Legge 6 agosto 2008, n. 133
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 -
Suppl. Ordinario n. 196
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. ll decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
e` convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate
o non convertite in legge.
3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile
2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE
del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento
familiare, nonche' del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, e` prorogato di tre mesi.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 -
Suppl. Ordinario n. 196
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Titolo I
FINALITà E AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie
e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio
finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire,
unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche
che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente,
al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per
cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra debito pubblico
e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al
102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2
per cento nel 2011;
b) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti
tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio
attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia
di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale,
efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento
dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle
privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città
nonche' attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività
per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative
e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie
e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa
nonche' per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare
effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.
1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009
contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo
contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente
al sostegno o al rilancio dell'economia nonche' di carattere ordinamentale,
microsettoriale e localistico.
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITà
Capo I
Innovazione
Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione
elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia
di inizio attività.
2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare
per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture
civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo
pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici.
Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio
alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò
possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano
un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, e' determinato dal
giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture,
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo
89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione
del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico
dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata
da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa
vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato,
indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi
ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti
di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad
ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo
16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attività e' sottoposta al termine
massimo di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto
a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto
ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla
stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente
l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.
Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale,
ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis 14-ter
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In
caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento
della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto
nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza
di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora
esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità
pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando
le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso
dell'Amministrazione. E' comunque salva la facoltà di ripresentare
la denuncia di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al
comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione
dell'inizio dell'attività al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo
decreto. Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli
dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non
possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di
reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra
ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte
del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni
e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al
pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico
per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo
titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione
degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili
di proprietà privata, senza la necessità di alcuna
preventiva richiesta di utenza.
Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del
comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni
al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le
società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo
73, comma 1, lettera a) , costituite da non più di sette
anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli
strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni
di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società,
rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono
alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora
e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano
reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo
73, comma 1, lettera a) , che svolgono la medesima attività,
mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di
partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche' si tratti
di società costituite da non più di tre anni.
6-ter L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può
in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società
le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni
anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di
beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e sviluppo.».
Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla
realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di
innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento,
e alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo,
anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono
essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione
di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato
tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione
e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori
disposizioni di attuazione.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può
essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare,
sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità
economico-finanziaria delle iniziative, nonche' di garanzie prestate
dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione,
tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime,
anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni
locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi
settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi
quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli
in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse
garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni
attivabili ai sensi del comma 1.
Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa
Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
«198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico
il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione
di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni
segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica
le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute,
analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento
e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate
a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi.
I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione,
su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
199. Per l'esercizio delle proprie attività il Garante di
cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione
dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere,
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
, nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza per lo
svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare
le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di
verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo
corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività
del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio
dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono
altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di
confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali
beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti
alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.».
2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite
dalle seguenti «di cui al comma 198».
Art. 6.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione,
sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione
Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente
nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti
di importanza minore (de minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento
finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi
ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi
già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati
ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza
tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
3. Con una o più delibere del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni
degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore,
le funzioni di controllo, nonche' la composizione e i compiti del
Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino
all'operatività delle delibere restano in vigore i criteri
e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate
le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse
modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro
il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per
la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni
finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono
stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via
straordinaria da apposite leggi di finanziamento.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione
dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22
e 24. E' inoltre abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione
degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5,
6, 6-bis 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo
contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento
al presente articolo.
Art. 6-bis.
Distretti produttivi e reti di imprese
1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese
attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative,
l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori
tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione
tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche
e le modalità di individuazione delle reti delle imprese
e delle catene di fornitura.
2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene
di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi
coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al
fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano
le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo
1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione delle norme
inerenti i tributi dovuti agli enti locali.
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: «Ministro
per l'innovazione e le tecnologie,» sono inserite le seguenti:
«previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
e sentite le regioni interessate,»;
b) al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti
dai seguenti:
«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli
oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione
degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate,
per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite
semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina
comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali,
secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative
semplificate per l'applicazione di tributi propri.»;
c) al comma 368, lettera b) numero 1), ultimo periodo, dopo le parole:
«Ministro per la funzione pubblica,» sono inserite le
seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
d) al comma 368, lettera b) numero 2), ultimo periodo, dopo le parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite
le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
e) il comma 370 e' abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «anche avvalendosi
delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale
di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n.
317» sono soppresse.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6-ter.
Banca del Mezzogiorno
1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali
d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo
economico e di favorirne la crescita, e' costituita la società
per azioni «Banca del Mezzogiorno».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare,
nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle
risorse di cui al comma 4.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:
a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale e' previsto
che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno
d'Italia;
b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca,
in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso,
e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato,
alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi
pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono
una quota di capitale sociale;
c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte
pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro
i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di
azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
d) e modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate
da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche
sottoutilizzate.
4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008
per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale
soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività
della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale cede
alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione
di una.
5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto
a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6-quater.
Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree
sottoutilizzate
1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza
strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate
le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006
in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino
al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che
entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate
nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la
medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di
ricerca, anche sanitaria. In ogni caso e' fatta salva la ripartizione
dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante
15% alle regioni del Centro-Nord.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad
esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con
i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione
delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano
già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate
in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla
unità previsionale di base in cui e' iscritto il Fondo per
le aree sottoutilizzate.
Art. 6-quinquies.
Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento
della rete infrastrutturale di livello nazionale)
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il
finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al
potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale,
ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche,
di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività
e della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti
nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale
per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico
nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve
le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate
all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate
al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera
CIPE 3 agosto 2007, n. 82.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo
economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita
la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando
il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85%
degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico
nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE
e' trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti
per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto
delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi
nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del
Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere
ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte
delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale
delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013
in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per
le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei
programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.
Art. 6-sexies.
Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria
1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale
e regionale ed in particolare per garantire l'unitarietà
dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per
la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo
e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente
finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali
europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto
di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare
individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso
obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei
Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità
2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando
modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative
risorse impegnate sul bilancio comunitario.
2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro
e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico
e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego
delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di
attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità
della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure
sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni
responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti
assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione
dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua gli
interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere
gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli interventi
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello
nazionale e regionale di cui e' riconosciuta la valenza strategica
ai fini della competitività e della coesione.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con
propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle
risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da
parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo
precedente e' trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa
di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili
approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate
la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo
2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi
e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento
degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione
del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo
2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con
le regioni.
5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente
costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal
comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto.
Capo III
Energia
Art. 7.
Strategia energetica nazionale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale»,
che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e
reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche
attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche
di approvvigionamento;
b) miglioramento della competitività del sistema energetico
nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del
mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza
energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione
di energia nucleare;
d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione
o da fusione;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore
energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione
tecnologica;
f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1,
il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza
nazionale dell'energia e dell'ambiente.
3. Soppresso.
2. Soppresso.
3. Soppresso.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8.
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge
9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge
31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei
Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia
definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili
di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi,
che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca
e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione
più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie
disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attività
di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente
decreto.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel
cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata
presentata domanda per il riconoscimento della marginalità
economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro
il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione
dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi
al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di
cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure
competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di
energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto
dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.
Art. 9.
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «può essere» sono modificate con
le parole: «e' adottato»;
b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali
rispetto» e' aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura,
della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento
dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008,
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti
istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire
il mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di
cui al comma 2, che definisce altresì le modalità
e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.
Restano ferme le modalità di utilizzo già previste
dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui
conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
Art. 10.
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori
dell'energia e delle telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e' aggiunta la seguente lettera:
« c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello
delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti
dal Ministero dello sviluppo economico».
Capo IV
Casa e infrastrutture
Art. 11.
Piano Casa
1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli
minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo
della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare
ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia
residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza
energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima
casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
medesima regione
3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione
di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del
patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente
nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti
interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione
e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione
di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione
di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema
integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione
di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse
anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica
in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità
previste dall'articolo 13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della
parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative
edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi,
potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la
partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere
solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia
residenziale anche sociale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta
abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica
e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione
di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e
di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di
qualità in termini di vivibilità, salubrità,
sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche
attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo
e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta
intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso
le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori
degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione
di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità
urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime
di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza
comunale o degli oneri di costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera
a) con la possibilità di prevedere altresì il conferimento
al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione
degli immobili.
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come
corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative
di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone
agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle
categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare
e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia,
l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate
da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma
3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale,
e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica
degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato
che istituisce la Comunità Europea, come parte essenziale
e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato
al soddisfacimento di esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono
appositamente disciplinati le modalità e i termini per la
verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base
al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi
conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione
delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione
più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto
di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata,
in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità
approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita
da aree ed edifici non più utilizzati, può essere
destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa
in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari,
le regioni e gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le
province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse
strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione
dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
12. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo
e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse
finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione
di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari
e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati
in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo
del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano
privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21,
21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo
di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti
in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede
di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle
indicate autorizzazioni di spesa.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare
dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso
del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio
nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
Art. 12.
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
1. All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: « 8-sexiesdecies.
Per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti
convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali
in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza
soluzione di continuità, con RFI S.p.A. e i relativi atti
integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata
dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.»;
b) i commi 8-septiesdecies ed 8-undevices sono abrogati.
1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il seguente comma:
«1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al
solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza
o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà
dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea
valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse
pubblico.».
Art. 13.
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti
il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro
per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione
degli immobili di proprietà dei predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si
tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari
in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purche' i
soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione,
in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone
di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge,
qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso
di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in
regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente
more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei
figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione
di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può
essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali
e locali di stipulare convenzioni con società di settore
per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita
dei singoli beni immobili.
3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a
finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto
della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
gioventù, un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della
prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali
con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti
non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari
a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo
di cui al primo periodo.
3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954,
n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprietà
agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24
dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti
dalla predetta legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello
sviluppo del territorio. La dotazione del fondo e' stabilita in
60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno
2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse
del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati
dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento
e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori
stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli
enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al
relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno
2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il
medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto
a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 14.
Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse
allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione
dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo
italiano nei confronti del Bureau International des Expositions
(BIE) e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009,
45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno
2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per
l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di
euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco di Milano pro tempore,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e'
nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività
preparatoria urgente. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti
i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli
organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione
di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione
Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione
e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
Art. 14-bis.
Infrastrutture militari
1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter:
1) le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008»;
2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonche' altre strutture,
per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento
delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui
ai commi 13-ter e 13-ter.1»;
b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate
con enti territoriali» sono inserite le seguenti: «,
società a partecipazione pubblica e soggetti privati»;
c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonche'
per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento
e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali
e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma
dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero
della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente,
le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione
alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1.
Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti
dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia
del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in
uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla
ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più
decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
d) dopo il comma 13-ter.2, e' inserito il seguente:
«13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica
l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della
difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma
13-ter.2.».
2. All'art 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali»
sono sostituite dalle seguenti: «di beni e di servizi con
gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica
e con i soggetti privati»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le procedure
di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa
con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile.».
3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e
del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze
- Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili
militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma
13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da
ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare
secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni,
che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del
presente decreto, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783,
e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto
17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonche' alle
norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando
i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate
direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo
di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare
qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore
immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta
e' decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da
una commissione appositamente nominata, dal Ministro della difesa,
presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello
Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in possesso
di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione
della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun
compenso o rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal
Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata
per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso
Ministero;
d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) ((
possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della Difesa, al soddisfacimento delle
esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica
della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può
essere destinata agli enti territoriali interessati;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere
effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene,
determinato ai sensi della lettera b) sia inferiore a quattrocentomila
euro;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere,
con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa
comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12,
comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili
al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione
della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico
e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette
a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui
all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione
ai sensi dell'articolo 13 del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal
citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza.
Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la
dismissione.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti
dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di
parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero
della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma
di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Capo V
Istruzione e ricerca
Art. 15.
Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione
dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano
preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte,
nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili
tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei
casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità,
a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte
delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di
un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri
di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti
di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa,
on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico
2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili
nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte
salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici
per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni
nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni
tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo
contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione
a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni
on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti
di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola
secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell'autore e dell'editore.
4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto
delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa
e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare
la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera
di trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza
assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della
delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi
e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università.
Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita,
con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni
immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili
e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e
tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono
i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro
natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità
della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di
utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili
derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli
statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente
al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità
a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte
indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente
deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili
relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie
sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati
lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità
delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione
universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo
per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche
in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa
e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie
assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con
periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento
pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini
perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna
fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi
dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza
dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie
secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n.
259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta
gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di
amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con
il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro
sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori
dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro,
al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica
il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte
le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto
compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica
delle fondazioni medesime.
Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse
pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di
ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale
esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a
fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere
dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali
e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a
tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute
alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione
IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato
che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà
essere altresì disposta la successione di detta società
in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI
alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti
giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili
con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi
per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio
nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici
e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta
tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici
e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà
agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
30 marzo 1942, n. 318.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18.
Reclutamento del personale delle società pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,
le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri
e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di
controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità
per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle società quotate su mercati regolamentati.
Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla
medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni
dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto
ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della
medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il
soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi
6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni
e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti
disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243
del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo
del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente
con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo
e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.
Art. 20.
Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943,
n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno
corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto
comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione
della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della
relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite
alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque
versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato,
degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale
misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternità;
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la lettera a) del comma
2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita
dalla seguente: «a) al versamento di un contributo nella misura
dello 0,30 per cento delle retribuzioni che costituiscono imponibile
contributivo.».
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2,
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo
40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si
applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1°
gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza
e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande
o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo
rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi,
competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione
e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità
delle domande successive alla prima e' dichiarata dal giudice, anche
d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente,
il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi
al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive
in violazione del comma 7.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata
osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende
il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già
formatisi e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione
a pena di improcedibilità della domanda.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto
agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente,
in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, dopo la parola: «regionali» sono soppresse le seguenti
parole: «e provinciali».
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione
dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni
relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi
obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il
responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde
a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.
Art. 21.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo» sono aggiunte le seguenti: «, anche se
riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo
per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga
del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve
le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente
a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di
importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri
indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.».
2. All'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la
disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti»
sono inserite le seguenti: «e fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale».
3. All'articolo 5, comma 4-quater del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza»
sono inserite le seguenti: «, fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale,».
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro
tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
Art. 22.
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori
domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione
di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato
supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli
o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi
di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università
o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività
agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani
di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte
a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente
al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a
porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».
2. All'articolo 72 comma 4-bis del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, le parole «lettera e-bis)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettera g)».
3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con
proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri
e le modalità per il versamento dei contributi di cui al
comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio
sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di
cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e
3 del presente decreto».
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 23.
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore
a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni».
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 e' aggiunto il seguente comma: «5-ter In caso di formazione
esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5.
In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante
sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati
a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi
e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale
e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità
di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento
della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione
nel libretto formativo».
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» sono inserite
le seguenti: «, compresi i dottorati di ricerca».
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative»
sono aggiunti i seguenti periodi: «In assenza di regolamentazioni
regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e'
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con
le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione,
per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma
4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53.».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956,
n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Art. 23-bis.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento
e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,
in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire
la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà
di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli
operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse
generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti
gli utenti alla universalità ed accessibilità dei
servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni,
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della
Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità
e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle
relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene,
in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in
qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che
istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi
ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità,
non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui
al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale
di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato,
l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della
disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi
del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente
gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione
del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui
profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione
della predetta relazione.
5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro
gestione può essere affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità
di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato
che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la
durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può
essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze
e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini
di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento
delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza
ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione
di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi,
garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente
a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura
degli obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni
relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse
dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data
del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione
dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali
non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2,
nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi,
non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività
per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite
loro controllanti o altre società che siano da essi controllate
o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo
precedente non si applica alle società quotate in mercati
regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici
locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento,
mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico
servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data
del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante
procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le
regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le competenti
Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza
da parte delle società in house e delle società a
partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza
pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità
e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che
i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le
funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma
associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione
e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso
la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile
ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili
in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali
di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia
elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando
il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore
per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse
dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria,
ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle
disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati
e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza,
con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità
ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà
orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in
regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le
altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse
generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità
ed accessibilità del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di
ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente
proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni,
di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione
del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche
con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente
articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili
con le disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24.
Taglia-leggi
1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le
disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei
commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246.
1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni
di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse
esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato
A.
Art. 25.
Taglia-oneri amministrativi
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa,
e' approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi
derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza
dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012,
alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per
cento, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa
alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo
20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi
attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento
della funzione pubblica coordina le attività di misurazione
in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità
della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione
normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi,
che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche
finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1,
assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari
dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono
nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della
regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 marzo 2006, n. 80 , che assicura la coerenza generale del processo
nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma
1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire
le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma
3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati,
anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie
e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente
ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012,
il Governo e' delegato ad adottare uno o più regolamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa,
di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti
gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi
gravanti sulle imprese nei settori misurati e a semplificare e riordinare
la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo
di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le
attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi
gravanti sulle imprese e' data tempestiva notizia sul sito web del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro
per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici
statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani
ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione
dei dirigenti responsabili.
Art. 26.
Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore
alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali
e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione
consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria
della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle
leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria
e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche'
delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di
ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione
di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi
entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti
gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del
31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino
ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per
la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai
sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite
all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità
di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze
nella materia che ne e' oggetto. L'amministrazione così individuata
succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali
e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima
scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere
rinnovati o prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre
2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta
legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
del Ministro per la semplificazione normativa»;
b) le parole «amministrative pubbliche statali» sono
sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole «termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165,
le parole «e con il Ministro dell'economia e delle finanze»
sono sostituite dalle seguenti «, il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa».
6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo
1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a
due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già
stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate
le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse
di cui al comma 6.
Art. 27.
Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio
2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto
a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni
e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e
distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta
Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico
di amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento
telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente rideterminato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche
statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto Superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L' ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente
e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo
n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, dell'Istituto
Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per
la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere
dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del
presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti
in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla
data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi
di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione
e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione
dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli
enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto
si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della
riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti
soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni
amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni
organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione «Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad ogni effetto
e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione
dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto
Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto
Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5, compresa l'attività
dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza
e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità
giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative
e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti
dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa,
di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti,
in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni
di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali e' garantito
dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto
alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre
membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi,
chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti,
tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati
ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di
cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, provvedendovi,
sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con
quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 29.
Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali
non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti
dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori
anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero
dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale,
la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza
e' sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare
del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure
di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonche'
a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative
e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi
professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per
la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento,
da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione
del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione
delle misure minime di cui al comma 1».
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento
di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi dall'entrata in vigore
della legge di conversione del decreto stesso.
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e'
trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito
modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le
seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonche' le modalità
per individuare il responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate
e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono
essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare
l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del
trattamento.».
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto il Garante di cui all'articolo
153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello
di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: «o
mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società
appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far
valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente
codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime».
All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, dopo le parole: «Ministro per le innovazioni e le
tecnologie» sono inserite le seguenti: «e il Ministro
per la semplificazione normativa».
Art. 30.
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese
soggette a certificazione
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità
rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità
a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici
svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi
o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche
ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni
per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti
organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente
l'attualità e la completezza della certificazione. Resta
salvo il rispetto della disciplina comunitaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio
generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori
di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le
tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione
la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni
e sovrapposizioni di controlli, nonche' le modalità necessarie
per la compiuta attuazione della disposizione medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto
di emanazione del regolamento di cui al comma 3.
Art. 31.
Durata e rinnovo della carta d'identità
1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, le parole: «cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le carte di identità
rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite
della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si
riferiscono.».
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle
carte d'identità in corso di validità alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta
d'identità della data di scadenza del documento stesso tra
il centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima
data.
Art. 32.
Strumenti di pagamento
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «5.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «12.500 euro»;
b) l'ultimo periodo del comma 10 e' soppresso.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
Art. 33.
Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito
dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10,
commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano
a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale
entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009
gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in
vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente
e' fissato al 31 dicembre».
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di
regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono
comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive
a quelle contenute nel presente decreto regolino la materia, a meno
che la legge successiva non lo escluda espressamente.
3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4-bis e' abrogato;
b) al comma 6 le parole: «ovvero degli elenchi» sono
soppresse e le parole «degli stessi» sono sostituite
dalle seguenti: «della stessa».
Art. 34.
(Soppresso)
Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti
all'interno degli edifici
1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana
uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad
uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di
cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori
degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni
di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a)
e b) .
2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e' abrogato.
2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8
e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
Art. 36.
Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni
societarie
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti
di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma
447 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi
centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «decorso
un anno».
1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo
2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma
digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente
la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e' depositato, entro
trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario
abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge
24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento
nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente,
dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e
l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto
ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria
applicabile agli atti di cui al presente comma.
Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente
formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini
ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi
a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni
vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa
in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuate le disposizioni
da abrogare.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di
attuazione dell'ordinamento comunitario».
Art. 38.
Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata
di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge,
e' tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio
attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali
delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e
sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la
concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale,
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della
Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello
sportello unico per le attività produttive di cui regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi
e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma
1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per
i soggetti privati di cui alla lettera c), e dall'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce
l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte
le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva
e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo
di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche,
il collegamento tra le attività relative alla costituzione
dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo
9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative
alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente
comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure
e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti
produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento
e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può
essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per
le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità
che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.
Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività
discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati
accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo
e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il
cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera
a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le
quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov»
che assume la denominazione di «impresainungiorno»,
prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente
nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione
di inizio attività allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione
dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione
di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In
caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla
conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti
con le previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine
di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni
ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per
la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi
sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente
conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile
del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione
normativa, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento
dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di
vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali
funzioni al sistema camerale, nonche' le modalità per la
divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione
per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati
accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e
tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione
dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di
esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio
nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui
al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al
presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39.
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del
lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i
collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione
con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati
il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica
e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio,
nonche' le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione
relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal
datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese,
le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali,
i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni
ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo
di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere
indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì
contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni
giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di straordinario, delle
eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie
e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta
una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori
e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di
cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno
16 del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e
tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina
il relativo regime transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie
agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro
unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi
di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui
all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni
alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione
in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250
a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia
da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione
si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da
500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro,
se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la
sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il
termine previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione
delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono
gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di
lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e'
la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
e' sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le
persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il
datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via
telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente,
prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì
il trattamento retributivo ove previsto».
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo
3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito
dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro
al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere il
nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla
unità produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel
libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2
a 4 sono abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Per
ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere
anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione
del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della
qualità di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e
6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10,
primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3,
quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati,
e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto
1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 gennaio 1981, n. 179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d) , 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche
e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma
1, lettera u)» sono soppresse.
Art. 40.
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' sostituito
dal seguente: « Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro).
- 1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo
2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso
lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti
di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono
avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente
alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio
le generalità del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico,
nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente
del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma
1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni
alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione
in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa
da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data
informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale
di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'atto
della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro,
i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare
ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo
in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in
cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio
della attività lavorativa, copia del contratto individuale
di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione
non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono soppresse
le parole «I registri sono conservati per almeno due anni
dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito
dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma
2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico
del lavoro».
4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
e' sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici
e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono
tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto
informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili
nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo
1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti
nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da
incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro
non e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà
e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo
per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicità
e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti
sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo
il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione
nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».
5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono soppresse le parole «nonche' apposita certificazione
rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza
alle norme della presente legge».
6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data
di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di
mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco,
l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al
personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare
di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale
marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche'
a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito
all'articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
Art. 41.
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e) , n. 2, del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «e' considerato lavoratore
notturno qualsiasi lavoratore che svolga», sono inserite le
seguenti: «per almeno tre ore».
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci»,
sono inserite le seguenti: «sia per conto proprio che per
conto di terzi».
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66 dopo le parole «attività operative specificamente
istituzionali», sono aggiunte le seguenti: «e agli addetti
ai servizi di vigilanza privata».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
dopo le parole «frazionati durante la giornata», sono
aggiunte le seguenti: «o da regimi di reperibilita».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, dopo le parole «di cui all'articolo 7.», sono
aggiunte le parole «Il suddetto periodo di riposo consecutivo
e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici
giorni».
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attività
di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra
e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di
una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero
o settimanale».
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante
contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore
privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi
nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi
territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «3. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo
9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun
periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui
si riferisca la violazione».
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «4. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita
con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione
ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e' sostituito dal seguente: «6. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta
alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione
si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si e' verificata
nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e
non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro,
di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e
9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio
di infortunio,» sono soppresse.
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 le parole: «di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, o» sono soppresse.
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende
del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta
e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al
pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico
dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La
contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire
ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione
appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati
gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis comma
5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 42.
Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito
dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli
altri Stati comunitari:
a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono
depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio
delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo
e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei
modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa
normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge.
Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis Fuori dei
casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale
o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali
ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila
euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino
al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore»;
b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano»
sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia
presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati.
Nel predetto periodo, e' ammessa la visione e l'estrazione di copia
degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina
in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli
22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni
di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
3) al quarto comma la parola «pubblicano» e' sostituita
dalle seguenti: «formano, per le finalità di cui al
secondo comma»;
4) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Fuori dei
casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o diffusione,
totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati
personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere
aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle
condizioni economiche del contravventore.».
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente
agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione
degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1
del presente articolo, può essere effettuata anche mediante
l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite
dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
Art. 43.
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti
e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento
della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento
alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri,
le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione
di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto,
da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
per quanto riguarda le attività della filiera agricola e
della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
si provvede, in particolare a:
a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di
imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili
all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni
concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria,
i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento
di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione,
alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione,
alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione,
al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione
al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari
e funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalità di cooperazione con le regioni e
gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento
di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione
e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari
e funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità
per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo
economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti
necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione
delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento
stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il soggetto
che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione.
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il
termine di cui all'articolo 14-ter comma 3, della citata legge n.
241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità
alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento
di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti
gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente,
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate
a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei
limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici
fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite
direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento
di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni
affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma
1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi
finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti
realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e
funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità
assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali
di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi
previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene effettuata
una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare
la dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il Ministero dello
sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
1, non possono essere più presentate domande per l'accesso
alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni
in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma
203, lettera e) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi
i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre
2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere
che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici
di cui al presente articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216,
217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
6, commi 12, 13, 14 e 14-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
1, e' abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A., si può provvedere, previa definizione
nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme
restando le modalità di utilizzo già previste dalla
normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato
al 31 dicembre 2009.
Art. 44.
Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi
all'editoria
1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito
anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto
conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello
Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo
di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina
di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001,
n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere
al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando
comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita
della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione
professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che
garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate,
che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno
successivo a quello di riferimento;
b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla
legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278,
anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto,
per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività
di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.
Art. 45.
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della
Commissione tecnica per la finanza pubblica.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso e, dalla
medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il
relativo personale amministrativo e' restituito alle amministrazioni
di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia
e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale
Ministero.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate
tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo
comma 1 e, in particolare:
a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146,
e successive modificazioni;
b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
c) gli articoli 2, comma 1, lettera d) , e 3, comma 1, lettere d)
ed e) , limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo
3 luglio 2003, n. 173;
d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.
43;
e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive
modificazioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono abrogati
i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti
dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate
le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti
alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con
riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività
di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
Art. 46.
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n.
233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' così sostituito: «6. Per esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa,
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria,
in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi
e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto
e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria
in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività
che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o
albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo
o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di
accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti
di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo
1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso.».
2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e' così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare
contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto
della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali
stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267».
3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e' così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo
89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati,
in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti,
i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi
di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie
di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione
e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».
Art. 46-bis.
Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali
1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle
amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' disposta una razionalizzazione
e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al
presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al
secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti,
di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi
del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte
corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia
e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento
della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate
nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.
Art. 47.
Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: «16-bis La Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle
incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo
1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo
quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi
delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della
Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e
delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui
al comma 9.».
Art. 48.
Risparmio energetico
1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento
e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le
convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli
praticati dalla Consip.
2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento
delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.
Art. 49.
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1.
Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure
di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili
di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile
e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando
la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione
delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito
dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali
provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo
determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di
quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo
16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro,
nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa
disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di
personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione
di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile,
le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano
principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere
all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali
per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo
quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni,
ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore
interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate
a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora
la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano
in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili
anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni
si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente
ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286.».
Capo IX
Giustizia
Art. 50.
Cancellazione della causa dal ruolo
1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente: «Se nessuna delle parti compare
alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui
il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se
nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina
che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo.».
Art. 51.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti
del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di
cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile,
la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice
di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono
effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato
ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.
2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma
1 sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale
Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa
verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione
dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando
i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni
di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni
e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita
e al consulente che non hanno comunicato l'indirizzo elettronico
di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni
e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo
170 del codice di procedura civile.
5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Nell'albo
e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista
dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 123»;
b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere
dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso
sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere
comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero
della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative
per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».
Art. 52.
Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
1. Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art.
227, e' aggiunto il seguente capo:
« Capo VI-bis
Riscossione mediante ruolo
Art. 227-bis (L).
Quantificazione dell'importo dovuto
1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione
di cui all'art. 211.
Art. 227-ter (L).
Riscossione a mezzo ruolo
1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività
del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione
a ruolo.
2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione
con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese
e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad
adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza
del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza
si procederà ad esecuzione forzata.
3. Se il ruolo e' ripartito in più rate, l'intimazione ad
adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti
relativamente a tutte le rate.».
Art. 53.
Razionalizzazione del processo del lavoro
1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di procedura
civile le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite
dalle parole «dell'articolo 420».
2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente: «Nell'udienza il giudice, esaurita
la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia
sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo
e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In caso di particolare complessità della controversia, il
giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta
giorni, per il deposito della sentenza».
Art. 54.
Accelerazione del processo amministrativo
1. All'art. 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le
parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti:
«cinque anni».
2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio
dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata
la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo
2001, n. 89, non e' stata presentata un'istanza ai sensi del secondo
comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.».
3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma , le parole: «: le prime
tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali»
sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali,
oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17, comma 28, della
legge 15 maggio 1997, n. 127»;
b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento,
all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua
le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina
le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la
composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 5, primo
comma.»;
c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio»
sino alla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite
dalle seguenti parole: «dal Presidente del Consiglio di Stato,
sentito il Consiglio di Presidenza.»;
d) all'articolo 5, comma secondo, le parole «in modo da assicurare
in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione
giurisdizionale» sono soppresse.
Art. 55.
Accelerazione del contenzioso tributario
1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria
centrale alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 351,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non e' stata ancora
fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i predetti uffici depositano presso la competente
segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse
alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione
i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio
restano a carico della parte che le ha sopportate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria
centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate
esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali
presso le quali le predette sezioni hanno sede.
Art. 56.
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come
modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati
dalla data della sua entrata in vigore.
Capo X
Privatizzazioni
Art. 57.
Servizi di cabotaggio
1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione
relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico
che si svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla
regione interessata. Per le regioni a statuto speciale il conferimento
delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti
speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio e' regolata da contratti
di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,
in quanto applicabili al settore.
2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per
il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio
marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello
Stato alla spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali
servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disposta, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore,
la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità
e l'efficienza della spesa statale, le regioni, per accedere al
contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio
pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti
dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Su richiesta delle regioni interessate, da effettuarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di
Navigazione S.p.A. nelle società Caremar - Campania Regionale
Marittima S.p.A., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.A.,
Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.A., Siremar - Sicilia
Regionale Marittima S.p.A. e' trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente
alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo
termine, la regione Puglia e la regione Lazio possono richiedere
il trasferimento gratuito, a società da loro interamente
partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle
risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione
S.p.A. e dalla Caremar S.p.A. per l'esercizio dei collegamenti con
le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo
n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali,
ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio
della continuità territoriale e la domanda di mobilità
dei cittadini, le regioni possono affidare l'esercizio di servizi
di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate
secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.
5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il secondo periodo e' soppresso.
Art. 58.
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comuni ed altri enti locali
1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun
ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito
elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso
i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente
la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale
di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce
variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in
quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di
conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata
di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità
e' comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli
dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che
comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei
volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme
previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della
proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono
gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti
attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1,
e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione,
fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge
25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato
si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma
1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis
del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti
diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario
dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo
3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti
dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare
forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di
salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti
competitivi.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di
cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali
a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la
costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonche' alle dismissioni
degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano
le disposizione dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
Art. 59.
Finmeccanica S.p.A.
1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente
esercizio, da parte della società Finmeccanica S.p.A., finalizzati
ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione
della stessa società per un importo massimo di 250 milioni
di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione
spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti,
almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili
da parte di società controllate dallo Stato e che vengono
versate su apposita contabilità speciale per le finalità
del presente articolo. In ogni caso, la quota percentuale del capitale
sociale detenuta dallo Stato non può risultare inferiore
al 30 per cento.
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
Art. 60.
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte
per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione
della componente relativa a competenze predeterminate per legge.
2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni
di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni
e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive
e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili
con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali
aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università;
delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone
fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla
legge o derivanti da accordi internazionali.
3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilità con
la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente
al prossimo esercizio finanziario, nella legge di bilancio, nel
rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica
e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni
e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere
rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna
missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria,
per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni
tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite
nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi
stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato
a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni
legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.
4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfi-gurazione
delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonche' i criteri
per il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per
la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla
gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui
al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della legge n.
244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.
5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero
di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di
assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In
tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni
di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente
all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura
tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità
definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore
al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate
dalla medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti
di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione
del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili
di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro
quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente
il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per
i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari,
che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge
n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di
dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di
legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili
di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo
periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento
non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno
di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo
17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il
disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili
ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti
ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.
6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, e' abrogato.
7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti
in sede internazionale e del patto di stabilità e crescita,
nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi,
qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti
tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento
netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il
Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi
di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter
della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti
che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita
nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione
di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione
degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di
spesa.
8. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno
2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da
utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi
di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai sensi
del presente comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di euro
per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni
di euro per l'anno 2010.
8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2008, da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie
del Ministero stesso.
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo
di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126.
8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
« 5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle
operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi
titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata
annualmente, nonche' al termine della gestione, e trasmessa entro
il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione
degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il
ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo
337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni».
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota
resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507,
e' portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.
11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981,
n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativa all'aiuto pubblico
a favore dei Paesi in via di sviluppo e' ridotta di 170 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni
di euro per l'anno 2009.
13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite
dalle seguenti: «ai singoli programmi».
14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della
spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario
responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare
di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità
disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il
funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato
rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche
a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari
ad evitare efficacemente tale esito, nonche' delle misure occorrenti
per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.
15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni
dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso,
possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad
un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale
di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni,
pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero
non frazionabili in dodicesimi, nonche' per interessi, poste correttive
e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili,
accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria,
annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento
mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva
agli effetti della responsabilità contabile.
Art. 61.
Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota
di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica
1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità
indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e'
ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno
2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza,
e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le neccesarie misure
di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle
amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze,
all'articolo 1, comma 9, della legge23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle
seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di
spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche
la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti».
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2009.
4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno
il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei
conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare
la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni
e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per
le medesime finalità. La disposizione del presente comma
non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università
e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2007 per la medesima finalità.
7. Le società non quotate a totale partecipazione pubblica
ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio
di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicità, nonche' per sponsorizzazioni,
desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti
di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione
della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che,
all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito,
ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio
di spesa.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento
alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella
misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico
per l'attività di componente o di segretario del collegio
arbitrale e' versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio
dello Stato; il predetto importo e' riassegnato al fondo di amministrazione
per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti
ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno
del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove
esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante
al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora
riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di
funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel
medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato
il patto di stabilità. Sino al 2011 e' sospesa la possibilità
di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno
a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009
di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a
50 milioni di euro annui per le province.
12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento»
e le parole: «al 70 per cento» sono rispettivamente
sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al
60 per cento»;
b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole
e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e
in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo
di cui al primo periodo»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
del presente comma si applicano anche alle società controllate,
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società
indicate nel primo periodo del presente comma».
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi
i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali,
ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi
spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie,
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli
istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del
20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30
giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni,
alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del
Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali
privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni,
entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative,
finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi
politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento
alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità
dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi
ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle
società partecipate, al ridimensionamento delle strutture
organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste
nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma
costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto
di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto
a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono
alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori
entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di
cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti,
di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi
del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte
corrente. La dotazione finanziaria del fondo e' stabilita in 200
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione
e' incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente.
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia
e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può
essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso
pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti
stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui
al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento
della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate
nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate
alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate.
La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro
non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre
di ogni anno costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100
milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni
tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative
urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e
la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.
19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione
al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente
articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79,
comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di
euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale,
le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di
razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale
della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma
19.
21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle
misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b)
del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale
o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma
19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa
sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del
presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che
ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione
delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela
del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei vigili
del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza,
il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato
sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa
vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro
per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma
8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento
di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle
predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica,
da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le modalità di
cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti
penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso
fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati
nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione
di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette
risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo
1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le
disposizioni di attuazione del presente comma.
24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a
determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione
delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi
di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di
compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative
utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica
e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi
istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: «beni
mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli».
27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' inserito il seguente:
«345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata
al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma
32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto
di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in
condizione di maggior disagio economico.».
Art. 62.
Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento
delle regioni e degli enti locali
01. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali
per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica
e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, alle regioni,
alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali e'
fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, e comunque per il periodo di un anno
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo
1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonche' di ricorrere all'indebitamento attraverso con-tratti
che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento
comprensive di capitale e interessi. La durata dei piani di ammortamento
non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali
operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.
Per gli enti di cui al presente comma, e' esclusa la possibilità
di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso
del capitale in unica soluzione alla scadenza.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa,
con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia dei contratti
relativi a strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al
comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni
per la conclusione delle relative operazioni.
3. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento
delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli
enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente
articolo.
3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole:
«cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche»
sono aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri
definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità
europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del
perfezionamento delle operazioni derivate».
Art. 63.
Esigenze prioritarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90
milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' integrato
l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a)
, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente
all'anno 2008.
3. In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento
delle istituzioni scolastiche il «Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni per
l'anno 2008.
4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato
S.p.a. e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno
2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' definita la destinazione del contributo.
5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione
di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in
Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e
precedenti, la Società ANAS S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare,
in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto
di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre
2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante
il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente
esercizio e per l'anno 2009.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione
e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per
le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per
l'anno 2009.
8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze e' costituito un apposito fondo, con una dotazione
finanziaria di 900 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni
a decorrere dall'anno 2010, per il finanziamento, con appositi provvedimenti
normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute
a legislazione vigente.
9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le parole «quadriennio 2005-2008» sono
sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
9-bis Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo
1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico
del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e
gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni
statali nonche' per l'attuazione delle misure di cui all'articolo
78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e' integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno
2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo e'
altresì incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno
2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche
normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto,
dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6
milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno
2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente incrementata
di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno
degli anni 2010 e 2011.
11. (Soppresso).
12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la promozione
e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con
una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni
di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del
Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le
risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo
1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dal comma 306 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e di cui all'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le
procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli
interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge
26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma,
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso
di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento
di nuovi interventi e' subordinato all'esistenza di parcheggi di
interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere
finanziata con le risorse di cui al presente comma.
13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità
ivi previste e' definita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse
sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A
decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità
di cui al comma 13 e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo
conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza,
l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la
mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1,
comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d)
e' abrogata.
13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati
al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale,
economico, sociale ed occupazionale e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione
degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, la lettera a) e' abrogata. Alle minori entrate derivanti
dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro
per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009
e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge
n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo
60, comma 8, del presente decreto.
Art. 63-bis.
Cinque per mille
1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni
dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri
e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti
a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota
pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata in base
alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3
e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo
10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460
del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza
del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute
ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge
20 maggio 1985, n. 222.
3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere,
entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un
apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo
di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione
delle somme ad essi attribuite.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste
dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto
delle somme stesse nonche' le modalità e i termini del recupero
delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 20 milioni di euro
per l'anno 2010.
6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni
sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto
previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze che disciplina le relative modalità di attuazione,
prevedendo particolari modalità di accesso al contributo,
di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione dell'incentivo
nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una
rilevante attività di interesse sociale.
.
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici
e di una piena valorizzazione professionale del personale docente,
a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi
e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012,
per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei
tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni
diversamente abili.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei
parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo
da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva
del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica
determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli
anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente
articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico
di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo
delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più
regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque
la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione
agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede
ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per
una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola
anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei
relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle
classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola
primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale
docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione
della consistenza complessiva degli organici del personale docente
ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri
di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto
dalla vigente normativa;
f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione
e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica
prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione
dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici
aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti
locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione
del disagio degli utenti.
4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al
comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione
di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con
l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo
1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da:
«Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici» sino a: «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»
sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale
di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute,
anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
di cui al comma 624 del presente articolo».
4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario attivate presso le università
sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento
degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel
processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano
la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento
degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle
vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione
delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste
dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411
e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei
commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il
bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456
milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica
in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria
composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con
lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni
di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione
degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti
per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato
non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista
dall'articolo 1, comma 621, lettera b) , della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e'
destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse
contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione
ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della
Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti
per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate
economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo
a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e
saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed
integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
Art. 65.
Forze armate
1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero
della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione
delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni
tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali,
gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma
570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma
71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti del 7 per
cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.
2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per
la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in
alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante
specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della
difesa in altri settori di spesa.
3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa
per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di
minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive
di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della
difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti
al personale del dicastero medesimo.
Art. 66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro
il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale
del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione,
di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni
previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per
ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo
anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale
da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione,
il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla
stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni
avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità
di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni
di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di
personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo
di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse
secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011,
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere
non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle
unità cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere
non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate
nell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate
secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente
e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità
da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi
di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni
del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui
ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica
disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno
2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno
2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per
il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo
1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti
del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente
comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di
procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università
per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni
di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto
dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
il fondo per il finanziamento ordinario delle università,
e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni
di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011,
di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui
all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere
in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità
cessate nell'anno precedente.
Art. 67.
Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei
contratti nazionali ed integrativi
1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo
12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro e'
destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge
20 ottobre 1960, n. 1265.
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia
concernente la disciplina del trattamento economico accessorio,
ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di
tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento
di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare
impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali,
di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore
dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.
3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni
di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento
della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali,
sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri
e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto
individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi
di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette
disposizioni.
4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori
disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore
dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta
la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma
189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' così
sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare
complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse
le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e
quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai
sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere
quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di
controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ridotto del 10 per cento.».
6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente
articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata
del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di certificazione
non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono
procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo.
Il Presidente dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed il Presidente
del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative
ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando
i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla
sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione
prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione
non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi
può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia
delle clausole contrattuali non positivamente certificate.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'ipotesi di
accordo e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri entro sette giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere
del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende
reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione
della relazione tecnica da parte dell'ARAN. La procedura di certificazione
dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti
sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi
di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine
può essere sospeso una sola volta e per non più di
quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati
di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede
a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni.
La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque
essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti
richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN, fatta
salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale
modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per
i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono
efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione
del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio
dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle
amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano
entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma:
«7-bis Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono
riferiti a giornate lavorative».
8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza
della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti,
tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche
informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli
organi di controllo interno.
9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste
con il modello di cui all'articolo 40-bis comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori
informazioni di interesse della Corte dei conti volte tra l'altro
ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse
assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione
della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti
integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione
di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento
del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità
della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti
finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri
di selettività, con particolare riferimento alle progressioni
economiche.
10. La Corte dei conti utilizza tali informazioni, unitamente a
quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone,
in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli
di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia
in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi
a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi
di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso
di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole
contrattuali sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente
sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena
visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini,
la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo
in materia di contrattazione integrativa.
12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' fatto divieto
alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei
revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo
di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione
delle disposizioni del presente articolo.
Art. 68.
Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa
selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli
organismi collegiali operanti presso la Pubblica amministrazione
e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione
di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività
ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni,
vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato
articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni
legislative od atti amministrativi la cui operatività e'
finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione
di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione
e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;
istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano
da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti
di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1°
e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi
operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni,
alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo
29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità
degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa
per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione
della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da
corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla
presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo
l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui
sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili
sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale
da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore
a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge
n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29
del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006
si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo
la data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali
nonche' di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione
delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente
attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione
riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni
dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative
competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni
omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione
di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive
modificazioni;
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo
1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo
4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente
da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito
della Comunità Atlantica di cui all'art. 2, comma 2, della
legge 9 marzo 1971, n. 98.
6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a)
e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare
un sottosegretario di Stato.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della
Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione
del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo
rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento
delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono
destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Art. 69.
Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio,
nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti
e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza
del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato.
Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini
della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio
o degli ulteriori aumenti biennali.
2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento
indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti
valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza
di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare
il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando
a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o
dell'aumento biennale maturato.
3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato
al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza
di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare
il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore
economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.
Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi
di differimento.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e
12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario,
valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni
di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011,
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della
distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di
versamento, da parte delle singole università, delle relative
risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di
previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le
necessarie attività di monitoraggio.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si
provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83
per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni
di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24
dicembre 2007, n. 244.
Art. 70.
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità
dipendente da causa di servizio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta
un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta
ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo
indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico
aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
comparto sicurezza e difesa.
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati
gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al regio decreto 30
settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto
31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 71.
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata,
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi
dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento,
comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche'
di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento
più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi
o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia
dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a
ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative
a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio
per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi
dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.
Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi
per la contrattazione integrativa.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni
riportate in attività operative ed addestrative.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento
di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.
Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le
quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti
i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative
di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini
e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di
stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie
di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i
contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione
alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera
giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione
del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento
all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella
giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non
sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione
le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione
anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze
dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare
e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche'
le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo
2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave,
i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.
Art. 72.
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età
per il collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti
pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed
Enti di ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere
di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente
la data di maturazione della anzianità massima contributiva
di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata
dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo
di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano
il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e
non e' revocabile. La disposizione non si applica al personale della
Scuola.
2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie
esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità
al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete
centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche
di personale per le quali e' prevista una riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta
un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello
complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al
momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale
periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività
di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni
di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano
nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed
altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento
economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento.
Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero
gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici
di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.
4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età
il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza
che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo
di esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti
da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo
o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati.
In ogni caso non e' consentito l'esercizio di prestazioni lavorative
da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero
dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono
procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via
anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente
per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del
dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono
scomputate da quelle consentite in tale anno.
7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo
sono aggiunti i seguenti: «In tal caso e' data facoltà
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative
e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati
o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei
servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione
di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento
del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal
proprio ordinamento.».
8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti
con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei
mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento
motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di
trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal
1° gennaio al 31 dicembre 2009.
10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto
a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati
al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei
termini di cui al comma 7.
11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva
di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla
disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici,
il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa
delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno,
della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici
criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione
di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti
sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità
ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
a magistrati e professori universitari.
Art. 73.
Part time
1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente»
sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa
dall'amministrazione»;
b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio»
sono sostituite dalla seguente: «pregiudizio»;
c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento
motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono
soppresse;
d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle
seguenti: «il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e con il Ministro dell'economia e delle finanze».
2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti:
«al 70»;
b) le parole da «può essere utilizzata» fino
a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti:
«e' destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità
del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino
di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione
mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione
stessa»;
c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttività
individuale e collettiva» sono soppresse.
Art. 74.
Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche' gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi
ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi di efficienza, razionalità ed economicità,
operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale
e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente,
al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni
adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali,
attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche
e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti
anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni
caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e
di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale
sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità
dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo
1, comma 404, lettera a) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento
di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore
al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane
eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci
per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni
possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio
unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione
del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni
dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o
interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione
delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture
- uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste
dall'articolo 1, comma 404, lettera c) , della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera
a) da parte dei Ministeri possono essere computate altresì
le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui
al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri
esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che
hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la
possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni,
nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data
di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione
delle esigenze di compatibilità generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura
il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di
provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque
conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente
sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico
impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato,
inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere
personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali
pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere
sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 24 dicembre
2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo
le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.
Art. 75.
Autorità indipendenti
Soppresso.
Art. 76.
Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente
periodo: «ai fini dell'applicazione della presente norma,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti
di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione
di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti
a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati
o comunque facenti capo all'ente».
2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo
3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese,
ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo
pieno non superiore a dieci.
3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata
alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni;
il regolamento ne stabilisce termini e modalita».
4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto
di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza
percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle
spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita
della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali
da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri
e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati
di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti,
delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente
esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale
tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono
altresì definiti:
a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti
non sottoposti al patto di stabilità interno;
b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione
dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione
dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare
riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti
retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di
tetti di spesa complessivi per gli enti;
c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento
il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli
enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico.
6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle
comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo
prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine
media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del
mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 e' fatto divieto
agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari
o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura non può transitare,
in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime,
alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale
e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili
in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni
statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.
Capo III
Patto di stabilità interno
Art. 77.
Patto di stabilità interno
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province
e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto:
a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente,
per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente,
per gli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008
le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di
stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari
di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati
nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono accantonati e possono
essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni
legislative.
2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti
statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione,
e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali
attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.
2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti
con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti
di cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i
criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti
con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione
del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla
data di trasmissione.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con
propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 77-bis.
Patto di stabilità interno per gli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del
saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010
e 2011.
3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo
finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini
di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:
a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno
2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per
l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento per
l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno
2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini
di competenza mista, positivo, le percentuali sono:
1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno
2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per
l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini
di competenza mista, negativo, le percentuali sono:
1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per
l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per
l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.
4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione
di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo
141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b)
del presente articolo.
5. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista
e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e
dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto
capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di
crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire,
per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario
in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo
finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi,
migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali
indicate nelle stesse lettere a) e d).
7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire,
per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario
in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo
finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi,
peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali
indicate nelle stesse lettere b) e c).
8. Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società
operanti nel settore dei servizi pubblici locali e le risorse derivanti
dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate ai
fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità
interno se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali
o alla riduzione del debito.
9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo
di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali
dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per
i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come
obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente
al 20 per cento della spesa finale.
10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i
comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare,
a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al
31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale
annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente
tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati
nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo
il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto
di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto
percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e
il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali
e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta
di un punto. Il rapporto percentuale e' aggiornato con cadenza triennale.
12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano
le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente
in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa
di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni
e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti
locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito
prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte
dei consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro,
pari a un quinto del costo di un litro di benzina.
14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili
per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione
debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e
delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando
il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità
interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»,
le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza
mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti
con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi
dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo
degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto
di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema
web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18,
secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo
del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento
alle regole del patto di stabilità interno.
15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma
1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia
e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza
mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile
del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità
definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione
della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in
cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il
rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma
20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76.
16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali
si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia
di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle
regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli
anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare
le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e
2009.
18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole
del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello
della rielezione degli organi istituzionali.
19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati
tramite apposite convenzioni.
20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente
sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero
dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente
non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale
minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i
prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie
o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere
corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario
non può procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione.
21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al
patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma
4 dell'art. 76.
22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono
al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le
misure vengono attuate.
23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato
al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno
successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo
di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza,
registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli
enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo
programmatico assegnato. La virtuosità degli enti e' determinata
attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto
ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione
a ciascun ente dell'importo da escludere e' determinata mediante
una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal
valore medio degli indicatori individuato per classe demografica.
Le classi demografiche considerate sono:
a) per le province:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) per i comuni:
1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare
il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di
autonomia finanziaria degli enti.
25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia
finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori
economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce
demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso
la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto
di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite
le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi
da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere
dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi
23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche,
anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui
al presente comma.
27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1,
comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto
dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione
dei dati di competenza finanziaria.
28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate
anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.
29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche
ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione
del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione
del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti
solidi urbani (TARSU).
31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il
periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti
del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi
fissati.
32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i
comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del
mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con
decreto del medesimo Ministero.
Art. 77-ter.
Patto di stabilità interno delle regioni delle province
autonome
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma,
e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo
1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma
2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna
regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non
può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente
complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo
programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per
gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore
al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente,
calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità
interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito
dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per
l'anno 2008 e' quello risultante dall'applicazione dell'articolo
1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma delle
spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina
di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza
sia in termini di cassa.
6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro
il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia
e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in
conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale
fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente
dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia
e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali
dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate
al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze
alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province
autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente,
si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni
previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità
interno.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica,
oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate
a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione
dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con
le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche
norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano
le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio
dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità
definite.
8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma
2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni
per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure
di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra
finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale
previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma
2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni,
a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno
e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono
comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato
quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza
tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza
tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo
di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione
del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo
1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la sperimentazione
effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia
conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica.
10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto
di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi
strumentali, nonche' degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti
ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri
stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può
adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e
i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità
delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo
restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla
comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione
interessata.
12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili
per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione
debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema
web appositamente previsto per il patto di stabilità interno
nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso
un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma
e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente
e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto
e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12.
La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio
del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità
interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in
ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni
di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle
di cui al comma 4 dell'articolo 76.
14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale
e provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle
norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino
alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si
provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi
del comma 6.
15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma
inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità,
in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i
prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie
e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere
corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario
non può procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione.
16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto
di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo
76.
17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo
6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.
18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate
anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede
europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità
e crescita.
19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione
del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione
del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote
di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per
il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti
del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi
fissati.
Art. 77-quater.
Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione
dei flussi trimestrali di cassa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, e' estesa:
a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con
quelle di cui all'articolo 77-ter;
b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi
le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari
a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali
e alle Agenzie sanitarie regionali.
2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti
di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto
giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale
o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino
alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali
eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con
esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte
dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime
effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata
statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la
Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.
39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria,
di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della
Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilità speciali
infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo
di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite
ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto
ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità
i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle
somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui
all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico
del bilancio statale.
4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, la compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a statuto
ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato,
previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del
finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla
verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione
vigente.
5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo
di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa,
ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del
finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla
verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione
vigente.
6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma
3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive
modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme
relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate
in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti
a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di
riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme
vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli
importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della
leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento
alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale
all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo
anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti
relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo
all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.
7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e' sostituito dal seguente:
«2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto
altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere
versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle
contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso
le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette
entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento
assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato
sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse
alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano.».
8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma
1, lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate
in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire
presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla
data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità
speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate
alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote
annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione
competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per
cento, da riassorbire negli esercizi successivi.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia
le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento
della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre
1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361
dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del
18 luglio 2005.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per
il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti
del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi
fissati.
11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni
degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28,
commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti
agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di
cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità
liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o
del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità
di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della
legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa
operano per gli enti inadempienti al SIOPE.
Art. 78.
Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali
di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi
indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione
della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di
Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco
del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo per
la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune
e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle
quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione
di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal
Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario,
parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione,
fermo restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre
subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe
dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria
generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia
o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione
di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per
l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali
non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla
retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina,
e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico
sono indisponibili per la durata dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato
rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di
competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile
2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze
ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del
periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.
4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria
del comune e delle società da esso partecipate di cui al
comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008,
ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi
trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa
attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilità
speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità
indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni
di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a
qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito
rientro dall'indebitamento pregresso. Il Commissario straordinario
potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione
del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente
articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto
di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai
commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le
obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate
del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono
attribuite alla gestione corrente, di competenza degli organi istituzionali
dell'Ente.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati
di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui
all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio
2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al
presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al
comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere
sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi
per i mancati introiti di natura tributaria.
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidità
Art. 79.
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e
la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni
di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo
1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di
euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011,
comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli
anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello
Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, preventivamente
accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo
le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che
ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede,
fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995. Restano
fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente,
nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo
a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto
al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato
alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere
entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo
Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al
Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento
5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini
dell'efficentamento del sistema e del conseguente contenimento della
dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare tensioni
nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente
all'attivazione della leva fiscale regionale:
a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere
il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno
e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;
b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi
quelli di razionalizzazione e di efficentamento della rete ospedaliera,
alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale anche attraverso:
1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza
organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento
dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi
nazionali del predetto personale;
2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle
strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative
e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e
del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel
rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione
integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto
dal numero 1);
c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio
di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi
compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente
normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica
in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di
scostamento dall'andamento programmatico della spesa.
1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis
entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo 1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard
di dotazione dei posti letto nonche' gli ulteriori standard necessari
per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al
ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale
nonche' per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b)
del presente articolo.
1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «di criteri e parametri fissati
dal Piano stesso» sono sostituite dalle seguenti: «di
linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano»;
b) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «La predetta
modalità di ammissione al finanziamento e' valida per le
linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno
2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire
tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione
della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle
regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni
nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia
e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70
per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione,
mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione
da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate
presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno
di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30
per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70
per cento già erogata».
1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8-sexies, comma 5:
1) al primo periodo, le parole da: «in base ai costi standard»
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tenuto
conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità
nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard
delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente
selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità
dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema
informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già
disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari
regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Lo stesso
decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio
del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti
dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base
ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando
tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche
organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento
delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma
sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità
delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi
tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe
massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato
il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, recante
«Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle
tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa
ed ospedaliera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107
del 10 maggio 1994»;
b) all'articolo 1, comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture
equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente
nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo
8-quinquies»;
c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole:
«delle strutture al fabbisogno» sono inserite le seguenti:
«, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di
efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili,
deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,»;
d) all'articolo 8-quinquies:
1) al comma 2, alinea, le parole: «accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate» sono sostituite dalle seguenti: «accordi
con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero
universitarie,»;
2) al comma 2, lettera b) dopo le parole: «distinto per tipologia
e per modalità di assistenza» e' aggiunto il seguente
periodo: «Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi
di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione,
da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione
presso le strutture o i professionisti accreditati.»;
3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti
con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati,
che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10
comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni
stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali
di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività
assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa
ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla
programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche'
sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto
nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per
spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni
di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis.
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al
presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni
per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso».
1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi
finanziari programmatici di cui al comma 1:
a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in
base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria
per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio
sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30
settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del SSN, tramite il
sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,
le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza
del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli
di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando
l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile
al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare
si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze,
del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
27 gennaio 1993, e successive modificazioni;
b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite
le modalità con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare
presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del
diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette
informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende
sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto
con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata
dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito,
pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità
di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico
del SSN;
c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno
sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico
nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo
20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera
n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti
a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali
e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale,
per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale
continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di
programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione
dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la
coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito
del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria
(SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati
del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità
nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità
dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni
assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico
annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle
corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici
protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle
schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente
casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle
cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza
individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali
con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento
cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, e' incrementato
di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera
Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete
dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo
50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, il secondo periodo e' soppresso.
Art. 80.
Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua,
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario
di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di
benefici economici di invalidità civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati
ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici
di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari
necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S.
dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato,
a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita
medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta
di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già
disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione
a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere
dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute
valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova
data di visita medica alla quale l'interessato non potrà
sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di
sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli
interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma
i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie
e per i quali e' stata determinata una invalidità pari al
100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per
i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si
procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare
la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per
il godimento dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti
specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura
di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio
economico verranno disposte con le medesime modalità di cui
al comma 3.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per
il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione
civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio,
valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita
emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento
degli stati di invalidità civile, cecità civile e
sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S.
nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva
spetta all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di
attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo,
avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi
in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni
rispetto alla popolazione residente nonche' alle sinergie con le
diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche,
tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione
civile.
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali perequazione tributaria
Art. 81.
Settori petrolifero e del gas
1.-15. (Soppressi).
16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico,
l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui
all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, e' applicata con una addizionale
di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel
periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25
milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine,
petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas
di petrolio liquefatto e gas naturale;
c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Nel caso
di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle
lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica
qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti
settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei
ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti
che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di
biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. 16-bis. I soggetti
indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione
di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano
autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista
dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.
16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato,
in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale
di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente
il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo
comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati
nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti,
l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115
del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio
reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16
senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati
al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui
prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il
gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al
precedente periodo. L'Autorità per l'energia elettrica e
il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento
relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16.
19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'art. 92 e' aggiunto il seguente:
«Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie
di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni
indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e' effettuata
secondo il metodo della media ponderata o del «primo entrato
primo uscito», anche se non adottati in bilancio, dalle imprese
il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi di settore, esercenti le attività di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine,
petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas
di petrolio liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano
esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione
di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».
20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per
effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese
che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2
e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre
alla formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale
sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.
22. L'imposta sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione
contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio
di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente
può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente
al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima
applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e
terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per
cento.
23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera
fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima
applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:
a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza
del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono
alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta
regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione
della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente
al 16 per cento di tali svalutazioni e' computato in diminuzione
delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza e' compensabile
a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale
sul reddito;
a-bis) se la quantità delle rimanenze finali e' inferiore
a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione
dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il
valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute e'
ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva.
In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva e'
computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da
versare; l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo
e in acconto dell'imposta personale sul reddito;
b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o
parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo
di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario,
solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento
le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo
stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario,
si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente
al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante
dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza
di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario
in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il
50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 2011.
24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011,
nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze di cui all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente
al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante
dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina
con l'aliquota del 27,5 per cento.
25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga
ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.
26.-28. (Soppressi).
29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento
delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente
anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.
30. Il Fondo e' alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione
ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato
incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008
della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente
di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque,
ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano
nel comparto energetico.
31. (Soppresso).
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti
i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche,
nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di
soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare
bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio economico,
individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata
all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.
33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia
e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente:
a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari
del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età
dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di
sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione
economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonche'
di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in
stato di effettivo bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al
comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32.
33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le
fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate
idonee iniziative di comunicazione.
34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso
deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero
dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni,
di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di
CONSIP S.p.a..
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei
soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità
alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti
e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità
di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio
della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative
all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi,
al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari
del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze
in iniziative di erogazione di contributi pubblici.
36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono
informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio
di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi
effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità
alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie,
documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero
dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di
cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato
al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.
38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si
provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29.
38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al
comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il
Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della
carta acquisti di cui al comma 32.
38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a valere sulla quota delle
maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli
articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni
di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009,
71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni di euro
nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.
Art. 82.
Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari»
e cooperative
1. All'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati
nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile
della predetta imposta nei limiti del 1996 per cento del loro ammontare.
Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117
a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati
in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al
consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente
deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi
passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti
estranei al consolidato. La società o ente controllante opera
la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo
precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando
la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei
redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1,
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo
d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono
deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione
del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione
del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare.»;
c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore
della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente
al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma
3 sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta
sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle
attività produttive per il medesimo periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento della
seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei
commi precedenti.
6. All'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «pari al 60 per cento» sono sostituite
dalle seguenti «pari al 30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite
dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
c) le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri»
sono sostituite dalle seguenti «il 75 per cento della medesima
riserva sinistri».
7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni
della riserva sinistri di cui all'art. 111, comma 3, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo
iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non
ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento
del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.
8. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica
rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e
7.
9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le
modalità previsti dall'art. 15-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento
per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento
per gli anni successivi.
10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le
modalità previsti dall'art. 9, comma 1-bis della legge 29
ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008,
al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.
11. All'art. 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «0,40 per cento», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;
b) le parole «nei nove esercizi successivi» sono sostituite
dalle seguenti: «nei diciotto esercizi successivi».
12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni
eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del
comma 3 dell'art. 106 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte,
sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo
esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
13. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica
rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e
12.
13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
« 2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata
nel comma 2 e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata
nel comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo
d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro
il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve
del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione
scade anteriormente al 25 giugno 2008».
14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 5, comma 2, dopo le parole: «ad eccezione delle
operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto»
sono aggiunte le seguenti: «nonche' delle locazioni di immobili
esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e
dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972»;
b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies)
dello stesso decreto» sono inserite le seguenti: «nonche'
delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'art. 6 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e dell'art. 10, secondo comma, del medesimo
decreto n. 633 del 1972».
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti
e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione
maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data
e per quelli stipulati successivamente.
16. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 262, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a)
, della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «,
e al comma 262».
17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai fondi d'investimento immobiliare
chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 18 del presente articolo,
si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto
dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari
all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto
del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti
dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera
c) , numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, ai fini
del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori
del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo . Ai
fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre
a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta
patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo.
L'imposta e' corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non
dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite
in materia di imposte sui redditi.
18. L'imposta di cui al comma 17 e' dovuta dai fondi per i quali
non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato
e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora
sussista almeno uno dei seguenti requisiti:
a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti
salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da
uno o più dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo
7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'art.
6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori
individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative
all'impresa commerciale nonche' da enti pubblici, enti di previdenza
obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1,
lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni;
b) in ogni caso il fondo sia istituito ai sensi degli articoli 15
e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei
due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso
del periodo d'imposta, da una o più persone fisiche legate
fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'art.
5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nonche' da società ed enti di cui le persone fisiche
medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore
al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari,
salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali
esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della
cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento
immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente
articolo e' dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta e' applicata
nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche
qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata
esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva
di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del
1997, e successive modificazioni.
19. La società di gestione del risparmio verifica la sussistenza
dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del
valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta.
A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle
quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente
tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del
risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti
al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione
di cui al presente comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta
di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti termini e modalità per la segnalazione
di cui al periodo precedente.
20. La sussistenza dei requisiti indicati nel comma 18 determina
l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire
dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano. Qualora la società
di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale
di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni
di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale e' applicata in capo
ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel
medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici
redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) numero 3),
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni
del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate
ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno
omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società
di gestione del risparmio.
21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, le parole: «una ritenuta del 12,50 per cento»,
sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».
21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei
fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal
comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, e' operata
sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino
a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante
dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma
1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto.
22. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
«5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti
nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio
sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento
immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati
direttamente o indirettamente, per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Il controllo e' individuato ai sensi dell'art. 2359, commi primo
e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute
da soggetti diversi dalle società.».
23. Nel comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) e' abrogata.
24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione
alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio
di piani di stock option».
24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta
ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo,
opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'art.
2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per
finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro,
sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile,
comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti
alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il
5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà
per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, commi 29 e
30, del presente decreto, secondo le modalità e i termini
stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione
agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.
27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, e' sostituito dal seguente:
«3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative
e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione
di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti
erogati alle condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta
a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.».
28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:
«b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali
delle società cooperative di consumo e loro consorzi».
29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica
rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.
Art. 83.
Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto
adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico
dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali
da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono
di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello
scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso.
L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno
scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari
di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono
utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione,
quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione
di lavoro.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalità
di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita
convenzione.
3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano
di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare
la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione
e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata
agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno
il 10 per cento.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale
fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale
dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme
derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito
ai sensi dei commi precedenti.».
5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione
dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria
l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di
finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali
attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture
al fine di assicurare:
a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti
di indagine;
b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto
dei fenomeni medesimi;
d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui
al comma 5 e' assicurato mediante un costante scambio informativo
anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti
di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.
7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali
al Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento
relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione
di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione
sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti
dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe
tributaria nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori
e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo
comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973.
9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui
al comma 8 e' data priorità ai contribuenti che non hanno
evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta
e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva.
10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo
63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario
di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità
operativa alle attività di acquisizione degli elementi e
circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica
del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle
entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa
tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.
11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed
in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle
entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica
del reddito di cui siano a conoscenza.
12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali
e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilità
dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonche' di contribuire
al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità
di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia
fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due
incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze
assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in
servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della
Agenzia presso la quale e' in servizio il dirigente generale richiesto.
Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente
inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione
all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti
salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro
in essere presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data
di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri
rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia
fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi
alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale
e' in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» e' sostituita
dalla seguente: «quattro»;
b) nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Metà
dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni
ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia».
14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al
comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente
il trentesimo giorno successivo.
15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di
controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti
dell'azionista della società di gestione del sistema informativo
dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma
4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base
alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30
giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma,
del codice civile.
16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio
dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale
che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio
nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di
iscrizione la effettività della cessazione della residenza
nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da parte dei
comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà
istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16,
la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia
delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone
fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività
dei comuni e' anche in questo caso incentivata con il riconoscimento
della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai
tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione
fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando
il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione,
nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo
5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il
contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione
in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto
redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n.
4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti
dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente
il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire
entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale
medesimo mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i sessanta
giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia
delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione
dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo
7.
3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni
applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla metà
e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento
parziale devono essere versate nei termini e con le modalità
di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste
in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati
dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione
dell'accertamento parziale.
4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma
3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione
a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.».
18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente
ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e' comunque prorogato fino al
30 settembre 2008;
b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento
parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al
31 dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30 giugno 2009.
18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità
di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del
contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218.
19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere
dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati,
sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base
regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia
prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo
che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri
di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che
alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della
previsione di cui articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248.
21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta
euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della
riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto
notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione
dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente
diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze
inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento,
l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore
ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile,
all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota
pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità
speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di
giugno e dicembre di ciascun anno.
1-ter La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al
netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai
sensi dell'articolo 17, comma 7-ter trattenute dall'agente della
riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine
di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al
comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta
allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate
dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze».
22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente
al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente
decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo
speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto.
23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da «Se» a «cancellazione
dell'ipoteca»;
b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese»
sono sostituite dalle seguenti: «nel giorno di ciascun mese
indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione»;
c) il comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue disposizioni
continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate
ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante
individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta
scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore
della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.».
23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «concessionari»
sono inserite le seguenti: «e ai soggetti da essi incaricati».
24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola «131»,
sono inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».
25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato
strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi
nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto
e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri
della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo
sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato,
ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri,
nonche' alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi
settori di intervento, e' definita con decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni
generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato
sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio,
dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione
al Comitato e' gratuita.
26.-28. (Soppressi).
28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
«a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti
e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione
a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento
degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei
datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa
scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni
commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense
aziendali» sono soppresse.
28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.
28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti,
le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni
di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento»;
b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura
del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente
non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti
nel periodo di imposta.».
28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano
in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti
per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente
e' determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.
28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla
lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai
dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo
dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo
7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni
contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000.
Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo
la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il riferimento
al numero identificativo del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del
citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, e' sostituito
con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla
relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel
caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale,
nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive
modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta
e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi,
scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati
all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di
tali nominativi e' trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E'
esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti
di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti
della riscossione.
28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso
la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del
consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello
stesso consiglio»;
b)al comma 14, le parole da: «i risultati» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «gli elementi
acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento
prevista dal comma 1».
28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11
marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del
regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto
fruito nei termini e con le modalità previsti dai commi da
28-novies a 28-undecies del presente articolo.
28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero e' determinato
secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota
del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato incompatibile
con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo
2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia
di rivalutazione dei beni;
b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze
di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per
cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze
di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia,
in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo
87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate
in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza
del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero
a decorrere dalla stessa data;
e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui
al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del
21 aprile 2004, e successive modificazioni.
28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' approvato l'apposito
modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione.
Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere
presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto
all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione
del predetto provvedimento.
28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni
predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun
soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi
degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione
contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in
caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica,
si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione
a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli
ulteriori interessi dovuti.
28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e' abrogato.
Art. 83-bis.
Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle
rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo
economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina
mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza,
con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa
incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli,
determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre,
la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa
di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del
carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono
volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi
dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore
e sono sottoposte a verifica, con riferimento all'impatto sul mercato,
dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore
per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici
e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente,
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere
al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato ai
sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione
del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti
alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di
trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta
giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
così come già individuata nel contratto o nelle fatture
emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel
primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle
variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato
ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per
cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione
del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia
stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore
evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del
corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo
chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo
utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente
a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri
corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.
7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella
di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo
che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo
del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente
a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui
al comma 2.
8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa
da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore
a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al
mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di
trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta,
l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno
del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto
di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore
si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile.
9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici
giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi
quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento
mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638
del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa
alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato
per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti
alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto
pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato
l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7
e 8. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione
e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente,
con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura
civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando
l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642
del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui può
essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al
libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di
cui ai commi 1 e 2, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo
dovuto dal committente per l'incremento dei costi del carburante
sostenuto dal vettore e' calcolato sulla base delle rilevazioni
mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica
ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi
precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio
superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento
della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma
2 e' pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari
o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa
complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate
e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a
3,5 tonnellate.
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano
applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo
del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento
effettuato.
12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti
di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti
che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, e' fissato
in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte
del creditore, salva diversa pattuizione scritta fra le parti, in
applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12,
il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231.
14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili,
alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue
la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per
l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche'
la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici
fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla
legge.
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall'autorità
competente.
16. Non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte
dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto
di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza
delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei
servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto
e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi
di trasporto in uno specifico settore merceologico.
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare
il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione
e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non
possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne'
al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi
a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra
impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono
restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire,
nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi
integrativi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali
in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle
prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo
albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato
ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione
europea».
20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno
settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il
miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione
dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza
e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei
principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina
in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso
le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi
a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma
918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria
e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente
articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio
delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento
al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità
di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro
dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di
lavoro straordinario, nonche' a incentivi per la formazione professionale
e per processi di aggregazione imprenditoriale.
24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono
rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori
di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori
del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al
comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il
reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni
del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate
fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle
spese di viaggio e trasporto.
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la percentuale
delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro
straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori
di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del
reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano
nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro,
e' riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte
dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008
per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore
a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività.
La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo
tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a
11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante
per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre
alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di
spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal
comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità
non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale
delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura
del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali
disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione
professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni
di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità
di erogazione delle risorse di cui al presente comma.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e
28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni
di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si
fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno
2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo
9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione
europea. 31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua,
tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali
occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo
87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 84.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma
8, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11,
79, comma 2, 81, 82, comma 16, del presente decreto-legge, pari
a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di
euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010
e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma
9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarietà sociale.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis,
comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126.
1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma
27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede
mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente
relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella
C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere derivante
dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente
pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61,
pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450
milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si
provvede:
a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando i seguenti accantonamenti:
Ministero dell'economia e delle finanze 846.000;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale 519.000;
Ministero della giustizia 10.000;
Ministero degli affari esteri 7.800.000;
Ministero dell'interno 39.700.000;
Ministero per i beni e le attività culturali 1.568.000;
Ministero della salute 13.000.000;
Ministero dei trasporti 67.000;
Ministero dell'università e della ricerca 1.490.000;
Ministero della solidarietà sociale 55.000.000;
b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo
61 del presente decreto;
d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine
quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie,
a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel
Fondo di cui al primo periodo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 85.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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