Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio
(G.U. n.166 del 16 luglio 1941)
(Testo coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 68)
INDICE
TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno
di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che
per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una
creazione intellettuale dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le
opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti
di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata
la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, compresa la
scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché
non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle
norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo
a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice
fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo
II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le
idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di
un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.
Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio
per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1,
intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili
mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche
di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé
carattere creativo e valore artistico.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di
parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come
risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine
letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico,
quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e
i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente
e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle
parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria,
sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera
stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni
da una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni
ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera
originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni
non costituenti opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli
atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche,
sia italiane che straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito
dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del
lavoro intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige
la creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti
del suo lavoro.
Art. 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in
essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato
come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione
dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il
segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti
al nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera
anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore,
finché questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi
indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 10
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed
inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in
comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova
per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La
difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata
individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata,
se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa
da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti
i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno
o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova
utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità
giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, [al partito nazionale fascista],
alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle
opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e
spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano
scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere
pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali
sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti
fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei
diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.
E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio
del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore
o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione
delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore
di lavoro.
Art. 12-ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale
sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue
mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 13
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione
in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto
o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura
a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia,
la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di
riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei
mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta
con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in
pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o
la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento,
dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica,
di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia,
del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché
non effettuata a scopo di lucro.
Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali
o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché
delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci
ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede
dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti
nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai
soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo
di lucro. In mancanza di accordi fra la società italiana degli
autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate,
la misura del compenso sarà determinata con decreto del presidente
del consiglio dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti
i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze
soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione
della disposizione di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti
ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e
per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere
in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile
e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di
spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente
a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori,
ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di
volontariato.
Art. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo
o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi
di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la
radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende
la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione
via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari;
comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera
in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto
di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a
disposizione del pubblico.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza
che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono
riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione
diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale
privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili
a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire
sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione
operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi
destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta
di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i
segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata,
vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che
i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi
a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione
stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione
al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato
non comunitario nel quale non esista il livello di protezione
che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce
la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi
al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale,
la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta
in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi
alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti
del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non
situata in uno stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione
al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo
di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico
si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo
di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione
via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che
gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata
ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione
via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico,
di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa,
proveniente da un altro stato membro dell'unione europea e destinata
alla ricezione del pubblico.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa
in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del
pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale
dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il
diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della
Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte
negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera
non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui
la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà
nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il
suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione
del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso
in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce
esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita
di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare
a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione
dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo
di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione
e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue
opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi
modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione
in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate
dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed
ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere,
tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al
pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da
quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio
o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita
o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di
copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio
ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere
un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso
con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo
da concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso
è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti
o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra
loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio
esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno
delle sue parti.
SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità
dell'autore. Diritto morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica
della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente,
ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva
il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi
a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione,
ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi
alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della
realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni
che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata.
Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale
importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio
e l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto
di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di
autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa
dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle
pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni,
recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione
o annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni
della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione
o per chiederne la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può
essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai
figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti
e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti,
dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì
essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
l'associazione sindacale competente.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore
o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente
vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione,
le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua
scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia
tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico
ministero. è rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto,
quando risulti da scritto. Sono applicabili a queste opere le
disposizioni contenute nella Sezione II del Capo II del Titolo
III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta
la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare
dopo la sua morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali,
coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti, utilizzazione
economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori
si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione
economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita
di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica
dell'opera come un tutto è di settant'anni dalla prima pubblicazione,
qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata,
salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali
e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel
capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione
economica è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione,
qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato
o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o
da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo
seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art.
25.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere
fatta mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria,
scientifica ed artistica presso il ministero presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, secondo le disposizioni stabilite
nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite
da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito
della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti
sull'opera come anonima o pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti,
a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, al partito
nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie,
agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non
perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima
pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione
è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate
dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata
è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente
la libera disponibilità dei suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati
separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione
economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte
o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni
di anno giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista
o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a
partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli
fascicoli o numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore,
che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni
a partire dalla morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di
utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata
durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima
persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico,
gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo,
e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata
nell'opera cinematografica o assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano
sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica
previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano,
nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo
a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento
considerato dalla norma.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune
categorie di opere.
SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole,
opere coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto
alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni
musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano
le disposizioni dei tre successivi articoli.
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore
della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla
comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione
del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale
rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con
parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi
si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente
e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi
seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla
ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo
il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non
lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di
libretto per opera lirica o per operetta, e, nel termine di un
anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da emettere
in musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata
dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa
non è rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero
precedente, salvo i maggiori termini che possono essere stati
accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli
articoli 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera
cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci
anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico
od operetta o per il periodo di dieci anni, se si tratta di altra
composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti
utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore
della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità,
senza pregiudizio dell'eventuale azione di danni a carico del
compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione
di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione
formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa
non può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di
entrambi i collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte
di musica, di parola e di danze o di mimica, quali le riviste
musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione
o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione
economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte
coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore
della parte letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente
sono applicabili a questa opera le disposizioni degli articoli
35 e 36.
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di
utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa,
senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il
diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza
dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Art. 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per essere riprodotto,
da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista
e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il
diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia
dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la
riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia
dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore
della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche
al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però
il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore
può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto
separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico,
se si tratta di rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale
ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella
riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario,
al personale della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta
nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto
contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni
di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore,
questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti
di detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto
in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati
o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla
quale è tratto e la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore,
salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in
altre riviste o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo
di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non
riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
SEZIONE III
Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del
soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica
ed il direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica spetta a che ha organizzato la produzione dell'opera
stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato
come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata
ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione
stabilita dall'articolo medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante
al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera
prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare
elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta
senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle
parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente
da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato
per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo
fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore
artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale
sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto,
salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una
cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere
un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite
con accordi da concludersi tra le categorie interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso
di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli
autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso
a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione
delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via
etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate
diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis,
comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso
a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per
ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate
espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì,
un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione
o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non
è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le
categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo
comma, del regolamento, è stabilito con la procedura di cui all'articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera
cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento
cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate
o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo
tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo
44 della presente legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le norme fissate
dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro
nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del
loro contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione della
pellicola cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica
possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché
non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui
esercizio spetta al produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica
nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte
letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro
tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto
di disporre liberamente dell'opera stessa.
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come
servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o
per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione,
direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle
norme particolari seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà
di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri,
dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni
e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo
sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie
per preparare la radiodiffusione.
E' necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le
opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere
non nuove.
Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente
in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non
inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente
articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta
la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque
concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella
risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio
della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone
norme tecniche, è di esclusiva spettanza degli organi dello stato
predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri
stabiliti dall'art. 2, capoverso della legge 14 giugno 1928-vi,
n. 1352, e dell'art. 2 del r. Decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV,
n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi
contemporaneamente all'opera.
Art. 55
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione
della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su
disco, o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua
radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché
la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle
registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere
documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini
economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione
dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti,
ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della
radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel
caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria
prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi
e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Art. 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e
le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi
sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto
all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente
d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente
esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso
dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel Capo terzo
di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni
degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga,
l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda
culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento
di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su supporti
Art. 61
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni
contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore
di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito
gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico
mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione
non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto
di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore
resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
Art. 62
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è
riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente
apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali
o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.
Art. 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo
che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini
degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste
dalle necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali
delle matrici dei dischi della discoteca di stato, per trarne
dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero
a termini dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467,
contenente norme per il riordinamento della discoteca di stato,
allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al pagamento
dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e
64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge
sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare
o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale,
del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi
forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la
visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione
del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche
tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare
dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione
dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi
modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la
locazione, del programma per elaboratore originale o di copie
dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella
comunità economica europea da parte del titolare dei diritti,
o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di
detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto
di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia
dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione
del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis,
lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso
del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione
da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli
errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto
di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare
una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria
per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore
può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare,
studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma,
allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato
ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti
durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto
di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del
presente comma e del comma 2 sono nulle.
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta
qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore
e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere
a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore
creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da
altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure,
per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità
non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti
indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni
ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione
di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua
forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto
di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi
1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con
legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo
non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale
sfruttamento del programma.
SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire
o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale,
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni
altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale
o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia
nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto
o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno
dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in
pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione
o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di
cui alla lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies
da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano
esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non
svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e
nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale
perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione,
le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità
o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque
soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica
o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività
indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente
legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività
sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca
di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è
autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati,
il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma
2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva
con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che
la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare
del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della
banca di dati.
Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico
o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi
o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello
stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati
al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi,
se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente
riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la
data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali
protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è
consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei
limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso
di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
Art. 66
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo
tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli
estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente
riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo
scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi
o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore,
la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di
pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie
o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile,
il nome dell'autore.
Art. 68
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di
opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi
di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel
pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici
o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per
i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale
diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture
musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità,
la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali
utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi,
anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli
autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per
le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per
gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le
modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate
secondo i criteri posti all'art. 181- ter della presente legge.
Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie
interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna
pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente
dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle
biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi
di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti
stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso
in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma
2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo
del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti
riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.
I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai
cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità
sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi
precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori
intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico,
sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione
temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori
o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento
tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione
in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo
legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale
e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte
del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna
remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti
e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore
o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio
del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato
il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello
Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza
alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in
un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di
parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi
se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti
giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre
avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis.
È consentita la libera pubblicazione attraverso
la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa
risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo
nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro
della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della
ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui
al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può
superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa
la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere
sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei
nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione,
del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato
possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in
musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore,
purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per
uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o
l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi,
purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano
carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie
di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione
dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di
fruizione dell'eccezione.
Art. 71-ter
1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata
a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata
di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei
locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti
di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere
o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti
a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
Art. 71-quater
1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive
effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e
pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari
dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato
di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche
di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle
stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali
protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini
di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento
di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni,
anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni
di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio
delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69,
comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta
dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano
acquisito-il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del
materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini
del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni
di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo
compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di
cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere
accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando
l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli
enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni
di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire
l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna
delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190
perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo
le modalità di cui all'articolo 194 bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione Il - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza
fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle
misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata
da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la
riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica
per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta
alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere
o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche
di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito
sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti
sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle
misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona
fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari
dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso
legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica,
per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri
materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari
dei diritti.
Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori
originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori
ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto
ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di
videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito,
per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione
analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota
del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per
gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio
avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna
destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile,
da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione
audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie
fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi
o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata
alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato
di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti
di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene
conto dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della
copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto
ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti
indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi,
una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate
e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti.
In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile
in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o
dei supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso
dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione
della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale
o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca
della licenza o autorizzazione stessa.
Art. 71-octies
1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi
e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo
al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e
loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori di
fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
2. 1 produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo,
e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso
loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o
esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli
apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla
Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale
provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il
trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento
in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive,
i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori.
La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata
per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo
7, corna 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 71-nonies
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo
e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono
applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione
del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto
con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali,
né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.
Art. 71-decies
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel
presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai
capi I, I-bis, Il u III e, in quanto applicabili, agli altri capi
del titolo II, nonché al capo I del titolo II-bis.".
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di
autore
CAPO I
Diritti del produttore di fonogrammi
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo
I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la
durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea
o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in
tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi.
Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio
della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto
contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore
in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei
suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita
o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi
fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si
esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti
e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione
o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente
dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti,
hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro
dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione
radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico
via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi
ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei
fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore,
il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori
interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché
le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento
e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione
dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma
utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione
di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato,
riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.
Art. 74
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione
dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata
in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi
industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le
attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria,
può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi
accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario
per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.
Art. 75
1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta
anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma
è lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la
durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima
pubblicazione.
Art. 76
1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti
se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo
62, in quanto applicabili.
Art. 77
[Abrogato]
Art. 78
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica
che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione
dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di
altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale
avviene la diretta registrazione originale.
CAPO I-BIS
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento
Art. 78-bis
1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive
è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.
Art. 78-ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea
o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte,
degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa
la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni.
Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o
consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e
delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione,
sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio
e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale
e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione
del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni
dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la
sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al
pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla
prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione
al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza
di immagini in movimento.
CAPO II
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore
degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di
opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini
in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori,
coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva
hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate
su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via
cavo qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di
altri organismi di radiodiffusione; di autorizzare la riproduzione
diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo
o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle
proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se
questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un
diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento
scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni,
siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie
emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio
della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata
o consentita dal titolare in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con
alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione
del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1hanno altresì il diritto esclusivo
di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove
trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica
e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via
cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma I è di cinquanta anni
dalla prima diffusione di una emissione.
CAPO III
Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.
Art. 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli
attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone
che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio
pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni
artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea
o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte,
della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma
e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal
vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite
delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano
rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto
di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione
consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata
a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti
o esecutori - il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia
utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti
interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art.
73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare
dei diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle
loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista
interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto
di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche
o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva
il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso
dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto
di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali
competenti della confederazione degli industriali, detto compenso
è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. 1 diritti di cui al comma 2, lettera e), non si esauriscono
con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli
atti di messa a disposizione del pubblico.
Art. 81
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto
di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione
della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa
essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art.
74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti
dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme
contenute nel comma 1 dell'art. 54.
Art. 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono,
si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di
artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica,
letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica,
anche se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte
orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e
non di semplice accompagnamento.
Art. 83
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono
le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria
o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella
comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o
rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti
la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole
cinematografiche.
Art. 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti
interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione,
riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare
il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la
produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza
di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica
e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica,
anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione
dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione
al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso
a carico degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate
diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma
2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati
nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano
i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e,
in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico
artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti
della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale
20 luglio 1945, n. 440.
Art. 85
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire
dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione
dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o
comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano
cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore,
dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.
Art. 85-bis
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo
e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le
disposizioni di cui all'art. 110-bis.
CAPO III-BIS
Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico
per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti
patrimoniali d'autore.
Art. 85-ter
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo
la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente
pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non
pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica
riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del
Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima
lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.
CAPO III-TER
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere
di pubblico dominio.
Art. 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui
il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni
critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano
i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, quale
risulta dall'attività di revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del
diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al
curatore della edizione critica e scientifica il diritto alla
indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti
anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque
modo o con qualsiasi mezzo effettuata.
Art. 85-quinquies
I termini finali di durata del diritti previsti dal Capi I, I-bis,
II, III, III-bis, e dal presente capo del Titolo II si computano,
nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo
a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.
Art. 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono
opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle
disposizioni del Titolo I, compete un diritto a compenso quando
il bozzetto è usato ulteriormente in altri teatri, oltre quello
per il quale è stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione
nella quale il bozzetto è stato adoperato.
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o
fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico
o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere
Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte
di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione
e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla
Sezione II del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda
il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti
opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento
di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto
e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al
datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del
committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso
del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo,
da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un
equo corrispettivo.
Il ministro per la coltura popolare con le norme stabilite dal
regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso
dovuto da chi utilizza la fotografia.
Art. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della
fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti
previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino
al cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso
dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la
loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti
i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo
non provi la malafede del riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico
ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita,
contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme
previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la
data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia
riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri
periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi
comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo
compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo
88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione
della fotografia.
CAPO VI
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
SEZIONE I
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
Art. 93
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari
e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché
abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità
della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti
od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza
il consenso dell'autore, e trattandosi di corrispondenze epistolari
e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso
del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando
il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle,
e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti
fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi
sia tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il
pubblico ministero
E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti
da scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario
quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio
civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione
personale o familiare.
Art. 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche
alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate
dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico.
Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli atti
e corrispondenze che presentano interesse di stato.
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto
o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni
dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni
del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico
coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici,
didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi
in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio,
quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore,
alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione
può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi
successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto
riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a
favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente
la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria,
deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo
88.
CAPO VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.
Art. 99
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori
analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani
e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso
a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo
di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire
sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire
il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti
anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.
CAPO VIII
Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera
degli articoli e di notizie - divieto di taluni atti di concorrenza
sleale.
Art. 100
Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può
essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.
Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere
così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.
E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione
delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica
in modo cosi costante da individuare l'abituale e caratteristico
contenuto della rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni
periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa
specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è
cessata la pubblicazione del giornale.
Art. 101
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non
sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti
in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione,
dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche
o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla
diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della loro
pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto
la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinché le agenzie
suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente
utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta
indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate
o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri
periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Art. 102
E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o
imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate,
degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri
di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto
esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione
sia atta a creare confusione di opera o di autore.
TITOLO II-bis
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati
CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti
rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua
verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi
finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca
di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia
forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo
69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della
banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione
effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività
di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non
costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata
o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea
esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel
territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a
norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio
dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una
banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite
dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero
reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati
i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio
dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle
imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato
membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione
centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione
europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno
della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere
un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e
l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del
completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento
stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione
del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6,
il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della prima
messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche
o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti
ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento
o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di
dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata,
decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a
quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e
sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca
di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale
gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato
al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso
in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione
del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto
d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni
contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi
modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che
siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati
o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della
banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della
banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico
le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali,
valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto
della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente
legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione
o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente
comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi
1, 2 e 3 sono nulle.
Ttitolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei
diritti
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché
del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre
sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione
efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o
i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono
destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari
dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci
nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia
controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo
di accesso o dì un procedimento di protezione, quale la cifratura,
la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del
materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo
di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai
programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo
I.
Art. 102-quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere
inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, camma 3, sulle opere
o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella
comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano
l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro
titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere
indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o
dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti
le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.
TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO I
Registri di pubblicità e deposito delle opere.
Art. 103
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di
questa legge.
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta
di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo
del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore,
della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite
dal regolamento.
Alla società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì,
la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di
pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il
primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza
dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i
produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria,
autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per
le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni
del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
Art. 104
Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza
della parte interessata, con le norme stabilite dal regolamento,
gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti
riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti
di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o
di società relativi ai diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico
od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa
legge o in altre leggi speciali.
Art. 105
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti
ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o
copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite
dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di
cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una
copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o
per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa
ed onerosa.
Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il
disposto del secondo comma dell'art. 92.
Art. 106
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio
del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni
del Titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni
internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione
dell'art. 188 di questa legge.
[Soppresso]
Il ministro per la coltura popolare [Il ministro per i beni e
le attività culturali] può far procedere al sequestro di un esemplare
o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle
forme stabilite dal regolamento.
CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.
SEZIONE I
Norme generali.
Art. 107
I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere
dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale,
possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi
e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme
contenute in questo capo.
Art. 108
L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di
compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create
e di esercitare le azioni che ne derivano.
Art. 109
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo
patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione,
regolati da questa legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro
simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende,
salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa,
sempreché tale facoltà setti al cedente.
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata
per iscritto.
Art. 110-bis
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni
di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari
dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via
cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate
possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per
la formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato
accordo la scelta viene effettuata dal presidente del tribunale
ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle
parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.
Art. 111
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione
dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento
e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione
forzata, finché spettano personalmente all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati
i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo
le norme del codice di procedura civile.
Art. 112
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare
un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per
ragioni di interesse dello stato.
Art. 113
L'espropriazione è disposta per decreto reale, su proposta del
ministro per la coltura popolare, di concerto con il ministro
per l'educazione nazionale, sentito il consiglio di stato.
Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilità
l'indennità spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli
aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie
per l'esercizio dei diritti espropriati.
Art. 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse
dello stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al consiglio
di stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle
indennità le quali rimangono di competenza dell'autorità giudiziaria.
SEZIONE II
Trasmissione a causa di morte.
Art. 115
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera,
quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere
indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte
medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno
o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si
effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune
accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata
che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni
contenute nei codici.
La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile
e da quelle che seguono.
Art. 116
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione
è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non
si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura
della successione, l'amministrazione è conferita alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), con decreto del tribunale
del luogo dell'aperta successione, emanato su ricorso di uno dei
coeredi o dell'ente medesimo.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere
alla nomina di un nuovo amministratore.
Art. 117
L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione
dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni,
nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione
ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli
eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie,
salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della
minoranza, secondo le norme del codice civile in materia di comunione.
SEZIONE III
Contratto di edizione.
Art. 118
Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio
del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore
stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni
contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo
e dalle disposizioni particolari che seguono.
Art. 119
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione
che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi,
con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge
vigente al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti
i diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti
da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritti
di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti
di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni
di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia,
alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica,
salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che
non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche
se compresi, secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa
categoria di facoltà esclusive.
Art. 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora
create si devono osservare le norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere
o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di
tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro
o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti
esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una
durata superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il
termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha
sempre il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la
fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'autorità
giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
Art. 121
Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre
l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante
è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare
risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la
parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che
l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera
non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà
sia manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi
eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto
pena del risarcimento del danno.
Art. 122
Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine.
Il contratto per edizione conferisce all'editore il diritto di
eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del
manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni
e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia
essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle
edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso
relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per
oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione a termine conferisce all'editore il
diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario
durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il
numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato
nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. Tale
termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione
riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili
ad uso industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire
le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Art. 123
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle
norme stabilite dal regolamento.
Art. 124
Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato
ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione
in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende
o no procedere ad una nuova edizione.
Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione
o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione,
non vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta
dichiarazione, il contratto si intende risoluto.
L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata
nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.
Art. 125
L'autore è obbligato:
1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto
e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta
la durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze
di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
Art. 126
L'editore è obbligato:
1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore,
ovvero anonima o pseudonima se ciò è previsto nel contratto in
conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica
editoriale;
2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art. 127
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo
entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere
superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna
all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.
In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la riproduzione
dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta
scritta fattane all'editore. L'autorità giudiziaria può peraltro
fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura
dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.
E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di
un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al
termine massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Art. 128
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non
fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in
quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare
la risoluzione del contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione,
non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola,
ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì
limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del
contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale
dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che
provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la
dovuta diligenza.
Art. 129
L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che
crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione,
fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo
a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.
L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni.
L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle
nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine
per eseguire le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.
Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di
una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore
può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione
di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.
Art. 130
Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione,
calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale
sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso
può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni
di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere
conto annualmente delle copie vendute.
Art. 131
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore,
previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo
fissato o modificato dall'editore se sia tale da pregiudicare
gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Art. 132
L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore,
i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso
di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti
dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio
alla reputazione o alla diffusione dell'opera.
Art. 133
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore
prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli
al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per
un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo
o ad uso di macero.
Art. 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso
dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva
l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa
in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una
disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso
previsto dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle
disposizioni della Sezione V di questo capo.
Art. 135
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto
di edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro
un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio
dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle
condizioni indicate nell'art. 132.
SEZIONE IV
Contratti di rappresentazione e di esecuzione.
Art. 136
Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare
in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica,
pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione,
è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici,
dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni
particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è
esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Art. 137
L'autore è obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata
pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta
la durata del contratto.
Art. 138
Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o
variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico,
nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore
e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera
e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo
con l'autore.
Art. 139
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli
articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato
al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni,
quando si tratti di opere drammatico-musicali.
Art. 140
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante
la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera
dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni,
l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa
del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto,
con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell'art. 128.
Art. 141
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione
musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto
siano applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
SEZIONE V
Ritiro dell'opera dal commercio.
Art. 142
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto
di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare
coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere,
eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare
il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti
ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dà pubblica
notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle
notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità
giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore
o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.
Art. 143
L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistano gravi ragioni
morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione,
diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera,
a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati,
fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.
L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente
il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza,
prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo
precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità
giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.
La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione,
rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine
per ricorrere all'autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma
dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio
dell'opera, è soggetto alle sanzioni civili e penali comminate
da questa legge per le violazioni del diritto di autore.
SEZIONE VI
Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle
arti figurative.
Art. 144
Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate a mezzo
della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli
autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale
sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali
delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito
dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.
L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono,
tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta
da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che
il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello
conseguito nella vendita pubblica.
Art. 145
Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente hanno
altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli
esemplari originali delle proprie opere abbiano ulteriormente
conseguito nelle successive vendite pubbliche, ragguagliata alla
differenza tra i prezzi dell'ultima vendita pubblica e di quella
immediatamente precedente.
Art. 146
Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute soltanto
se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni
e le stampe, a lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila
per le sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.
Art. 147
Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste in
questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata
pubblica da questa legge, raggiunga lire 4.000 per i disegni e
le stampe, lire 30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture
e superi il quintuplo del prezzo originario di alienazione, comunque
effettuata, tale maggior valore è attribuito in misura del dieci
per cento agli autori delle opere ed è a carico del proprietario
venditore.
Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto dall'esemplare
e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.
La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore
provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo
non inferiore alla metà di quello da lui realizzato.
Per la determinazione del maggior valore si applicano le disposizioni
dell'art. 145.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle opere
anonime o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto è disposto
dall'art. 8 della presente legge.
Art. 148
Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli
si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore,
ma non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda
in particolare le stampe, si considerano originali quelle tratte
dall'incisione originaria e firmate dall'autore.
Art. 149
Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:
a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate
ai sensi del R. Decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito
nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607;
b) le vendite giudiziarie;
c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;
d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico
per l'incanto, ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa
privata;
e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate
od eseguite da terzi.
Art. 150
I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano
all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni
testamentarie, al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente
ai primi tre gradi, secondo le norme del codice civile; in difetto
dei successori sopra indicati, essi sono devoluti all'Ente nazionale
assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.
Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per cinquant'anni
dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione
o di preventiva rinuncia.
Art. 151
La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica
a termini dell'art. 144 è fissata nella misura dell'uno per cento
sino alla somma di lire 50.000, del due per cento per la somma
eccedente tale prezzo e sino alla lire 100.000, e del cinque per
cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.
Art. 152
Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art.
145 sono così determinate:
2% per aumenti di valore non eccedenti l. 10.000
3% per aumenti di valore superiori a l. 10.000
4% per aumenti di valore superiori a l. 30.000
5% per aumenti di valore superiori a l. 50.000
6% per aumenti di valore superiori a l. 75.000
7% per aumenti di valore superiori a l. 100.000
8% per aumenti di valore superiori a l. 125.000
9% per aumenti di valore superiori a l. 150.000
10% per aumenti di valore superiori a l. 175.000.
Art. 153
Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere delle
arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di
prelevare dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali
dovute ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo
importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
nel termine stabilito dal regolamento.
Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato,
chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto
di legge, delle somme prelevate.
Art. 154
Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto
almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate,
a cura di chi legalmente presiede alla vendita, alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), questo provvede alla relativa
registrazione nelle forme stabilite dal regolamento.
L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera
salvo impugnativa di falso.
Art. 155
I valori indicati negli articoli di questa sezione possono essere
modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3,
n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
CAPO III
Difese e sanzioni giudiziarie.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.
Art. 156
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende
impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già
avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto
sia accertato e sia interdetta la violazione.
L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni
del codice di procedura civile.
Art. 157
Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o
di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa
l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale,
può richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite
dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della
esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso
da esso prestato.
Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e
ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione
o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'autorità
giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.
Art. 158
Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che
sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione
o per ottenere il risarcimento del danno.
Art. 159
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente
non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente
riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione
o diffusione, che, per loro natura, non possono essere adoperati
per diversa riproduzione o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di
cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione
o diffusione, l'interessato può chiedere a sue spese la separazione
di questa parte nel proprio interesse.
Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di cui
si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio
artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare d'ufficio
il deposito in un pubblico museo.
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie
e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati
per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non
colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in
buona fede per uso personale.
Art. 160
La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo
anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato
il sequestro dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della
durata medesima. Qualora siano stati risarciti i danni derivati
dalla violazione del diritto, il sequestro può essere autorizzato
anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
Art. 161
Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli
precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria
la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di
ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.
Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano
dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità
o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti
i coautori.
L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente
gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera
o del prodotto contestato.
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette
in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali
copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente
a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma
per elaboratore.
Art. 162
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i
procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme
dei codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari
di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la
descrizione, l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo .di
ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o
più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli
non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per
atti di questa natura dal codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere
assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo
dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo
697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale
urgenza deve valutarsi anche alla stregua. dell'esigenza di non
pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche
alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies
e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione
e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre
fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di
chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione
o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono: concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti
di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte
nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti
e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero
si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle
operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono
gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti
entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse
a pena di inefficacia.
Art. 163
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere
che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di
procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione
del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis,
oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione
dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici
giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi
che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore
fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo,
può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo
di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.
Art. 164
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono
promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli
articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopra menzionati
possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli
aventi diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della
loro qualità;
2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare
cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela
è prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati
a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché
in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni
sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo
474 del codice di procedura civile.
Art. 165
L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche
dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire
nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.
Art. 166
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice
può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte
dispositiva in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese
della parte soccombente.
Art. 167
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge
possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi
nel possesso legittimo dei diritti stessi.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio
del diritto morale.
Art. 168
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili,
in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute
nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni
dei seguenti articoli.
Art. 169
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono
alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione
e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente
riparata mediante aggiunte o soppressione sull'opera delle indicazioni
che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri
mezzi di pubblicità.
Art. 170
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità
dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare
deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando
non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forme primitiva
a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
SEZIONE II
Difese e sanzioni penali.
Art. 171
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter
è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza
averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o
mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui
o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce
e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero
contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o
senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico
spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o
esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica,
l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite
nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante
azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una
delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un
numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello
che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio
o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le
trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi
fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera
a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento,
ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una
somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita
dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non
inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra
una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione
della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione
o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti
offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto
comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività
di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei
mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da
da euro 1.032 a euro 5.164.
Art. 171-bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi
per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro
2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto
concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare
la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena
non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica,
presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati
in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca
di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione
una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La
pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la
multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582
a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico
con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita
o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini
in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite
o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque
cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo
della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni
abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto
per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione
di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di
contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette
o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per
mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita
o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio,
cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi
o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso
ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede
a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio,
o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti
ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso
commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.
102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati
o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare
l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione
delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria
dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari
di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti
dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche
di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa
a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione,
comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali
protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni
elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende
o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa
abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate
dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione
dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola
in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o
parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di
opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si
rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30
e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di
cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione
o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici.
Art. 171-quater
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 516 a euro 5.164
chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo,
originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate
dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo
delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.
Art. 171-quinquies
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata
alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto
ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel
caso di riscatto o di avveramento della` condizione il venditore
restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure
quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della
consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro
titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.
Art. 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile
custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater nonché dello videocassette, degli
altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali
abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti
o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di
contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno
SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La
confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui
interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE
entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul
territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca
identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque
dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di
cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone
in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per
uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma
tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi
chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione
del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone
per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa
a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-octies-1
1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere
alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero
fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste
dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.
Art. 171-nonies
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si
applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione
gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità
giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni
in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore
dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater,
di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro
di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di
strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei
reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo
171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1.
Art. 172
1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa
la pena è della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di
intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e
183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale
o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa
da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.
Art. 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando
il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale
o da altre leggi.
Art. 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa,
costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale
l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli
articoli 159 e 160.
Art. 174-bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle
disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato
dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura
comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente
determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa
da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica
nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.
Art. 174-ter
1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo,
duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento,
anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche
di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia
supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali
non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature,
prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche
è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli
articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171quater, 171-quinquies, 171-septies
e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale
e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano
a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è
punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la
pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani
a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati
nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale,
con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale.
Art 174-quater
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati
ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze: a) in misura pari al cinquanta
per cento ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero
della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli
strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei
reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con
decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la
promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo
26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-quinquies
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi
previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio
commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico
ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi
utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui
al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre,
con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività
per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore
a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente
adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1,
è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria,
la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un
periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione
disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta
la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo
svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione
e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che
comunque esercitino attività di produzione industriale connesse
alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei
centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni
di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale;
se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente
concesse per almeno un biennio.
TITOLO IV
Diritto demaniale (Abrogato)
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti
di autore
Art. 180
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma
diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza
ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione,
di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa
la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica
e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva
alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto,
di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere
tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività della Società si esercita altresì secondo le norme
stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso
ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante
all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare
direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo
comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore.
I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal
regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera
possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri
in favore di cittadini italiani domiciliati o residenti nella
Repubblica, ed i titolari di tali diritti non provvedono per qualsiasi
motivo alla percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro
esigibilità è conferito alla Società italiana degli autori ed
editori il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e
nell'interesse dell'autore o dei suo successori od aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla SIAE.,
detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione
degli aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo
termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto,
saranno versati alla Cassa di previdenza dei soci della SIAE,
per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori
e musicisti.
Art. 180-bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via
cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori
dei diritti connessi esclusivamente attraverso la società italiana
degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi
la società italiana degli autori ed editori agisce sulla base
di apposite convenzioni da stipulare con l'istituto mutualistico
artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti
esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva
appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o
principale attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non
associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri
impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti
entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via
cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo
di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni
sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità
acquisita.
Art. 181
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle
demandategli da questa legge o altre disposizioni, la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti
connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al
suo statuto.
L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici
o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi,
diritti.
Art. 181-bis
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli
171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi
per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente
suoni, voci p immagini in movimento, che reca la fissazione di
opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1,
primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o
ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema
tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo
68 potrà essere adottato con decreto de Presidente del Consiglio
dei ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni
delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai
soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno,
previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento
degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore
e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica,
anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini
dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti
di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità
e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che
tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le
categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti
programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo
29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore
elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci
o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente
per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti
il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che
diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere
medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai
fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata
da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta
giorni ,dalla. data di entrata in vigore della presente disposizione,
sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei
termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la
facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione
delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei
tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno
determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri,
anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro
misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate,
è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali
da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere
elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera
per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore
o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione
di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata
nonché .della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi
altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata
anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato,
i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge.
I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa
l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.
Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei
casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la
SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva
notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si
osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono
concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da
attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla
presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno
è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno
Art. 181-ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma
dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione,
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza
di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché
la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate
con decreto del Presidente del Consiglia dei ministri, sentite
le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo
190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto
dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti
accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE
non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo
180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle
categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di
cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni.
Art. 182 (abrogato)
Art. 182-bis
1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito
delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire
ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi
altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico,
via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva
con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi
al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e
l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera
a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano
nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione
degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina,
a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma 1, l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive
a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori
della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono
svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione
via etere e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività
ad esse connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono
svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono
richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività
svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione,
in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione
via etere e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella
relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui all'articolo
71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi
aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali
o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere
autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle
norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente
agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti
previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura
penale n. 2.
Art. 183
L'esercizio della attività per il collocamento presso le compagnie
e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane,
è sottoposto alla preventiva autorizzazione del ministero del
turismo e dello spettacolo, secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori
per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza
del ministero della coltura popolare, secondo le norme del regolamento.
Art. 184
Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche, non musicali,
deve farne denunzia entro tre giorni all'ente italiano per gli
scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle
denuncie ricevute al ministero del turismo e dello spettacolo
con le sue eventuali osservazioni e proposte.
L'ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre
funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
All'ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni
dell'articolo 182.
Art. 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani,
dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni
dell'art. 189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati
in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle
condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando
sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della legge
Art. 186
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno
regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di
autori stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità
o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo
le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite
negli articoli seguenti.
Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi,
la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti
spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere considerati
nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari
del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo
(P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.
Art. 187
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori
stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo
comma dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa
legge, a condizione che lo stato di cui è cittadino l'autore straniero
conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente
equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la norma
del comma precedente è riferita allo stato nel quale l'opera è
stata pubblicata per la prima volta.
Art. 188
L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono è accertata
e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3,
n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun
caso eccedere quella di cui l'opera gode nello stato di cui è
cittadino l'autore straniero.
Se la legge di detto stato abbraccia nella durata della protezione
un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta
in Italia ad una norma equivalente.
Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla condizione
dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di
depositi di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi,
l'opera straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti
determinate col decreto reale.
Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera
straniera all'adempimento di altre particolari formalità o condizioni.
Art. 189
Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica,
al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti
, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria,
in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o
che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o
di altra legge speciale.
In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a
dette opere, diritti o prodotti le disposizioni degli articoli
186, 187 e 188.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
Art. 190
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto
di autore o ad esso connesse e da pareri sulle questioni relative
quando ne sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo
71-quinquies, comma 4.
Art. 191
Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
b) dei vice presidenti delle associazioni delle categorie interessate;
c) [soppresso]
d) di un rappresentante dei ministeri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria e del commercio
e di due rappresentanti del ministero della pubblica istruzione;
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia,
per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione
e la televisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
e del capo dell'ufficio della proprietà letteraria, scientifica
ed artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti
e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle
confederazioni suddette particolarmente competenti in materia
di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione
dei lavoratori dell'industria, designato dalla confederazione
nazionale dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori
(SIAE);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e durano in carica un quadriennio.
Art. 192
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla
data stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in
via straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal presidente
stesso.
Art. 193
Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b)
in commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato.
Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate
questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente
ovvero per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui
all'articolo 71-quinquies, camma 4. In tale caso la commissione
speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia
di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera
h), ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione
è comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente
del comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee
al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare
senza diritto a voto.
Art. 194
La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà
letteraria scientifica ed artistica presso il ministero la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Art. 194-bis
1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies,
comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente,
è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal
ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina
la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia
della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello
stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni
inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte
convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte,
deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte.
Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente della
commissione fissa la data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo
verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione
formula una proposta per la definizione della controversia. Se
la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti
nel verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle
parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i
verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.
Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase
conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta
giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo
di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti
commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della
scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo,
sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio
di 60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato
quest'ultimo o decorso il termine di 90 giorni, il processo può
essere riassunto entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove
il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice
dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si
applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di
procedura civile.
Art. 195
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza per
ogni giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
Disposizioni generali, transitorie e finali
Art. 196
E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove
sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione
previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge.
Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del
disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore
di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata
dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo
della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
Art. 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione
sono sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.
Art. 198
Nel bilancio di previsione della Presidenza del consiglio dei
ministri, è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria,
a cominciare dall'esercizio in cui questa legge andrà in vigore,
una somma di euro 516, su proventi del diritto previsto dagli
articoli 175 e 176, da erogarsi con le modalità stabilite dal
regolamento, in favore delle casse di assistenza e di previdenza
delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.
Art. 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate
prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.
Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali
degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata
in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.
Art. 199-bis
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi
gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente
a tale data.
Art. 200
Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile,
le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono
esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende
la lite.
Art. 201
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati
prima della entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti
per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità,
detto deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini
e secondo le norme stabilite dal regolamento.
Art. 202
Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i
prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla
entrata in vigore di questa legge.
Art. 203
Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari per
regolare il diritto esclusivo di televisione.
Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente
comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa
legge in quanto applicabili.
Art. 204
A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la società
italiana autori ed editori assume la denominazione di S.I.A.E.
(Società italiana degli autori ed editori).
Art. 205
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione
in legge del R. Decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente
disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione
della suddetta legge.
Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di
conversione in legge del R. Decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente
norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica
e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del R. Decreto-legge
5 dicembre 1938-XVII, n. 2115, contenente provvedimenti per la
radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni
altra legge o disposizione di legge contraria ed incompatibile
con le disposizioni di questa legge.
Art. 206
Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina
le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.
Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non superiore alle
lire duecento.
La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento,
il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione
di essa.
Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto
della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
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TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore
CAPO I
Opere protette
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno
di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20
giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione
del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali
e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia
per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si
tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo
V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a
quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi
dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno
alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla
base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale
preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente
o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende
al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere
creativo e valore artistico.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere
o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato
della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico
didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i
dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere
originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore
sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria,
sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera
stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una
in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte
che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli
adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera
originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi
degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia
italiane che straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto
Art. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore
è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione
del lavoro intellettuale.
Art. 7
E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza
e dirige la creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore,
nei limiti del suo lavoro.
Art. 8
E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi
è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come
tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione
dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla
o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti
al nome vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato
un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore,
finché questi non si sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli
pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 10
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile
ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune
a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la
prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione.
La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente
da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né
può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima
pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso
di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la
modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata
dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle amministrazioni dello stato, al partito nazionale fascista,
alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create
e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano
scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate,
nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta
dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di autore.
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera.
Art. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati
da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi
indicati negli articoli seguenti.
E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di
esercizio del diritto di utilizzazione.
Art. 12-bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del
diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore
o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione
delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12-ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale
sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni,
il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica dell'opera.
Art. 13
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto
la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura
a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia,
la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso
dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta
con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare
in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione,
comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale,
dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra
opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del
convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata
a scopo di lucro.
Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli
istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni
di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che
non venga effettuata a scopo di lucro.
Art. 15-bis
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri
o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni
di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che
non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la
società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria
interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del presidente
del consiglio dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.
2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti
i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive
ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione
di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi
indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento
della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato
e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e
con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente
a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a
soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.
Art. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su
filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi
di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione,
la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al
pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata
con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun
atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione
del pubblico.
Art. 16-bis
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che,
a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla
trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico
o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione
di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla
ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il
controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante
sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad
essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione
diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi
siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via
satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione
siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione
stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico
via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario
nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema
di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite
da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al
pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti
dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono
esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata
in uno stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione al pubblico
via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato
in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio
nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale.
I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione
via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce
l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed
integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o
su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria
radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro stato
membro dell'unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto
la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del
pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera
o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di
introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di
distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie
dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in
cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà
nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa
a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso
in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce
esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita
di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini
promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione
dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare
comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione
dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le
sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera
qualsiasi modificazione.
Art. 18-bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la
cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate
dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini
del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto
la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate
dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un
periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio
o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la
vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di
copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio
ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa
remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi.
Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra
le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma,
del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti
o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono
fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio
esclusivo di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno
delle sue parti.
SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore.
Diritto morale dell'autore.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione
economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente,
ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto
di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera
stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può
opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della
realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni
che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se
l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante
carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di
tali modificazioni.
Art. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto
di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi
causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle
pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni,
recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione
o annuncio al pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni
della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione
o per chiederne la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art.
20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli
e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti
diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle
sorelle e dai loro discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì
essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'associazione
sindacale competente.
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi
dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia
espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione,
le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi
sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico
ministero. è rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando
risulti da scritto. Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute
nella Sezione II del Capo II del Titolo III.
SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta
la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo
la sua morte.
Art. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali,
coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti, utilizzazione economica
spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla
vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione
economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno.
La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto
è di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella
quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art.
30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
Art. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto
nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica
è di settant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la
forma nella quale essa è stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato
o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone
autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente,
si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.
Art. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti
esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta
mediante denuncia all'ufficio della proprietà letteraria, scientifica
ed artistica presso il ministero presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite
da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito
della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera
come anonima o pseudonima.
Art. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, al
partito nazionale fascista, alle provincie, ai comuni, alle accademie,
agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano
scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque
sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni
e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali
tale durata è ridotta a due anni; trascorsi i quali, l'autore riprende
integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.
Art. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati
separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione
economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun
volume dall'anno della pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista
o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire
dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
Art. 31
Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte
dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la
durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni
a partire dalla morte dell'autore.
Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti
di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano
sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona
sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori
della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della
musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica
o assimilata.
Art. 32-bis
I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica
durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
Art. 32-ter
I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione
economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano,
nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a
quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato
dalla norma.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie
di opere.
SEZIONE I
Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere
coreografiche e pantomimiche.
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori,
rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni
musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni
dei tre successivi articoli.
Art. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta
all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti
dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in
proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte
musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo
dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali
con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi
si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente
e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.
Art. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla
ad altro testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo
il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga
in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera
lirica o per operetta, e, nel termine di un anno, se si tratta di ogni
altra opera letteraria da emettere in musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata
dalle parti come pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non
è rappresentata od eseguita nei termini indicati nel numero precedente,
salvo i maggiori termini che possono essere stati accordati per la esecuzione
o rappresentazione ai sensi degli articoli 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione,
l'opera cessi di essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci
anni, se si tratta di opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta
o per il periodo di dieci anni, se si tratta di altra composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti
utilizzare la musica.
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore
della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio
dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio
dell'azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione
formatosi sull'opera già musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non
può essere rappresentata od eseguita che con il consenso di entrambi i
collaboratori.
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte
di musica, di parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali
ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale,
l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario,
spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle riviste
musicali, all'autore della parte letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente
sono applicabili a questa opera le disposizioni degli articoli 35 e 36.
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali.
Art. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto
di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza
pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato
il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza
dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Art. 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale per essere
riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista
e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto
di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione
nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga
nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore
della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di
là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine
di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo
per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale,
ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.
Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista
o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella
riproduzione della sua opera nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario,
al personale della redazione.
Art. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta
nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario,
di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma
che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome
dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di
parti di detto articolo.
Art. 42
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto
in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o
raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto
e la data di pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore,
salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste
o giornali.
Art. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha
obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non
riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
SEZIONE III
Opere cinematografiche.
Art. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore
del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il
direttore artistico.
Art. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
cinematografica spetta a che ha organizzato la produzione dell'opera stessa,
nei limiti indicati dai successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato
come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai
sensi del secondo comma dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita
dall'articolo medesimo.
Art. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante
al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera
prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o
proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta
senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle
parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente
da coloro che proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per
la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti,
secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore
artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle
proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo
patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi
contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le
cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi
tra le categorie interessate.
Art. 46-bis
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in
caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli
autori di opere cinematografiche e assimilate un equo compenso a carico
degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse
a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis,
comma 5, agli autori delle opere stesse spetta un equo compenso a carico
di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione
economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera spetta, altresì,
un equo compenso agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione
o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e
3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento,
è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate
nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento
cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate
o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra
il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della
presente legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere
definitivo.
Art. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che
i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del
loro contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione della pellicola
cinematografica.
Art. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera
cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente,
purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio
spetta al produttore.
Art. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica
nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria
o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento,
gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera
stessa.
SEZIONE IV
Opere radiodiffuse
Art. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione,
come servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per
mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente
o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari
seguenti.
Art. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la
facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri,
dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni
e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo
sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per
preparare la radiodiffusione.
E' necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere
le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non
nuove.
Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente
in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.
Art. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata
non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente
articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana
e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende
quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio
della stagione.
Art. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle
buone norme tecniche, è di esclusiva spettanza degli organi dello stato
predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti
dall'art. 2, capoverso della legge 14 giugno 1928-vi, n. 1352, e dell'art.
2 del r. Decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, convertito nella legge
4 giugno 1936, n. 1552.
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere
radiodiffusi contemporaneamente all'opera.
Art. 55
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione
della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco,
o su altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione
differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta
sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali
delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere
documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici
o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera
e dei titolari di diritti connessi.
Art. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli
precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio
della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso
di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria
prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle
forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Art. 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero
e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.
Art. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi
radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse,
è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente
d'accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la
rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
Art. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente
esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore
a norma delle disposizioni contenute nel Capo terzo di questo titolo;
ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti,
salvo quelle dell'articolo 55.
Art. 60
Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo disponga,
l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale
ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da
liquidarsi a termini del regolamento.
SEZIONE V
Opere registrate su supporti
Art. 61
1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni
contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore
di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito
gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante
l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto
di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del
diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto
d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
Art. 62
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno
è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente
apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali
o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.
Art. 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati
in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini
degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera
richieste dalle necessità tecniche della registrazione.
Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali
delle matrici dei dischi della discoteca di stato, per trarne dischi da
diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art.
5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento
della discoteca di stato, allorché siano registrate opere tutelate, è
sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute
nel regolamento.
SEZIONE VI
Programmi per elaboratore.
Art. 64-bis
Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter
e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi
per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale,
del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma.
Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione,
l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore
richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione
del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni
altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione
dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica
il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa
la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello
stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica
europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce
il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità,
ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma
o di una copia dello stesso.
Art. 64-ter
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione
del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere
a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma
per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo
acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto
di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia
di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per
elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare,
studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo
di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del
programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di
caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione
del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali
pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.
Art. 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta
qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione
della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al
fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere
le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri
programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario
o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure,
per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità
non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati
alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma
originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che
le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità
del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di
consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la
commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile
nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto
di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi
1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela
delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono
essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti
o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.
SEZIONE VII
Banche di dati
Art. 64-quinquies
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo
di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale,
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione
e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale
o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio
dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso
esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le
vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione
in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo
e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni
di cui alla lettera b).
Art. 64-sexies
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo
64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando
abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non
svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti
di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito
di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di
riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto
su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare
del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza
pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività
indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente
legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono
necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per
il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare
solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente
a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma
2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge
20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto
con il normale impiego della banca di dati.
Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65
1. Gli articoli di attualità di carattere economico,
politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali
dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati
al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la
riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché
si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore,
se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere
o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità
è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti
dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità,
la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.
Art. 66
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo
tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti
di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti
o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo,
nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché
indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il
discorso fu tenuto.
Art. 67
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a
fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie
o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome
dell'autore.
Art. 68
1. E' libera la riproduzione di singole opere o
brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi
di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o
negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri
servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti
e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento
di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità,
la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante
fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione,
i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi,
anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema
di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli
editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante
tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3.
La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione
sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter della presente
legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie
interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina
riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per
i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti
nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi
di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti
dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria
a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter,
determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo
181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche,
nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche
dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori
dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul
mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui
ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità
dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico,
sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea
privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte
integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico
scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento
di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale
e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare
del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha
ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi
almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione,
ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi
almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze
di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche
dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza
alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico
esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o
meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche
dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani
o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati
da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione
economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca
scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative
e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione
non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa
la modalità per la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono
essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi
dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore,
qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello
Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in
musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché
l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite,
per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione
della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente
collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino
a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie
di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione
dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione
dell'eccezione.
Art. 71-ter
1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione
destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata
di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali
delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione,
nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali
contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da
atti di cessione o da licenza.
Art. 71-quater
1. E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive
effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per
un utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano
un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione
delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti,
dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica
o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee
soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni
di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio
delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2,
70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari
ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito-il possesso
legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano
avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei
limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione
dell'equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti
di cui al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione
del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel
momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di
accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti
e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni
di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio
di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi
al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio
di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194 bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione Il - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi
e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica
per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza
fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata
da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione
di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale
costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui
agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi
contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari
dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle
misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica
che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del
materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare
una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione
che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale
dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio
ai titolari dei diritti.
Art. 71-septies
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i
produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori
ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad
un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi
di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi
esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi
o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo
di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente
interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile,
da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio
e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o
trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi,
il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione
resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di
cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per
la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o meno
delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonché della
diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica.
Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel
territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti
indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che
devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione
del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore
degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al
comma 3, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata
non corrisponda alla realtà, la Società italiana degli autori e editori
(S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture
contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie
informazioni.
Art. 71-octies
1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi
e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al
netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi
causa e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. 1 produttori di fonogrammi devono corrispondere senza
ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso
loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori
interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli
apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo
al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per
il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari
di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti
o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è
destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo
7, corna 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 71-nonies
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente
capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate
ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico
in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto
individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale
delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio
agli interessi dei titolari.
Art. 71-decies
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute
nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi
I, I-bis, Il u III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo
II, nonché al capo I del titolo II-bis.".
TITOLO II
Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore
CAPO I
Diritti del produttore di fonogrammi
Art. 72
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del
titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la
durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con
qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi.
Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio
della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto
contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno
Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione
in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi
in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di
messa a disposizione del pubblico.
Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti
e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione
fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un
compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della
cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa
la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti,
nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione
dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore,
il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori
interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione,
nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini
dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione
dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.
Art. 73-bis
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del
fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione
di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato,
riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.
Art. 74
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione
dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in
condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i
beni e le attività culturali, in attesa della decisione dell'autorità
giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi
previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario
per eliminare le cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.
Art. 75
1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è
di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo
il fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma
3, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla data della sua prima
pubblicazione.
Art. 76
1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere
distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo
62, in quanto applicabili.
Art. 77
I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati
se sia stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio
dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco
o dell'apparecchio analogo.
Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma,
quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si
riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio
analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione
dell'anno di prima pubblicazione.
Art. 78
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o
giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione
dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni
o di rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello
nel quale avviene la diretta registrazione originale.
CAPO I-BIS
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento
Art. 78-bis
1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti
radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.
Art. 78-ter
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive
o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle
copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione
non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso
di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie
delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi
forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale
e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale
diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta
anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza
di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione
o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica
o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.
CAPO II
Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
Art. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge
a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di
opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento,
degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano
l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su
filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo qualora
ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di
radiodiffusione; di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea
o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni
delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene
in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale
che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo
o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.
Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal
titolare in uno Stato membro;
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun
atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1hanno altresì il diritto
esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove
trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione
radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni
via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma I è di cinquanta
anni dalla prima diffusione di una emissione.
CAPO III
Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori.
Art. 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori
gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che
rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo
opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno,
indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni
artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle
loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo,
ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via
etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal
vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione
o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se
la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata
a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori
- il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di
lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati
l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare dei diritto
o con il suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore,
anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di
fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione
per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario
è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni
sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso
è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. 1 diritti di cui al comma 2, lettera e), non si esauriscono
con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di
messa a disposizione del pubblico.
Art. 81
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno
il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione
della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere
di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art.
74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie
nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme
contenute nel comma 1 dell'art. 54.
Art. 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono,
si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti
esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica,
letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche
se di artista esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la
parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non
di semplice accompagnamento.
Art. 83
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria
o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione
al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga
stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali
fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.
Art. 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli
artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione,
riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico
via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio
contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera
cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica
e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche
se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera
cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via
etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi
di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80,
comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati
nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano
i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile
e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti
interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione
degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4
del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
Art. 85
I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni
a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione
dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata
al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire
dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione
al pubblico della fissazione.
Art. 85-bis
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente
capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto
il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni
di cui all'art. 110-bis.
CAPO III-BIS
Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per
la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali
d'autore.
Art. 85-ter
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi,
dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente
pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata
anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti
dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo
I della presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione
o comunicazione al pubblico.
CAPO III-TER
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico
dominio.
Art. 85-quater
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui
il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche
e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi
di utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di
revisione critica e scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare
del diritti di utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore
della edizione critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di
venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo
o con qualsiasi mezzo effettuata.
Art. 85-quinquies
I termini finali di durata del diritti previsti dal Capi
I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del Titolo II si computano,
nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a
quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.
CAPO IV
Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali.
Art. 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono
opera dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni
del Titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato
ulteriormente in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione
nella quale il bozzetto è stato adoperato.
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie.
Art. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi
o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico
o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere
Dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte
di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Art. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione,
diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite
dalla Sezione II del Capo VI di questo titolo, per ciò che riguarda il
ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere
dell'arte figurativa, dei diritti di autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento
di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e
delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di
lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore
del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del
committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte
di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il ministro per la coltura popolare con le norme stabilite
dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso
dovuto da chi utilizza la fotografia.
Art. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione
della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti
previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
Art. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti
indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art.
88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni,
la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi
indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede
del riproduttore.
Art. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico
ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro
pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal
regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo
e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia
riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od
altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque
pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo
88.
Art. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla
produzione della fotografia.
CAPO VI
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
SEZIONE I
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare.
Art. 93
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie
familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché
abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita
privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo
portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e
trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il
consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando
il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in
loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto
grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più
e vi sia tra loro dissenso decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico
ministero
E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando
risulti da scritto.
Art. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario
quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio
civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione
personale o familiare.
Art. 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche
alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto
di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli
atti e corrispondenze ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano
interesse di stato.
SEZIONE II
Diritti relativi al ritratto.
Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto
o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni
dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni
del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando
la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio
pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici,
didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio,
quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore,
alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Art. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito
su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai
suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre
senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo,
da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia
originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo
88.
CAPO VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.
Art. 99
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri
lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni
dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro
che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire
sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito
del piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo
le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti
anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.
CAPO VIII
Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera
degli articoli e di notizie - divieto di taluni atti di concorrenza sleale.
Art. 100
Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non
può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore.
Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o
carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.
E' vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione
delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo
cosi costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto della
rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni
periodiche non può essere riprodotto in altre opere della stessa specie
o carattere, se non siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione
del giornale.
Art. 101
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché
non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia
giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini
di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni,
prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino
stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro
periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tale
fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li
abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti
dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o
radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici,
sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Art. 102
E' vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione
o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli
emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa
e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno
dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta
a creare confusione di opera o di autore.
TITOLO II-bis
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca dati
CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati
Art. 102-bis
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti
per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua
presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità
o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro
supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito
dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di
estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di
dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti
di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata
o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce
il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione
europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati
a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei
diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di
dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente
Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità
o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di
dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato
membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione
europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì
alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro
dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale
o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia,
qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea
soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo
e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati
membri dell'Unione europea.
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento
del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici
anni dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione
del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto
di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio
dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati
modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti
ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della
prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata
o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo
termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e
7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti
e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati,
qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della
banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore
della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o
trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.
CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente
Art. 102-ter
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione
del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore
o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute
in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi
modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano
in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino
un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore
della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico
le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate
in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati
per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo
è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte
della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi
1, 2 e 3 sono nulle.
Ttitolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle
opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci
che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che,
nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o
limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate
efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia
controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso
o dì un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione
o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto,
ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che
realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative
ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono
essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi
nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, camma 3, sulle opere o sui
materiali protetti o possono essere fatte apparire nella comunicazione
al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti
identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi
altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere
indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali,
nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse
o altri elementi di identificazione.
TITOLO III
Disposizioni comuni
CAPO I
Registri di pubblicità e deposito delle opere.
Art. 103
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa
legge.
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura
la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo
del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore,
della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal
regolamento.
Alla società italiana degli autori ed editori è affidata,
altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione
del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio
dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza
dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori
indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o
produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche
la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo
comma.
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel
regolamento.
Art. 104
Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza
della parte interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti
tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti
da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o
di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai
diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere
giuridico od amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa
legge o in altre leggi speciali.
Art. 105
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti
ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell'opera
o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica
di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia
o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte
solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa
ed onerosa.
Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo
il disposto del secondo comma dell'art. 92.
Art. 106
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio
del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni
del Titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali,
salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa
legge.
L'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio
di diritti sulle opere contemplate nel Titolo II di questa legge, a termini
delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Il ministro per la coltura popolare può far procedere al
sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il
deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.
CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione.
SEZIONE I
Norme generali.
Art. 107
I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere
dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale,
possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme
consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in
questo capo.
Art. 108
L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità
di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create
e di esercitare le azioni che ne derivano.
Art. 109
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa,
salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati
da questa legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o
di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende,
salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché
tale facoltà setti al cedente.
Art. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere
provata per iscritto.
Art. 110-bis
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle missioni
di radiodiffusione è concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti
d'autore, i detentori di diritti connessi ed i cablodistributori.
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione
via cavo di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono
far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione
di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene
effettuata dal presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede
una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna
delle parti interessate vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.
Art. 111
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di
utilizzazione dell'opera pubblicata non possono formare oggetto di pegno,
pignoramento e sequestro, né per atto contrattuale, né per via di esecuzione
forzata, finché spettano personalmente all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o
sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera,
secondo le norme del codice di procedura civile.
Art. 112
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di
pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati
per ragioni di interesse dello stato.
Art. 113
L'espropriazione è disposta per decreto reale, su proposta
del ministro per la coltura popolare, di concerto con il ministro per
l'educazione nazionale, sentito il consiglio di stato.
Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilità
l'indennità spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia
degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie
per l'esercizio dei diritti espropriati.
Art. 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse
dello stato è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al consiglio di
stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare delle indennità
le quali rimangono di competenza dell'autorità giudiziaria.
SEZIONE II
Trasmissione a causa di morte.
Art. 115
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera,
quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso
fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che
l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta,
per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per
comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata
che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute
nei codici.
La comunione è regolata dalle disposizioni del codice civile
e da quelle che seguono.
Art. 116
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della
comunione è conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o
se non si accordano sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura
della successione, l'amministrazione è conferita alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), con decreto del tribunale del luogo dell'aperta
successione, emanato su ricorso di uno dei coeredi o dell'ente medesimo.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere
alla nomina di un nuovo amministratore.
Art. 117
L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione
dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre
elaborazioni, nonché l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla
radiodiffusione ed alla incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso
degli eredi rappresentanti la maggioranza per valore delle quote ereditarie,
salvi i provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza,
secondo le norme del codice civile in materia di comunione.
SEZIONE III
Contratto di edizione.
Art. 118
Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore
l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese
dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle
disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo
capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Art. 119
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione
che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con
il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente
al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti
i diritti esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente
attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritti
di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende
ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e
trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti
alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi
meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non
implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che
non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se
compresi, secondo le disposizioni del Titolo I, nella stessa categoria
di facoltà esclusive.
Art. 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state
ancora create si devono osservare le norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere
o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di
lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti
esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata
superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato
il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre
il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di
un termine. Se il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà
di prorogarlo.
Art. 121
Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre
l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata
compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto
il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata,
pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato
o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta
interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'art.
23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei
suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena
del risarcimento del danno.
Art. 122
Il contratto di edizione può essere per edizione o a termine.
Il contratto per edizione conferisce all'editore il diritto
di eseguire una o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto
completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni
e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere
previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del
numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto
ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione a termine conferisce all'editore
il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante
il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di
esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena
di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica
ai contratti di edizione riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso
industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di
distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente.
Art. 123
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità
delle norme stabilite dal regolamento.
Art. 124
Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore
è obbligato ad avvisare l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento
dell'edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell'epoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende
o no procedere ad una nuova edizione.
Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione
o se, avendo dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non
vi procede nel termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione,
il contratto si intende risoluto.
L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata
nuova edizione se non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.
Art. 125
L'autore è obbligato:
1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto
e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti
per tutta la durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere
le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
Art. 126
L'editore è obbligato:
1. a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore,
ovvero anonima o pseudonima se ciò è previsto nel contratto in conformità
dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Art. 127
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver
luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere
superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore
dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.
In mancanza di termini contrattuali la pubblicazione o la
riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta
scritta fattane all'editore. L'autorità giudiziaria può peraltro fissare
un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e
da ogni altra circostanza del caso.
E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione
di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine
massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Art. 128
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione
non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello
stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione
del contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una
dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola,
ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare
la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire
l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno
che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta
diligenza.
Art. 129
L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni
che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino
a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare
le maggiori spese derivanti dalla modificazione.
L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove
edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere
alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per
eseguire le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.
Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima
di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può
farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare
e distinguere l'opera dell'aggiornatore.
Art. 130
Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione,
calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo
di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere
rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere
conto annualmente delle copie vendute.
Art. 131
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato
dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi
al prezzo fissato o modificato dall'editore se sia tale da pregiudicare
gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.
Art. 132
L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso
dell'autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure
nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti
dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio
alla reputazione o alla diffusione dell'opera.
Art. 133
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato,
l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli
al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo
calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di
macero.
Art. 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso
dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva l'applicazione
delle norme dell'art. 121;
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio
per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto
dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni
della Sezione V di questo capo.
Art. 135
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione
del contratto di edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore,
entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio
dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni
indicate nell'art. 132.
SEZIONE IV
Contratti di rappresentazione e di esecuzione.
Art. 136
Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di
rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica,
pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è
regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni
generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non
è esclusiva e non è trasferibile ad altri.
Art. 137
L'autore è obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata
per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata
del contratto.
Art. 138
Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni
non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme
d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale
traduttore o riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera
e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo
con l'autore.
Art. 139
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme
degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato
al secondo comma dell'art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando
si tratti di opere drammatico-musicali.
Art. 140
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura,
nonostante la richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera
dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni,
l'autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario,
ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze
stabilite nel terzo comma dell'art. 128.
Art. 141
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione
musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano
applicabili alla natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
SEZIONE V
Ritiro dell'opera dal commercio.
Art. 142
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto
di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro
che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare
o spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve
notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti
ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dà pubblica notizia
dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data
delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità
giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per
ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.
Art. 143
L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistano gravi
ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione,
diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione
del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la
somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento.
L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente
il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima
della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente,
previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.
Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità
giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.
La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione,
rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere
all'autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente,
dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetto alle sanzioni
civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto
di autore.
SEZIONE VI
Diritti dell'autore sull'aumento di valore delle opere delle arti
figurative.
Art. 144
Gli autori delle opere delle arti figurative, realizzate
a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli
autori dei manoscritti originali, hanno diritto ad una percentuale sul
prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere
e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare
in confronto del suo prezzo originario di alienazione.
L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente
sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta
da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo
originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita
pubblica.
Art. 145
Gli autori delle opere indicate nell'articolo precedente
hanno altresì diritto ad una percentuale sul maggior valore che gli esemplari
originali delle proprie opere abbiano ulteriormente conseguito nelle successive
vendite pubbliche, ragguagliata alla differenza tra i prezzi dell'ultima
vendita pubblica e di quella immediatamente precedente.
Art. 146
Le percentuali previste dai precedenti articoli sono dovute
soltanto se il prezzo di vendita sia superiore a lire mille per i disegni
e le stampe, a lire cinquemila per le pitture e a lire diecimila per le
sculture. Esse sono a carico del proprietario venditore.
Art. 147
Se il prezzo dell'esemplare originale delle opere previste
in questa sezione, conseguito in qualsiasi vendita, non considerata pubblica
da questa legge, raggiunga lire 4.000 per i disegni e le stampe, lire
30.000 per le pitture, lire 40.000 per le sculture e superi il quintuplo
del prezzo originario di alienazione, comunque effettuata, tale maggior
valore è attribuito in misura del dieci per cento agli autori delle opere
ed è a carico del proprietario venditore.
Agli autori medesimi incombe la prova del prezzo raggiunto
dall'esemplare e del concorso delle condizioni previste da questo articolo.
La percentuale è ridotta al cinque per cento se il venditore
provi a sua volta di avere acquistato l'esemplare ad un prezzo non inferiore
alla metà di quello da lui realizzato.
Per la determinazione del maggior valore si applicano le
disposizioni dell'art. 145.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle
opere anonime o pseudonime, salvo per queste ultime, quanto è disposto
dall'art. 8 della presente legge.
Art. 148
Agli effetti della protezione prevista nei precedenti articoli
si considerano opere originali anche quelle replicate dall'autore, ma
non le riproduzioni comunque eseguite. Per quanto riguarda in particolare
le stampe, si considerano originali quelle tratte dall'incisione originaria
e firmate dall'autore.
Art. 149
Agli effetti di questa legge sono considerate vendite pubbliche:
a) le vendite effettuate nelle mostre ed esposizioni autorizzate ai sensi
del R. Decreto-legge 21 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge
5 luglio 1934-XII, n. 1607;
b) le vendite giudiziarie;
c) le vendite effettuate con il sistema dei pubblici incanti;
d) le vendite delle opere, comprese nelle offerte al pubblico per l'incanto,
ma sottratte alla gara mediante preventiva trattativa privata;
e) le vendite effettuate in occasione di mostre personali, organizzate
od eseguite da terzi.
Art. 150
I diritti previsti dagli articoli 144, 145, 146 e 147 spettano
all'autore, e, dopo la sua morte, in mancanza di disposizioni testamentarie,
al coniuge ed agli eredi legittimi, limitatamente ai primi tre gradi,
secondo le norme del codice civile; in difetto dei successori sopra indicati,
essi sono devoluti all'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori
e gli scultori.
Tali diritti durano per tutta la vita dell'autore e per
cinquant'anni dopo la sua morte e non possono formare oggetto di alienazione
o di preventiva rinuncia.
Art. 151
La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica
a termini dell'art. 144 è fissata nella misura dell'uno per cento sino
alla somma di lire 50.000, del due per cento per la somma eccedente tale
prezzo e sino alla lire 100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza
ulteriore di prezzo.
Art. 152
Le percentuali sul maggior valore dovute a termini dell'art.
145 sono così determinate:
2% per aumenti di valore non eccedenti l. 10.000
3% per aumenti di valore superiori a l. 10.000
4% per aumenti di valore superiori a l. 30.000
5% per aumenti di valore superiori a l. 50.000
6% per aumenti di valore superiori a l. 75.000
7% per aumenti di valore superiori a l. 100.000
8% per aumenti di valore superiori a l. 125.000
9% per aumenti di valore superiori a l. 150.000
10% per aumenti di valore superiori a l. 175.000.
Art. 153
Chi legalmente presiede alla vendita pubblica delle opere
delle arti figurative contemplate in questa sezione ha l'obbligo di prelevare
dal prezzo di vendita degli esemplari originali le percentuali dovute
ai sensi degli articoli 144 e 145 e di versarne il relativo importo alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine stabilito
dal regolamento.
Sino al momento in cui il versamento non sia stato effettuato,
chi presiede la vendita è costituito depositario, ad ogni effetto di legge,
delle somme prelevate.
Art. 154
Le opere d'arte che in una vendita pubblica abbiano raggiunto
almeno il prezzo indicato dall'art. 146 debbono essere denunciate, a cura
di chi legalmente presiede alla vendita, alla Società italiana degli autori
ed editori (SIAE), questo provvede alla relativa registrazione nelle forme
stabilite dal regolamento.
L'eseguita registrazione fa prova del prezzo raggiunto dall'opera
salvo impugnativa di falso.
Art. 155
I valori indicati negli articoli di questa sezione possono
essere modificati con regio decreto da emanarsi a norma dell'art. 3, n.
1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
CAPO III
Difese e sanzioni giudiziarie.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica.
Art. 156
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di
utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure
intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già
avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato
e sia interdetta la violazione.
L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle
disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 157
Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione
o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera
cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere
al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento,
la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta
manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.
Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie
e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione
o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'autorità giudiziaria,
per i definitivi provvedimenti di sua competenza.
Art. 158
Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto
o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere
il risarcimento del danno.
Art. 159
La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo precedente
non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte
o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione,
che, per loro natura, non possono essere adoperati per diversa riproduzione
o diffusione.
Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio
di cui si tratta può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione,
l'interessato può chiedere a sue spese la separazione di questa parte
nel proprio interesse.
Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio, di
cui si chiede la rimozione o la distruzione, hanno singolare pregio artistico
o scientifico, il giudice ne può ordinare d'ufficio il deposito in un
pubblico museo.
Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le
copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati
per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione
non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona
fede per uso personale.
Art. 160
La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo
anno della durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro
dell'opera o del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora
siano stati risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il
sequestro può essere autorizzato anche ad una data anteriore a quella
sopraindicata.
Art. 161
Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli
articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria
la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che
si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.
Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano
dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando
la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
L'autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente
gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto
contestato.
Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi
mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali
copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente
a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale
dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.
Art. 162
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge,
i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme dei
codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro
e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento
e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo
.di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più
periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici
o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le
limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal
codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere
alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti
da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo
dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo
697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza
deve valutarsi anche alla stregua. dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione
del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli
articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice
di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione
e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate
sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice
di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono: concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti
prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti
siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non
siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con
qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione,
con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati
eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse
a pena di inefficacia.
Art. 163
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica
può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione
del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre
alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo
dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo
di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione
di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore
fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può
essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00
ad un massimo di euro 5.200,00.
Art. 164
Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente
sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli
180 e 184 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti sopra menzionati
possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi
diritto senza bisogno di mandato, bastando che consti della loro qualità;
2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo
di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela
è prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati
a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione
ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi
efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di
procedura civile.
Art. 165
L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione,
anche dopo la cessione di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire
nei giudizi promossi dal cessionario, a tutela dei suoi interessi.
Art. 166
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice
può ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva
in uno o più giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
Art. 167
I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa
legge possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi
nel possesso legittimo dei diritti stessi.
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili.
2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio
del diritto morale.
Art. 168
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono
applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme
contenute nella sezione precedente, salva la applicazione delle disposizioni
dei seguenti articoli.
Art. 169
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono
alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione
e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente
riparata mediante aggiunte o soppressione sull'opera delle indicazioni
che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi
di pubblicità.
Art. 170
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità
dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato,
mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile
ripristinare detto esemplare nella forme primitiva a spese della parte
interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
SEZIONE II
Difese e sanzioni penali.
Art. 171
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo
171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza
averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in
vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il
contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione
nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni
od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni
musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante
altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle
forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra
in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa
non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi
sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione
della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore
od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto
comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché
la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
Art. 171-bis
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi
per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene
a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso
unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce,
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di
dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di
dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter,
ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa
da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se
il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale,
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta
milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata
al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche
o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche
se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede
a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione
con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare
in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere
a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o
diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale
che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del
canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi
commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci
misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente
progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche
sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione
delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari
dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni,
ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa
o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo
102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione,
diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione
del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse
o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore
e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,
vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto
d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti
dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis
del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno
uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva
o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici.
Art. 171-quater
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire
dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali,
copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di
autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni
artistiche di cui all'art. 80.
Art. 171-quinquies
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge
è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto
ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di
riscatto o di avveramento della` condizione il venditore restituisca una
somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da
parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una
somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo
di vendita.
Art. 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile
custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate
le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989 n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater nonché dello videocassette, degli altri supporti
audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati,
riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio
nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o
provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad
opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui
interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica
anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti
al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla
SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio
nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione
dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a
chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di
cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce,
pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso
pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere,
via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono
ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente
a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione
del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione
di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-nonies
1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano
le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata
specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia
spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente
l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita
di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro
distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi
e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione
dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo
171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1.
Art. 172
Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per
colpa la pena è dell'ammenda sino a lire diecimila. Con la stessa pena
è punito chiunque:
a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli
articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;
c) viola le norme degli articoli 175 e 176.
Art. 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano
quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale
o da altre leggi.
Art. 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona
offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice penale
l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli
159 e 160.
Art. 174-bis
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera
o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore
a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione
è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00.
La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni
violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. 1 proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate
ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato
di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento
delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto
adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di. entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo
26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter
1.Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via
cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento,
anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche
di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia
supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi
alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti
o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito,
purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis,
171-ter, 171quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale
quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità
delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa
è aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca
degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento
su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più
periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di
attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale.
Art 174-quater
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative,
applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze: a) in misura pari al cinquanta per cento
ad un Fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia
destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati
nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-quinquies
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati
non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un
esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il
pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi
utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione
di cui al comma 1, il questore, sentiti gi interessati, può disporre,
con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività
per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,
senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al
comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria,
la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo
da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta
a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della
licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione
e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione
dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione
di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in
caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate
e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.".
TITOLO IV
Diritto demaniale (Abrogato)
TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di
autore
Art. 180
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni
forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza
ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione,
di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione
al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica
di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE).
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di
licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività della Società si esercita altresì secondo le
norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali esso
ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà
spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare
direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo
comma una quota parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I
limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera
possono dar luogo a percezione di proventi in paesi stranieri in favore
di cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, ed i titolari
di tali diritti non provvedono per qualsiasi motivo alla percezione dei
proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito alla Società
italiana degli autori ed editori il potere di esercitare i diritti medesimi
per conto e nell'interesse dell'autore o dei suo successori od aventi
causa.
I proventi di cui al precedente comma, riscossi dalla SIAE.,
detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli
aventi diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza
che siano stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Cassa
di previdenza dei soci della SIAE, per scopi di assistenza alle categorie
degli autori, scrittori e musicisti.
Art. 180-bis
1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione
via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori
dei diritti connessi esclusivamente attraverso la società italiana degli
autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la società italiana
degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare
con l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti
degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società
di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale
loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.
2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari
non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri
impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri
diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via
cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo
di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni
sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.
Art. 181
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed
a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi
con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.
L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici
o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi,
diritti.
Art. 181-bis
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli
articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per
elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci
p immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di
opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere
posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine
di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni
di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto de Presidente
del Consiglio dei ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni
delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma
1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno,
previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze
ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi
ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità
e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene
conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate,
può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore
disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi
non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere,
non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero
loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera
da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica
delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche
ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata
da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni ,dalla.
data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE
e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne
la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione
e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei
tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi
sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo,
sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo
tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo
permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche
tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere
elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per
la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del
titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di
un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché
.della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra
forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata
anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali
assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi
soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta
e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva
apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione
tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE
preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti.
Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente
possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da
attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa
d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il
contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno
Art. 181-ter
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto
comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione,
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di
accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la
misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura
della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto
del Presidente del Consiglia dei ministri, sentite le parti interessate
e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni
di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di
stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la
SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo
180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie
interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190,
in base ad apposite convenzioni.
Art. 182 (abrogato)
La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è
sottoposta alla vigilanza del ministero della cultura popolare, secondo
le norme del regolamento.
Il suo statuto è approvato con decreto reale, su proposta
del ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli per gli affari
esteri, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze
e per l'educazione nazionale.
Art. 182-bis
1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito
delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire
ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento,
su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché
su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché
sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al
suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione
in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel
proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.
d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione
degli apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali,
si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma
1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni
ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori
della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte
le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere
e via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse connesse;
possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le attività di
cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della
documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale
in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso
l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica,
nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di
cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano
luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali
o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato
dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter
1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione
delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente
agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti
dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale n. 2.
Art. 183
L'esercizio della attività per il collocamento presso le
compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane,
è sottoposto alla preventiva autorizzazione del ministero del turismo
e dello spettacolo, secondo le norme del regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi
successori per causa di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla
vigilanza del ministero della coltura popolare, secondo le norme del regolamento.
Art. 184
Chiunque collochi in paesi stranieri opere drammatiche,
non musicali, deve farne denunzia entro tre giorni all'ente italiano per
gli scambi teatrali, il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denuncie
ricevute al ministero del turismo e dello spettacolo con le sue eventuali
osservazioni e proposte.
L'ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre
altre funzioni che gli sono demandate dal suo statuto.
All'ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le
disposizioni dell'articolo 182.
Art. 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani,
dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art.
189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati
in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori
delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano
le condizioni previste negli articoli seguenti.
TITOLO VI
Sfera di applicazione della legge
Art. 186
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere
dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere
di autori stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità
o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme
di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli
seguenti.
Salve le convenzioni internazionali per la protezione
dei fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio
dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere
considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari
del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato
dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.
Art. 187
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori
stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma
dell'art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione
che lo stato di cui è cittadino l'autore straniero conceda alle opere
di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti
di detta equivalenza.
Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa,
la norma del comma precedente è riferita allo stato nel quale l'opera
è stata pubblicata per la prima volta.
Art. 188
L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono è
accertata e regolata con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3,
n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
La durata della protezione dell'opera straniera non può
in nessun caso eccedere quella di cui l'opera gode nello stato di cui
è cittadino l'autore straniero.
Se la legge di detto stato abbraccia nella durata della
protezione un periodo di licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta
in Italia ad una norma equivalente.
Se la legge di detto stato sottopone la protezione alla
condizione dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva
o di depositi di copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera
straniera è sottoposta in Italia a formalità equivalenti determinate col
decreto reale.
Il decreto reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera
straniera all'adempimento di altre particolari formalità o condizioni.
Art. 189
Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica,
al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti
, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria,
in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono
considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.
In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili
a dette opere, diritti o prodotti le disposizioni degli articoli 186,
187 e 188.
TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
Art. 190
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti
al diritto di autore o ad esso connesse e da pareri sulle questioni relative
quando ne sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o quando
sia prescritto da speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di
cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.
Art. 191
Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
[b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle
arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
c) di un rappresentante del P.N.F.];
d) di un rappresentante dei ministeri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, delle finanze, dell'industria e del commercio e di due rappresentanti
del ministero della pubblica istruzione;
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la
stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del capo dell'ufficio della
proprietà letteraria, scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e
degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni
suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché
di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria,
designato dalla confederazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e durano in carica un quadriennio.
Art. 192
Il comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno
alla data stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in via
straordinaria tutte le volte che ne sarà richiesto dal presidente stesso.
Art. 193
Il comitato può essere convocato: a) in adunanza generale;
b) in commissioni speciali.
Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del
comitato. Le commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate
questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero
per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo
71-quinquies, camma 4. In tale caso la commissione speciale è composta
da tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto d'autore di
cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i rappresentanti dei
Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti
dei Ministeri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
presidente del comitato, può invitare alle riunioni anche persone estranee
al comitato, particolarmente competenti nelle questioni da esaminare senza
diritto a voto.
Art. 194
La segreteria è affidata al capo dell'ufficio della proprietà
letteraria scientifica ed artistica presso il ministero la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Art. 194-bis
1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies,
comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata
al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il
presidente del comitato nomina la commissione speciale di cui all'art.
193, comma secondo. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita
a cura dello stesso proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti
alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta
la parte convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte,
deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i
dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione fissa
la data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione
formula una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta
non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione
delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio,
i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice
valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai
fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi
novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il
tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti
commi o che la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza
del termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il giudizio
e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il
tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso il termine
di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio
di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto,
il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui
si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura
civile.
Art. 195
Ai membri del comitato sono corrisposti gettoni di presenza
per ogni giornata di adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
Disposizioni generali, transitorie e finali
Art. 196
E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo
dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti
negli articoli 12 e seguenti di questa legge.
Nei riguardi delle opere dell'arte. Figurativa, del cinema,
del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni
o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua
forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione
il luogo della fabbricazione.
Art. 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione
sono sottoposti alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.
Art. 198
Nel bilancio di previsione del ministero del tesoro, è stanziata,
in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio
in cui questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, su
proventi del diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi con
le modalità stabilite dal regolamento, in favore delle casse di assistenza
e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori
e dei musicisti.
Art. 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate
prima e dopo l'entrata in vigore della legge medesima.
Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti
legali degli atti e contratti fatti o stipulati prima di detta entrata
in vigore, in conformità delle disposizioni vigenti.
Art. 199-bis
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli
eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.
Art. 200
Sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura
civile, le funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono
esercitate dal presidente del collegio davanti al quale pende la lite.
Art. 201
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati
prima della entrata in vigore di questa legge, che vengono sottoposti
per la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalità, detto
deposito e dette formalità devono essere adempiute nei termini e secondo
le norme stabilite dal regolamento.
Art. 202
Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione
i prezzi conseguiti nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata
in vigore di questa legge.
Art. 203
Con regio decreto potranno essere emanate norme particolari
per regolare il diritto esclusivo di televisione.
Finché non saranno emanate le disposizioni previste nel
precedente comma, la televisione è regolata dai principi generali di questa
legge in quanto applicabili.
Art. 204
A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la società
italiana autori ed editori assume la denominazione di S.I.A.E. (Società
italiana degli autori ed editori).
Art. 205
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione
in legge del R. Decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente
disposizioni sul diritto di autore e le successive leggi di modificazione
della suddetta legge.
Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251,
di conversione in legge del R. Decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente
norme relative alla protezione dei prodotti dell'industria fonografica
e la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, di conversione del R. Decreto-legge
5 dicembre 1938-XVII, n. 2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione
differita di esecuzioni artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione
di legge contraria ed incompatibile con le disposizioni di questa legge.
Art. 206
Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina
le sanzioni per la violazione delle norme del regolamento stesso.
Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non superiore
alle lire duecento.
La presente legge entra in vigore contemporaneamente al
regolamento, il quale dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione
di essa.
Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto
della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
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