Legge 19 luglio 2007, n. 106
"Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla
titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e
messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti
di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei
tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive
organizzate a livello nazionale "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio
2007
Art. 1.
1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei
soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema
efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza
e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione
e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre
reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati
e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni
sportive organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato
ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e in conformità
ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più
decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio
di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi,
eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati
con le medesime procedure e gli stessi princìpi e criteri direttivi
previsti dai commi 2 e 3.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti
princìpi:
a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva,
quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale
mezzo di educazione e sviluppo sociale;
b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa
nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;
c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della
competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima,
della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici
della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione
e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre
reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma
1 nell'ambito della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di
trasmissione;
d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio
in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;
e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del
soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti
i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire
la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione
di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi,
in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale,
nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza
legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i
diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi
non siano stati trasmessi dai licenziatari primari;
f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma
1;
g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive,
delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione
dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo
di tali soggetti;
h) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti
dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al
comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;
i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero,
relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.
3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti
di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione
della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti
i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel
suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che
ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti
alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commerciali
relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto
a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione della competizione
sportiva;
b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti
di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso,
la parità di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei
diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive,
con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso
del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente
e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli
operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al
comma 1, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto
preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi
dagli stessi realizzati agli operatori della comunicazione, ivi comprese
le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distributive,
in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati
alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi;
c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti
di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore,
contemplando pure procedure di regolamentazione e di vigilanza nonché
limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo
da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non
formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli
interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione
sportiva;
d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti
di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalità che assicurino
la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione
dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso
divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore
della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo,
di sublicenziare i diritti acquisiti, nonché di cedere, in tutto
o in parte, i relativi contratti di licenza;
e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1
sul mercato internazionale nel rispetto dei princìpi di cui al
comma 2;
f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca
di cui al comma 2, lettera f), da parte della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare
il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione
televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché
di tutte le emittenti locali;
g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in
forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti,
prevedendo misure di sostegno alla concorrenza;
h) previsione di una durata non superiore ai tre anni dei contratti aventi
ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi
sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori
e di evitare la creazione di posizioni dominanti;
i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal
mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole
che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione
della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti
uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione
di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione
delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della competizione
sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti
alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei
risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione
di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie
professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera
l), a fini di mutualità generale del sistema;
l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità
generale del sistema di cui alla lettera i), determinati, anche attraverso
piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo
di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione
sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare
i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche
e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale,
degli impianti sportivi, nonché al fine di finanziare in ciascun
anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno
essere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di discipline
sportive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo
sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle
attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università;
m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina
attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze;
n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti di cui
al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1o luglio
2007, con conseguente abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1999, n. 78;
o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e
aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di
prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e
di consentire una graduale applicazione dei princìpi di cui al
comma 2, lettere g) e h), distinguendo tra i contratti stipulati prima
del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 19 luglio 2007 Ricordiamo
che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
a mezzo stampa.
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