Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei
dati personali
(GU n. 174 del 29-7-2003 - Suppl. Ord. n. 123 - Testo in vigore
dal 1-1-2004)
Testo vigente dopo il decreto legislativo 30 maggio 2008
, n. 109 - Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la
conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
2002/58/CE
INDICE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.127, recante delega
al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento
dei dati personali;
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie,
di concerto con i ministri della giustizia, dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
emana il seguente decreto legislativo:
Parte I - Disposizioni generali
Titolo I - Principi generali
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali
che lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando
un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui
al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione
ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte
degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte
dei titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento
dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali
e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando
le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso
di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca
di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia
di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità
di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del
codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare,
le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso
il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento
di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali
a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato
di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in
uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una
rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio
di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate
ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi
di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo,
via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse
a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della
corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente
per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione
di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle
reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario
di tali servizi tramite schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico,
per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto
a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico,
oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione
o della relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica
di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza
che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi
per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche
indiretta dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi,
in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale
di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare
a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa
consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti
e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità
di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione
del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica
o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi
informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze
scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati
personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito
nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla
sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio
dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice,
il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito
nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina
sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del
presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli
15 e 31.
Art. 6. Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano
a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione
ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative
della Parte II.
Titolo II - Diritti dell’interessato
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per
il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi
e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata,
salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o
altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi
di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi
di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere
c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo
160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda
dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna
la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via
di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può
essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o
posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema
in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può
essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente
a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche,
enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili
o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.
La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega
copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza
di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.
Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione,
la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base
ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza
di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,
anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano
singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro
al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti
alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in
tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche
la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta,
si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento
o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è
rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma
1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa
il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche
attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti
contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che
la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso
di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante
gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo
spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca
effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale,
che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui
i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita
oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere
che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano
su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina
un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità
delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento
o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro
e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III - Regole generali per il trattamento
dei dati
Capo I - Regole per tutti i trattamenti
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti
dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali non possono essere
utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia e di buona
condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto
dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa
sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica
la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne
la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia,
sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza
del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati
e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al
codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche
promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione
dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati,
del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili
è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete
di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile
in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando
è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato
tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati
o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di
dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione di profili e della personalità
dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano può essere
fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali
volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione
sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato
o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice
o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo
2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento
i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma
1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento
dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione
alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti
che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti
a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari
o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti
e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla
diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici
non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema
di comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili al trattamento
di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza
di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa
quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali
e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo
39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi
indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati
o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma
di legge o di regolamento.
Art. 20. Principi applicabili al trattamento
di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono
essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante
interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità
di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili
e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi
pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in
relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante
ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi
tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione
di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione
delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e
per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo
26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è
consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare
e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui
al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21. Principi applicabili al trattamento
di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità
di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano
anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili al trattamento
di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli
obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e
giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che
non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed
e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto
alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento
ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine
di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili
rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti
pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti
o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto
o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata
per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente
le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri
o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici,
sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il
numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono
di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per
finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono
trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti
in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi
del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare
unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento
delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando
i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza,
di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito
di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili
e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari
ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione
scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari,
nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei
deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti
pubblici economici
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o
più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente
e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato,
se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento
riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato
il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti
nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche,
trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione
di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o
di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività
di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora
non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità
o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione,
è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo
di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti
che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di
utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota
agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia
di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici,
ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
di approvazione del testo unico in materia di beni culturali
e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati.
Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre
che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata
la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria,
da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici
ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione
di reati.
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti
dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche,
il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,
che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose
e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni,
effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti,
sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni
a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche
senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti
od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi
partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo
statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali
degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo,
sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi
e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente
le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota
agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo
13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango
pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o
compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in
materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione
e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione
e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e
di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati
o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che
specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento,
i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
Titolo IV - Soggetti che effettuano il trattamento
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica,
da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione
od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso
o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale
del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che
per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati
per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma
2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate
solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare
o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente
l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la
documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la
quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito
agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I - Misure di sicurezza
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione
di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione
o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
Art. 32. Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche
e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare
la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al
traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni
elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione
non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica
di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno
dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se
sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della
rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di
applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare
ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi
costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Capo II - Misure minime di sicurezza
Art. 33. Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo
31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento
sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel
presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare
un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti
dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti
misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto
a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e
a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza,
il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio
di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei
modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B),
le seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità
organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità
di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo
alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI - Adempimenti
Art. 37. Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali
cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di
malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto
di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso
o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti
a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione
dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati
per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti
elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica,
alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni,
a comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui
al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia
e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica
del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di
recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in
ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali,
con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo
17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito
dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili
di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di
notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per
la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le
notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono
essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina
in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante
prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere
dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare,
e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa
per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante
e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto
riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma
del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica
e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti
autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni
di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi
da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione
in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa
vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione
al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute
nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il
trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque.
Art. 39. Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente
al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma
di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche
mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1
possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento
della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva
del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa
a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione
con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo
38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione
del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41. Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di
applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione
se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative
prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato
ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla
richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante
e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità
di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo
38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere
trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni
o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui
all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine
fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
Titolo VII - Trasferimento dei dati all'estero
Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione
europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate
in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei
dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva
l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti
in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le
medesime disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi
terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto
di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso
o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato,
ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento
riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato
ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato
e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione
di cui all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale
e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia
di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici,
ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali
e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì
consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate
con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25,
paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con
le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente
all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato
o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non
assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti,
le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
Parte II - Disposizioni relative a specifici
settori
Titolo I - Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I - Profili generali
Art. 46. Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero
della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali
relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma
1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di
dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari.
I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura
e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano
i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato
C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero
della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato
per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da
1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per
ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie,
o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale
di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale,
nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni
di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale
di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza
di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48. Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine
e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali
dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione
può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli
uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate
dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare
la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari
e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei
principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate,
anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia
30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie
per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia
penale e civile.
Capo II - Minori
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione
con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione
di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque
titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse
da quella penale.
Capo III - Informatica giuridica
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti
e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili
a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica,
ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella
rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono
rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito
istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando
le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti
la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,
l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata
nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che
sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura
della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza
o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso
di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma,
per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione
delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato
riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto,
senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza
o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio
che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti
o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della
sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone
e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante
l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso
di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
di ...".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o
di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2,
o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice
penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale,
chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere
in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma
2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità
di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti
di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del
codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri
la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo
e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3,
anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in
caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione
in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali.
Titolo II - Trattamenti da parte di forze di
polizia
Capo I - Profili generali
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei
trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze
di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero
da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione
di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano
le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da
1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma
1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di
dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le
forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni
di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da
altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi
di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei
medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica,
di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto
delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3
e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno,
su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti
e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo
ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo
53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni
dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e
la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche
attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale
e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie
per le finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente
i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati
anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al
loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal
Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti
effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni
o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55. Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori
rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche
di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche
di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari
tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti
a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17
sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e
5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel
Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53, a dati trattati
con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi
di polizia.
Art. 57. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le
modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente
al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo
53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di
polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione
R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive
modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione
di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare
per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di
analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni
effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative
ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e
alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte
di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza
comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee
o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica
dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione
delle categorie di interessati e della conservazione separata
da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione
dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti
utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei
procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti
sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o
per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e
alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca
delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
Titolo III - Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I - Profili generali
Art. 58. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli
3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge,
le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a
quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58,
154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni
di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate
nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38
e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate
le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente
codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di
operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione.
Titolo IV - Trattamenti in ambito pubblico
Capo I - Accesso a documenti amministrativi
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti,
le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti
amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale,
restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché
dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne
i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento
eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività
finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di
rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito
se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare
con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango
almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Capo II - Registri pubblici e albi professionali
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti
o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi
in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e
prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti
da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione
R (91) 10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti
in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento,
possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi,
ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione
elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti
che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della
professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona
iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui
al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione
all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale
può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in
particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate
nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere
materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni
o seminari.
Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e
dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero,
e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento
o al cambiamento delle generalità.
Art. 63. Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi
di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione
dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in
materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione
dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare,
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e
di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione
di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori,
ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in
materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla
vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili
e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni
di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati
per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione
di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività
di organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina
in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti
politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di
esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta
degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti
previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare,
quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica
della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e
la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche,
ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte
di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di
inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei
dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera
a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla
presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni
o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi
eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito
il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali
o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo,
di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso
a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli
organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse
all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui
al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione
dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili
per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni
in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti
e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni
e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata
alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte,
alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e
alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o
dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione
forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione
dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette
alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario
e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri
immobiliari.
Art. 67. Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta
attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza
ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge
a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive
nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con
riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti
e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo
di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina
in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa
in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento
di benefici in favore di perseguitati politici e di internati
in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni
ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla
normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni
ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie
o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche
radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in
cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate
nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità
di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime,
fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute.
Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina
in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento
della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti,
anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto
pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché
di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione
di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a
comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
dell'articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina
in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni
di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione
di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri
generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le
finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998,
n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione
di coscienza.
Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative
e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa
o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo
391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse
alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione
del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione
della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il
diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma
1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 72. Rapporti con enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei
rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose
e comunità religiose.
Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo
e sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge
demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali,
con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in
favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni
di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti
bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi
di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento
e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a
vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione
anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al
soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura
di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport,
con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni,
mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni
immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di
igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente,
tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro,
in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione
e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
Capo V - Particolari contrassegni
Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi
a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione
e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per
il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono
essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili
ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione
di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono,
parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta
di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli
di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone
a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
Titolo V - Trattamento di dati personali in
ambito sanitario
Capo I - Principi generali
Art. 75. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
in ambito sanitario.
Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e
organismi sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione
del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili
per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità
fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda
un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con
le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore
di sanità.
Capo II - Modalità semplificate per informativa
e consenso
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili
dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali
raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali
nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78. Informativa del medico di medicina
generale o del pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei
dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili
gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento
dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela
della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta
dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel
suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente
raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto,
anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli,
includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo
13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione
a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico
o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato
a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto,
parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del
medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità
alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché
per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti
effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità
alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza
che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso
una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa da parte di organismi
sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi
delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso
di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di
prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso
organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente
identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano
l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali
da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti
ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al
medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono
essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme
dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle
strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione
del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate
per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente
articolo ed ai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti
pubblici
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità
di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi
diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso
terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti
in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei
cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi
anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti
di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non
richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81. Prestazione del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente
codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato
con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso
è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione
dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario
pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più
soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli
articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto
di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre
quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi
professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione,
annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta
elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al
medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni
apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e
dell'incolumità fisica
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale
la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed
urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di
intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile
acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
l’incolumità fisica dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione,
anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata
dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività
o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione
del consenso quando questo è necessario.
Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti
degli interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano
idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni
e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale,
fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in
materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure
minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni
sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo
di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza
e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione
nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo
conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare
lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi
compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in
situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali
prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione
della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento
dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia
o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una
prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni
delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità
per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione
tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza
di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per
legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe
al segreto professionale.
2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti
di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui
al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale
e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia
sottoscritto ai sensi dell'articolo 12.
Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo
82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie
ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica
in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo
interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio
dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti
e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato
o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto
di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate
al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli
altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio
sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri
in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali
e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo
e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche
in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare
lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie
o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute
o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività,
per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato
o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato
di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia
pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito
da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità
di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati
è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche
fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio
dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse
pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,
le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e
giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione
della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria
della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte
per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe,
per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché
per gli interventi di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento
a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di
enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici
necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi
e l'applicazione delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei
servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale
e familiare, nonché interventi economici integrativi ed
altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione
e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap,
nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla
legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni
ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 85, comma 4.
Capo IV - Prescrizioni mediche
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo
il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di
risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità
connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero
a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e
di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto
del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo
2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato
da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo
e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello
predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo
dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto
di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti
necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello
di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista
lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando,
per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza
della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura
del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di
cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte
di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di
ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il
perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può
essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella
indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o
su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio
sanitario nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a
prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire
alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari
condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di
preparazione o di utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione
di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che
non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni,
contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato
ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni
altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata
ad un'esplicita richiesta dell'interessato.
Capo V - Dati genetici
Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori
di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito
nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal
Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal
fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori
elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13,
con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite
e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese
che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati
e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001,
n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei
confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
Capo VI - Disposizioni varie
Art. 91. Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche
non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati
mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo
3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante
nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati
redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina
applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare
la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al
paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati,
ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia
della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da
parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte,
in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata
necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari
a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso
ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante
di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato
di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione
contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano,
altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica,
ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la
madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi
della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati
in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla
legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso
al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente
ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima
sia identificabile.
Art. 94. Banche di dati, registri e schedari
in ambito sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri
tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo
3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già
istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in
riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002,
n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia
di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate,
di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio
2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo
3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001,
n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo
15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
Titolo VI - Istruzione
Capo I - Profili generali
Art. 95. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito
scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare
riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici
di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono
comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti
e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa
resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono
essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano
altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione
dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto
e di rilascio di diplomi e certificati.
Titolo VII - Trattamento per scopi storici,
statistici o scientifici
Capo I - Profili generali
Art. 97. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati
da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento
e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato
e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del Sistema statistico nazionale (Sistan)
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del
trattamento
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi
storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con
i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti
o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici
o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo
necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono
stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque
essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei
quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio
e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione
in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese
le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni
comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori
di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e
studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi
legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Capo II - Trattamento per scopi storici
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli
all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità
nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici,
possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo
se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi.
I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento
dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato
o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art. 102. Codice di deontologia e di buona
condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici
e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma
1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione
dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice
applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche
o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione
e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare
lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di
tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi
vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione
di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina
dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici,
anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per
la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione
e nella diffusione.
Art. 103. Consultazione di documenti conservati
in archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi
di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati
è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali,
come modificato dal presente codice.
Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi
per scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti
di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi
scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione
ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri
per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite
in relazione al progresso tecnico.
Art. 105. Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici
non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti
relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi
di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo
13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma
2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere
in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite
del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici
rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato
non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto
al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità
individuate dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106. Codici di deontologia e di buona
condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici
o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto,
per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla
base di analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare
che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed
effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in
riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni
da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche
presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi
da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle
specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica
dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni
del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati
dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e
43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei
dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi
di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza
di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte
ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono
incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito
del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati
per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed
uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste
dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati
che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio
o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza
e di riservatezza.
Art. 107. Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori
dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica
previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento
di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità
semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione
del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108. Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti
che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto
previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto
ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato
dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,
in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili
indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato,
l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto
statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati statistici relativi all'evento
della nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli
eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni
e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori
sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto
del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche
determinate dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il
Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca
scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario
quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge
che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un
programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni
dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso
non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non
è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca
è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato
etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche
ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo
7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento,
la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza
modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni
non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
Titolo VIII - Lavoro e previdenza sociale
Capo I - Profili generali
Art. 111. Codice di deontologia e di buona
condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici
e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato
per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato
e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione
degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113,
comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali
anche sensibili.
Art. 112. Finalità di rilevante interesse
pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione
da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque
tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a
tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non
comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma
1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al
fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio
e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti
per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela
delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti
per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio,
il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento
di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato
giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della
causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi
retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale
in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione
di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro
o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia
sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali,
la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa
quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo
alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale,
alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che
abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo
23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità
civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi
in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o
partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei
casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato
o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la
normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di
dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti
di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti
pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del
comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
Capo II - Annunci di lavoro e dati riguardanti
prestatori di lavoro
Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Capo III - Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114. Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro
il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza
sociale
Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato
dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato
e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato,
possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni,
in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso
manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce
con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare
tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti
eroganti le prestazioni.
Titolo IX - Sistema bancario, finanziario ed
assicurativo
Capo I - Sistemi informativi
Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi
di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione
di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la
puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando
anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati
personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118. Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale,
prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall' articolo
13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato
e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati
raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di
conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche
di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati,
riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi
da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo
conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento
le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati
dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli
a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso
alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari
e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione
e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni
da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma
1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni
indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private.
Titolo X - Comunicazioni elettroniche
Capo I - Servizi di comunicazione elettronica
Art. 121. Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento
dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi
dell'abbonato o dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di
una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni
archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente,
per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i
presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di
cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione
tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della
comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato
o dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione
elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano
espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi
dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso,
le finalità e la durata del trattamento.
Art. 123. Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti
trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai
fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve
le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari
a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso
di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione
in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento,
per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche
in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e
per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi
di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore
aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono
hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni
momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore
del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati
relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata
del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo
30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione
o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti,
dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi
di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore
aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario
per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione
di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere
i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini
della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione
o alla fatturazione.
Art. 124. Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta
e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi
che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e
all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al
tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti
addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni
e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed
in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative
alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di
debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di
cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità
alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime
tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione
dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati,
l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle
comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità
di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella
fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125. Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante,
chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità
linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità
di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione
sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità,
mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate
entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità
di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente
chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate
dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti
da tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli
abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità
previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi
al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche
di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente
o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile
in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la
fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso,
informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno
sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo,
nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per
la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi
al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente
e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del
trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per
ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo
30, sono la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il
servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è
strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto
e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai
dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere
che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza
della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere
disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate
di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica
le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in
cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro
quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità
di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui
al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti
degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore
ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone
procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia
della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché,
ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione,
nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato
o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge
a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con
decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire
a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso
il proprio terminale effettuato da terzi.
Art. 129. Elenchi di abbonati
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione
con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo
154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità
di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi
agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione
del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della
data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi
e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi
a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali,
e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli
da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione
dei dati senza oneri.
Art. 130. Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante
posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging
Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni
per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi
da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli
23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti
o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato
nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può
non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti
di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in
occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento
della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata
per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità
di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e
gratuitamente.
5. É vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità
di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato
camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un
idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i
diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo
143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio
o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta
elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131. Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente
circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere
in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni
da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni
o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di
apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato
tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione,
sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione
stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132. Conservazione di dati di traffico
per altre finalità
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i
dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore
per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità
di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime
finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque
i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per
dodici mesi dalla data della comunicazione.
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica
di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.
2. (Abrogato)
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso
il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su
istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle
indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore
dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere,
direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate
al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater
del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di
cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4. (Abrogato)
4-bis. (Abrogato)
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili
degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, nonchè gli altri soggetti indicati nel comma
1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione
alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere,
ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici
di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un
periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai
fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste
dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo
n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione
di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate
esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può
prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale
indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori
di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.
4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici
o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter
deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità
richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore
di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto
relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente
svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione
dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma
4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque
entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico
ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti,
li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti
perdono efficacia.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma è effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato
prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i dati
conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza
e protezione dei dati in rete, nonché a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento
di cui all'allegato B);
b) (Soppressa)
c) (Soppressa)
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione
dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.
Capo II - Internet e reti telematiche
Art. 133. Codice di deontologia e di buona
condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione
e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica,
con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare
una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle
reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e
privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità
del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite
in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia
trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il
pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini
dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità
delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.
Capo III - Videosorveglianza
Art. 134. Codice di deontologia e di buona
condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sotoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento
di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme
semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità
e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
Titolo XI - Libere professioni e investigazione
privata
Capo I - Profili generali
Art. 135. Codice di deontologia e di buona
condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi
professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione
privata autorizzata in conformità alla legge.
Titolo XII - Giornalismo ed espressione letteraria
ed artistica
Capo I - Profili generali
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre
manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti
o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione
o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nell'espressione artistica.
Art. 137. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano
le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo
VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche
senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e
26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità
di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca
a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze
o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico.
Art. 138. Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine
dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a)
restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Capo II - Codice di deontologia
Art. 139. Codice di deontologia relativo
ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da
parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un
codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo
136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda
quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative
di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali
misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio
è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia
che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta
del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono
efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo
la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice
di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo
143, comma 1, lettera c).
Titolo XIII - Marketing diretto
Capo I - Profili generali
Art. 140. Codice di deontologia e di buona
condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in
cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato,
forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile
l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo I - Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo I - Tutela dinnanzi al Garante
Sezione I - Principi generali
Art. 141. Forme di tutela
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo
142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un
reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di
sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti
di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli
effetti previsti nella sezione III del presente capo.
Sezione II - Tutela amministrativa
Art. 142. Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata
dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni
che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi
identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e
dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed
è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo
reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione
e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni
anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare
nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti
elettronici.
Art. 143. Procedimento per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non
è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare
un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero
il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare
il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad
effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento
che risulta illecito o non corretto anche per effetto della
mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera
b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che
esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi
di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi
a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in
contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non
sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità
degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere
adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo
141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare
e anche prima della definizione del procedimento.
Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse
parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146. Interpello preventivo
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante
può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul
medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo
8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo,
ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile
è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie
per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità,
ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile
ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine
per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta medesima.
Art. 147. Presentazione del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente
ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta
medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore
speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini
della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio
di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante
posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione
è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione
è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale
iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita
ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero
con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico
raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative
alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento
prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato
direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148. Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo
147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente
o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del
Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data
della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale
caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il
ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione
del ricorso.
Art. 149. Procedimento relativo al ricorso
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni
a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro
dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente
e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito
è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere.
Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria
l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti
a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche
parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà
di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al
comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del
termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato
possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui
tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante
idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei
limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni
formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di
una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto
dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato
alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente
o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone
inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma
1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona
di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi
è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo
150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore
ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e
dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al
15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione
non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo
146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 150, comma 1.
Art. 150. Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante
può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni
del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima
della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma
1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile
unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato
il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione
del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a
tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per
la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento
che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche
in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti
motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante
è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto
o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato
alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le
parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi,
se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione
di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto,
il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
Art. 151. Opposizione
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito
di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono
proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
Capo II - Tutela giurisdizionale
Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione
delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti
ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria
ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone
con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo
ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai
sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine
di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o
dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale
termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile
per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento
del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti,
può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile
unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile
il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato,
fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione
delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In
tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca
i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto
con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui
notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione
e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo
a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi
di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni
anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare
le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione
orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante
lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate
in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può
anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione
della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine
non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e
rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E),
quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto
pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda,
in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul
risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte
soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per
cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni.
Titolo II - L'Autorità
Capo I - Il Garante per la protezione dei dati
personali
Art. 153. Il Garante
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica
con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano
indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle
materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di
entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui
voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vicepresidente,
che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la
durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati,
né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori universitari
di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo
o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente
nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura
tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo
156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il
Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente
codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione,
anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione
dei dati di traffico;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento
le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi
dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti
dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo
12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi
normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di
cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali e delle relative
finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta
e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo
a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione
di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di
adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione
di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio
europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo
1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica
nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11
dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto
delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della
convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti
nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante
può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare
alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra
autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune
interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere
del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione
può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando,
per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di
cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di
criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
Capo II - L'Ufficio del Garante
Art. 155. Principi applicabili
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità
e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano
i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile
del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di
vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano
altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156. Ruolo organico e personale
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite
di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai
fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento
del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35
del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo
i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, e successive modificazioni e, per gli incarichi
dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative
indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento
del trattamento economico del personale dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme
già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione
dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria
o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di
legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente,
a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche
dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di
posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante
al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza
adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per
cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità
integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore
a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a
tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti,
i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata
non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più
di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere
segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque
unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive
attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di
un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto
al controllo della Corte dei conti.
Capo III - Accertamenti e controlli
Art. 157. Richiesta di informazioni e di
esibizione di documenti
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere
al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di
fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158. Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi
o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento
o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo
del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio.
Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione
o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze,
sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile,
oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente
per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro
tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è
documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento,
può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto
ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad
operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato
e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via
telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale
sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è
consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale,
ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire
e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di
rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal
caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento
che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di
procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile,
sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è
assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono
assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione
del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato
prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito
anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente
articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche
mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di
cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160. Particolari accertamenti
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli
I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per
il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di
legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile
le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione.
Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo
è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se
ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificità della verifica, il componente designato
può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto
ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza
e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e,
se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da
un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo
156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione
e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo
nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità
nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione
istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti
ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è
richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti
e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento
di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento
restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella
materia civile e penale.
Titolo III - Sanzioni
Capo I - Violazioni amministrative
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila
euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari
o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo
17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o
più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma
può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in
ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in
materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila
euro a trentamila euro.
Art. 162-bis. Sanzioni in materia
di conservazione dei dati di traffico
1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento
della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di
cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, che può essere aumentata
sino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili
della violazione
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma
1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica
in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro
e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164. Omessa informazione o esibizione
al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire
i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma
2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.
Art. 165. Pubblicazione del provvedimento
del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166. Procedimento di applicazione
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma
3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento
del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo
156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei
compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
Capo II - Illeciti penali
Art. 167. Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero
in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da
sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11,
25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione da uno a tre anni.
Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni
al Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37
o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti
in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti
o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169. Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due
anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una
prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente
il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso
di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento
e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi
allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce
la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui
agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del
Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150,
commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo
38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172. Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente
codice importa la pubblicazione della sentenza.
Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative,
transitorie e finali
Capo I - Dispisizioni di modifica
Art. 173. Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione,
è così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "2.
Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di
verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e
114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità
di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114
della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali.
Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante
esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione
della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo
articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato
all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire
al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi
forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo
il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie
del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma
dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare
e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone
atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al
terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con
biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile,
le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario,"
sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di
regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario,
presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile,
la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti:
"una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole:
"affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti:
"in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario
non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha
eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo
77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario
per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di
altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione
al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona
alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti"
sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile,
sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla
fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile
dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti:
", di riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo
comma è aggiunto il seguente:
"L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in
mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata
in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa
l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile
le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole
da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità del
debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale
a chiunque vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita in
mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente: "Articolo
15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi)
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi
delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati
o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi
circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile.
Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni
strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'atto è
notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti,
di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure,
se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo.
Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria
consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione
per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,
dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi
il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le
comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati
non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano
le indicazioni strettamente necessarie.".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le
parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono
sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti
dall'articolo 148, comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata
al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di
cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le
parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite
le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175. Forze di polizia
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie
ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai
sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128,
e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto
di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e
3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi
di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo
53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione
del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne
è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi
dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene
rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni,
o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente
ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano
trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni
adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta
se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata
in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare
la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione
in forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176. Soggetti pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici"
sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati
personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis.
I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati
nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio1993,
n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1.
È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa,
contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1.
Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri
l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il
suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento
delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti
dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita
dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione".
Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato
civile e delle liste elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo
34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso
di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7.
L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della
madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata
ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di
cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto
si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse
personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione
giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione
dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed
e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente:
"Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per
finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato
attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica
o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento
di un interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178. Disposizioni in materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale,
dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima
della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per
la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia
di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un
caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non
accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria
assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente
per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato,
nonché della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della
sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del
Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali
per uso umano, è inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte
ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità
in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati
all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito
unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".
Art. 179. Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire
al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte
infine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione
di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".
Capo II - Disposizioni transitorie
Art. 180. Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35
e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il
31 marzo 2006.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente
codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni
tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione
delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti
modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni
in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile
misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti
in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative,
logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo
31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno
2006.
Art. 181. Altre disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del
1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi
di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2
e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28
febbraio 2007;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata,
ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate
entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate
entro il 30 giugno 2004;
e) [lettera abrogata]
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma
2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del
presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli
articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in
sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno
2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante
ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere
successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata
sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata
in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato
e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione
elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico.
I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma
1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera
a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle
medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per
la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di
cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998,
n. 171.
Art. 182. Ufficio del Garante
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali,
in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non
oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo,
al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti
delle disponibilità di organico, del personale appartenente
ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio
presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato
alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente
nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico,
per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del
Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il
Garante di almeno un anno.
Capo III - Abrogazioni
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione
degli articoli 8, comma 1, 11
e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati
gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano,
altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità
18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52,
in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
materia di certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità
27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui
dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo,
del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri
in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca
e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma,
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice
di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini
di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo
119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento,
si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
Capo IV - Norme finali
Art. 184. Attuazione di direttive europee
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva
96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento
a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento
si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente
codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento
di taluni dati personali.
Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia
e di buona condotta
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo
12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del
presente codice.
Art. 186. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in
vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui
agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia
di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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