Decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 15 settembre 2003
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, larticolo
41;
Vista la direttiva 2002/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa allaccesso alle reti di comunicazione
elettronica e alle risorse correlate, e allinterconnessione delle
medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi
di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti
ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica
(direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre
2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi
di comunicazione elettronica;
Visto il Codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, larticolo
2 bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.
447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dellUnione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni
della costituzione e della convenzione dellUIT, adottata a Ginevra
il 22 dicembre 1994, e ratificata dalla legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in
materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro
radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato
con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare larticolo
41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n.172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate
nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Comunicazioni in
data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata,
di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per
le politiche comunitarie , di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, delleconomia e delle finanze, della difesa, delle
attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti, dellambiente e della tutela del territorio, per linnovazione
e le tecnologie, e per gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo
Codice delle comunicazioni elettroniche
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto
con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un
operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva,
per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende,
tra laltro, laccesso: agli elementi della rete e alle risorse
correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature
con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare laccesso
alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per
fornire servizi tramite la rete locale; allinfrastruttura fisica,
tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software,
tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del
numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e
mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi
di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi
di rete privata virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore
destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni
casi lapparato radioelettrico può coincidere con la stazione
stessa.
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature
di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi
digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione
digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra
applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e
le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorità nazionale di regolamentazione: lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura
di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato,
ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti
i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica,
conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile
al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
i) Codice: il Codice delle comunicazioni elettroniche per
quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili allattività
lavorativa, commerciale o professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione,
la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta
rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche
di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per
consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti
del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti
da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti
interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. Linterconnessione
è una particolare modalità di accesso tra operatori della
rete pubblica di comunicazione;
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento
di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o
che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente
un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative
comunitarie o nazionali applicabili;
o) larga banda: lambiente tecnologico costituito da applicazioni,
contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente lutilizzo delle
tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature
terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione
generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente allarticolo
18, che comprendono lUnione europea o unimportante parte
di essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione
nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono
utilizzate per instradare le chiamate verso lubicazione fisica
del punto terminale di rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione
che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni
mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili,
i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione
specifica;
u) operatore: unimpresa che è autorizzata a fornire una
rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale labbonato
ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in
cui abbiano luogo la commutazione o linstradamento, il punto terminale
di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che
può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale.
Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale
di rete è costituito dallantenna fissa cui possono collegarsi
via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della
rete presso il domicilio dellabbonato al permutatore o a un impianto
equivalente nella rete telefonica fissa;
aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica
utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la
rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni
vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione
di dati, tra punti terminali di rete;
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata
installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali
radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e,
se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e
altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese
le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi,
i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in
cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via
cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione
elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono
o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio,
ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche
ai programmi;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio
di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio
dal titolare della relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma
a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione
di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi
di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi
che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione
elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;
sono inoltre esclusi i servizi della società dellinformazione
di cui allarticolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile
al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali
ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno
o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale
di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno
o più dei seguenti servizi: lassistenza di un operatore;
servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni
pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche;
la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze
sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo
che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed
editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico.
Il rapporto dimmagine 16:9 è il formato di riferimento
per i servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità
determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro
ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche,
offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica
secondo la quale laccesso in forma intelligibile ad un servizio
protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento
o ad unaltra forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica: uno o più trasmettitori o ricevitori
o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature
accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di
radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio
al quale partecipa in materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico
accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono
includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di
utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione
o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi
comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi
sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi
di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale
su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate
dagli utenti della televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dellinformazione,
definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme
speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di
programmi sonori e televisivi.
Art. 3
Principi generali
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle
persone nelluso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché
il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di
concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che
è di preminente interesse generale, è libera e ad essa
si applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa
e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute
pubblica e della tutela dellambiente e della riservatezza e protezione
dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni
regolamentari di attuazione.
Art. 4
Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione
elettronica
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica
è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera
circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente
garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento
dellintegrità e della sicurezza delle reti di comunicazione
elettronica;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime
di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi
di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese
che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti
dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione
della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica
è volta altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e
la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso ladozione
di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti
delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività
delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione
delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche
e private;
c) garantire losservanza degli obblighi derivanti dal regime
di autorizzazione generale per lofferta al pubblico di reti e
servizi di comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti
distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi
di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la
loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione
sociale ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile laccesso e linterconnessione
per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo
alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza
sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e
servizi di comunicazione elettronica e lutilizzo di standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica,
inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione
delluso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità
di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede
comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da
organismi internazionali cui lItalia aderisce in virtù
di convenzioni e trattati.
Art. 5
Regioni ed Enti locali
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze
legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome,
operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante
intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano,
in sede di Conferenza Unificata, di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata Conferenza
Unificata), le linee generali dello sviluppo del settore, anche
per lindividuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal
fine è istituito, nellambito della Conferenza Unificata,
avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare
il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare
dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare
le proposte da sottoporre alla Conferenza.
2. In coerenza con i principi di tutela dellunità economica,
di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nellambito
dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dallordinamento
della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con
quanto previsto dallordinamento comunitario ed al fine di rendere
più efficace ed efficiente lazione dei soggetti pubblici
locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici,
le Regioni e gli Enti locali, nellambito delle rispettive competenze
e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dellarticolo
117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione
elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate
nellambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche
al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione
di imprese;
b) agevolazioni per lacquisto di apparecchiature terminali dutente
e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a
larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi
di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche
localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione,
negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle
ricettive, turistiche ed alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone
anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito
modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone
rurali o geograficamente isolate.
3. Lutilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti
dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi
indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione
e proporzionalità.
4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento
alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le
parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto
a quelle già attribuite.
Art. 6
Misure di garanzia
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non
possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dallarticolo
2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera
esistente nella forma dellinfluenza dominante, salvo prova contraria,
allorché ricorra una delle situazioni previste dallarticolo
2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di
agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli
Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni
di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del
trattato sullUnione europea, se non nei limiti e alle condizioni
di cui al medesimo titolo V.
Capo II - FUNZIONI DEL MINISTERO E DELLAUTORITÀ ED ALTRE
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 7
Ministero e Autorità
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,
dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n.
3.
2. LAutorità è Autorità nazionale di regolamentazione
ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, come modificata dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16
gennaio 2003, n. 3.
3. LAutorità, in quanto Autorità nazionale di regolamentazione,
ed il Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure
espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi
di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza
e proporzionalità. Le competenze del Ministero, così come
quelle dellAutorità, sono notificate alla Commissione europea
e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
Art. 8
Cooperazione tra il Ministero, lAutorità e lAutorità
garante della concorrenza e del mercato
1. Il Ministero, lAutorità e lAutorità garante
della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione,
si scambiano le informazioni necessarie allapplicazione delle
direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono
le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza
cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
2. Il Ministero, lAutorità e lAutorità garante
della concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del Codice, nellambito dei rispettivi
ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure
di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse
comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini
ufficiali e siti Internet.
3. Il Ministero, lAutorità e lAutorità garante
della concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza
tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire
la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.
Art. 9
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dellAutorità
1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dellAutorità
adottati sulla base delle disposizioni del Codice sono devoluti alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza nei
giudizi di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile
dalle parti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con
sede in Roma; ai giudizi si applica larticolo 23 bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.
Art. 10
Comunicazione di informazioni
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica
trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie
al Ministero e allAutorità, per le materie di rispettiva
competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni
o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. Tali imprese
devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto
dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal
Ministero e dallAutorità. Le richieste di informazioni
del Ministero e dellAutorità sono proporzionate rispetto
allassolvimento dello specifico compito al quale la richiesta
si riferisce e sono adeguatamente motivate.
2. Il Ministero e lAutorità forniscono alla Commissione
europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie
a questultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce,
proporzionate rispetto allassolvimento di tali compiti. Su richiesta
motivata, le informazioni fornite al Ministero e allAutorità
possono essere messe a disposizione di unaltra Autorità
indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro
dellUnione europea, di seguito denominato Stato membro, ove ciò
sia necessario per consentire ladempimento delle responsabilità
loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo
richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorità che fornisce
le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione
di analoga Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni
trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità
riguardano informazioni precedentemente fornite da unimpresa su
richiesta del Ministero ovvero dellAutorità, tale impresa
deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da unAutorità di
regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate,
in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia
di riservatezza, il Ministero e lAutorità, nellambito
delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4. Il Ministero e lAutorità pubblicano le informazioni
di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare
un mercato libero e concorrenziale, nellosservanza della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.
5. Il Ministero e lAutorità pubblicano, entro e non oltre
novanta giorni dallentrata in vigore del Codice, le disposizioni
relative allaccesso del pubblico alle informazioni di cui al presente
articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso.
Ogni decisione di diniego dellaccesso alle informazioni deve essere
esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.
Art. 11
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli
articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e lAutorità,
quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice che
abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono
alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta
di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere
dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.
2. Il Ministero e lAutorità, entro e non oltre novanta
giorni dallentrata in vigore del Codice, nellosservanza
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono
pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura
che si applica, nellambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini
della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni
riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario,
relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato
nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.
3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la
proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione,
ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale
e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini
ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dellAutorità.
Art. 12
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. Il Ministero e lAutorità, nell'esercizio delle funzioni
di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di
cui allarticolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento
del mercato interno.
2. LAutorità coopera in modo trasparente con le Autorità
di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea
al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri,
delle disposizioni delle direttive comunitarie recepite con il Codice;
a tale scopo lAutorità si adopera al fine di pervenire
ad un accordo preventivo con le Autorità di regolamentazione
degli altri Stati membri e con la Commissione europea sui tipi di strumenti
e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nellaffrontare
determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3. Oltre alla consultazione di cui allarticolo 11, qualora lAutorità
intenda adottare un provvedimento che rientri nellambito degli
articoli 18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi tra Stati membri,
rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di
provvedimento, adeguatamente motivata, alla Commissione europea e alle
Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. LAutorità
non può adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine
di un mese dalla predetta informativa.
4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non può essere
adottata per ulteriori due mesi e lAutorità è tenuta
a rivedere la proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea
ne faccia richiesta entro tale termine, quando:
a) o abbia ad oggetto lidentificazione di un mercato di riferimento
differente da quelli di cui allarticolo 18;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia
individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere
di mercato, ai sensi dellarticolo 19, commi 4 , 5 o 7 e influenzi
gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa
creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilità
con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui
allarticolo 13.
5. LAutorità tiene in massima considerazione le osservazioni
delle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri e della
Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento
risultante e lo comunica alla Commissione europea.
6. In circostanze straordinarie lAutorità, ove ritenga
che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai
commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli
interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei
cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni
del Codice. LAutorità comunica immediatamente tali provvedimenti,
esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità
di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dellAutorità
di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati
o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai
commi 3 e 4.
Art. 13
Obiettivi e principi dellattività di regolamentazione
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice
e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e lAutorità,
nellambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure
ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali
di cui allarticolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Il Ministero e lAutorità nellesercizio delle
funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in massima considerazione
lobiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale,
nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione
tra imprese.
3. Il Ministero e lAutorità contribuiscono nellambito
delle loro competenze a promuovere la diversità culturale e linguistica
e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e lAutorità promuovono la concorrenza
nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,
nonché delle risorse e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il
massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della
concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di
infrastrutture e promuovendo linnovazione e lo sviluppo di reti
e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga
banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi
contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente
delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
5. Il Ministero e lAutorità, nellambito delle rispettive
competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura
di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati
e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dellaccesso e dellinterconnessione,
anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con
le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole
tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare
a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi
generali di cui allarticolo 4;
c) incoraggiando listituzione e lo sviluppo di reti transeuropee
e linteroperabilità dei servizi;
d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri
Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per
garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e lapplicazione
coerente del Codice.
6. Il Ministero e lAutorità, nellambito delle rispettive
competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale,
come definito dal Capo IV del Titolo II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei
loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure
semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di
un organismo indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati
personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare
garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici,
in particolare degli utenti disabili;
f) garantendo il mantenimento dellintegrità e della sicurezza
delle reti pubbliche di comunicazione;
g) garantendo il diritto allinformazione, secondo quanto previsto
dallarticolo 19 della Dichiarazione dei diritti delluomo.
7. Nellambito delle proprie attività il Ministero e lAutorità
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
8. LAutorità si dota, conformemente alle indicazioni recate
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di
analisi dellimpatto della regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dellAutorità deve recare
lanalisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.
Art. 14
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
1. Il Ministero e lAutorità, nellambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze
per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dellarticolo
13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero,
e dei piani di assegnazione, a cura dellAutorità, è
fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Il Ministero promuove larmonizzazione delluso delle
radiofrequenze nel territorio dellUnione europea in modo coerente
con lesigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente
e in conformità della decisione spettro radio n. 676/2002/CE.
3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento
in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso
delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente
assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti
su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità
ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga
tecnologia, con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre
frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato
alle disposizioni di cui allarticolo 25, comma 8.
4. Lintenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso
delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e allAutorità
ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso
del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita lAutorità,
comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza
da parte dellimpresa cedente, il nulla osta alla cessione dei
diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.
5. Il Ministero, allesito della verifica, svolta dallAutorità,
sentita lAutorità Garante della concorrenza e del mercato,
che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti
dei diritti duso, può apporre allautorizzazione,
se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui lutilizzazione
delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante lapplicazione
della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari,
i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dellutilizzo
di tali radiofrequenze.
Art. 15
Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
1. Il Ministero controlla lassegnazione di tutte le risorse nazionali
di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo
che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati. Il Ministero, altresì,
vigila sullassegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.
2. LAutorità stabilisce il piano nazionale di numerazione
e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi
di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da
assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare,
lAutorità vigila affinché loperatore cui sia
stato assegnato un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di
servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri
da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.
3. LAutorità pubblica il piano nazionale di numerazione
e le sue successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni
imposte da motivi di sicurezza nazionale.
4. LAutorità promuove larmonizzazione delle risorse
di numerazione allinterno dellUnione europea ove ciò
sia necessario per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della
numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le
numerazioni stesse sono disciplinate dal piano nazionale di numerazione.
6. Il Ministero e lAutorità, al fine di assicurare interoperabilità
completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni
internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione
di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica.
7. Per lespletamento delle funzioni di cui al presente articolo,
lIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione
presta la sua collaborazione allAutorità.
Art. 16
Separazione strutturale
1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati
in Italia o allestero anche a livello locale, non possono fornire
reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
se non attraverso società controllate o collegate, ai sensi dellarticolo
6, comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese
il cui fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura
di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale
sia inferiore a 50 milioni di euro.
3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al
pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione
del bilancio, i rendiconti finanziari dellimpresa sono elaborati
e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente
pubblicati. La revisione è effettuata in conformità alle
vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
TITOLO II - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO
Capo I - Disposizioni comuni
Art. 17
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. LAutorità nellaccertare, secondo la procedura
di cui allarticolo 19, quali imprese dispongono di un significativo
potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV
del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4.
2. Si presume che unimpresa disponga di un significativo potere
di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una
posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza
economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo
indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
3. LAutorità, nel valutare se due o più imprese
godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene
in massima considerazione le Linee direttrici della Commissione europea
per lanalisi del mercato e la valutazione del significativo potere
di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate le
linee direttrici.
4. Se unimpresa dispone di un significativo potere su un mercato
specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato
strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano
tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere
nellaltro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato
complessivo dellimpresa in questione.
Art. 18
Procedura per la definizione dei mercati
1. LAutorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche, di seguito denominate le raccomandazioni,
e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai
principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche
e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.
Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni,
lAutorità applica la procedura di cui agli articoli 11
e 12.
Art. 19
Procedura per lanalisi del mercato
1. LAutorità effettua, sentita lAutorità
garante della concorrenza e del mercato, lanalisi dei mercati
rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici.
2. Lanalisi è effettuata:
a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni
ed analisi già in possesso dellAutorità elaborate
conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta
giorni dalla loro pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
3. Quando lAutorità è tenuta, ai sensi degli articoli
44, 45, 66, 67, 68 e 69 a decidere in merito allimposizione, al
mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle
imprese, essa determina, in base allanalisi di mercato di cui
al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.
4. LAutorità, se conclude che un mercato è effettivamente
concorrenziale, non impone né mantiene nessuno degli obblighi
di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano già
in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca
per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi
è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante unanalisi dinamica, che un
mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, lAutorità
individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
conformemente allarticolo 17 e contestualmente impone a tali imprese
gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero
mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, lAutorità
tiene conto degli obiettivi e dei principi dellattività
di regolamentazione di cui allarticolo 13, ed in particolare di
quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando
distorsioni della concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della
Commissione europea, lAutorità effettua lanalisi
di mercato congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli
altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le
linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito allimposizione,
al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione
di cui al comma 3.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo
la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come
operatori che detengano una quota di mercato significativa nellambito
della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai
sensi dellallegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della
direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati
ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata
la procedura relativa allanalisi di mercato di cui al presente
articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati
ai fini del suddetto regolamento.
Art. 20
Normalizzazione
1. Il Ministero vigila sulluso delle norme e specifiche tecniche
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per
la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni
di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire linteroperabilità
dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.
2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano
adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove lapplicazione
delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.
In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove lapplicazione
delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dallUnione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dallOrganizzazione
internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica
internazionale (IEC).
Art. 21
Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale
1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento
in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, lAutorità,
sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni,
al pluralismo dei mezzi dinformazione e alla diversità
culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dellarticolo
20, comma 1:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da
rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale
interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare unAPI
aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate
destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme
di televisione digitale interattiva, a rispettare lAPI aperta
in conformità ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.
2. Fermo restando quanto disposto allarticolo 42, comma 2, lettera
b), lAutorità, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari
delle API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni
necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale
interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma
pienamente funzionale.
Art. 22
Procedure di armonizzazione
1. Il Ministero e lAutorità, nellassolvimento dei
propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni
della Commissione europea concernenti larmonizzazione dellattuazione
delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli
obiettivi di cui allarticolo 13. Qualora il Ministero o lAutorità
decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la
Commissione europea motivando le proprie decisioni.
Art. 23
Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o
servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi
derivanti dal Codice, lAutorità, a richiesta di una delle
parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima,
e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante
che risolve la controversia.
2. LAutorità dichiara la propria incompetenza a risolvere
una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti
vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione
della controversia, conformemente a quanto disposto dallarticolo
13. LAutorità comunica immediatamente alle parti la propria
decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro
quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa
non ha adito un organo giurisdizionale, lAutorità adotta
al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta
di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie lAutorità persegue
gli obiettivi di cui allarticolo 13. Gli obblighi che possono
essere imposti ad unimpresa dallAutorità nel quadro
della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni
del Codice.
4. La decisione dellAutorità deve essere motivata, nonché
pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dellAutorità
nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia
dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile
in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la
possibilità di adire un organo giurisdizionale.
Art. 24
Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui
almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente allapplicazione
del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità
di regolamentazione di un altro Stato membro, si applica la procedura
di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorità
nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi
in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli
obiettivi indicati dallarticolo 13. Qualsiasi obbligo imposto
ad unimpresa da parte dellAutorità al fine di risolvere
una controversia è conforme alle disposizioni del Codice.
3. LAutorità, congiuntamente allAutorità
di regolamentazione dellaltro Stato membro, dichiara la propria
incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante,
qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo
altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto
disposto dallarticolo 13. LAutorità e lAutorità
di regolamentazione dellaltro Stato membro, comunicano tempestivamente
alle parti la decisione. Se la controversia non è risolta dalle
parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non è stato
adito un organo giurisdizionale, lAutorità coordina i propri
sforzi con lAutorità di regolamentazione dellaltro
Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità
delle disposizioni di cui allarticolo 13.
4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità
di adire un organo giurisdizionale.
Capo II - Autorizzazioni
Art. 25
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
1. Lattività di fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica è libera ai sensi dellarticolo 3, fatte salve
le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative
che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di
Paesi non appartenenti allUnione europea o allo Spazio economico
europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze
della tutela dellambiente e della protezione civile, poste da
specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata
in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini
o imprese di Paesi non appartenenti allUnione europea, nel caso
in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate
dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane
salvo quanto previsto da trattati internazionali cui lItalia aderisce
o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica,
fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2,
o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad
un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione
di cui al comma 4.
4. Limpresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione
resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante
della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente
l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per
consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori
di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul
proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione
costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme
al modello di cui allallegato n. 9. Limpresa è abilitata
ad iniziare la propria attività a decorrere dallavvenuta
presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni
sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dellarticolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il
Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della
dichiarazione, verifica dufficio la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dellattività. Le imprese titolari
di autorizzazione sono tenute alliscrizione nel registro degli
operatori di comunicazione di cui allarticolo 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dellesercizio di una rete o dellofferta
di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in
ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno
90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine
è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dellofferta
di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni
e sono rinnovabili. Limpresa interessata può indicare nella
dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo
si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione
della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto
alla scadenza.
7. La scadenza dellautorizzazione generale coincide con il 31
dicembre dellultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche
parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero
nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri
oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione
della relativa istanza da parte dellimpresa cedente, può
comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo
allimpresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per
il rispetto delle condizioni di cui allautorizzazione medesima.
Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede
chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data
in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Art. 26
Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale
1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto
di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti
dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture,
in conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti
o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà
loro inoltre il diritto di:
a) negoziare linterconnessione con altri fornitori di reti e
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari
di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere laccesso
o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dellUnione europea,
alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni
che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio
nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del
Capo IV del presente Titolo.
Art. 27
Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre che il rischio
di interferenze dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze, luso delle frequenze
radio non è subordinato alla concessione di diritti individuali
di uso.
2. Qualora lutilizzo delle frequenze radio non sia subordinato
alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle
deriva dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso
sono in essa stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze
radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta,
ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione
elettronica in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli
articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione
che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità
delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri
vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque
non eccedente la durata dellautorizzazione generale.
5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa
vigente in materia di concessione di diritti di uso delle frequenze
radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo,
i diritti di uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti
e non discriminatorie. Nel caso delle frequenze radio il Ministero,
nel concedere i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa
del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente allarticolo
14.
6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio
può essere limitato solo quando ciò sia necessario per
garantire luso efficiente delle frequenze stesse in conformità
allarticolo 29 e allarticolo 14, comma 1.
7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione
di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le
disposizioni dellarticolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in
materia di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa,
entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici
nell'ambito del piano nazionale di numerazione ed entro sei settimane
nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito
del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non
pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili
al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle
frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta
incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita limpresa
interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento
delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre
dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle
frequenze radio e dei numeri.
9. Qualora lAutorità decida, previa consultazione delle
parti interessate ai sensi dellarticolo 11, che i diritti di uso
dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale
debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva
o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro
cinque settimane.
Art. 28
Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle
frequenze radio e dei numeri
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e
dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle
condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dellallegato
n. 1. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto
alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non
discriminatorie. Lautorizzazione generale è sempre sottoposta
alla condizione n. 11 della parte A dellallegato n. 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti
di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3,
43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del
servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del
presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti
e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire
la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale
è fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole
imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche
indicate nella parte A dellallegato n. 1 e non riproduce le condizioni
che sono imposte alle imprese in virtù di altre disposizioni
normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri
il Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle
parti B e C dellallegato n. 1.
Art. 29
Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per
le frequenze radio
1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero
dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio, lAutorità:
a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi
per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità
degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione
del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio
di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori,
l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo
11;
c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero
limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;
d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti,
proporzionati e non discriminatori;
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole
richiesta degli operatori interessati.
2. LAutorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori
diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione
ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali
diritti.
3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali
di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda
per la concessione dei diritti di uso e ne effettua lassegnazione
in base a procedure stabilite dallAutorità. Tali criteri
di selezione devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi
di cui allarticolo 13.
4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva
o comparativa, il Ministero, su richiesta dellAutorità,
proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27,
comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano
eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati,
senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.
5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilità
di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e
di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.
6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti
di uso delle frequenze radio in conformità allarticolo
14.
7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare
rilevanza nazionale, lAutorità può sottoporre al
Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri
incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto
attiene al bando ed al disciplinare di gara.
Art. 30
Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni
e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui
assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli
accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali
di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalità
stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso
di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i
requisiti nazionali relativi al diritto di uso delle frequenze radio
in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né
criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare
la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze
radio.
Art. 31
Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare
infrastrutture e dei diritti di interconnessione
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare
lesercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare
linterconnessione o di ottenere laccesso e linterconnessione
nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia
nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che loperatore
stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma
4, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti
o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale
è legittimata a richiedere tali diritti.
Art. 32
Osservanza delle condizioni dellautorizzazione generale, dei diritti
di uso e degli obblighi specifici
1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica
contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti
di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità
all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie
per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione
generale o dei diritti di uso ed allAutorità le informazioni
necessarie per leffettiva osservanza degli obblighi specifici
di cui all'articolo 28, comma 2.
2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di unimpresa
di una o più condizioni poste dall'autorizzazione generale o
relative ai diritti di uso, ovvero lAutorità accerta linosservanza
degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione
dellinfrazione accertata è notificata allimpresa,
con lintimazione di porre fine allinfrazione, ripristinando
la situazione precedente, entro un mese e linvito a presentare
eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere
abbreviato in ragione della reiterazione dellinfrazione o della
sua gravità. Limpresa può chiedere il differimento
del termine indicato, motivandolo adeguatamente.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio
allinfrazione accertata, ripristinando la situazione precedente,
il Ministero e lAutorità, nellambito delle rispettive
competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate
per assicurare losservanza delle condizioni di cui al comma 1.
Tali misure e le relative motivazioni sono notificate allimpresa
entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole
entro il quale limpresa deve rispettare le misure stesse.
4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due
volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale,
o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui
al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero
e lAutorità, nellambito delle rispettive competenze
di cui al comma 2, possono impedire a unimpresa di continuare
a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica,
sospendendo o revocando i diritti di uso.
5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero
e lAutorità, nellambito delle rispettive competenze
di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione
generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la
sicurezza pubblica, lincolumità pubblica o la salute pubblica,
o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, laccertamento ed il
perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi
ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica,
possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione
prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata
la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni
opportune. Ove necessario, il Ministero e lAutorità, nellambito
delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie.
6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate
ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo
9.
Art. 33
Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti
di uso e degli obblighi specifici
1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti
di uso o dellimposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, il Ministero e lAutorità non possono imporre
alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate
e oggettivamente giustificate:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle
condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della
condizione 7 della parte C dellallegato n. 1 e l'osservanza degli
obblighi indicati all'articolo 28, comma 2;
b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate
allallegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica
avviata di propria iniziativa dal Ministero e dallAutorità
nellambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero
o lAutorità abbiano comunque motivo di ritenere che una
data condizione non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione
dei diritti di uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui
prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per fini statistici specifici;
f) per consentire allAutorità di effettuare un'analisi
del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del
presente Titolo.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e
f) del comma 1 può essere richiesta prima dellinizio dellattività,
né come condizione necessaria per la stessa.
3. Quando il Ministero o lAutorità, nellambito delle
rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi
del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa
l'uso che intendono farne.
Art. 34
Diritti amministrativi
1. Oltre ai contributi di cui allarticolo 35, possono essere
imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione
generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi
che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per
la gestione, il controllo e lapplicazione del regime di autorizzazione
generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di
armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza
del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché
di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni
amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso
e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole
imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi
i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è
riportata nellallegato n. 10.
Art. 35
Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare
infrastrutture
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze
radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri
stabiliti dallAutorità.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura
prevista dallallegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per linstallazione,
su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica,
si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dellarticolo 93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati
allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui
all'articolo 13.
Art. 36
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni
generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture
possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e
in misura proporzionata. Il Ministero comunica lintenzione di
procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti
e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente
per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne
casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.
2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima
della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni
e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati
e previo congruo indennizzo.
Art. 37
Pubblicazione delle informazioni
1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione
di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle
autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda
dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero
sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorità competenti
e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati
di accedervi facilmente.
Art. 38
Concessioni e autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti
in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano
ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano,
salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice.
2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi
una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti
nelle autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita lAutorità,
può prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre nove
mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, a condizione di non
ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa
comunitaria. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione
di tale proroga, indicandone le ragioni.
3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione
per lautorizzazione riguardante laccesso a reti di comunicazione
elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei
eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di
un diritto di accesso a unaltra rete, e qualora le stesse non
abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli
prima della data di entrata in vigore del Codice, il Ministero può
sottoporre alla Commissione europea la richiesta di una proroga temporanea,
specificandone le condizioni e il periodo.
4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni
preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
Art. 39
Sperimentazione
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme
di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione
sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione
di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata
a dichiarazione preventiva. Limpresa interessata presenta al Ministero
una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante
della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente lintenzione
di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione
elettronica, conformemente al modello riportato nellallegato n.
12. Limpresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione
a decorrere dallavvenuta presentazione della dichiarazione. Ai
sensi dellarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione
della dichiarazione, verifica dufficio la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dellattività.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali,
della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusività né in relazione
al tipo di rete o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia
di utenza interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di
spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica,
l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) leventuale richiesta di concessione di diritti individuali
di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non
superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per lavvio
della stessa;
c) lestensione dellarea operativa, le modalità di
esercizio, la tipologia, la consistenza dellutenza ammessa che,
comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere
sperimentale del servizio;
d) leventuale previsione di oneri economici per gli utenti che
aderiscono alla sperimentazione;
e) lobbligo di comunicare allutente la natura sperimentale
del servizio e leventuale sua qualità ridotta;
f) lobbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione
al termine della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali
di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede,
entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di
numeri assegnati per scopi specifici nellambito del piano nazionale
di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze
radio assegnate per scopi specifici nellambito del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta,
il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita limpresa
interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento
delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre
dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di
cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con
sessanta giorni danticipo rispetto alla scadenza.
Capo III - ACCESSO ED INTERCONNESSIONE
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 40
Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione
1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni
tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione.
Loperatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso
o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione
ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca
una rete. LAutorità anche mediante ladozione di specifici
provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano
alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.
Art. 41
Diritti ed obblighi degli operatori
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto
e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello
stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità
dei servizi in tutta lUnione europea. Gli operatori offrono laccesso
e linterconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni
conformi agli obblighi imposti dallAutorità ai sensi degli
articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui allarticolo
13, comma 5, lettera b).
2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire
servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire
servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori
di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi televisivi
in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.
3. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni
da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi
in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni
esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e osservano in
qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni
trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate
ad altre parti, in particolare ad altre unità organizzative,
ad altre società consociate o partner commerciali, per i quali
esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.
Art. 42
Poteri e competenze dellAutorità in materia di accesso
e di interconnessione
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, lAutorità
incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione
e interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze
in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile
e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti
degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai
sensi dell'articolo 45, lAutorità può imporre:
a) lobbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti
finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già
previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella
misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e
valutati i servizi intermedi già resi disponibili;
b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse
di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli
utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati
nellallegato n. 2.
3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai
sensi dell'articolo 49 e qualora ciò sia necessario per garantire
il funzionamento normale della rete, lAutorità può
stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte
dal fornitore di servizi o dai beneficiari dellaccesso, ai sensi
della normativa comunitaria. Le condizioni che si riferiscono all'attuazione
di norme o specifiche tecniche sono conformi all'articolo 20.
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3
sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono
applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, lAutorità può intervenire
in materia di accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa
ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una
delle parti interessate. In questi casi lAutorità agisce
al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo
13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure
di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.
Sezione II - Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato
Art. 43
Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse
1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali
trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere
dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte
I.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità
può riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente
articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni
dell'articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare
le condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato, l'Autorità
verifica che una o più operatori di servizi di accesso condizionato
non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente,
può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente
alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino
pregiudicati da tale modifica o revoca:
a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi
e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo
81;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle
parti interessate con un congruo preavviso.
Art. 44
Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione
1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in
materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che
forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano
stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del
comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate
dallAutorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla
base della normativa previgente.
2. Conformemente alle disposizioni di cui allarticolo 19, lAutorità
effettua un'analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare
o revocare gli obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli
obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
Art. 45
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo
19, unimpresa sia designata come detentrice di un significativo
potere di mercato in un mercato specifico, lAutorità impone,
in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46,
47, 48, 49 e 50.
2. LAutorità non impone gli obblighi di cui agli articoli
46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità
al comma 1, fatte salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla
parte B dellallegato n. 1, quale applicata ai sensi dellarticolo
28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa
nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali
e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese
diverse da quelle cui è riconosciuto un significativo potere
di mercato;
c) lesigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre
agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in
materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli
articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea,
la quale adotta una decisione che autorizza o vieta ladozione
dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati
sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e
giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 e sono
imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), lAutorità notifica
alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare
o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente
alle procedure stabilite dall' articolo 12.
Art. 46
Obbligo di trasparenza
1. Ai sensi dellarticolo 45, lAutorità può
imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e
all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate
informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche,
caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e
per l'uso, prezzi.
2. In particolare, lAutorità può esigere che, quando
un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione
ai sensi dellarticolo 47 pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente
disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per
risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri
una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle
esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi.
L'Autorità con provvedimento motivato può imporre modifiche
alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal
presente Capo.
3. LAutorità può precisare quali informazioni pubblicare,
il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione
delle medesime.
4. In deroga al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi
di cui all'articolo 49 relativi all'accesso disaggregato alla rete locale
a coppia elicoidale metallica, lAutorità provvede alla
pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi
riportati nell'allegato n. 3.
Art. 47
Obbligo di non discriminazione
1. Ai sensi dell'articolo 45, lAutorità può imporre
obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e
all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare,
che loperatore applichi condizioni equivalenti in circostanze
equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti,
e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo
condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura
per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate
o dei propri partner commerciali.
Art. 48
Obbligo di separazione contabile
1. Ai sensi dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di
notifica, lAutorità può imporre obblighi di separazione
contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione
e dell'accesso. In particolare, lAutorità può obbligare
un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi
all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per
garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi
dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate
abusive. LAutorità può specificare i formati e la
metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza
degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, lAutorità
può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi
i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. LAutorità
può pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato
aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale
e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.
Art. 49
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
1. Ai sensi dell'articolo 45, lAutorità può imporre
agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare
l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare
qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione
di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero
lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio
e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori
può essere imposto, tra l'altro:
a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e
risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché
terze parti possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli
e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei
servizi o dei servizi di reti private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti,
inclusi condotti, edifici o piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti
l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse
per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori
di reti mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi
software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza
nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
2. LAutorità può associare agli obblighi di cui
al comma 1, condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.
3. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui
al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati
agli obiettivi definiti nell'articolo 13, lAutorità tiene
conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione
di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato,
tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso
in questione;
b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce
della capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto
dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.
Art. 50
Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità
dei costi
1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione
e di accesso lAutorità può imporre obblighi in materia
di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui lobbligo
che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre
di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del
mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che
loperatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello
eccessivamente elevato o comprimerli a danno dellutenza finale.
LAutorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore
e gli consente unequa remunerazione del capitale investito, di
volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti
per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.
2. LAutorità provvede affinché tutti i meccanismi
di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori
servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino
i vantaggi per i consumatori. Al riguardo lAutorità può
anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi
ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui
costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti.
Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, lAutorità
può approntare una metodologia di contabilità dei costi
indipendente da quella usata dagli operatori. LAutorità
può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri
prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. LAutorità provvede affinché, qualora sia imposto
un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura
di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri
quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione
degli stessi. La conformità al sistema di contabilità
dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti
interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.
È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità
al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti
ai sensi dallarticolo 34.
Art. 51
Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso
1. LAutorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei
confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il
prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. LAutorità
provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalità,
informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti
interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni
riservate e, in particolare, di segreti aziendali.
2. LAutorità trasmette alla Commissione europea copia
di tutte le informazioni pubblicate.
Art. 52
Notificazione
1. LAutorità notifica alla Commissione europea lelenco
degli operatori che ritiene dispongano di significativo potere di mercato
ai fini del presente Capo, nonché gli obblighi imposti nei loro
confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti degli
operatori e qualsiasi modifica tra gli operatori soggetti alle disposizioni
del presente Capo è notificata senza indugio alla Commissione
europea.
Capo IV - SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI
RETI E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Sezione I - Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di
natura sociale
Art. 53
Disponibilità del servizio universale
1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono
messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo
stabilito, a prescindere dallubicazione geografica dei medesimi.
Il Ministero vigila sullapplicazione del presente comma.
2. LAutorità determina il metodo più efficace e
adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo
accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza,
non discriminazione e proporzionalità. LAutorità
limita le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi
a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni
commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.
Art. 54
Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa
1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa
alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali
ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è
soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sullapplicazione
del presente comma.
2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere
chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile
e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite
nelle Raccomandazioni dellUIT-T, e deve essere tale da consentire
un efficace accesso ad Internet.
Art. 55
Elenco abbonati e servizi di consultazione
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli
utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza
in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata
dall'Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una
volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sullapplicazione del comma 1.
3. In considerazione dellesistenza sul mercato di diverse offerte
in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile,
dalla data di entrata in vigore del Codice, e fintantoché il
Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, al servizio
di consultazione degli elenchi di cui al comma 1, lettera b), non si
applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero
verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori
interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni
in materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi
telefonici accessibili al pubblico.
5. LAutorità assicura che le imprese che forniscono servizi
di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel
trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate
da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1
della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dallentrata
in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di
concerto con i Ministri della giustizia e dellinterno, previa
consultazione ai sensi dellarticolo 11, sono disciplinati gli
obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero, da parte
delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del
numero di cui allarticolo 80.
7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via
telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dellinterno
gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del
traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al
momento dellattivazione del servizio. Lautorità giudiziaria
ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi
in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dellinterno.
Art. 56
Telefoni pubblici a pagamento
1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dallAutorità,
le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per
soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di
copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità
per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio.
Il Ministero vigila sullapplicazione delle disposizioni del presente
comma.
2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Codice, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo
83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma
1 o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto
non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui allo stesso comma
1.
3. Le chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando
il numero di emergenza unico europeo 112 o altri numeri
di emergenza nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover
utilizzare alcun mezzo di pagamento. Il Ministero vigila sullapplicazione
del presente comma.
Art. 57
Misure speciali destinate agli utenti disabili
1. LAutorità adotta, ove opportuno, misure specifiche
per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso,
ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico,
compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi,
che sia equivalente a quello degli altri utenti finali.
2. LAutorità può adottare misure specifiche per
far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le
imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione della maggior
parte degli utenti finali.
Art. 58
Designazione delle imprese
1. LAutorità può designare una o più imprese
perché garantiscano la fornitura del servizio universale, quale
definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da
coprire lintero territorio nazionale. LAutorità può
designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi
elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del
territorio nazionale.
2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale
in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, lAutorità
applica un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente
e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori.
Il sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia
fornito secondo criteri di economicità e consente di determinare
il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente all'articolo
62.
3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom
Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale
quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull'intero
territorio nazionale.
Art. 59
Accessibilità delle tariffe
1. LAutorità vigila sull'evoluzione e il livello delle
tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 54, 55,
56 e 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti
dalle imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo
e al reddito dei consumatori.
2. LAutorità può prescrivere che le imprese designate
ai sensi dellarticolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule
tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali,
in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con
esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso e dall'uso
dei servizi telefonici accessibili al pubblico.
3. LAutorità può prescrivere alle imprese designate
soggette agli obblighi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare
tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio,
ovvero di rispettare limiti tariffari.
4. LAutorità provvede affinché, quando unimpresa
designata è tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe
comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare
limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e siano
pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione.
LAutorità può esigere la modifica o la revoca di
determinate formule tariffarie.
Art. 60
Controllo delle spese
1. Le imprese designate ai sensi dellarticolo 58, nel fornire
le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli
articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalità
di fornitura in modo tale che l'abbonato non sia costretto a pagare
prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili
per il servizio richiesto.
2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli
54, 55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici
di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano
sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione
ingiustificata del servizio.
3. LAutorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi
1 e 2 e può disporre che qualora le prestazioni di cui al comma
2 sono ampiamente disponibili, non si dà luogo allimposizione
degli obblighi di fornitura ivi prescritti.
Art. 61
Qualità del servizio fornito dalle imprese designate
1. LAutorità provvede affinché tutte le imprese
designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56,
57 e 59, comma 2, pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla
loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui
parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi
di misura stabiliti nell'allegato n. 6. Le informazioni pubblicate sono
comunicate anche all'Autorità.
2. LAutorità può inoltre specificare, previa definizione
di parametri idonei, norme supplementari di qualità del servizio
per valutare lefficienza delle imprese nella fornitura dei servizi
agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. LAutorità
provvede affinché le informazioni sullefficienza delle
imprese in relazione a detti parametri siano anchesse pubblicate
e messe a sua disposizione.
3. LAutorità specifica, con appositi provvedimenti, contenuto,
forma e modalità di pubblicazione delle informazioni, in modo
da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a
informazioni complete, comparabili e di facile impiego.
4. LAutorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese
assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'articolo
54. Nel fissare tali obiettivi, lAutorità tiene conto del
parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità
stabilite all'articolo 83.
5. LAutorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi
da parte delle imprese designate.
6. LAutorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento
degli obiettivi qualitativi da parte dell'impresa, misure specifiche
a norma del Capo II del presente Titolo. LAutorità può
esigere una verifica indipendente o una valutazione dei dati relativi
all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo scopo di garantire
l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione
dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.
Art. 62
Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale
1. Qualora lAutorità ritenga che la fornitura del servizio
universale di cui agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere
ingiustificato per le imprese designate a fornire tale servizio, prevede
il calcolo dei costi netti di tale fornitura. A tal fine, lAutorità
può:
a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti dellobbligo
del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali
derivanti all'impresa designata per la fornitura del servizio universale,
in base alle modalità stabilite nell'allegato n. 11;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale
individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo
58, comma 2.
2. I conti ovvero le altre informazioni su cui si basa il calcolo del
costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1,
lettera a), sono sottoposti alla verifica di un organismo indipendente
dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.
I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono
messi a disposizione del pubblico sul Bollettino ufficiale e sul sito
Internet dellAutorità. I costi derivanti dalla verifica
del servizio universale sono ricompresi nel fondo per il finanziamento
del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso
il Ministero, di cui allallegato n. 11.
Art. 63
Finanziamento degli obblighi di servizio universale
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo
62, lAutorità riscontri che unimpresa designata è
soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta dellimpresa
stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale
tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica utilizzando
il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio
universale, istituito presso il Ministero, di cui allallegato
n. 11.
2. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi
di cui agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente allarticolo
62. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dellallegato
n. 11, possono essere modificate, alloccorrenza, con provvedimento
dellAutorità, sentito il Ministero.
3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi
di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione
e proporzionalità, in conformità allarticolo 2,
commi 5, 6 e 7, dellallegato n. 11. Ogni anno, l'Autorità,
tenuto conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato,
può valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo
di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano
determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore,
tenendo conto della loro situazione finanziaria.
4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli
obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente
per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese
che non forniscono servizi nel territorio nazionale.
Art. 64
Trasparenza
1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto
degli obblighi di servizio universale, lAutorità pubblica
i principi di ripartizione dei costi di cui allarticolo 63 ed
il sistema applicato.
2. LAutorità, nel rispetto della normativa comunitaria
e nazionale sulla riservatezza, pubblica una relazione annuale che indichi
il costo degli obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli
effettuati, i contributi versati da ogni impresa interessata e gli eventuali
vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato limpresa o le
imprese designate per la prestazione del servizio universale.
Art. 65
Riesame dellambito di applicazione degli obblighi di servizio
universale
1. Il Ministero, sentita lAutorità, procede periodicamente
al riesame dellambito di applicazione degli obblighi di servizio
universale di cui al presente Capo, al fine di individuare, sulla base
degli orientamenti della Commissione europea e delle diverse offerte
presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità
e prezzo accessibile, a quali servizi, e in che misura, si applichino
le disposizioni di cui allarticolo 58. Il riesame è effettuato
per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del
Codice, e successivamente ogni due anni.
Sezione II
Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo
potere di mercato su mercati specifici
Art. 66
Verifica e riesame degli obblighi
1. Fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una
decisione ai sensi della procedura di cui al comma 2, restano fermi
gli obblighi preesistenti relativi:
a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso
e per l'uso della rete telefonica pubblica;
b) alla selezione o preselezione del vettore;
c) alle linee affittate.
2. LAutorità, secondo la procedura e i termini di cui
all'articolo 19, provvede ad effettuare un'analisi del mercato, per
decidere se mantenere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai
mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura
di cui all'articolo 12. Fino alleffettuazione di tale analisi,
conservano efficacia le deliberazioni adottate dallAutorità,
relativamente ai predetti obblighi, sulla base della normativa previgente.
Art. 67
Controlli normativi sui servizi al dettaglio
1. LAutorità, qualora in esito allanalisi del mercato
realizzata a norma dellarticolo 66, comma 2, accerti che un determinato
mercato al dettaglio identificato conformemente allarticolo 18
non è effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione
che gli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo o dallarticolo
69 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui allarticolo
13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese
che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato
al dettaglio ai sensi dellarticolo 17.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione
della concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla
luce degli obiettivi di cui allarticolo 13. Tali obblighi possono
includere prescrizioni affinché le imprese identificate non applichino
prezzi eccessivi, non impediscano lingresso sul mercato né
limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente
determinati utenti finali, non accorpino in modo indebito i servizi
offerti. Qualora le pertinenti misure relative alla vendita allingrosso,
alla selezione e alla preselezione del vettore non consentano di realizzare
lobiettivo di garantire una concorrenza effettiva e linteresse
pubblico, lAutorità, nellesercizio del proprio potere
di sorveglianza sui prezzi, può prescrivere a tali imprese di
rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare
le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi
su mercati comparabili.
3. LAutorità, a richiesta, comunica alla Commissione europea
informazioni in merito alle modalità di controllo sui servizi
al dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilità dei costi
impiegati da tali imprese.
4. LAutorità provvede affinché ogni impresa, soggetta
a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti
controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità
dei costi. LAutorità può specificare la forma e
il metodo contabile da utilizzare. La conformità al sistema di
contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente
dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dallAutorità.
LAutorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata
una dichiarazione di conformità.
5. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60, lAutorità
non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1
in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato
lesistenza di una concorrenza effettiva, anche mediante lanalisi
dinamica di cui allarticolo 19, comma 5.
Art. 68
Controlli sullinsieme minimo di linee affittate
1. L'Autorità qualora, in esito all'analisi di mercato realizzata
a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura
di parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate
non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi
significativo potere di mercato in tale mercato nella totalità
o in parte del territorio nazionale, in conformità all'articolo
17. L'Autorità impone a dette imprese obblighi relativi alla
fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come indicato nell'elenco
di norme pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
di cui allarticolo 20, nonché le condizioni indicate nell'allegato
n. 8 per detta fornitura in relazione a tali specifici mercati delle
linee affittate.
2. L'Autorità, qualora in esito all'analisi di mercato realizzata
a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che un mercato rilevante
per la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate è effettivamente
concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al comma 1 relativi a tale
specifico mercato.
3. L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche
armonizzate, nonché le norme correlate, sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nellambito dell'elenco
di norme di cui all'articolo 20.
Art. 69
Selezione del vettore e preselezione del vettore
1. LAutorità prescrive alle imprese che dispongono di
un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti
alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione,
a norma dell'articolo 66, comma 2, di consentire ai propri abbonati
di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi
telefonici accessibili al pubblico:
a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del
vettore;
b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità
di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un
codice di selezione del vettore.
2. Le richieste degli utenti relative all'attivazione di tali opzioni
in altre reti o secondo altre modalità sono esaminate con la
procedura di analisi del mercato stabilita dall'articolo 19 e attuate
conformemente all'articolo 49.
3. LAutorità provvede affinché i prezzi dell'accesso
e dell'interconnessione correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano
orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli abbonati non disincentivino
il ricorso a tali possibilità.
Sezione III - Diritti degli utenti finali
Art. 70
Contratti
1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la connessione
o l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare
contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi.
Il contratto indica almeno:
a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti
e il tempo necessario per l'allacciamento iniziale;
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;
d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità
secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in
merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione
dei servizi e del contratto;
f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili
qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio
previsto dal contratto;
g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione
delle controversie ai sensi dell'articolo 84.
2. LAutorità vigila sullapplicazione di quanto disposto
ai fini di cui al comma 1 e può estendere gli obblighi di cui
al medesimo comma affinché sussistano anche nei confronti di
altri utenti finali.
3. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di
comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione o accesso
alla rete telefonica pubblica devono contenere le informazioni elencate
nel comma 1. LAutorità può estendere tale obbligo
affinché sussista anche nei confronti di altri utenti finali.
4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali,
all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali.
Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a
un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del
loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino
le nuove condizioni.
5. Lutente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare
il servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la
morale o lordine pubblico o arrecare molestia o disturbo alla
quiete privata, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta
salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti.
6. Rimane ferma lapplicazione delle norme e delle disposizioni
in materia di tutela dei consumatori.
Art. 71
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
1. LAutorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate
in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali
vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili
al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori,
conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5.
2. LAutorità promuove la fornitura di informazioni che
consentano agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare
autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche
mediante guide interattive.
Art. 72
Qualità del servizio
1. LAutorità, dopo aver effettuato la consultazione di
cui allarticolo 83, può prescrivere alle imprese fornitrici
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare,
a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate
sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate,
a richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione.
2. LAutorità precisa, tra l'altro, i parametri di qualità
del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le
modalità della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali
abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione,
anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati
nell'allegato n. 6.
Art. 73
Integrità della rete
1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire l'integrità
della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti
gravi di rete o nei casi di forza maggiore o calamità naturali,
la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi
telefonici pubblici in postazione fissa. Le imprese fornitrici di servizi
telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa devono adottare
tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi
di emergenza.
Art. 74
Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale
di consumo
1. LAutorità vigila sull'interoperabilità delle
apparecchiature di televisione digitale di consumo, secondo le disposizioni
di cui all'allegato n. 7, e, se del caso, sentito il Ministero, definisce
le misure necessarie per garantirla.
Art. 75
Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi
1. LAutorità provvede affinché sia rispettato il
diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico
ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera
a).
2. LAutorità provvede affinché le imprese che assegnano
numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere
disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi
e di servizi di consultazione, in una forma concordata e a condizioni
eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.
3. LAutorità provvede affinché sia rispettato il
diritto degli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica
allaccesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi
di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 55, comma 1, lettera
b).
4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere
direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui allarticolo
55.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in
materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore
delle comunicazioni.
Art. 76
Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo
1. Il Ministero provvede affinché, oltre ad altri eventuali
numeri di emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione,
gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed
in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano
chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di
emergenza unico europeo 112. Le chiamate al numero di emergenza
unico europeo 112 devono ricevere adeguata risposta ed essere
trattate nel modo più conforme alla struttura dei servizi di
soccorso e in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche
delle reti. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita lAutorità
in merito alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti dallAutorità
nel piano nazionale di numerazione; in sede di prima applicazione sono
confermati i numeri di emergenza stabiliti dallAutorità
con la deliberazione 9/03/CIR.
2. Il Ministero provvede affinché, per ogni chiamata al numero
di emergenza unico europeo '112', gli operatori esercenti reti telefoniche
pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei
servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui sia
tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del
chiamante.
3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati
in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo
112.
Art. 77
Prefissi telefonici internazionali
1. Il prefisso 00 costituisce il prefisso internazionale
normalizzato. LAutorità può introdurre o mantenere
in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche
tra località contigue situate sui due versanti della frontiera
tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili
al pubblico ubicati in tali località sono adeguatamente informati
dell'esistenza di tali disposizioni.
2. LAutorità provvede affinché gli operatori esercenti
reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata
da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo, fatta salva
la loro esigenza di recuperare il costo dell'inoltro della chiamata
sulla loro rete.
Art. 78
Numeri non geografici
1. LAutorità provvede affinché gli utenti finali
di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, se
tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici attribuiti
sul territorio nazionale, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga,
per ragioni commerciali, di limitare l'accesso ai chiamanti situati
in determinate zone geografiche.
Art. 79
Fornitura di prestazioni supplementari
1. LAutorità può obbligare gli operatori esercenti
reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali
le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò è
fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.
2. LAutorità può decidere di non applicare il comma
1 nella totalità o in parte del territorio nazionale se ritiene,
tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali
prestazioni sia sufficiente.
3. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, lAutorità può
imporre alle imprese gli obblighi in materia di cessazione del servizio,
di cui all'allegato n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali.
Art. 80
Portabilità del numero
1. LAutorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi
telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia
mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri,
indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
2. Il comma 1 non si applica alla portabilità del numero tra
reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
3. LAutorità provvede affinché i prezzi dell'interconnessione
correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi
e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da
disincentivo alla richiesta di tali prestazioni.
4. LAutorità non prescrive tariffe al dettaglio per la
portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza,
ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni.
Art. 81
0bblighi di trasmissione
1. Eventuali obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi
radiofonici e televisivi sono disciplinati dalle disposizioni di legge
in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
Sezione IV - Disposizioni finali in materia di servizio universale e
di diritti degli utenti
Art. 82
Servizi obbligatori supplementari
1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza
Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari
rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti
dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non può
essere prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo
che preveda la partecipazione di specifiche imprese.
Art. 83
Consultazione dei soggetti interessati
1. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 11, il Ministero
e lAutorità, nellambito delle rispettive competenze,
tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione, del parere degli
utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti
disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono
reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti
ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare
quando hanno un impatto significativo sul mercato.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero
e dallAutorità, nellambito delle rispettive competenze,
possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi
di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale
delle prestazioni, elaborando, fra laltro, codici di condotta,
nonché norme di funzionamento e controllandone lapplicazione.
Art. 84
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. LAutorità, ai sensi dellarticolo 1, commi 11,
12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali
trasparenti, semplici e poco costose per lesame delle controversie
in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle
disposizioni di cui al presente Capo, tali da consentire un'equa e tempestiva
risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema
di rimborso o di indennizzo.
2. LAutorità, dintesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, anche ai sensi dellarticolo 1, comma 13, della legge
31 luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con lattuale dotazione
di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti
di bilancio e conseguente invarianza di spesa, a un adeguato livello
territoriale, di uffici e di servizi on-line per laccettazione
di reclami, incaricati di facilitare laccesso dei consumatori
e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.
3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri,
lAutorità si coordina con le altre Autorità di regolamentazione
interessate per pervenire alla risoluzione della controversia.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione
giudiziale delle controversie e, fino allattuazione di quanto
previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale
delle controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 85
Notifica alla Commissione europea
1. LAutorità notifica alla Commissione europea, provvedendo
poi ad aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali modifiche, lelenco
delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale
di cui allarticolo 58, comma 1.
2. LAutorità notifica alla Commissione europea lelenco
delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato ai
sensi delle disposizioni della Sezione II del presente Capo, nonché
gli obblighi ad esse prescritti conformemente alle disposizioni medesime.
Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza sugli obblighi prescritti
alle imprese o sulle imprese interessate ai sensi delle disposizioni
del presente Capo è notificato senza indugio alla Commissione
europea.
Capo V - Disposizioni relative a reti ed impianti
Art. 86
Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio
1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano
senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti,
pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89,
nellesaminare le domande per la concessione del diritto di installare
infrastrutture:
a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al
di sotto di esse, a un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche
di comunicazione;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di
esse, a un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica
diverse da quelle fornite al pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti
locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione
e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli
articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui allarticolo 16, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà
dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente
in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché
le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge
24 dicembre 1976, n. 898.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione
elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge
5 maggio 1989, n. 160, ed al Codice della navigazione.
6. LAutorità vigila affinché, laddove le amministrazioni
dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali,
ai sensi dellarticolo 6, comma 1, mantengano la proprietà
o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione
elettronica, vi sia uneffettiva separazione strutturale tra la
funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e
le funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori
di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni
di attuazione di cui allarticolo 4, comma 2, lettera a), della
legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad
uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati
territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato,
sulla base dei modelli A e B dellallegato n. 13. I soggetti interessati
alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono
al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il
Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi
telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.
Art. 87
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione
elettronica per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e
la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in
specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti,
di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio
base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti
di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione
digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze
sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a
larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate,
viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dellOrganismo
competente ad effettuare i controlli, di cui allarticolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto
con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione
al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture
di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a
tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio
abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato
n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici
e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche
di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta
a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche,
di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi
alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità
di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente
da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con
tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore
ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati,
è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme
ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al
modello B di cui all'allegato n. 13.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente
allOrganismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta
giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede
a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una
sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato
dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti
locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli
di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni
e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito
della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva
assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio
dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice,
le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di
cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica
delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti,
si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione
del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso
di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione
dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente
comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine
perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio
espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
Art. 88
Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione
di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono
tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti
dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato
n.13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria
delle aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una
sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o integrazione della documentazione
prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere
dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento
motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure
soggettive direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni
e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva
assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio
dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice,
le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione
degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del
suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite
di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della
domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento
con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza
di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di
attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza
inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati,
l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato
n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può
essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale
convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza
può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi
entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata
a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di
competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della
convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato
il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da unAmministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio
dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice,
le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità
è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari,
ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni
del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture
di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la
cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale,
i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta
pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie,
delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente
all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo
89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico
consultabile dai titolari dellautorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche
funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni
eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture
civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle
rispettive attività istituzionali.
Art. 89
Coubicazione e condivisione di infrastrutture
1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica
ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche
o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni
in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù
ed espropriazione di cui al presente Capo, lAutorità anche
mediante ladozione di specifici regolamenti incoraggia la coubicazione
o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione
di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto
2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli operatori
non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla
tutela dellambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza
o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale,
lAutorità può richiedere ed eventualmente imporre
la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione
fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica
o adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei
lavori, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione
ai sensi dellarticolo 11, stabilendo altresì i criteri
per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle
proprietà.
3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli
operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto
in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire
il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché
sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione
dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI
e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce
un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo
88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla
data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma
3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione
dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore
che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un
piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli
operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi
richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le
procedure stabilite all'articolo 88.
Art. 90
Pubblica utilità Espropriazione
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico,
ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per
la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica
utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie
di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica
utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano
motivi di pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla
realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può
esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere
esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare,
i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul
prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici
erariali competenti.
Art. 91
Limitazioni legali della proprietà
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui allarticolo
90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche
senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà
pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano
finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio
di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili
o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente
per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati
in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile
di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che
dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione
e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è
dovuta alcuna indennità.
6. Loperatore incaricato del servizio può agire direttamente
in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio
ed alla installazione delle infrastrutture.
Art. 92
Servitù
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti
al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere
considerate dallarticolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area
soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario
ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto
2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito
dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza
delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo
dei luoghi, è diretta allautorità competente che,
ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e
determina lindennità dovuta ai sensi dellarticolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 è integrata dallarticolo
3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è
ammesso ricorso ai sensi dellarticolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita
in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole
al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà
vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque
innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso
collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi
deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella
autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la
servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù
impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima,
è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso
per l'onere già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta
in via esclusiva al giudice amministrativo.
Art. 93
Divieto di imporre altri oneri
1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni
non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi
di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti
per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario,
dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche
specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione
e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti
dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può
essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n.
249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta
salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto
previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale
contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui
all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.
Art. 94
Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà
dei concessionari
1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione
elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea,
lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà
del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.
2. La servitù è imposta con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù,
il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dellAgenzia del
territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio
provinciale dellAgenzia del territorio, sentite le parti, esprime
il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi
al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo,
all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.
4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della
servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi
accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto
viene notificato alle parti interessate.
5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù
deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico
ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio
provinciale dellAgenzia del territorio competente sull'ammontare
dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere
all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale
per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse
ad interessare i cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva
comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare
la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche
e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi
ed altre cause di forza maggiore.
7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a
proprie spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento
sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostrada
è tenuto a mettere a disposizione.
8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di
cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si
applicano le norme di cui al presente Capo.
Art. 95
Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque
uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza
che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta
del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione
e distribuzione della energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dallispettorato
del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni
di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno
1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze
con linee di comunicazione elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo
113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che
abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti
organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare
non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.
4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee
di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario
sempre il preventivo consenso del Ministero che si riserva di esercitare
la vigilanza e gli opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi.
Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata,
può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo
progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono
essere delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze
con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta è
rilasciato dal capo dellispettorato del Ministero, competente
per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati
e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme
generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano
del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in
quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi
di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente
approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del
servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite
le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri
provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo
127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 96
Prestazioni obbligatorie
1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste
di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità
giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi e i modi sono
concordati con le predette autorità fino allapprovazione
del repertorio di cui al comma 2.
2. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate
in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità
ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici,
nonché il ristoro dei costi sostenuti. La determinazione dei
suddetti costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dallapplicazione
del listino di cui al comma 4. Il repertorio è approvato con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri
della giustizia e dellinterno, da emanarsi entro centottanta giorni
dallentrata in vigore del Codice.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio
di cui al comma 2, si applica larticolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e
6.
4. Fino allemanazione del decreto di cui al comma 2 continua
ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni
del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 104 del 7 maggio 2001.
5. Ai fini dellerogazione delle prestazioni di cui al comma 2
gli operatori hanno lobbligo di negoziare tra loro le modalità
di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e linteroperabilità
delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario
di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori,
su richiesta di uno di essi.
Art. 97
Danneggiamenti e turbative
1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo,
danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli
oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635,
secondo comma, n. 3, del Codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare
disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica
ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono
direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del
Ministero. La violazione del divieto comporta lapplicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
Art. 98
Sanzioni
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi
di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica
o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza
la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.500,00 ad euro 250.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità
del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o lesercizio
di impianti radioelettrici, la sanzione minima è di euro 5.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o lesercizio di impianti
di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione
da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi
di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo
ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è
punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore
è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio
dei diritti amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente
agli articoli 34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato
e comunque per un periodo non inferiore allanno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dallAutorità
giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero,
ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente,
a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare limpianto
ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più
di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica
o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in
difformità a quanto dichiarato ai sensi dellarticolo 25,
comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dallarticolo 32, ai soggetti
che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti,
alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti
dal Ministero o dallAutorità, gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.500,00 ad euro 115.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dallAutorità,
nellambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili
o fatti concernenti lesercizio delle proprie attività non
corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dallarticolo
2621 del Codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti
ai sensi del Codice dal Ministero o dallAutorità, gli stessi,
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se linottemperanza
riguarda provvedimenti adottati dallAutorità in ordine
alla violazione delle disposizioni relative ad imprese aventi significativo
potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore
al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nellultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione,
relativo al mercato al quale linottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9, e nelle ipotesi di mancato
pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli
34 e 35, nei termini previsti dallallegato n. 10, se la violazione
è di particolare gravità, o reiterata per più di
due volte in un quinquennio, il Ministero o lAutorità,
secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre
la sospensione dellattività per un periodo non superiore
a sei mesi, o la revoca dellautorizzazione generale e degli eventuali
diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero o lAutorità,
rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi
di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dellimpresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III
del presente Titolo, nonché nellarticolo 80 il Ministero
o lAutorità, secondo le rispettive competenze, comminano
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di
cui allarticolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. Se la violazione degli
anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata
per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può
disporre la sospensione dellattività per un periodo non
superiore a due mesi o la revoca dellautorizzazione generale.
In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte
A dellallegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dellautorizzazione
generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4,
5 e 8 dellarticolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio
e salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il
trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro
1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o lAutorità, secondo
le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.
17. Restano ferme per le materie non disciplinate dal Codice le sanzioni
di cui allarticolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
TITOLO III - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica
ad uso privato
1. Lattività di installazione di reti ed esercizio di
reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è
libera ai sensi dellarticolo 3, fatte salve le condizioni stabilite
nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni
legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare
per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea
o allo spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze
della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile,
della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da
specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata
in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini
o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in
cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal
presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo
quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da
specifiche convenzioni.
3. Lattività di installazione ed esercizio di reti o servizi
di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto
previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale
che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma
4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione
resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante
della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente
lintenzione di installare o esercire una rete di comunicazione
elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce denuncia di
inizio attività. Il soggetto interessato è abilitato ad
iniziare la propria attività a decorrere dallavvenuta presentazione.
Ai sensi dellarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla
presentazione della dichiarazione, verifica dufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dellattività. Sono
fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso
di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui allarticolo
105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti
di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in
più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché
contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una
parte di proprietà del privato con altra comune, purché
non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario,
possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché
collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che
consentano il passaggio pedonale o di mezzi.
Art. 100
Impianti di amministrazioni dello Stato
1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse
esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed allesercizio
di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di
frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente
alle caratteristiche tecniche dellimpianto ed alle modalità
di svolgimento del servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità
di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione
con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali
di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli
stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto
la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano
impianti di comunicazione elettronica.
Art. 101
Traffico ammesso
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può
utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni
riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare
traffico per conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica
emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni,
il Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari
di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico
di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni
di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone
e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma
2, sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito
il Consiglio superiore delle comunicazioni.
Art. 102
Violazione degli obblighi
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica
ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto duso della frequenza
da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica
ad uso privato, senza aver conseguito lautorizzazione generale,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00
a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una
somma pari ai contributi di cui allarticolo 116, commisurati al
periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non
inferiore allanno.
4. Leffettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad
uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento
di concessione del diritto duso di frequenza è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. Leffettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad
uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni
generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui
ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo,
sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono
sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo
previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dallautorità
giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero,
ove il trasgressore non provveda a disattivare limpianto ritenuto
abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore,
a suggellare, rimuovere o sequestrare limpianto stesso.
8. Laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle
sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.
Art. 103
Sospensione revoca decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi
compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, lautorizzazione
generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dellapplicazione
del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dallautorizzazione generale è pronunciata
quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
Capo II - CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
AD USO PRIVATO
Art. 104
Attività soggette ad autorizzazione generale
1. Lautorizzazione generale è in ogni caso necessaria
nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del
relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti
una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica
su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione
di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze
di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con
protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente
con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare
appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché
le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza.
In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT
o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1,
lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al
traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza
ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti
a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della
pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad
imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle
di spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti
riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza,
fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni
nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti
di una stessa nave;
2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle
attività sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle
attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente
ad esse collegate;
2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni
a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1)
a 2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione
della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni
(CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi allinstallazione o esercizio
di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero
reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli
specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di
tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima
distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla
raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi
dellarticolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai
sensi dellarticolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in banda cittadina CB,
sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità
di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere
non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto
di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi
o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane
fermo lobbligo di rendere la dichiarazione di cui allarticolo
145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi
ottici realizzati nel fondo ai sensi dellarticolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite,
per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione:
non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione
del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 106
Obblighi dei rivenditori
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti
devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio
non può essere impiegato senza lautorizzazione generale
di cui allarticolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi
di cui allarticolo 105.
Art. 107
Autorizzazione generale
1. Per conseguire unautorizzazione generale allespletamento
delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a),
il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una
dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 14, contenente
informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno
ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di
cui allallegato n. 25, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed
urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa
la domanda di concessione dei diritti duso di frequenza, corredata
dalla documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità
alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello
spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di
copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di
canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto
abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati
nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata
del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni
radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio
che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme
all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione
antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il Ministero entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa
di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto duso
delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il
quale ha titolo allesercizio dellautorizzazione generale
in concomitanza con lintervenuta comunicazione. Le determinazioni
del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli
eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente
al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali
dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio,
dallautorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto
individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo
104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero
una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato,
le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni
elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici
obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui allallegato
n. 25, nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza,
di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed
esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico,
ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto
abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme
all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione
antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di
rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo
relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili,
l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione,
se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa
tiene luogo dell'autorizzazione generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione
generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato
ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
9. Nei casi di cui allarticolo 104, comma 1, lettera c), numero
1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente
le informazioni di cui al modello riportato nellallegato n. 18.
10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2),
il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente
le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per
la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate
dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata
da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si
impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni
anche un radioricevitore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle
onde medie e ad assicurare lascolto di sicurezza su di esse per
tutte le ore di apertura della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché
la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi
informativi da considerare essenziali e ai dati di cui agli allegati
previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta
giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni
necessarie, che linteressato è tenuto a fornire entro trenta
giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di
cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto duso,
revoca lautorizzazione generale. Il termine può essere
prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dellinteressato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla
relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla
presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata
al Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare
copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui allarticolo 104, comma
1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente
e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero,
entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte
dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio
diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di
cui allautorizzazione medesima. Il termine è interrotto
per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione
ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero
stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Capo III - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE
STRANIERE
Art. 108
Reciprocità
1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni
trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di
piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri,
alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano,
limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica,
con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali,
cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel
territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe
a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano
intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio
di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi
delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni,
salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi
non disciplinato.
Art. 109
Condizioni per il rilascio dellautorizzazione
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui allarticolo 108,
fermo restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, può
essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione
da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica
straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:
a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico
ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato
di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali
e qualsiasi collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore
a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente
idoneo;
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o
disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici
per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti
dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere
lautorizzazione generale o revocarla;
f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle
assegnate dal Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche
italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti
o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte a ispezione
e a controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga
potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita
nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui
trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio
di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.
Art. 110
Domanda per il rilascio dellautorizzazione
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le
rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli
affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche
tecniche e l'impiego delle apparecchiature.
2. Lautorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo
parere favorevole del Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è
subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza
e le modalità per l'eventuale rinnovo.
Art. 111
Revoca
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate
dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza
diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse
possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari
modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche,
con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il
tramite del Ministero degli affari esteri.
Capo IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Art. 112
Validità
1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a
dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31
dicembre dellultimo anno di validità.
2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo
inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere
richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con
le modalità prescritte per le dichiarazioni dallarticolo
107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con
validità inferiore allanno. Tali autorizzazioni sono assoggettate
ai contributi di cui allallegato n. 25.
Art. 113
Dichiarazioni
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo
della licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata
da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante
abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.
Art. 114
Requisiti
1. Fermo restando quanto stabilito dallarticolo 99, comma 1,
non può conseguire lautorizzazione generale chi abbia riportato
condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due
anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione
finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non
sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 115
Obblighi
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso
di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse
della collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale
con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature
nonché al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto
a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute
della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme
urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto
territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti
negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative
servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente
il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
Art. 116
Contributi
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui allarticolo
107, sono riportati nellallegato n. 25.
Art. 117
Verifiche e controlli
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire
le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità
dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare
detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono
tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente
Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di
polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione
delle previste sanzioni amministrative.
Art. 118
Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale
entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata
della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1º
gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere
consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero.
Art. 119
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli
articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in
materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica
e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste
in materia di conformità tecnica.
Art. 120
Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale
di ripartizione delle frequenze.
Art. 121
Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento
delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate
dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature
di cui agli articoli 104 e 105.
Art. 122
Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione
1. E consentito ai soggetti autorizzati allinstallazione
ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme
le limitazioni poste dallarticolo 101, comma 1, laccesso
alle reti pubbliche di comunicazione. E comunque necessario il
previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati
siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.
2. E consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione
elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti
alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione
dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti,
acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione
civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza
della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione
sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda
dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.
Art. 123
Sperimentazione
1. E consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature
di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue
alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea
ha validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa
presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare
sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare
le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro
quarantacinque giorni da tale presentazione.
Art. 124
Reti e servizi via satellite
1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti
e servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato
è disciplinato dalle disposizioni di cui allarticolo 107.
Art. 125
Licenze ed autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti
in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse
si applicano le disposizioni del presente Titolo.
Capo V - IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI
LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO
Art. 126
Concessione dei diritti individuali di uso
1. Limpianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente
assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del
relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono
concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo
in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso
per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche è consentito
a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali,
agricole e rientranti nel settore del terziario.
Art. 127
Stazione radioelettrica
1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve
essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero,
contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale,
il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché
i dati significativi della stazione stessa.
Art. 128
Risorsa di spettro radio
1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva
rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata,
in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione
o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo
diritto individuale di uso e, se necessario, a revocarli.
Art. 129
Emittenza privata
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti
temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998,
n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese
nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze.
Capo VI - SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO
Art. 130
Oggetto
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta
lautorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni
ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri
e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia,
di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche
di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è
un sistema che consente, attraverso una o più stazioni di base,
di accedere ad un gruppo comune di frequenze.
3. Il presente Capo:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico
autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili
professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza,
in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio),
così come definita dall'ETSI (European Telecommunication Standard
Institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle
necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento,
emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Art. 131
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico
in tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato n. 21
e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato n. 22 possono
essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico
autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo.
I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso
possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda
VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale
non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema
radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito,
comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento
del sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all'allegato
n. 23.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate
prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa
scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo 133.
Art. 132
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
autogestito
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
autogestito, di cui all'articolo 130, le frequenze indicate nell'allegato
n. 24.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento
ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di
frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC (96)04.
Art. 133
Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in
esercizio alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi
alle disposizioni in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta
data.
Capo VII - RADIOAMATORI
Art. 134
Attività di radioamatore
1. Lattività di radioamatore consiste nell'espletamento
di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente
ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite,
di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico,
effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione
generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità
a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dellimpianto lattività
di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche
su mezzo mobile, escluso quello aereo.
3. Lattività di radioamatore è disciplinata dalle
norme di cui al presente Capo e dellallegato n. 26.
4. E libera lattività di solo ascolto sulla gamma
di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
Art. 135
Tipi di autorizzazione
1. Lautorizzazione generale per limpianto e lesercizio
di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe
B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione
CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato
allimpiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore
ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di
500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato
allimpiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2,
limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima
di 50 Watt.
Art. 136
Patente
1. Per conseguire lautorizzazione generale per limpianto
e lesercizio di stazione di radioamatore è necessario che
il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore,
di classe A o di classe B di cui allallegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere
superate le relative prove di esame.
Art. 137
Requisiti
1. Limpianto e lesercizio della stazione di radioamatore
sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dellUnione europea
o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dallarticolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia
residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza
e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti
e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui allarticolo 107, commi 5, 9, e 10,
riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dellinteressato;
b) indicazione della sede dellimpianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dallarticolo
139, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui allarticolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) lattestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui
allallegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita
la patria potestà o la tutela.
Art. 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero
un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero
stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dallinteressato prima
della presentazione della dichiarazione di cui allarticolo 138,
comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dallassegnazione del
nominativo stesso.
Art. 140
Attività di radioamatore allestero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso
della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono
ammessi , in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio
italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili,
escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme
vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui allarticolo 137, comma 1, lettera a), che
intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere
allorgano competente del Ministero lattestazione della rispondenza
dellautorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. Limpianto e lesercizio della stazione di radioamatore,
in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto
allosservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni,
delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Art. 141
Calamità - contingenze particolari
1. LAutorità competente può, in caso di pubblica
calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico,
autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti
oltre i limiti stabiliti dallarticolo 134.
Art. 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività
di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva
comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei
radioamatori partecipanti, della località, della durata e dellorario
dellavvenimento.
Art. 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire,
nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5,
9 e 10, e 140, lautorizzazione generale per linstallazione
e lesercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione
o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. Linstallazione e lesercizio di stazioni di radiofari
ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere
identificata dal nominativo di cui allarticolo 139 relativo al
radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, lautorizzazione generale
per limpianto e lesercizio di stazioni di radioamatore può
essere conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali
e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la
relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, che deve attestare la qualifica
della scuola o dellistituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione
viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro
attività istituzionali.
2. Lesercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata
ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età
non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti
dallarticolo 137 per il conseguimento dellautorizzazione
generale connessa allimpianto o allesercizio di stazioni
di radioamatore.
Art. 145
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in banda cittadina-CB, di cui allarticolo
105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età
non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi
di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché
ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi
abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza
e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti
e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una
dichiarazione da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dellinteressato;
b) indicazione della sede dellimpianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) lassenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) lattestazione del versamento dei contributi di cui allarticolo
36 dellallegato n. 25;
b) ) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita
la patria potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in
banda cittadina possono partecipare alle operazioni di soccorso
su richiesta delle Autorità competenti.
TITOLO IV - TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I - IMPIANTI SOTTOMARINI
Art. 146
Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali,
un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di
comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio
di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14
marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce,
in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a
euro 1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento
di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e
temporaneamente non utilizzato.
Art. 147
Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località
del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni
appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica è
tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal
ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più
vicina.
2. Chi non osserva lobbligo di cui al comma 1 è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
Art. 148
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti
sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che
non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano limpiego
di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe
o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un
impianto sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai
sensi dellarticolo 147, ma le pene sono aumentate.
Art. 149
Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
1. È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa
da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino
di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da
interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;
b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un
cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti
per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento
di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di
altra nave.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura
o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente
posto e temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è
aumentata, se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà
notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla
quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.
Art. 150
Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro
che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti
ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica
od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la
sicurezza della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della
rottura o del danneggiamento all'autorità del primo porto, ove
approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore
dal loro arrivo.
Art. 151
Inosservanza della disciplina sui segnali
1. E punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
150,00 a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un
impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme
sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo
in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene
lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare
un impianto sottomarino di comunicazione elettronica;
c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza
maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione
dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto
di miglio nautico.
Art. 152
Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze
dai cavi sottomarini
1. E punito con larresto fino a sei mesi e con l'ammenda
da euro 150,00 a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore
di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può
conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo, ovvero
urta in un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla
distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un
cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono
o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo
utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento,
il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine
non può eccedere le quattro ore;
c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti
alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei
segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.
Art. 153
Competenza territoriale
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare
o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni
dell'articolo 1240 del Codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una
nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la
competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice
di procedura penale.
Art. 154
Reati commessi in alto mare
1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo
fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884,
o aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre
che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso
in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono
esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti
ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione
si deve subito prendere nota sui detti documenti.
2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali
per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo
le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che
li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere
tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.
3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno
fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di
avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.
Art. 155
Rifiuto di esibire i documenti
1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti
richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, è punito
con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è
opposto ad ufficiali della marina militare.
Art. 156
Pubblico ufficiale
1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facoltà
di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi
verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono
considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali,
anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
Art. 157
Sanzioni civili
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si
applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del Codice
penale.
2. Per le indennità previste nella prima parte dell'articolo
7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la
disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
TITOLO V - IMPIANTI RADIOELETTRICI
Capo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 158
Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte
delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo 100,
commi 1, 2 e 3, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche
tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento
del traffico.
Art. 159
Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza
della navigazione marittima
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione
aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici
costieri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale,
per lo svolgimento di tale servizio, può avvalersi di idonei
titolari di apposita autorizzazione generale per listallazione
e lesercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo di prestare
il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare
il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto provvedimento,
alluopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno
specifico accordo tra le parti.
2. All'impianto e all'esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo
uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. Limpianto
e lesercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni
costiere che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio
mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle
radiocomunicazioni dellUIT, a eccezione di quelle di cui al comma
1, è sottoposto al consenso di cui allarticolo 100, che
è rilasciato previa verifica della compatibilità con la
rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.
Art. 160
Licenza di esercizio
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata
conseguita lautorizzazione generale allesercizio deve essere
conservata lapposita licenza rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo
di abbonamento tiene luogo della licenza.
Art. 161
Norme tecniche per gli impianti
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura
delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche
vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature
rispondenti alle vigenti norme.
Capo II - ABILITAZIONE ALLESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI
IN QUALITÀ DI OPERATORE
Art. 162
Obbligo del titolo di abilitazione Esenzioni
1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente,
e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo
riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso
di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero.
2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze
armate, di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero
dell'interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i
servizi distituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Corpo delle Capitanerie di porto;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della
meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite
a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
3. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di estendere,
con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi
o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali,
a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta
necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando
la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione
dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.
Art. 163
Titoli di abilitazione
1. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro delle comunicazioni
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi e i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalità di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) lammissione agli esami;
e) le prove desame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
2. Dallemanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento
delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti
dei contributi fissati dallarticolo 5 dellallegato n. 25.
Capo III - SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO
Sezione I Disposizioni generali
Art. 164
Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite
1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio
effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche
di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare
le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di
radioboa per la localizzazione dei sinistri.
2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è
un servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere
e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche
di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei
mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione
dei sinistri.
Art. 165
Definizione di nave Altre definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite
dal Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti
alle forze di polizia di Stato.
2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico
mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento
delle radiocomunicazioni dellUIT.
Sezione II - Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati
radioelettrici a bordo delle navi
Art. 166
Norme tecniche radionavali
1. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti
tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni
e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni
sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre
disposizioni, sia facoltativi.
2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi
italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla
normativa vigente.
Art. 167
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi
- Obblighi
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese
obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del
tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali
per la salvaguardia della vita umana in mare.
Art. 168
Esenzioni
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della
legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche,
l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso
articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa
se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio
di corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170.
Art. 169
Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza
pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate
caratteristiche.
Art. 170
Corrispondenza pubblica
1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve
essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area
di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali
e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti
tecnici per lorganizzazione e lespletamento del servizio.
Art. 171
Installazioni dufficio
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
il Ministero, può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore,
l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati
radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si
sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che
debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse
nazionale.
Art. 172
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali
1. È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e
radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo,
installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in
sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso
o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza
nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la
terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti
nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le
stazioni costiere italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì,
a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni
marittime via satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni,
tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati
porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza
o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate.
4. L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere
alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli
impianti radiotelegrafici e radiotelefonici o alla inutilizzazione temporanea
di detti impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che
rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità
dei sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino della
funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della
nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà
di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso
e sempreché manchi la possibilità di comunicare comunque
con la terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle
porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei
casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del
Ministero, nonché dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
e della difesa, all'uopo incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da
euro 120,00 a euro 485,00.
Art. 173
Giornale delle comunicazioni radio
1. Fermo restando lobbligo del giornale radio di bordo, prescritto
dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia
delle registrazioni relative alle chiamate nonché alla corrispondenza
effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dalloperatore
unico alla società che gestisce il servizio radioelettrico di
bordo, ai sensi dellarticolo 183.
Sezione III - Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo
Art. 174
Autorità del comandante di bordo
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto
l'autorità del comandante o della persona responsabile della
nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza
di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le
comunicazioni elettroniche.
Art. 175
Vigilanza sul servizio radioelettrico
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli
apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché
sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione
vigente.
2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico costiero di cui allarticolo 159, sullefficienza
tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché
sulla qualificazione del personale addetto.
Art. 176
Collaudi e ispezioni
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza
sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in
materia, è necessario nei seguenti casi:
a) attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica o aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
c) richiesta dellarmatore, in caso di cambio dello stesso;
d) richiesta della società di gestione, di cui allarticolo
183, comma 2, in caso di cambio della stessa.
3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero,
sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità
marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico
a norma dellarticolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario
o da chi li rappresenta nei casi di cui allarticolo 183, comma
3.
5. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà, con proprio decreto
motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria
categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione
radioelettrica da norme internazionali.
6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati
tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito
all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione
da parte del personale addetto.
7. Il Ministro delle comunicazioni, dintesa con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dellambiente, può affidare
i compiti dispezione e controllo agli organismi riconosciuti che
ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314, con eccezione delle navi da carico.
Art. 177
Verbali di collaudo e di ispezione
1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito
verbale da consegnarsi allautorità marittima ed, in copia,
allarmatore o a chi lo rappresenta o alla società di gestione
di cui allarticolo 183, comma 2.
Art. 178
Spese per i collaudi e le ispezioni
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui allarticolo 176, sono
dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che
gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione
del personale, stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni
di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, per
le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.
Sezione IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave
Art. 179
Categoria delle stazioni radioelettriche di nave
1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della
corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera
continuativa per 24 ore al giorno;
b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore
al giorno;
c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore
al giorno;
d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno
di 8 ore al giorno.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni
stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà essere
riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui allarticolo
183.
Sezione V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo
Art. 180
Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi
deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal
regolamento delle radiocomunicazioni dellUIT, o dalle vigenti
norme nazionali.
Art. 181
Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche
di nave per il servizio della corrispondenza pubblica
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
determina, per ciascuna delle categorie di cui allarticolo 179,
il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche
di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni
previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dellUIT.
Art. 182
Sanzioni disciplinari
1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto
alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del
servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal Codice della
navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime anche
su proposta del Ministero, nonché le sanzioni contemplate dalle
disposizioni del presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi
di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta
di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente
le sanzioni previste dal presente Titolo.
Sezione VI - Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni
per il servizio radiomarittimo
Art. 183
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata
dal Ministero lautorizzazione allesercizio, previo esito
favorevole del collaudo di cui allarticolo 176. Tutti gli apparati
di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi
obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio
di cui allarticolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali
e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto
e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è
affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata
dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle
stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.
Art.184
Rapporti con gli armatori
1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui allarticolo
183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel
rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia
della vita umana in mare.
Art. 185
Contributi
1. Le società di gestione di cui allarticolo 183, comma
2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui allarticolo
34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi:
a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro allatto
della presentazione della domanda di autorizzazione generale allimpianto
ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;
b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica
di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti
dalla vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, alloccorrenza,
con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze.
Art. 186
Autorizzazione allesercizio radioelettrico
1. Per le classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza
di esercizio di cui allarticolo 160 è rilasciata a nome
della società titolare di autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'articolo
183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica,
la licenza di esercizio di cui allarticolo 160 è accordata
all'armatore.
Art. 187
Sospensione, revoca, decadenza
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sospende o revoca lautorizzazione generale di cui allarticolo
183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti
ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 è dichiarata
decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro,
ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio
della stessa.
Capo IV - SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA
Art. 188
Navi da pesca: norme tecniche radionavali
1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle
stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda
del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente
normativa internazionale e nazionale.
Art. 189
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da
pesca
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, lautorizzazione
allesercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole
del collaudo di cui allarticolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione
o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi,
devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui allarticolo
160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali
e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, limpianto
e lesercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche
è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale,
rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per lespletamento
del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, limpianto e lesercizio
delle stazioni radioelettriche è affidato allarmatore.
Art. 190
Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società
di gestione di cui allarticolo 189, sono tenute ad utilizzare
idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali
e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
Art. 191
Contributi
1. I soggetti di cui allarticolo 189 devono corrispondere i contributi
indicati nellarticolo 185.
Art. 192
Disposizioni applicabili
1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni
radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si
applicano le disposizioni relative allesercizio dei servizi radioelettrici
sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Capo V - SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO
Art. 193
Navi da diporto: norme tecniche radionavali
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico
corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria
in base alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
Art. 194
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da
diporto
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, lautorizzazione
allesercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole
del collaudo di cui allarticolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza
pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle
radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere
elencati nella licenza di esercizio di cui allarticolo 160.
2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare,
l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche
è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale,
rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento
del servizio.
3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2,
e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto
e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.
Art. 195
Contributi
1. I soggetti di cui allarticolo 194 devono corrispondere i contributi
di cui allarticolo 185.
Art. 196
Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza
sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:
a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del
Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti
all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce
il servizio, dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti
gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento
del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del
personale addetto.
5. Le spese sostenute per leffettuazione dei collaudi e delle
ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico
del destinatario di tali attività.
Art. 197
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni
radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni
relative allesercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di
cui al Capo III del presente Titolo.
Capo VI - SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO
Art. 198
Servizio radioelettrico mobile aeronautico
1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio
effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra
stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche
dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione
di sinistri, quando questultime operano sulle frequenze di soccorso
ed urgenza alluopo destinate.
Art. 199
Definizione di aeromobile.
1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti
dall'articolo 743 del Codice della navigazione, esclusi quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo,
si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni
dellUIT.
Art. 200
Norme tecniche
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare
le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali,
che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano
lobbligo o la facoltà di installarli.
Art. 201
Licenza di esercizio
1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili
immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita
di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, dintesa
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal
controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea
e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità.
Art. 202
Sospensione o revoca della licenza di esercizio
1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso
di radiazione dellaeromobile dal Registro aeronautico nazionale.
Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca,
la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti
sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni
contenute nella licenza stessa.
Art. 203
Installazione dufficio
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario, l'impianto
e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche
obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente
articolo 200.
Art. 204
Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare, dallautorità
competente ai sensi della vigente normativa, gli apparati radioelettrici
a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza
alle norme tecniche, di cui all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza.
Art. 205
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo
territoriale
1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio
aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche
diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all'articolo 98.
Art. 206
Abilitazione al traffico
1. La licenza di esercizio di cui all'articolo 201 abilita le stazioni
radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza
e la regolarità del volo.
Art. 207
Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche
a bordo degli aeromobili.
1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio
di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite
con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Capo VII - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 208
Limitazioni legali
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti
e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare
dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte
limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di
funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade
ferrate, nonché all'uso di macchinari e di apparati elettrici
e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione
radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio
stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima dell'inizio del
funzionamento delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.
Art. 209
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e
di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono
opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti
agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi
di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in
alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la
sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima
o a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne larticolo 91,
nonché il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche
emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica
ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del
condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza
di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità
giudiziaria.
Art. 210
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996,n.
615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, è vietato
immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo
di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti
elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti
alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi
alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio
dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una
certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza
ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei
soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza
previsti dal comma 2.
Art. 211
Turbative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica
1. E vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti
e ai servizi di comunicazione elettronica: si applica il disposto dellarticolo
97.
Art. 212
Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui allarticolo
210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori
o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro
200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non
conformi alla certificazione di rispondenza di cui allarticolo
210.
Art. 213
Vigilanza
1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente,
hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici
qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico,
ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo
208.
Art. 214
Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia
munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00
.
Art. 215
Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle
radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00
a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.
2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni
radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dallautorizzazione
od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
Art. 216
Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza
di norme - Sanzioni
1. Le sanzioni previste dallarticolo 215, comma 2, si applicano
anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali.
2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore,
a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
Art. 217
Uso indebito di segnale di soccorso
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle
navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe
demergenza, è punito con larresto fino a sei mesi
o con l'ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato
punito con pena più grave.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Capo I - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 218
Abrogazioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da i
servizi di telecomunicazioni fino a diffusione sonora e
televisiva via cavo; nella rubrica, sono soppresse le parole e
delle comunicazioni,
b) allarticolo 2, sono soppresse le parole e di telecomunicazioni;
c) allarticolo 7, sono soppresse le parole e di telecomunicazioni;
d) allarticolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole e
di telecomunicazioni; il comma 2 è soppresso;
e) allarticolo 9, primo comma, sono soppresse le parole della
convenzione internazionale delle telecomunicazioni; sono soppressi
i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
f) allarticolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole e
di telecomunicazioni; nella rubrica, sono soppresse le parole
e delle telecomunicazioni;
g) allarticolo 11, nella rubrica sono soppresse le parole e
di telecomunicazioni;
h) allarticolo 12, primo comma, sono soppresse le parole e
di telecomunicazioni; nella rubrica, sono soppresse le parole
e delle telecomunicazioni
i) allarticolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da
telegrafici e radioelettrici fino a servizi telefonici;
nella rubrica sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";
j) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole e delle
telecomunicazioni;
k) allarticolo 17, primo comma, sono soppresse le parole e
di telecomunicazioni;
l) allarticolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole e
delle telecomunicazioni;
m) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole e
delle telecomunicazioni;
n) allarticolo 23, primo comma, sono soppresse le parole e
di telecomunicazioni;
o) allarticolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole
e delle telecomunicazioni;
p) allarticolo 26, primo comma, sono soppresse le parole e
delle telecomunicazioni e dellAzienda di Stato per i servizi telefonici;
nella rubrica sono soppresse le parole e delle telecomunicazioni;
q) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 , 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362,
363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dallentrata in vigore del regolamento di cui allarticolo
163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346,
347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, nonché il decreto ministeriale 28 dicembre
1995, n. 584 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002,
n. 214 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati:
a) larticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1966, n. 1214;
b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell11 settembre 1992;
j) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
k) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
l) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
m) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.
420;
n) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell11 febbraio 1997;
o) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
p) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
q) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
r) gli articoli 1, comma 16; 4; 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
s) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318;
t) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
u) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
v) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
w) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
x) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
y) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
z) larticolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
aa) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
bb) la deliberazione dellAutorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184
dell8 agosto 2000;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77;
dd) la deliberazione dellAutorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101
del 3 maggio 2001;
ee) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
ff) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
gg) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
Art. 219
Disposizione finanziaria
1. Dallattuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 176
Collaudi e ispezioni
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dellarticolo 41, comma
2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette,
modificate o integrate, anche sulla base di direttive europee, con la
procedura di cui allarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita
lAutorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi
di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del
2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni
del Ministero e dellAutorità, delle disposizioni di cui
al Codice e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate,
alloccorrenza:
a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero
1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A; 7; 12; 13; 14;
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 e 26;
b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dellallegato
n. 1, nonché lallegato n. 9;
c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro delleconomia e delle finanze, gli allegati numeri 10
e 25;
d) con deliberazione dellAutorità, sentito il Ministero,
lallegato n. 11;
e) con deliberazione dellAutorità, gli allegati numeri
2, 3, 4, 5, 6 e 8.
Art. 221
Entrata in vigore
1. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dello Stato. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
frattini, Ministro per gli affari esteri
Castelli, Ministro delle Giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle Finanze
Martino, Ministro della Difesa
Marzano, Ministro delle Attività produttive
Sirchia, Ministro della Salute
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali