Legge 6 novembre 2003, n. 313
"Disposizioni per lattuazione del principio del pluralismo
nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre
2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Prima dellarticolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
è inserita la seguente rubrica:
«Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI
DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER
LA COMUNICAZIONE POLITICA».
2. Dopo larticolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è
inserito il seguente Capo:
«Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE EMITTENTI LOCALI
Art. 11-bis. - (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni
del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive
locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione
regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di
autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per
trasmettere in ambito nazionale.
Art. 11-ter. - (Definizioni) 1. Ai fini del presente Capo si
intende:
a) per emittente radiofonica e televisiva locale, ogni soggetto
destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo
di legittimazione allesercizio della radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale;
b) per programma di informazione, il telegiornale, il
giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto
informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato
dalla correlazione ai temi dellattualità e della cronaca;
c) per programma di comunicazione politica, ogni programma
in cui assuma carattere rilevante lesposizione di opinioni e valutazioni
politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque
consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se
conseguito nel corso di più trasmissioni.
Art. 11-quater. - (Tutela del pluralismo). 1. Le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso
la parità di trattamento, lobiettività, limparzialità
e lequità nella trasmissione sia di programmi di informazione,
nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi
di comunicazione politica.
2. Al fine di garantire la parità di trattamento e limparzialità
a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni
che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle
emittenti radiofoniche o televisive locali o dellascolto globale
televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni
uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere
acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana,
dellOrdine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni
abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione,
il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice
sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale
della stampa italiana, dellOrdine nazionale dei giornalisti, della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve
comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei
comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una
effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche
con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti
radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui allarticolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione
disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici
autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi
da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia
di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio
di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.
4. La Federazione nazionale della stampa italiana, lOrdine nazionale
dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione
dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è
immediatamente trasmesso allAutorità, che delibera entro
il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri
espressi.
5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma
2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato
con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dallAutorità.
Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano
provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro
delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di
autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia
nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali
il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto del Ministro delle comunicazioni.
Art. 11-quinquies. - (Vigilanza e poteri dellAutorità)
1. LAutorità vigila sul rispetto dei princìpi
contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione
di cui allarticolo 11-quater, nonchè delle disposizioni
regolamentari e attuative emanate dallAutorità medesima.
2. In caso di accertamento, dufficio o su denuncia da parte
di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli
utenti istituito presso lAutorità, di comportamenti in
violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di
cui allarticolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e
attuative di cui al comma 1, lAutorità adotta nei confronti
dellemittente ogni provvedimento, anche in via durgenza,
idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare,
se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo.
Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo,
lAutorità può disporre la sospensione delle trasmissioni
dellemittente per un periodo massimo di trenta giorni.
3. LAutorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti
adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in
caso di inottemperanza, irroga nei confronti dellemittente la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. I provvedimenti dellAutorità di cui al presente articolo
possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa
in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dellarticolo 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è
attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma.
Art. 11-sexies. - (Norme regolamentari e attuative dellAutorità)
1. LAutorità adegua le proprie disposizioni regolamentari
e attuative alle disposizioni del presente Capo.
Art. 11-septies. - (Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per
le emittenti locali) 1. A decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle
comunicazioni di cui al comma 5 dellarticolo 11-quater, cessano
di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni
di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4,
commi 3 e 5, e 8».
3. Prima dellarticolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
è inserita la seguente rubrica:
«Capo III
DISPOSIZIONI FINALI»
Art. 2.
1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui
al comma 5 dellarticolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, introdotto dallarticolo 1 della presente legge, alla medesima
legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dellarticolo 3 sono soppresse le parole: «o
a pagamento»;
b) il comma 5 dellarticolo 3 è abrogato;
c) al comma 6 dellarticolo 3 sono soppresse le parole: «la
denominazione messaggio autogestito gratuito o messaggio
autogestito a pagamento e»;
d) al comma 7 dellarticolo 3 è soppresso il secondo periodo;
e) i commi 6 e 7 dellarticolo 4 sono abrogati;
f) al comma 8 dellarticolo 4 sono soppresse le parole: «e
locali»;
g) allalinea del comma 4 dellarticolo 10, le parole: «da
3 a 7» sono sostituite dalle seguenti: « 3 e 4»;
h) alla lettera a) del comma 4 dellarticolo 10 sono soppresse
le parole: «o a pagamento».
Art. 3.
1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui
al comma 5 dellarticolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, introdotto dallarticolo 1 della presente legge, cessano
di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni
di cui allarticolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n.
515, come modificato dallarticolo 5 della medesima legge n. 28
del 2000.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.