Delibera n. 109/07/CONS
Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale di cui alla delibera 435/01/CONS e successive modificazioni.
Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità
trasmissiva delle reti digitali terrestri
Pubblicata su questo sito il 16/03/07
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007
Allegato A
L'Autorità
NELLA riunione del Consiglio del 7 marzo 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dellemittenza televisiva e
per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti
nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico della radiotelevisione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 Supplemento
Ordinario;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS, del 15 novembre 2001, recante "Approvazione
del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6
dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTA la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante "Norme
a garanzia dellaccesso dei fornitori di contenuti di particolare
valore alle reti per la televisione digitale terrestre", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 197 del 23 agosto
2004;
VISTA la delibera n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, recante "Interventi
a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell11
marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
VISTA la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante "Disposizioni
attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della
delibera n. 136/05/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, recante "Approvazione
di un programma di interventi volto a favorire lutilizzazione
razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella
prospettiva della conversione alla tecnica digitale";
CONSIDERATO che il programma di interventi di cui alla citata delibera
n. 163/06/CONS prevede laggiornamento dellattuale regolamentazione
della televisione digitale terrestre, contenuta nel regolamento di cui
alla delibera n. 435/01/CONS, sulla cessione del 40 per cento della
capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri, di cui alla
legge 66/2001 e allart. 25, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione,
individuando meccanismi che rendano effettiva e sostanziale tale cessione
di capacità trasmissiva a soggetti indipendenti, in termini di
trasparenza delle condizioni imposte e di scelta dei soggetti contraenti,
ai fini del rafforzamento del pluralismo e della concorrenza e delluso
efficiente delle frequenze;
CONSIDERATO che i criteri da seguire per la modifica del citato regolamento
di cui alla delibera n. 435/01/CONS, stabiliti dal programma di interventi
approvato con la delibera n. 163/05/CONS, prevedono:
1) Maggiore garanzia che i fornitori di contenuti siano effettivamente
indipendenti con revisione dei criteri fissati dalla delibera n. 253/04/CONS.
In particolare occorre garantire che il 40 per cento della capacità
trasmissiva sia destinata, secondo le previsioni della legge 66/2001,
a programmi e servizi ed ai soggetti che non siano società controllanti,
controllate o collegate, ai sensi dellarticolo 2, commi 17 e 18
della legge 249/97, trasfusi nellarticolo 43, commi 13, 14 e 15,
del testo unico della radiotelevisione, compresi quelli già operanti
da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano
ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dellart. 3, comma
5, della medesima legge 249/97.
2) Valutazione preventiva da parte dellAutorità, della
rispondenza della cessione della capacità trasmissiva ai nuovi
criteri individuati, in particolare identificazione tramite una procedura
competitiva gestita dallAutorità (come in
Francia ovvero in Svezia) di una griglia minima di programmi (channel-line-up)
che sia garantita su tutto il territorio nazionale.
3) Un regime di interconnessione e di interoperabilità per
i servizi.
VISTA la delibera n. 663/06/CONS del 23 novembre 2006, con la quale
lAutorità ha adottato lo schema di provvedimento recante
"Modifiche e integrazioni della delibera n. 435/01/CONS e successive
modificazioni. Cessione del 40% della capacità trasmissiva delle
reti digitali terrestri", sottoposto a consultazione pubblica;
AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che
hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti.
Secondo alcuni partecipanti alla consultazione la previsione dellart.
29 bis, comma 3, dello schema di provvedimento, secondo la quale i contratti
di fornitura di capacità trasmissiva in essere alla data di entrata
in vigore del provvedimento, qualora incidano sulla quota del 40 per
cento, non possano essere prorogati oltre la loro scadenza naturale,
non consente agli attori del mercato di operare in un clima di certezza
dei rapporti giuridici soprattutto nella fase iniziale di crescita della
piattaforma digitale terrestre. La non applicabilità di clausole
stabilite fra le parti che comportano un rinnovo automatico o una prelazione
in favore degli editori che attualmente usufruisco di questa capacità
opererebbe, con effetto retroattivo, su accordi già negoziati
fra gli operatori di rete ed i fornitori di contenuti. In termini concorrenziali,
gli attuali fornitori di contenuti che già stanno investendo
nel settore favorendo la migrazione di nuovi utenti verso il sistema
della televisione digitale terrestre, potrebbero perdere il vantaggio
competitivo maturato a favore di nuovi entranti.
Al riguardo, si rileva che la citata previsione regolamentare non
ha carattere retroattivo, nel senso che non impedisce la continuazione
dei contratti in essere, ma vieta la loro possibilità di proroga
oltre la naturale scadenza, al fine di rendere applicabile in tempi
ragionevoli il nuovo meccanismo di accesso alla riserva di capacità
trasmissiva, finalizzato ad introdurre un più alto grado di concorrenza
e un maggior pluralismo del sistema radiotelevisivo attraverso la revisione
dei criteri dettati dalle delibere n. 253/04/CONS e n. 264/05/CONS.
Il rischio di perdita del vantaggio competitivo, evidenziato da alcuni
partecipanti, attiene alla sfera soggettiva dellattività
dimpresa, mentre lAutorità deve considerare gli interessi
di tutti i potenziali soggetti che hanno titolo per accedere alla capacità
trasmissiva, i quali devono avere la possibilità di concorrere
alla quota oggetto di riserva, secondo condizioni eque trasparenti e
non discriminatorie. Va inoltre considerato che tra i criteri tecnici
ed economici di valutazione e comparazione delle domande è previsto
il parametro relativo alle "esperienze maturate nel settore delle
comunicazioni", che consente di effettuare una valutazione della
domande di accesso alla capacità trasmissiva anche in relazione
alle esperienze maturate nel settore della televisione digitale terrestre.
Appare, comunque, opportuno, integrare la citata disposizione prevedendo
che la capacità trasmissiva già utilizzata al momento
di entrata in vigore del provvedimento, fermo restando il rispetto del
divieto di prorogare i contratti in essere oltre la naturale scadenza,
possa essere utilizzata dallattuale fornitore di contenuti fino
al momento dellassegnazione della predetta capacità ad
altro eventuale soggetto in base alla nuova procedura . Ciò al
fine di evitare periodi di non utilizzo della capacità trasmissiva
che potrebbero compromettere sia il principio di effettiva utilizzazione
delle frequenze che quello della remunerazione spettante agli operatori
per la cessione della capacità trasmissiva.
Secondo alcuni partecipanti la previsione dellart. 29 bis, comma
6, dello schema di provvedimento, che stabilisce un titolo preferenziale
di accesso alla capacità trasmissiva per i fornitori di contenuti
in chiaro, comporterebbe una limitazione per lingresso di editori
indipendenti non dotati di ampie risorse, quanto meno nella fase di
avvio del mercato. I partecipanti sostengono come, data la concentrazione
delle risorse pubblicitarie in capo a pochi soggetti, sia importante
per gli editori minori poter accedere anche ai ricavi da offerte a pagamento.
Infatti, limitando la possibilità di accesso ai programmi in
chiaro, si rischia di favorire le televisioni generaliste ed il monopolio
dellattuale piattaforma unica di pay-TV satellitare, invece di
rafforzare il pluralismo e la concorrenza del settore.
Da unanalisi complessiva del sistema normativo vigente si ricava
che la previsione di un titolo preferenziale per i fornitori di contenuti
in chiaro mira a garantire il pluralismo nel settore radiotelevisivo,
obiettivo che si realizza più facilmente con una programmazione
largamente accessibile a tutti gli utenti. La previsione appare, inoltre,
in linea con il principio stabilito dallarticolo 4, comma 1, lettera
f) del Testo unico della radiotelevisione il quale prevede "la
diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali
e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva
destinata ai programmi criptati".
Tuttavia, avuto riguardo agli obiettivi di sviluppo della concorrenza
nel settore e nel rispetto del citato principio recato dal Testo unico
della radiotelevisione, losservazione formulata può, in
linea di principio, essere accolta prevedendo in luogo del titolo preferenziale
per laccesso da parte dei fornitori in chiaro, lapplicazione
nel disciplinare del principio stabilito dal citato Testo unico di un
congruo numero di programmi in chiaro rispetto a quelli criptati.
Lo schema di provvedimento delinea un iter al termine del quale lAutorità
provvederà ad assegnare, secondo criteri di efficienza allocativa,
la capacità trasmissiva disponibile in base allordine di
graduatoria e alle preferenze espresse in sede di domanda di accesso.
Alcuni soggetti hanno formulato delle perplessità di fondo su
questa procedura, definendola eccessivamente ingerente ovvero non proporzionata
rispetto allobiettivo di garantire un accesso pluralista alle
risorse trasmissive.
Segnatamente, diversi operatori hanno sollevato perplessità
circa lattribuzione allAutorità del ruolo di gestore
della capacità trasmissiva, che non troverebbe alcuna rispondenza
nel quadro legislativo, dal quale sarebbe parimenti estranea lidea
della griglia minima di programmi destinata a determinarsi per via amministrativa.
Alcuni operatori sottolineano che un provvedimento così incisivo
necessita di una verifica circa lesistenza di una "market
failure", che giustifichi lintervento del Regolatore nella
fase di assegnazione della capacità trasmissiva, dato che essa
viene in buona parte sottratta alle dinamiche di mercato.
Secondo le tesi prospettate, il rispetto degli obblighi regolamentari
relativi alla cessione del 40% della capacità trasmissiva dovrebbe
avvenire mediante un vigilanza ex post sugli accordi liberamente conclusi
dalle imprese e non ex ante attraverso una procedura amministrativa
di selezione.
Al riguardo si deve, in primo luogo, osservare che la tutela della
garanzia dellaccesso alle reti di comunicazione costituisce un
dei compiti assegnati allAutorità dalla sua legge istitutiva.
Lart. 1, comma 6, lett. c), numero 2), della legge 249 del 1997
attribuisce infatti allAutorità la funzione di garantire
lapplicazione "delle norme legislative sull'accesso ai mezzi
e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione
di specifici regolamenti". Le norme di legge succedutesi hanno
confermato tale orientamento del legislatore in particolare per quanto
riguarda le reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre.
La legge n. 66 del 2001, che ha introdotto lobbligo di riserva
del 40 per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali
terrestri da parte dei soggetti titolari di più di una concessione
televisiva, ha, infatti, attribuito allAutorità il compito
di definire con regolamento le condizioni per il rilascio dei titoli
abilitativi per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica
digitale, nellosservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti
che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive
responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e
previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono
alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture
di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori, nellosservanza dei
principi di pluralismo dellinformazione, di trasparenza, di tutela
della concorrenza e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali
veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici p almeno tre programmi
televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi
dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale
ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva larticolazione
anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria
del servizio pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze
e delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva
trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica
digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva
in chiaro.
LAutorità, sulla base dei citati principi direttivi ha
approvato con delibera n. 435/01/CONS il Regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, che al Capo V- Norme a tutela del pluralismo
dellinformazione, della trasparenza, della concorrenza e della
non discriminazione prevede i limiti alle autorizzazione alla
fornitura dei contenuti (art. 24), gli obblighi di trasparenza del fornitore
di contenuti (art. 25), i vincoli di utilizzo delle radiofrequenze (art.
26), gli obblighi di trasparenza delloperatore di rete (art. 27),
la disciplina degli accordi tra operatori di rete e fornitori di contenuti
(art. 28), i provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza
(art. 29), basati , tra laltro, su criteri che garantiscano, in
presenza di risorse insufficienti, laccesso alle radiofrequenze
da parte dei fornitori di contenuti non riconducibili direttamente o
indirettamente agli operatori di rete. Nel solco di tale disciplina
regolamentare, lAutorità ha in seguito adottato la delibera
n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004, che contiene le disposizione minime
di riferimento che gli operatori di rete devono rispettare per garantire
accesso alle reti digitali terrestre da parte dei fornitori di particolare
valore. Nel preambolo di tale provvedimento, lAutorità
ha osservato che il nuovo quadro regolamentare delle reti di comunicazione
elettronica, recepito in Italia dal Codice delle comunicazioni elettroniche,
non si applica " ai contenuti dei servizi forniti mediante reti
di comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate
a livello nazionale per promuovere la diversità culturale e linguistica
e per assicurare il pluralismo dei mezzi di comunicazione " ed,
inoltre, che il citato provvedimento costituisce "un primo provvedimento
che, in attuazione di quanto previsto dallart. 29, comma 1, lettere
a) e b), prevedeva norme a garanzia dellaccesso alle reti digitali
terrestri per i fornitori di contenuto di "particolare valore"
per il sistema televisivo nazionale e locale".
Il decreto legislativo n. 177 del 2005, recante il Testo unico della
radiotelevisione, ha mantenuto inalterato tale impianto normativo e
regolamentare. Lart. 5, comma 1, lett. e), punto 2, del Testo
unico prevede , infatti, che gli operatori di rete: "cedano la
propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto
dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera
dellAutorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS".
Il potere regolamentare dellAutorità in materia è
ulteriormente confermato dal successivo articolo 25 (disciplina dellavvio
delle trasmissioni in tecnica digitale) che richiama esplicitamente
il Regolamento approvato con delibera n. 435 del 2001, cui è
demandato il compito di specificare i limiti e i termini delle trasmissioni
in tecnica digitale fino " alla completa conversione delle reti"
e "allattuazione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive in tecnica digitale".
Linsieme delle disposizioni normative sopramenzionate affida,
pertanto, allAutorità un ampio potere di regolamentare
lo sviluppo della diffusione televisiva in tecnica digitale, comprese
le modalità di cessione della capacità trasmissiva delle
reti digitali terrestri, garantendo luso efficiente e pluralistico
della nuova tecnologia, potere che va esercitato nellosservanza
del criterio di proporzionalità. Sul punto è di tutta
evidenza che la regolamentazione esistente non è stata in grado
di assicurare una effettiva e sostanziale cessione del 40 per cento
della capacità trasmissiva in favore di soggetti indipendenti
e che allo stato attuale, nonostante un accettabile sviluppo in termini
di copertura delle reti digitali terrestre, non si è ancora sviluppata
unofferta ricca ed attrattiva in grado di promuovere efficacemente
la migrazione degli utenti verso la nuova tecnologia digitale. Lattuale
situazione di utilizzo delle reti digitali terrestri, infatti, mostra
unassenza di contenuti competitivi e una duplicazione degli stessi
programmi su più blocchi di diffusione , in antitesi con i principi
di efficienza allocativa e di uso razionale e pluralistico delle risorse
trasmissive che lAutorità è chiamata a garantire
secondo il complesso delle norme sopra richiamate
Pertanto lAutorità, tenuto anche conto del prolungamento
della data di swicht-off, ha ritenuto opportuno individuare un indirizzo
generale sullattività di propria competenza nel passaggio
alle trasmissioni digitali al fine di promuovere un efficiente e pluralistico
utilizzo delle frequenze, indirizzo che è stato adottato con
delibera n. 163/06/CONS. Il citato programma dazione, nellambito
di una serie di articolati interventi, prevede la revisione della disciplina
della cessione della capacità trasmissiva ed un regime di interconnessione
ed interoperabilità dei servizi, ai fini del rafforzamento del
pluralismo e della concorrenza nel sistema radiotelevisivo. Il presente
provvedimento, che costituisce attuazione del citato programma di interventi,
è dunque giustificato dallesigenza di cambiare strategia
e compiere un passo diverso e più incisivo per favorire lo sviluppo
della nuova tecnologia, in quanto, come già osservato dallAutorità
nella delibera n. 136/05/CONS "Per la tutela del pluralismo assume,
dunque, particolare rilievo la concreta possibilità di accesso
alle reti digitali da parte di operatori minori e di potenziali nuovi
entranti".
Lo schema di provvedimento prevede un regime di interconnessione e
di interoperabilità dei servizi; in particolare, linterconnessione
delle reti digitali ipotizzata prevede un utilizzo delle reti per bacini
territoriali di dimensioni, di norma, regionali allo scopo di consentire
la cessione di capacità trasmissiva per aree limitate del territorio,
sia a favore dei soggetti titolari di reti televisiva analogiche con
copertura inferiore all80 per cento del territorio, sia a favore
delle emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti
operanti in digitale nelle medesime aree di copertura.
Alcuni operatori nazionali hanno formulato al riguardo obiezioni di
tipo procedurale osservando che tale ipotesi non è percorribile
perchè in base al Codice delle Comunicazioni linterconnessione
può essere imposta dallAutorità solo a valle di
un analisi di mercato ed a imprese che risultino titolari di un significativo
potere di mercato, ma non tramite una regolamentazione ex ante come
previsto dal provvedimento in oggetto. Secondo le osservazioni formulate,
la disciplina del Codice delle Comunicazioni non potrebbe essere disapplicata,
né derogata, in applicazione del principio del pluralismo poiché,
questultimo, attiene alla materia dei contenuti della programmazione,
e non a quella dellassetto delle reti di comunicazione.
Un operatore ritiene, invece, che lobbligo di cessione del 40
per cento delle reti digitali terrestri deve essere interpretato secondo
i principi di ragionevolezza e proporzionalità. In precedenti
provvedimenti (delibera 136/05/CONS), lestensione temporale di
tale obbligo è stata considerata dallAutorità come
una misura asimmetrica da applicare nei confronti degli operatori dominanti
e diretta a tutelare il pluralismo. Pertanto, sulla base di valutazioni
di tipo concorrenziale, viene richiesto allAutorità di
interpretare lobbligo di cessione della capacità trasmissiva
in modo differenziato tra operatori dotati di significativo potere di
mercato e operatori non dominanti, affinché questi ultimi, ancorché
tenuti a cedere la quota del 40 per cento della capacità trasmissiva
dei propri blocchi di diffusione a fornitori terzi, non siano comunque
soggetti alla specifica procedura prevista dal provvedimento in esame.
Da parte di alcuni operatori sono state, inoltre, ravvisate difficoltà
tecniche in quanto la cessione di porzioni di capacità trasmissiva
genera il rischio che, assegnata una singola area di territorio ad un
fornitore di contenuti, lo spazio nazionale residuo non trovi acquirenti
interessati, con la possibilità di creare inefficienze nello
sfruttamento dello spettro e delle infrastrutture di trasmissione. In
aggiunta a ciò un fornitore di contenuti nazionale potrebbe venire
escluso dalla quota di riserva, ove non fosse disponibile ulteriore
capacità trasmissiva in virtù di una sottrazione di una
anche minima parte di capacità trasmissiva a livello locale derivante
dallo spezzettamento così introdotto.
Gli operatori rilevano che la suddivisione della rete per bacini territoriali
darebbe luogo a gravi difficoltà tecniche, essendo le reti configurate
su base nazionale, oltre ad un considerevole sforzo economico (dato
da costi non recuperabili) associato alladeguamento delle reti.
Pertanto gli operatori osservano che la disciplina ipotizzata può
compromettere lintegrità delle reti nazionali, con un danno
per gli operatori di rete, disincentivando , altresì, la digitalizzazione
delle risorse di rete locali già esistenti.
Per contro, gli operatori locali ritengono che lo schema di provvedimento
sottoposto a consultazione pubblica non dia loro un adeguato accesso,
in quanto la possibilità di chiedere laccesso alla capacità
trasmissiva limitatamente alle aree del territorio oggetto di passaggio
anticipato dalla tecnica analogica a quella digitale non costituisce
una tutela sufficiente per gli editori locali ed, inoltre, appare discriminatoria
la previsione che limita laccesso alla capacità trasmissiva
a soli consorzi di emittenti locali.
Lart. 2-bis della legge 66 del 2001 prevede, testualmente, che:
"Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione
televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi
diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno
il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo
blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie,
per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società
controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi
17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già
operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie
che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo
3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249".
Secondo linterpretazione letterale della citata disposizione
normativa, oggetto della riserva è il 40 per cento della capacità
trasmissiva di ciascun blocco di diffusione dei soggetti che sono titolari
di più una emittente, ed i soggetti beneficiari sono fra
gli altri - le concessionarie televisive nazionali analogiche con copertura
inferiore all80 percento del territorio nazionale. La ratio della
norma in questione è quella di prevedere un favor per le emittenti
con un deficit di copertura delle reti analogiche per consentire anche
a questi soggetti lavvio della diffusione di programmi televisivi
digitali su frequenze terrestri. Tale previsione non è derogata
da quella relativa alla possibilità di effettuare il cosiddetto
trading delle frequenze finalizzato allacquisto di impianti da
destinare alla diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale.
Il legislatore, nel fissare il principio dellobbligatorietà
della cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva, non
ha precisato le modalità attuative di tale cessione, ma ha delegato
allAutorità la declinazione, per via regolamentare, di
tali modalità fissando i principi direttivi, tra cui lindividuazione
di "norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di
trasmissione" e la fissazione dei "compiti degli operatori,
nellosservanza dei principi di pluralismo dellinformazione,
di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione".
La previsione del regime di interconnessione e interoperabilità
per i servizi, costituisce, pertanto, una modalità regolamentare
attuativa di una norma primaria, che è indirizzata, nellosservanza
del principio di proporzionalità, a rendere effettiva la previsione
della cessione di capacità trasmissiva ai soggetti con deficit
di copertura, in un contesto di massima efficienza allocativa della
risorsa frequenziale "scarsa".
Alcuni rappresentanti delle emittenti locali hanno ritenuto non realistica,
data la frammentazione dellemittenza locale, la possibilità
di costituirsi in consorzio o stipulare intese per la gestione coordinata
della capacità trasmissiva. In proposito va segnalato che i consorzi
e le intese per la gestione della capacità trasmissiva, rappresentano,
nello spirito del provvedimento, uno strumento di efficienza allocativa
per evitare una eccessiva parcellizzazione della domanda che determini
soluzioni economicamente inefficienti e di difficile gestione operativa.
La possibilità di costituire consorzi e stipulare intese è
stata, peraltro, introdotta dallart. 2 bis delle legge 66 del
201 ai fini della sperimentazione della televisione digitale terrestre.
Alla luce delle osservazioni formulate in relazione a maggiori garanzie
di assegnazione della capacità a favore delle emittenti locali,
si ravvisa lopportunità di modificare il provvedimento,
prevedendo in luogo dellobbligatorietà del consorzio quale
condizione per laccesso alla capacità trasmissiva, la sua
possibilità, e stabilendo che le emittenti locali che non hanno
propri impianti operanti in tecnica digitale hanno titolo ad accedere
alla riserva del 40 per cento della capacità trasmissiva su tutto
il territorio nazionale nella misura massima di un terzo della capacità
complessivamente disponibile, secondo quanto previsto dallarticolo
8, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione per la fase di completa
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Inoltre,
qualora a livello nazionale residui capacità trasmissiva per
aree regionali non richieste dalle emittenti nazionali con ridotta copertura
analogica, la stessa può essere assegnata alle emittenti locali
che hanno presentato domanda. Per le emittenti locali è redatta
una apposita graduatoria.
Circa la previsione dello schema di provvedimento relativa alla numerazione
da applicare allordinamento automatico dei programmi offerti su
tecnologia digitale terrestre di cui allart. 29 bis, comma 10,
gli operatori appaiono generalmente favorevoli a che lAutorità
stabilisca appositi criteri, poiché tale fattore costituisce
un importante elemento di certezza nella attuale fase di transizione
del mercato; alcuni di loro, inoltre, hanno giudicato questa previsione
particolarmente urgente ed hanno richiesto che una indicazione in merito
sia già contenuta nel presente provvedimento anzichè nel
disciplinare.
Al riguardo si osserva che lesercizio di tale competenza da
parte dellAutorità scaturisce dallarticolo 42, comma
2, lettera b), del Codice delle comunicazioni elettroniche, ai sensi
del quale lAutorità può imporre "lobbligo
agli operatori di garantire laccesso alle altre risorse di cui
allallegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie, nella misura necessaria a garantire laccesso
degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati
nellallegato n. 2". A sua volta, il citato allegato n. 2,
parte II include, tra le risorse cui possono applicarsi condizioni a
norma dellarticolo 42, comma 2, lettera b) del Codice delle comunicazioni
elettroniche, laccesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG).
In considerazione delle esigenze manifestate dal mercato, e nel rispetto
della sfera di competenza assegnata a questa Autorità nella materia,
appare ragionevole formulare, già nel presente provvedimento,
le indicazioni da applicare da parte degli operatori in merito allordinamento
automatico dei canali offerti su piattaforma digitale terrestre, satellitare
e via cavo, stabilendo che i medesimi, nel determinare la numerazione
da applicare allordinamento automatico dei canali devono tenere
conto delle abitudini degli utenti finali, dei criteri di semplicità
duso e dellapplicazione di condizioni eque, trasparenti
e non discriminatorie.
RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate nellambito della consultazione dei soggetti interessati,
debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche
ed integrazioni allo schema di provvedimento adottato il 23 novembre
2006 di cui alla delibera n. 663/06/CONS, e debbano essere riformulate
alcune disposizioni per assicurare maggior certezza, con ciò
rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede
applicativa;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria,
relatori ai sensi dellart. 29 del regolamento concernente lorganizzazione
e il funzionamento dellAutorità;
Delibera
Articolo 1
1. LAutorità adotta, ai sensi dellarticolo 2 bis,
comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le modifiche al regolamento concernente
la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, riportate nellallegato
A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Sono abrogate:
a) la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante "Norme
a garanzia dellaccesso dei fornitori di contenuti di particolare
valore alle reti per la televisione digitale terrestre", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 197 del 23 agosto
2004;
b) la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante: "Disposizioni
attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della
delibera n. 136/05/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005.
3) Sono fatti salvi, nei limiti e alle condizioni indicate nelle modifiche
al regolamento concernente la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale,
riportate nellallegato A alla presente delibera, i rapporti e
gli effetti giuridici maturati sulla base delle delibere abrogate di
cui al comma 2.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale ed è resa disponibile
nel sito web dellAutorità.
Napoli, 7 marzo 2007
IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE
IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni
Michele Lauria
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
ALLEGATO A
alla delibera n 109/07/CONS del 7 marzo 2007
Modifiche al regolamento in materia di radiodiffusione terrestre in
tecnica digitale, di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni.
Cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva delle reti
digitali terrestri.
Articolo 1
Dopo larticolo 29 è inserito:
Articolo 29 bis
(Criteri per la cessione della capacità trasmissiva delle reti
digitali terrestri)
1. Ai sensi dellarticolo 2 bis, comma 1, quinto periodo, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66 e dellarticolo 25, comma 2, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono accedere alla capacità
trasmissiva di cui al successivo comma 2 i soggetti operanti in ambito
nazionale o locale, compresi quelli operanti via satellite e via cavo
e le emittenti televisive che non abbiano ancora raggiunto la copertura
minima di cui allart. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997,
n. 249 e i fornitori di contenuti, che non siano in rapporto di controllo
o di collegamento, ai sensi dellarticolo 43, commi 13, 14 e 15,
del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dellart.
2359, comma 3, del codice civile, con gli operatori di rete tenuti alla
cessione di capacità trasmissiva ai sensi del medesimo articolo
2-bis, comma 1, quinto periodo della legge 66/2001.
2. A decorrere dallentrata in vigore del presente articolo i soggetti
che ai sensi dallart. 2 bis, comma 1, quinto periodo, della legge
n. 66/2001, sono tenuti alla cessione di almeno il quaranta per cento
della capacità trasmissiva di ciascun blocco di diffusione, provvedono
alla predetta cessione esclusivamente nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1 e secondo le procedure e con le modalità stabilite
nel presente articolo. Ai fini della determinazione della base di calcolo
per il computo della capacità trasmissiva da destinare ai predetti
soggetti, si considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione,
e, comunque, una capacità minima oggetto di cessione, per ciascun
blocco, non inferiore a 9Mbit/s.
3. I contratti di fornitura di capacità trasmissiva in essere
alla data di entrata in vigore del presente articolo non possono essere
prorogati oltre la loro scadenza naturale, qualora i medesimi incidono
sul quaranta per cento della capacità trasmissiva oggetto della
riserva di legge . I fornitori di contenuti che alla data di entrata
in vigore del presente articolo operano sulla capacità trasmissiva
oggetto della riserva di legge, possono continuare a diffondere i propri
programmi su detta capacità trasmissiva, comunque non oltre la
data di assegnazione della medesima capacità trasmissiva ad altro
soggetto in base alle procedure previste dal presente articolo.
4. In fase di prima applicazione e entro trenta giorni dallentrata
in vigore del presente articolo i soggetti di cui al comma 2, comunicano
allAutorità, secondo il modello che sarà reso disponibile
sul sito web dellAutorità stessa, la capacità trasmissiva
disponibile, espressa in Mbit/s, per la cessione ai soggetti di cui
al comma 1, suddivisa per bacini territoriali di norma coincidenti con
le regioni, e le relative caratteristiche tecniche e di copertura nazionale
e locale, nonché le condizioni economiche di offerta, che devono
essere eque, trasparenti e non discriminatorie. Le predette condizioni
economiche di offerta devono prevedere un listino per la capacità
offerta a livello nazionale e un listino per la capacità offerta
a livello regionale. Questultimo deve indicare il prezzo della
capacità offerta comprensivo o meno dellonere del trasporto
del segnale ai propri trasmettitori. LAutorità si riserva
di valutare le condizioni economiche di offerta per verificarne la rispondenza
ai principi del presente comma e ne richiede le modifiche previo contraddittorio
con i soggetti obbligati alla cessione di capacità trasmissiva.
I listini, valutati dallAutorità, devono essere pubblicati
dai soggetti di cui al comma 2 sui propri siti web.
5. Qualora la capacità trasmissiva oggetto della cessione sia
già, in tutto o in parte, utilizzata in virtù di contratti
in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, i soggetti
di cui al comma 2 devono indicare nella comunicazione di cui al comma
4 i principali riferimenti dei contratti stessi e la data prevista per
la loro scadenza. LAutorità si riserva di richiedere copia
dei contratti in vigore.
6. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui
al comma 4 lAutorità emana un disciplinare per lo svolgimento
della procedura selettiva finalizzata ad individuare i fornitori indipendenti,
anche organizzati in forma consorziata o cooperativa, che possono accedere
alla capacità trasmissiva oggetto di cessione, individuando:
1. le caratteristiche della capacità trasmissiva minima accessibile,
le aree di copertura, la data di disponibilità della capacità;
2. i termini contrattuali la durata del contratto, le condizioni di
recesso;
3. i termini e le modalità di presentazione delle domande di
accesso alla capacità trasmissiva;
4. i requisiti oggettivi e soggettivi dei fornitori indipendenti che
possono presentare la domanda di accesso;
5. la tipologia di procedura selettiva con possibilità di offerte
combinatorie ai fini della scelta, ed individuando le relative garanzie
di trasparenza e neutralità;
6. i criteri tecnici ed economici di valutazione e comparazione delle
domande per la formazione delle graduatorie di merito, con attribuzione
dei relativi punteggi, avuto riguardo ai seguenti parametri:
1. progetto di utilizzo della capacità trasmissiva privilegiando
luso efficiente;
2. qualità dei piani editoriali, con previsioni di sviluppo e
di incidenza sul pluralismo del sistema informativo, individuando anche
indici di qualità e di capacità di attrazione del pubblico
da utilizzare per la sua valutazione e prevedendo un congruo numero
di programmi da trasmettere in chiaro sul totale dei programmi irradiati
attraverso la capacità trasmissiva disponibile;
3. solidità patrimoniale dellimpresa, rapporto fra i mezzi
propri ed il capitale di debito;
4. rispetto degli obblighi di programmazione, con eventuali proposte
migliorative rispetto a quelli minimi previsti dalla legge;
5. caratteristiche della proposta editoriale, anche valutando leventuale
impiego di interattività, alta definizione, mobilità;
6. valutazione del piano di impresa, sostenibilità economica,
patrimoniale e finanziaria dellattività di impresa nel
medio lungo periodo;
7. analisi degli investimenti con specifica attenzione agli investimenti
programmati nella produzione e realizzazione di nuovi programmi;
8. livelli di occupazione;
9. esperienze maturate nel settore delle comunicazioni.
7. Dopo la fase di prima applicazione il disciplinare è approvato
dallAutorità con cadenza annuale, per la messa a disposizione
della capacità trasmissiva che risulta a qualsiasi titolo disponibile
nellanno in corso, apportando le modifiche eventualmente ritenute
necessarie.
8. Le emittenti televisive nazionali che non abbiano ancora raggiunto
la copertura minima di cui allart. 3, comma 5, della legge 249/97,
selezionate in base alla procedura del presente articolo, hanno titolo
ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui allart.
2 bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, anche per aree
limitate di territorio, purché non servite da propri impianti
operanti in tecnica digitale, al fine di completare la copertura dei
programmi offerti sulle proprie reti televisive digitali, in via preferenziale
per le aree del territorio oggetto di passaggio anticipato dalla tecnica
analogica a quella digitale. A tal fine le predette emittenti presentano
allAutorità apposita domanda per la messa a disposizione
della capacità trasmissiva, nei termini che saranno previsti
dal disciplinare di cui al comma 6, specificando le aree del territorio
nazionale interessate, comunque di estensione almeno regionale.
9. Le emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti
operanti in tecnica digitale, hanno titolo ad accedere alla riserva
di capacità trasmissiva di cui allart. 2 bis, comma 1,
quinto periodo, della legge 66/2001, nella misura massima di un terzo
della capacità trasmissiva disponibile nellambito della
riserva del 40 per cento. A tal fine le predette emittenti, anche costituite
in consorzio o attraverso intese stipulate tra loro, presentano allAutorità
apposita domanda per la messa a disposizione della capacità trasmissiva,
nei termini che saranno previsti dal disciplinare di cui al comma 6.
Qualora, a livello nazionale residui capacità trasmissiva per
aree regionali non richieste dalle emittenti di cui al comma 8, la stessa
può essere assegnata alle emittenti locali che hanno presentato
domanda. Per le emittenti locali è redatta apposita graduatoria
in base ai parametri di cui al comma 6.
10. Nel proporre piani di guida elettronica ai programmi anche costituite
da semplici piani automatici di ordinamento dei canali della televisione
digitale terrestre, satellitare o via cavo, gli operatori, fermo restando
il diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti
secondo quanto previsto dalla delibera n. 216/00/CONS, tengono conto
delle esigenze di semplicità di uso dellapparato di ricezione
e delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, ed applicano
condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nei confronti di
tutti i fornitori di contenuti. In particolare non effettuano discriminazioni
nei confronti dei fornitori di contenuti indipendenti e dei fornitori
di contenuti a livello locale. LAutorità garantisce il
rispetto di tali condizioni ai sensi dellart. 42, comma 5, del
Codice delle comunicazioni elettroniche anche intervenendo, ove giustificato,
di propria iniziativa .
11. La procedura selettiva per la predisposizione delle graduatorie
delle domande di accesso alla capacità trasmissiva ai sensi del
disciplinare di cui ai precedenti commi e lattribuzione del relativo
punteggio sono effettuate da unapposita commissione nominata dallAutorità
con separato provvedimento, costituita da cinque membri di comprovata
indipendenza esperti in materia di comunicazione, di programmazione
radiotelevisiva, economica, finanziaria e giuridica, di cui tre designati
dallAutorità e due dal Ministero delle comunicazioni. I
componenti eleggono al loro interno il Presidente.
12. LAutorità approva le graduatorie e associa la capacità
trasmissiva oggetto del disciplinare ai soggetti richiedenti in base
allordine di graduatoria e in relazione alla preferenza espressa
in sede di presentazione della domanda, compatibilmente con la disponibilità
di capacità trasmissiva dei singoli multiplex e secondo criteri
di efficienza allocativa.
13. Le graduatorie sono rese pubbliche e comunicate ai soggetti inclusi
nelle graduatorie stesse, ai soggetti di cui al comma 2 e al Ministero
delle comunicazioni.
14. I soggetti di cui al comma 2 possono costituire consorzi o stipulare
intese per la per la gestione coordinata della capacità trasmissiva
da mettere a disposizione, comunque nel rispetto dellobbligo di
cessione del 40 per cento per singolo multiplex , a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie, dei soggetti risultanti dalle graduatorie
approvate dallAutorità ai sensi dei precedenti commi. Il
Ministero autorizza il coordinamento degli impianti in base a principi
di efficienza allocativa e di massima copertura del territorio.
15. I contratti di cessione stipulati tra i soggetti di cui ai commi
1 e 2 sono comunicati, entro cinque giorni dalla conclusione allAutorità,
che ne verifica la conformità al presente regolamento.
16. In caso di controversie in merito allapplicazione del presente
articolo lAutorità, ai sensi di quanto previsto dallarticolo
1, comma 11, della legge 249 del 1997 e dal Codice delle comunicazioni
elettroniche, si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del
regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.