
B, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato,
deve provvedere non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento affinché il sistema di contabilità dei costi
da essa utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le indicazioni
di cui all'allegato G.
2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione,
almeno, dei seguenti elementi:
a ) costi diretti sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni
per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione
delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico;
b ) costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere
direttamente attribuiti; tali costi sono imputati come segue:
1) in base all'analisi diretta della loro origine ogni volta
che ciò sia possibile;
2) se non è possibile un'analisi diretta, sulla base
di un legame indiretto con un altra categoria o con un altro gruppo di
categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame
indiretto è basato su strutture dei costi comuni analoghe;
3) se non è possibile imputare la categoria dei consumi
né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro
di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra le spese
direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli
altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilita di imputazione
diretta e indiretta.
3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei
costi, quali ad esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo,
se risultano adeguati ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
A tale fine l'Autorità potrà emanare specifiche direttive,
previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione interessati.
4. Su richiesta dell'Autorità, che tratta i dati
informa riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma
1, deve rendere disponibile, una descrizione, ed eventualmente informazioni
specifiche, del sistema di contabilità dei costi impiegato che
precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché
i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio
di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze,
indipendente dagli organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autorità
e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dall'art. 3, comma
11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilità dei costi
alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso
deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto
e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autorità.
Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni
generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze
individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.
5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della
fornitura del servizio universale è obbligato a tenere conti separati
specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione
degli oneri relativi agli obblighi di tale fornitura, fermo quanto previsto
dall'art. 3.
6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo
di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte
di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito
albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e
la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti.
Art. 9.
Separazione contabile
1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche
di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico o offre servizi di interconnessione ad altri servizi, di cui
all'allegato A, notificato alla Commissione europea dall'Autorità
come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato
a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento,
ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilità separata
per ogni attività svolta sia in relazione all'interconnessione,
compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo
organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti
distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti
rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti.
Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato
annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito
nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi
che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono
una notevole forza di mercato.
2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce
reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro
Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la
fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni
in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni
dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata
in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in
grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari
relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni
ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività
di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre
ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione
delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività
avviene nel rispetto delle norme della concorrenza e da condizioni eque
e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle
suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel
settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli
organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni
svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di
lire.
3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire
l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area
geografica, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio
del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore
del presente regolamento, una contabilità separata in relazione
alla sua attività di fornitore di capacita di rete per i servizi
di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a
settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni
diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area
di cui trattasi.
4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni
e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato
tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorità
informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione.
L'Autorità può pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art.
19, comma 3, lettera c), dette informazioni se possono contribuire ad
un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti
in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale.
5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze,
indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e dall'Autorità
e da questa incaricato, verifica, salvo il disposta dell'art. 3, comma
11, l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato dall'organismo.
Una relazione di conformità in tal senso è trasmessa con
cadenza annuale da parte del suddetto soggetto all'Autorità. Il
costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni
generali, nel contributo di cui all'art.6, comma 5 e per le licenze individuali,
nel contributo di cui all'art. 6, comma 20.
Art. 10.
Qualità dei servizi - Prestazioni supplementari
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti
telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici accessibili al pubblico
è tenuto, anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite
dall'Autorità e comunque previa comunicazione a quest'ultima, a
fissare e pubblicare contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale
d'esercizio una relazione contenente quanto indicato nell'allegato H,
nonché gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura e ai parametri
di qualità del servizio. In rapporto a tali obiettivi l'organismo
deve pubblicare annualmente anche le definizioni inerenti ai suddetti
parametri di qualità del servizio, i metodi di misurazione e le
effettive prestazioni. L'Autorità ha facoltà di effettuare
o disporre i controlli necessari, nonché di rivedere almeno ogni
tre anni le definizioni, i metodi di misurazione e gli obiettivi.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni che offre il servizio
di telefonia vocale è tenuto a fornire, compatibilmente con la
fattibilità tecnica e la convenienza economica, le prestazioni
supplementari elencate nell'allegato I, punto 1, conformemente alle norme
tecniche specificate nell'art. 14.
3. Ogni organismo di telecomunicazioni può fornire
i servizi e le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, punto
2, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art.14, anche mediante
la stipula di accordi commerciali con altri organismi e, se del caso,
con altri soggetti che forniscono il servizio o la prestazione supplementare,
in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.
4. L'Autorità provvede affinché le date proposte
per l'introduzione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 3 e
di ulteriori nuove prestazioni supplementari vengano fissate e pubblicate,
ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera b), su proposta degli organismi
di telecomunicazioni, tenendo conto del grado di sviluppo della rete,
della domanda di mercato e dei progressi in materia di normalizzazione.
5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto al
rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio
1994, in merito alla adozione e dalla pubblicazione della propria carta
dei servizi.
6. Ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita
reti pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi accessibili al
pubblico è tenuto a trasmettere semestralmente all'Autorità,
tenendo conto delle norme internazionali, una relazione contenente dati
consuntivi sulla qualità dei servizi resi ed a fornire ogni indicatore
utile nonché elementi di raffronto con il semestre precedente.
Art. 11.
Numerazione
1. L'Autorità definisce, previa consultazione degli
organismi di telecomunicazioni, i piani e le procedure in materia di numerazione
in modo da garantire un'effettiva concorrenza attraverso l'assegnazione
di numeri o serie di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazioni
nei rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'art. 2.
2. L'Autorità, se necessario, nel rispetto dei criteri
richiamati nel comma 1, può disporre una diversa assegnazione di
numeri o di serie di numeri. Questi non possono essere oggetto di cessione
tra organismi di telecomunicazioni senza l'assenso dell'Autorità.
3. Ogni organismo di telecomunicazioni cui è stata
attribuita una serie di numeri è tenuto a non operare indebite
discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire
l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni. L'assegnazione
dei numeri o serie di numeri è fatta dall'Autorità su richiesta
degli operatori di telecomunicazioni autorizzati ai sensi dell'art.2,
comma 3 e dell'art. 6 previa corresponsione di un apposito contributo.
Con provvedimento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento e da pubblicare ai sensi dell'art.19, comma 3, lettera
b), l'Autorità determina l'importo di tale apposito contributo
e le modalità e le condizioni di pagamento. Tale apposito contributo
è finalizzato esclusivamente a coprire i costi di gestione del
procedimento amministrativo collegato alla richiesta di assegnazione dei
numeri nonché delle attività di controllo ad essa relative.
4. L'Autorità predispone immediatamente uno studio
finalizzato a garantire la disponibilità di numeri adeguati per
tutti i servizi di telecomunicazioni. A tal fine, l'Autorità provvede
a censire i numeri disponibili sulla base del piano di numerazione nazionale
vigente, comprendendovi anche quelli eventualmente ad oggi non utilizzati
all'interno dei distretti telefonici esistenti, anche al fine di garantire
la immediata disponibilità di archi di numerazione. L'Autorità
si adopera affinché il nuovo piano di numerazione nazionale sia
definito immediatamente ed assicura che venga realizzato senza indugio
ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1999. A tale scopo è costituito
con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione per la normativa
tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni incaricata degli adempimenti
al riguardo richiesti.
5. Al fine di garantire la piena interoperabilità
delle reti e dei servizi su scala europea, l'Autorità rappresenta
la posizione nazionale in seno agli organismi internazionali in cui vengono
adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili
sviluppi del settore in Europa.
6. L'Autorità dispone la realizzazione entro il 31
dicembre 1997 di uno studio per garantire condizioni eque, non discriminatorie,
trasparenti ed obbiettive per l'uso di alcuni prefissi o di alcuni codici
abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per servizi di interesse
pubblico generale (i numeri verdi, i servizi di addebito a chiosco, i
servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire,
al più tardi entro l'1 gennaio 1998, l'effettiva applicazione della
funzione di selezione dell'operatore (easy access). L'Autorità
entro l'1 gennaio 2000 promuove condizioni eque, non discriminatorie,
trasparenti ed obiettive per consentire l'effettiva applicazione della
funzione di preselezione dell'operatore (equal access).
7. L'Autorità promuove altresì la pubblicazione
dei principali elementi del piano di numerazione nazionale e delle relative
modifiche nel rispetto dei limiti riguardanti la sicurezza nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).
8. Gli organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere,
nei tempi più brevi possibili, all'introduzione della portabilità
del numero affinché gli utenti finali che ne facciano richiesta
possano conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica
pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che
fornisce il servizio. In ogni caso gli organismi di telecomunicazioni
devono garantire che detta prestazione sia disponibile almeno nei maggiori
centri abitati entro l'1 gennaio 2001.
Art. 12.
Esigenze fondamentali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
1, lettera c), nei casi di interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni
e di prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
devono essere rispettate, anche sulla base di appropriate norme tecniche,
le seguenti esigenze fondamentali:
a ) sicurezza delle operazioni di rete: ogni organismo di
telecomunicazioni è tenuto ad adottare, anche su richiesta dell'Autorità,
le misure necessarie a garantire il mantenimento della disponibilità
delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico in caso di guasto catastrofico della rete o in
casi di forza maggiore e sottopone annualmente all'Autorità un
piano di attuazione di tali misure. Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate,
gli organismi interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il
servizio al massimo livello possibile e per rispondere alle priorità,
di volta in volta, definite dall'autorità competente. Motivi di
sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo a restrizioni
all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa o delle altre
reti pubbliche di telecomunicazioni, salvo le situazioni di emergenza
sopra richiamate, nel qual caso l'organismo di telecomunicazioni può
adottare le seguenti misure intese a salvaguardare la sicurezza di funzionamento
della rete: interruzione del servizio; limitazione delle funzioni del
servizio; diniego di accesso alla rete e al servizio a nuovi utenti. Ogni
organismo di telecomunicazioni istituisce procedure per informare immediatamente
gli utenti e l'Autorità dell'inizio e della fine della situazione
di emergenza, nonché del carattere e della portata delle restrizioni
temporanee e di fornitura del servizio. La necessità di rispondere
a dette priorità non costituisce un valido motivo per rifiutare
la negoziazione delle condizioni dell'interconnessione. L'Autorità,
anche su richiesta delle parti interessate, si accerta che le condizioni
di interconnessione legate alla sicurezza delle reti al verificarsi di
un incidente non siano sproporzionate né discriminatorie e si fondino
su criteri obiettivi individuati in precedenza;
b ) mantenimento dell'integrità della rete: ogni
organismo di telecomunicazioni adotta, anche su richiesta dell'Autorità,
le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'integrità
delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La necessita di mantenere l'integrità
delle reti non rappresenta una giustificazione valida: per rifiutare di
negoziare le condizioni di interconnessione; per imporre restrizioni all'accesso
e all'uso della rete telefonica pubblica fissa e delle altre reti pubbliche
di telecomunicazioni; per salvaguardare tra l'altro le apparecchiature
di rete, il software o i dati memorizzati. Le eventuali restrizioni, limitate
allo stretto necessario ai fini del normale funzionamento delle reti,
sono basate su criteri obiettivi e applicate in modo non discriminatorio.
Coerentemente a quanto sopra, l'Autorità vigila affinché
le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare l'integrità
delle reti siano proporzionate e non discriminatorie e si fondino su criteri
obiettivi individuati in precedenza;
c ) interoperabilità dei servizi: l'Autorità
può imporre condizioni negli accordi di interconnessione e di accesso
alla rete onde garantire l'interoperabilità dei servizi, ivi comprese
le condizioni destinate a garantire una qualità soddisfacente da
punto a punto. Tra dette condizioni figurano l'adozione di norme tecniche
o di specifiche tecniche. Per il servizio di telefonia vocale non è
consentito imporre altre restrizioni di uso per motivi attinenti all'interoperabilità
dei servizi se l'apparecchiatura terminale è stata omologata sulla
base della procedura nazionale o di quella comunitaria. Le condizioni
relative all'interoperabilità dei servizi prescritte dall'Autorità
nei contratti che concernono l'interconnessione delle reti pubbliche o
l'accesso speciale alle reti devono essere pubblicate;
d ) protezione dei dati: nelle materie trattate dal presente
regolamento si applica la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996
n. 675 e n. 676, nonché alle successive disposizioni che saranno
emanate in materia, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
2. L'Autorità, qualora ritenga necessario imporre
condizioni basate sulle esigenze fondamentali negli accordi di interconnessione
e per l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa, provvede
alla loro pubblicazione secondo quanto previsto nell'articolo 19, comma
3, lettera b).
Art. 13.
Diritti di passaggio e condivisione di impianti
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi
25 e 26, le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico
non operano discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti
di passaggio per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni.
L'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature deve essere
realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualità estetica dei
luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata
e di beni pubblici.
2. Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che
fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di
sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può
ricorrere a una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà,
l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali
competenti, possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprietà
con altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni
e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando
quanto previsto al comma 1.
3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di
passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni
anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità
e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono
disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate
in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è
possibile.
4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture
sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate.
L'Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta
di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni
in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe
adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è
data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni
possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso
comune delle strutture e delle proprietà.
Art. 14.
Norme tecniche - Omologazioni
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti
pubbliche di telecomunicazioni o presta servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico è obbligato a tener conto delle norme pubblicate nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai fini dell'interfacciamento
tecnico armonizzato, per la fornitura della rete aperta, per l'accesso
alla rete, per l'interconnessione e per l'interfunzionalita. In mancanza
di tali norme l'organismo è tenuto a fornire interfacce tecniche
di interconnessione e di accesso e di funzioni di rete rispondenti alle
seguenti norme o specifiche tecniche:
a ) norme europee adottate dagli organismi europei di normazione
quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o il
Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CEN/CENELEC), oppure, in assenza di tali norme;
b ) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'UIT
(Unione internazionale delle telecomunicazioni), dall'ISO (Organizzazione
internazionale perla normazione) o dalla CEI (Commissione elettrotecnica
internazionale), oppure, in assenza di tali norme;
c ) norme e specifiche nazionali.
2. Per la connessione delle apparecchiature terminali alle
reti pubbliche di telecomunicazioni si applicano le disposizioni di cui
alla legge 28 marzo 1991, n. 109, al decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, ed al decreto legislativo
12 novembre 1996, n. 614. Nei casi in cui l'apparecchiatura terminale
di utente non sia o non risulti più conforme alle condizioni di
omologazione, oppure presenti disfunzioni che possano danneggiare l'integrità
della rete o creare un rischio fisico per le persone, si applica la seguente
procedura:
a ) l'organismo di telecomunicazioni può sospendere
la fornitura del servizio fino a che il terminale non venga disconnesso
dal punto terminale di rete;
b ) l'organismo di telecomunicazione informa immediatamente
l'utente e l'Autorità della sospensione, specificando i motivi
della stessa;
c ) non appena l'utente abbia assicurato che la predetta
apparecchiatura terminale è stata disconnessa dal punto terminale
di rete, la fornitura del servizio è ripristinata tempestivamente
e ne viene data idonea informazione.
Art. 15.
Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle comunicazioni
1. Per le problematiche attinenti alle misure di sicurezza
adottate dai fornitori di telecomunicazione accessibili al pubblico, ai
dati personali relativi agli utenti e agli abbonati, all'identificazione
della linea chiamante e della linea collegata, nonché alle chiamate
a fini pubblicitari, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31
dicembre 1996, n.675 e n.676 e nei relativi decreti legislativi di attuazione.
Art. 16.
Rapporti con gli utenti
1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce servizi
accessibili al pubblico mediante reti di telecomunicazioni o sistemi di
comunicazioni mobili è tenuto:
a ) ad utilizzare idonei schemi contrattuali con clausole
riferite alla descrizione degli specifici servizi forniti, ai relativi
livelli qualitativi che devono essere rispettati, al mancato pagamento
delle fatture, a qualsiasi conseguente interruzione del servizio o disconnessione
ed alle modalità di presentazione e trattazione dei reclami. Tali
misure garantiscono che le eventuali sospensioni dal servizio siano limitate,
per quanto tecnicamente possibile, al solo servizio interessato dal mancato
pagamento e che l'utente ne sia opportunamente preavvisato;
b ) a fornire diversi livelli analitici di fatturazione
dettagliata su richiesta dell'utente, tenendo conto della sviluppo della
rete o del sistema di telecomunicazioni e nel rispetto della vigente legislazione.
Le fatture dettagliate devono indicare adeguatamente la composizione degli
addebiti. Le chiamate gratuite per l'utente, comprese le chiamate di emergenza,
non compaiono nella fattura;
c ) a fornire, su richiesta, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 12, comma 2, le informazioni complete e aggiornate concernenti
l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa e del servizio
di telefonia vocale, in conformità al contenuto dell'allegato L;
per i servizi di comunicazioni mobili l'allegato L costituisce utile riferimento;
d ) a comunicare agli utenti ed all'Autorità informazioni
sulle modifiche delle offerte di servizi esistenti e sulle nuove offerte
con almeno un mese di anticipo;
e ) ad indicare all'utente che ha chiesto il collegamento
alla rete telefonica pubblica fissa la data di attivazione del servizio.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni informa gli utenti,
su richiesta, in merito a norme o specifiche tecniche, in base alle quali
sono forniti i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni supplementari.
3. Ogni organismo di telecomunicazioni deve garantire che
le offerte di servizi esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo
periodo di tempo e che la cessazione di un'offerta o un cambiamento che
ne modifichi il possibile uso possano aver luogo solo dopo adeguato periodo
di preavviso stabilito dall'Autorità. Tale preavviso è comunicato
agli utenti interessati a cura dell'organismo di telecomunicazioni.
4. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad
informare in anticipo gli utenti, con mezzi adeguati, dei periodi in cui
l'accesso o l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni può
essere limitato o precluso a causa di interventi programmati di manutenzione.
5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad
includere negli schemi di contratto le clausole contenute nella carta
dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 5, relativamente al servizio
minimo fornito, alle modalità di indennizzo e di rimborso in caso
di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto,
salva l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento
in caso di danno derivante da inadempimento.
6. L'Autorità può proporre la modifica delle
condizioni contrattuali e delle condizioni di indennizzo e di rimborso
applicate dagli organismi di telecomunicazione. I contratti devono contenere
indicazioni riguardanti modalità per avviare procedure di conciliazione
per la risoluzione di controversie.
Art. 17.
Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica
1. L'Autorità provvede affinché:
a ) l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale
sia reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla
rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta,
e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente;
b ) per ciò che riguarda i diritti degli abbonati
relativamente all'inserzione dei relativi nominativi negli elenchi, si
osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e
n. 676 e relativi decreti legislativi di attuazione.
2. Ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili
ed accessibili a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su
richiesta, le basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri
abbonati al servizio di telefonia vocale anche al fine di consentire la
realizzazione di elenchi telefonici generali.
3. Ogni organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili,
anche telematicamente, al centra elaborazione dati del Ministero dell'Interno
gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico
prepagato della telefonia mobile.
4. L'Autorità dispone affinché siano messi
a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di
soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero
che di distribuzione e copertura geografica, dai quali sia possibile effettuare
anche chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate
di emergenza e le altre chiamate di emergenza sono gratuite.
5. L'Autorità promuove l'introduzione graduale di
apparecchi telefonici pubblici a pagamento armonizzati, incluse le interfacce
di rete, conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC.
6. Le schede telefoniche prepagate armonizzate, da utilizzare
negli apparecchi telefonici a pagamento armonizzati nell'ambito dei Paesi
dell'Unione europea, devono essere conformi alle relative norma ETSI/CEN/CENELEC.
Un riferimento alle norme armonizzate europee relative alle schede e alle
apparecchiature deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera b).
Art. 18.
Conciliazione e risoluzione delle controversie
1. L'Autorità stabilisce procedure di conciliazione
facilmente accessibili e poco onerose per un'equa, tempestiva e trasparente
composizione delle controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazioni
e fra organismi di telecomunicazioni tra di loro. In caso di mancato accordo
l'Autorità definisce il contenzioso mediante un atto vincolante
tra le parti.
2. Un utente o un organismo di telecomunicazioni può,
qualora la controversia interessi organismi di telecomunicazioni appartenenti
ad altri Stati membri, ricorrere alla procedura di conciliazione mediante
notifica scritta all'Autorità nazionale ed alla Commissione europea.
Per le controversie riguardanti la competenza del comitato ONP, l'Autorità
nazionale o la Commissione possono, se ritengono che vi siano i presupposti
per un riesame, rinviare il caso al presidente del comitato ONP, come
descritto al comma 10.
3. L'Autorità può intervenire d'ufficio in
qualsiasi momento ed è tenuta a farlo, se richiesta da una delle
parti, per le seguenti materie:
a ) accordi di interconnessione: fermo quanto previsto all'articolo
4 può indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo
di interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o più
parti dell'accordo medesimo devono rispettare o, in via eccezionale, può
richiedere modificazioni degli accordi di interconnessione gia conclusi,
ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e
per garantire l'interoperabilità dei servizi a beneficio degli
utenti;
b ) accordi di accesso speciale alla rete: fermo quanto
previsto all'articolo 5, può intervenire senza indugio, nell'interesse
degli utenti, allo scopo di garantire che gli accordi di accesso speciale
alla rete contengano condizioni rispondenti ai principi di cui al medesimo
articolo 5 e prevedano la conformità alle norme applicabili, l'osservanza
dei requisiti essenziali e il mantenimento della qualità da un
punto terminale di rete all'altro.
4. I provvedimenti dell'Autorità, adeguatamente motivati,
e le condizioni fissate dalla stessa sono rese pubbliche secondo le modalità
dell'articolo 19, comma 3, lettera b).
5. In caso di controversia in materia di interconnessione
tra organismi di telecomunicazioni, su richiesta di una delle parti, l'Autorità
si adopera per risolvere dette controversie anche in conformità
alle procedure richiamate al comma 1. A tal fine l'Autorità tiene
conto, tra l'altro, di quanto segue:
a ) interesse degli utenti;
b ) obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione;
c ) interesse a promuovere offerte di mercato innovative
e ad offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di telecomunicazioni
a livello nazionale e comunitario;
d ) disponibilità di alternative valide, dal punto
di vista tecnico ed economico, all'interconnessione o all'accesso speciale
richiesti;
e ) interesse a garantire disposizioni in materia di parità
di accesso;
f ) necessita di conservare l'integrità della rete
pubblica di telecomunicazioni e l'interoperabilità dei servizi;
g ) tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili
per soddisfarla;
h ) posizioni relative di mercato delle parti;
i ) interesse pubblico;
l ) promozione della concorrenza;
m ) necessità di garantire il servizio universale.
6. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche
di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
non abbiano interconnesso le loro strutture, l'Autorità, nel rispetto
del principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti,
può imporre agli organismi interessati di interconnettere le loro
strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali e può
fissare le condizioni dell'interconnessione.
7. In caso di controversia in materia di interconnessione
fra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dal rispettivo
Stato, ciascuna parte può deferire la controversia alla propria
Autorità, sempreché la controversia non sia di competenza
di un'unica Autorità nazionale che operi in base al comma 5. Le
Autorità interessate alla vertenza coordinano la loro attività
per risolvere la controversia sempre nel rispetto dei principi di cui
al comma 5.
8. Se le autorità nazionali di regolamentazione interessate
non concordano tra di loro una soluzione della controversia entro sei
mesi dal suo deferimento, una di esse può avvalersi della procedura
descritta al comma 9, inviando una comunicazione scritta alla Commissione;
di essa trasmette copia per conoscenza alle parti e alle autorità
nazionali di regolamentazione interessate. La decisione della Commissione
ha forza vincolante solo in caso di accordo di tutte le parti.
9. Nel caso di cui al comma 8, il presidente del comitato
ONP, verificato che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello
nazionale, avvia la seguente procedura:
a ) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due
membri del comitato ONP, da un rappresentante delle autorità nazionali
di regolamentazione interessate, dal presidente stesso o da altro funzionario
della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto
dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci
giorni dalla sua convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro può
decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la
consulenza di uno o due esperti;
b ) il ricorrente, le autorità nazionali di regolamentazione
degli Stati membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati
hanno la possibilità di presentare osservazioni in forma scritta
ed orale al gruppo di lavoro;
c ) il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto
un accordo tra le parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento
della notifica di cui al comma 8. Il presidente provvede ad informare
il comitato ONP dei risultati di questa procedura affinché quest'ultimo
possa esprimere il suo parere.
Art. 19.
Pubblicazione
1. L'Autorità provvede alla predisposizione delle
procedure di rilascio delle licenze individuali per la prestazione del
servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle
reti pubbliche di telecomunicazioni, dandone preventiva comunicazione
alla Commissione. Tali procedure saranno pubblicate senza indugio dopo
l'entrata in vigore del regolamento.
2. L'Autorità provvede affinché i principi
applicati per la ripartizione dei costi relativi alla fornitura del servizio
universale siano accessibili al pubblico.
3. L'Autorità provvede alla pubblicazione:
a ) di una relazione annuale che riporti il costo calcolato
degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti
dalle parti interessate;
b ) delle informazioni di cui: all'articolo 4, commi 4,
6, 7, 14 e 17; all'articolo 5, comma 4; all'articolo 6, commi 20, 21 e
23; all'articolo 10, comma 4; all'articolo 11, commi 3 e 7; all'articolo
12, comma 2; all'articolo 17, comma 5; all'articolo 18, comma 4;
c ) degli uffici e degli orari nei quali gli interessati,
a domanda e senza spese, possono attingere le informazioni aggiornate
relative alle materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9;
d ) delle informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni
generali;
e ) del piano annuale di ripartizione delle frequenze riservate
ai servizi di comunicazioni mobili e personali e dei programmi di ampliamento
e di assegnazione di tali frequenze, rendendo il piano stesso disponibile
a richiesta.
4. L'Autorità, di propria iniziativa o su domanda
di un soggetto interessato, se constata che il numero di licenze individuali
può essere aumentato, pubblica tale informazione.
5. L'Autorità vigila sull'obbligo degli organismi
di telecomunicazioni di pubblicare informazioni aggiornate ed adeguate
alle esigenze della clientela circa le condizioni tecniche ed economiche
di accesso alla rete telefonica pubblica fissa ed ai servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico.
Art. 20.
Sistemi di comunicazioni mobili e personali
1. L'Autorità rilascia le licenze individuali per
la gestione dei sistemi mobili operanti in base allo standard DCS 1800,
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 8 e dall'articolo 6.
2. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma
7, l'Autorità rilascia le licenze individuali perle applicazioni
di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni - telepoint; in particolare
l'utilizzazione della standard DECT è ammessa, previo rilascio
di licenza individuale:
a ) per l'accesso alle reti di telecomunicazioni;
b ) per la prestazione dei servizi mobili senza filo offerti
al pubblico in ambito locale.
3. Non sono fissate restrizioni sull'abbinamento di tecnologie
o sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature
multistandard. L'Autorità, nel consentire l'abbinamento, accerta
che sia garantita la concorrenza tra organismi di telecomunicazioni nei
mercati interessati.
4. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento
dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono provvedere
direttamente alla installazione delle infrastrutture occorrenti per il
funzionamento del sistema di comunicazioni mobili e personali, nonché
richiedere all'Autorità l'assegnazione, a titolo oneroso, delle
frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.
5. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento
dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono impiegare
anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso
in comune delle infrastrutture, di altri impianti e siti, limitatamente
alle attività oggetto della licenza.
6. La sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT
è subordinata ad autorizzazione provvisoria dell'Autorità.
Art. 21.
Norme finali
1. Il presente regolamento lascia impregiudicate:
a ) le norme specifiche gia adottate in materia di diffusione
di programmi audiovisivi destinati al pubblico nonché del relativo
contenuto;
b ) le misure adottate in materia di difesa e per motivi
di pubblico interesse, segnatamente in relazione alla moralità
pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attività
criminali, e all'ordine pubblico;
c ) le disposizioni in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed in particolare
la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e 676, nonché
le attribuzioni demandate al Garante per la protezione dei dati personali
anche riguardo alla tematica della sicurezza.
2. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento,
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni.
Continuano in particolare ad applicarsi, per le finalità di cui
all'articolo 6, commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell'Autorità,
le disposizioni di cui all'articolo 188 del codice postale.
3. Sono subordinati ad autorizzazione generale ovvero a
licenza individuale, secondo le disposizioni del presente Regolamento,
l'installazione di infrastrutture e l'esercizio di servizi di telecomunicazioni
ad uso privato di cui alle seguenti partizioni del libro quarto del codice
postale: titolo primo, capo quarto; titolo terzo, capo secondo; titolo
quarto, capo secondo.
4. Le concessioni e le autorizzazioni ad uso privato sono
adeguate in sede di rinnovo, ovvero, in ogni tempo, su iniziativa dell'Autorità.
5. I titolari di concessioni ad uso privato ovvero di autorizzazioni
gia rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
possono ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo
6, alle condizioni ivi stabilite per l'uso proprio, istituzionale ovvero
per l'offerta a terzi o al pubblico.
6. Il Gestore, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento, dovrà proporre all'Autorità le
condizioni tecniche ed amministrative che consentano di applicare ai servizi
radiomobili in tecnica DCS 1800 il principio in base al quale spetta al
Gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata stabilire
le condizioni economiche di offerta. Detta proposta dovrà ispirarsi,
tra l'altro, ai seguenti criteri direttivi:
a ) indipendenza delle condizioni economiche di offerta
dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti
servizi o prestazioni supplementari;
b ) salvaguardia delle concorrenzialità del mercato
dei servizi radiomobili;
c ) assoluta trasparenza di applicazione delle condizioni
economiche agli utenti;
d ) coerenza con le convenzioni vigenti per l'espletamento
dei servizi radiomobili.
Art. 22.
Attribuzioni dell'Autorità
1. Fermo quanto previsto dal presente regolamento, l'ulteriore
disciplina e le relative modalità di applicazione concernenti le
seguenti materie sono determinate dall'Autorità:
a ) individuazione dei soggetti aventi notevole forza di
mercato;
b ) metodi di finanziamento degli oneri derivanti dall'obbligo
di fornitura del servizio universale;
c ) accordi di interconnessione e relative informazioni;
d ) condizioni di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni;
e ) condizioni per il rilascio di autorizzazioni generali
e licenze individuali;
f ) individuazione dei casi in cui, in relazione alla presentazione
della dichiarazione prevista dall'articolo 6, comma 3, è consentito
il contestuale avvio del servizio;
g ) contributi e diritti per i procedimenti di rilascio
di autorizzazioni e di licenze;
h ) condizioni economiche dei servizi;
i ) qualità dei servizi;
l ) numerazione;
m ) ripartizione delle frequenze;
n ) modalità di sperimentazione dei servizi;
o ) modalità di irrogazione delle sanzioni.
Art. 23.
Competenze
1. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni competente per i settori oggetto del presente
regolamento ed alla definizione delle corrispondenti attribuzioni, le
funzioni ed i poteri previsti dal medesimo regolamento competono al Ministero
delle comunicazioni.
2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, operano, con oneri a carico del bilancio
del Ministero delle comunicazioni e presso il Ministero stesso, due commissioni
con poteri consultivi competenti l'una nel settore dei sistemi e dei servizi
di comunicazioni mobili e personali, l'altra nel settore delle reti e
dei servizi diversi. Tali commissioni sono costituite dai rappresentanti
dei fornitori di servizi, delle associazioni degli utenti e da personalità
qualificate nominate dal Ministro delle comunicazioni.
3. Le commissioni di cui al comma 2 possono essere consultate
dal Ministro delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni su tutte le questioni attinenti le procedure di rilascio
delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali, le modifiche
delle condizioni tecniche relative all'installazione delle reti, le specifiche
disposizioni tecniche ed economiche relative alla prestazione di servizi
nel settore di competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 settembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maccanico, Ministro delle comunicazioni
ALLEGATO A
Reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico
Parte I
Rete telefonica pubblica fissa
Per rete telefonica pubblica fissa si intende la rete pubblica
commutata di telecomunicazioni per il trasferimento tra punti di terminazione
di rete in postazioni fisse di fonia e di informazioni audio nella larghezza
di banda di 3,1 kHz; detta rete supporta tra l'altro:
a) la telefonia vocale;
b) le comunicazioni fax del gruppo III, in base alle raccomandazioni
dell'UIT-T della serie-T;
c) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso
modem ad una velocità minima di 2400 bit/s, in base alle raccomandazioni
dell'UIT-T della "serie V".
Per servizio telefonico pubblico fisso si intende la fornitura
agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio per effettuare e
ricevere chiamate nazionali e internazionali; include laccesso ai
servizi di emergenza, la fornitura dei servizi tramite operatore, la fornitura
dellelenco abbonati, i servizi di informazione abbonati, la fornitura
di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio
a condizioni speciali e la fornitura di prestazioni speciali per gli utenti
disabili o con particolari esigenze sociali.
L'accesso allutente finale avviene attraverso uno
o più numeri attribuiti nellambito del piano nazionale di
numerazione.
Parte 2
Sistemi di linee affittate
Per sistemi di linee affittate si intendono 1e infrastrutture
di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissione trasparente
fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta,
cioè le funzioni di commutazione che possono essere controllate
dallutente nellambito della fornitura della linea affittata.
Parte 3
Sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico
Per rete pubblica di telefonia mobile si intende una rete
telefonica pubblica in cui i punti terminali di rete sono costituiti dallantenna
fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate
dagli utenti mobili.Per servizio pubblico di telefonia mobile si intende
un servizio di telefonia che consiste, in tutto o in parte, nello stabilire
radiocomunicazioni con un utente mobile e che utilizza, in tutto o in
parte, una rete pubblica di telefonia mobile.
ALLEGATO B
Organismi con diritti e obblighi di negoziare l'interconnessione
Il presente allegato riguarda gli organismi tenuti a fornire
agli utenti capacità di rete, commutata e non, da cui dipende lofferta
dei servizi di telecomunicazioni; sul rispetto dellobbligo vigila
lAutorità.
Tali organismi sono:
1. organismi che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche
fisse o mobili e prestano servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti
terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri nellambito
del piano nazionale di numerazione. Per controllo dei mezzi di accesso
ad un punto terminale di rete sintende la possibilità di
controllare i servizi di telecomunicazioni disponibili per lutente
finale in quel punto terminale di rete e la possibilità di negare
ad altri fornitori di servizi laccesso allutente finale in
quel punto terminale di rete. Il controllo dei mezzi di accesso comporta
il controllo del collegamento fisico con lutente finale, con o senza
cavo, e la possibilità di modificare o revocare i numeri nazionali
necessari per accedere al punto terminale di rete dellutente finale;
2. organismi che forniscono linee affittate;
3. organismi autorizzati in ambito nazionale a fornire circuiti
internazionali di telecomunicazioni tra i Paesi dellUnione europea
e i Paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso;
4. organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni
autorizzati ad interconnettersi.
ALLEGATO C
Elenco, a titolo esemplificativo, di elementi per la determinazione delle
condizioni economiche di interconnessione
Le condizioni economiche per l'interconnessione sono stabilite
dalle parti che stipulano un apposito accordo.
La struttura delle condizioni economiche è articolata
in categorie, quali quelle destinate a remunerare:
a) la realizzazione iniziale dellinterconnessione
fisica, ossia la fornitura dellinterconnessione specifica richiesta,
quali la fornitura di apparecchiature e di risorse particolari, le prove
di compatibilità;
b) la locazione delle apparecchiature e delle risorse fisiche
o strumentali;
c) i servizi accessori e supplementari (ad esempio, l'accesso
ai servizi di consultazione elenchi, l'assistenza dell'operatore, la raccolta
di dati, il calcolo delle tariffe, la fatturazione, i servizi basati sulla
commutazione ed i servizi avanzati);
d) il convogliamento del traffico da e verso la rete interconnessa
ed i costi, ad esempio, di commutazione e trasmissione che possono essere
calcolati al minuto e sulla base della capacità supplementare di
rete richiesta.
Le componenti delle condizioni economiche consistono nei
singoli prezzi stabiliti per ciascuna sezione o struttura di rete fornita
al soggetto interconnesso.
Le condizioni economiche di interconnessione includono,
secondo il principio della proporzionalità, una percentuale equa
dei costi congiunti e comuni e dei costi sostenuti per fornire la parità
di accesso e la portabilità dei numeri, oltrechè dei costi
connessi con il rispetto dei requisiti essenziali.
ALLEGATO D
Contenuto degli accordi di interconnessione
Parte 1
LAutorità può fissare in anticipo i
seguenti elementi riguardanti gli accordi di interconnessione:
a) risoluzione delle controversie;
b) accesso agli accordi di interconnessione e pubblicazione,
anche periodica, degli stessi;
c) parità di accesso e portabilità dei numeri;
d) condivisione delle strutture, ivi compresa l'ubicazione;
e) mantenimento delle esigenze fondamentali;
f) attribuzione ed uso dei numeri, compreso laccesso
ai servizi di consultazione elenchi, ai servizi di emergenza e ai numeri
paneuropei;
g) mantenimento della qualità del servizio da punto
terminale a punto terminale;
h) determinazione, se del caso, della parte scorporata delle
condizioni economiche di interconnessione che rappresenti un contributo
alla copertura del costo netto degli obblighi di servizio universale.
Parte 2
Gli accordi di interconnessione stipulati fra le parti contengono
i seguenti elementi:
a) descrizione dei servizi di interconnessione da offrire;
b) condizioni di pagamento, ivi comprese procedure di fatturazione;
c) ubicazione dei punti di interconnessione;
d) norme tecniche di interconnessione;
e) prove di interoperabilità;
f) misure per la conformità ai requisiti essenziali;
g) diritti di proprietà intellettuale;
h) definizione e limitazione della responsabilità
e dei risarcimenti;
i) definizione delle condizioni economiche di interconnessione
e relativa evoluzione nel tempo;
1) procedura di risoluzione delle controversie tra le parti
prima di adire l'autorità;
m) durata e rinegoziazione degli accordi;
n) procedure in caso di proposte di modifica alle offerte
di reti o di servizi di una delle parti;
o) raggiungimento della parità di accesso;
p) uso comune delle strutture;
q) accesso a servizi accessori, supplementari ed avanzati;
r) gestione del traffico e della rete;
s) mantenimento e qualità dei servizi di interconnessione;
t) riservatezza sulle parti non pubbliche degli accordi;
u) formazione del personale.
ALLEGATO E
Quadro di riferimento per l'applicazione delle condizioni di fornitura
1. Interfacce tecniche armonizzate e funzioni di rete
Per la determinazione delle condizioni di fornitura si tiene
conto del seguente schema riguardante la definizione delle specifiche
tecniche delle interfacce e delle funzioni di rete:
a) per i servizi e per le reti esistenti sono adottate le
specifiche dinterfaccia esistenti applicabili in base allarticolo
14, comma 1;
b) per i servizi nuovi e per il potenziamento dei servizi
esistenti sono adottate, preferibilmente, le interfacce esistenti applicabili
in base allarticolo 14, comma 1; in caso contrario, sono indicati
i miglioramenti e le specifiche delle nuove interfacce;
c) per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è
già cominciato il programma di normalizzazione, va tenuto conto,
al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle
funzioni di rete, dei requisiti di fornitura.
Le proposte di fornitura debbono, se possibile, essere conformi
alle norme dellETSI e tener conto delle raccomandazioni internazionali
dellUIT/T.
2. Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione
Le condizioni di fornitura e di utilizzazione dei servizi,
nella misura in cui sono necessarie, sono:
a) condizioni di fornitura:
- tempo normale di allacciamento,
- tempo normale di riparazione,
- qualità del servizio, in particolare disponibilità
e qualità della trasmissione,
- manutenzione e gestione della rete;
b) condizioni di utilizzazione:
- condizioni di accesso alla rete,
- condizioni di uso in compartecipazione,
- condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza
delle comunicazioni.
3. Principi armonizzati delle condizioni economiche
I principi armonizzati delle condizioni economiche debbono
essere coerenti con i principi enunciati dall'articolo 7. In particolare
le condizioni economiche:
a) debbono essere basate su criteri obiettivi e debbono
in linea generale essere orientate ai costi;
b) debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure
adeguate;
c) al fine di consentire agli utenti di scegliere tra i
singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente,
debbono essere sufficientemente disaggregate, conformemente alle norme
in materia di concorrenza. Le prestazioni supplementari introdotte per
fornire specifici servizi complementari debbono, di norma, essere fatturate
indipendentemente dalle prestazioni globali e dalla trasmissione propriamente
detta;
d) debbono essere non discriminatorie e garantire la parità
di trattamento, salve le limitazioni conformi alle norme vigenti.
I costi di accesso alle risorse di rete o ai servizi debbono
rispettare i principi anzidetti nonché le norme del trattato in
materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di
un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate, della
necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati
e del finanziamento del servizio universale.
Possono essere fissate altre condizioni economiche per tener
conto, specialmente, del maggiore o minore volume di traffico in diversi
periodi di tempo, a condizione che il differenziale sia giustificato commercialmente
e non in contrasto con i principi sopra esposti.
4. Approccio armonizzato per l'instradamento in base al
numero, all'indirizzo e alla denominazione.
Lapproccio armonizzato per linstradamento in
base al numero o all'indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette
la selezione della o delle destinazioni di un servizio, di un fornitore
di servizi o di un operatore di rete.
L'applicazione dellapproccio armonizzato per la numerazione,
per lindirizzamento e, ove possibile, per la denominazione è
essenziale per garantire linterconnessione degli utilizzatori da
terminale a terminale a livello europeo nonchè per linteroperabilità
dei servizi. L'assegnazione di numeri, indirizzi e nomi deve essere corretta,
adeguata e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.
ALLEGATO F
Condizioni previste per le autorizzazioni generali e le licenze individuali
1. In generale, le condizioni per il conseguimento delle
autorizzazioni generali, possono riguardare:
1.1. le esigenze fondamentali;
1.2. la fornitura delle informazioni necessarie per verificare
lottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici;
1.3. la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali
nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare
che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino
distorsioni della concorrenza;
in particolare, nel caso di fornitura di servizi di telecomunicazione
a disposizione del pubblico:
1.4. luso efficace ed effettivo della capacità
di numerazione;
1.5. la protezione degli utenti e degli abbonati al fine
di assicurare l'uguaglianza di trattamento per quanto riguarda:
1.5.1 lapprovazione preliminare da parte dellAutorità
stessa dei contratti tipo per abbonati,
1.5.2 la fornitura di fatture dettagliate e documentate,
1.5.3 la istituzione di una procedura per dirimere le controversie,
1.5.4 la pubblicizzazione delle variazioni delle condizioni
di accesso, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla
qualità ed alla disponibilità del servizio;
1.6. il contributo finanziario per la fornitura del servizio
universale ove previsto;
1.7. la disponibilità della banca dati degli utenti
necessaria per la redazione dellelenco generale degli abbonati;
1.8. la fornitura dei servizi di emergenza;
1.9. l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità
dei servizi;
1.10 le disposizioni speciali per le persone disabili.
1.11 lo svolgimento di attività orientate allo sviluppo
della ricerca scientifica e tecnica , anche al fine di realizzare direttamente
e indirettamente iniziative di formazione in materia di telecomunicazione
ovvero il sostenimento di oneri da destinare a soggetti diversi dallorganismo
autorizzato per il perseguimento dei medesimi obiettivi.
2.0 Le condizioni per il rilascio delle licenze individuali,
in aggiunta a quelle di cui al punto 1, possono riguardare;
2.1. lattribuzione di diritti di numerazione in coerenza
con lo schema nazionale di numerazione;
2.2. la copertura geografica e della popolazione;
2.3. luso effettivo e la gestione efficace di frequenze
radio;
2.4. le esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale,
comprese le prescrizioni sull'accesso a terreni pubblici o privati e sull'ubicazione
e sull'uso comune delle strutture;
2.5. la durata delle licenze individuali tale da garantire
l'uso efficace delle frequenze radio e delle numerazioni nonchè
l'utilizzazione di terreni pubblici o privati;
2.6. la fornitura del servizio universale;
2.7. gli operatori che sono stati notificati tra quelli
aventi notevole forza di mercato significativa;
2.8. l'assetto societario, ivi compresa la solidità
finanziaria ed il grado di competenza tecnica del richiedente;
2.9. la qualità, la disponibilità e la continuità
del servizio e della rete;
2.10 la fornitura di linee affittate;
2.11 gli standard tecnici e di qualità definiti dallAutorità.
ALLEGATO G
Sistemi di contabilità dei costi
Gli elementi sottoelencati possono essere inclusi nel sistema
di contabilità dei costi soprattutto al fine di determinare il
listino di interconnessione.
Informazioni sulle condizioni economiche praticate per linterconnessione
debbono essere pubblicate ai fini della verifica di un calcolo equo e
adeguato delle condizioni economiche stesse.
Le informazioni riguardano:
1. i costi standard utilizzati: ad esempio, i costi interamente
distribuiti, i costi incrementali medi di lungo periodo, i costi marginali,
i costi unici, i costi diretti incorporati, ivi comprese le basi di costo
utilizzate, quali i costi storici fondati sulla spesa realmente sostenuta
o i costi preventivi basati sui costi previsti;
2. gli elementi di costo compresi nelle condizioni economiche
di interconnessione, compreso un margine di profitto ragionevole;
3. i gradi ed i metodi di attribuzione dei costi, ed in
particolare il trattamento dei costi congiunti e comuni;
4. le convenzioni contabili concernenti: i tempi per l'ammortamento
delle principali categorie di attività fisse; il trattamento di
altre voci di spesa importanti in termini di entrate rispetto al costo
capitale, quali programmi e sistemi informatici, ricerca e sviluppo, sviluppo
di nuove attività, costruzione diretta e indiretta, riparazioni
e manutenzione, addebiti per dilazione.
ALLEGATO H
Indicatori dei tempi di fornitura e di qualità del servizio,
definizioni e metodi di misura
Gli organismi di telecomunicazioni, di cui all'articolo
10, comma 1, debbono pubblicare gli obiettivi relativi ai seguenti parametri
di qualità:
Indicatore (nota 1)
Definizione
Metodo di misura
tempi di fornitura del collegamento iniziale ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
percentuale di guasti per linea di accesso ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
tempo di riparazione dei guasti ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
percentuale di chiamate a vuoto ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
tempo di collegamento ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
tempo di risposta dei servizi con operatore ETSI ETR 138 ETSI ETR 138
tempo di risposta dei servizi informazioni telefoniche dipende dal fornitore
dei servizi dipende dal fornitore dei servizi
percentuale di telefoni pubblici a moneta o a scheda funzionanti ETSI
ETR 138 ETSI ETR 138
accuratezza della fatturazione cfr. nota 2 cfr. nota 2
Nota 1
Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello
regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS
di Eurostat).
Nota 2
Si utilizza la definizione ed il metodo di misure che saranno definiti
dallAutorità fino a quando non ci sarà un metodo concordato
a livello europeo.
ALLEGATO I
Prestazioni supplementari
1. Prestazioni supplementari di cui all'articolo 10, comma
2:
a) funzionamento in DTMF (dual tone multifrequency): la
rete telefonica pubblica fissa consente luso degli apparecchi telefonici
che impiegano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual
tone multifrequency) con le tonalità definite nella raccomandazione
Q.23 dellUIT-T; le stesse tonalità vengono utilizzate per
la segnalazione da punto terminale a punto terminale sullintera
rete in ambito nazionale come pure tra gli Stati membri;
b) selezione diretta (DDI - direct dialling in): gli utenti
di un centralino privato (PABX) o di un analogo sistema privato possono
essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica
fissa, senza l'intervento delloperatore dello stesso centralino
privato;
c) rinvio automatico di chiamata: possibilità di
rinviare le chiamate in arrivo verso unaltra destinazione in ambito
nazionale o in un altro Stato membro se non si ottiene risposta, se il
numero è occupato o incondizionatamente. La prestazione deve essere
fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei
dati personali;
d) identificazione della linea chiamante: possibilità
di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire
la comunicazione. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle
norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Servizi e prestazioni di cui all'articolo 10, comma 3:
a) accesso su scala comunitaria di servizi di chiamata gratuita
tramite "numeri verdi": tali servizi devono includere servizi
di selezione mediante i quali il chiamante non deve sostenere tutto o
parte del costo totale della chiamata;
b) fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito
"a chiosco") su scala comunitaria: per fatturazione a sportello
unificato (servizio di addebito "a chiosco") si intende una
prestazione in cui le condizioni economiche di impiego del servizio accessibile
tramite una rete degli organismi di telecomunicazioni sono combinate con
le condizioni economiche di chiamata di rete ("servizio a tariffa
maggiorata");
c) trasferimenti della chiamata su scala comunitaria: possibilità
di trasferire una determinata chiamata a terzi in ambito nazionale o in
un altro Stato membro;
d) servizio di pagamento a carico del destinatario su scala
comunitaria per le chiamate con origine e destinazione allinterno
dellUnione europea: il servizio consente al destinatario, su richiesta
del chiamante e prima di stabilire la comunicazione, di accettare di sostenere
il costo della stessa;
e) identificazione delle linea chiamante su scala comunitaria:
possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante
prima di stabilire la comunicazione. La prestazione deve essere fornita
nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;
f) accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri:
gli utenti nazionali possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza
di un. altro Stato membro;
g) accesso ai servizi di consultazione dell'elenco abbonati
di altri Stati membri: possibilità, per gli utenti nazionali, di
chiamare il servizio di consultazione dellelenco abbonati di un
altro Stato membro.
ALLEGATO L
Informazioni da pubblicare
1. Nome e indirizzo dellorganismo o degli organismi
di telecomunicazioni:
nome e indirizzo della sede centrale dellorganismo
o degli organismi di telecomunicazione fornitori delle reti telefoniche
pubbliche fisse e dei servizi di telefonia vocale.
2. Servizi di telecomunicazioni offerti:
2.1. tipi di collegamento alla rete telefonica pubblica
fissa: è necessario specificare le caratteristiche tecniche delle
interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti ed il riferimento
alle norme nazionali e internazionali ed alle raccomandazioni internazionali
di cui allarticolo 14 del presente regolamento; in particolare:
- per le reti analogiche e numeriche:
a) interfaccia per linea singola,
b) interfaccia per più linee,
c) interfaccia per selezione diretta (DDI),
d) altre interfacce comunemente fornite;
- per le reti numeriche (ISDN):
a) interfacce a velocità di base e a velocità
primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione,
b) servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi
di telefonia vocale,
c) altre interfacce comunemente fornite;
- qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.
Gli organismi di telecomunicazione devono informare tempestivamente
i fornitori di apparecchiature terminali delle caratteristiche particolari
della rete che possono incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature
terminali omologate.
2.2. servizi telefonici offerti: descrizione del servizio
di telefonia vocale di base offerto, che specifichi le voci comprese nella
quota iniziale di abbonamento e nel canone di locazione periodico, quali
servizi tramite operatore, gli elenchi telefonici, la manutenzione;
descrizione delle prestazioni supplementari, incluse le
eventuali modalità di autoesclusione, e delle caratteristiche del
servizio di telefonia vocale le cui condizioni economiche sono separate
dallofferta di base con il riferimento alle norme ed alle specifiche
tecniche cui esse sono conformi ai sensi dellarticolo 14;
2.3. condizioni economiche: concernono l'accesso, l'impiego
e la manutenzione ed i regimi di riduzione;
2.4. politica di indennizzo e di rimborso: comprende la
descrizione dettagliata delle modalità di indennizzo o di rimborso
offerte;
2.5. tipi del servizio di manutenzione offerto;
2.6. procedura di ordinazione: comprende i punti di contatto
designati presso gli organismi di telecomunicazioni;
2.7. condizioni dei contratti standard: comprendono leventuale
periodo contrattuale minimo.
3. Prescrizioni relative alle licenze individuali:
deve essere fornita una chiara descrizione di tutte le condizioni
relative alle licenze individuali, comprese quelle che,incidono sugli
utenti, i fornitori di servizi, specificando i seguenti punti:
- informazioni sulle procedure delle condizioni di licenza;
- durata delle licenze individuali;
- elenco dei documenti che contengono le condizioni imposte
in materia di licenze individuali.
4. Condizioni di allacciamento di apparecchiature terminali:
queste devono comprendere una rassegna completa dei requisiti
per. le apparecchiature terminali, in linea con le disposizioni della
legge 28 marzo 1991, n. 109, del decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e del decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 614.
5. Restrizioni all'accesso e all'uso: le informazioni devono
comprendere le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti.
6. Parametri di valutazione delle prestazioni e della qualità
del servizio: le informazioni devono comprendere le definizioni, i metodi
di misurazione, gli obiettivi e i dati relativi alle prestazioni ottenute.
7. Obiettivi per l'introduzione di servizi, di funzioni,
di prestazioni supplementari e di condizioni economiche
8. Condizioni di accesso speciale alla rete
9. Descrizione del sistema di calcolo dei costi: la descrizione
deve essere comprensiva dellindirizzo a cui richiedere il sistema
di calcolo dei costi.
10. Principali elementi del piano di numerazione nazionale
11. Modalità di uso dellelenco abbonati
12. Procedura di conciliazione e di composizione delle controversie:
le informazioni devono comprendere indicazioni relative ai meccanismi
a disposizione degli utenti per la conciliazione e la composizione di
controversie con gli organismi di telecomunicazioni.
13. Procedura in caso di mancato pagamento della fattura
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