DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2008, n.9
Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.
Titolo I
PRINCIPI E DEFINIZIONI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
Vista la legge 31 luglio 2005, n. 177;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento
delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Visto l'articolo 1 della legge 19 luglio 2007, n. 106;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le
attivita' sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Principi
1. Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi
e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106,
disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'efficienza del
mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati,
coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate
manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a
disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie
assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali
diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti
partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale
risorse a fini di mutualita'.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) "legge delega": la legge 19 luglio 2007, n. 106;
b) "evento": l'evento sportivo costituito da una gara singola,
disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalita'
e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal
soggetto che ha la disponibilita' dell'impianto sportivo e delle aree
riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualita' di
ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli
accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel
campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e
all'interno del recinto di gioco dell'impianto sportivo, come
definiti dai regolamenti sportivi;
c) "organizzatore dell'evento": la societa' sportiva che assume
la responsabilita' e gli oneri dell'organizzazione dell'evento
disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilita';
d) "competizione": qualunque competizione sportiva, organizzata
in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico cui
partecipa una pluralita' di squadre secondo modalita' e durata
previste dai regolamenti sportivi, nonche' gli ulteriori eventi
organizzati sulla base dell'esito delle predette competizioni;
e) "organizzatore della competizione": il soggetto cui e'
demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte
della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico
nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva;
f) "giornata": il turno della competizione che comprende tutti
gli eventi disputati in uno o in piu' giorni solari, secondo il
calendario predisposto dall'organizzatore della competizione;
g) "diretta": la trasmissione in tempo reale dell'evento;
h) "differita": la trasmissione dell'evento dopo la conclusione
dell'evento medesimo;
i) "prima differita": la prima trasmissione in differita
integrale dell'evento;
j) "replica": la trasmissione integrale dell'evento
successivamente alla prima messa in onda o alla prima differita;
k) "sintesi": la trasmissione dell'evento di durata non superiore
ai 45 minuti;
l) "immagini salienti": le immagini salienti dell'evento,
ivi
compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'instant
replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di
gioco in grafica animata;
m) "immagini correlate": le immagini filmate all'interno
dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo
l'evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e
delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in
sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al
campo di gioco, nonche' le interviste ai tifosi e le immagini degli
spalti filmate anche nel corso dell'evento;
n) "prima messa in onda": la diretta, la prima differita e
la
prima trasmissione delle immagini salienti;
o) "diritti audiovisivi": i diritti esclusivi, di durata pari
a
cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:
1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in
parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento
si svolga;
2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e
riproduzioni, nonche' la loro messa a disposizione del pubblico in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica.
Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al
pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini
dell'evento;
3) la distribuzione con qualsiasi modalita', compresa la
vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o
riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si
esaurisce nel territorio della Comunita' europea se non nel caso di
prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno
Stato membro;
4) il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie
delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto
qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di
prestito;
5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in
parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o
ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;
6) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalita'
promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonche' per
finalita' di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e
scommesse e per lo svolgimento delle relative attivita';
7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento
ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre,
elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e
forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte
dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo;
p) "diritto di archivio": il diritto di cui alla lettera o),
numero 7);
q) "diritti audiovisivi di natura primaria": i diritti di
prima
messa in onda;
r) "diritti audiovisivi di natura secondaria": i diritti di
trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti;
s) "pacchetto": un complesso di diritti audiovisivi relativi
agli
eventi di una o piu' competizioni;
t) "contratto di licenza": il contratto avente ad oggetto
la
licenza a termine, all'operatore della comunicazione o
all'intermediario indipendente, dei diritti audiovisivi relativi agli
eventi della competizione;
u) "piattaforma": sistema di distribuzione e di diffusione
dei
prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di
ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato,
anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica;
v) "prodotti audiovisivi": i prodotti editoriali aventi ad
oggetto eventi della competizione, confezionati sulla base delle
diverse modalita' di trasmissione, nonche' delle diverse piattaforme,
in conformita' agli orari e agli schemi approvati dall'organizzatore
della competizione;
w) "in chiaro": modalita' di trasmissione dei prodotti
audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a
tutti gli utenti;
x) "a pagamento": modalita' di trasmissione dei prodotti
audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il
pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'utente,
anche su richiesta individuale;
y) "reti di comunicazione elettronica": i sistemi di trasmissione
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della
corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato;
z) "operatore della comunicazione": il soggetto che ha la
responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi
televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati,
anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso
condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o
via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e
che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali
connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati
relativi all'evento, nonche' il soggetto che presta servizi di
comunicazione elettronica;
aa) "intermediario indipendente": il soggetto che svolge
attivita' di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi
sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o
collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della
comunicazione, con l'organizzatore della competizione e con
organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo
analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo
analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono
imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro
decisionale riferibile a operatori della comunicazione,
all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli
eventi;
bb) "canale tematico ufficiale": l'insieme di programmi
audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore
settimanali, distribuito anche all'estero su qualsiasi piattaforma
distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da
un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla
attivita' sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che
concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio
marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di
comunicazione, in chiaro o pagamento;
cc) "stagione sportiva": il periodo, secondo i regolamenti
sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno
solare successivo;
dd) "utente": il consumatore finale che, attraverso l'accesso
ad
una piattaforma distributiva, fruisce dei prodotti audiovisivi.
Art. 3.
Titolarita' dei diritti audiovisivi
1. L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli
eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi
della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2.
2. La titolarita' del diritto di archivio relativo a ciascun evento
della competizione e' riconosciuta in esclusiva all'organizzatore
dell'evento medesimo.
Art. 4.
Esercizio dei diritti audiovisivi
1. L'esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi
della competizione spetta all'organizzatore della competizione
medesima. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, gli atti
giuridici posti in essere in violazione della presente disposizione
sono nulli.
2. L'esercizio del diritto di archivio e' attribuito
all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione
di reciprocita', alla societa' sportiva che partecipa all'evento in
qualita' di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare
economicamente le immagini dell'evento medesimo.
3. Sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome
iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione
sui canali tematici ufficiali della sintesi, della replica e delle
immagini salienti relativi agli eventi cui gli stessi partecipano.
4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore
dell'evento medesimo il quale, a tali fini, puo' effettuare le
riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero
avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti
audiovisivi. L'organizzatore della competizione coordina le
produzioni audiovisive determinando nelle linee guida di cui
all'articolo 6 le modalita' di produzione e gli standard tecnici
minimi, qualitativi ed editoriali, ai quali l'organizzatore
dell'evento deve attenersi. L'organizzatore dell'evento mette a
disposizione dell'organizzatore della competizione il segnale
contenente le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di
ripresa e dei formati indicati negli standard minimi, senza alcun
corrispettivo o rimborso di costi, e consente all'organizzatore della
competizione di accedere alle postazioni di regia ai fini dei
necessari controlli, anche ai fini sportivi.
5. Qualora l'organizzatore dell'evento non intenda effettuare la
produzione audiovisiva ai sensi del precedente comma 4, la stessa e'
effettuata dall'organizzatore della competizione, il quale puo'
effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di
ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione
assegnatari dei diritti audiovisivi, fermo restando l'obbligo di
mettere a disposizione dell'organizzatore dell'evento il segnale
contenente le immagini dell'evento medesimo e comprensivo di
qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei
costi tecnici.
6. La proprieta' delle riprese, quale risultato delle produzioni
audiovisive di cui ai commi 4 e 5, anche in deroga a quanto previsto
all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta
all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto
dell'organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini
di cui al presente decreto.
7. Il soggetto che produce le immagini degli eventi della
competizione ai sensi dei commi 4 e 5, e' tenuto a mettere a
disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi, a
condizioni trasparenti e non discriminatorie, e secondo un tariffario
stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al
segnale, unitamente ai servizi tecnici correlati, senza loghi e
commenti parlati e dotate di rumori di fondo. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della
presente disposizione.
Art. 5.
Diritto di cronaca
1. Agli operatori della comunicazione e' riconosciuto il diritto di
cronaca relativo a ciascun evento della competizione.
2. L'esercizio del diritto di cronaca non puo' pregiudicare lo
sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti
assegnatari dei diritti medesimi, ne' arrecare un ingiustificato
pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e
dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo
sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al
pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia
del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente
intervallati.
3. E' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico,
limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti
televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e
correlate per il resoconto di attualita' nell'ambito dei
telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per
giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno
solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento,
decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento,
comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore
successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle
modalita' e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i
rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206.
4. L'Autorita' adotta, con le stesse procedure di cui al comma 3,
un regolamento per disciplinare i limiti temporali e le modalita' di
esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, da parte delle
emittenti di radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti
radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque salve le
modalita' di diffusione acquisite per il medesimo diritto di cronaca.
5. Il regolamento di cui al comma 3 e' redatto in conformita' alle
disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare
riferimento alla disciplina degli eventi di particolare rilevanza per
la societa' ai sensi della legge 31 luglio 2005, n. 177.
6. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore
della competizione e all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari
dei diritti e' fatto obbligo di mettere a disposizione degli
operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici
stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 4, comma 7, estratti di
immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo
dell'organizzatore della competizione. Qualora non fosse garantita
l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono,
l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento
consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli
impianti sportivi per riprendere l'evento, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento di cui al comma 3. Il regolamento di cui al
comma 3 stabilisce altresi' i requisiti soggettivi e oggettivi per
l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno
dell'impianto sportivo.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla
corretta applicazione del presente articolo.
8. Alle violazioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano
le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
Capo II
Commercializzazione dei diritti audiovisivi
Sezione I
Norme generali
Art. 6.
Linee guida
1. L'organizzatore della competizione e' tenuto a predeterminare,
in conformita' ai principi e alle disposizioni del presente decreto,
linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi
recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti
audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi
pacchetti e le ulteriori regole previste dal presente decreto in modo
da garantire ai partecipanti alle procedure competitive di cui
all'articolo 7 condizioni di assoluta equita', trasparenza e non
discriminazione.
2. Le linee guida sono deliberate, per ciascuna competizione,
dall'assemblea di categoria delle societa' sportive partecipanti alla
competizione medesima, con la maggioranza qualificata dei due terzi
degli aventi diritto al voto per le prime tre votazioni e con
maggioranza semplice a partire dalla quarta. In sede di prima
applicazione, l'organizzatore della competizione predispone le linee
guida entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le linee guida individuano i diritti di natura secondaria
oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli
organizzatori degli eventi, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3.
4. Le linee guida individuano altresi' il periodo temporale dopo il
quale e' possibile esercitare i diritti audiovisivi di natura
secondaria, le modalita' di esercizio dei diritti di trasmissione in
diretta delle immagini correlate relativi agli eventi della
competizione sui canali degli assegnatari dei diritti audiovisivi e
sui canali tematici ufficiali, le modalita' di produzione audiovisiva
e i relativi costi, nonche' gli standard qualitativi ed editoriali
richiesti alle produzioni audiovisive.
5. Al fine di valorizzare i diritti audiovisivi relativi agli
eventi del campionato di calcio di serie B e di perseguire il
migliore risultato economico nella commercializzazione degli stessi,
l'assemblea di categoria delle societa' sportive partecipanti al
campionato di calcio di serie A favorisce modalita' di
commercializzazione integrata dei diritti audiovisivi relativi ai
campionati di calcio di serie A e di serie B, ferme restando le
disposizioni dell'articolo 3 in materia di titolarita' dei diritti
audiovisivi in capo all'organizzatore di ciascuna competizione e agli
organizzatori degli eventi che fanno parte della competizione
medesima, nonche' le disposizioni del Titolo III in materia di
ripartizione delle risorse.
6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato verificano, per i profili di
rispettiva competenza, la conformita' delle linee guida ai principi
e
alle disposizioni del presente decreto e le approvano entro sessanta
giorni dal ricevimento delle stesse.
Art. 7.
Offerta dei diritti audiovisivi
1. L'organizzatore della competizione e' tenuto ad offrire i
diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di
tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive
relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative
peculiarita', al mercato internazionale e alla piattaforma
radiofonica.
2. L'organizzatore della competizione e' tenuto a procedere
all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto
alla data d'inizio della competizione.
3. L'organizzatore della competizione non e' tenuto a
commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della
competizione. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano il numero
minimo delle dirette destinate alla commercializzazione.
4. Al fine di perseguire il miglior risultato nella
commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale,
l'organizzatore della competizione puo' individuare, attraverso
un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a
cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una
competizione. L'organizzatore della competizione non puo' procedere
all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario
indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla
comunicazione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva.
5. La procedura competitiva di cui al comma 4 e' disciplinata dalle
linee guida di cui all'articolo 6 e deve essere resa nota mediante la
tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito informatico
dell'organizzatore della competizione e su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale. Alla procedura competitiva devono
essere invitati a partecipare tutti gli intermediari indipendenti che
ne abbiano fatto richiesta.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'intermediario indipendente
assegnatario dei diritti audiovisivi e' tenuto al rispetto delle
disposizioni del presente decreto in materia di commercializzazione
dei diritti stessi, nonche' delle linee guida di cui all'articolo 6.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e dagli
articoli 8, 9 e 10, al fine di perseguire il miglior risultato nella
commercializzazione dei diritti audiovisivi, l'intermediario
indipendente puo' procedere alla formazione e modifica dei pacchetti,
previa approvazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 6.
7. Qualora l'organizzatore della competizione, al fine di
perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti
audiovisivi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale,
intenda costituire una o piu' societa' con funzioni di advisor, la
partecipazione a tale societa' e' vietata agli operatori della
comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle
procedure di cui al comma 1, nonche' ai soggetti che operano in
qualita' di advisor dell'organizzatore della competizione.
8. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle
competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori
al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a
squadre oggetto del presente decreto, nonche' quelle relative alle
Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base
dell'esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui
alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli
articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonche' le disposizioni di cui
alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14,
comma 4.
Sezione II
Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale
Art. 8.
Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti
1. L'organizzatore della competizione e' tenuto ad offrire i
diritti audiovisivi mediante piu' procedure competitive, ai fini
dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo
in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le
modalita'.
2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse
piattaforme, l'organizzatore della competizione e' tenuto a
predisporre piu' pacchetti.
3. L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti
tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di
essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli
utenti.
4. L'organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di
ciascun pacchetto al di sotto del quale, previa comunicazione
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' decidere
di revocare l'offerta.
Art. 9.
Assegnazione dei diritti audiovisivi
1. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti
audiovisivi e' consentita solo agli operatori della comunicazione in
possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari
indipendenti.
2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza piu'
piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva e'
consentita anche all'operatore della comunicazione in possesso del
titolo abilitativo per una sola piattaforma.
3. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano i requisiti di
capacita' tecnica, professionale, economica e finanziaria richiesti
agli intermediari indipendenti ai fini della partecipazione alle
procedure di cui al comma 1.
4. E' fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i
pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in
materia di formazione di posizioni dominanti.
Art. 10.
Contratti di licenza
1. I contratti di licenza hanno una durata massima di tre anni.
2. L'organizzatore della competizione deve comunque prevedere una
durata massima dei contratti di licenza che garantisca la parita' di
trattamento di tutti gli operatori della comunicazione.
3. I contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata
prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle societa'
sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi
di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.
Sezione III
Esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della
comunicazione e degli intermediari indipendenti
Art. 11.
Modalita' di esercizio
1. Gli operatori della comunicazione sono tenuti ad esercitare i
diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale
sono in possesso del relativo titolo abilitativo.
2. In caso di esercizio dei diritti audiovisivi su una piattaforma
per la quale l'operatore della comunicazione non risulti in possesso
del relativo titolo abilitativo, il contratto di licenza e' risolto.
In tale caso l'operatore della comunicazione non puo' ripetere il
corrispettivo e l'organizzatore della competizione non e' tenuto a
versare alcun indennizzo.
3. Le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le modalita'
di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in
modo da consentire anche all'organizzatore dell'evento di
commercializzarli o di esercitarli direttamente attraverso il proprio
canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la
propria squadra partecipa.
4. Non si applica la disciplina di cui al comma 3 nel caso in cui,
per scelta dell'organizzatore della competizione, talune dirette non
siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'articolo 7,
comma 7.
5. Nel caso previsto all'articolo 9, comma 2, l'operatore della
comunicazione esercita i diritti audiovisivi sulle piattaforme per le
quali e' in possesso del relativo titolo abilitativo. In tal caso
l'organizzatore della competizione non puo' commercializzare i
diritti audiovisivi gia' concessi in licenza e non esercitabili.
6. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti
audiovisivi non puo' subconcedere in licenza a terzi, in tutto o in
parte, tali diritti, ne' cedere, in tutto o in parte, i contratti di
licenza, ne' concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto
previsto dall'articolo 19, comma 1.
7. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti
audiovisivi puo' concludere, previa autorizzazione, a titolo oneroso
e in forma scritta, dell'organizzatore della competizione, accordi
non esclusivi aventi ad oggetto la ritrasmissione, in simultanea o in
differita, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti
audiovisivi, e accordi di distribuzione del segnale su altre
piattaforme. L'autorizzazione puo' essere concessa a fronte del
pagamento di un prezzo congruo e solo laddove non pregiudichi lo
sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte di altri operatori
della comunicazione assegnatari dei diritti concessi in licenza sulle
piattaforme per cui si chiede la ritrasmissione dei prodotti
audiovisivi o la ridistribuzione del segnale. L'operatore della
comunicazione, se autorizzato, deve operare nei confronti dei
soggetti terzi, comunque in possesso del prescritto titolo
abilitativo, in modo equo, trasparente, non discriminatorio e, in
ogni caso, non lesivo della concorrenza.
8. L'intermediario indipendente assegnatario dei diritti
audiovisivi e' tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi
senza modificare i pacchetti e con modalita' eque, trasparenti e non
discriminatorie, nel rispetto dei principi contenuti nel presente
decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 6 in materia di
assegnazione dei diritti audiovisivi.
Art. 12.
Tutela degli utenti
1. Al fine di garantire la fruizione degli eventi da parte degli
utenti, l'organizzatore della competizione, in caso di mancato
esercizio, anche parziale, da parte dell'assegnatario dei diritti
audiovisivi, consente, dietro pagamento di un equo corrispettivo,
secondo le modalita' e nei limiti temporali determinati nelle linee
guida di cui all'articolo 6, l'acquisizione dei diritti audiovisivi
non esercitati da parte di altri operatori della comunicazione, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 4.
2. Le linee guida di cui all'articolo 6 prevedono forme di
agevolazione a favore delle emittenti locali per consentire
l'acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o dei
diritti audiovisivi non esercitati, in modo da garantire la
fruibilita' degli eventi della competizione in ambito locale, a
prezzi commisurati al bacino di utenza.
Art. 13.
Produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte
dell'organizzatore della competizione
1. Nel rispetto dei principi di libera concorrenza e nei limiti
delle disposizioni comunitarie vigenti e fermi restando gli obblighi
assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della
competizione puo' realizzare una propria piattaforma, previo
ottenimento dell'occorrente titolo abilitativo, ovvero realizzare
prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti,
attraverso i canali tematici ufficiali ovvero attraverso un proprio
canale tematico, accedendo ai necessari servizi tecnici e commerciali
a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai
costi.
Sezione IV
Commercializzazione dei diritti audiovisivi sulle piattaforme
emergenti e sulla piattaforma radiofonica
Art. 14.
Piattaforme emergenti
1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni individua,
periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme
emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal
titolo I, capo II, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle
piattaforme emergenti si applicano le disposizioni di cui alle
sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel
presente articolo.
3. I diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti sono
offerti su base non esclusiva.
4. L'organizzatore della competizione, al fine di sostenere lo
sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, e' tenuto a
concedere in licenza direttamente a tali piattaforme diritti
audiovisivi, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi
alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche di
ciascuna di esse, a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione,
da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti
audiovisivi.
5. Al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, la
commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle
piattaforme emergenti avviene per singola piattaforma.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
all'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi
ai sensi dell'articolo 7, comma 4.
7. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti
audiovisivi e' consentita agli operatori della comunicazione in
possesso del prescritto titolo abilitativo e che abbiano
effettivamente esercitato il predetto titolo avendo stipulato accordi
con gli operatori di rete prima dell'inizio delle procedure
competitive, e agli intermediari indipendenti.
Art. 15.
Piattaforma radiofonica
1. Alla commercializzazione dei diritti audio destinati alla
piattaforma radiofonica si applicano le disposizioni di cui alle
sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel
presente articolo.
2. L'organizzatore della competizione, limitatamente alle
trasmissioni in lingua italiana, puo' predisporre per i mercati
nazionale e internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo
operatore della comunicazione.
3. Le linee guida di cui all'articolo 6 fissano i criteri per
l'acquisizione in forma non esclusiva da parte delle emittenti
radiofoniche operanti in ambito nazionale di brevi estratti in
diretta degli eventi della competizione, purche' la loro durata non
pregiudichi lo sfruttamento del pacchetto nazionale ed
internazionale.
4. Al fine di salvaguardare le esigenze delle emittenti locali, le
linee guida di cui all'articolo 6 individuano i diritti audio il cui
esercizio e' riservato agli organizzatori degli eventi.
Sezione V
Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato
internazionale
Art. 16.
Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato
internazionale
1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al
mercato internazionale si applicano le disposizioni di cui alla
sezione I e all'articolo 8, commi 1, e 10 della sezione II, salvo
quanto previsto nel presente articolo.
2. L'organizzatore della competizione disciplina nelle linee guida
di cui all'articolo 6 la commercializzazione dei diritti audiovisivi
sul mercato internazionale, prevedendo modalita' tese a consentire la
fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunita'
italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della
competizione medesima.
3. Al fine di perseguire il migliore risultato economico nella
commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato
internazionale, l'organizzatore della competizione puo' concedere in
licenza tali diritti direttamente agli operatori della comunicazione
che operano nei singoli Paesi o in determinate aree geografiche,
oppure concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad
una o piu' competizioni ad uno o piu' intermediari individuati
attraverso una o piu' procedure competitive.
4. Alle procedure competitive di cui al comma 3 si applica
l'articolo 7, commi 4 e 5.
Art. 17.
Misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione
1. I contratti di licenza devono contenere clausole aventi ad
oggetto l'obbligo degli operatori della comunicazione di garantire la
protezione delle immagini degli eventi della competizione, anche
attraverso misure che prevengano indebite captazioni delle immagini,
indebite immissioni delle stesse nelle reti di comunicazione
elettronica e indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio
estero in quello italiano e viceversa.
Capo III
Tutela dei diritti audiovisivi
Art. 18.
Legittimazione ad agire
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, la tutela dei
diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, spetta al solo
organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad
agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti
secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di
costoro ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 2, e 11,
comma 3.
Capo IV
Vigilanza e controllo
Art. 19.
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal
presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto
dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessita' di
garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi,
provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste
dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate
deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
delibera, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.
241, in materia di procedure istruttorie e di criteri di
accertamento, per le attivita' ad essa demandate dal presente decreto
legislativo, nonche' le opportune modifiche organizzative interne
finalizzate a dare attuazione al presente decreto legislativo anche
mediante un'apposita struttura.
Art. 20.
Autorita' garante della concorrenza e del mercato
1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal
presente decreto, l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti
audiovisivi, vigila sulla corretta applicazione del presente decreto
e delle linee guida di cui all'articolo 6, avvalendosi dei poteri di
cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Titolo III
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSICURATE DAL MERCATO DEI DIRITTI
AUDIOVISIVI
Art. 21.
Ripartizione delle risorse
1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono
ripartite, previa deduzione delle quote di cui agli articoli 22 e 24,
tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i
criteri indicati negli articoli 25 e 26.
2. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria
oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4,
comma 3, 6, comma 2, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli
eventi.
Art. 22.
Mutualita' generale
1. L'organizzatore delle competizione destina una quota delle
risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione
dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 allo sviluppo dei settori
giovanili delle societa' professionistiche, al sostegno degli
investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti
sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno
finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle
calcistiche.
2. La quota di cui al comma 1 non puo' essere inferiore al quattro
per cento delle risorse complessive derivanti dalla
commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 23.
Fondazione per la mutualita' generale negli sport professionistici
a
squadre
1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 22,
comma 1, e' istituita la "Fondazione per la mutualita' generale
negli
sport professionistici a squadre", di seguito denominata:
"Fondazione", dotata di piena autonomia statutaria e gestionale,
fermo restando quanto previsto al comma 9. La Fondazione indirizza la
propria attivita' esclusivamente al perseguimento degli scopi
indicati nell'articolo 22.
2. Il patrimonio della Fondazione e' vincolato al perseguimento
degli scopi statutari ed e' gestito in modo coerente con la natura
della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo
principi di trasparenza per la migliore utilizzazione delle risorse
e
l'efficacia degli interventi.
3. La Fondazione determina, nelle forme stabilite dallo statuto da
emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
le modalita' e i criteri che presiedono allo svolgimento della
propria attivita', con particolare riferimento alle modalita' di
individuazione delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani
pluriennali, nel settore sportivo giovanile e dilettantistico nonche'
degli investimenti finalizzati alla sicurezza, anche
infrastrutturale, degli impianti.
4. La Fondazione detta specifiche regole per individuare
annualmente almeno due progetti da finanziare, relativi a discipline
sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorita' a
progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la
mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la
promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con
scuole, universita', enti locali ed associazioni sportive.
5. La Fondazione presenta annualmente, entro il 31 marzo, una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente al Ministro con
delega per lo sport. Qualora i progetti di cui al comma 4 siano
inseriti in un programma di riqualificazione delle attivita' sportive
e ricreative nelle scuole e nelle universita', la relazione e'
presentata anche ai Ministri della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca.
6. Sono organi della Fondazione il consiglio di amministrazione,
con funzioni di organo di amministrazione, il presidente, eletto tra
i membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di
rappresentanza, ed il Collegio dei revisori, con funzioni di organo
di controllo.
7. Il consiglio di amministrazione e' composto da dodici membri, di
cui sei, dei quali uno con funzione di presidente, designati
dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, tre
designati dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) al fine di
garantire la rappresentanza di tutte le categorie di societa'
sportive, uno designato dalla Federazione italiana pallacanestro
(FIP), uno designato dall'organizzatore del campionato di
pallacanestro di serie A ed uno designato dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI). Lo statuto puo' prevedere una diversa
composizione del consiglio di amministrazione al fine di consentire
la presenza di rappresentanti designati da tutti i soggetti che
organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del
presente decreto e dalle relative federazioni sportive nazionali,
tenuto conto dell'entita' complessiva delle risorse economiche e
finanziarie garantite dalla commercializzazione dei diritti
audiovisivi relativi a ciascuna disciplina sportiva.
8. Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri, iscritti al
registro dei revisori contabili, dei quali uno, con funzioni di
presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
9. La Fondazione destina necessariamente, almeno fino alla stagione
sportiva 2015/2016, una quota delle risorse destinate alla mutualita'
generale, di cui all'articolo 22, al programma straordinario per
l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 11 del decreto-legge
8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2007, n. 41.
Art. 24.
Mutualita' per le categorie inferiori
1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per
valorizzare e incentivare l'attivita' delle categorie
professionistiche di calcio inferiori, destina una quota annua non
inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla
commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie
A, alle societa' sportive delle categorie professionistiche
inferiori.
Art. 25.
Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna
competizione
1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a
ciascuna competizione e' effettuata in modo da garantire
l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonche'
l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza
e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.
2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti
i partecipanti a ciascuna competizione non puo' essere comunque
inferiore al 40 per cento.
3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non puo'
essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino
d'utenza.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di
ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla
competizione sono determinati con deliberazione adottata
dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione
medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi
diritto al voto.
Art. 26.
Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie
A
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto
conto delle regole determinate dall'organizzatore dei campionati di
calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla
commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato
italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualita' di cui
agli articoli 22 e 24, e' effettuata, a partire dalla stagione
sportiva 2010-2011, con le seguenti modalita': una quota del 40 per
cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato
di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati
sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di
utenza.
2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai
sensi del comma 1, e' determinata nella misura del 10 per cento sulla
base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla
competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947, nella
misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle
ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla
base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.
3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi
del comma 1, e' determinata nella misura del 25 per cento sulla base
del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla
competizione, cosi' come individuati da una o piu' societa' di
indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di
calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella
misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di
riferimento della squadra.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 27.
Disciplina del periodo transitorio
1. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei
diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati prima del
31 maggio 2006, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se
tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o
prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi
collegati stipulati prima del 31 maggio 2006.
2. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione, o alienazione
dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, stipulati
dopo il 31 maggio 2006 e fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto da soggetti diversi da quelli titolari dei contratti
di licenza di cui al comma 1 ovvero dagli stessi soggetti di cui al
comma 1 ma aventi un diverso oggetto, sono fatti salvi fino al
30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di
diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in
contratti ad essi collegati.
3. Sono parimenti fatti salvi sino al 30 giugno 2010 gli effetti
dei contratti di cessione e di sublicenza con cui gli operatori della
comunicazione e gli intermediari indipendenti trasferiscono ad altri
operatori della comunicazione i diritti audiovisivi di cui
all'articolo 3, comma 1, acquisiti in virtu' dei contratti di cui ai
commi 1 e 2.
4. Gli organizzatori degli eventi non titolari di contratti di
licenza alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
stipulare, previa autorizzazione dell'organizzatore della
competizione, contratti di licenza aventi durata fino al 30 giugno
2010.
5. Al fine di garantire una equa ripartizione delle risorse
economiche e finanziarie derivanti dai contratti di cui ai commi 1,
2
e 3, i soggetti partecipanti al campionato di calcio di serie A
redistribuiscono all'interno della propria categoria una quota
percentuale crescente del totale delle risorse assicurate dalla
contrattazione individuale dei diritti audiovisivi, determinata
prioritariamente dall'Assemblea di categoria entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con delibera
adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi
diritto al voto.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 22, comma 2, e 24 si
applicano a partire dalla stagione sportiva 2010/2011.
7. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di
mutualita' generale, e' destinata alla Fondazione di cui
all'articolo 23, per ciascuna delle stagioni sportive 2008/2009 e
2009/2010, una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti
di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi
sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed
anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione,
determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato di
calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza
qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
8. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di
mutualita' per le categorie inferiori di cui all'articolo 24, e'
destinata alle predette categorie una quota percentuale delle somme
derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei
diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a
titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di
opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore
del campionato di calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con
la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al
voto.
Art. 28.
Disposizione di coordinamento
1. Al titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo
l'articolo 78-ter e' inserito il seguente capo:
"Capo I-ter
Diritti audiovisivi sportivi
Art. 78-quater.
Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007,
n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le
disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.".
Art. 29.
Norme finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'onere derivante dal funzionamento della struttura di cui
all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante un contributo di
importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di
ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti
audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Il
contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e
secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 30.
Abrogazioni
1. E' abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio
1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1999, n. 78.
Il presete decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Melandri, Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive
Gentiloni Silveri, Ministro delle
comunicazioni
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Mastella